ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Tutela dei diritti umani



Osservatorio sulla Giurisprudenza in materia di Tutela dei Diritti umani aggiornato al 31 marzo 2016. A cura di Lucia Sipala

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  • Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 21 gennaio 2016 – Ricorso n. 71545/12 - Causa L.E. c. Grecia

    Le circostanze del caso di specie 

    L.E era una cittadina nigeriana, arrivata in Grecia nel 2004 con l’aiuto di un connazionale che le aveva promesso un lavoro una volta arrivati in Europa.  

    Al suo arrivo in Grecia, le veniva confiscato il passaporto e veniva costretta a prostituirsi dallo stesso connazionale.

    Nel 2007, grazie al supporto di una NGO locale L.E. decideva di denunciare il suo connazionale, e dichiarava alle autorità greche di essere una vittima di tratta di essere umani. Le autorità greche le riconoscevano tale status, il suo ordine di espulsione veniva sospeso e il procedimento penale contro il connazionale veniva iniziato. 

    Tale procedimento penale si concludeva con la condanna e l’arresto del connazionale di L.E.

    L.E. ricorreva poi alla Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo lamentando la violazione dell’articolo 4 della Convenzione.

    La valutazione della Corte 

    La corte non valutava nel merito la legittimità dello status di vittima di tratta umana della ricorrente e si concentrava piuttosto sulla questione della valutazione dell’ adempimento della Grecia degli obblighi posti dall’ articolo 4 della Convenzione in materia di proibizione di della schiavitú e del lavoro forzato.

    In particolare, la Corte verificava che la Grecia avesse adempiuto ai suoi obblighi di a) adottare un effettivo quadro normativo volto a tutelare le vittime di tratta di esseri umani, b) adottare misure di protezione di tali vittime effettivamente operative c) garantire l’ efficace espletamento delle indagini di polizia e garantire la pronta instaurazione dei giudizi penali.

    Nel verificare l’adempimento della Grecia dell’obbligo di adottare un effettivo quadro normativo volto a tutelare le vittime di tratta di esseri umani, la Corte notava che la Grecia aveva ratificato il ‘Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini ‘e la ‘Convenzione del Consiglio d’ Europa sulla tratta di esseri umani’ ed aveva  trasposto tutte le direttive EU in materia. Pertanto, secondo la Corte, la Grecia non poteva essere considerata inadempiente sotto questo aspetto.

    La corte verificava poi che la Grecia avesse adempiuto all’ obbligo di adottare misure di protezione effettivamente operative volte a tutelare le vittime di tratta umana.

    Sotto questo punto di vista, la corte riteneva che la Grecia avesse fallito nell’adempiere il proprio obbligo per il fatto che il lasso di tempo intercorso tra la denuncia e il riconoscimento dello status di vittima alla ricorrente era stato irragionevole e nessuna forma di tutela era stata nel frattempo riconosciuta alla vittima.

    Secondo la Corte, inoltre, la Grecia aveva fallito nell’adempiere il suo obbligo di garantire l’efficace espletamento delle indagini di polizia e garantire la pronta instaurazione dei giudizi penali. Sotto questo aspetto, la Corte notava che il processo davanti il giudice penale si era rivelato inadeguato per diverse ragioni. Innanzitutto per il fatto che la deposizione del rappresentante della NGO che aveva supportato la ricorrente non era stato inizialmente incluso nel fascicolo, e che dopo la sua inclusione le autorità greche non avevano reiniziato il procedimento motu proprio ed era stata la ricorrente a doverne fare richiesta. 

    In secondo luogo, la polizia greca non aveva tenuto conto delle informazioni fornite dalla ricorrente volte a facilitare la cattura dell’imputato e non aveva nemmeno assunto ulteriori informazioni dalla stessa. In piú, la corte notava con disappunto che le autorità greche non avevano mai chiesto la cooperazione delle autorità nigeriane, essendo invece questo un elemento essenziale in materia di indagini sulla tratta di esseri umani.

