ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Diritto della Navigazione



Osservatorio sulla Giurisprudenza in materia di Diritto della Navigazione aggiornato al 30 aprile 2016. A cura di Luca Salamone

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  • Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna Sezione II, 11 settembre 2015, n. 809

    In tema di procedure per l’affidamento di gestione aereoportuali.

    Con la pronuncia in rassegna il giudice amministrativo per l’Emilia-Romagna ha statuito che l’art. 30 del Codice dei Contratti esclude l’applicazione delle disposizioni del Codice alle concessioni di servizi salvo il rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali in materia di contratti pubblici ed inoltre fatte salve le discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza. Nello specifico evidenzia il Collegio che l’art. 3 del d.lgs. n. 96/2005 - modificativo del titolo III della parte II del Codice della Navigazione, ed in particolare dell’art. 704, dispone però con riguardo all’affidamento delle gestioni aeroportuali, che la concessione è adottata su proposta dell’ENAC all’esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità.

    Ad avviso del giudice amministrativo pertanto discende dal tenore letterale della disposizione l’applicabilità della disciplina dei contratti ad evidenza pubblica alle concessioni di gestione aeroportuale. 

  • Corte di giustizia dell’Unione Europea, Sezione. IX, 17 settembre 2015, n. 257/14

    In tema di annullamento del volo per problemi tecnici.

    Con la pronuncia in rassegna il giudice europeo ha stabilito che anche in caso di annullamento del volo per problemi tecnici imprevisti, la compagnia aerea deve indennizzare i passeggeri. Ad avviso del giudice europeo, infatti, il vettore aereo può essere esonerato dall’obbligo d’indennizzo solo se i problemi tecnici dipendono da “circostanze eccezionali” quali, in particolare, vizi occulti di fabbricazione sotto il profilo della sicurezza dei voli oppure atti di sabotaggio o terrorismo. 

    Alla luce di quanto sopra, la Corte di giustizia ha statuito che un problema tecnico che sia sorto improvvisamente e che non sia imputabile a una carenza di manutenzione e neppure sia emerso nel corso di un regolare controllo, non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali”. 

  • Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sezione II 2 ottobre 2015 n. 241

    In tema di ordinanza comunale che ingiunge ai gestori degli stabilimenti balneari di mantenere aperti gli accessi pedonali per consentire il transito verso il litorale ed il mare anche nel periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 aprile di ogni anno.

    Con la pronuncia in rassegna il giudice amministrativo ligure ha statuito che appare legittimo il provvedimento con il quale un Comune, in forza di quanto previsto dall’art. 11-bis comma 3 lett. b) della L. Reg. Liguria 28 aprile 1999, n. 13 – secondo cui i gestori di stabilimenti balneari sono tenuti a predisporre un percorso per l’accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare ogni 200 metri, quale requisito “minimo” di tutela dell’uso pubblico del demanio marittimo – ha ordinato ai titolari degli stabilimenti balneari esistenti nel territorio comunale di mantenere aperti gli accessi pedonali, con le modalità previste dalla richiamata legge regionale, per consentire il transito verso il litorale ed il mare anche nel periodo che intercorre tra il 1° ottobre ed il 30 aprile di ogni anno, non essendo a tal fine sufficienti due accessi pubblici al mare posti ad una distanza di circa 260 metri l’uno dall’altro, che, evidentemente, non soddisfano la suddetta previsione normativa regionale. Il collegio ha all’uopo rilevato che tale conclusione si fonda sul presupposto che appare sicuramente prevalente l’interesse pubblico alla libera fruizione dell’arenile rispetto a quello privato di escludere i privati cittadini non paganti per l’accesso all’arenile. 

  • Consiglio di Stato, Sezione VI, 6 novembre 2015 n. 5063

    In tema di beni demaniali,  affidamento in concessione  e indizione di apposite procedure pubbliche.

    Con la pronuncia in rassegna il supremo consesso amministrativo, nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata, ha statuito che anche le concessioni di beni pubblici e, segnatamente, quelle relative ai beni demaniali marittimi, sono assoggettate all’applicabilità dei principi desumibili dal diritto europeo primario e, segnatamente, ai generali principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità; principi questi che rinvengono nell’obbligo di indizione di procedure trasparenti e competitive il loro primo corollario.

    Alla luce di quanto sopra, il collegio ha ribadito che per l’attribuzione in concessione di aree del demanio marittimo, attesa l’indifferenza manifestata dall’ordinamento europeo rispetto al nomen della fattispecie, e quindi alla sua riqualificazione interna in termini pubblicistici o privatistici, la sottoposizione ai principi dell’evidenza pubblica trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato; così da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione. 

  • Tribunale amministrativo per la Sardegna – Cagliari, Sez. I, 15 gennaio 2016, n. 23

    In tema di procedimento di delimitazione di un’area demaniale marittima.

