Inserito in data 16/04/2018 TAR LAZIO, Sezione Seconda Quater, sentenza n. 4129 del 14 aprile 2018 Il ritrovamento di reperti archeologici e la determinazione del premio nei confronti del privato La società I.B.S. srl propone ricorso contro il Ministero del Beni e delle Attività Culturali e del Turismo al fine di ottenere una pronuncia favorevole sull’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla richiesta del premio per il ritrovamento di un bene archeologico ed avverso la nota della Soprintendenza archeologia delle belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale del 10 ottobre 2017 e per il risarcimento del danno. In particolare, la parte ricorrente, nelle premesse sul fatto, racconta che nel corso dell’esecuzione di alcuni scavi e dei relativi lavori, autorizzati con permesso di costruire, effettuati su un immobile in sua proprietà sito in Castel Gandolfo, viene ritrovato un busto di età romana del II secolo d.c. edi una cisterna romana. La società ricorrente inoltra, pertanto, una richiesta del premio, ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. n. 42 del 2004, il 12 novembre 2008 e contesta il premio del 10% che veniva attribuito dalla Soprintendenza per il ritrovamento del busto; l’anzidetta società censura pertanto in diritto la violazione delle norme degli articoli 92 e 93 del d.lgs. n. 42 del 2004. Il Collegio sostiene che il ricorso è infondato. I giudici del Collegio rammentano che con nota del 16 marzo 2010, la Soprintendenza stabilisce chiaramente che la società ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamenteil predetto provvedimento in quanto si tratta di un “provvedimento amministrativo” e come tale si pone come esercizio di un potere autoritativo dell’Amministrazione nella determinazione del premio spettante alla predetta società. Il Consiglio di Stato si pronuncia in occasione del caso di specie, sulla base di un orientamento costante della giurisprudenza, alla luce del quale si ritiene che fino al momento della determinazione definitiva del premio, il privato è titolare di un interesse legittimo contrapposto al potere discrezionale dell’Amministrazione. In riferimento al caso specifico, il ritrovamento di reperti archeologici non fa insorgere in capo all’Amministrazione, immediatamente, un obbligo giuridico alla prestazione patrimoniale a favore dei proprietari del luogo ove si è verificato il ritrovamento, ma comporta una valutazione strettamente di carattere discrezionale vertente sull’an, di competenza del giudice amministrativo, e sul quantum ricadente sulla competenza del giudice ordinario. Applicando il predetto orientamento giurisprudenziale al caso di specie, i giudici del Collegio ritengono che la parte ricorrente non abbia tempestivamente impugnato il provvedimento ed il predetto ritardo comporta l’inammissibilità della domanda proposta. La domanda di risarcimento del danno non trova accoglimento, in quanto la parte ricorrente ha formulato una richiesta in maniera assolutamente generica, senza alcun riferimento specifico alle circostanze di fatto che hanno cagionato il danno. Inoltre, il Collegio specifica che il danno da ritardo per la mancata conclusione del procedimento non può essere riconosciuto, non essendo stata accertata nessuna inerzia da parte dell’Amministrazione. |
Inserito in data 12/04/2018 CONSIGLIO DI STATO, Quinta Sezione, sentenza n. 2190 del 11 aprile 2018 La sinteticità degli atti processuali amministrativi ed il danno c.d. da mancata aggiudicazione La G. E. srl propone appello contro la U. spa e nei confronti della C. srl al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dal TAR Lombardia – Milano. La vicenda prende le mosse dal ricorso proposto dalla G. srl , seconda graduata, essendo venuta a conoscenza dell’aggiudicazione alla C. srl dell’affidamento a termine della procedura negoziata del “Servizio di verifica (ed eventuale risanamento) e certificazione di collaudo statico dei pali in acciaio degli impianti di illuminazione pubblica siti nei Comuni di Milano, Bergamo e Brescia”. La C. srl eccepisce l’inammissibilità dell’appello per violazione dell'art. 13-ter “Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte”(norma aggiunta a mezzo dell’art. 7-bis d.-l. 31 agosto 2016, n. 168 come integrato dalla legge di conversione 25 ottobre 2016, n. 197) delle norme di attuazione al Codice del processo amministrativo; in quanto, secondo la società C. srl, l’appellante ha superato i limiti dimensionali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2016, n. 167 e specificatamente: “i motivi di appello sono esposti a partire da pag. 24: e altresì per mancanza di specifica critica alla sentenza, avendo l'appellante meramente riproposto, con “copia e incolla”, le censure sollevate in primo grado, senza contestare i passaggi logici della sentenza.” I giudici del Collegio sostengono che la censura sia infondata sulla base della seguente motivazione: “a norma del ricordato art. 13-ter, il limite dimensionale di sinteticità entro cui va contenuto l'atto processuale costituisce un precetto giuridico la cui violazione non genera la conseguenza, a carico della parte che lo abbia superato, dell’inammissibilità dell'intero atto, ma solo il degradare della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare (art. 13-ter, comma 5: “Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”).” Nel caso di specie, il limite quantitativo risulta essere rispettato. I giudici osservano che l’atto di appello dellaG. srl consta di 39 pagine e puntualizzano che la verifica del superamento del limite dimensionale va fatta senza conteggiare“l'epigrafe dell'atto; l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità; l’individuazione dell’atto impugnato” e delle “conclusioni dell’atto”, come peraltro è sancito nell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato. La predetta decisione del Collegio fa luce sui parametri da rispettare in riferimento al limite dimensionale dell’atto processuale amministrativo, in quanto chiaramente i giudici evidenziano che il conteggio deve essere effettuato senza considerare:l'epigrafe dell'atto; l'indicazione delle parti e dei difensori e le relative formalità e l’individuazione dell’atto impugnato. Alla luce delle predette considerazioni, il Collegio ritiene che l’atto d’appello proposto dalla G. srl rientra nel limite dimensionale di 35. In merito, invece, al motivo di impugnazione proposto dalla società G. srl vertente sul risarcimento del danno sulla c.d. “mancata aggiudicazione”, i giudici del Collegio rigettano tale doglianza. Il Collegio spiega che il “danno da mancata aggiudicazione” sussiste nell’ipotesi in cui: “l'annullamento in sede giudiziaria dell'aggiudicazione è motivato da ragioni di esclusione dell'aggiudicatario non rilevate dall'amministrazione, potendo in questo caso il secondo graduato richiedere l'utile che avrebbe tratto dall'esecuzione del contratto di appalto alla cui stipulazione poteva legittimamente aspirare, non nel caso, che ricorre nella vicenda in esame, in cui l'aggiudicatario non andava escluso, risolvendosi la violazione commessa dalla stazione appaltante nella sola intempestiva stipulazione del contratto di appalto.”. |
Inserito in data 10/04/2018 TAR Brescia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sentenza n. 407 del 09 aprile 2018 La legittimità del provvedimento emanato dal Sindaco con il quale dispone la riduzione dell’orario di lavoro nei confronti di un esercizio pubblico rumoroso Il sig. G.F. propone ricorso contro il comune di Quinzano D’Oglio al fine di ottenere l’annullamento di un’ordinanza emanata dal Sindaco, con la quale ha ordinato “la limitazione dell’orario di apertura dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande denominato “Lo Storico” individuando l’orario di chiusura alle ore 24 nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica”, da attuarsi per sessanta giorni dalla notifica”, di ogni altro atto presupposto o comunque connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto e per l’accessoall’intera documentazione espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, in particolare ai verbali di P.L. ivi elencati e agli esposti pervenuti cui si fa riferimento, e in ogni caso a tutta la documentazione relativa al procedimento, la cui integrale ostensione è già stata oggetto di formale istanza di accesso agli atti ed infine, per la condanna del Comune al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’esecuzione dell’ordinanza. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dal ricorrente ed annulla l’ordinanza de qua. I giudici osservano che il provvedimento impugnato può essere ricondotto entro la previsione normativa contenuta nell’art. 50, comma 7 bis, del TUEL, come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 14/2017, non avendoil Comune evidenziato alcuna particolare condizione di urgenza e necessità tra quelle enucleate nei commi precedenti della norma in questione. L’art. 50, comma 7 bis, del TUEL prevede che: “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell’ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. Il caso di specie rientra proprio nella casistica descritta dall’anzidetto comma 7 – bis e pertanto, il Comune doveva garantire al ricorrente un’adeguata partecipazione al procedimento preordinato alla nuova regolazione dell’orario d’apertura: tale situazione non si è verificata. I giudici rilevano anche un esercizio di eccesso di potere da parte del Comune, in quanto il Sindaco ha emanato un provvedimento che ha inciso sulla situazione giuridica soggettiva del ricorrente, andando oltre i limiti consentiti dalla legge. Alla luce delle predette considerazioni, il TAR accoglie il ricorso proposto e dispone l’annullamento dell’ordinanza del Comune. |
Inserito in data 05/04/2018 TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, Sentenza n. 3676 del 3 aprile 2018 Concessioni di pubblico servizio e riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo Il Consorzio C. propone ricorso contro il comune di Guidonia Montecelio e nei confronti della società P. F. srl al fine di ottenere l’annullamento della d.d. n. 66 del 16/06/2016 avente ad oggetto la gestione del cimitero di Guidonia Montecelio nonché i lavori di ampliamento dello stesso ed il conseguenziale risarcimento dei danni. Il Comune si costituisce in giudizio, proponendo eccezioni di rito e deduzioni di merito. Nello specifico, il Comune solleva la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo che il giudizio pendente rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, anziché nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la causa concerne la fase di esecuzione del contratto di una concessione di lavori pubblici. I giudici del Collegio ritengono a tal riguardo che, in materia di concessioni di pubblico servizio e di esecuzione del contratto, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice ammnistrativo, ad eccezione delle controversie concernenti le indennità, i canoni ed altri corrispettivi, ricadenti nella giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, il collegio stabilisce che: “In queste ipotesi, per stabilire se si sia in presenza di concessione di pubblici servizi (con giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) ovvero di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica (rispetto alla quale, con riguardo alla fase esecutiva del contratto, la giurisdizione è del giudice ordinario, venendo in considerazione posizioni paritetiche e non trattandosi di materia rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) assume rilevanza la considerazione degli importi in gioco nell'insieme della pattuizione negoziale di cui trattasi (cfr. Cass., sez. un., sent. n. 13864 del 2015). Diventa con ciò determinante effettuare una comparazione tra le prestazioni che vengono poste a carico del concessionario: la giurisdizione spetterà quindi al giudice ordinario se risulti preminente - e tale da identificare il vero oggetto del contratto in relazione all'interesse concretamente perseguito dalle parti e da qualificare la concessione come di costruzione e gestione - la realizzazione delle opere rispetto alla gestione degli impianti: gestione che, per la misura del canone richiesto (e rapportato all'importo complessivo pattuito), assume in questo caso rilievo solo quale mezzo per conseguire, dal lato dell'impresa, la remunerazione necessaria, restando al contempo soddisfatto l'interesse dell'amministrazione al funzionamento del servizio (così Cass., sez. un., n. 13864 del 2015, cit.). La giurisdizione spetterà invece al giudice amministrativo se, al contrario, risulti preminente la gestione delle opere rispetto alla loro realizzazione, venendo in questo caso in rilievo l'essenza stessa della concessione di pubblico servizio e, con essa, la giurisdizione esclusiva indicata dall'art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 12/11/2015, n. 1564).” Nel caso di specie, il Collegio statuisce che il bando di gara in questione, il quale ripartisce un importo equivalente al corrispettivo della concessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del contratto “vendite di oculi, ossari e cappelle”, da intendersi come pertinenti ai relativi affidamenti in concessione concernenti sia il vecchio sia il nuovo cimitero. In conclusione, la remunerazione della anzidetta costruzione rientra nell’ampio spettro della remunerazione della gestione, configurando i profili della figura della concessione di servizio pubblico con la conseguenziale giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come peraltro già ampiamente confermato dall’orientamento prevalente in giurisprudenza. |
Inserito in data 04/04/2018 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III - 26 marzo 2018, n. 1882 Informativa antimafia e responsabilità precontrattuale Il Cds sez. terza con la seguente ordinanza ritiene che non si produca risarcimento del danno a seguito della richiesta dell’informativa antimafia alla Prefettura da parte dell’A.P. atta a non stipulare il contratto con l’aggiudicatario. A seguito di aggiudicazione, l’A.P. richiedeva, in via facoltativa, informativa antimafia e non stipulava il contratto di aggiudicazione facendo spirare i 45 giorni senza provvedervi. Si aggiunge, altresì che pur essendo spirato il termine per la stipula del contratto,60 giorni dall’aggiudicazione, ciò non configura risarcimento danni dal momento che ciò risulta giustificato dalle fondate esigenze antimafia. Pertanto, puntualizza Il Cds che non si possa parlare di responsabilità precontrattuale né di violazione del principio di correttezza, buona fede o di legittimo affidamento maturato dall’aggiudicatario. La domanda risarcitoria va quindi respinta. Il CdS accoglie la domanda proposta diretta ad ottenere il rimborso delle spese documentate e sostenute per la partecipazione alla gara, ordinando al Comune di acquisire la documentazione probatoria. Carola Parano |
Inserito in data 03/04/2018 TAR CALABRIA - CATANZARO - SEZ. I - 21 marzo 2018, n. 685 Partecipazione in gara di associazioni sportive Sulla partecipazione in gara di associazioni sportive dilettantistiche e sul requisito di capacità economico – finanziaria. Le ASD possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica dopo aver dimostrato la misura dei corrispettivi percepito a seguito di determinate prestazioni.
Il tar ha specificato che non vanno intese corrispettivi le sole quote associative perché hanno in se lo scopo previsto da statuto non corrispondente alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica. Carola Parano
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Inserito in data 30/03/2018 CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA, 27 marzo 2018, n. 175 Oneri di urbanizzazione e rimessione alla Plenaria Con ordinanza di rimessione all’A.P. il CGA in sede giurisdizionale analizza la pretesa dell’amministrazione di rideterminare gli oneri di urbanizzazione a distanza di diversi anni dal primigenio rilascio e la possibilità di conciliarla con il principio di affidamento su un determinato preventivo di spesa del programmato intervento edilizio e la clausola “ salvo conguaglio”. Il CGA ha ritenuto di dover rimettere la questione al giudice della nomofilachia alfine di comprendere se la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione sia attività di autotutela amministrativa ex art. 21 nonies della L.241/90 o sia un normale rapporto paritetico di debito- credito sottoposto alle regole di diritto comune e quindi basato sulla lealtà e sulla buona fede delle prestazioni contrattuali. Carola Parano
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Inserito in data 29/03/2018 CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUINTA, SENTENZA 23 marzo 2018, n. 1843 Facoltà delle stazioni appaltanti di adottare la doppia riparametrazione Il Cds sez. V si pronuncia sulla libertà delle stazioni appaltanti di applicare alla migliore offerta tecnica il criterio della doppia riparametrazione prevista espressamente dalla legge di gara. Il Cds precisa che le linee guida n.2 di attuazione del dlgs n. 50/2016 approvata dall’ Anac prevedono che sia previsto dal bando di gara la libertà della stazione appaltante di riparametrazione dei punteggi. Aggiunge infine il CdS che tale facoltà è stata affermata più volte dalla giurisprudenza prevalente. Carola Parano
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Inserito in data 23/02/2018 TAR Sezione Autonoma di Bolzano, sentenza n. 62 del 22 febbraio 2018 Regime normativo nell’ipotesi di rigetto del progetto per il rilascio di concessione edilizia in sanatoria di una canna fumaria. La società Ro. G. s.r.l. propone ricorso avanti al TAR contro il Comune di Merano e nei confronti della società Pa. S.r.l. al fine di ottenere l’annullamento della comunicazione del Sindaco del Comune di Merano, a mezzo della quale respinge il progetto per il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, avente ad oggetto “modifica dell’utilizzo dei locali al piano cantina da secondario a principale, installazione di un impianto tecnico nonché di una canna fumaria, in sanatoria”, nonché della previacomunicazione dell’Ufficio urbanistica ed edilizia privata del Comune di Merano; della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda da parte del Comune di Merano; della comunicazione dell’Ufficio urbanistica ed edilizia privata del Comune di Merano; della comunicazione dell’Ufficio urbanistica ed edilizia privata del Comune di Merano, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, anche non conosciuto, infraprocedimentale, connesso e conseguente. I giudici del Collegio rilevano che l’impugnato provvedimento di rigetto si fonda sul presupposto che “L’installazione della canna fumaria per dimensioni e struttura, risulta essere intervento in facciata lesivo del decoro architettonico dell’edificio, necessitando del consenso condominiale all’unanimità dei comproprietari, non prodotto. La modifica dell’utilizzo dei locali al piano cantina da secondario a principale, che vede nell’installazione di un impianto tecnico e soprattutto, per quanto qui rilevante, di una canna fumaria un presupposto indispensabile, è conseguentemente respinta. Parimenti e per le stesse motivazioni respinta l’istanza di scissione del procedimento con rilascio di concessione edilizia parziale per la modifica di utilizzo dei locali al piano cantina da secondario a principale”. E’ evidente, a parere dei giudici del TAR, che il diniego della sanatoria è fondato sulla lesione del decoro architettonico dell’edificio, necessitando pertanto il consenso condominiale all’unanimità. Il Collegio osserva, a tal proposito, che: “in base alla pacifica giurisprudenza, per “decoro architettonico” deve intendersi l'estetica dell'edificio, costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico (cfr. Cass. Civ. 1718/2016; 10350/11; 27551/05), e per innovazione lesiva del decoro architettonico si intende non solo quella che alteri le linee architettoniche dell’edificio, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio (cfr. Cass. Civ. n. 20985/2014). In ordine alla collocazione di canne fumarie sul muro perimetrale di un edificio la giurisprudenza amministrativa afferma che “in base alla pacifica giurisprudenza, per “decoro architettonico” deve intendersi l'estetica dell'edificio, costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico (cfr. Cass. Civ. 1718/2016; 10350/11; 27551/05), e per innovazione lesiva del decoro architettonico si intende non solo quella che alteri le linee architettoniche dell’edificio, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio (cfr. Cass. Civ. n. 20985/2014).” I giudici del Collegio sostengono che si tratti, pertanto, di un manufatto, che tocca gli interessi e i diritti egli altri condomini, in quanto pregiudica l’armonia ed il decoro della facciata dell’edificio, soprattutto, determinato dalla funzione della canna di espulsione, che è di espellere verso l’esterno fumi, vapori e odori vari derivanti. In conclusione, il TAR, sulla scorta di recente e precedente giurisprudenza, sostiene che: “Come affermato dalla giurisprudenza, la necessità di acquisire il previo assenso dei condomini risponde (anche) all’esigenza di prevenire controversie in ordine alla gestione della cosa comune ed alla potenziale lesione delle prerogative proprietarie (cfr. TAR Reggio Calabria, 6.2.2017, n. 85).In riferimento alla relativa censura, osserva il collegio che la dimostrazione della disponibilità del consenso unanime dei condomini rientra, invero, nell’ambito dell’istruttoria preliminare tesa alla verifica della sussistenza, in capo al richiedente, della necessaria legittimazione ad ottenere il titolo edilizio.” Ed ancora, puntualizza che: “Pertanto tale attività, riguardando la mera regolarità formale dell’istanza di concessione edilizia (nel caso di specie in sanatoria), si distingue da quelle elencate all’art. 70 L.U.P., soggette ex lege al parere della commissione edilizia comunale, cui spetta esprimersi riguardo agli aspetti urbanistici, edilizi e architettonici del progetto presentato dall’istante.Né è qui conferente il richiamo alla disciplina prevista dall’art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990, perché in tale ipotesi la SCIA deve precedere l’inizio dell’attività mentre nel caso in esame è avvenuto esattamente il contrario, atteso che il mutamento di destinazione d’uso del locale interrato p.m. 12 e l’installazione della canna fumaria sulla facciata dell’edificio p.ed. 194/1 era già stato effettuato al momento della presentazione della richiesta di concessione edilizia in sanatoria.Conseguentemente, non rileva nel presente giudizio procedere all’esame della manifesta fondatezza o infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 21bis della L.P. n. 17 del 1993, nonché degli artt. 132 e 84/bis L.P. n. 13/1997, perviolazione degli artt. 3 e 117, co 1, lett. m), della Costituzione in relazione agli artt. 19 e 29 della L. n. 241/1990.” |
Inserito in data 22/02/2018 TAR CALABRIA – Catanzaro, Seconda Sezione, sentenza n. 496 del 21 febbraio 2018 La competenza del giudice ordinario nel fallimento della società in house La Banca S. S.p.A. promuove un giudizio, in sede ammnistrativa, contro il Comune Cerenzia, il Comune Ciro', il Comune Crucoli, il Comune Melissa, il Comune San Nicola dell'Alto ed il Comune Scandale e nei confronti della società So. al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al fallimento della società So.. La Banca S. S.p.A. chiede al giudiceamministrativo di accertare l’illiceità delle condotte, attive e omissive, ascrivibili alle Amministrazioni intimate, poste in essere nella gestione di una società in house, al fine di dimostrarne la responsabilità nel fallimento di questa e, di conseguenza, nell’inadempimento alle obbligazioni assunte. Il giudice amministrativo adito statuisce di non essere competente a conoscere della vicenda, ritenendo altresì che la competenza sia del giudice ordinario. Attraverso un articolato quadro giurisprudenziale, il TAR sostiene che la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato, anche se la P.A. possiede, in tutto o in parte, le azioni, in quanto il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, ed in particolare decide quanto segue: “E’ evidente, infatti, come l’attività censurata s’inquadri nell’ambito di moduli di carattere privatistico, riguardando le forme dell’esercizio (o del mancato esercizio) degli ordinari poteri dell’azionista pubblico.Né può invocarsi la giurisdizione esclusiva prevista nel settore di pubblici servizi, che richiede il necessario concorso di due presupposti: a) l’uno soggettivo, consistente nel rientrare il soggetto intimato fra le “pubbliche amministrazioni”, come definite dal comma 2 dell’art. 7 del c.p.a.; b) l’altro oggettivo, consistente nell’avere la controversia ad oggetto, non qualsivoglia atto o attività dei soggetti suindicati, ma atti o condotte riconducibili all’esercizio delle funzioni istituzionali del soggetto procedente (cfr. Cass. civ., Sez. un., 23 ottobre 2017, n. 24968 e 24 luglio 2013 n. 17935; Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2015 n. 1299).Mentre, nella fattispecie, per come detto, manca “la riconducibilità dell’atto, del provvedimento o del comportamento all’esercizio di un pubblico potere” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 22 dicembre 2011 n. 28330).Come pure non vale il fatto che ad essere dichiarata fallita sia – secondo la tesi del ricorrente, contestata dalla Provincia di Crotone – una società in house, posto che l’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016 ha oramai eliminato ogni dubbio circa l’inquadramento privatistico di quest’ultima.Infatti, la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato, sol perché la P.A. ne possegga – in tutto o in parte – le azioni, in quanto il rapporto tra società ed ente locale è di assoluta autonomia, al soggetto pubblico non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull’attività mediante l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, potendo solo avvalersi degli strumenti previsti dal diritto societario (cfr. Cass. civ., Sez. un., 14 settembre 2017 n. 21299, 1 dicembre 2016 n. 24591 e 23 gennaio 2015 n. 1237).” |
Inserito in data 19/02/2018 CONSIGLIO DI STATO, Terza Sezione, sentenza n. 999 del 16 febbraio 2018 La giurisdizione del giudice amministrativo nella ricusazione del contrassegno dell’associazione per l’ammissione alle elezioni politiche. L’Associazione Politica N. propone appello contro il Ministero dell’Interno al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dal TAR Lazio, vertente l’annullamento della ricusazione del contrassegno dell’associazione per l’ammissione alle elezioni politiche del 04 marzo 2018 di Camera e Senato. Il giudice di prime cure sostiene che, a norma dell’art. 129 c.p.a., i procedimenti elettorali preparatori delle elezioni politiche non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo e neanche nella giurisdizione del giudice ordinario. l’Associazione Politica N. propone appello avverso tale decisione ed insiste per l’accoglimento della domanda proposta in primo grado, senza articolare specifici motivi di gravame avverso la decisione impugnata. In occasione dell’esame del caso di specie, i giudici del Collegio affrontano la problematica legata alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di operazioni elettorali, statuendo quanto segue: “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 126 e 129 del codice del processo amministrativo, Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ma non anche in materia di elezioni “politiche” nazionali.Tali norme delimitano con chiarezza l’ambito di estensione della giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale, dal quale sono escluse le controversie – come quella oggetto del presente appello - concernenti l’esclusione delle liste dalle elezioni politiche e, dunque, riferite al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.Peraltro la legge delega n. 69 del 2009, nell’ambito del riassetto del processo amministrativo, aveva conferito al Governo il potere di introdurre “la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, ma non è stata, sul punto, esercitata.” Dal quadro normativo delineato dal Consiglio di Stato si individua chiaramente l’ambito di estensione della giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale: le controversie, concernenti l’esclusione delle liste dalle elezioni politiche, sono escluse dalla giurisdizione del giudice amministrativo e pertanto, anche il caso contemplato dall’appello in esame, non può rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo. I giudici del Collegio precisano inoltre che i mezzi di tutela avverso i provvedimenti simili all’oggetto dell’odierna impugnazione sono disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. n. 361 del 1957, il quale sancisceche avverso le decisioni di eliminazione di liste o di candidati adottate dall'Ufficio centrale circoscrizionale, può essere proposto ricorso all'Ufficio centrale nazionale, istituito presso la Corte Suprema di Cassazione. In conclusione, il Consiglio di Stato statuisce che: “Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata in tal senso avendo precisato che “né il giudice amministrativo né il giudice ordinario sono dotati di giurisdizione” in relazione a controversie concernenti l’ammissione e/o l’esclusione delle liste dei candidati (cfr. Cass. S.U, n. 9151 del 2008), ponendo in evidenza che gli organi a cui risulta affidato il compito di definire le controversie di cui si discute, seppure privi della natura giurisdizionale, sono comunque in grado di garantire la necessaria imparzialità e indipendenza, fornendo un servizio di verifica delle fasi preliminari e delle operazioni preparatorie del procedimento elettorale che può assimilarsi a quello svolto in sede giurisdizionale. Peraltro, l’attribuzione della competenza a decidere i reclami contro le esclusioni delle liste e dei candidati adottate, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 361 del 1957, dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale (costituito presso la Corte d’Appello o il Tribunale competente) innanzi all’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale (costituito presso la Corte di Cassazione), tenuto conto dalla sua composizione soggettiva (essendo i relativi membri tutti magistrati, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 361 del 1957), garantisce la necessaria imparzialità e indipendenza, in quanto organo neutrale e titolare di funzioni di controllo esterno espletate in posizione di terzietà ed indipendenza.” |