    La Corte rilevava pertanto la violazione dell’articolo 4 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

  • Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 12 gennaio 2016 - Ricorso n. 55495/08 - Causa G. c. Austria

    Le circostanze del caso di specie 

    Nel 2007, G., membro di un’ associazione dedita al sostegno dei rifugiati, pubblicava un articolo dedicato alla morte improvvisa del Ministro dell’ Interno sul sito internet della stessa associazione.

    In tale articolo, G. affermava che la morte del ministro fosse un bene per la nazione e per sostenitori dei diritti umani, visto che le politiche del ministro in materia di immigrazione e diritti umani fossero volte alla deportazione e al rifiuto degli stessi. Nello stesso articolo, G. si riferiva al ministro come ‘ministro della tortura’ e ‘sostenitrice della deportazione dei migranti.

    I familiari del ministro denunciavano il ricorrente per diffamazione, e lo stesso veniva condannato a una multa di 1200 euro. 

    Secondo la corte austriaca, le parole utilizzate da G. erano suscettibili di essere interpretate dal lettore medio come un chiaro riferimento al regime nazista e lasciavano intendere che il defunto ministro esercitasse i suoi poteri in materia arbitraria e  che fosse motivata da un’attitudine razzista, sadica e xenofobica. Sebbene la corte austriaca riteneva che una denuncia per diffamazione si ponesse in conflitto con la libertà di espressione sancita dall’ articolo 10 della Convenzione, la stessa riteneva che in questo caso l’articolo andava ben oltre le critiche e si spingeva fino a aizzare il pubblico a gioire della morte del ministro e senza alcun rispetto per la dignità del defunto.

    Il ricorrente appellava questa decisione, che però veniva confermata dalla Corte d’Appello.

    Nel 2009 il ricorrente chiedeva che il procedimento contro di lui venisse riaperto e che la condanna fosse annullata. Tale richiesta veniva respinta dalla Corte Suprema.

    Il ricorrente si rivolgeva dunque alla Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo lamentando la violazione dell’articolo 10 della Convenzione, posto a tutela della libertà di espressione.

    La valutazione della Corte

    La Corte iniziava la propria valutazione riconoscendo la difficoltà del compito lasciato alle autorità nazionali di dover bilanciare i diritti sanciti dall’ articolo 8, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e dall’articolo 10, che tutela la libertà di espressione. La Corte riconosceva anche che in materia di tutela della libertà di espressione, un certo margine di apprezzamento veniva riconosciuto alle autorità nazionali. Tale margine di apprezzamento, se esercitato in maniera conforme alla giurisprudenza della Corte, non puó essere sindacato dalla stessa e solo ‘gravi ragioni’ (strong reasons) possono portare la Corte a sostituire il proprio orientamento con quello manifestato dalle corti nazionali.

    Secondo la giurisprudenza della Corte, i criteri da prendere in considerazione quando si esegue tale bilanciamento sono: a) il valore contributivo ad un dibattito di pubblico interesse del pensiero manifestato, b) il grado di notorietà della persona nei confronti della quale la manifestazione del proprio pensiero è rivolta ( se, ad esempio, si tratta di un personaggio pubblico o privato), c) il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione e, ove appropriato, le circostanze in cui le dichiarazioni sono state fatte. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, una chiara distinzione deve essere tracciata tra ‘critiche’ e ‘insulti’, e qualora l’intento di esprimere la propria opinione sia finalizzato all’insulto della persona stessa, allora una sanzione di tale condotta non viola l’articolo 10 della Convenzione.

    Qualora poi il personaggio oggetto nei confronti del quale l’ opinione viene manifestata sia un politico, i margini di critica riconosciuti sono più ampi di quelli tollerati nel caso in cui si tratti di una ‘persona comune’. Inoltre, le affermazioni riguardo giudizi di valore non sono suscettibili di essere provate, poichè se tale prova fosse richiesta la libertà di esprimere le proprie idee verrebbe irreversibilmente intaccato alla radice.  Tuttavia, devono comunque esistere sufficienti basi fattuali su cui tali giudizi si fondano.