    Con la pronuncia in rassegna il collegio amministrativo sardo ha statuito che il procedimento di delimitazione di un’area demaniale marittima ex art. 32 Cod. Nav. è indispensabile in presenza di una obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio marittimo, incertezza che il procedimento suddetto si propone di superare con una nuova fase di determinazione dell’esatta posizione dei confini stessi. Infatti, ad avviso del collegio quando emerge una situazione di incertezza nella determinazione dei confini demaniali dell’area in contestazione, in ordine alla natura (demaniale o meno) dell’area occupata, è necessario attivare il procedimento di delimitazione previsto dall’art. 32 Cod. Nav..

    Alla luce di quanto sopra è illegittima l’ingiunzione di sgombero di un’area del demanio marittimo che, adottata in una situazione di incertezza dei confini, non sia stata preceduta da un formale procedimento di delimitazione dell’area ai sensi dell’art. 32 Cod. Nav., non assumendo alcuna rilevanza in proposito il richiamo effettuato alla determinazione catastale, la quale non può essere equiparata alla determinazione prevista dal citato art. 32 e in ogni caso non è sufficiente, di per sé, l'avvenuta attribuzione della natura demaniale all’area interessata.

    Ad avviso del giudice amministrativo da ciò consegue che il provvedimento conclusivo del procedimento dichiarativo dell’estensione del demanio marittimo previsto dall’art. 32 Cod. Nav. costituisce indispensabile presupposto per il legittimo esercizio del potere di autotutela del demanio stesso e della connessa fascia di rispetto tutte le volte che sussista incertezza relativamente ai confini dell’area demaniale interessata, con la conseguenza che è illegittima l’ingiunzione di sgombero adottata in una situazione di incertezza di confini demaniali. 

  • Tribunale amministrativo per la Calabria – Catanzaro, Sez. I, 21 gennaio 2016, n. 120

    In tema di provvedimenti di decadenza dalla concessione demaniale.

    Con la pronuncia in rassegna il collegio amministrativo calabrese ha statuito che la decadenza dalla concessione demaniale, a norma dell’art. 47, lett. f), Cod. Nav., presuppone l’accertamento di fatti gravemente violativi degli obblighi imposti al momento del rilascio del titolo che abbiano carattere di definitività.

    Alla luce di quanto sopra, ad avviso del collegio ai fini dell’adozione della pronuncia di decadenza, ex art. 47, lett. f), Cod. Nav., per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione demaniale o imposti da norme di legge o di regolamento, assumono rilievo le inadempienze del concessionario che compromettano con carattere di definitività il proficuo prosieguo del rapporto ovvero rendano inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata. 

  • Tribunale amministrativo per la Campania – Napoli, Sezione VIII, 28 gennaio 2016, n. 570

    In tema di cancellazione dal registro dei lavoratori portuali. 

    Con la pronuncia in rassegna il collegio amministrativo campano ha statuito che la cancellazione dal registro dei lavoratori portuali sancita dall’art. 1258, primo comma, Cod. Nav. nel caso di condanna per uno dei reati di cui all’art. 152, n. 4 del regolamento di esecuzione, costituisce senza dubbio esercizio di un potere disciplinare, essendo espressamente qualificata “pena disciplinare” e soprattutto essendo tale nella sostanza in quanto incidente negativamente sullo “status” del lavoratore e fondata su un comportamento negligente o colpevole di quest’ultimo. Non sono da ricomprendere, invece, tra i provvedimenti disciplinari quelli di cancellazione dai registri della gente di mare causati dall’esistenza di sentenze pregresse all’iscrizione nelle matricole della gente di mare, ovverosia i provvedimenti di cancellazione di quelle iscrizioni nei registri ottenute mediante dichiarazioni mendaci circa l’insussistenza dei precedenti penali, poiché in quel caso sono assenti i presupposti per procedere all'iscrizione. Ha altresì statuito il collegio che ai sensi dell’art. 1252 Cod. Nav., la pena disciplinare della cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare è applicata dal “Ministro per le comunicazioni” (ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) a differenza di altre, meno gravi, indicate nel medesimo articolo, che vengono comminate dal “Comandante della nave o dal comandante del porto”. 

    Evidenzia altresì il collegio che l’intervenuta abrogazione, con l’avvento del c.p.a., dell’art. 26, secondo comma, primo periodo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ai sensi del quale se il giudice “accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l’atto e rimette l’affare all’autorità competente”, ha comunque lasciato inalterata, sul piano logico e processuale, la necessità di riservare alle doglianze in materia di vizi di incompetenza (sostanziale) degli atti impugnati una disamina anticipata, con funzione preclusiva, rispetto agli eventuali, ulteriori motivi di impugnativa. La pena disciplinare della cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare deve essere applicata dal “Ministro per le comunicazioni” (ora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) e non dal “Comandante della nave o dal comandante del porto”.