Inserito in data 16/02/2018 CONSIGLIO DI STATO, Terza Sezione, sentenza n. 971 del 15 febbraio 2018 Elementi determinati per individuare il pericolo di infiltrazione mafiosa. Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo Genova propone appello contro Caio al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dal TAR concernente l’annullamento del provvedimento di cancellazione dall’elenco provinciale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. “whitelist”). Le Amministrazioni appellanti contestano gli assunti in cui si articola la motivazione della sentenza appellata, sostenendo, con il supporto di richiami giurisprudenziali, che gli elementi fattuali sulla base dei quali è stata condotta l’analisi, si possa correttamente desumere il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa appellata. In occasione del caso di specie, il Consiglio di Stato si pronuncia in merito alle condizioni necessarie affinchè la Prefettura, nell’esercizio di un potere di estrema delicatezza, possa attribuire rilevanza indiziaria nei confronti di un’impresa commerciale ad eventuali rapporti parenterali in ordine al pericolo della sua condizionabilità criminale. Attraverso la ricostruzione di un vasto quadro giurisprudenziale, i giudici della Collegio hanno statuito che: “i legami familiari non sono sufficienti a denotare il pericolo di condizionamento mafioso, se non si colorino di ulteriori connotati – di cui è onere dell’Amministrazione dare conto nel contesto motivazionale del provvedimento interdittivo, dopo averli puntualmente lumeggiati in sede istruttoria – atti ad attribuire ad essi valore sintomatico di un collegamento che vada oltre il mero e passivo dato genealogico, ma si traduca nella volontaria condivisione di aspetti importanti di vita quotidiana ovvero, nelle ipotesi di maggiore evidenza dell’influenza mafiosa, nella sussistenza di cointeressenze economiche e commistioni imprenditoriali. E’ quindi evidente che, se il dato parentale può essere tipizzato nella sua graduazione ed intensità (secondo i criteri classificatori dettati dagli artt. 74 ss c.c.), non altrettanto prevedibili e schematizzabili si presentano gli elementi suscettibili di attribuire ad esso significato indiziante, dei quali è rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione valutare il peso in ciascuna specifica vicenda: elementi che possono risultare intrinseci al rapporto parentale (quando esso si presenti connotato da particolare intensità) o alla sua genesi (quando la stessa costituzione del rapporto appaia funzionale, in relazione alle concrete circostanze, ad instaurare un legame di carattere mafioso), ovvero collocarsi sul piano delle modalità della sua concreta “gestione” (in termini di forme ed intensità di frequentazione), o ancora situarsi nel contesto anche ambientale che fa da sfondo al rapporto familiare. Tali ulteriori elementi qualificanti tuttavia, per consentire di fondarvi il ragionamento logico-presuntivo che mette capo alla valutazione di permeabilità criminale dell’impresa, devono essere dotati di sufficienti requisiti di certezza storico-fattuale, mentre la catena deduttiva che di essi si alimenta per approdare alla conclusione interdittiva deve ispirarsi a canoni di logica e verosimiglianza, la cui corretta applicazione spetta in ultima analisi al giudice, nella eventuale sede contenziosa, verificare.” Il Collegio ritiene che, attraverso l’atto di appello, l’Amministrazione ha attribuito valore sintomatico del pericolo di ingerenza mafiosa nella gestione dell’impresa della società appellata al rapporto di coniugio esistente tra i soci e amministratore unico della società appellata ed il sig. Sempronio, pregiudicato e destinatario di misure di prevenzione personale e patrimoniale, oltre che a sua volta condannato per fatti riconducibili a faide mafiose.In realtà, i giudici del Collegio sostengono che l’Amministrazione non sia stata in grado di fornire elementi valutativi idonei a far trasmodare il mero rapporto di affinità in un vero e proprio collegamento rilevante per gli effetti della prevenzione antimafia. A tal proposito, il Consiglio di Stato conclude statuendo che: “a prescindere dal carattere risalente di tali episodi e dal fatto che essi non hanno costituito oggetto di alcun accertamento giudiziario, deve rilevarsi che anche il potere preventivo in materia antimafia, nonostante la funzione anticipatrice della soglia di difesa sociale che allo stesso viene pacificamente riconosciuta, non può fondarsi su valutazioni di carattere personalistico e/o soggettivistico, sganciate da comportamenti materiali che denotino la propensione, o comunque l’influenzabilità mafiosa del soggetto. Nella specie, le condotte criminose del -OMISSIS- non vengono censurate per sé stesse, ma perché ritenute sintomatiche di una “personalità mafiosa” che tuttavia, per poter essere ragionevolmente configurata, richiederebbe l’imputabilità al suddetto di azioni effettivamente riconducibili al modus operandi proprio delle organizzazioni criminali (e non solo espressive di una generica ed astratta “mentalità” mafiosa). Deve solo aggiungersi che questo giudice è consapevole che gli elementi indiziari menzionati nel provvedimento interdittivo non possono costituire l’oggetto di una disamina parcellizzata, dovendo essere soppesati nell’ottica di una analisi e di una visione complessive e d’insieme: deve tuttavia ritenersi che i singoli segmenti del quadro valutativo posto dall’Amministrazione a fondamento della prognosi di condizionamento mafioso devono comunque essere caratterizzati da un minimum di pregnanza indiziaria, in mancanza del quale il costrutto indiziario elaborato dall’Amministrazione, pur fondato su una pluralità di elementi, rivela la sua intrinseca fragilità.” |
Inserito in data 15/02/2018 TAR Lazio – Roma, Sezione Prima, sentenza n. 1739 del 14 febbraio 2018 La c.d. informativa economica di sistema (IES) La Google Ireland Limited propone ricorso contro l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nei confronti di F. s.r.l. al fine di ottenere l’annullamento della delibera, a mezzo della quale, la predetta l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha ricompreso le concessionarie di pubblicità attive sul web e le società con sede all’estero tra i soggetti obbligati a comunicare la c.d. informativa economica di sistema (IES). Le ricorrenti chiedono anche l’accertamento dell’inesistenza dei presupposti legali per imporre ad esse, l’obbligo di comunicazione della IES ai sensi della vigente normativa. Le ricorrenti puntualizzano di essere, rispettivamente, una società di diritto irlandese del gruppo Google, che sottoscrive in Italia i contratti con gli inserzionisti pubblicitari, senza operare nel settore audiovisivo o in quello editoriale e una società che svolge attività di consulenza a favore di altre società del gruppo Google in materia di marketing, servizi legali, relazione istituzionali, ricerca della clientela. Le predette ricorrenti infine rilevano che l’informativa economica di sistema sia una comunicazione annuale di dati contabili ed extracontabili prevista dall’art. 1, commi 28 – 30, della legge n. 650/1996, al cui invio sono obbligati gli operatori dei settori dell’editoria e della radiodiffusione sonora e televisiva ed inoltre, le ricorrenti ritengono di non rientrare in alcuna di dette tipologie e pertanto, l’AgCom le avrebbe sottoposte all’adempimento illegittimamente, con la delibera gravata. Il Collegio rileva in punto di fatto che la comunicazione, come risulta dal modello allegato alla delibera gravata, vanta come oggetto, oltre ad alcune informazioni concernenti il soggetto dichiarante, una serie di dati riguardanti i ricavi relativi all’anno precedente. A tal proposito, precisa che: “I dati raccolti vengono quindi utilizzati, tra l’altro, per la valorizzazione del sistema integrato delle comunicazioni (SIC), in relazione al quale l’art. 43 del d.lgs. 31 luglio 2005, n.177 (TUSMAR) ha affidato all’AgCom il compito di verificare l’esistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e di adottare le determinazioni necessarie ad eliminarle o ad impedirne la formazione.In particolare, il comma 9 del citato articolo 43 stabilisce che “Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell' articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni”.Il successivo comma 10 - nel testo modificato dall’articolo 3, comma 5-bis, del d.l. 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 2012, n. 103, vigente al momento dell’adozione della delibera impugnata - stabilisce che “I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico”, così espressamente prevedendo, tra i ricavi rilevanti ai fini della verifica del pluralismo nel mercato pubblicitario, quelli derivanti dall’attività di raccolta di pubblicità on line.Proprio al fine di adeguare la raccolta di dati contenuti nella IES alla specifica finalità di redazione del SIC, l’Autorità ha adottato il provvedimento impugnato, nel quale, ridefinendo i soggetti obbligati alla comunicazione dei ricavi, ha incluso le imprese concessionarie di pubblicità che esercitano, direttamente o per contro terzi, attività di negoziazione o conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere sul web e, limitatamente ai ricavi realizzati sul territorio nazionale, le società aventi sede all’estero, ancorché non direttamente operanti nel settore radio televisivo o dell’editoria.” I giudici chiariscono che la ridefinizione dei soggetti obbligati a comunicare l’IES si basa su un chiaro fondamento normativo, rispondendo, più in generale, ad una necessaria esigenza “di interpretazione adeguatrice e finalistica delle norme”, apparendo coerente con tutta una serie di previsioni, nazionali e comunitarie cheequiparano le attività svolte sul web a quelle più tradizionali nel campo delle comunicazioni. Tale decisione viene operata dai giudici del TAR, riprendendo quanto recentemente espresso dal Consiglio di Stato, che, seppure con riferimento a fattispecie relativa ad una diversa ipotesi di estensione dei soggetti tenuti alla comunicazione dell’IES, ha osservato che l’art. 1, comma 28, del D.L. n. 545 del 1996, non propone un rigido e chiuso catalogo di fattispecie, ma, alla luce della sua ratio nonché dell’utilizzo di formule generali, si presenta come una clausola aperta, che fonda il potere dell’Autorità di determinare, anche dal punto di vista soggettivo, le modalità applicative della IES (cft.Consiglio di Stato, sez. III, 5 febbraio 2015, n. 582). A tal riguardo, il Collegio rileva infine che: “L’opzione interpretativa proposta in gravame, dunque, al pari di quella prospettata nel ricorso all’esame del giudice di appello, condurrebbe “all’inaccettabile conseguenza di precludere la conoscenza di un segmento rilevante del mercato, che resterebbe, quindi, sconosciuto alla stessa, con un’evidente e inaccettabile menomazione delle possibilità conoscitive che, invece, la normativa di riferimento ha voluto assicurare, in misura integrale, alle Autorità di regolazione” (Consiglio di Stato, n. 582/2005).” |
Inserito in data 13/02/2018 CONSIGLIO DI STATO, Sesta Sezione, sentenza n. 873 del 12 febbraio 2018 Al rapporto di concessione demaniale marittima trova applicazione la statuizione della Corte di giustizia, per cui l’articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/123/CE. La Regione autonoma della Sardegna propone appello contro il Comune di Portoscuso e nei confronti di S. G. s.r.l. per la riforma della sentenza emessa dal TAR Sardegna, concernete la proroga della concessione demaniale marittima. In occasione dell’esame del caso di specie, i giudici del Consiglio di Stato esaminano una problematica rilevante i presupposti per le concessioni demaniali marittime. In particolare, la concessione oggetto di appello, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Cagliari in favore della S. s.r.l. ha ad oggetto un’area demaniale di mq 75.745,00 di specchio acqueo e un’area di mq 2.455,00 a terra “costituenti il porto destinato al diporto nautico nonché alla pesca situato nel Comune di Portoscuso, con tutte le relative pertinenza demaniali comprensive anche dei pontili galleggianti posti in opera a cura della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Lavori Pubblici - allo scopo di mantenerlo e gestirlo direttamente come approdo turistico (…)”, verso il pagamento del canone ivi stabilito e con l’obbligo di riconsegna del bene alla scadenza all’Amministrazione marittima, “salvo che questa non consenta di presentare la presente licenza su nuova domanda, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che all’epoca in cui questa dovrà verificarsi sino pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione” Il Collegio sostiene che si tratti di bene infungibile di scarsa risorsa naturale e che formi oggetto di un numero limitato di autorizzazioni, rientrando, pertanto, nell’ambito di applicabilità dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. I Giudici ritengono, in particolare, che “Al rapporto concessorio in esame trova dunque applicazione la statuizione della Corte di giustizia, per cui l’articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui agli articoli 1, comma 18, del decreto legge n. 194/2009, convertito con legge n.25/2010, e 34-duodecies del decreto legge n. 179/2012, convertito con l. n. 221/12, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per le attività ivi contemplate, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati (v. punto 57 della sentenza), poiché una normativa nazionale quale quella sopra citata, che prevede una proroga ex lege della data di scadenza delle autorizzazioni equivale a un loro rinnovo automatico, che è escluso dai termini stessi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE. Né nel caso di specie può trovare applicazione, ai fini dell’invocata tutela dell’affidamento, la fattispecie limitativa di cui al paragrafo 3 dell’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (per cui «[…] gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto [dell’Unione]»)” Il Consiglio di Stato puntualizza che: “secondo la Corte di giustizia, l’articolo 49 TFUE – che garantisce la libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro – osta a una normativa nazionale che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo (v. punto 74 della sentenza), poiché il loro rilascio in totale assenza di trasparenza ad un’impresa con sede nello Stato membro dell’amministrazione concedente costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alle concessioni. Si precisa, con riguardo a quest’ultimo punto, che – come già rilevato nella sentenza parziale con contestuale ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 3936/2015 – la concessione in questione presenta un interesse transfrontaliero certo, in considerazione dei criteri elaborati dalla Corte di giustizia e, segnatamente, quelli del luogo geografico di collocazione del bene demaniale e del valore economico della concessione medesima, in correlazione con il tipo di attività da svolgere, nonché dell’assenza di elementi di specificità tali da concentrare l’interesse a conseguirla solo in capo alle imprese stabilite in un delimitato ambito territoriale.” In conclusione, i Giudici del Consiglio di Stato statuiscono che devono trovare accoglimento le statuizioni di annullamento adottate nell’impugnata sentenza, seppure con una motivazione diversa da quella sviluppata dal TAR., ossia non perché il rapporto concessorio non sia assoggettabile alla disciplina della proroga ex lege di cui agli articoli 1, comma 18, del decreto legge n. 194/2009, convertito con la legge n.25/2010, e 34-duodecies del decreto legge n. 179/2012, convertito con la legge n. 221/12, ma per il contrasto di detta disciplina di proroga legale con l’ordinamento eurounitario. |
Inserito in data 06/02/2018 CONSIGLIO DI STATO, Terza Sezione, sentenza n. 744 del 5 febbraio 2018 Sull’utilizzo della firma digitale alla luce delle norme disciplinanti il P.A.T. Il sindaco di Codogno, candidato alle elezioni del Presidente della Provincia di Lodi, propone appello contro il sig. Gi. Ru. E nei confronti dell’Ufficio Elettorale Provinciale di Lodi al fine di ottenere la riforma della sentenza del TAR Lombardia – Milano resa tra le parti, in merito alla ricusazione della candidatura alle lezioni di presidente della Provincia di Lodi. In tale occasione, avanti i giudici del Consiglio di Stato viene affrontata la problematica inerente ad una delle possibili causa d’inammissibilità dell’appello. “L’appellante lamenta, nello specifico, che la procura alle liti è una copia digitale per immagini priva dell’attestazione di conformità all’originale di cui all’art. 22 del c.a.d., in violazione degli artt. 136, comma 2-ter, cod. proc. amm., 8, comma 2, e 14 dell’Allegato del d.P.C.M. 40/2016, con conseguente difetto dello iuspostulandi; nullità dell’appello e della procura alle liti, in quanto i relativi file sono stati sottoscritti con firma digitale PAdES-BASIC, anziché PAdES-BES come prescritto dall’art. 24 del c.a.d. richiamato dall’art. 9 del d.P.C.M., cit. e dal successivo art. 12, comma 6 dell’Allegato.” Il Collegio, sotto tale profilo, statuisce che: “l'asseverazione della procura risulta effettuata mediante attestazione in calce al documento depositato; senza contare che, in ogni caso, l'irregolarità degli atti redatti in violazione delle norme disciplinanti il P.A.T. sarebbe sanabile mediante l'assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione nelle forme di legge (cfr. Cons. Stato, IV, n. 1541/2017; V, n. 652/2018); l'utilizzazione per la firma digitale di un formato diverso da quello prescritto dalle norme tecniche costituisce difformità che, in applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c., non si traduce in nullità, avendo l'atto raggiunto il suo scopo; infatti, il rilievo di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non è volto a tutelare l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma a garantire solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della rilevata violazione (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 7665/2016).” |
Inserito in data 05/02/2018 CONSIGLIO DI STATO, Quinta Sezione, sentenza n. 693 del 2 febbraio 2018 La lettera di invito nella procedura negoziata “snella”. La S. s.r.l. propone appello contro il Comune di Santa Maria La Longa e nei confronti della Ri. S.r.l. al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dal TAR Friuli Venezia Giulia, concernente l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra comunale – fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione a seguito della procedura negoziata semplificata ex art. 36, co. 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016,alla società Ri. S.r.l., avendo offerto il maggior ribasso. La società appellante sostiene, nel suo unico motivo di appello, che la controinteressata doveva essere esclusa dalla gara in quanto non ha rispettato la previsione dell’Allegato A sul disciplinare di gara, il quale impone, a pena di esclusione, la presentazione in sede di gara delle certificazioni dei materiali offerti per la realizzazione della pavimentazione della palestra. Tale manchevolezza non poteva essere sanata dalla controinteressata con il ricorso al soccorso istruttorio. Il Collegio accoglie le doglianze della società appellante. I giudici del Consiglio di Stato osservano, in punto di fatto, che il materiale da utilizzare per il rifacimento della palestra comunale era di qualità deteriore, rispetto alle caratteristiche indicate in maniera dettagliata nell’allegato “A” della lettera di invito.Quest’ultima sancisce l’esclusione nell’ipotesi in cui: la “fornitura di materiale con caratteristiche, anche in parte, diverse da quelle riportate nel sopraccitato allegato “A””. Il caso esaminato rientra nella procedura negoziata indetta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 50 del 2016, e prevista per le gare sotto soglia, quindi senza previo bando di gara e pertanto, governata dalla lettera di invito che svolge anche il ruolo di disciplinare di gara. Il Collegio sostiene in punto di diritto quanto segue: “Ma le forme maggiormente snelle della procedura negoziata non permettono che la lettera di invito posta a governo della procedura ed in cui sono fissate le regole procedurali preventive di qualificazione soggettiva ed oggettiva e di selezione che presiedono alla scelta del contraente venga a perdere il carattere normativo - procedimentale di lexspecialis, per cui nella sua specifica funzione di atto di portata precettiva non può essere derogato, né possono prevalerne interpretazioni ambigue, come il successivo richiamo ai requisiti richiesti come unico limite alla partecipazione, laddove la medesima lettera rechi tra le sue regole cardine indicate nel capo I e particolarmente evidenziate la non ammissibilità di materiale con caratteristiche differenti da quelle specificamente riportate l’allegato A che è parte integrante e sostanziale della stessa lettera di invito.” In conclusione, l’offerta della Ri. S.r.l. non deve essere accolta, in quanto è palesemente difforme con quanto previsto dall’allegato A. L’appellante S. s.r.l. deve essere conseguentemente ritenuta come aggiudicataria della gara, essendo la seconda classificata ed unica ditta ad essersi operata a produrre i certificati di qualità corrispondenti a quanto richiesto dalla lettera di invito. Precisano i giudici del Consiglio di Stato che i lavori essendo ormai conclusi, si può riconoscere il risarcimento in via equivalente dell’utile dell’impresa commisurato nel 5% dell’importo offerto in gara secondo un corrente id quodplerumqueaccidit. |
Inserito in data 02/02/2018 TAR Lazio – Roma, Prima Sezione, sentenza n. 1210 del 1 febbraio 2018 Art. 8, comma 1bis, della l. n. 374/1991 Il dott. Br. Ma. impugna il decreto, a mezzo del quale il Ministero della Giustizia ha stabilito di non confermare il suo incarico di Giudice di Pace ed anche la delibera del medesimo contenuto, emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura. In punto di fatto, il dott. Br. Ma.espone di essere stato immesso nelle funzioni di Giudice di Pace, a seguito di concorso per titoli e di tirocinio; con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 2006, era stato confermato per il secondo mandato quadriennale. In data 15.10.2009, il ricorrentepresenta domanda per la conferma del terzo mandato quadriennale, allegando sentenze e verbali di udienza al fine di ottenere il prescritto parere. Il Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace, esprime parere favorevole alla conferma; ma il Presidente del Tribunaleesprime perplessità in merito, rilevando che dalla lettura delle sentenze, di cui molte relative ad opposizioni a sanzioni per violazione del codice della strada (in particolare sull’uso di autovelox) risulta che le motivazioni non tengono conto del costante orientamento della Corte di Cassazione e denotano un insufficiente aggiornamento giurisprudenziale. Il Consiglio Giudiziario esprime parere contrario alla conferma del dott. Ma., a causa:dei numerosi rinvii di udienze per impedimento del giudice;delle “perplessità” espresse dal Presidente del Tribunale in merito alla motivazione di alcuni provvedimenti giudiziari;della situazione di evidente incompatibilità ambientale determinatasi con alcuni avvocati del luogo e della pendenza di un procedimento penale in fase dibattimentale per diffamazione. In occasione dell’esame del caso di specie, i giudici del Collegio fanno luce sulla problematica legata all’eventuale incompatibilità del ruolo di Giudice di Pace rispetto al circondario ove hanno svolto precedentemente la professione di avvocato. Il Collegio sostiene che: “Va premesso che, secondo l’art. 8, comma 1bis, della l. n. 374/1991, “Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado”. (…) La contestazione in ordine all’esiguità del numero dei procedimenti patrocinati non è idonea a confutare efficacemente tale assunto, se si considera che anche 7 procedimenti, tenuto conto delle dimensioni esigue dell’ufficio giudiziario e della costanza nel tempo di tale dato numerico (in quanto era stata rilevata in occasione della precedente conferma la pendenza di 17 procedimenti patrocinati dal ricorrente e 6 procedimenti patrocinati dalla moglie), integrano pienamente il presupposto previsto affinché sia ravvisata l’incompatibilità.” In merito, invece, alle problematiche attinenti alle qualità che deve possedere il Giudice di Pace, il Collegio osserva quanto segue: “Al riguardo va premesso che, in materia di nomina e conferma dei giudici di pace, l’art. 5, l. n. 374 del 1991, dopo aver individuato ai commi 1 e 3 i requisiti necessari per la nomina, stabilisce che la designazione deve cadere “su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario”.Come correttamente osservato nella delibera impugnata, la valutazione demandata all’organo di autogoverno della magistratura nella procedura di conferma dei giudici di pace non assume contorni distinti rispetto a quella relativa alla prima nomina, per cui anche nella fase della conferma si deve accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 5 citato, ovvero la capacità di svolgere le funzioni giudiziarie, desunta anche dall’esame dell’attività svolta.Il Consiglio Superiore della Magistratura, pertanto, sia in sede di nomina che di conferma dei giudici di pace, deve individuare coloro che appaiono in grado di assolvere degnamente le funzioni di magistrato onorario, sia per “indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito”, sia per “esperienza giuridica e culturale” (Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2013, n. 4317).” In conclusione, il TAR Lazio non accoglie i motivi del ricorso proposti dal dott. Ma. ritenendo che il CSM ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni della mancata riconferma, alla luce di rilievi afferenti alla quantità e qualità dell’attività giudiziaria da questi posta in essere, alla frequenza dei rinvii disposti e ai rapporti intercorsi con uno degli avvocati che esercitavano la propria attività presso l’Ufficio del Giudice di Pace ed in particolare,“La delibera ha infatti menzionato, in primo luogo, il parere in data 22 dicembre 2009 del Presidente del Tribunale di Rieti il quale ha espresso “perplessità per la conferma del giudice di pace dott. Mattei”, rilevando che dalla lettura delle sentenze, di cui molte relative ad opposizioni a sanzioni per violazione del codice della strada – in particolare sull’uso di autovelox – appariva trattarsi “di motivazioni che non tengono conto del costante orientamento della Corte di Cassazione e che denotano un insufficiente aggiornamento giurisprudenziale”, prive di esame critico degli orientamenti espressi in sede di legittimità e delle ragioni per cui ci si discosti dagli stessi ed espresse in forma seriale.”
