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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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La Consulta affronterà la questione relativa allo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione convalidato senza la presenza di un difensore.

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Corte Costituzionale, Ufficio Stampa, comunicato del 12 novembre 2019. 

 

UDIENZA PUBBLICA 19 NOVEMBRE 2019

STRANIERO DESTINATARIO DI UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE - MISURE DISPOSTE DAL QUESTORE - GIUDIZIO DI CONVALIDA - MANCATA PREVISIONE DELLO SVOLGIMENTO IN UDIENZA CON LA PARTECIPAZIONE NECESSARIA DI UN DIFENSORE.

Straniero - Espulsione amministrativa – Misure alternative al trattenimento - Obbligo, disposto dal questore, di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente - Mancata previsione che il giudizio di convalida si svolga in udienza con la partecipazione necessaria di un difensore. (R.O. 187 e 188/2018).

La Corte di cassazione, con due ordinanze di identico tenore, solleva, in riferimento agli articoli 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). La disposizione censurata contempla misure alternative e facoltative al trattenimento dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, non adottato per motivi di pericolosità, e che sia in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità. La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale della disposizione censurata nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell’obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente, disposta dal questore - misura prevista dalla lettera c) della disposizione - si svolga in udienza, con la partecipazione necessaria del difensore dell’interessato, eventualmente nominato d’ufficio. Ad avviso del giudice rimettente la mancata previsione denunciata contrasterebbe con gli articoli 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, contravvenendo alla garanzia giurisdizionale in tema di provvedimenti limitativi della libertà personale e non assicurando al cittadino straniero il diritto di difesa in giudizio.

Norma censurata D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Art. 14 - (Esecuzione dell'espulsione) (omissis) 1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decretolegge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Ufficio ruolo della Corte costituzionale Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo.