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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Sul contrasto tra norma interna e diritto comunitario: il potere del Giudice amministrativo di disapplicare la norma interna a favore di quella comunitaria

CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9 del 25 giugno 2018
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La Sesta Sezione del Consiglio di Stato rimette la quaestio iuris, con sentenza n. 677 del 2 febbraio 2018, all’Adunanza Plenaria al fine di chiarire se sussistano o meno i presupposti “per disapplicare in parte qua il d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 (per la parte in cui riserva ai soli cittadini italiani i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) e il d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (il quale ha espressamente ribadito e richiamato le limitazioni di cui al d.P.C.M. 174, cit.), previa valutazione di coerenza della richiamata normativa secondaria nazionale con gli artt. 51 e 54 della Costituzione e con la normativa eurounitaria”.

L’Alto Consesso ritiene che l’articolo 1, comma 1, lettera a) del d.P.C.M. 174 del 1994 e l’articolo 2, comma 1 del d.P.R. 487 del 1994, devono considerarsi in assoluto contrasto con il paragrafo 4 dell’articolo 45 del TFUE, ove prevedono il divieto di attribuire posti di livello dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato a cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea: in tale ipotesi, il Giudice amministrativo deve procedere con la loro disapplicazione.

Il Governo dovrà adottare pertanto i provvedimenti conseguenziali alla rilevata illegittimità de iure comunitario delle disposizioni normative interne.

I giudici dell’Alto Consesso, al fine di giungere alla decisione, devono adottare necessariamente, come parametro giuridico, l’articolo 45 del TFUE e, come principio eurocomunitario, il principio di libera circolazione dei lavoratori ivi sancito.

La sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione II-quater, n. 6171/2017, deve essere pertanto riformata per avere accolto un motivo ostativo alla nomina del signor A. quale direttore del Palazzo Ducale di Mantova. A tal proposto, l’Adunanza plenaria ha specificato che: “la possibilità di attribuire a cittadini non italiani incarichi di funzioni dirigenziali aventi carattere essenzialmente gestionale e non connotati in sostanza dalla spendita di funzioni autoritative non implica in via di principio la cessione di quote di sovranità e non giustifica pertanto il richiamo alla violazione del principio di parità di cui all’articolo 11, Cost. Si osserva in secondo luogo che il principio di primazia del diritto eurounitario comporta che uno Stato membro non possa esentarsi dal rispetto degli obblighi rinvenienti dalla partecipazione all’Unione europea (con particolare riguardo alle libertà fondamentali, ivi compresa quella relativa alla circolazione dei lavoratori) adducendo a propria volta l’inadempimento da parte di altro Stato membro ai medesimi obblighi.

La Sezione remittente ha chiesto, nello specifico, all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato di pronunciarsi al fine di chiarire se, “in presenza di una norma di apparente interpretazione autentica (quale l’articolo 22, comma 7-bis, cit.) la quale, con effetti retroattivi, viene ad incidere su giudizio in corso (ponendosi in potenziale contrasto con l’art. 117 Cost., con gli articoli 6 e 13 della CEDU e con la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte EDU), sia possibile definire il giudizio non applicando la norma medesima, in luogo della proposizione della questione di legittimità costituzionale”.

Il Supremo Consesso ha osservato che l’applicazione del diritto eurocomunitario implica, nell’ipotesi in cui la norma interna risulti in contrasto con il diritto comunitario e non possa essere effettuata un’interpretazione di carattere conformativo, che il Giudice nazionale deve disapplicare la norma interna.

L’Adunanza plenaria chiarisce, inoltre, che non solo il Giudice nazionale deve astenersi dal dare applicazione ad una disposizione in contrasto con il diritto dell’UE, ma anche deve riconoscere diretta applicazione alla disposizione autoapplicativa, come quella sancita all’interno del par. 3 dell’art. 45 del TFUE.

In conclusione, il Supremo Consesso emana il seguente principio di diritto: “Il Giudice amministrativo provvede in ogni caso a non dare applicazione a un atto normativo nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione europea.

L’articolo 1, comma 1 del d.P.C.M. 174 del 1994 e l’articolo 2, comma 1 del d.P.R. 487 del 1994, laddove impediscono in assoluto ai cittadini di altri Stati membri dell’UE di assumere i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato e laddove non consentono una verifica in concreto circa la sussistenza o meno del prevalente esercizio di funzioni autoritative in relazione alla singola posizione dirigenziale, risultano in contrasto con il paragrafo 2 dell’articolo 45 del TFUE e non possono trovare conseguentemente applicazione”.