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Inserito in data 01/02/2018 TAR LAZIO – ROMA, Prima Sezione, sentenza n. 1119 del 31 gennaio 2018 Gli illeciti anticoncorrenziali. La B.S.F.M. s.p.a. ricorre avanti al TAR Roma al fine di impugnare la nota di H. s.p.a. del 31 marzo 2017, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione al r.t.i. M. F. M. s.p.a. e Consorzio I. soc. coop. della procedura negoziata per l’affidamento del “servizio integrato e coordinato di manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare, impiantistico e di tutte le attività connesse e gestione degli spazi nell’ambito dei territori di competenza di H. s.p.a. ed anche al fine di impugnare l’aggiudicazione a favore del r.t.i. M. F. M. s.p.a. e Consorzio I. soc. Coop. nonché, tutti i verbali di gara. Con il primo motivo di impugnazione, la B.S.F.M. s.p.a.lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore del raggruppamento con capogruppo M.F. M. s.p.a.,ritenendo che quest'ultimadoveva essere esclusa in quanto la mandataria era stata sanzionata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per un illecito anticoncorrenziale di particolare gravità. Le argomentazioni utilizzate dalla stazione appaltante, nei verbali in cui ha esaminato la questione, non legittimanola mancata esclusione in corso di gara, dato che haerroneamente ritenuto che la pendenza di un contenzioso sulla sanzione paralizzasse l’effetto escludente. Il Collegio accoglie tale deduzione sia in punto di fatto sia in punto di diritto. Nella motivazione, il TAR statuisce secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che: “Con riferimento ai motivi di esclusione, l'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che:<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: ... c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione>”. I giudici del Collegio specificano che la disposizione, come peraltro secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, innova rispetto alla previgente disciplina contenuta nell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, individuando una nozione di “illecito professionale” che “abbraccia molteplici fattispecie, anche diverse dall'errore o negligenza, e include condotte che intervengono non solo in fase di esecuzione contrattuale, come si riteneva nella disciplina previgente (Cons. St., V, 21.7.2015 n. 3595), ma anche in fase di gara” (parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, 3 novembre 2016 n. 2286; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5704).” Ed ancora, il TAR ritiene che la lettera c) dell’art. 80, c. 5, non contempla un numero chiuso di illeciti professionali, ma disegna una fattispecie aperta contenente una elencazione avente chiara natura esemplificativa e non tassativa, rimettendo alle stazioni appaltanti la possibilità di individuare altre ipotesi, non espressamente indicate dalla norma primaria o dalle linee guida Anac, che siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta del grave illecito professionale. Tale tesi trova riscontro nell’utilizzo dell’espressione “tra questi rientrano” e dalla correlazione dell'effetto escludente ad una particolare sintomaticità dei fatti, piuttosto che al loro inquadramento entro un concetto giuridico definito. E’conseguenza inevitabile che la necessità di una motivazione indicata ad hoc comporti per la stazione appaltante una indagine mirata al fine di scongiurare possibili pericoli. In conclusione, il TAR statuisce quanto segue: “Accertata la legittimità della ascrizione dell'illecito anticoncorrenziale ad un'ipotesi escludente, deve, poi, rilevarsi come la norma primaria non contenga, nel citato art. 80, comma 5, lettera c), un'indicazione generale di mezzi esclusivi o privilegiati di prova in ordine alla commissione dell'illecito professionale. Sul punto va, pertanto, sicuramente condivisa la prospettazione di parte ricorrente secondo cui, anche alla luce delle particolari garanzie che assistono l'adozione del provvedimento antitrust (emanazione da parte di un'autorità in posizione di terzietà, rispetto delle garanzie partecipative e del principio del contraddittorio), appare sufficiente, al fine di imporre alla stazione appaltante un onere di valutazione in ordine all'incidenza dei fatti sulla gara in corso di svolgimento, la mera idoneità del provvedimento sanzionatorio a spiegare, in via anche solo temporanea, i suoi effetti, o perché non (o non ancora) gravato o perché, ove impugnato, non sospeso, senza che rilevi se la decisione giudiziale sia stata assunta in sede cautelare o di merito e, in quest'ultimo caso, se la sentenza sia passata o meno in giudicato. La ricostruzione prospettata dalla ricorrente va pure condivisa laddove evidenzia come la pretesa definitività della sentenza offrirebbe agli operatori economici destinatari di sanzioni per comportamenti anticoncorrenziali una possibilità di elusione della disposizione in esame, attesa la necessaria delimitazione temporale della causa ostativa (nel senso della non necessità di un giudicato si è infatti espressa, modificando il suo precedente avviso, l'Anac nelle linee guida, n. 6, aggiornate con determina dell'11 ottobre 2017, ove, al punto 2.2.3.1, n. 1, menziona, tra le altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico che la stazione appaltante deve valutare, i provvedimenti "esecutivi" dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare).” |
Inserito in data 30/01/2018 CONSIGLIO DI STATO, Quinta Sezione, sentenza n. 591 del 29 gennaio 2018 Il soccorso istruttorio nell’ipotesi di sostituzione della garanzia prestata. La S. s.p.a., in proprio e quale mandataria Costituenda ATI ATI Coop., propone appello contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e nei confronti dell’Impresa Costruzioni M. s.r.l., per la riforma della sentenza emessa dal TAR Marche concernente l’annullamento della Delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 3 del 12.01.2017 e degli atti ivi richiamati, con la quale è stata definitivamente aggiudicata alla costituenda associazione temporanea Costruzioni M. A.Srl (mandataria), I.C.A.M. Impresa Costruzioni Appalti M., C. Consorzio Imprenditori Edili e Un. Società Cooperativa, la procedura aperta per l'appalto di esecuzione dei lavori “opere di ammodernamento e potenziamento in attuazione del Piano regolatore portuale – 2a fase delle Opere a mare – 1° stralcio – lavori di completamento e funzionalizzazione della Nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti – 1° stralcio funzionale” e degli altri atti connessi.Nel corso della seduta di gara del 13 luglio 2015, la commissione ha proceduto al sorteggio per individuare un concorrente da sottoporre alla cd. verifica a campione, ai sensi del disciplinare e dell’art. 48 d.lgs. n. 163-2006. I risultati della verifica sono stati evidenziati nel cd “documento istruttorio” del 28 settembre 2015, alla cui stregua l’ATI M. è stata ammessa al prosieguo della procedura, ammissione che è stata contestata dall’odierna parte appellante.All’esito dei lavori della Commissione, l’ATI M. è risultata prima in graduatoria con il punteggio complessivo di 97,3631 punti.L’offerta dell’ATI M. è stata sottoposta a verifica di anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 2, d.lgs. n. 163-2006.Espletato il subprocedimento di verifica, l’offerta è stata ritenuta congrua e, quindi con delibera del 12 gennaio 2017 n. 3, comunicata con nota del 13 gennaio 2017 n. 73, il Presidente dell’Autorità ha aggiudicato definitivamente la gara alla costituenda ATI M. Il primo motivo di appello, con cui si sostiene l’assenza dei requisiti di regolarità contributiva di cui all'art. 38, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163-2006, in capo alla Un. è da ritenersi infondato. In ossequio ad un principio sostanzialistico in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, il Collegio sostiene che non si può dare prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lexspecialis del bando di gara. La P.A. ha pertanto legittimamente esercitato una facoltà di approfondimento istruttorio per assolvere compiutamente all’obbligo di verifica dei requisiti, in quanto ha richiesto ed ottenuto ulteriori informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla posizione fiscale della concorrente, sulla presenza di eventuali irregolarità fiscali e sul loro importo, sulla data di definitivo accertamento della stessa, sull’eventuale presenza di un piano di rateizzazione del debito e sull’eventuale presentazione di un ricorso da parte della Un. rispetto a quel debito. La sopraggiunta procedura concorsuale della Un. non può incidere sulla legittimità di atti già adottati prima della sua dichiarazione; potrà semmai essere valutata dall’Amministrazione in relazione agli atti ancora da adottare dopo il suo intervento. I giudici del Consiglio di Stato rigettano anche il secondo motivo di appello con cui si deduce l’inidoneità della fideiussione presentata a corredo dell'offerta. Il Collegio sostiene che la lexspecialis prevede unicamente l'obbligo di prestare una “cauzione provvisoria di cui all'art. 75 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, costituita nei modi e di ammontare previsti dal Disciplinare di gara”. Il TAR ha rilevato, nella sentenza impugnata, l'esistenza di una obiettiva situazione di incertezza al tempo della presentazione dell'offerta, chiarita solo con il comunicato dell'ANAC del 6 luglio 2015, tale da poter concretare un errore scusabile rispetto alle modalità di presentazione della cauzione.L’ATI M.ha infatti allegato alla sua offerta una cauzione prestata in data 26.5.2015 dalla GBM Finanziaria la quale, però, si scopre successivamente non essere abilitata a rilasciare garanzie nei confronti del pubblico. I giudici del Collegio sostengono, in motivazione, che: “La Stazione Appaltante ha attivato legittimamente il soccorso istruttorio, stante l’obiettiva incertezza delle norme di riferimento, sopra evidenziata, e l’aggiudicataria ha potuto sostituire la garanzia prestata con altra, rilasciata da un istituto autorizzato, senza alcun nocumento per gli interessi pubblici. Infatti, la disciplina contenuta nel testo unico bancario d.lgs. n. 385-1993, e relativa all’individuazione degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, è stata modificata dal legislatore mediante accorpamento in un’unica lista degli enti a ciò autorizzati. Solo in un momento successivo (comunicato dell'ANAC del 6 luglio 2015) si è data certezza interpretativa alla nuova disciplina normativa, fugando ogni dubbio sul contenuto di tale lista. Pertanto, è inequivocabilmente ammissibile e doveroso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio in tale situazione”con conseguente legittimità della presentazione di una nuova fideiussione da parte dell'appellata ATI M. |
Inserito in data 27/01/2018 CONSIGLIO DI STATO, Terza Sezione, sentenza n. 565 del 26 gennaio 2018 Il dies a quo per l'attivazione del rimedio ex art. 120 co. 2 bis c.p.a. e carattere vincolatorio delle prescrizioni dei bandi anche nei confronti dell’Amministrazione. La F. K. I. s.r.l. propone appello contro l’ESTAR e nei confronti della B. B. Milano s.p.a. per la riforma della sentenza emessa dal TAR per la Toscana, con la quale si è escluso l’offerta di F. K. I. s.r.l. dalla procedura ristretta per la fornitura di soluzioni infusionali di largo impiego. In particolare, la B. B. Milano s.p.a., ricorrente in primo grado nonché appellata, ha contestato l’aggiudicazione disposta in favore di F. K. I. s.r.l., sottolineando come i flaconi da 500 ml offerti da quest’ultima non fossero dotati della scala di misurazione prevista dal citato art. 11.2 del capitolato di gara. A causa di tale contestazione, la stazione appaltante ha chiesto chiarimenti alla F. K. I. s.r.l. che, con la nota del 10 marzo 2017, ha confermato la diversità tra la scala di misurazione riportata sui flaconi offerti e quella prevista dall’art. 11.2 del capitolato. A mezzo della determinazione n. 386 del 15 marzo 2017, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore di F. K. I. s.r.l. Con una successiva determinazione del 31 marzo 2017, il 5% del lotto n. 281 veniva aggiudicato a B. s.p.a., in virtù delle caratteristiche esclusive delle sacche offerte da tale società, mentre per il resto è stata confermata l’aggiudicazione in favore di F. K. I. s.r.l. Avverso quest’ultima aggiudicazione, la B. B. Milano s.p.a. propone ricorso avanti al TAR per la Toscana, chiedendo l’annullamento degli atti e la conseguenziale esclusione dalla gara della F. K. I. s.r.l. e l’aggiudicazione della stessa in proprio favore, lamentando, in particolare, la non conformità dei flaconi da 500 ml offerti dalla stessa F. K. I. s.r.l. alle specifiche stabilite dall’art. 11.2 del capitolato. Il TAR per la Toscana accoglie il ricorso B. B. Milano s.p.a. e pertanto, la F. K. I. s.r.l. propone appello. Il primo motivo di appello riguarda la tardività del ricorso proposto da B. B. Milano s.p.a.,avendo notificato il ricorso il 13 aprile 2017 e pertanto, non avendo rispettato il termine di decadenza di 30 giorni“sia considerando quale dies a quo il giorno 3 febbraio 2017, come già eccepito in primo grado, sia considerando il giorno 7 marzo ovvero il giorno 9 marzo 2017.” Il Consiglio di Stato rigetta il motivo di impugnazione osservando dapprima, in punto di fatto, che: “La data del 3 febbraio 2017 si riferisce all’ammissione di F. K. Italia s.r.l. al Sistema Dinamico di Acquisizione e, secondo l’appellante, B. B. Milano s.p.a. avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di ammissione entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a.” Il Collegio, alla luce delle considerazioni svolte dal TAR per la Toscana, ritiene che l’onere di impugnazione dell’altrui ammissione è ragionevolmente subordinato alla pubblicazione degli atti della procedura, perché diversamente l’impresa sarebbe costretta a proporre un ricorso senza poter visionare gli atti di causa. Nel motivo di appello, si legge il riferimento alla data del 7 marzo 2017, che si riferisce alla data della proposta di aggiudicazione in favore dell’appellante. A tal riguardo, il Consiglio di Stato ritiene che: “non solo si può rilevare come l’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. vieti di impugnare la proposta di aggiudicazione, assimilabile alla vecchia aggiudicazione provvisoria, ma anche come già prima dell’introduzione di tale disposizione la giurisprudenza considerasse l’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria meramente facoltativa.” ed ancora si legge in motivazione: “È pertanto solo con la determinazione di aggiudicazione definitiva n. 386 del 15 marzo 2017, alla quale era allegato il verbale del 10 marzo 2017 da cui si evincevano le esatte caratteristiche tecniche dell’offerta di F. K. Italia s.r.l., che B. B. Milano s.p.a. ha avuto una conoscenza certa della difformità del prodotto concretamente offerto dalla stessa F.. Ne discende che è solo nel 15 marzo 2017 che deve essere individuato il dies a quo per la decorrenza del termine utile alla proposizione del ricorso.” Un altro motivo di impugnazione, concerne la derogabilità o meno del contenuto dei bandi di gara con la conseguenziale esclusione del partecipante dall’aggiudicazione, qualora non vengano rispettate le prescrizioni. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, “le prescrizioni dei bandi hanno carattere inderogabile e vincolano anche l’Amministrazione che, pertanto, non può disattendere tali disposizioni, costituenti la cosiddetta lexspecialis della gara o del concorso, e, anche nel caso in cui esse siano illegittime, non può disapplicarle”. Tale interpretazione della norma, deve essere estesa al caso concreto, esaminato nella sentenza in commento, in cui il Collegio ribadisce “il carattere vincolante dell’art. 11.2 del capitolato, anche nella parte in cui prevede che i flaconi in materiale plastico debbano essere dotati di una scala di misurazione «almeno ogni 100 ml»”, contenuto precettivo non rispettato e pertanto, anche questo motivo di appello è stato rigettato. |
Inserito in data 26/01/2018 TAR PUGLIA – BARI, Seconda Sezione, sentenza n. 101 del 25 gennaio 2018 La produzione di un certificato rilasciato da un ente non accreditato non può comportare "ex se" l'esclusione dell'operatore economico da una procedura di gara. La Lu. Ga. Propone ricorso contro l’Anas s.p.a. e nei confronti di Pr. Gi. S.a.s. al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento adottato dall’Anas s.p.a., recante l’aggiudicazione definitiva della gara, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto triennale dei Servizi di manutenzione delle opere a verde, dei servizi di raccolta e rimozione dei rifiuti e dei servizi di manutenzione invernali sgombraneve ed antighiaccio sulle strade statali e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali. La Lu. Ga. è risultata seconda in graduatoria. Con il primo motivo di impugnazione, l’appellante lamenta quanto segue: “l'avvalimento posto in essere dalla mandataria del raggruppamento aggiudicatario ai fini della dimostrazione del fatturato specifico per i servizi di manutenzione delle opere in verde -asseritamente- in violazione delle prescrizioni della lexspecialis, la quale avrebbe previsto un requisito più stringente attraverso l'imposizione della non frazionabilità dello stesso.” I giudici del TAR ritengono che tale motivo sia infondato, in quanto nel bando di gara si legge, tra i requisiti, che: “il fatturato "specifico" per i servizi di manutenzione delle opere in verde (cioè per servizi corrispondenti a quelli da eseguire) dovesse essere posseduto dall'operatore che si fosse impegnato ad espletare il servizio, facendo seguire la dizione "requisito non frazionabile”.Il Collegio spiega a tal proposito che il predetto requisito deve interpretarsi nel diverso significato dell’“indivisibilità” del requisito, nell’ipotesi di partecipazione in raggruppamenti temporanei. Tale opzione ermeneutica trova innanzitutto conferma nel dato testuale della lex di gara, che consente espressamente l’avvalimento in relazione a ciascuno dei requisiti previsti,che si tratti di concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, come prevede altresì il quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa e comunitaria. In particolare, l'art. 49, comma 6 d.lgs. n. 163/2006, nel testo modificato dall'art. 21, comma 1 della legge n. 161/2014, dopo la pronunzia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 94/12 del 10 ottobre 2013, dispone che: “È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.” Medesimo giudizio è stato espresso dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 2184 del 11 maggio 2017 ed in particolare, la medesima Sezione, precedentemente con sentenza n. 277 del 22 gennaio 2015, ha stabilito quanto segue: “Non sussiste il divieto dell'utilizzo dell'avvalimento frazionato alla luce della sentenza della CGUE, 10 ottobre 2013, C-94/12, secondo la quale l'integrazione dei requisiti minimi di capacità imposti dall'amministrazione aggiudicatrice può essere dimostrata, sia utilizzando l'avvalimento frazionato che l'avvalimento plurimo, poiché ciò che rileva è la dimostrazione da parte del candidato o dell'offerente, che si avvale delle capacità di uno o di svariati altri soggetti, di poter disporre effettivamente dei mezzi di questi ultimi che sono necessari all'esecuzione dell'appalto”. L’altro motivo di impugnazione è inerente all’“attestato di certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale”, prodotto dalla Pr. Gi. s.a.s., il quale, secondo l’appellante, non è idoneo a comprovare il requisito tecnico relativo alla certificazione ISO 14001, dato che “l'Ente certificatore non sarebbe “accreditato al rilascio della detta Certificazione ISO 14001, ma della sola Certificazione ISO 9001:2008 (certificazione di sistemi di gestione per la qualità)”. Secondo la ricorrente, la certificazione ambientale non è stata rilasciata da un ente autorizzato e pertanto, comporta l’esclusione dalla gara. Sul punto, il Collegio ritiene di non poter accogliere il motivo di appello, richiamando quanto deciso dalla Quinta Sezione, del Consiglio di Stato con sentenza n. 4471 del 9 settembre 2013, in materia di norme di garanzia della qualità e di gestione ambientale di cui agli art. 43 e 44 del d.lgs. n. 163 del 2006, ove si legge: “..la produzione di un certificato rilasciato da un ente non accreditato non può comportare "ex se" l'esclusione dell'operatore economico da una procedura di gara, ma impone alla stazione appaltante una valutazione in ordine all'effettivo possesso dei requisiti in capo al concorrente”; sicché ”...l'impresa partecipante deve poter provare l'esistenza della qualificazione con mezzi idonei che garantiscano un soddisfacente grado di certezza, nel limite della ragionevolezza e della proporzionalità della previsione della legge speciale di gara, la quale deve garantire la massima partecipazione”. In conclusione, la produzione di un certificato rilasciato da un ente non accreditato non comporta ex se l’esclusione dalla gara, impone altresì alla stazione appaltante una valutazione in ordine all’effettivo possesso dei requisiti in capo al concorrente e la conseguente, aggiudicazione della gara.
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Inserito in data 25/01/2018 CONSIGLIO DI STATO, Terza Sezione, sentenza n. 490 del 24 gennaio 2018
Presupposto per l’applicazione dell’art. 3 della L. n. 68 del 1999.
La Cooperativa Sociale E. s.c.s. propone ricorso, contro A.T.S. – Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna e nei confronti di M. I. s.p.a.,al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 201/2017, emessa dal TAR per la Sardegna, con la quale sentenza si rigetta il ricorso di primo grado proposto dallaCooperativa Sociale E. s.c.s. avverso la deliberazione del Commissario Straordinario, con cui l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari ha deliberato di approvare i verbali di gara e di aggiudicare al r.t.i., costituito da M. I. s.p.a.e da N.S.O. Coop. Soc. per la procedura aperta per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), per due anni nonché, tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, incluso il bando di gara e le relative integrazioni. Nello specifico, la Cooperativa lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che solo due dipendenti della N.S.O. Coop. Soc. dovessero essere computati nella c.d. quota di riserva dei lavoratori ai sensi della L. n. 68 del 1999. L’appellante ritiene che la N.S.O. Coop. Soc.vanta la presenza di 168 dipendenti rilevanti ai fini del computo della quota di riserva, “non potendosi escludere i 166 dipendenti assunti per il c.d. "cambio appalto" e, cioè, in ragione delle clausole sociali, che secondo tale tesi devono essere computati nella quota di riserva ai sensi dell'art. 3 della l. n. 68 del 1999.” Il Collegio rigetta tale doglianza sulla base della seguente motivazione: “Appare conforme alla ratio dell'art. 3 della l. n. 68 del 1999 l'interpretazione di questa, fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'interpello n. 23 del 1° agosto 2012, e cioè che “nell'ipotesi di acquisizione di personale già impiegato in appalto, c.d. "cambio appalto", l'incremento occupazione assume carattere provvisorio, in quanto destinato a subire, inevitabilmente, una contrazione al termine dell'esecuzione dell'appalto stesso” e che, di conseguenza, “il personale che transita dall'azienda uscente all'azienda subentrante non dovrà essere computato nella quota di riserva ai fini dell'art. 3, l. n. 68/1999”. Sul punto, peraltro, è intervenuto questo Consiglio di Stato, di recente, chiarendo che “anche a prescindere dall'applicazione dell'art. 23 CCNL, dal computo dei lavoratori impiegati ai fini della quota di riserva devono essere esclusi i lavoratori assunti in virtù delle c.d. clausole sociali, ossia il personale assunto a seguito e in ragione dell'aggiudicazione di un appalto e destinato, al termine dello stesso, a transitare alla dipendente del nuovo aggiudicatario (cfr. in questi termini nota del Ministero del Lavoro, in risposta ad interpello, n. 23 del 1° agosto 2012)” (Cons. St., sez. V, 31 gennaio 2017, n. 383).” Alla luce della nota chiarificatrice fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i giudici del Consiglio di Stato fanno luce sui criteri di acquisizione del personale già impegnato nel c.d. “cambio appalto”, specificando che l’incremento occupazionale assume un carattere meramente provvisorio, in quanto è destinato a subire un inevitabile contrazione al termine dell’esecuzione dell’appalto e conseguentemente, il personale che transita dall’azienda uscente all’azienda subentrante non può essere computato nella quota di riserva, sancita dall’art. 3 della L. n. 68/1999. Si deve anche considerare quanto deciso precedentemente dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 383 del 2017, con la quale si è statuito che nella quota di riserva devono essere esclusi i lavoratori assunti in virtù delle c.d. clausole sociali, dato che sono lavoratori in transito da una società all’altra e la loro posizione non è stabile, ma destinata a subire dei cambiamenti. |
Inserito in data 24/01/2018 CONSIGLIO DI STATO, Quinta Sezione, sentenza n. 430 del 23 gennaio 2018 L’obbligo di inserire un geologo o un architetto tra i progettisti in sede di gara dipende da quanto disposto dalla lexspecialis. La società G. s.r.l. propone appello contro la Provincia di Barletta-Andria-Trani nei confronti di P. Imp. s.r.l. per la riforma della sentenza del TAR Puglia – Bari avente ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione dei lavori di recupero e di risanamento conservativo di un istituto scolastico, in quanto, all'esito delle operazioni concorsuali ed esperito altresì il sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, nella seduta di gara del 22 ottobre 2015, la Commissione giudicatrice disponeva l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore della P. Imp. S.r.l. La società G. lamenta che la sentenza impugnata ha disatteso la censura, con la quale aveva sollevato il vizio d’illegittimità della disposta aggiudicazione della commessa a favore della P.Imp. S.r.l.,avendo la ditta aggiudicataria omesso di includere nella propria compagine la figura del geologo, come pure di includere nella propria offerta tecnica la relazione geologica, in asserita violazione della lexspecialis di procedura e della normativa positiva vigente rationetemporis. La predetta società appellante ritiene che, essendo un elemento essenziale dell’offerta, la sua omissione avrebbe dovuto determinare l'esclusione della P.Imp. S.r.l. dalla gara, con consequenziale caducazione anche della disposta aggiudicazione della gara in suo favore. Il giudice di prime cure non accoglie tale censura. Il Consiglio di Stato rileva a tal riguardo che, in merito alla problematica della automatica eterointegrazione della normativa di gara ad opera degli artt. 24, 26 (e 35) del regolamento di esecuzione al previgente Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, sussistono dei precedenti giurisprudenziali non univoci, (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 agosto 2017, n. 4080),secondo i quali, la formulazione delle predette norme deponga per il carattere solo eventuale delle relazioni specialistiche in sede di progettazione sia definitiva sia esecutiva. Sul punto nella motivazione della sentenza in commento si legge quanto segue: “alla luce di una più comprensiva disamina della normativa sui livelli di progettazione recata dal d.P.R. n. 207 del 2010 ed in particolare in relazione all'art. 33, relativo ai "Documenti componenti il progetto esecutivo" (secondo cui quest'ultimo deve essere composto di tutte le relazioni specialistiche, "salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento"), va ribadito che tale disposizione "afferisce tuttavia all'attività progettuale che si svolge all'interno delle stazioni appaltanti, cosicché non ne può essere desunta una rilevanza "esterna", sotto forma di requisito di partecipazione alle procedure di gara in cui un segmento della progettazione [...] sia affidato all'appaltatore privato" (cfr. ancora Cons. Stato, n. 4080/2017 cit.). Siffatto ordine di rilievi, del resto, si correla all'esigenza di non introdurre obblighi documentali sanzionati a pena di esclusione dalla gara in assenza di una specifica ed univoca previsione del bando, e dunque di una espressa richiesta da parte della stazione appaltante (esigenza, all'evidenza, non soddisfatta, neanche in implausibile prospettiva eterointegrativa, dal riferimento per relationem a previsioni regolamentari formulate in termini condizionati e di mera eventualità), posto che risulterebbero, altrimenti, violati i superiori principi eurocomuni di certezza e di salvaguardia dell'affidamento enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 2 giugno 2016, C-27/15.Per l'effetto, deve ribadirsi l'intendimento per cui l'obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l'offerta tecnica con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all'appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante e a condizione che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara.Depone in questi sensi l'esigenza che la determinazione degli obblighi progettuali e documentali imposti dalle stazioni appaltanti ai concorrenti siano chiaramente definiti nei documenti di gara e che a tali soggetti non siano addossati oneri che le prime, nell'ambito della loro discrezionalità e sulla base del grado di dettaglio della progettazione a base di gara, delle caratteristiche delle opere e delle migliorie consentite, hanno ritenuto non necessari.Per contro, l'applicazione meccanicistica dei più volte citati artt. 35 e 26 d.P.R. n. 207 del 2010, nei termini e con gli esiti propugnati dall'odierna appellante, condurrebbe proprio a tali incoerenti ed irragionevoli conseguenze, determinando un aggravio documentale ed economico per i concorrenti che, da un lato, non risponde ad esigenze effettive delle amministrazioni e le cui conseguenze si pongono, dall'altro lato, in tensione con i richiamati principi di certezza affermati in ambito sovranazionale (cfr., ancora, Cons. Stato, sez. V, n. 4080/2017) e con divieto di enucleare cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici non previste in modo espresso dal bando di gara (cfr., sul punto, Cons. Stato, ad. plen., 27 luglio 2016, n. 19).” Il Collegio rileva pertanto che nella lexspecialis non si legge alcun obbligo espresso di corredare l’offerta tecnica della relazione geologica e di indicare la relativa figura del geologo e pertanto, tale motivo di appello non viene accolto. Con altro motivo di appello, la società G. s.r.l. impugna la sentenza di primo grado, nella parte in cui, ha respinto la doglianza sull’illegittimità della determinazione di aggiudicazione dell’appalto in favore della controinteressata per avere quest’ultima omesso di includere nello staff dei progettisti la figura dell’architetto, reputata necessaria in quanto il fabbricato oggetto della gara di appalto è sottoposto a vincolo architettonico-paesaggistico, ai sensi “dell’art. 52, co. 2, R.D. n. 2537/1925, laddove riserva ai soli architetti le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico nonché il restauro e il ripristino degli edifici soggetti a vincolo storico-artistico”. I giudici del Consiglio di Stato rigettano anche questo motivo di appello, in quanto la disciplina di gara non richiede esplicitamente, anche sotto questo profilo, “a pena di esclusione” l’inserimento della figura dell’architetto nello staff dei progettisti, “Semmai (come risulta dalla nota del RUP in data 20 ottobre 2015), la stazione appaltante aveva ritenuto pienamente equipollente a quest'ultima quella dell'ingegnere, ai sensi dell'art. 52 del r.d. n. 2537/1925, in considerazione della natura prettamente tecnica dei lavori oggetto di appalto. Per tal via (…) anche sotto il profilo in questione non potrebbe ritenersi operante il valorizzato meccanismo eterointegrativo; né la controinteressata avrebbe potuto essere espulsa dalla gara, in forza del principio di tassatività delle cause di esclusione e di quello di tutela dell'affidamento dei concorrenti sulle indicazioni della stazione appaltante.”
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Inserito in data 21/01/2018 TAR LAZIO – ROMA, Seconda Sezione, sentenza n. 667 del 19 gennaio 2018. Il concetto di ente ed il Codice Antimafia. L’associazione K-S.impugna la determinazione dirigenziale, assunta da Roma Capitale, Dipartimento Attività Culturali, Direzione Organismi Partecipati eSpazi Culturali, con la quale ha escluso dalla procedura ad evidenza pubblicaper la concessione a titolo gratuito dell'immobile confiscato allamafia denominato Nuovo Cinema Aquila l'Associazione Culturale K-SHOTe ha ammesso la C. M. Società CooperativaOnlus alle fasi successive della procedura. La predetta amministrazione ha operato l’anzidetta decisione di esclusione, in quanto ha riscontrato un’irregolarità relativa al DURC intestato all’associazione K-S., come inviata dall’INPS. Si costituisce la società ATI, costituenda C. M. Società Cooperativa Onlus, depositando ricorso incidentale e chiedendo di ritenere illegittima l’ammissione alla gara della ricorrente K-S.e per l’effetto, annullare il verbale con ilquale si dispone l'ammissionedella ricorrente Associazione CulturaleK-S. alla selezione di cui all'avviso pubblico del 27marzo 2017. I giudici del TAR rigettano sia il ricorso principale sia quello incidentale. In ordine al ricorso principale, il TAR sostiene che: “È infatti assunto consolidato che l'amministrazione non è competente a sindacare il rapporto interno tra INPS e impresa, né può entrare nel merito nella contestata irregolarità contributiva, vagliandone il livello di “gravità” onde ritenere il DURC negativo privo di efficacia escludente. Sia la definitività della violazione sia la valutazione del requisito della gravità è infatti rimesso all'esclusivo apprezzamento dell'INPS, la cui certificazione si impone alle stazioni appaltanti, le quali non possono che prendere atto della situazione di regolarità e/o irregolarità della posizione previdenziale.” Il Collegio ribadisce che la regolarità contributiva delle imprese partecipanti deve essere sottoposto alla esclusiva verifica degli istituti di previdenza. La stazione appaltante ha correttamente proceduto all’esclusione dell’associazione alla luce della disciplina normativa contenuta nell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, come formulata ante correttivo. In ordine al ricorso incidentale, il TAR sostiene che l’associazione in questione (di natura culturale), può partecipare alla procedura ad evidenza pubblica in quanto rientra nel concetto di “ente” di cui all’art. 48, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 159/2011 – Codice Antimafia. Il Collegio ritiene, sotto un profilo civilistico, che nella nozione di “ente” rientrano le associazioni previste dal titolo II capo II Libro I del codice civile e che possono svolgere anche attività di tipo economico “purchè la stessa sia strumentale ed ancillare rispetto ai fini dell’ente.” Ed ancora, in motivazione, si legge: “È infatti consentito l'esercizio di un'attività commerciale purché ciò non avvenga in maniera esclusiva ed incompatibile con la natura di ente morale dell'associazione; con la riveniente preclusione alla distribuzione di utili fra gli associati, come correttamente esposto dalla difesa comunale.Ma anche riguardando il caso alla luce della normativa in tema di contratti pubblici, essa ricomprende nella nozione di “operatore economico”, in linea sostanziale, anche gli enti privati senza fini di lucro; essi possono partecipare alle gare quando abbiano comunque la sostanza di operatore economico (offrendo ad esempio sul mercato beni o servizi, al fine di ricavare somme da destinare alla realizzazione del fine non lucrativo che perseguono).” In conclusione, secondo il Collegio, tale associazione rientra nella categoria di “ente” e pertanto, in ragione della sua natura può essere ricondotto alla categoria di “ente” menzionato nell’art. 48, comma 3, lett. c) del Codice Antimafia. |
Inserito in data 20/01/2018 TAR LOMBARDIA - MILANO, Quarta Sezione, sentenza n. 141 del 18 gennaio 2018. L’impugnabilità della determinazione conclusiva della prima fase di selezione di una proposta, nel procedimento di projectfinancing. La società Saie srlchiede l’annullamento: della lexspecialis - composta da Bando, pubblicato in GUUE il 2 dicembre 2016, Disciplinare e “Documentazione progettuale”, a sua volta composta da una “relazione tecnica relativa all'impianto crematorio” e da uno “studio di prefattibilità ambientale” - della gara indetta dal Comune di Pavia per l'affidamento in concessione del servizio di cremazione ai sensi dell'articolo 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016; della Deliberazione di Giunta n. 149 del 21 luglio 2016 con la quale l’Amministrazione ha nominato il controinteressato promotore dell’iniziativa, ponendo la proposta di quest’ultimo a base di gara e la condannadella stazione appaltante al risarcimento del danno. L’appello si fonda su due motivi di impugnazione:il primo motivocontesta una violazione di legge, in quanto il progetto posto a base di gara non è stato previamente inserito in alcuno strumento di programmazione e non è stato approvato dal Consiglio comunale “quantomeno sotto il profilo della sua inserzione negli strumenti di programmazione del Comune”; l'altro motivo è diretto a lamentare la ritenuta assenza nel progetto posto a base di gara di alcuni elaborati asseritamente necessari, ex art. 23 del D.L.vo n. 50/2016 e art. 17 del D.P.R. n. 207/2010. I vizi degli atti di causa censurati attengono alla scelta del promotore e del relativo progetto, posto alla base della gara per la individuazione del concessionario, con particolare riguardo alla contestazione della delibera comunale, a mezzo della quale l’ente locale ha individuato il r.t.i. controinteressato come promotore dell’iniziativa, ponendo proprio la sua proposta progettuale a base della gara, di cui vengono impugnati gli atti indittivi. La società impugna anche la determinazione relativa alla scelta del promotore, alla valutazione della fattibilità del progetto e all’individuazione del progetto, non potendo differire tale impugnazione al momento della contestazione della lexspecialis della gara relativa alla scelta del concessionario. Sul punto, il Collegio ha risolto la quaestio iuris riportando la decisione dell’adunanza plenaria Consiglio di Stato n. 1 del 2012, nella quale si legge quanto segue: “nel procedimento di projectfinancing l’atto con cui la stazione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, sia immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica”, in quantoil procedimento di aggiudicazione della concessione al promotore finanziario si articola in una fattispecie a formazione progressiva, che si realizza mediante sottofasi procedimentali, idonee a produrre effetti immediatamente lesivi nei confronti dei concorrenti e, come tali, da aggredire immediatamente. In conclusione, la società Saie s.r.l. non ha presentato una proposta, rimanendo così estranea alla prima fase della selezione, venendo meno pertanto qualsiasi interesse concreto ed attuale a censurare la scelta del promotore e del progetto posto alla base della gara; inoltre, la ricorrente non deduce vizi direttamente riferibili alla lexspecialis impugnata, ma a provvedimenti diversi, immediatamente lesivi, anche se prodromici alla gara, che rendono inammissibile il ricorso per carenza di interesse. |
Inserito in data 19/01/2018 CONSIGLIO DI STATO, Quinta Sezione, sentenza n. 254 del 17 gennaio 2018 La domanda di subentro nella gara per l’appalto, l’affidamento provvisorio ed il risarcimento del danno da perdita di chance. Una cooperativa sociale ha proposto appello avverso la sentenza del TAR per il Lazio, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla predetta appellante, contro il verbale avente ad oggetto l’aggiudicazione provvisoria della gara per l’appalto relativo alla gestione del servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili, indetta dal Comune di Subiaco. L’appello della cooperativa sociale ha ad oggetto la statuizione del giudice di primo grado, in quanto non deduce che non avrebbe statuito sulla domanda di subentro nel contratto e quella con cui ha respinto la domanda di risarcimento dei danni. I giudici del Consiglio di Stato ritengono che il primo motivo di appello non sia fondato. In particolare, nella motivazione della sentenza in commento, sulla base di un pacifico orientamento giurisprudenziale, si legge quanto segue: “La domanda di subentro nel contratto, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., costituisce la condizione perché possa essere pronunciata l’inefficacia del contratto, ma ciò non significa che ove vi sia stato un affidamento provvisorio, è possibile il subentro. Ostano a tale conclusione vari argomenti, tra cui quello riveniente dalla disposizione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., alla cui stregua in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. Tale regola vale anche quando il giudice, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., dichiara l’inefficacia del contratto, potendo in tale caso disporre il subentro del ricorrente solo quando l’accoglimento del ricorso non renda necessaria un’ulteriore attività procedimentale dell’Amministrazione per l’individuazione del nuovo aggiudicatario della gara (Cons. Stato, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 4039). L’annullamento dell’aggiudicazione connesso al mancato rispetto del principio di pubblicità della gara fa conseguire che il diritto al risarcimento del danno può realizzarsi solamente nei limiti della perdita di chance all’aggiudicazione della gara stessa (Cons. St., Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4499).” Altra quaestio iuris, affrontata dal Consiglio di Stato, concerne il c.d. preavviso di ricorso. Si legge, nella motivazione della sentenza in esame, che il preavviso di ricorso non comporta per l’Amministrazione: alcun obbligo di riesame; nessun obbligo di sospensione della procedura e nessun obbligo di risposta espressa. Conseguentemente, l’operatore economico partecipante al procedimento di evidenza pubblica non è gravato da oneri di diligenza, “peraltro oggettivamente non pretendibili in ragione della situazione di asimmetria informativa esistente tra il privato e l'Amministrazione, in difetto configurando l'evenienza, in qualche misura sanzionatoria, del concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno.” Il Consiglio di Stato sostiene pertanto che il “preavviso di ricorso” è proposto “allo stato degli atti” e soltanto,entro tale limite può ritenersi espressione di ordinaria diligenza. L’altro motivo di appello, esaminato dai giudici del Consiglio di Stato, riguarda il risarcimento del danno conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione della gara. Sul punto, il Collegio si è espresso nel seguente modo: “L'annullamento dell'aggiudicazione è peraltro connesso al mancato rispetto del principio di pubblicità della gara, con la conseguenza che l’(eventuale) attività rinnovatoria della gara pone in termini di mera ipotesi il soddisfacimento dell'interesse finale del concorrente vittorioso; corollario di ciò è che il diritto al risarcimento del danno può realizzarsi solamente nei limiti della perdita di chance all'aggiudicazione della gara (Cons. Stato, V, 28 settembre 2015, n. 4499), pur nella consapevolezza della difficile applicazione di tale tema al diritto dei contratti pubblici ed al diritto amministrativo in generale, ma al contempo nella consapevolezza di dover garantire una forma di tutela per equivalente allorché quella in forma specifica non sia possibile. Il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l'interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l'impresa avrebbe ricavato dall'esecuzione dell'appalto), sia il danno c.d. curricolare, e cioè il pregiudizio subito dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare nello stesso l'avvenuta esecuzione dell'appalto (in termini Cons. Stato, Ad. plen., 12 maggio 2017, n. 2). Può ritenersi provata la perdita di un'occasione concreta di aggiudicazione dell'appalto, in quanto il giudizio di probabilità, basato sull'id quodplerumqueaccidit (in virtù della regola della "inferenza probabilistica"), discende dal fatto che ad avere partecipato alla gara siano stati cinque operatori economici e che l'appellante sia risultata seconda graduata.” In conclusione, secondo i giudici del Consiglio di Stato, l’onere della prova ricade sull’impresa danneggiata, la quale deve dimostrare che avrebbe conseguito, ove fosse risultata aggiudicataria, un utile di impresa e che ha invece sofferto conseguentemente un danno, non essendo l’aggiudicataria. Nel caso di specie, si ritiene che il lucro cessante sia determinabile equitativamente, tenendo conto anche del numero dei partecipanti. Il danno emergente, consistente nelle spese sostenute per la partecipazione alla gara, invece non è risarcibile, in quanto il predetto costo deve rimanere a carico dell’impresa sia nell’ipotesi di aggiudicazione sia nell’ipotesi di mancata aggiudicazione. |
Inserito in data 17/01/2018 TAR-TRENTO, Prima Sezione, sentenza n. 12 del 16 gennaio 2018. Parametri e criteri di valutazione delle offerte. La società SCA. H. P. s.p.a. partecipa alla gara, indetta con bando del 18 aprile 2016 dalla Provincia autonoma di Trento, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, per la conclusione di una convenzione destinata alla fornitura di dispositivi, monouso e pluriuso, per l'incontinenza e per l'igiene personale e dei servizi connessi, destinati alle aziende pubbliche dei servizi alla persona (APSP) - RSA operanti nel territorio provinciale, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2. La lexspecialis di gara, che comprende il bando, il capitolato tecnico e i “parametri e criteri di valutazione delle offerte”, prevede la suddivisione della procedura in due lotti distinti e precisamente il lotto 1: dispositivi per l'incontinenza e il lotto 2: prodotti per l'igiene personale.Alla procedura per l'aggiudicazione del lotto 1, hanno partecipato quattro società concorrenti, (F.s.p.a., S. s.p.a., SCA.H.P.s.p.a. e S.s.p.a.) e per due di queste (F.s.p.a. e S.s.p.a.) le operazioni della commissione sono proseguite fino alla compiuta disamina delle rispettive offerte tecniche, al cui esito è stata disposta l'esclusione di entrambe per non aver raggiunto, relativamente ad alcuni dei prodotti offerti, la soglia di sbarramento richiesta. Per le altre due partecipanti, SCA H. P.s.p.a. e S. s.p.a., rispettivamente appellante e controinteressata, la commissione ha, invece, interrotto le proprie operazioni e ne ha disposto l'esclusione per incompletezza della documentazione riferita al rispetto dei criteri minimi ambientali (CAM) e al possesso dei requisiti minimi richiesti dal capitolato relativamente ai prodotti.La società SCA.H.P. s.p.a., pur risultando sospesa, in attesa della valutazione di congruità della offerta, ha ritenuto l'esclusione dalla procedura relativa al lotto 1 immediatamente lesiva e illegittima ed ha, quindi, proposto ricorso deducendo l'illegittimità dell'operato della commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche. Successivamente, a seguito del ricorso proposto da SCA.H.P. s.p.a.e S.s.p.a., viene riconosciuto l’istituto del soccorso istruttorio, venendo riammesse alla procedura di gara del lotto n. 1, ma viene al termine della procedura esclusa “non avendo la medesima raggiunto nelle esperite prove pratiche relative agli elementi di valutazione riguardanti uno dei prodotti offerti il punteggio indicato quale soglia di sbarramento per accedere alla fase successiva di valutazione dell'offerta economica.” Lasocietà SCA.H.P.s.p.a. propone appello, ma viene rigettato. I giudici del TAR, in occasione della sentenza in commento, fanno luce sui parametri e criteri di valutazione delle offerte ed il relativo ambito di discrezionalità. IlCollegio sostiene che “Il modus procedendi della commissione, che, sulla base delle previsioni contenute nei "parametri e criteri di valutazione delle offerte" e nell'ambito della ampia discrezionalità di cui dispone, ha ritenuto di ripetere il sorteggio e la selezione della tipologia dei prodotti sui quali eseguire le prove pratiche, nonostante il precedente sorteggio non fosse affetto da alcun vizio di illegittimità, non risulta censurabile. Se anche l'annullamento dell'aggiudicazione di un pubblico appalto non implica necessariamente la rinnovazione della medesima gara con salvezza degli atti legittimi già compiuti ed è consentita la rinnovazione dell'intero procedimento mediante indizione di una nuova procedura (cfr., TAR Friuli Venezia Giulia, n. 95/2017; TAR Toscana, sez. III, n. 1196/2017), a maggior ragione la ripetizione del sorteggio non viola il principio di par condicio fra i partecipanti alla gara. Si consideri, inoltre, al riguardo, che il rispetto delle soglie minime di idoneità deve essere garantito per ogni singolo prodotto, non solo per quelli sorteggiati, per cui il dolersi della scelta non assume rilevanza alcuna.”Ne consegue che, la discrezionale decisione assunta dalla commissione tecnica di reiterare le operazioni antecedenti l'effettuazione delle prove pratiche, non determina alcuna lesione del principio della parità di trattamento dei concorrenti e pertanto,il principio della par condicio non è stato assolutamente violato dalla commissione. In conclusione, la reiterazione del sorteggio non genera vizi sulla regolarità sostanziale della procedura competitiva e rientra tra gli ampi poteri della commissione senza, soggiacere ad obblighi di comunicazione. |
Inserito in data 16/01/2018 CONSIGLIO DI STATO, Quinta Sezione, sentenza n.182 del 15 gennaio 2018 Applicazione della disciplina dell’affidamento in house. Il Consiglio di Stato viene adito al fine di riformare la sentenza, emessa dal TAR della Lombardia, Sezione Quinta. Nella predetta sentenza, il TAR accoglie la domanda di annullamento della società P. ed annulla gli atti impugnati in primo grado, riconoscendo la fondatezza del primo motivo di gravame con cui, la ricorrente società P. contesta la sussistenza in capo al Comune di Roncaro del requisito del “controllo analogo” nei confronti della società A. ed ha dichiarato assorbiti gli altri motivi articolati nel ricorso, rigettando i rimanenti. Nello specifico, la società P., azienda operante nel settore dell’igiene urbana, svolgeva il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Roncaro (PV), giusto contratto stipulato all’esito di un’apposita procedura ad evidenza pubblica, prorogato sino alla data del 28 febbraio 2015. Con delibera n. 3 del 12 febbraio 2015, il predetto Comune stabilisce che alla scadenza del termine contrattuale avrebbe affidato la gestione dei servizi alla società A., appellante avanti il Consiglio di Stato, secondo il modulo di affidamento c.d. in house, in quanto è titolare di una quota minore del relativo capitale sociale. La società A. chiede la riforma della predetta decisione. I giudici del Consiglio di Stato accolgono l’appello proposto dalla società A., ritenendolo fondato in quanto dalle risultanze degli atti, si evince che sussistono le condizioni perché si possa inquadrare un’ipotesi di in housepluripartecipato o a “controllo analogo congiunto” ed in particolare, ritengono che la res controversa può essere analizzata alla luce dei dettami dell’art. 12 della Direttiva 2014/24/UE in tema di “in houseproviding”, la quale enuncia i presupposti e le condizioni per procedere ad un affidamento diretto in regime di controllo. Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, riprende quanto deciso dalla Sezione VI, con sentenza del 03 aprile 2007, n. 1514, nella quale si legge: “Occorre, in particolare, verificare che l’ente pubblico affidante (rispettivamente la totalità dei soci pubblici) eserciti(no), pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria, sicché risulta indispensabile, che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante o, in caso di in house frazionato – come nella fattispecie in esame –, della totalità degli enti pubblici soci.” Nella predetta decisione n. 1514/2007, si legge inoltre che al fine di un legittimo affidamento in house occorre: “- (i) che l’attività della società affidataria sia limitata allo svolgimento dei servizi pubblici nel territorio degli enti soci (e si tratta di un requisito sussistente nel caso in esame),- (ii) che venga esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi (e si tratta anche in questo caso di un requisito sussistente nel caso dell’appellante),- (iii) che si svolga tramite organi statutari composti da rappresentanti di detti enti (si tratta anche in questo caso di un requisito che, secondo quanto di seguito si dirà, sussiste nel caso in esame),- (iv) che gli enti soci esercitino un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti di detta società (in tal senso: CGCE, Sez. II, 17 luglio 2008, C-371/05, caso Comune di Mantova; CGCE, Sez. III, 13 novembre 2008, C-324/07, caso CoditelBrabant; CGCE, Sez. III, 10 settembre 2009, causa C-573/07, caso SEA).” In conclusione, applicando i presupposti anzidetti al caso di specie, il Consiglio di Stato ritiene che la delibera consiliare di affidamento del servizio all’anzidetta società A. sia legittima in quanto quest’ultima società appare essere interamente partecipata da enti pubblici locali e da altri Comuni minori. |
Inserito in data 14/01/2018 CONSIGLIO DI STATO, Quinta Sezione, sentenza n. 120 del 11 gennaio 2018 Linee guida per la revoca dell’aggiudicazione in materia di appalti pubblici. Una società a responsabilità limitata a socio unico propone ricorso in appello contro il Comune di Pavia e nei confronti di altra società cooperativa per la riforma di una sentenza del TAR Lombardia – Milano, con la quale veniva rigettato il ricorso, riscontrando la legittimità dei provvedimenti adottati dall’anzidetto Comune. Quest’ultimo si era adoperato infatti ad inviare all’ANAC tutta la documentazione inerente ad un accordo siglato tra la società a responsabilità limitata a socio unico, classificata al secondo posto in una procedura di evidenza pubblica, ed un’altra società, ritenendo che vi fosse una grave violazione degli obblighi professionali. L’ANAC revoca l’aggiudicazione dell’appalto a favore della società a responsabilità limitata a socio unico, avendo riscontrato una grave irregolarità. Tale provvedimento viene impugnato dalla società. Il Consiglio di Stato si pronuncia pertanto in merito alle problematiche applicative legate alla revoca dell’aggiudicazione operata ai sensi dell’art. 21-quinquies L. n. 241/1990. I giudici del Consiglio di Stato ritengono che nel caso esaminato il Comune abbia agito regolarmente, dato che non ha contestato alla società delle inadempienze nell’esecuzione della prestazione, ma di aver tenuto un comportamento scorretto nella fase antecedente alla consegna anticipata del servizio, consistente nella stipulazione di un accordo transattivo finalizzato, secondo la stazione appaltante, ad affidare in subappalto in violazione di legge tutte le prestazioni oggetto del contratto. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ritiene che non sussiste un contratto e pertanto, non vi è contestazione di inadempimento contrattuale. Ne consegue che non è stato esercitato alcun potere di risoluzione, in quanto si è configurata invece una revoca dell’aggiudicazione nei confronti della società appellante. I giudici del Consiglio di Stato riprendono, nella motivazione della sentenza in commento, la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 14 del 20 giugno 2014), che offre dei chiarimenti sull’esercizio dei poteri di revoca dell’aggiudicazione: “Resta perciò impregiudicata, nell’inerenza all’azione della pubblica amministrazione dei poteri di autotutela previsti dalla legge, la possibilità: a) della revoca nella fase procedimentale della scelta del contraente fino alla stipulazione del contratto; b) dell’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva anche dopo la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 136, l. n. 311 del 2004, nonché concordemente riconosciuta in giurisprudenza, con la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto per la stretta consequenzialità funzionale tra l’aggiudicazione della gara e la stipulazione dello stesso.” (principio ribadito da Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2016, n. 5026). Ciò conformemente alla previsione dell’art. 11, comma 9, d.lgs. 163 cit. che fa salvo “l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti”. Secondo un pacifico orientamento della giurisprudenza le ragioni, che appaiano idonee a giustificare la revoca legittima dell’aggiudicazione, sono individuate in: “a) revoca per sopravvenuta non corrispondenza dell’appalto alle esigenze dell’amministrazione; b) revoca per sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie ovvero per sopravvenuta non convenienza economica dell’appalto (fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2016, n. 1599, Sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748); c) revoca per inidoneità della prestazione descritta nella lexspecialis a soddisfare le esigenze contrattuali che hanno determinato l'avvio della procedura (sulla quale, ampiamente, Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2016, n. 5026). Tra i “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” ben possono rientrare anche comportamenti scorretti dell’aggiudicatario che si siano manifestati successivamente all’aggiudicazione definitiva (fattispecie già conosciuta in giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2804 avente ad oggetto il mancato assolvimento agli obblighi contributivi emerso successivamente all’aggiudicazione; Cons. Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3054, ove la revoca era giustificata dal rifiuto dell’aggiudicatario di stipulare il contratto prima che fossero modificate talune clausole contenute nel capitolato di gara; Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 143, revoca giustificata per violazione delle clausole dei Protocolli di legalità; e TAR Liguria, sez. II, 27 gennaio 2017, n. 55). In detti casi la revoca assume quella particolare connotazione di revoca – sanzione, poiché la caducazione degli effetti del provvedimento è giustificata da condotte scorrette del privato beneficiario di precedente provvedimento favorevole dell’amministrazione; tuttavia si tratta pur sempre di “motivi di pubblico interesse”, successivi al provvedimento favorevole (o successivamente conosciuti dalla stazione appaltante, e per questo “sopravvenuti”) che giustificano la revoca. La particolarità di tale revoca consiste nel fatto che l’amministrazione non è tenuta a soppesare l’affidamento maturato dal privato sul provvedimento a sé favorevole e, d’altra parte, non ricorrono pregiudizi imputabili all’amministrazione e ristorabili mediante indennizzo poiché ogni conseguenza, ivi comprese eventuali perdite economiche, è imputabile esclusivamente alla condotta del privato (non dando luogo a responsabilità dell’amministrazione, neppure da atto lecito).” In conclusione, la condotta della società appellante viene condannata da parte del Consiglio di Stato in quanto contraria alla disciplina legislativa in materia di subappalto (data la scrittura privata siglata tra le parti) e come tale, legittima la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto. |
Inserito in data 13/01/2018 CONSIGLIO DI STATO, Terza Sezione, sentenza n. 93 del 10 gennaio 2018 I presupposti e le finalità applicative della gestione commissariale ex art. 32 del D. L. anticorruzione. Il Consiglio di stato viene adito da una società, al fine di riformare una sentenza emanata dal TAR – Lombardia, concernente l’annullamento di un provvedimento, con il quale il Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza ha decretato, nei confronti della ricorrente, la misura “della straordinaria e temporanea gestione” dell’impresa ai fini della completa esecuzione degli appalti dei servizi di igiene ambientale dei Comuni. A tale provvedimento, si deve anche aggiungere quello emanato dal Presidente dell’ANAC, a mezzo del quale, ha disposto l’emissione della misura del commissariamento oltre, a comunicare l’avvio dei procedimenti di richiesta di emissione delle misure di cui all’art. 32, co. 1, della L. n. 114/2014, nonché l’eventuale inserimento nel casellario informatico dell’ANAC del decreto. Il predetto provvedimento impugnato è stato emesso sulla base della seguente motivazione: “a carico dell’impresa appaltante risultavano riscontrate “situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali” di matrice corruttiva, commessi in occasione di varie procedure d’appalto al fine di ottenere l’aggiudicazione” oltre “fatti delittuosi in ordine dei quali è, peraltro, intervenuta un sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p.” I giudici del Consiglio di Stato rigettano l’appello proposto dalla società e motivano la decisione sulla base di un recente orientamento giurisprudenziale, spiegando la finalità, l’obiettivo ed i presupposti per l’applicazione dell’art. 32, co. 1, della L. n. 114/2014. Con la sentenza n. 5563 del 2017, il Consiglio di Stato sostiene che l’art. 32 della L. anticorruzione vanta un duplice obiettivo: garantire la completa esecuzione degli appalti e neutralizzare il rischio di fare infiltrare la criminalità nelle imprese, utilizzando lo strumento del commissariamento. I giudici del Consiglio di Stato illustrano, nella motivazione di diritto della sentenza in commento, che “la gestione commissariale è volta, attraverso l’intervento del Prefetto, non soltanto a garantire l’interesse pubblico alla completa esecuzione dell’appalto ma anche a sterilizzare la gestione del contratto “oggetto del procedimento penale” dal pericolo di acquisizione delle utilità illecitamente captate in danno della pubblica amministrazione. E non si è mancato di sottolineare che, sotto tale profilo, l’istituto si manifesta come uno strumento di autotutela contrattuale previsto direttamente dalla legge. Questa speciale forma di commissariamento riguarda soltanto il contratto (e la sua attuazione) e non la governance dell’impresa in quanto tale ed in ciò si distingue dalle misure di prevenzione patrimoniali disposte ai sensi del D.Lgs n. 159 del n. 2011 (c.d. codice antimafia), essendo ratio della norma quella di consentire il completamento dell’opera (ovvero, come nella fattispecie, la gestione del servizio appaltato) nell’esclusivo interesse dell’amministrazione concedente mediante la gestione del contratto in regime di “legalità controllata”. In tal senso depone lo stesso tenore letterale della norma laddove si afferma che il commissariamento ha luogo “limitatamente alla completa esecuzione del contratto o della concessione”. I giudici del Consiglio di Stato spiegano che la ratio della norma è di garantire il completamento dell’opera nell’interesse esclusivo dell’amministrazione concedente, a mezzo la gestione del contratto in regime di “legalità controllata” e pertanto, sotto tale prospettiva, bisogna leggere il settimo comma dell’art. 32, ove si impone l’accantonamento degli utili che derivano dal contratto commissariato. In ordine alla problematica attinente all’applicabilità del principio di irretroattività ai sensi dell’art. 11 delle preleggi, il Consiglio di Stato sostiene che il commissariamento deve ritenersi applicabile a tutti i rapporti contrattuali in esecuzione, al momento dell’entrata in vigore della Legge anticorruzione, senza trovare alcuna applicazione il principio dell’irretroattività, secondo il principio del tempusregitactum. In conclusione, il Consiglio di Stato rigetta l’appello proposto, in quanto il provvedimento emanato dalla Prefettura e dall’ANAC sono fondati su un giudizio vertente “un collaudato sistema corruttivo e di una capillare rete di contatti e di appoggi”, che sono espressione di una permanente attualità del pericolo di infiltrazioni criminali di tipo corruttivo. |
Inserito in data 12/01/2018 TAR VENETO – VENEZIA, Prima Sezione, sentenza n. 21 del 09 gennaio 2018 Profili di illegittimità del divieto di transito dei mezzi pesanti adottato dal Comune. Il TAR Venezia si pronuncia, con la sentenza n. 21 del 09 gennaio 2018, in merito ad una problematica ricorrente in qualsiasi realtà cittadina quale: l’emissione di un’ordinanza di divieto di transito dei mezzi pesanti e le ricadute negative sugli interessi economici dei commercianti locali. Nello specifico, il caso riguarda un’ordinanza di divieto di circolazione per i mezzi pesanti su una strada locale, adottata dal Comune di Rovigo, al fine di inibire il traffico ai mezzi pesanti, cagionando delle difficoltà inevitabili agli operatori economici, operanti nella zona artigianale. Alcuni commercianti impugnano il predetto provvedimento comunaleavanti al TAR. Il Collegio accoglie le doglianze motivate nel ricorso introduttivo, reputando la predetta ordinanza illegittima. Il Comune si costituisce in giudizio sostenendo che: “il divieto in questione è stato adottato “a tutela della salute e della sicurezza dei propri cittadini residenti nelle frazioni di Mardimago e di Sarzano”, giacché la strada comunale non sarebbe più “in grado di assorbire l'elevato numero di transiti di autoveicoli, soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti in questione”. I giudici del Collegio ritengono che il ricorso, proposto dai commercianti, solleva due importanti problemi di illegittimità: da un lato, si contesta una non corretta ponderazione degli interessi in gioco anche in ragione di un’istruttoria deficitaria, avendo l’Amministrazione comunale trascurato le ripercussioni che tale provvedimento avrebbe potuto avere sulla viabilità provinciale, con particolare riguardo all’accessibilità all’area artigianale; dall’altro, si contesta la mancanza della partecipazione degli altri enti provinciali, mediante l’adozione di una Conferenza dei Servizi. Il TAR sostiene che il Comune di Rovigo abbia agito illegittimamente, in quanto ha adottato un provvedimento “in violazione del principio di leale collaborazione e del diritto di partecipazione degli altri enti interessati dalle ricadute viarie che esso avrebbe determinato.” In conclusione, secondo i giudici del Collegio, “tale violazione si è tradotta conseguentemente in un insanabile difetto di istruttoria, che ha falsato l'esatta portata di tutti gli interessi in gioco, compreso quello imprenditoriale delle ditte ricorrenti, impedendone un'adeguata ponderazione da parte dell'Amministrazione procedente.” |
Inserito in data 09/01/2018 TAR – TRENTO, Prima Sezione, sentenza n. 4 del 08 gennaio 2018 La certificazione di autenticità della firma digitale. Il TAR si pronuncia in tema di procedure telematiche, con particolare riguardo alla produzione del certificato della firma digitale nelle gare di appalto, al fine di assicurare l’originalità della firma apposta. La società ricorrente viene invitata, a mezzo di lettera di invito, a partecipare alla gara telematica per l’affidamento dei lavori di “completamento delle nuove reti fognarie bianche e nere al servizio delle frazioni del comune di Valfloriana”. L’anzidetta lettera di invito contiene integralmente tutte le modalità per partecipare alla gara, compresa l’indicazione del formato delle firme da apporre sui files ovvero, “Lista delle lavorazioni e forniture", che contiene le firme in formato PAdES-T (.pdf) del Responsabile della Struttura di merito e del Dirigente del Servizio Appalti e già compilato con le modalità sopra indicate da parte del concorrente; - si attiva la funzione del software di firma che permette di apporre la propria firma sul file selezionato; - si carica a sistema il file così firmato, che avrà ora estensione .pdf.p7m, a corredo dell'offerta”. La società ricorrente viene esclusa dall’aggiudicazione dell’appalto, in quanto la Commissione di gara rileva che: “il file denominato "Lista delle lavorazioni e Forniture" allegato dall'impresa S.T.E. Costruzioni Generali srl risulta essere una copia riprodotta mediante scanner rispetto al modulo fornito dall'Amministrazione e pertanto privo dei certificati di firma del "Servizio Competente" e della "Stazione Appaltante”. L’anzidetta società impugna il provvedimento di esclusione, deducendo: la “violazione della lexspecialis ed in particolare del paragrafo 3.1.1 della lettera d'invito; violazione dell'art. 83, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e dell'art. 57, comma 5, D.P.P. n. 9-84/Leg in data 11 maggio 2012; eccesso di potere per travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta.” ed anchela “violazione dell'art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016; eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. I giudici del TAR vengono investiti da un ricorso concernente questioni innovative. Con sentenza n. 4050 del 03 novembre 2016, il Consiglio di Stato ha fatto luce sulle modalità di svolgimento delle gare di appalto telematiche, affermando che le predette gare si caratterizzano per l’utilizzo di una piattaforma on–line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (quali firma digitale e pec), che rendono la gara più efficiente, veloce e sicura rispetto al modo tradizionale, basato esclusivamente sull’invio cartaceo della documentazione e delle offerte. In occasione di una vicenda analoga, il TAR della medesima sezione ha chiarito che: “il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara corrisponde anche alla necessità di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa e la parità di condizioni tra i concorrenti", sicché "solo in presenza di un'equivoca formulazione della lettera di invito, a fronte cioè di una pluralità di possibili interpretazioni, può ammettersi la preferenza per quella che può condurre alla partecipazione del maggior numero di aspiranti, ma non quando la prescrizione sia univoca e venga imposta dall'amministrazione appaltante a pena di esclusione", e che la misura espulsiva sancita dall'art. 57, comma 6 per il caso di mancato utilizzo del modulo relativo alla lista delle lavorazioni e forniture predisposto dalla stazione appaltante soddisfa, "viepiù in ragione della tipologia di gara e dello svolgimento della stessa in via telematica, le prevalenti esigenze di certezza e celerità perseguite dall'amministrazione". (TAR – TRENTO, sentenza n. 305 del 20 novembre 2017) Infine, la Corte sottolinea, nel caso concreto esaminato, che non sussiste alcuna violazione della lexspecialis ed in particolare del paragrafo 3.1.1 della lettera d'invito, in quanto sono state inviate tutte le informazioni necessarie per la corretta formulazione dell’offerta non solo sotto il profilo sostanziale ma anche, sotto il profilo formale ed in merito alla paventata violazione della disposizione dell’art. 83, comma 9, del D. L. n. 50/2016, per mancata attivazione del c.d. soccorso istruttorio, la Corte sostiene che non sussista alcuna violazione, in quanto la Commissione di gara non ha correttamente attivato la predetta procedura, avendo rilevato irregolarità formali. |
Inserito in data 07/01/2018 TAR LAZIO - ROMA, Terza Sezione, sentenza n. 107 del 05 gennaio 2018 Ai fini di una eventuale impugnazione, il termine decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto approvata ex lege. Con la sentenza n. 107 del 05 gennaio 2018, il TAR Lazio si pronuncia su un tema abbastanza controverso in giurisprudenza: da quale momento decorre il dies a quo per l’eventuale impugnazione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto approvata dal competente organo. Con lettera di invito del 16 maggio 2017, la società G.S. comunica di voler affidare, mediante procedura negoziata, “il servizio di progettazione di prevenzione incendi del complesso immobiliare della Stazione Roma Termini” ed invita alcune imprese a presentare le proprie offerte entro la data del 5 giugno 2017. L'importo stimato del contratto da affidare era di Euro 326.941,04 (inferiore alla soglia comunitaria vigente per i c.d. settori speciali). La gara sarebbe stata aggiudicata mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa “sulla base degli elementi indicati al successivo paragrafo 6”. In particolare, la Commissione avrebbe assegnato un punteggio massimo di 70 punti per l'offerta tecnica migliore e un punteggio massimo di 30 punti per la migliore offerta economica. Al punto 4 della lettera di invito, è previsto che "Qualora ritenuto opportuno, la SA si riserva la facoltà di esaminare le offerte tecniche e successivamente le offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. In tal caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 133, co. 8 del d.lgs. n. 50/2016". Al predetto invito, rispondono quattro imprese. La ricorrente società Gae E. presenta la migliore offerta tecnica ottenendo il punteggio massimo di 70. La società G.S. comunica alla Gae E., tramite pec del 28/06/2017, che l’appalto viene aggiudicato da un’altra società. La Gae E. chiede accesso ai documenti di gara ed in data 04/08/17, la stazione Appaltante provvede a consegnare tutta la documentazione inerente alla procedura della gara di appalto. La Gae E. impugna, avanti al Tar Lazio-Roma, l’aggiudicazione in favore di un’altra società dell’appalto de quo, sulla base di sette motivazioni. La resistente G.S. preliminarmente solleva l’eccezione di irricevibilità del gravame per tardività, in quanto “in quanto la comunicazione di aggiudicazione indirizzata alla Gae E., come documentata anche da quest'ultima, risale al 28.6.2017, mentre l'accesso ai documenti di gara è stato richiesto dalla Gae soltanto il successivo 28 luglio; il ricorso, infine, è stato spedito a notifica soltanto il 7 settembre 2017, quando il termine breve per la proposizione del ricorso era ormai ampiamente scaduto.” Il Collegio ritiene che non sia assolutamente fondata la questione preliminare sollevata dalla resistente, in quanto la comunicazione del 28/06/2017 deve essere intesa come un’informazione preliminare relativa all’esito dei lavori della Commissione. I giudici del Collegio precisano a tal riguardo che la procedura di affidamento dell’appalto è sottoposta alla disciplina del nuovo Codice Appalti (D. Lgs. n. 50 del 2016). Il Collegio chiarisce che il nuovo Codice ha ridisegnato in parte la disciplina relativa alla conclusione della procedura di selezione delle offerte. Specificatamente, l'art. 32, comma 5, prevede che “la stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione”; l’art. 33, comma 1, sancisce che “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente”. Secondo recente giurisprudenza (TAR Lombardia, 8 luglio 2016, n. 1383), si ritiene, che:“la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), che deve essere fatta d'ufficio immediatamente (e comunque non oltre gg. 5) da parte della S.A., nel riferirsi all' “aggiudicazione” (non ulteriormente qualificata), si riferisca in realtà all'atto conseguente all'approvazione dell'organo competente e non alla “proposta di aggiudicazione” (di cui all'art. 33) o “aggiudicazione provvisoria” secondo la terminologia del codice previgente (l'espressione ritorna peraltro nell'art. 32, comma 5, precitato dell'attuale Codice Appalti). La proposta di aggiudicazione, peraltro, fa nascere una mera aspettativa in capo all'interessato alla positiva definizione del procedimento stesso, in quanto in essa non si individua il provvedimento conclusivo della procedura di evidenza pubblica, avendo per sua natura un'efficacia destinata ad essere superata. Non a caso l'art. 204 del nuovo Codice Appalti sancisce espressamente l'inammissibilità della impugnazione della proposta di aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 citati.” Alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale e del quadro normativo di riferimento,il Collegio sostiene che la decadenza della ricorrente dall'impugnativa per superamento del termine di rito, potrebbe essere dichiarata soltanto di fronte ad una comunicazione della S.A. che in termini chiari e univoci, risulti idonea a portare a conoscenza della destinataria Gae E. l'aggiudicazione definitiva dell'appalto nei confronti di un’altra società e non si afferma in alcun punto del documento che vi è stata aggiudicazione approvata dal competente organo di G. S.. |
Inserito in data 05/01/2018 CONSIGLIO DI STATO, Sezione Quinta, ordinanza n. 56 del 04 gennaio 2018 Nel processo amministrativo telematico, il ricorso notificato in modalità cartacea con firma autografa del difensore è inficiato di nullità. Il Collegio del Consiglio di Stato si pronuncia in tema di processo amministrativo e le modalità di notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla luce dell’art. 136, co. 2-bis, cod. proc. amm, stabilendo che: “l'atto di appello è stato notificato in modalità cartacea con firma autografa del difensore e, dunque, non essendo stato firmato digitalmente (mediante l'utilizzo del formato PAdES) è nullo per violazione dell'art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. (a tenore del quale "[...] tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale") e dell'art. 9 (Atti delle parti e degli ausiliari del giudice), comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico) (in base al quale gli atti processuali "sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD"), norme il cui combinato disposto vuole che l'appello, atto processuale introduttivo del giudizio di secondo grado, abbia la forma risultante da un'estrazione di formato digitale pdf nativo, sottoscritto dal legale con firma digitale PAdES.” Il Consiglio di Stato ha sottolineato che il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore ed in egual modo notificato alla parte appellata deve ritenersi meramente irregolare anziché nullo o inesistente, sulla base di una duplice motivazione: non rientra tra le ipotesi di nullità sancite dalla legge e l’atto in questione raggiunge comunque il suo fine tipico, essendo rintracciabile la paternità e realizzando comunque la chiamata in ius del convenuto ed ottenendo la sua costituzione in giudizio. |
Inserito in data 04/01/2018 TAR CAMPANIA - NAPOLI, Ottava Sezione, sentenza n. 37 del 03 gennaio 2018 Tempo ragionevole e modalità di pagamento dell’indennizzo per eccessiva durata del processo nel caso di ottemperanza. Il ricorrente agisce per l’ottemperanza ad un decreto decisorio, emesso dalla Corte di appello di Napoli, a mezzo del quale, in accoglimento dell’istanza proposta ai sensi della Legge Pinto, viene liquidato un equo indennizzo in favore del predetto ricorrente e le spese di lite in danno del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Contro tale decreto non è stata mai proposta alcuna impugnazione e pertanto, ha acquistato la natura definitiva. Il citato Ministero non si adopera al fine di effettuare il pagamento dovuto. Il TAR si pronuncia favorevolmente nei confronti del ricorrente. I giudici del Collegio rilevano che nel caso di specie sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso, essendo il decreto de quo divenuto definitivo, in seguito alla mancata proposizione di impugnazione avverso il medesimo ed essendo trascorso anche il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva ex art. 14, co. 1, del D. L. n. 669 del 1996 convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30, senza che il Ministero abbia adempiuto al pagamento di quanto dovuto nei confronti del ricorrente. Nelle more del processo, è intervenuta una modifica legislativa, con la legge di stabilità 2016,che ha inserito l’art. 5-sexies nella L. Pinto. Quest'ultimo articolo ha mutato le modalità di pagamento delle somme dovute per condanne ai sensi della stessa legge Pinto, introducendo delle disposizioni che incidono anche sulla proponibilità dei processi di esecuzione di tali pronunce e pertanto, anche dei giudizi di ottemperanza. Viene, infatti, richiesto al creditore di rilasciare una dichiarazione di autocertificazione e sostitutiva di notorietà, attestante la non avvenuta riscossione di quanto dovuto e altri dati e documenti inerenti al pagamento, pena l'impossibilità di ottenere dalla p.a. debitrice il pagamento e di agire in via esecutiva. Nello specifico, i giudici del TAR sostengono che per i processi di ottemperanza già incardinati alla data del 01 gennaio 2016, deve trovare applicazione il comma 11 dell'art. 5-sexies, in quanto disciplina i termini di applicabilità della normativa in questione, mentre il comma 12 dello stesso articolo risolve la problematica del contenuto degli obblighi di comunicazione anche nelle more di adozione dei decreti ministeriali che approveranno i modelli di dichiarazione. Il comma 11sancisce, infatti, che "nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta". Sulla base di tale quadro normativo, il TAR decide che: “In particolare, tenendosi conto delle disposizioni di cui al comma 11 dell'emendato art. 5-sexies della legge Pinto, la domanda di ottemperanza proposta prima dell'entrata in vigore della novella legislativa può essere accolta, ma l'ordine giudiziale susseguente, volto a disporre le misure necessarie ad assicurare l'esecuzione del giudicato, deve essere emesso nel rispetto delle modalità legali attualmente vigenti, ovverosia considerando il comma 11 che, per i processi di esecuzione in corso, prevede l'assolvimento degli obblighi di comunicazione, e cioè il rilascio da parte dei creditori, anche in assenza dei decreti attuativi, di una "dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo...". Il Collegio ritiene, inoltre, che, per le esecuzioni in corso, come quella del caso di specie, il riferimento all'assolvimento degli obblighi di comunicazione sia riferibile solo alla presentazione della dichiarazione e non anche al decorso dei sei mesi. Quest'ultimo termine dilatorio esula del tutto dagli obblighi di comunicazione imposti al creditore. La disposizione del comma 11 si richiama, infatti, ai soli obblighi di comunicazione e non all'intera procedura di liquidazione, e il riferimento della disposizione a una fase giudiziaria prettamente esecutiva - quale quella del giudizio di ottemperanza o di esecuzione forzata nel processo civile - fa venir meno l'esigenza di garantire uno spatiumdeliberandi all'amministrazione per pagare, mentre fa salva quella di evitare duplicazioni di pagamento e, in ogni caso, di avere una chiara situazione debitoria. Tale interpretazione è, peraltro, conforme all'esigenza che il giudicato trovi pronta esecuzione, in linea con il principio costituzionale di pienezza della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., così come con i principi in tema di equità del processo ed effettività della tutela, di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU. Inoltre, anche in giurisprudenza è stato da tempo affermato che, in sede di giudizio di ottemperanza, le azioni sostitutive poste in essere dal giudice o, per esso, dal commissario ad acta per eseguire il giudicato, possono anche esulare dal rispetto delle ordinarie procedure cui è tenuta l'amministrazione nell'ambito della sua azione, anche in ipotesi riguardanti il pagamento di somme di denaro (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 8 giugno 2015, n. 7987; T.A.R. Molise, 17 aprile 2015, n. 147; Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2013, n. 3124; Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2012, n. 1194; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21 giugno 2012, n. 1763).” |
Inserito in data 03/01/2018 CONSIGLIO DI STATO, Terza Sezione, sentenza n. 6195 del 30 dicembre 2017 La straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ai sensi della Legge n. 90 del 2014. Con la sentenza n. 6195 del 30 dicembre 2017, il Consiglio di Sato si pronuncia in tema di straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ai sensi della Legge n. 90 del 2014. Il caso esaminato trae origine dalla procedura di gara indetta dal Comune di Arcore per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. L’appellante ha preso parte alla gara, aggiudicandosi provvisoriamente la concessione del servizio. La Prefettura di Roma dispone la temporanea e straordinaria gestione dell’impresa ai sensi dell’art. 31 del D.L. n. 90 del 2014. Il Comune dispone però la revoca immediata, comunicando di affidare il servizio alla seconda classificata tra i partecipanti alla procedura di evidenza pubblica. L’appellante chiede, al Comune di Arcore, l’annullamento in autotutela del provvedimento di revocadell’aggiudicazione. Il provvedimento comunale viene impugnato davanti al TAR al fine di chiederne l’annullamento. Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il Consiglio di Stato si pronuncia in merito, facendo luce sulla disciplina della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 90 del 2014. In punto di diritto il Collegio osserva che: “ La motivazione del primo giudice non è condivisibile, anzitutto in punto di diritto, perché la disposizione dell'art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, al comma 1, stabilisce che la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa operi "limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione" e, al comma 2, che la sua durata sia commisurata "in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo". L'operatività limitata quoadeffectum dell'istituto non estende l'efficacia sospensiva dei poteri gestori spettanti agli amministratori a quei contratti e/o rapporti che non siano espresso e specifico oggetto di gestione straordinaria da parte dell'autorità prefettizia, dando questa luogo solo ad una "gestione separata di quella parte dell'azienda che dovrà eseguire l'appalto pubblico" (così anche l'ANAC nelle Seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia adottate il 28 gennaio 2015), sicché rispetto a tali contratti gli amministratori della società mantengono inalterati i propri poteri, non escluso quello di conferire la procura ad litem per impugnare i provvedimenti di revoca e/o recesso esercitati dalla stazione appaltante, consequenziali all'informativa antimafia, rispetto a rapporti in essere con l'Amministrazione sino a quel momento, almeno e appunto, non ricompresi nel provvedimento di straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 90 del 2012.” |
Inserito in data 30/12/2017 TAR PIEMONTE - TORINO, Seconda Sezione, sentenza n. 1378 del 29 dicembre 2017. Il giudice ordinario è competente a pronunciarsi sul provvedimento di convalida del sequestro cautelare amministrativo. Con la sentenza n. 1378 del 2017, il TAR Piemonte si pronuncia al fine di fare chiarezza sul discusso riparto di giurisdizione in relazione al provvedimento di convalida del sequestro cautelare amministrativo. I NAS dei Carabinieri effettuano un’ispezione presso la proprietà dei ricorrenti e rilevano la presenza di ventinove cani, detenuti in condizioni non compatibili con la nature degli stessi sia per numero sia per condizioni di custodia sia per promiscuità. Ordinano pertanto il sequestro amministrativo. Tale provvedimento viene convalidato con ordinanza del direttore del capo di polizia municipale. Avverso la predetta ordinanza, presentano opposizione, la quale viene parzialmente accolta. Nello specifico, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione del DPR n. 320/1954 e della L. n. 281/199, in combinato disposto con il regolamento di attuazione della legge regionale Piemonte n. 34/1193, oltre la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Tar dichiara il ricorso in parte inammissibile ed in parte improcedibile. I giudici del TAR colgono l’occasione per chiarire quale natura vanta l’atto impugnato. Il provvedimento sindacale oggetto di censure è stato adottato ai sensi della L. n. 689/1981, in seguito dell'opposizione che i ricorrenti hanno proposto al sequestro adottato dai Nas. Il provvedimento confermato in sede di opposizione, mantiene la propria natura cautelare, destinato pertanto a perdere automaticamente efficacia nell’ipotesi in cui non intervenga la confisca (ex lege entro sei mesi). Secondo costante giurisprudenza, “La giurisprudenza amministrativa, esprimendo un orientamento condivisibile, ha avuto modo di chiarire che la giurisdizione sul provvedimento di convalida del sequestro cautelare amministrativo spetta al giudice ordinario, inerendo ad un procedimento volto all’irrogazione di sanzione amministrativa. (a titolo esemplificativo TAR Basilicata, 5 settembre 2011, n. 459; TAR Campania, Napoli, sez. III, 20 agosto 2010, n. 17205; questo stesso Tribunale, sez. I, 20 gennaio 2006, n. 103). Peraltro, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che né l'atto che dispone la misura cautelare, né il provvedimento di rigetto dell'opposizione in sede amministrativa contro la medesima (ovvero dell'istanza di dissequestro) sono impugnabili in sede giurisdizionale, mentre l'accertamento dell'illegittimità della suddetta misura può essere richiesto con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981 contro il provvedimento di confisca (Cass., sez. III, 9 agosto 2000, n. 10534) (Tar Veneto n. 834/2014).” |
Inserito in data 23/12/2017 CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA, sentenza n. 13 del 22 dicembre 2017 Il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, formulate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 42 del 2004, cessa nell’ipotesi in cui il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni. Una società produttrice di energia rinnovabile propone ricorso in appello contro il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine di riformare la sentenza emessa dal TAR per il Molise, concernete il diniego dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica. La società chiede, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise, l’esistenza o meno di procedimenti di tutela paesaggistica o di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in corso alla data di presentazione della sua istanza. Dapprima, la Soprintendenza afferma che non sussistono vincoli nell’intero territorio. Successivamente, la Soprintendenza comunica alla società che risultano vincoli di tutela paesaggistica a seguito delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, risalenti all’anno 2001 ed all’anno 2002. La società replica sostenendo che sono solo delle “mere proposte di vincolo”, il cui procedimento non si è mai concluso. Il TAR decide in favore del Ministerodei beni e delle attività culturali e del turismo, reputando preferibile l’interpretazione secondo la quale la proposta di vincolo formulata prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 42 del 2004 conserva la propria efficacia anche, nell’ipotesi in cui non ci sia approvazione mediante adozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico. Avverso tale decisione, la Società propone appello. All’esito dell’adunanza, la VI Sezione ravvisa un contrasto giurisprudenziale. Decide pertanto di deferire la quaestio iuris all’Adunanza Plenaria: “se, a mente del combinato disposto degli articoli 140,141 e 157, co. 2 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - come modificati dapprima con il d.lgs. 24 marzo 2006 n. 157, e poi, con il d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63 - le proposte di vincolo formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, e per le quali non vi sia stata conclusione del relativo procedimento con l'adozione del decreto ministeriale recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico, cessino di avere effetto”. Il Supremo Consesso al plenum ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La normativa anteriore all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 42 del 2004 prevedeva che la tutela paesaggistica aveva il suo inizio sin dal momento in cui la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico veniva pubblica nell’albo del Comune di riferimento e perdurava sine die, in quanto non era previsto un termine di efficacia della misura ovvero di consumazione del potere vincolistico, consentendo che l’adozione del provvedimento finale poteva avvenire dopo molto tempo, senza pregiudicare l’effetto preliminare del vincolo. L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 42 del 2004 ha suscitato notevoli perplessità sulla conservazione dell’efficacia limitativa delle proposte di vincolo anteriori al predetto decreto legislativo, nel caso in cui i relativi procedimenti non siano conclusi nel termine legale, alla luce delle modifiche all’art. 141. Secondo un orientamento maggioritario della giurisprudenza, bisognerebbe ravvisare un legame di continuità tra la precedente disciplina e quella contenuta nel D. Lgs. n. 42 del 2004, in ossequio sia ad un’interpretazione costituzionalmente orientata che persegue il fine ultimo di tutelare il paesaggio, evitando di travolgere negativamente delle proposte di vincolo non ancora approvate sia alla luce della scelta del legislatore di non voler novellare l’art. 157, comma 2, del Codice che sancisce la non applicabilità della decadenza alle proposte formulate anteriormente alla sua entrata in vigore (cft.Cons. di Stato, VI sezione, 27 luglio 2015 n. 3663). Un recente orientamento minoritariosostiene che per le “proposte di vincolo più antiche (..) valga piuttosto proprio l'assunto logico contrario, ossia che la mancata conclusione del provvedimento di trasformazione del vincolo da proposto a definitivo denoti invece l'affievolimento e poi lo svanire, col passar del tempo, dell'interesse pubblico che aveva inizialmente giustificato la misura precauzionale (connessa alla proposta di vincolo) tesa ad assicurare particolare protezione a determinati beni o loro insiemi ...” (Cons. di Stato, VI sezione, sentenza 16 novembre 2016 n. 4746). L’Adunanza Plenaria risolve tale contrasto, statuendo che: “Il combinato disposto - nell'ordine logico - dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo - come modificato con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 - cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni". "L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato può modulare la portata temporale delle proprie pronunce, in particolare limitandone gli effetti al futuro, al verificarsi delle seguenti condizioni: a) un'obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare; b) l'esistenza di un orientamento prevalente contrario all'interpretazione adottata; c) la necessità di tutelare uno o più principi costituzionali o, comunque, di evitare gravi ripercussioni socio-economiche”. “Il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza”. In conclusione, il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, sorte in data antecedente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 42 del 2004, cessa nell’ipotesi in cui il relativo procedimento non si sia concluso entro i 180 giorni. |
Inserito in data 22/12/2017 CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA, sentenza n. 12 del 20 dicembre 2017 I casi di revocazione delle sentenze, tassativamente previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c., soggiacciono alla stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 delle preleggi. Il caso di specie trae origine dal ricorso proposto avanti al Consiglio di Stato, da parte di alcuni ricorrenti che hanno svolto funzioni assistenziali presso una struttura universitaria pubblica. I predetti ricorrenti sostengono di avere svolto la propria attività professionale sulla base di contratti a termine ed a tempo indeterminato, remunerati a gettone e con inquadramento nella categoria del personale non docente di “elevata professionalità”. Gli anzidetti ricorrenti propongono ricorso avanti al TAR per la Campania al fine di ottenere il riconoscimento ab origine dell’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con l’Università, sostenendo che la qualificazione di “attività professionale”, attribuita ai propri compiti espletati, dissimula un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato e pertanto, chiedono il riconoscimento del diritto al versamento dei relativi contributi previdenziali. Il TAR accoglie in parte il ricorso, ritenendo di assimilare la loro attività ai “ricercatori universitari”. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ritiene applicabile alla controversia in oggetto, invece, l’art. 45, co. 17 del D. Lgs. n. 80 del 1998(confluito nell’art. 69, co. 7, del T.U. n. 165 del 2001), il quale sancisce che le liti relative al pubblico impiego “privatizzato”, attinenti al rapporto di lavoro sorto anteriormente al 1998, rimangono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nell’ipotesi in cui vengano proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Alcuni ricorrenti, soccombenti avanti all’Adunanza Plenaria, propongono ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’UomoCorte, la quale ha censurato il diniego di accesso alla giustizia conseguente al mutamento di indirizzi giurisprudenziali e normativi ed ha riconosciuto che il termine fissato dalla norma, “a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”,sia “finalizzato alla buona amministrazione della giustizia” e “in sé non eccessivamente breve”. I ricorrenti richiedono pertanto che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 106 c.p.a. e degli artt. 395 e 396 c.p.c. per violazione degli artt. 111 e 117, co. 1 Cost. e nel merito del ricorso per revocazione, chiedono al Consiglio di Stato di “prendere atto della sentenza della Corte europea per i diritti umani e da essa trarre tutte le conseguenze che, nell'ordinamento italiano, ne derivano ai sensi dell'art. 117, co. 1, Cost come interpretato dalla Corte costituzionale. Si chiede, pertanto, in conformità al sistema di tutela dei diritti convenzionali previsto come interpretato dalla Corte europea, che i ricorrenti vengano rimessi nei termini di legge e che a loro venga applicato l'art. 45, co. 17 del decreto legislativo n. 80 del 1998, oggi art. 69 co. 7 del T.U. n. 165/2001, nella sola interpretazione resa possibile dalla sentenza della corte europea, e cioè nel senso della perdurante giurisdizione amministrativa, delle controversie riguardanti vicende del pubblico impiego, precedenti la traslazione della giurisdizione”, con il fine precipuo di ottenere da parte del giudice amministrativo una diretta applicazione al giudicato della Corte europea, evitando il controllo di costituzionalità della norma contenuta nel D. Lgs. n. 165/2001. La Corte Costituzionale si pronuncia in merito alla predetta questione di legittimità con sentenza n. 123 del 26 maggio 2017, dichiarandola infondata. Il giudizio, pertanto, trova seguito avanti l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Il Supremo Consesso al plenum riprende l’analisi effettuata dal Giudice di legittimità al n. 15 ed in particolare: “nelle materie diverse da quella penale, dalla giurisprudenza convenzionale non emerge, allo stato, l'esistenza di un obbligo generale di adottare la misura ripristinatoria della riapertura del processo, e che la decisione di prevederla è rimessa agli Stati contraenti, i quali, peraltro, sono incoraggiati a provvedere in tal senso, pur con la dovuta attenzione per i vari e confliggenti interessi in gioco") ed approda alla conclusione (considerando n. 17) per cui nel "nostro ordinamento la riapertura del processo non penale, con il conseguente travolgimento del giudicato, esige una delicata ponderazione, alla luce dell'art. 24 Cost., fra il diritto di azione degli interessati e il diritto di difesa dei terzi, e tale ponderazione spetta in via prioritaria al legislatore.” e sulla scorta di tale analisi, ritiene che il ricorso per revocazione, avendo il petitum per l’eventuale fase rescissoria postulante la reiezione degli appelli proposti dalle amministrazioni e, per l'effetto, la conferma delle sentenze di primo grado impugnate e la corresponsione agli odierni ricorrenti del pagamento della contribuzione previdenziale e dell'indennità di fine rapporto, deve ritenersi inammissibile in quanto risulta essere proposto per una ipotesi non rientrante tra quelle contemplate tassativamente dall’ordinamento giuridico ovvero, “attesa la loro eccezionalità, i casi di revocazione della sentenza, tassativamente previsti dall'art. 395 cod. proc. civ., sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.” |