    Nel caso di specie, la Corte riteneva che bisognasse tenere conto del momento in cui lo scritto era stato pubblicato, cioè subito dopo la morte improvvisa del ministro, e del linguaggio utilizzato dal ricorrente. Tali circostanze diventavano rilevanti nella valutazione del bilanciamento degli interessi tra l’articolo 8 e articolo 10, perchè portavano la corte a condividere l’orientamento della corte austriaca, secondo la quale il ricorrente non aveva effettuato una distinzione tra la persona e il ministro e che sebbene le politiche migratorie adottate dalla stessa non potessero essere considerate ‘aperte’ nei confronti dei migranti, il paragone della stessa con gli ufficiali nazisti risultava fazioso e violava la memoria della persona stessa.

    Pertanto la Corte riteneva che non vi era stata alcuna violazione dell’articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’ Uomo.

  • Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 23 febbraio 2016 - Ricorso n. 68453/13 - Causa P. c. Croazia

    Le circostanze del caso di specie

    P. è una cittadina bosniaca impegnata in una relazione stabile con una cittadina croata dal 2009. 

    Nel 2011 P. inoltrava una richiesta alla repubblica croata volta all’ottenimento dello status di residente ai fini del ricongiungimento familiare. 

    Nel 2012 la richiesta di P. veniva respinta dale autorità croate per mancanza dei requisiti necessari prescritti dalla legge croata in materia di immigrazione (c.d. Aliens Act). 

    Entrambi i ricorsi di P. al Ministero degli Interni e al Tribunale Amministrativo di Zagabria venivano respinti.

    Nel 2013 P. ricorreva allora alla Corte Costituzionale croata, che respingeva il ricorso.

    La ricorrente si rivolgeva dunque alla Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo lamentando la violazione dell’articolo 14 (divieto di discriminazione) e dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

    La valutazione della Corte 

    La Corte affermava innanzitutto che, senza ombra di dubbio, la relazione tra due persone dello stesso sesso rientrava nella definizione di ‘vita privata’ suscettibile di tutela ai sensi della Convenzione e si spingeva poi a valutare se tali relazioni rientrassero anche nella definizione di ‘famiglia’ nel senso in cui tale definizione è intesa dall’articolo 8.  

    A questo fine, la Corte notava che continuare a ritenere che le coppie dello stesso sesso non costituissero una ‘famiglia’ nel senso indicato dall’articolo 8 della Convenzione sarebbe stato in netto contrasto con la crescente tendenza di tutti stati dell’Unione Europea a dare un riconoscimento legale alle coppie delle stesso sesso. 

    Una volta riconosciuto lo status di ‘famiglia’ alle coppie dello stesso sesso, la corte osservava poi che la legge croata riconosceva la possibilità di chiedere il riconoscimento dello status di residente ai fini del ricongiungimento familiare alle le coppie di sesso differente. Di conseguenza, la tacita esclusione delle coppie dello stesso sesso comportava una disparità di trattamento basata sull’orientamento sessuale della coppia in questione. 

    Pertanto, secondo la Corte, le autorità croate, nel respingere la richiesta di P., avevano di fatto ingiustamente discriminato la coppia. 

    Inoltre, la Corte ribadiva che, sebbene in tema di politiche sull’immigrazione i governi godevano di un ampio margine di discrezione, in caso di trattamenti discriminatori basati sull’orientamento sessuale, tali differenze di trattamento dovevano essere giustificate dalle stesse autorità nazionali. 

    Nel caso oggetto di valutazione la Corte notava che Il governo croato non aveva fornito nessuna ragione oggettiva e ragionevole e non aveva dimostrato come questa disparità di trattamento fosse necessaria. 

    Pertanto la corte riconosceva che vi era stata una violazione dell’articolo 14 e dell’ articolo 8 della Convenzione.