Ultimissime
Anche le note di udienza ex art. 4, d.l. n. 28 del 2020 sono soggette al principio di sinteticità. Pronuncia del CGARS.
CGARS, Sez. Giurisd., ord. del 15 gennaio 2021, n. 36.
Sono inammissibili, e quindi inutilizzabili, le c.d. “note di udienza” depositate avvalendosi della facoltà concessa alla parte dall’art. 4, d.l. n. 28 del 2020, perché estese 42 pagine; le note di udienza, intervenendo a ridosso dell’udienza (entro le ore 12 del giorno anteriore l’udienza), quale ultimo presidio del diritto di difesa prima di essa, e aggiungendosi all’atto introduttivo e alle memorie, devono rispettare il canone di sinteticità (e ragionevolmente non possono eccedere le tre-quattro pagine) e non possono assolvere alla funzione sostanziale della “memoria” con una elusione del termine di deposito di quest’ultima, pena la violazione del contraddittorio e un vulnus quanto all’approfondimento collegiale della causa.