Inserito in data 19/12/2017 CONSIGLIO DI STATO, Quinta Sezione, sentenza n. 5934 del 18 dicembre 2017 Funzioni e competenze del RUP. Una società cooperativa propone appello avverso la sentenza emessa dal TAR Piemonte – Torino, nella caus promossa contro il consorzio Valorizzazione La Venaria Reale e nei confronti del Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., concernente l’annullamento del provvedimento con cui il Rup della gara di appalto per l’affidamento del contratto misto di concessione e appalto relativo ai servizi di biglietteria, vigilanza e sorveglianza, accoglienza e assistenza al pubblico, attività didattiche e laboratori presso la Reggia di Venaria Reale ha aggiudicato definitivamente l’appalto alConsorzio Nazionale Servizi soc. coop. Il TAR per il Piemonte ha accolto il ricorso dell’appellante società cooperativa e per l’effetto, ha annullato il provvedimento del Rup, mediante il quale ha aggiudicato il servizio per cui è causa al Consorzio Nazionale Servizi; disponendo inoltre che il Rup provveda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006 ad esaminare la nota con la quale la aggiudicataria provvisoria ha riscontrato la richiesta di chiarimenti del Rup, concludendo il procedimento di verifica con provvedimento espresso ed assumendo le determinazioni conseguenziali. I giudici del Consiglio di Stato ritengono che l’appello sia infondato. Nello specifico il Collegio si sofferma sull’esame delle funzioni e delle competenze del Rup, facendo luce sulla normativa di riferimento. L’art. 6 della Legge n. 241 del 1990 prevede che: “Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale”. I giudici sostengono, pertanto, che il Rup, per ripartizione interna di competenze, possiede non solo il potere di manifestare all’esterno la volontà della stazione appaltante ma anche, la competenza di adottare il provvedimento finale della procedura. L’art. 10, co. 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006 prevede che: “Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti”. Nel caso di specie, il Rup aveva emanato il provvedimento finale e pertanto, aveva anche la competenza a nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84, co. 2, del D. Lgs. n. 163 del 2006. Quest’ultima norma stabilisce infatti che la nomina della commissione competa all’organo della stazione appaltante “competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto”. I giudici del Collegio osservano inoltre che l’art. 84 del D. Lgs. n. 163 del 2006 si limita a prevedere che il Presidente deve essere un dirigente o un funzionario con incarichi apicali della stazione appaltante. Per quanto concerne i Commissari, la norma non sancisce alcun criterio selettivo: bisogna seguire i principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. Nel caso di specie, il Rup ha proceduto secondo norma, richiedendo altresì, alla Fondazione Musei al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, al Teatro Stabile di Torino ed all’Ente Regionale per il diritto allo studio di proporre una “rosa di figure professionali competenti in materia, da nominare come membri della commissione giudicatrice”. Infine, al fine di evitare errate valutazioni, il Consiglio di Stato chiarisce quale sia la differenza tra Rup e Commissione, in quanto entrambi vantano ambiti di azione e ruoli differenti: la Commissione è deputata a giudicare le offerte (tecnica ed economica); il RUP ha invece essenzialmente una funzione di gestione del procedimento di gara e il ruolo di fornire alla stazione appaltante gli elementi idonei per una corretta e consapevole formazione della volontà contrattuale dell'Amministrazione. |
Inserito in data 15/12/2017 CONSIGLIO DI STATO, Quinta Sezione, sentenza n. 5854 del 13 dicembre 2017 Il rispetto del c.d. “principio di rotazione” nei contratti di servizi e forniture sotto soglia. I Giudici della Quinta Sezione del Consiglio di Stato si pronunciano in merito al rispetto del c.d. “principio di rotazione”. In particolare, la ditta appellante lamenta, principalmente, deduce l’errata applicazione del c.d. principio di rotazione di cui all’art. 36, co. 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016, in quanto la predetta norma non può giustificare il mancato invito dell’operatore economico che, nell’anno precedente, era risultato affidatario dello stesso servizio oggetto della gara. Il Consiglio di Stato, riprendendo una precedente propria decisione, presa dalla Sesta Sezione, con sentenza del 31 agosto 2017 n. 4125, sostiene che il principio di rotazione per gare e lavori, servizi e forniture negli appalti c.d. “sotto soglia” sia obbligatorio. A tal riguardo, i giudici del Collegio statuiscono che: “il principio di rotazione - che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte - trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato.Pertanto, anche al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l'ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale.” I Giudici specificano inoltre che nell’ipotesi in cui la stazione appaltante abbia l’intenzione di procedere comunque all’invito di un gestore uscente, dovrà motivare tale decisione, facendo riferimento: all’eventuale numero ridotto degli operatori presenti sul mercato; al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento. Nel caso di specie, esaminato dai giudici del Consiglio di Stato, la stazione appaltante, quale il comune di Trieste, aveva due possibili scelte da effettuare: non invitare il gestore uscente oppure, nel caso contrario, motivare la propria scelta, indicando le ragioni a causa delle quali riteneva di non poter prescindere dall’invito. Il Consiglio di Stato ritiene pertanto che la scelta del Comune di Trieste, ovvero di non invitare il gestore uscente, sia del tutto legittima. |
Inserito in data 14/12/2017 TAR MOLISE – CAMPOBASSO, Prima Sezione, sentenza n. 529 del 12 dicembre 2017 Il principio del giusto processo deve trovare spazio anche nel procedimento disciplinare. Un assistente capo della Polizia di Stato rassegna al suo Questore una relazione di servizio al fine di segnalare alcune criticità all’interno del proprio Ufficio. Ottiene, inoltre, un colloquio con la Dirigente al fine di spiegare le ragioni sottostanti la stesura e l’invio della predetta relazione. Tale colloquio si svolge a porte chiuse. A conclusione, la dirigente segnala per iscritto al dirigente della Divisione del Personale della Questura che l’assistente capo ha assunto un comportamento irriguardoso. Successivamente, viene sollevata una contestazione d’addebito e l’applicazione della misura disciplinare in danno dell’assistente capo. Quest’ultimo impugna i predetti atti sulla base dei seguenti motivi: “ 1) violazione dell'art. 2967 c.c. e difetto di istruttoria del procedimento; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 120 del T.U. 10.1.1957 n. 3; 3) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 737/1981 e del D.P.R.n. 782/1985, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, violazione dell'art. 97 Cost., violazione del DPCM n. 214/2012, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità nella motivazione, eccesso di potere, erroneità manifesta.” Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’assistente capo della Polizia di Statosia sulla base di una pregressa giurisprudenza di legittimità sia sulla base dei precetti emanati dalla Corte di Giustizia, oltre che sulla base della normativa nazionale. Con sentenza n. 182 del 2008, la Corte Costituzionale ha statuito che: “la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) è limitata al procedimento giurisdizionale e non può, quindi, essere invocata in materia di procedimento disciplinare che, viceversa, ha natura amministrativa e sfocia in un provvedimento non giurisdizionale (sentenze n. 289 del 1992 e nn. 122 e 32 del 1974).Ha, tuttavia, sottolineato che l'art. 24 Cost. se indubbiamente si dispiega nella pienezza del suo valore prescrittivo solo con riferimento ai procedimenti giurisdizionali, non manca tuttavia di riflettersi in maniera più attenuata sui procedimenti amministrativi, in relazione ai quali, in compenso, si impongono al più alto grado le garanzie di imparzialità e di trasparenza che circondano l'agire amministrativo (sentenze n. 460 del 2000 e n. 505 del 1995).Un procedimento disciplinare che, come quello in esame, può concludersi con la destituzione, tocca le condizioni di vita della persona, incidendo sulla sua sfera lavorativa, e richiede perciò il rispetto di garanzie procedurali per la contestazione degli addebiti e per la partecipazione dell'interessato al procedimento.” Con sentenza C-32/95P. del 24 ottobre 1996, la Corte di Giustizia dell’UE ha interpretato il concetto di diritto di difesa nel seguente modo: “impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista”. Ed ancora, i giudici del Tar puntualizzano che l’art. 13 del D.P.R. n. 737/1981 disciplina le modalità con cui devono essere irrogate le sanzioni disciplinari per gli appartenenti alla Polizia di Stato, sancendo che: “Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contraddittorio”. La Legge n. 241/1190 ha egualmente introdotto il principio del giusto procedimento ossia, la determinazione del pubblico interesse si deve realizzare anche attraverso l’istaurazione del contraddittorio nei confronti dei portatori di contrapposti interessi coinvolti dall’esercizio del potere pubblico. Alla luce delle suestese considerazioni, il Tar decide che: “Il rispetto di tale regola non può esaurirsi nel passaggio formale dell'audizione o nell'acquisizione acritica delle deduzioni scritte dell'incolpato, ma deve integrare una completa valutazione delle circostanze e dei fatti alla luce degli apporti partecipativi, valutazione che deve altresì emergere dalla motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare. Nel caso di specie, tale emersione non si è verificata, sicché anche il censurato profilo del difetto di motivazione del provvedimento impugnato è da ritenersi attendibile.” |
Inserito in data 08/12/2017 TAR LAZIO - ROMA, Prima Sezione, sentenza n. 12121 del 07 dicembre 2017 I termini previsti dal Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’ANAC hanno natura ordinatoria. La vicenda trae origine dall’impugnazione avverso un provvedimento, adottato dall’ANAC, a mezzo del quale si dispone nei confronti di una società la dichiarazione di decadenza di determinate attestazioni di qualificazione ad essa rilasciate sulla base di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo da parte dei soggetti emittenti e/o depositari, irrogando una sanzione pecuniaria di € 3.000,00 e disponendo l’annotazione per tre mesi nel casellario informatico dell’adozione del provvedimento di decadenza. La società chiede che venga annullato il predetto provvedimento, in quanto sostiene che vi sia: violazione del principio di tempestività di cui all’art. 8 D. Lgs. n. 163/2006; violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 9 quater, D. Lgs. n. 163/06; violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del D.p.r. n. 207/2010; violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 25 D.p.r. n. 34/2000 e violazione di ogni norma e principio in materia di colpa professionale, irragionevolezza, erroneità e/o carenza dei presupposti, carenza d’istruttoria, motivazione erronea, carente e perplessa e contradditorietà. Il TAR rigetta il ricorso proposto dalla società nei confronti dell’ANAC, ritenendolo infondato. I giudici del TAR ritengono che “Gli artt. 6, comma 1, lett. b), e 35, comma 1, lett. b) del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’ANAC, pur prevedendo una scansione temporale dell’attività dell’Autorità, non qualificano espressamente i termini previsti come perentori, né individuano ipotesi di decadenza dalla potestà sanzionatoria, né, infine, prevedono una specifica illegittimità del provvedimento tardivamente adottato. Da tanto discende la natura ordinatoria del termine, così che al superamento dello stesso non consegue l’esaurirsi del potere di provvedere in capo all’Amministrazione.” I giudici chiariscono che a favore della natura meramente sollecitatoria o ordinatoria del termine e della consequenziale mera irregolarità dell'atto adottato dopo la scadenza del medesimo, depongono pure la ricorrenza di un interesse pubblico di particolare rilievo, al cui raggiungimento è finalizzata la norma sanzionatoria, nonché la natura non legislativa dell'atto che individua il termine in questione, trovando un chiaro riscontro per consolidato orientamento giurisprudenziale: Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2015, n. 468, Tar Lazio, Roma, sez. I, 17 maggio 2016, n. 5812 e 12 aprile 2017, n. 4518. In merito al contestato comportamento qualificabile in termine di colpa grave nei confronti dell’ANAC, il TAR sostiene che non può essere ascritta tale responsabilità nei confronti dell’Autorità anzidetta, in quanto “l’ascrivibilità ad un'ipotesi di colpa grave della violazione dell'ordinario obbligo di diligenza che grava sull'operatore economico che proponga una domanda di attestazione da utilizzare al fine di partecipare a pubblici appalti, ritiene il Collegio sufficiente richiamare il consolidato orientamento del giudice di ultimo grado, secondo cui "l'accertata omissione delle verifiche esigibili in base all'ordinaria diligenza" legittima l'Autorità "del tutto ragionevolmente, a formulare l'imputazione in termini di colpa grave" atteso che il criterio indicato dall'art. 40, comma 9 quater, del d.lgs. 163/2006, "specifica che la colpa grave (così come il dolo) può essere desunta dalla rilevanza o dalla gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, con ciò evidenziando un concetto di "colpa" del tutto indipendente dall'elemento soggettivo, e declinato unicamente sull'effetto e sulla portata della condotta in esame" (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 2 febbraio 2015, n. 468). Alla luce delle considerazioni suesposte dei giudici del TAR, si può ritenere che il comportamento tenuto dell’Anac sia corretto e rispettoso dei parametri di legge, dato che nessuna norma solleva l’impresa dall’ onere di verifica della domanda di attestazione di qualificazione. Conseguentemente, la Società organismo di attestazione avrebbe potuto esercitare i propri poteri di controllo, solo in seguito al sollecito effettuato dall’impresa in questione. A parere dei giudici del TAR, sussiste invece una responsabilità per colpa grave proprio in capo alla società ricorrente, in quanto non si è adoperata in tale senso e a nulla rileva pertanto la circostanza che l’Autorità abbia utilizzato, nel provvedimento impugnato, ulteriori argomentazioni, secondo cui l’onere si sarebbe spinto alla consultazione del registro delle imprese. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “quando il provvedimento amministrativo impugnato si fonda su una pluralità di argomenti autonomi, è sufficiente accertare la resistenza di uno solo di essi ai mezzi di impugnazione per escluderne l'annullamento (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1557).” |
Inserito in data 07/12/2017 TAR LAZIO - ROMA, Terza Sezione, sentenza n. 12045 del 06 dicembre 2017
La notifica telematica degli atti processuali alle Pubbliche Amministrazioni è valida, se l’indirizzo della pec è inserito nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il TAR Roma si pronuncia in merito alla domanda di inammissibilità dell’impugnativa proposta dalla controinteressata società Ka. S.r.l., avverso il ricorso promosso dalla Violatech s.r.l. contro Regione Lazio e Azienda Unità Locale di Viterbo (non costituita in giudizio), in materia di contratti pubblici, sostenendo quanto segue: “(…) per essere stato notificato il ricorso introduttivo a un indirizzo p.e.c. dell'ASL di Viterbo e della Regione Lazio diverso da quello estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Eelettronici, c.d. ReGinde, tenuto dal Ministero della Giustizia (…)” L’art. 14 del D. M. n. 40/2016 prevede che le notificazioni nei confronti delle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi p.e.c. di cui all’art. 16, comma 12, del D. L. n. 179 del 2012, convertito dalla L. n. 221/2012. La Legge n. 221 del 2012, come modificata dal d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, onera le amministrazioni pubbliche di comunicare entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo p.e.c. ai fini della formazione dell’elenco presso il Ministero della Giustizia. Ed ancora, l’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012 stabilisce che, “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia” (comma 1) e che "le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa” (comma 1-bis) Alla luce del quadro normativo ricostruito, il Collegio ritiene che, ai fini della notificazione di un atto processuale ad un’amministrazione pubblica, si possa utilizzare esclusivamente l’indirizzo p.e.c. inserito nell’appositi registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. I giudici del Collegio stabiliscono pertanto che: “la notifica dell'atto introduttivo del giudizio venga effettuata a un indirizzo p.e.c. diverso da quello estraibile dal registro de quo, la notifica è nulla e, come tale, suscettibile di essere sanata esclusivamente mediante la costituzione in giudizio della parte interessata.” |
Inserito in data 06/12/2017 CONSIGLIO DI STATO, Sezione Quinta, sentenza n. 5693 del 04 dicembre 2017 Lo stravolgimento delle procedure di valutazione rispetto ai criteri stabiliti nella lexspecialis a tutela della trasparenza e dell’imparzialità è un vizio che inficia interamente la procedura selettiva. Una società propone appello avverso la sentenza emessa dal TAR Lombardia – Sez. staccata di Brescia, concernente l’affidamento di servizi di ristorazione. L’appellante sostiene che non siano stati rispettati i criteri stabiliti nel bando di gara per l’aggiudicazione con riferimento al subappalto, lamentando un atteggiamento ostruzionistico della stazione appaltante, in quanto le ha precluso l’accesso all’offerta tecnica della vincitrice ed alle giustificazioni sulla sua congruità economica. Il giudice di prime cure accoglie il ricorso ed annulla i provvedimenti impugnati dalla società, disponendo la procedura selettiva. L’originaria aggiudicataria propone pertanto appello avverso tale decisione. Il Collegio rigetta l’appello, ritenendolo infondato. Il Consiglio di Sato sostiene che la procedura di aggiudicazione, seguita nel caso di specie, sia diversa rispetto a quella prevista dalla lexspecialis ed anche incompatibile sia riguardo agli “obiettivi” sia riguardo agli “effetti”, in quanto la disciplina codificata presenta il fine precipuo di assicurare un doppio livello di giudizio, nell’ipotesi in cui la necessaria autonomia delle valutazioni espresse dai singoli commissari appaia chiaramente finalizzata a garantire una maggiore trasparenza e ponderatezza dell’iter valutativo della commissione di gara. Tale finalità appare leso dal momento in cui, avviene una scelta concordata e palesata mediante un solo giudizio, precludendo la possibilità di evincere il contenuto del preventivo giudizio formulato dal singolo commissario. In conclusione, il Collegio statuisce che: “laddove - come nel caso di specie - non venga riscontrata la mancata valutazione di un'offerta, bensì uno stravolgimento (in termini generali) delle stesse procedure di valutazione rispetto ai criteri indicati nella lexspecialis a tutela della trasparenza e dell'imparzialità amministrativa, non può operare a priori il criterio della conservazione degli atti e ben può il giudice rilevare se il vulnus arrecato ai suddetti principi generali (di matrice altresì eurounitaria) abbia avuto un'incidenza così strutturale sullo svolgimento della procedura di gara da comportarne l'invalidità.” |
Inserito in data 04/12/2017 CONSIGLIO DI STATO, Sezione Terza, sentenza n. 5641 del 01 dicembre 2017 L’art. 4 della Legge n. 302/1990“Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata” deve essere soggetta ad un’interpretazione estensiva. Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e confermata, altresì, la decisione di primo grado, che ha ritenuto illegittimo il rigetto pronunciato da parte del Ministero dell’Interno relativamente all’istanza di riconoscimento dei benefici di cui all’art. 4 della Legge n. 302 del 1990 rubricato come “Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata”, presentata da un autista di autovettura blindata adibita a scorta, rimasto gravemente ferito durante un attentato camorristico a danno del magistrato, da lui scortato. Il Ministero degli Interni rigetta la domanda proposta dall’autista, in quanto l’istante presenta un legame di parentela con due cugini, i quali hanno riportato condanne ex art. 416 bis c.p. Il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per effettuare un’interpretazione estensiva della norma in commento. Il Consiglio di Stato ha statuito che il procedimento interpretativo per analogia, come sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, non è applicabile alle norme eccezionali (art. 14 disp. prel.). Il Collegio ritiene che, ai fini di una corretta soluzione della questione esegetica prospettata, sia necessario individuare la ratio della norma. Quest’ultima contempla infatti i “familiari della vittima”e non, la vittima stessa. In conclusione, il Consiglio di Stato statuisce che: “Nel caso di specie, la vittima, oltre ad essere totalmente estranea ad ambienti e logiche criminali, svolgeva, al momento dell'agguato, una funzione istituzionale di contrasto alle associazioni criminali (autista di un magistrato sottoposto a particolari misure di protezione), che lo ha messo in condizione di rischiare la propria vita, e lo ha altresì indotto a compiere azioni tali da salvare persino la vita altrui. In nessun atto si adombrano sospetti di vicinanza agli ambienti mafiosi, né si indicano elementi concreti, o rapporti, che possano minimamente offuscare la limpidezza e la significatività del comportamento della vittima, prima, durante e dopo i fatti. L'appello è pertanto respinto. Ne consegue l'obbligo per l'amministrazione di provvedere al riconoscimento dell'indennizzo ed alla liquidazione delle somme spettanti.” |
Inserito in data 30/09/2017 CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA, SENTENZA 19 settembre 2017, n. 6 La notifica a mezzo PEC è valida anche prima dell’entrata in vigore del PAT Con la pronuncia emarginata in epigrafe, l’Adunanza Plenaria ha risolto il contrasto giurisprudenziale in materia di notifica del ricorso introduttivo del giudizio amministrativo a mezzo di posta elettronica certificata (“PEC”). Nella specie, il Supremo Consesso al plenum conferma l’ammissibilità di siffatta notificazione anche in assenza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a., anche prima dell’entrata in vigore delle norme tecniche e regolamentari relative al processo amministrativo telematico (“PAT”) di cui al d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 (“Regole tecnico - operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico”). Se da un lato, l’orientamento minoritario asseriva l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale notificato a mezzo PEC, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52 co. 2, Cpa, dall’altro, l’orientamento prevalente riconosceva, al contrario, l’immediata applicazione nel processo amministrativo delle norme sancite dagli artt. 1 e 3-bis della legge n. 53/1994, secondo cui “la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata” (cfr. ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2017 n. 998; Id, 22 novembre 2016, n. 4895; sez. V, 4 novembre 2016, n. 4631; sez. VI, 26 ottobre 2016, n. 4490; sez. III, 10 agosto 2016, n. 3565; sez. III, 6 luglio 2016, n. 3007; sez. III, 14 gennaio 2016, n. 91; sez. VI, 22 ottobre 2015, n. 4862; sez. III, 9 luglio 2015, n. 4270; sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2682; C.g.a.r.s., 8 luglio 2015, n. 615). In definitiva, secondo tale prevalente indirizzo, “stante l’immediata applicabilità della l. n. 53/1994, la mancata autorizzazione presidenziale non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC, atteso che la disposizione di cui all’art. 52, co. 2, Cpa, si riferisce a “forme speciali” di notifica, quale non è . . . quella in esame”. L’Adunanza Plenaria rileva come, nel testo vigente - dopo le ulteriori modificazioni introdotte dall’art. 46, lett. a) d.l. 14 giugno 2014 n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014 n. 114 - l’art. 1 della legge n. 53/1994 dispone che “ L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'art. 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”. Dalla lettura delle successive versioni dell’art. 1 della legge n. 53/1994, pertanto, appare possibile affermare che il legislatore considera - almeno dal 1 gennaio 2012 - la notificazione a mezzo PEC di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, come un mezzo ordinario di notificazione, che, in quanto tale, non necessita di particolari autorizzazioni da parte del giudice. In definitiva è dunque possibile riconoscere alla notifica a mezzo PEC natura di mezzo ordinario di notificazione, peraltro, di immediata operatività nell’ambito del processo amministrativo, senza che alcun ostacolo si possa riscontrare nel disposto dell’art. 16-quater del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), l. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013); ciò in quanto il comma 3- bis, che prevede che “le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa”, lungi dal poter essere interpretato nel senso di non consentire l’applicabilità immediata al processo amministrativo della notifica a mezzo PEC, esclude proprio che disposizioni specificamente previste per il processo civile e penale - e segnatamente quella sul differimento dell’entrata in vigore - possano intendersi estese anche al processo amministrativo, per di più producendo un effetto di “paralisi” della notifica a mezzo PEC nell’ambito di quest’ultimo. DU
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Inserito in data 11/08/2017 TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III - 8 agosto 2017, n. 1752 Istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis, del D. lgs. n. 151/2001 Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato e padre di una bimba ancora in tenera età, impugna il diniego paventato dall’Amministrazione competente a fronte di una sua istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis, del D. lgs. n. 151/2001. Ne contesta, in specie, l’eccesso di potere manifestato dal Ministero di appartenenza, in considerazione delle prospettazioni fondanti il diniego assolutamente irrazionali, prive di logica e del tutto contraddittorie. L’altra parte invece, in sede di costituzione in giudizio, paventa – piuttosto - che la disciplina di cui all’articolo 42-bis del D. lgs. n. 151/2001 non configurerebbe una posizione di diritto soggettivo e che l’amministrazione, nell’ambito della propria valutazione discrezionale, non avrebbe considerato le esigenze delle sedi richieste prevalenti rispetto a quelle della sede di appartenenza. Il Collegio milanese statuisce, invece, la fondatezza delle doglianze di parte ricorrente. Ricorda, infatti, come il comma 1 dell’art. 42-bis del D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nel testo vigente in ragione delle modifiche disposte dall’art. 14, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, così recita «Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.». Insiste, ancora, riportando interventi recenti della giurisprudenza amministrativa che ha avuto condivisibilmente modo di affermare che «…è pacifico, nella giurisprudenza amministrativa, che l’articolo 42 bis del decreto legislativo 151 del 2001 trova applicazione anche al personale delle forze di polizia (tra le tante Consiglio di Stato, sez. III, 01/04/2016, n. 1317, Cons. Stato, sez. III, 16 dicembre 2013, n. 6061, T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 29/12/2016, n. 2481. 5. Tale disposizione è rivolta a dare protezione a valori di rilievo costituzionale e, pertanto, un’eventuale dissenso “deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali” come chiarito testualmente dalla suddetta disposizione, a seguito della recente modifica normativa per effetto dell’articolo 14, comma settimo, della legge n. 124 del 2015. Conseguentemente, le ordinarie esigenze di servizio, evidenziate dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio previsto dalla suddetta disposizione normativa, introdotta dal legislatore a tutela dei minori (vedi recentemente Consiglio di Stato, sez. III, ord. 26 febbraio 2016, n. 685, Cons. St., sez. IV, 14.5.2015, n. 2426) ben potendo l’amministrazione sopperire a dette carenze mediante altri istituti…» (TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 25 maggio 2017, n. 1181). In ragione di tutto ciò, non sussistendo i “casi o esigenze eccezionali” che potrebbero giustificare un diniego, si accoglie il ricorso, affermando come l’attività discrezionale dell’amministrazione nella vicenda risulta limitata alla individuazione del reparto cui assegnare il ricorrente fra quelli indicati nella istanza di assegnazione temporanea. CC
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Inserito in data 10/08/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III, 9 agosto 2017, n. 3967 Sulla effettiva portata dell’errore revocatorio I Giudici della terza sezione intervengono sulla natura dell’errore revocatorio, paventato – nel caso di specie – dalle Amministrazioni appellanti in merito alla pronuncia ivi gravata. Più nel dettaglio, esse contestano che la prospettata erroneità della tempistica delle notifiche dell’atto di appello – valutata come tardiva dal Collegio durante la prima fase di giudizio, sia tale da aver dato luogo ad un errore revocatorio – ex art. 365 n. 4 c.p.c.. Ad avviso degli appellanti, in sostanza, la decisione oggi impugnata sarebbe stata emessa sulla base di un’erronea valutazione della documentazione relativa alla notificazione dell’atto di appello depositata in atti. Il Collegio contesta una simile asserzione ricordando, invece, come ”l'errore revocatorio è sempre escluso qualora il punto relativo sia stato espressamente preso in considerazione dal giudice, in quanto in tale ipotesi non è consentito alla parte soccombente proporre un istanza di revocazione, che aprirebbe un'inammissibile terzo grado di giudizio” (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 30.9.2016, n. 4049). Tanto sarebbe potuto accadere se fosse stata accolta la tesi degli appellanti. Il profilo da costoro dedotto, infatti, affermano i Giudici dirime un punto controverso della causa in risposta ad una specifica eccezione preliminare delle parti controinteressate, e quindi è frutto dell’apprezzamento, della valutazione e dell’interpretazione del giudice delle risultanze processuali. In particolare, la sentenza qui gravata per revocazione esamina accuratamente la disciplina di cui all’art. 93, comma 2, c.p.a. ed i suoi risvolti applicativi, individuando, per giunta, la ratio sottesa a tale disciplina “nell’esigenza di sostituire al termine perentorio stabilito dal codice per la proposizione dell’impugnazione (e, ormai, scaduto, ma per una causa ritenuta ad essa non imputabile) un nuovo termine di decadenza (questa volta assegnato, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Consiglio di Stato), in riferimento al quale dev’essere verificata la tempestività della nuova notificazione” e concludendo, in definitiva, che la norma deve essere interpretata come impositiva di un adempimento processuale “la cui inosservanza implica il consolidamento della decadenza della parte appellante dal potere di impugnazione”. E’ dunque evidente che non possa configurarsi alcun errore revocatorio, in quanto una valutazione dei fatti processuali si è svolta.
