ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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E' del giudice amministrativo la giurisdizione per le controversie riguardanti la legittimità del diniego di cure all'estero. Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 21 ottobre 2020, n. 6371.

Nell’ambito di una controversia riguardante la legittimità di un diniego opposto alla richiesta di proseguire all’estero le cure di cui necessita, motivato con la circostanza che il programma riabilitativo della ricorrente medesima potrebbe essere svolto presso l’azienda ospedaliera italiana di riferimento, con la sentenza in epigrafe la Terza sezione, in riforma della decisione di primo grado, afferma la giurisdizione del giudice amministrativo.

​​​​​​​La sentenza, nell’ambito di una completa ricostruzione dell’ordinamento vigente in relazione alle situazioni giuridiche soggettive rilevanti per il riparto di giurisdizione, ribadisce l’inidoneità del carattere fondamentale della situazione giuridica fatta valere a giustificare una deroga alla generalissima regola di riparto che vede il giudice amministrativo titolare della giurisdizione ove l’amministrazione agisca nell’esercizio di un potere dalla legge previsto a conformazione di quella situazione giuridica. Al riguardo, non c’è nella dinamica delle posizioni giuridiche alcun fenomeno di degradazione: diritti soggettivi e interessi legittimi piuttosto convivono tutte le volte in cui l’interesse sostanziale di cui la persona è titolare è protetto nella vita di relazione e al contempo il suo godimento è conformato dalla legge attraverso la previsione di un potere pubblico che ne assicuri la compatibilità rispetto agli interessi della collettività. Inoltre, il Collegio esclude recisamente che il carattere vincolato dell’azione amministrativa possa ipso iure portare con se il corollario della natura “paritetica” dei relativi atti e la conseguente giurisdizione ordinaria.