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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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E’ legittimo l’innalzamento a 250.000 € della soglia penale prevista per il delitto di omesso versamento Iva.

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Cassazione Penale, sez. III, sentanza n. 25562 del 2019.

Il Procuratore della Repubblica di Lanusi ricorreva per l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado con la quale l’imputato era stato assolto dal reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omesso versamento dell'Iva, per un importo di poco superiore a 200 mila euro.

Il ricorrente chiedeva che la Suprema Corte sollevasse questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs n. 158 del 2015, relativo alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, per contrasto con gli artt. 76 e 25 comma 2 Cost., che prevede l’innalzamento della soglia penale da 50mila a 250mila euro, prevista per il delitto di omesso versamento Iva.

Secondo il ricorrente la precedente soglia di punibilità posta a 50mila euro era in linea con quanto stabilito dall'articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della comunità europea, ratificata con legge 300 del 2000 e ritenuta adeguata per 9 anni; mentre l’innalzamento in misura significativa, fino a 250mila euro, senza alcuna ragionevolezza è privo di coerenza.

Per la Suprema Corte il ricorso è manifestamente infondato in quanto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione della pena per ciascuna di esse, costituiscono, almeno in generale, materia affidata alla discrezionalità del legislatore, involvendo in apprezzamenti tipicamente politici. Le scelte legislative sono pertanto censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio come avviene quando ci si trovi di fronte a sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione.

Secondo il Collegio la scelta del legislatore delegato di individuare una nuova soglia di punibilità a 250mila euro non può ritenersi manifestamente irragionevole, rappresentando una scelta di politica criminale coerente con le linee della legge delega di revisione del sistema sanzionatorio in materia tributaria.

In definitiva, quindi, la Corte ha ritenuto che la soglia individuata dal legislatore delegato non sia al di fuori del canone dell'adeguatezza indicato dal legislatore delegante, e neppure si ponga in contrato con gli interessi dell'Unione in questa materia ed ha dichiarato inammissibile il ricorso.