Proprio perché tale, dunque, il Collegio esclude ogni prospettata ipotesi rescissoria e rigetta le doglianze palesate dalle Amministrazioni appellanti. CC
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Inserito in data 09/08/2017 TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III - 8 agosto 2017, n. 1754 Le prestazioni sanitarie costituiscono un diritto “finanziariamente condizionato” Con la pronuncia in epigrafe, il Tar ha chiarito che al di fuori dei vincoli relativi ai livelli essenziali di assistenza e da oggettivi criteri di economicità e di appropriatezza, le scelte organizzative in materia di servizio pubblico sanitario rientrano nella sfera di massima discrezionalità politico-amministrativa, demandata dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 all'Amministrazione regionale (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 6 febbraio 2015, n. 604; Cons. Stato, sez. III, 7 dicembre 2015, n. 5538). Ad avviso del Supremo Consesso Amministrativo compete all'Amministrazione sanitaria, quindi, il compito di fissare le condizioni e i limiti e, più in generale, la cornice delle linee organizzative e delle modalità procedurali entro la quale si attua il concreto esercizio del diritto alla salute e l'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie. Il giudice amministrativo deve limitarsi, pertanto, a valutare se sussistano profili di evidente illogicità, di contraddittorietà, di ingiustizia manifesta, di arbitrarietà o di irragionevolezza nella scelta amministrativa (v., sul punto, Cons. Stato, sez. III, 6 febbraio 2015, n. 604; Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2501). Il riconoscimento del diritto alla salute non è assoluto e incontra limiti sia esterni - posti dall'esistenza di diritti costituzionali di pari rango - sia interni, posti appunto dall'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Il più rilevante limite interno è certamente quello finanziario, che si riflette in modo inevitabile, sull'organizzazione regionale del servizio sanitario. Evidenzia il Collegio come la Corte Costituzionale ha ribadito, ormai da tempo, la configurazione del diritto alle prestazioni sanitarie come "finanziariamente condizionato", giacché "l'esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si è scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario" (Corte cost., 27 luglio 2011, n. 248). A fronte di tale incisivo limite, ne deriva che la scelta delle Regioni di porre a carico del SSR (e quindi della finanza pubblica) determinate prestazioni – oltre quelle rispondenti a livelli essenziali di assistenza, stabiliti a livello nazionale – deve rispondere a stringenti criteri di appropriatezza, al fine di non disperdere le limitate risorse finanziarie. Il criterio di appropriatezza di determinate categorie di prestazioni sanitarie, come scelta di programmazione volta al contenimento della spesa pubblica, assume, dunque, connotazioni di ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale solo entro i consueti limiti della manifesta irragionevolezza ed errore di fatto (T.A.R. Napoli sez. I, 11 febbraio 2016, n. 831). DU
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Inserito in data 08/08/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V, DECRETO PRESIDENZIALE 19 luglio 2017, n. 3015 Sulla inappellabilità del decreto presidenziale emesso ai sensi dell’art. 56 C.p.A. Nella decisione emarginata in epigrafe il Consiglio di Stato afferma che il decreto presidenziale emesso ai sensi dell’art. 56 del c.p.a. non è appellabile avendo tale misura cautelare un carattere “eccezionale” con funzione strettamente interinale e, pertanto, assume efficacia sino alla Camera di consiglio la quale costituisce “la giusta sede per l’esame della istanza cautelare”. La Sezione aggiunge, altresì, che con riferimento alla misura cautelare ex art. 56 C.p.A. non è previsto dal sistema processuale amministrativo nessun distinto ed autonomo diritto di appello della misura stessa. In senso contrario, vedi Consiglio di Stato, sez. III, 11 dicembre 2014 n. 5650 ove, diversamente, era stato ritenuto ammissibile l’appello avverso il decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a. non essendo espressamente previsto il divieto di appello della misura cautelare dall’art. 56 c.p.a. , e dovendo la disposizione predetta “essere interpretata secondo ragionevolezza, giacché prevale la funzione cautelare anticipatoria sottesa alle misure cautelari provvisorie, quando l’esigenza cautelare rappresentata è, per la natura degli interessi coinvolti o per la specificità della statuizione della P.A., di natura tale da dover esser protetta senza neppure attenderne la trattazione collegiale in camera di consiglio, anche in sede d’appello”. PC
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Inserito in data 07/08/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - 4 agosto 2017, n. 3907 Motivazione per relationem: è sufficiente indicare estremi o tipologia dell’atto richiamato Ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della l. 241 del 1990, “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”. “Ai fini della motivazione per relationem è sufficiente che siano indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato, mentre non è necessario che esso sia allegato materialmente o riprodotto, dovendo piuttosto essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, III, 20 marzo 2015, n. 1537)”. “Il richiamato articolo 3 della l. 241 del 1990 non si limita a garantire al destinatario del provvedimento la possibilità di agire tempestivamente in giudizio avverso una determinazione amministrativa lesiva di carattere immotivato, ma è volta a garantire – in senso più ampio – un’adeguata partecipazione procedimentale e la piena e contestuale conoscenza delle ragioni sottese a un atto amministrativo illegittimo e svantaggioso.” Un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale esclude, peraltro, la possibilità di applicare il comma 2 dell’articolo 21-octies della l. 241 del 1990 (in tema di cc.dd. ‘illegittimità non invalidanti’) a fronte di un atto amministrativo che non sia stato adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti, ma che risulti in radice carente di motivazione (in tal senso – ex multis – Cons. Stato, V. 27 giugno 2017, n. 3136; id., VI, 7 agosto 2015, n. 3099). GB
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Inserito in data 04/08/2017 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO, SEZ. UNICA, 3 agosto 2017, n. 249 Assegnazione di sede farmaceutica e posizione del farmicista socio di una s.n.c. Per un primo profilo, il Collegio rileva che la “titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata (art. 7 Legge n. 362/1991), e che la partecipazione a tali società è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore (solo) di altra farmacia, essendo inoltre previsto che, nel caso di sospensione del socio direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società viene affidata ad un altro dei soci (art. 8)”. Ne consegue che “già nell’ambito della normativa regolante il riordino del settore farmaceutico non è ravvisabile alcuna discrasia fra la titolarità di farmacie esercitate in forma individuale e quella inerente le farmacie esercitate in forma collettiva, nei limiti delle tipologie ammesse, al cui interno la direzione compete ad uno dei soci con possibilità di avvicendamento degli stessi”. Sotto altro profilo, i Giudici rilevano che “nelle società di persone (ad eccezione delle società in accomandita semplice), come tali sfornite di personalità giuridica, sussiste la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali, il che comporta, per ciascun socio, in termini giuridici di dover rispondere dell’adempimento “con tutti i suoi beni presenti e futuri” (art. 2740 cod. civ.), ed in termini economici di sopportare un rischio di impresa non limitato al denaro o ai beni conferiti, a ciò corrispondendo l’attribuzione ex lege (artt. 2257 e 2258 cod. civ.) del potere di amministrazione e, come riconosciuto dalla dottrina, di concorrere nella direzione dell’impresa sociale”. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, anche sotto il profilo civilistico, “non sussistono valide ragioni per discriminare la titolarità di una farmacia operante quale impresa individuale e quella di una farmacia organizzata in impresa collettiva, esercitata nelle forme di società di persone ed in particolare di società in nome collettivo, al cui interno deve ritenersi che ciascun socio sia compartecipe alla titolarità dell’esercizio farmaceutico”. EF
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Inserito in data 03/08/2017 TAR TOSCANA - FIRENZE, SEZ. I - 1 agosto 2017, n. 1011 La risoluzione anticipata di un precedente contratto non determina la esclusione automatica per un nuovo affidamento Nella sentenza emarginata in epigrafe, si afferma che la risoluzione anticipata (non contestata o divenuta definitiva a seguito di giudizio) di un precedente contratto, per gravi illeciti commessi dal concorrente (art. 80 co. 5, lett. C del d.lgs n. 50/2016), non determina automaticamente la esclusione automatica dalla procedura di gara, dovendo la stazione appaltante dimostrare - eventualmente in sede giudiziale - la prova della gravità e della rilevanza dell’inadempimento contrattuale pregresso e, conseguentemente, la inaffidabilità del concorrente sul quale, dunque, non grava l’onere di dimostrare la sua affidabilità. Si evidenzia, altresì, che al fine di disporre la esclusione dalla gara, non è sufficiente che la stazione appaltante richiami l’esistenza di una risoluzione anticipata non contestata, “dovendo invece tale esclusione essere limitata ai soli casi in cui sia dimostrato in concreto, con riferimento alle specifiche esigenze della singola procedura di gara, il nesso causale tra il pregresso illecito professionale e la esclusione fondata su un giudizio discrezionale di inaffidabilità”. Detto altrimenti, non ogni inadempimento pregresso, per quanto grave e tale da aver condotto alla risoluzione di un precedente contratto d’appalto, giustifica l’esclusione dalla partecipazione a gare successive, occorrendo un provvedimento discrezionale della appaltante contenente una valutazione prognostica circa la affidabilità o inaffidabilità della concorrente di eseguire correttamente le prestazioni oggetto del nuovo affidamento. PC
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Inserito in data 02/08/2017 CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA, ORDINANZA 28 luglio 2017, n. 4 Legittimazione della parte vittoriosa e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo La controversia sottoposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana all’esame dell’Adunanza Plenaria della pronuncia in epigrafe, riguarda la legittimazione della parte vittoriosa in primo grado a sollevare per la prima volta in appello la questione sul difetto di giurisdizione del giudice adito. È noto come siffatta problematica sia stata risolta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 20 ottobre 2016, n. 21260 - resa con il contributo di una relazione dell’Ufficio Studi, Massimario e Formazione della Giustizia Amministrativa inviata all’Ufficio del massimario della Cassazione su richiesta del Primo presidente della Suprema Corte al Presidente del Consiglio di Stato – con la quale la Corte regolatrice ha condiviso le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato circa l’ammissibilità di essa, (a partire dalla sentenza della Quinta Sezione 7 giugno 2012, n. 656) prendendo però le mosse dal principio per cui la questione di giurisdizione costituisce un capo della pronuncia in ordine al quale si individua una parte vittoriosa e una parte soccombente, piuttosto che dalla tesi, sostenuta dal Consiglio di Stato, basata sul concetto di abuso del processo. Afferma il Collegio il principio generale secondo il quale l’appello può essere proposto solo dalla parte soccombente in quanto la soccombenza “del potere di impugnativa rappresenta l’antecedente necessario” (così la richiamata sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20 ottobre 2016, n. 21260). Con la pronuncia in epigrafe, quindi, l’Adunanza Plenaria riconferma le conclusioni cui erano pervenute le sezioni semplici, pur con le puntualizzazioni della Corte di cassazione, affermando, ai sensi dell’art. 99, quinto comma, del codice del processo amministrativo il seguente principio di diritto: “la parte risultata vittoriosa di fronte al tribunale amministrativo sul capo di domanda relativo alla giurisdizione non è legittimata a contestare in appello la giurisdizione del giudice amministrativo”. Infine il Collegio si sofferma su un profilo: la mancata rilevazione da parte del giudice rimettente della questione relativa all’ordine logico delle questioni da trattare. Come infatti evidenziato dalla Adunanza Plenaria (ad es. sentenza n. 4 del 2011) “la necessità di definire la controversia muovendo dall'esame delle questioni preliminari, costituisce, oltre che una regola di giudizio da sempre pacificamente ritenuta applicabile, anche una espressa previsione positiva, ora stabilita dal codice del processo amministrativo. Se dunque, per norma, tutte le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito (cfr. art. 187 cod. proc. civ.) vanno esaminate prima di affrontare il merito della controversia, ciò a maggior ragione vale per le eccezioni relative al difetto di giurisdizione le quali hanno precedenza su tutte le altre questioni anche processuali (cfr. Ap. n. 10 del 2011). Infatti, come è stato precisamente osservato, la questione relativa alla giurisdizione del giudice adito va necessariamente definita con assoluta priorità rispetto ad ogni altra questione, in rito e nel merito, atteso che il potere del giudice adito di definire la controversia sottoposta al suo esame postula che su di essa egli sia munito della potestas iudicandi, imprescindibile presupposto processuale della sua determinazione”. In tale prospettiva – ad avviso del Supremo Consesso al plenum - vagliare l’appello incidentale sul difetto di giurisdizione solo dopo aver giudicato fondato nel merito l’appello principale rischia di risultare, in definitiva, alquanto contraddittorio poiché se il difetto di giurisdizione sussiste veramente tutto l’esame del merito (ricorso principale) sarà stato svolto da un giudice non titolato a farlo, in quanto privo di potestas iudicandi. Deve ricordarsi che le sentenze rese dal Consiglio di Stato sono suscettibili di essere impugnate per difetto di giurisdizione e che quindi la parte ivi vittoriosa nel merito è potenzialmente esposta all’alea di siffatta impugnazione. Tuttavia, al Collegio “non sembra immediatamente trasponibile nel processo amministrativo l’impostazione consolidata nella giurisprudenza della Suprema Corte (a far tempo da SS.UU. n. 5456 del 2009), secondo cui, in sintesi, nel giudizio civile di legittimità la parte vittoriosa nel merito non ha interesse a chiedere appunto che la Cassazione dichiari il difetto di giurisdizione di quel plesso giurisdizionale ordinario che le ha definitivamente dato ragione.” Il Collegio al Plenum, rilevando la rimessione di siffatta causa alla Suprema Corte di Cassazione, restituisce gli atti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 99, co. 1, ultimo periodo, e 4, c.p.a. DU
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Inserito in data 01/08/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA, 31 luglio 2017, n. 3805 Sull’interpretazione dei principi di diritto enunciati dall’Adunanza Plenaria Il Collegio ritiene di dover rimettere all’esame dell’Adunanza Plenaria la questione “se, ed in quale misura, ai principi da essa enunciati possa applicarsi l’ «autorità di cosa giudicata», e, dunque, in quale misura con riferimento a detto principio, possa ricorrere l’ipotesi revocatoria, di cui all’art. 395 n. 5 c.p.c., una volta che lo stesso risultasse «non applicato» dalla Sezione, che non ha invece disposto ai sensi dell’art. 99, co. 3, Cpa.”. “Allo steso tempo (ed in eventuale connessione con l’affermazione innanzi sollecitata), il Collegio reputa opportuno che l’Adunanza Plenaria affermi, in via generale, se l’interpretazione del principio di diritto da essa enunciato, ove ne sia in discussione la «portata» competa alla medesima Adunanza Plenaria, cui il giudice remittente, ove abbia perplessità (ex officio o a ciò sollecitato dalle parti), è tenuto a rimettere la questione, ovvero se tale interpretazione possa essere svolta dalla stessa Sezione cui è assegnato il ricorso, esulando tale fattispecie dall’obbligo di cui all’art. 99, co. 3, Cpa.” “A favore della prima conclusione, milita la considerazione che, diversamente opinando, la interpretazione «resa a valle» dalla Sezione semplice potrebbe incidere sul contenuto precettivo e nomofilattico del principio enunciato dall’Adunanza Plenaria. A favore della seconda conclusione, militano considerazioni volte ad evitare un eccessivo «ingessamento» del rapporto tra Adunanza Plenaria e Sezione semplice, che comporterebbe sia una incisione sensibile dei normali poteri di interpretazione del giudice di rinvio, sia la possibilità di appesantimenti processuali, dovuta a reiterate «navette» tra Sezione ed Adunanza Plenaria. GB
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Inserito in data 31/07/2017 TAR TOSCANA - FIRENZE, SEZ. I - 27 luglio 2017, n. 985 Carenza di potere della P.A.: si radica la giurisdizione del G.O. Nella fattispecie posta al suo esame, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, spettando questa al giudice ordinario. Oltre a dolersi della concreta applicazione del canone, parte ricorrente contesta infatti la qualificazione della pretesa, che non sarebbe in alcun modo riconducibile all'esercizio di un potere amministrativo da parte dell’Agenzia del Demanio. La controversia sfugge perciò all’inquadramento in una delle fattispecie disciplinate dall’art. 133 c.p.a., “senza che la circostanza che le parti siano entrambe delle pubbliche amministrazioni sposti i termini della questione”. In particolare, se il giudice amministrativo è il giudice del potere amministrativo che si pretende illegittimamente esercitato, di converso “spetta al giudice ordinario la giurisdizione in tutte le controversie in cui si denunci un comportamento della P.A. privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell’esercizio del potere autoritativo, ovvero quando questo sia anche in astratto inesistente” (si argomenta da Cass. civ., sez. un., 29 dicembre 2016 n. 27455). Invero, affinché “possa radicarsi la giurisdizione del giudice amministrativo è necessario il concorso di due presupposti: a) l'uno soggettivo, consistente nel rientrare il soggetto procedente fra le pubbliche amministrazioni come definite dal comma 2 del citato art. 7 [c.p.a.]; b) l'altro oggettivo, consistente nell'avere la controversia a oggetto non qualsivoglia atto o attività dei soggetti suindicati, ma atti o condotte riconducibili all'esercizio delle funzioni istituzionali del soggetto procedente” (Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2016 n. 5011). EF
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Inserito in data 27/07/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI, 24 luglio 2017, n. 3665 Per le regole organizzative non vale il principio di leale collaborazione Nella pronuncia in epigrafe, il Consiglio di Stato si sofferma sulla «valorizzazione dei beni culturali» e sulla «disciplina e l’esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza, utilizzazione e fruizione di quel patrimonio», richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale in relazione alla questione sulla competenza legislativa Stato-Regioni alla luce del principio di leale collaborazione. In particolare, la Corte ha affermato che si realizza un concorso di competenze statali e regionali nella fase di organizzazione degli uffici – non anche nella fase di svolgimento comune di attività amministrativa di gestione dell’area da valorizzare - risolto secondo le tecniche della prevalenza o della leale collaborazione, poiché è stato sancito che «nonostante tale diversificazione, l’ontologica e teleologica contiguità delle suddette aree determina, nella naturale dinamica della produzione legislativa, la possibilità (…) che alla predisposizione di strumenti concreti di tutela del patrimonio culturale si accompagnino contestualmente, quali naturali appendici, anche interventi diretti alla valorizzazione dello stesso» (Corte cost. n. 140 del 2015). Nella specie, l’orientamento citato, prendendo le mosse dal combinato disposto dell’art. 118 Cost. e dell’art. 114, enuclea il principio di sussidiarietà amministrativa verticale, che impone che le funzioni pubbliche vengano preferibilmente attribuite agli enti territoriali che si trovano in una posizione di maggiore vicinanza ai cittadini. Sul piano legislativo, occorre, invece, ricostruire il quadro normativo rilevante distinguendo il profilo di disciplina afferente all’organizzazione del Ministero e quello relativo allo svolgimento delle funzioni amministrative. Il 23 gennaio 2016 è stato adottato il decreto ministeriale per la “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha inciso profondamente sulla organizzazione centrale e periferica del Ministero. È evidente come già a livello costituzionale, l’art. 117 Cost. sia chiaro nel ripartire tra Stato e Regioni le funzioni legislative esclusive in materia di organizzazione statale e organizzazione delle autonomie regionali e locali, senza prevedere alcun tipo di cooperazione. Il Collegio evidenzia come “non sarebbe conforme al modello delineato, in mancanza di una espressa e giustificata previsione, postulare, evocando il principio di leale collaborazione, un coinvolgimento delle Regioni o degli enti locali, nel momento di regolazione della fase afferente all’organizzazione degli uffici statali e alla costruzione delle relazioni organizzative tra gli uffici stessi”. Diversamente, le funzioni amministrative si svolgono in attuazione del principio di sussidiarietà, nel cui ambito il legislatore ha contemplato forme di leale cooperazione nella fase concreta afferente all’attività amministrativa nel settore del patrimonio culturale. Si tratta, pertanto, di una cooperazione che attiene all’esercizio delle funzioni amministrative e non, si ribadisce, a quella a monte della creazione dell’ufficio che quelle funzioni poi dovrà espletare. Nonostante vi sia stretta connessione tra organizzazione e attività amministrativa – in ossequio al principio di buon andamento – essa non rende possibile lo spostamento di regole organizzative le regole che la Costituzione e le fonti primarie hanno previsto a livello di attività amministrativa. DU
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Inserito in data 26/07/2017 TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. II - 20 luglio 2017, n. 1170 Occupazione illegittima; Transito debito risarcitorio per creazione di nuovo ente. Legittimazione passiva e prescrizione La controversia decisa dal Collegio riguarda una ipotesi di successione a titolo particolare tra enti locali, verificatasi a seguito di distacco e di creazione di un ulteriore nuovo ente locale. Più esattamente si tratta di stabilire quale sia l’ente legittimato passivo innanzi ad una pretesa risarcitoria avanzata dal privato a seguito di una procedura ablativa rivelatasi illegittima. Il Collegio chiarisce che “al fine di accertare quale tra i due enti sia legittimato passivo dinnanzi alla pretesa creditoria privata a seguito di una occupazione illegittima (procedura di esproprio illegittima), occorre indagare sul momento in cui è sorto il debito risarcitorio, ossia se in epoca anteriore o successiva alla costituzione della nuova Provincia”. Inoltre rileva “la natura permanente dell'illecito della P.A. finché dura l’illegittima occupazione del bene in assenza di un valido titolo che determini il trasferimento della proprietà in capo ad essa, onde non si configura alcuna prescrizione del relativo diritto al risarcimento” per come le amministrazioni resistenti asseriscono nelle rispettive difese. Conseguentemente, “il termine quinquennale di detta prescrizione non decorre finché v’è tal illecito ed al più esso inizia a farlo solo dalla proposizione della domanda per quanto riguarda la reintegrazione per equivalente o dalle singole annualità relativamente alla domanda risarcitoria sul mancato godimento del bene (cfr. Cons. St., IV, n. 4636 del 2016; IV, n.5364 del 2016)”. Alla luce di tali principi, la domanda risarcitoria a seguito di occupazione illegittima non può dirsi prescritta né per l’ente originario né per il nuovo ente. Inoltre, in punto di illiceità della condotta tenuta dalle Amministrazioni, si mette in rilievo l’arresto della Adunanza plenaria del supremo consesso amministrativo (n. 2 del 2016) ove si afferma il generale principio secondo il quale, “quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita della P.A. incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. – con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull’occupazione contra ius”. PC
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Inserito in data 25/07/2017 TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II QUATER - 20 luglio 2017, n. 8818 Accordi di programma: potere di ratifica del Consiglio comunale e merito dell’accordo L’istituto dell’accordo di programma “costituisce un'ipotesi di urbanistica negoziata”. “Esso rappresenta una speciale tipologia di accordo tra pubbliche amministrazioni finalizzato alla definizione ed attuazione, con eventuale incidenza sugli strumenti urbanistici, di opere, interventi o programmi che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici (Cons. St., sez. IV, 21 novembre 2005, n. 6467).” In base al comma 5 dell’art. 34 d.lgs. 267/2000, “ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza”. Si tratta di un “meccanismo di ratifica ex lege, in cui, l’incompetenza del Sindaco firmatario dell’accordo è presupposta ab origine e necessita del placet dell’organo consiliare per consentire all’atto di spiegare i suoi effetti.” “La questione che si pone, dunque, all’attenzione del collegio è se in sede di ratifica ex art. 34, il consiglio comunale possa entrare nel merito dei contenuti dell’accordo di programma già firmato e negare la ratifica per ragioni sostanziali”. La risposta è negativa per ragioni di ordine letterale e sistematico. “In primo luogo, la disposizione del comma 5 parla espressamente di “ratifica” e quindi non può lasciare dubbi in ordine al fatto che si riferisca a quella forma di atto amministrativo che mira a preservare gli effetti di un atto adottato da organo incompetente, con l’unica precisazione che trattasi di incompetenza sancita direttamente dalla legge, tenuto conto che è la stessa legge a preoccuparsi di fare in modo che lo strumento negoziato (accordo) acquisti il crisma di provvedimento amministrativo vero e proprio laddove esso impinga in ambiti di stretta competenza dell’ente pubblico, quali le modifiche agli strumenti urbanistici.” “Che si tratti di un provvedimento di mera assunzione di competenza non vi sono dubbi, perché, diversamente opinando, il legislatore avrebbe utilizzato un termine diverso e presumibilmente avrebbe fatto riferimento non alla ratifica, bensì alla “convalida”, che è il provvedimento con il quale l’amministrazione elimina un vizio di legittimità dall’atto che ne era affetto.” “In secondo luogo, la funzione di formale presa d’atto della ratifica di cui al comma 5, risiede nell’essenza stessa del sistema di attività amministrativa negoziata di cui all’art. 34 d.lgs. 267/2000, che è frutto del binomio conferenza di servizi - accordo, secondo quanto stabilito dallo stesso art. 34. Ne discende che non può esservi spazio per un intervento, da parte del consiglio comunale, che entri nel merito dell’accordo già negoziato. “La circostanza che il successivo comma 5 imponga la ratifica del consiglio comunale “ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici” costituisce dunque circostanza eccezionale, isolata, coerente con il sistema, ma di fatto circoscritta al caso di specie e finalizzata a evitare che le variazioni degli strumenti urbanistici […] avvengano senza il consenso del Comune, che di fatto va a approvare, con la ratifica, l’operato di un organo – il Sindaco – che in materia urbanistica non ha alcuna competenza specifica tale da legittimare la presenza del suo solo consenso per apportare variazioni decisive nel tessuto urbanistico”. “Proprio in ragione dell’eccezionalità di questa attribuzione di potere, è evidente che la ratifica non può essere intesa come disponibilità di un potere di autotutela nel merito della scelta frutto dell’azione concordata degli enti locali nella conferenza di servizi e poi nel successivo accordo di programma.” Non risulta, pertanto, legittimo che il Comune “si spinga oltre, fino a negare la ratifica per ragioni che, di fatto, esulano dai suoi poteri e dalla sua sfera di competenza, in quanto neppure aventi ad oggetto valutazioni di carattere urbanistico”. GB
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Inserito in data 24/07/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI, 24 luglio 2017, n. 3664 Richiesta di titolo edilizio in presenza di giudicato civile sullo stesso Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ritiene che: “la consumazione del potere di impugnare, giusta l’art. 358 del codice di procedura civile, applicabile al procedimento amministrativo, presuppone necessariamente l’intervenuta declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo gravame, potendo altrimenti essere proposto un secondo atto di appello”. Invero, tale principio è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 23-1-1998, n. 643; 21-7-2000, n. 9569; 7 -9-1999, n. 9475), la quale ha precisato che “il principio di consumazione del potere di impugnazione non esclude che, dopo la proposizione di una impugnazione viziata, possa esserne proposta una seconda immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla, evidenziandosi che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, sicché, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, ben è consentita la proposizione di una (altra) impugnazione (di contenuto identico o diverso), in sostituzione della precedente, sempreché il relativo termine non sia decorso”. Ciò premesso, il Collegio conferma l’orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12-3-2013, n. 1482; V, 10-12-1990, n. 856) secondo cui, “in presenza di un giudicato civile, a questo deve essere data esecuzione e, dunque, l’amministrazione non può esimersi dal rilasciare il titolo edilizio necessario”. D’altra parte, “la portata oggettiva e soggettiva del giudicato, nell’imporre una esecuzione materiale di quanto illecitamente realizzato, in realtà esclude la stessa necessità giuridica (id est: imprescindibilità) della concessione edilizia, rilevando che in effetti proprio la puntualità e cogenza del giudicato a tutela del diritto dominicale esclude ogni potere dell’amministrazione di sottrarsi (ovvero di consentire di sottrarsi) al dictum giurisdizionale” (cfr. Cons. Stato, IV, n. 1482/2013). Peraltro, “ove la richiesta del titolo edilizio venga comunque proposta, il Comune deve provvedere in merito”. Orbene, nell’affermare tali principi, involgenti proprio l’impugnativa di dinieghi edilizi resi nel corso di procedimenti di esecuzione civile, il Consiglio di Stato non ha mai declinato la giurisdizione in materia. È ben vero che “il titolo edilizio costituisce un elemento che il giudice dell’esecuzione, all’interno del procedimento giurisdizionale ex art. 612 c.p.c., ha ritenuto necessario per poter dar luogo all’esecuzione della sentenza”. Tuttavia, la sua richiesta innesca un procedimento amministrativo, “il quale si conclude con un provvedimento amministrativo, sulla cui cognizione di legittimità non v’è dubbio che ci sia giurisdizione del giudice amministrativo”. Vuole in buona sostanza affermarsi che “tale procedimento amministrativo ed il provvedimento conclusivo di esso, pur se occasionati dal giudizio di esecuzione civile pendente, mantengono la loro autonomia in termini di atti qualificabili come amministrativi e, pertanto, l’ordinario loro regime di impugnazione e di cognizione”. EF
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Inserito in data 20/07/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V, 11 luglio 2017, n. 3415 Sul conflitto di interessi in tema di gare pubbliche: art. 42, c. 2', D.lgs. 50/16 Nella pronuncia in epigrafe viene confermata la sentenza resa dal Giudice di prime cure nella quale, dando ragione al ricorrente non aggiudicatario, è stata dichiarata la inefficacia del contratto di aggiudicazione per la rilevata situazione di conflitto di interessi esistente tra la stazione appaltante e la società aggiudicataria (la odierna appellante).
La Sezione chiarisce e specifica la portata generale dell’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, riferendosi la locuzione “personale”, in essa contenuta, non solo ai dipendenti in senso stretto dei soggetti giuridici ivi richiamati, ma anche a quanti siano – in base ad un titolo giuridico – in grado di impegnare nei confronti dei terzi i propri danti causa o, comunque, “rivestano un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna”.
La norma ha infatti una manifesta funzione preventiva la quale, “se và applicata ai c.d. dipendenti operativi, ossia i lavoratori subordinati, a fortiori deve essere applicata anche agli altri organi ed uffici direttivi e di vertice (nonché dirigenti ed amministratori pubblici) dovendo la disposizione essere letta in combinato disposto con l’art. 7 D.P.R. 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti). Motivo per cui il Collegio afferma che “ E’ legittima l’esclusione dalla gara per l’affidamento di servizi assicurativi, disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per conflitto di interesse nascente dai particolari rapporti (societari e personali) tra l’operatore economico (in particolare l’agente generale di una Compagnia di assicurazione territorialmente competente per l’esecuzione del servizio oggetto della gara) ed una terza società incaricata di redigere i Capitolati di gara”.
