ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Ultimissime



E' contrario al diritto Ue esentare dell'accisa i carburanti delle imbarcazioni private da diporto, noleggiate per attività non commerciali. Pronuncia della CGUE.

   Consulta il PDF   PDF-1   

CGUE, comunicato n. 157 del 16 settembre 2021, sent. nella causa C-341/20 Commissione / Italia.

L’Italia ha violato il diritto dell’Unione esentando dall’accisa i carburanti delle imbarcazioni private da diporto, noleggiate e utilizzate dagli utilizzatori finali per attività non commerciali Il fatto che il noleggio di un’imbarcazione costituisca un’attività commerciale per il soggetto che mette tale imbarcazione a disposizione di terzi non giustifica l’esenzione fiscale di cui trattasi.

Il contratto di noleggio di un’imbarcazione è quello mediante il quale il noleggiante mette tale imbarcazione, a fronte del versamento di un prezzo (il nolo), a disposizione di un utilizzatore (il noleggiatore) che la utilizzerà per le proprie esigenze.

In Italia, il noleggio costituisce per il noleggiante un’attività commerciale. Invece, il noleggiatore può utilizzare l’imbarcazione per scopi commerciali (ad esempio, il traporto di persone a pagamento) o a scopo di diporto. Nel 2018 la Commissione ha contestato all’Italia la violazione della direttiva 2003/96 sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, nei limiti in cui tale Stato membro esenta dall’accisa i carburanti utilizzati nelle imbarcazioni private da diporto che sono oggetto di un contratto di noleggio, indipendentemente dal modo in cui tali imbarcazioni sono utilizzate dai noleggiatori. Secondo la Commissione, una tale esenzione deve essere esclusa nel caso in cui l’utilizzatore finale utilizzi l’imbarcazione a scopo di diporto. Nel 2020 la Commissione, ritenendo non soddisfacenti le spiegazioni fornite dall’Italia, ha proposto il presente ricorso per inadempimento.

Con l’odierna sentenza, la Corte di giustizia dichiara che, concedendo il beneficio dell’esenzione dall’accisa ai carburanti utilizzati da imbarcazioni private da diporto esclusivamente nel caso in cui tali imbarcazioni costituiscano l’oggetto di un contratto di noleggio, indipendentemente dal modo in cui esse vengono effettivamente utilizzate, l’Italia è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96. La Corte osserva che la direttiva 2003/96 mira a promuovere il buon funzionamento del mercato interno armonizzando i livelli di tassazione dell’energia applicati dagli Stati membri. Di conseguenza, le sue disposizioni sulle esenzioni fiscali devono essere oggetto di un’interpretazione autonoma, fondata sul loro tenore letterale e sulle finalità perseguite dalla direttiva stessa. La Corte sottolinea che quest’ultima mira a tassare i prodotti energetici in funzione della loro effettiva utilizzazione.

A tal riguardo, l’esenzione fiscale è collegata al fatto che i prodotti energetici siano utilizzati come carburante per la navigazione nelle acque dell’Unione per scopi commerciali, vale a dire quando un’imbarcazione serve direttamente a una prestazione di servizi (ad esempio, di trasporto) a titolo oneroso. La Corte ne trae la conclusione che la concessione o il rifiuto dell’esenzione dipendono dal modo in cui l’imbarcazione viene utilizzata dall’utilizzatore finale (quindi, in caso di noleggio, dal noleggiatore), ossia a seconda che tale imbarcazione venga utilizzata per scopi commerciali (concessione) o per scopi non commerciali (rifiuto). Il fatto che il noleggio di un’imbarcazione costituisca un’attività commerciale per il noleggiante è irrilevante rispetto all’esenzione fiscale di cui trattasi. La Corte sviluppa le stesse considerazioni per altri tipi di contratti, quali la locazione o il noleggio occasionale: solo la natura (commerciale o di diporto) dell’attività dell’utilizzatore finale dell’imbarcazione determina la concessione o il rifiuto dell’esenzione. La legislazione italiana, ponendosi dal punto di vista del noleggiante, senza tenere nel debito conto le modalità di utilizzazione dell’imbarcazione da parte del noleggiatore, si pone quindi in contraddizione con la direttiva.

La Corte osserva che la circostanza che il noleggio possa comportare, oltre alla messa a disposizione dell’imbarcazione stessa, anche quella di un equipaggio, e che il noleggiante possa, così facendo, mantenere il controllo sulla conduzione tecnica e nautica dell’imbarcazione, non può rimettere in discussione il fatto che il noleggiatore resta contrattualmente il dominus dell’utilizzazione dell’imbarcazione noleggiata, sicché è la natura di quest’ultima utilizzazione a determinare l’eventuale concessione del beneficio dell’esenzione dall’accisa.

La Corte precisa che esistono rapporti contrattuali formalmente qualificati come contratti di noleggio, che comprendono la prestazione di un insieme di servizi diversi dai servizi di navigazione, paragonabili a quelli che vengono proposti ai passeggeri di una nave da crociera, e di cui il «noleggiatore» beneficia in realtà solo in quanto persona trasportata, senza avere alcun controllo sull’utilizzazione dell’imbarcazione. In questo caso, l’imbarcazione potrebbe essere considerata, ai fini della concessione del beneficio dell’esenzione di cui trattasi, come utilizzata per scopi commerciali.