ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Il dirottamento di un volo verso un aeroporto vicino non conferisce al passeggero il diritto a una compensazione pecuniaria forfettaria. Pronuncia della CGUE.

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CGUE, comunicato n. 68 del 22 aprile 2021, sent. nella causa C-826/19 WZ / Austrian Airlines AG.

Il dirottamento di un volo verso un aeroporto vicino non dà di per sé diritto a una compensazione pecuniaria forfettaria.

La compagnia aerea deve invece offrire di propria iniziativa al passeggero la presa in carico delle spese di trasferimento verso l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, verso un’altra destinazione vicina con lui concordata Un passeggero dell’Austrian Airlines chiede a quest’ultima una compensazione forfettaria di EUR 250 per il dirottamento del suo volo da Vienna (Austria) a Berlino (Germania). Tale volo, che doveva inizialmente atterrare all’aeroporto di Berlino Tegel, è invece alla fine atterrato all’aeroporto di Berlino Schönefeld con quasi un’ora di ritardo. L’Austrian Airlines non ha proposto al passeggero un trasporto aggiuntivo, né di farsi carico essa stessa delle spese di trasferimento tra questi due aeroporti. Mentre l’aeroporto di Berlino Tegel è situato nel Land Berlino, l’aeroporto di Berlino Schönefeld si trova nel vicino Land Brandeburgo.

L’Austrian Airlines sostiene che il semplice dirottamento verso un aeroporto vicino non dà diritto, diversamente da una cancellazione o un ritardo prolungato all’arrivo (tre ore o più), a una compensazione forfettaria di EUR 250, 400 o 600 1 . Per giunta, secondo tale compagnia aerea, il ritardo era dovuto a circostanze eccezionali, vale a dire rilevanti problemi meteorologici verificatisi durante la terzultima rotazione dell’aeromobile. Il Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria), investito della controversia, chiede alla Corte di giustizia di interpretare il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei 2 . Tale regolamento prevede che, quando un volo è dirottato verso un aeroporto diverso da quello prenotato dal passeggero, ma che serve la stessa città o regione, la compagnia aerea prende in carico le spese di trasferimento del passeggero dall'aeroporto di arrivo all'aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina, concordata con il passeggero.

Con la sua odierna sentenza, la Corte di giustizia dichiara che il dirottamento di un volo verso un aeroporto che serve la stessa città o regione 3 non conferisce al passeggero un diritto a compensazione pecuniaria per cancellazione del volo. Per poter ritenere che l’aeroporto sostitutivo serva la stessa città o regione, non è necessario che esso sia situato nello stesso territorio (in senso amministrativo) della città o regione in cui si trova l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione.

Quel che conta è che esso presenti una stretta vicinanza con detto territorio. Il passeggero dispone invece, in linea di principio, di un diritto a compensazione forfettaria qualora egli raggiunga la sua destinazione finale, ossia l’aeroporto di destinazione per il quale era stata effettuata la prenotazione o un'altra destinazione vicina concordata con il passeggero, tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto. Per determinare l’entità del ritardo subito all’arrivo, occorre fare riferimento all’orario in cui il passeggero giunge, dopo il suo trasferimento, all’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, ad un’altra destinazione vicina, concordata con la compagnia aerea.

In tale contesto, la Corte precisa che, per sottrarsi al proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo all’arrivo, la compagnia aerea può avvalersi di una circostanza eccezionale che ha inciso non su detto volo ritardato, bensì su un precedente volo da essa stessa operata col medesimo aereo nell’ambito della terzultima rotazione di tale aeromobile, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra la verificazione di tale circostanza e il ritardo prolungato del volo successivo.

Inoltre, la Corte statuisce che la compagnia aerea è tenuta a proporre di propria iniziativa la presa in carico delle spese di trasferimento verso l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, verso un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero. Se la compagnia aerea non rispetta il proprio obbligo di prendere in carico tali spese, il passeggero ha diritto al rimborso delle somme da lui sostenute e che, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione della compagnia aerea. La violazione dell’obbligo di presa in carico non conferisce invece al passeggero un diritto a compensazione pecuniaria forfettaria di EUR 250, 400 o 600.