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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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L’attività di protezione di persone maggiorenni legalmente incapaci svolta da un avvocato costituisce un’attività economica. Pronuncia della CGUE.

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CGUE, comunicato n. 57/21 del 15 aprile 2021, sent. nella causa C-846/19 EQ / Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

L’attività di protezione di persone maggiorenni legalmente incapaci svolta da un avvocato costituisce, in linea di principio, un’attività economica.

Essa può essere esentata dall’IVA se le prestazioni di servizi in questione sono strettamente connesse all'assistenza e alla previdenza sociale e se l’avvocato beneficia, per l’impresa che egli gestisce a tali fini, di un riconoscimento quale organismo avente carattere sociale Il diritto lussemburghese protegge le persone maggiorenni legalmente incapaci mediante misure di curatela e di tutela che consentono di consigliare, controllare o rappresentare tali persone negli atti della vita civile, attribuendo poteri di gestione e di rappresentanza a terzi. In pratica, i curatori, gli amministratori tutelari, i mandatari speciali e i mandatari ad hoc sono generalmente membri della famiglia, ma anche avvocati. EQ, avvocato iscritto all’ordine forense nel 1994, svolge dal 2004 attività di mandatario nell’ambito dei regimi di protezione dei maggiorenni incapaci. Nel 2018, l'amministrazione tributaria lussemburghese gli richiede il pagamento della tassa sul valore aggiunto (IVA) a titolo delle attività di rappresentanza delle persone maggiorenni legalmente incapaci svolte negli anni 2014 e 2015.

EQ considera che tali attività non costituiscano attività economiche soggette all’IVA e, in ogni caso, che esse adempiano una funzione sociale e debbano essere esenti a tal titolo in forza del diritto nazionale che recepisce la direttiva IVA.1 Al contrario, l’amministrazione tributaria lussemburghese ritiene che le prestazioni fornite nell'ambito di un'attività professionale di avvocato costituiscano un'attività economica e non possano essere esentate dall'IVA: a suo parere, EQ non soddisfa la condizione di essere un organismo avente carattere sociale necessaria a far valere l'esenzione. Investito di tale controversia, il tribunal d’arrondissement (Tribunale circoscrizionale, Lussemburgo) chiede se l’attività di protezione delle persone maggiorenni legalmente incapaci possa beneficiare di un'esenzione dall'IVA e chiede alla Corte di giustizia, in particolare, se tali attività rientrino nella nozione di «attività economica» ai sensi della direttiva IVA, se tali attività siano esenti in quanto «prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale» e se l'avvocato che le svolge possa essere considerato come «organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato come avente carattere sociale». Con l’odierna sentenza, la Corte stabilisce che le prestazioni di servizi a favore di maggiorenni legalmente incapaci, volte a proteggerli negli atti della vita civile, costituiscono un'attività economica. Secondo il diritto dell'Unione, sono soggette all'IVA solo le attività di natura economica, e più precisamente le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Anche se spetta al giudice nazionale accertare se le prestazioni di servizi fornite a favore di maggiorenni legalmente incapaci siano state effettuate a titolo oneroso, la Corte fa riferimento agli elementi di interpretazione che permettono di stabilire l'esistenza di un nesso diretto tra dette prestazioni e le somme percepite da EQ nell'ambito dei suoi mandati di gestione, anche se il corrispettivo di tali prestazioni non è stato ottenuto direttamente dal destinatario ma da un terzo, o la remunerazione delle prestazioni di servizi è stata fissata sulla base di una valutazione legata alla situazione finanziaria della persona legalmente incapace o in modo forfettario. Per quanto riguarda la natura economica delle prestazioni, la Corte osserva che EQ ricava dalle prestazioni effettuate entrate a carattere permanente e che il livello delle entrate che ha ricavato dalle sue attività non è insufficiente rispetto ai suoi costi di funzionamento.

La Corte esamina inoltre le condizioni per l'applicazione di un'esenzione, affermando che le prestazioni di servizi fornite a favore di maggiorenni legalmente incapaci e volte a proteggerli negli atti della vita civile rientrano nella nozione di «prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale» ai sensi della direttiva IVA. Per contro, non rientrano nell'esenzione attività più generali di sostegno o di consulenza di ordine giuridico, finanziario o di altro tipo, come quelle che possono essere connesse alle competenze specifiche di un avvocato, di un consulente finanziario o di un agente immobiliare, anche se sono svolte da un prestatore nel contesto della protezione che fornisce ad una persona legalmente incapace. La Corte precisa inoltre che spetta a ciascuno Stato membro elaborare le norme relative al riconoscimento del carattere sociale degli organismi diversi da quelli di diritto pubblico. A questo proposito, la Corte osserva che la nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale» è, in linea di principio, sufficientemente ampia da includere le persone fisiche che perseguono, nell'ambito della loro impresa, uno scopo di lucro. Nel caso di specie, le prestazioni di servizi interessate sono state fornite da un avvocato iscritto all’ordine forense, e anche se la categoria professionale degli avvocati non può essere caratterizzata, in generale, come avente carattere sociale, la Corte non esclude che un avvocato che presta servizi strettamente connessi all'assistenza e alla previdenza sociale possa dimostrare un impegno sociale stabile, impegno dimostrato da EQ nel corso degli anni 2014 e 2015, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, nel rispetto del margine di discrezionalità di cui gode lo Stato membro interessato a tale riguardo.