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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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La conclusione di un contratto di assicurazione per la circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro e non è stato regolarmente ritirato dalla circolazione. Pronuncia della CGUE.

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CGUE, comunicato n. 71 del 29 aprile 2021, sent. nella causa C-383/19 Powiat Ostrowski/Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

La conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro e non è stato regolarmente ritirato dalla circolazione Un tale obbligo non può essere escluso per il mero fatto che un veicolo immatricolato è, in un determinato momento, inidoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche Il 7 febbraio 2018, il Powiat Ostrowski (distretto di Ostrów, Polonia), ente locale polacco, è divenuto proprietario, sulla base di una decisione giudiziaria, successiva a una decisione di confisca, di un veicolo immatricolato in Polonia. In seguito alla notifica di tale decisione, il 20 aprile 2018, il distretto ha assicurato il veicolo a partire dal successivo giorno di apertura dell’amministrazione, ovvero dal lunedì 23 aprile 2018. Tenuto conto delle sue cattive condizioni tecniche il distretto ha disposto che tale veicolo fosse rottamato, ai fini della sua demolizione. Sulla base del certificato rilasciato dal centro di demolizione, la radiazione del veicolo è avvenuta il 22 giugno 2018.

Il 10 luglio 2018, l’Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Fondo di garanzia assicurativa, Polonia) ha inflitto al distretto una sanzione pari a 4 200 PLN (circa EUR 933) per essere venuto meno al suo obbligo di concludere un contratto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di tale veicolo nel periodo compreso tra il 7 febbraio e il 22 aprile 2018. Il Powiat Ostrowski ha adito il Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Tribunale distrettuale di Ostrów Wielkopolski), per far dichiarare che, nel periodo controverso, non aveva l’obbligo di assicurare il veicolo. Detto giudice ha interrogato la Corte sull’esistenza di un obbligo di concludere un contratto di assicurazione della responsabilità civile 1 per un veicolo immatricolato in uno Stato membro che si trova su un terreno privato, non è idoneo alla circolazione a causa delle sue condizioni tecniche ed è destinato alla demolizione per scelta del suo proprietario.

Con la sua sentenza in data odierna, la Corte ha dichiarato che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro, qualora tale veicolo non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile. Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte rileva che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è, in linea di principio, obbligatoria per un veicolo immatricolato in uno Stato membro, che si trova su un terreno privato e che è destinato alla demolizione a causa della scelta del suo proprietario, anche quando tale veicolo non è, in un dato momento, idoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche.

A tale proposito, la Corte ricorda che la nozione di «veicolo» è una nozione oggettiva e indipendente dall’uso che viene fatto o che può essere fatto del veicolo di cui trattasi o dall’intenzione del proprietario del veicolo o di un’altra persona di utilizzarlo effettivamente. Orbene, le condizioni tecniche di un veicolo possono variare nel tempo e il loro eventuale rispristino dipende da fattori soggettivi, come la volontà del proprietario o del detentore di effettuare o far effettuare le riparazioni necessarie e la disponibilità dei fondi necessari a tale scopo. Di conseguenza, se il mero fatto che un veicolo è, in un determinato momento, inidoneo a circolare fosse sufficiente a privarlo della sua qualità di veicolo e a sottrarlo all’obbligo di assicurazione, il carattere oggettivo di tale nozione di «veicolo» sarebbe rimesso in discussione. Inoltre, l’obbligo di assicurazione  non è connesso all’utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto in un determinato momento né alla questione se il veicolo di cui trattasi abbia effettivamente causato danni. Di conseguenza, l’obbligo di assicurazione non può essere escluso per il mero fatto che un veicolo immatricolato è, in un determinato momento, inidoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche e, quindi, inidoneo a causare un danno, e ciò anche se è questo il caso fin dal trasferimento del diritto di proprietà.

Parimenti, l’intenzione del suo proprietario o di un’altra persona di far demolire il veicolo non consente che detto veicolo perda, per il solo fatto di tale intenzione, la sua qualità di «veicolo» e sia quindi sottratto a tale obbligo di assicurazione. Infatti, la qualificazione come «veicolo» e la portata dell’obbligo di assicurazione non possono dipendere da tali fattori soggettivi, poiché ciò pregiudicherebbe la prevedibilità, la stabilità e la continuità di tale obbligo, il cui rispetto è tuttavia necessario per garantire la certezza del diritto. In secondo luogo, la Corte dichiara che l’obbligo, in linea di principio, di assicurare un veicolo immatricolato in uno Stato membro, che si trova su un terreno privato e che è destinato alla demolizione per scelta del suo proprietario, anche qualora, in un determinato momento, sia inidoneo alla circolazione in ragione delle sue condizioni tecniche, s’impone, da un lato, al fine di assicurare la tutela delle vittime di incidenti stradali, dal momento che l’intervento dell’organismo di indennizzo dei danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non assicurato è previsto esclusivamente nei casi in cui la conclusione dell’assicurazione è obbligatoria. Infatti, tale interpretazione garantisce che tali vittime siano comunque risarcite o dall’assicuratore, in forza di un contratto concluso a tal fine, o dall’organismo di indennizzo qualora non sia stato assolto l’obbligo di assicurare il veicolo coinvolto nell’incidente, oppure tale veicolo non sia stato identificato. Dall’altro lato, essa consente di assicurare al meglio il rispetto dell’obiettivo di garantire la libera circolazione sia dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell’Unione sia delle persone che si trovano a bordo dei medesimi. Infatti, solo assicurando una maggiore tutela delle eventuali vittime di incidenti causati da autoveicoli è possibile imporre agli Stati membri5 di astenersi dall’effettuare controlli sistematici dell’assicurazione della responsabilità civile per i veicoli che entrano nel loro territorio in provenienza da un altro Stato membro, il che è indispensabile per garantire tale libertà di circolazione.

In terzo e ultimo luogo, la Corte precisa che affinché un veicolo sia escluso dall’obbligo di assicurazione deve essere ufficialmente ritirato dalla circolazione, conformemente alle norme nazionali applicabili. Infatti, sebbene l’immatricolazione di un veicolo attesti, in linea di principio, la sua idoneità a circolare, e, quindi, ad essere utilizzato come mezzo di trasporto, un veicolo immatricolato può essere, in modo oggettivo, definitivamente inidoneo a circolare a causa delle sue cattive condizioni tecniche. La constatazione di tale inidoneità a circolare e quella della perdita della sua qualità di «veicolo» devono, tuttavia, essere effettuate in modo obiettivo. A tale proposito, sebbene la cancellazione dell’immatricolazione del veicolo possa costituire una siffatta constatazione oggettiva, il diritto dell’Unione6 non disciplina il modo in cui un tale veicolo può essere legalmente ritirato dalla circolazione. Di conseguenza, tale rimozione può, secondo la normativa nazionale, essere constatata in modo diverso dalla cancellazione dell’immatricolazione del veicolo considerato.