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Cassazione: senza procura speciale l'avvocato non può rinunciare agli atti del giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 25045/19 dell'8 ottobre 2019.
Con la pronuncia in esame la Suprema Corte di cassazione ha affermato che: "il difensore della parte costituita in giudizio, senza essere munito di procura speciale ai sensi dell’art. 306, comma 2, c.p.c., può modificare la domanda in sede di precisazione delle conclusioni ma non può rinunciare validamente agli atti del giudizio. Qualora il difensore, non munito di procura speciale, rinunzi alla domanda o ad un capo di essa, la rinunzia non è validamente effettuata ed il vizio che si determina qualora il giudice rigetti la domanda, o il detto capo, può essere rilevato, ove sia adeguatamente prospettato e riproposto, nei successivi gradi di giudizio".