(1) Ha chiarito la Sezione che l’espressione “personale”, contenuta nel comma 2 dell’art. 42, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si riferisce non solo ai dipendenti in senso stretto (ossia, i lavoratori subordinati) dei soggetti giuridici ivi richiamati, ma anche a quanti, in base ad un valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), siano in grado di validamente impegnare, nei confronti dei terzi, i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna. Diversamente, si entrerebbe nella contraddizione di escludere dalla portata della norma – dalla manifesta funzione preventiva – proprio quei soggetti che più di altri sono in grado di condizionare l’operato dei vari operatori del settore (pubblici e privati) e dunque si darebbe vita a situazioni di conflitto che la norma vuol prevenire, ossia i componenti degli organi di amministrazione e controllo. Invero, se la norma sul conflitto di interessi si applica sicuramente ai dipendenti “operativi”, a maggior ragione andrà applicata anche agli organi ed uffici direttivi e di vertice (nonché ai dirigenti e amministratori pubblici), come si evince proprio dal richiamo all’art. 7, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti), per indicare le ampie categorie di soggetti cui fare riferimento.
Ha ancora ricordato il giudice di appello che le ipotesi previste nel comma 2 dell’art. 42, d.lgs. n. 56 del 2016 (in termini generali ed astratti) si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta nell’esercizio del potere decisionale. Si verificano quando il “dipendente” pubblico (ad esempio, il Rup ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, esecuzione contratto e collaudi) ovvero colui (anche un soggetto privato) che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d’appalto, è portatore di interessi della propria o dell’altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni. La definizione normativa, del resto, appare coerente con lo ius receptum per cui le regole sull’incompatibilità, oltre ad assicurare l’imparzialità dell’azione amministrativa, sono rivolte ad assicurare il prestigio della Pubblica amministrazione, ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato o meno un risultato illegittimo (Cons. St., sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 563). PC |
Inserito in data 19/07/2017 TAR PIEMONTE - TORINO, SEZ. II - 17 luglio 2017, n. 861 Sulla revoca dell’aggiudicazione di un immobile pubblico Con la pronuncia in epigrafe, il Consesso Amministrativo piemontese asserisce che la verifica dei requisiti soggettivi dell’aggiudicatario, prevista dall’art. 38 comma 6, non produce ipso iure la trasformazione dell’aggiudicazione da “provvisoria” a “definitiva”, ma richiede l’adozione da parte dell’amministrazione di un atto formale di accertamento, che nella specie è mancato. A tal fine, il TAR rinviando a taluni consolidati principi giurisprudenziali, evidenzia come “nelle procedure di evidenza pubblica l'aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale, di natura provvisoria, che si inserisce nell'ambito della procedura di scelta del contraente come sub-procedimento e quindi come fase necessaria, ma non decisiva, atteso che la definitiva individuazione del contraente risulta consacrata solo con l'aggiudicazione definitiva, quindi inidonea ad attribuire in modo stabile il bene della vita; ne deriva che all’amministrazione è riconosciuta la possibilità di procedere alla sua revoca o al suo annullamento ovvero, ancora, di non procedere affatto all'aggiudicazione definitiva” (Consiglio di Stato sez. IV 12 gennaio 2016 n. 67). Ad avviso del Collegio la sussistenza di ragioni di pubblico interesse, non sarebbe neanche da classificare come attività di secondo grado - diversamente dal ritiro dell'aggiudicazione definitiva - atteso che l'aggiudicatario provvisorio vanta solo un'aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento e che la non conferma o revoca dell'aggiudicazione provvisoria non costituisce attività di secondo grado, ma rientra nell'unico procedimento di gara e nella medesima sequenza procedimentale. Nel caso di specie – rileva il Consesso – “i provvedimenti impugnati sono stati adottati allorchè la procedura di gara era pervenuta alla fase della sola aggiudicazione provvisoria, e sono stati determinati da un esplicito ripensamento dell’amministrazione comunale in ordine alla destinazione funzionale del bene oggetto della procedura di gara.” In un primo tempo il consiglio comunale aveva ritenuto che l’immobile potesse essere alienato per esigenze sostanzialmente “di cassa”; tuttavia, nel corso del giudizio, emerge come la decisione era stata assunta non senza perplessità e riserve, principalmente legata alle preponderanti esigenze di bilancio. Invero, dal tenore del provvedimento e della sua motivazione si rileva come “l’amministrazione non abbia ancora le idee sufficientemente chiare su quale concreta destinazione pubblica imprimere al bene: viene ipotizzato l’utilizzo da parte del Parco Nazionale, a cui anche il Comune pare aver aderito, ma nel contempo non si escludono altre finalità istituzionali, allo stato ancora tutte da definire”. È evidente come siffatte incertezze non sono in grado di configurare - come adotto da parte ricorrente - un profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, perché se pure non è chiara la concreta destinazione pubblica che l’amministrazione intende imprimere al bene, è però chiaro, per contro, che l’amministrazione intende vincolare il bene ad un utilizzo pubblico/istituzionale, quale che sia; e in tale prospettiva ritiene indispensabile conservare la proprietà dell’immobile per poter valutare in tempi più o meno prossimi a quale concreta finalità istituzionale destinare l’immobile. Si tratta, secondo il Collegio, di un interesse pubblico meritevole di tutela, benchè non ancora pervenuto ad una definizione di dettaglio, tanto più in considerazione della fase in cui, nel caso di specie, è sopravvenuta la decisione dell’amministrazione di revocare la procedura di gara, e cioè subito dopo l’aggiudicazione provvisoria e prima dell’aggiudicazione definitiva: ossia “una fase in cui, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, l’aggiudicatario provvisorio non è ancora titolare in modo stabile del bene della vita, ma di una mera aspettativa non qualificata o di fatto alla conclusione del procedimento”, sicchè all’amministrazione è riconosciuta la possibilità di procedere alla revoca o all’annullamento dell’aggiudicazione o anche dell’intera procedura di gara, senza neppure speciali oneri motivazionali. DU |
Inserito in data 18/07/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V, 11 luglio 2017, n. 3400 Requisiti di professionalità delle Commissioni giudicatrici In base ad un condiviso orientamento, nelle gare pubbliche, la legittima composizione della Commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell'appalto (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, V, 9 aprile 2015; id., VI, 2 luglio 2015, n. 3295; id., V, 5 maggio 2016, n. 1817). Né può essere condivisa la tesi secondo cui, il rispetto del requisito di professionalità e omogeneità di cui all’articolo 84, comma 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006 potrebbe dirsi soddisfatto solo in caso di membri della Commissione con specifiche esperienze in settori progettuali identici a quello posto a fondamento della gara. “La proposta soluzione interpretativa, laddove condivisa, finirebbe per eccedere dai confini della (pur rigorosa) previsione di legge, rendendo praticamente impossibile – e comunque estremamente difficoltoso – per gli Enti la valida formazione di Commissioni giudicatrici, in assenza di effettive ragioni giustificatrici.” GB
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Inserito in data 17/07/2017 TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III - 14 luglio 2017, n. 8529 ASN: occorre anche una disamina qualitativa sulle pubblicazioni L'art. 16 della Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”) ha istituito l’“abilitazione scientifica nazionale”, quale requisito di qualificazione necessario per la partecipazione alle procedure selettive per l’accesso alla prima ed alla seconda fascia dei professori universitari. L'abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010). In particolare l’art. 3 del D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all'impatto della produzione scientifica complessiva all'interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all'art. 6 e agli allegati A e E del D.M. cit.. L’art. 6, comma 5, del medesimo D.M. n. 76/2012, stabilisce che “le Commissioni possano discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal D.M. 76/2012, incluso quello della valutazione dell'impatto della produzione scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi”. Alla luce di tali premesse il Collegio accoglie la tesi ricorsuale, che censura “la Commissione per avere sostanzialmente esaurito la valutazione nel solo calcolo della produttività scientifica della ricorrente, ritenendola inidonea alla prima fascia soltanto in ragione del mancato superamento delle tre mediane di settore (rispettivamente relative: ai libri; agli articoli in rivista e ai capitoli di libro; alle pubblicazioni in riviste di classe A), senza che questo rilievo sia stato accompagnato da una adeguata disamina di tipo qualitativo sulle pubblicazioni e sugli altri titoli posseduti dalla ricorrente”. Non a caso l’Amministrazione, con la circolare dell’11 gennaio 2013, n. 754 ha chiarito le modalità di valutazione alle quali devono attenersi le commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale dei candidati, “affermando, in particolare, che la valutazione complessiva del candidato deve fondarsi sull’analisi di merito della produzione scientifica dello stesso”. Secondo la menzionata circolare, quindi, “il superamento degli indicatori numerici specifici non costituisce di per sé condizione sufficiente ai fini del conseguimento dell’abilitazione. Di norma, pertanto, l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente ai candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni (superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e positivo giudizio di merito)”. Tuttavia, “le commissioni, come già osservato, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 76/2012, possono discostarsi da tale regola generale. Ciò comporta che le commissioni possano non attribuire l’abilitazione ai candidati che pure superino le mediane per il settore di appartenenza, purché ciò avvenga sulla base di un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione ai candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo”. L’articolata disciplina in esame è espressione di “un principio generale volto a selezionare i docenti che siano al di sopra della media nazionale degli insegnati del settore di riferimento; ciò al fine evidente di evitare un appiattimento nella selezione dei professori di prima e di seconda fascia e del ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire”. Nel caso posto al vaglio del Consesso, dunque, “la Commissione avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione all’interessata, non solo soffermandosi sulla (presunta) insufficienza quantitativa delle sua produzione scientifica, ma anche attraverso un’adeguata valutazione del suo merito scientifico, la quale doveva necessariamente investire sia le pubblicazioni che i titoli presentati”. Si deve infatti sempre rammentare la già citata regola basilare introdotta dal MIUR con il decreto ministeriale n. 76 del 2012 (recante il regolamento sui criteri e i parametri che le Commissioni di valutazione debbono osservare) secondo cui “1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5” (art. 1, comma 1, D.M. cit.). Del resto, come più volte ritenuto da questa Sezione “nelle ipotesi, come quella in esame, in cui è attribuita all'Amministrazione un'ampia discrezionalità, è necessaria una ancor più rigorosa motivazione che dia conto in concreto degli elementi sui quali la Commissione ha fondato il proprio giudizio, in modo da comprendere quale sia stato l’iter logico seguito….” (cfr. TAR Lazio, Sez. III, 30.12.2014, n. 13288; id. 31.3.2015, n. 4776). Va precisato altresì che, “ai fini del conseguimento dell’abilitazione, rispetto al superamento delle mediane, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere meramente quantitativo (cfr. allegati A e B al D.M. n.76 del 2012), risulta preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art. 5 del D.M. n.76 del 2012” (cfr., “ex plurimis”, TAR Lazio, sez. III, 22 settembre 2016, n. 9901; id. sez. III-bis, 7 luglio 2016, n. 7828; v. altresì sez. III n. 11500 del 2014 ). EF
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Inserito in data 07/07/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - 5 luglio 2017, n. 3292 La revocazione è un rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio Con la pronuncia in commento la Sesta Sezione dichiara inammissibile il ricorso avente ad oggetto la revocazione della sentenza n. 3 del 2015 proposto da una società, per mancata pronuncia del Consiglio di Stato sulla domanda di risarcimento da ritardo. In particolare, in virtù del rinvio di cui all’art. 106 cod. proc. amm. è possibile in tale sede richiamre il disposto dell’art. 395, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., il quale dispone che la revocazione è ammissibile «se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa», specificando che «vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». Inoltre, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l’istituto della revocazione è un rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio (tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2014, n. 1334). Nella specie, si ritiene costantemente che per aversi errore di fatto revocatorio e conseguente «abbaglio dei sensi» del giudice devono sussistere, contestualmente, tre requisiti: quali l’attinenza dell’errore ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; la «pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale» di atti ritualmente prodotti nel giudizio; la valenza decisiva dell’errore sulla decisione, essendo necessario che vi sia «un rapporto di causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa». Devono, invece, ritenersi vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali (Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2010, n. 7599; id., sez. VI, 5 settembre 2011, n. 4987). In definitiva, «mentre l’errore di fatto revocatorio è configurabile nell’attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale» esso non ricorre, tra l’altro, «nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali», che può dare luogo «se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione» (Cons. Stato, Ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1). In più si aggiunga che da alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata si afferma che il ritardo dell’Autorità nella determinazione delle tariffe è addebitabile alla condotta della società, la quale non avrebbe fornito la documentazione richiesta. Ne deriva l’esclusione di ogni responsabilità per danno da ritardo. In altri termini, osserva il Collegio, la rilevata infondatezza della domanda d’annullamento ha comportato la statuizione sulla carenza di interesse a coltivare la domanda risarcitoria. DU
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Inserito in data 06/07/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI, ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA - 5 luglio 2017, n. 3319 Sul valore del diploma di fisioterapista rilasciato ex l. 19/5/1971, n. 403 Il Collegio rimette all’esame dell’Adunanza Plenaria la questione concernente “il valore da riconoscere ai fini di un’iscrizione universitaria al diploma di fisioterapista rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403. Secondo un primo orientamento, “il diploma di masso fisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403, consentirebbe senz’altro l’accesso ad una facoltà universitaria, nella specie alla facoltà di fisioterapia”. Tale orientamento, espresso da C.d.S., sez. VI 5 marzo 2015, n. 1105, e più di recente da C.G.A., 10 maggio 2017, n. 212, parte anzitutto dal dato per cui il diploma di cui alla l. 403/1971, in considerazione del D.M. 27 luglio 2000 e dell’art. 4 l. 42/1999, è equipollente al diploma di cui al d. lgs. 502/1999. Ciò posto, per implicito ma inequivocabilmente, rileva che il diploma di cui al d. lgs. 502/1999 è un diploma universitario, che per il conseguimento richiede di aver già conseguito un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale. Su questa base di equipollenza, tale orientamento ritiene quindi che il diplomato di cui alla l. 403/1971 possa per ciò solo iscriversi alla facoltà universitaria di proprio interesse, appunto perché in possesso di un diploma che presuppone il previo ottenimento di un diploma di scuola secondaria superiore della durata indicata. Il Collegio osserva, tuttavia, che l’equiparazione invocata dall’appellante dovrebbe essere disposta da una norma espressa. Si potrebbe affermare, infatti, che le disposizioni in materia di equiparazione abbiano un carattere eccezionale, poiché «ciò che si equipara è per definizione diverso», con la conseguente inammissibilità di interpretazioni analogiche o estensive. GB
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Inserito in data 05/07/2017 TAR TOSCANA - FIRENZE, SEZ. I, 3 luglio 2017, n. 898 Diniego di accesso, esposto e diritto all’ostensibilità della fase di pre - iniziativa La pronuncia dei Giudici fiorentini traccia, con estremo dettaglio, i confini del diritto di accesso – specie in un’ipotesi particolare, pari a quella oggetto dell’odierno contenzioso. La parte ricorrente, in specie una società – impresa agricola - operante nel territorio toscano, era stata destinataria di una serie di esposti, presentati all’Ente comunale, riguardo ai quali aveva postulato la provenienza che, invece, era stata occultata dall’Amministrazione competente. Impugnato il diniego di accesso, il Collegio ne condivide le motivazioni, in ragione del fatto che l'esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell'amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un'attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde consapevolmente e scientemente il “controllo” e la disponibilità sulla propria segnalazione: quest’ultima, infatti, uscita dalla sfera volitiva del suo autore diventa un elemento del procedimento amministrativo, come tale nella disponibilità dell'amministrazione. La sua divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi (Cfr. Cons. St., sez. V, 19 maggio 2009 n. 3081; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 febbraio 2016 n. 396). Né, ricordano ancora i Giudici toscani, il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza, imparzialità e responsabilità ammette la possibilità di denunce segrete: sicché colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce, segnalazioni o esposti (Cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2016 n. 980, T.A.R. Campania, sez. VI, 4 febbraio 2016 n. 639). Di conseguenza, il ricorso va accolto e, per l’effetto, il Collegio annulla gli atti impugnati e condanna il Comune a consentire alla società ricorrente l’accesso e l’estrazione di copia dei documenti richiesti. CC
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Inserito in data 04/07/2017 CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA, SENTENZA 3 luglio 2017, n. 3 Cessione del ramo di azienda e validità delle attestazioni SOA
Nella decisione emarginata in epigrafe, il Supremo Consesso amministrativo prende posizione sull’annosa questione relativa alla permanenza della validità dei requisiti di cui alle attestazioni SOA in capo alla società cedente un suo ramo aziendale.
Più precisamente, la controversia ha ad oggetto la impugnazione, da parte della società seconda classificata, della aggiudicazione in favore della prima classificata (la cedente il ramo di azienda), sul presupposto che quest’ultima avrebbe perduto la qualificazione utile alla partecipazione alla gara di appalto, in conseguenza del contratto di cessione del suo ramo di azienda intervenuto nel periodo compreso tra la domanda di partecipazione alla gara e la successiva presentazione dell’offerta.
Il Giudice di prime cure, “dando atto della esistenza in giurisprudenza di due contrapposti orientamenti in ordine agli effetti della cessione d’azienda sulla qualificazione SOA posseduta dalla cedente”, aveva giudicato il ricorso infondato, aderendo alle pronunce giurisprudenziali “che avevano ravvisato in tale atto negoziale una soluzione di continuità nel possesso del requisito di qualificazione in capo alla società resistente”.
Avverso la decisione del T.a.r. viene proposta impugnativa sul rilievo che la conferma postuma delle qualificazioni de quibus in capo alla aggiudicataria era, peraltro, già stata smentita da altrettante precedenti pronunce dello stesso Consiglio di Stato; in particolare, si allude alla sentenza n. 5573/2014 della III Sezione ove si è affermato che “nel caso di cessione di ramo d’azienda né il cedente né il cessionario possono valersi dell’attestazione di qualificazione posseduta dall’azienda ceduta, pur potendone richiedere una nuova alla società di attestazione”.
Chiariti i termini del contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, la questione viene deferita alla Adunanza Plenaria oggetto della presente disamina. In particolare, ci si chiede se:
i) ai sensi dell’art. 76, comma 11, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, debba affermarsi il principio per il quale, in mancanza di nuova richiesta di attestazione SOA, la cessione del ramo d’azienda comporti sempre, in virtù dell’effetto traslativo, il venir meno della qualificazione o, piuttosto, se debba prevalere la tesi che limita le fattispecie di cessione, contemplate dal comma 11 art. 76 solo a quelle che, dando vita ad un nuovo soggetto, presuppongono che il cedente se ne sia definitivamente spogliato, così escludendo le diverse fattispecie di cessione di parti del compendio aziendale, le quali, ancorché qualificate dalle parti come trasferimento di “rami aziendali”, si riferiscano, in concreto, a porzioni prive di autonomia funzionale e risultano pertanto inidonee a consentire al soggetto cessionario di ottenere la qualificazione;
ii) se l’accertamento effettuato dalle SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, valga sempre e solo per il futuro, oppure se, nei casi in cui l’organismo SOA accerti ex post il mantenimento dei requisiti speciali in capo alla cedente, nonostante l’avvenuta cessione di una parte del compendio aziendale, l’attestazione possa anche valere ai fini della conservazione della qualificazione senza soluzione di continuità.
Ora, con riferimento alla prima questione, l’Adunanza dà atto della presenza di due opposti orientamenti.
Secondo un primo approccio, c.d. formalistico perché rigidamente ancorato al principio del consenso traslativo ed alla concezione astratta della causa contrattuale (cfr. Cons. St., sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 811, n. 812 e n. 813), “nel caso di cessione di ramo d’azienda, il cedente perde automaticamente le qualificazioni, ancorché resti - per avventura - in dotazione di requisiti sufficienti per una determinata qualificazione, poiché ciò non lo esonera dal chiedere a una Società Organismo di Attestazione l’attestazione di qualificazione che, a norma dell’art. 60, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. Secondo questo orientamento non potrebbe darsi rilievo alla conferma ex post dei requisiti operati dalla SOA in sede di verifica triennale, poiché essa giammai potrebbe avere un effetto sanante, stante l’effetto traslativo della cessione.
Per converso, secondo altro orientamento, (approccio c.d. “sostanzialistico” ed al quale aderisce l’ordinanza di rimessione all’Adunanza plenaria, giacché si fonda su un approccio concreto al contenuto negoziale e sulla vincolatività della conferma dell’attestazione SOA (Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 30; id., sez. V, 18 ottobre 2016, n. 4347 e n. 4348; id. 17 dicembre 2015, n. 5706) “bisogna escludere qualsiasi automatismo decadenziale (a danno della cedente) conseguente alla cessione d’azienda, occorrendo aver riguardo alla causa in concreto del negozio di cessione e al sottostante regolamento di interessi voluto dalle parti, in tutta la sua ampiezza, complessità e particolarità, per determinare se la cessione dei beni aziendali comporti o meno la perdita dei requisiti di cui alle attestazioni SOA in capo alla cedente”.
Nella decisione in commento l’Adunanza aderisce alla tesi sostanzialistica affermando che la disposizione di cui all’art. 76, comma 11 d.P.R. n. 207 del 2010, che attribuisce la facoltà alla cedente di chiedere una nuova attestazione SOA per i requisiti oggetto di trasferimento “deve essere interpretata nel senso che “la cessione del ramo d’azienda non comporta automaticamente la perdita della qualificazione, occorrendo procedere a una valutazione in concreto dell’atto di cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell’oggetto del trasferimento”, non traducendosi, pertanto, nella automatica decadenza dei requisiti de quibus all’atto della cessione contrattuale.
Ne discende che in caso di trasferimento del ramo d’azienda “non sono automaticamente trasferiti anche i requisiti di cui all’art. 79, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010”.
Viene, altresì, chiarito nella decisione che qui ci occupa che “la verifica operata dall’organismo attestatore ha un’efficacia probatoria e non già sostanziale e che gli atti di accertamento hanno intrinseca valenza retroattiva, perché dichiarano una realtà giuridica preesistente.
Ne discende che postulare l’efficacia ex nunc della verifica positiva da parte dell’organismo SOA sarebbe in contrasto con la sua natura. Pertanto, nella suddetta ipotesi di cessione di ramo di aziendam il successivo accertamento positivo effettuato dalla SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, in ordine al mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte dell’impresa cedente, comporta la conservazione dell’attestazione da parte della stessa senza soluzione di continuità.
D’altra parte, rileva la Adunanza che, non ammettere una soluzione di continuità alle attestazioni SOA determinerebbe l’effetto distorto di generare qualificazioni per così dire intermittenti, dunque in contrasto con la normativa di riferimento. PC
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Inserito in data 03/07/2017 TAR TOSCANA - FIRENZE, SEZ. I - 27 giugno 2017, n. 879 Esclusi i benefici combattentistici per i militari impegnati in missioni per conto dell’ONU Con la pronuncia indicata in epigrafe, il Collegio riprende la giurisprudenza del Consiglio di Stato da tempo consolidata “nell’escludere l’applicabilità, ai militari operanti in zone d’intervento per conto dell’ONU, della supervalutazione prevista dalla legge n. 390/1950, la quale si riferisce ai soli militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo bellico 1940 – 1945, senza possibilità di estensione ad eventuali campagne successive. Se così è, l’art. unico delle legge n. 1746/1962 deve intendersi come originariamente riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 del r.d. n. 1427/1922, i quali potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, e pertanto non sono più attuali – sono divenuti inapplicabili – a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell’estensione anche al personale militare non dirigenziale dell’istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del d.l. n. 379/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 478/1987” (in questi termini, Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 5172; id., 8 maggio 2013, n. 2480; id., 25 maggio 2012, n. 3084; id., 19 ottobre 2007, n. 5475). Invero, tale interpretazione della legge n. 1746/1962, assurgendo a diritto vivente, “ha superato il vaglio della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza 11 novembre 2016, n. 240, ha respinto la questione di legittimità sottopostale in relazione all’art. 3 Cost.”. In particolare, il Tar ritiene di non doversi discostare dalle indicazioni della Consulta e precisa che: - “la legge n. 1746/1962 trova occasione in un episodio drammatico (l’eccidio di militari italiani a Kindu, nell’ex Congo belga, avvenuto nel novembre del 1961) ed ha lo scopo di fronteggiare una situazione nuova e all’epoca non disciplinata (la partecipazione delle forze armate italiane a missioni in zone di conflitto per conto dell'ONU), attraverso l’estensione al personale della missione della disciplina prevista per le campagne di guerra”; - “è di molti anni successiva la nascita di una legislazione specificamente dedicata alle "missioni di pace" condotte sotto l'egida delle Nazioni Unite, di regola dettata per singole missioni o per gruppi di missioni: fra le molte disposizioni, la Corte ricorda il d.l. 7 gennaio 2000, n. 1 (Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace), convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 7 marzo 2000, n. 44; l'art. 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali); la recente legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali), in vigore dal 31 dicembre 2016”; - “tale disciplina specifica contiene tra l'altro previsioni dettagliate in materia di trattamento economico e previdenziale, di indennità di missione e di coperture assicurative specifiche in favore del personale militare coinvolto (sono riconosciuti: il trattamento di missione all'estero; la percezione di altre indennità o rimborsi, tra le quali l'indennità di lungo servizio all'estero; l'estensione delle disposizioni in materia di missione all'estero; il godimento di un trattamento assicurativo specifico)”; - “per effetto del mutato contesto internazionale e dell'evoluzione dell'ordinamento militare, non è più possibile arrestarsi alla generale equiparazione posta dalla legge del 1962 tra i militari impegnati in missioni per conto dell'ONU ed i “combattenti” impegnati in “campagne di guerra”, in quanto per i primi il legislatore ha di volta in volta individuato regole specifiche incidenti sul trattamento retributivo e pensionistico nonché dirette anche a compensare gli specifici rischi connessi agli interventi”; - “il legislatore ha sempre dimostrato di aver avuto presente la distinzione tra campagne di guerra e missioni ONU, tanto che ha ritenuto di estendere ai partecipanti alle suddette missioni alcune provvidenze riservate alle campagne di guerra, mentre per le altre ha escluso espressamente tale estensione”; - “il concetto di "combattente" è riferito dalla legge ai partecipanti a vario titolo al secondo conflitto mondiale, come testimonia il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che individua i destinatari di tali benefici (militari, militarizzati, prigionieri e partigiani)”; - “l’art. 18 del d.P.R. n. 1092/1973… si applica a situazioni ben diverse da quelle dell'impiego di militari nelle missioni ONU”; - “l'esame della disciplina entrata in vigore successivamente alla legge n. 1746/1962 restituisce un quadro particolarmente articolato, stratificatosi nel corso degli ultimi decenni, nei quali buona parte dei benefici sono stati destinati esclusivamente a soggetti coinvolti a vario titolo nell'ultimo conflitto mondiale, e solo alcuni di tali benefici sono stati successivamente estesi anche ai militari impiegati nelle missioni ONU, il tutto in conseguenza di scelte non irragionevoli del legislatore”; - “guerre e missioni di pace non sono equiparabili sotto il profilo dei rischi mortali egualmente presenti in entrambe le situazioni: ben diversa è infatti la situazione di una partecipazione di limitati contingenti di soldati professionisti in missioni svolte in territorio estero e quella di “guerre” o “crisi internazionali” che imponessero addirittura il ricorso alla leva obbligatoria generalizzata, e tanto basta a giustificare la scelta del legislatore di non estendere tout court ai militari impegnati in missioni ONU tutti i benefici combattentistici, quali essi siano”; - “non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che nell'ambito di un servizio svolto professionalmente decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali – e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendiale, comunque migliorativo rispetto a quello normalmente percepito nel corso del rapporto di lavoro – e quella dell'arruolato in seguito a provvedimenti più o meno generali di richiamo alle armi, cui spetterebbe, allo stato della legislazione esistente, oltre alla sola supervalutazione di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, un compenso giornaliero, il cosiddetto “soldo”, poco più che simbolico”. EF
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Inserito in data 30/06/2017 TAR TOSCANA - FIRENZE, SEZ. I - 27 giugno 2017, n. 891 La residenza dei concorrenti come requisito di partecipazione al concorso L’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001 statuisce che “il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”. Orbene, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, non è ammissibile qualificare il requisito della residenza presso il Comune che ha indetto la selezione come aprioristica condizione di partecipazione alla procedura concorsuale (TAR Sicilia, Palermo, III, 31.5.2011, n. 1010) anziché, ad esempio, quale obbligo da assolvere in caso di assunzione in servizio ad esito della procedura stessa. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, "l'accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato" (sent. n. 158 del 1969, n. 86 del 1963, n. 13 del 1961, n. 15 del 1960, secondo la ricostruzione effettuata dall'ordinanza n. 33 del 1988). Peraltro, "non é razionale né corrisponde propriamente al fine di una migliore organizzazione del servizio, che sia data prevalenza assoluta, in materia di assunzioni impiegatizie, a situazioni estrinseche di residenza su situazioni intrinseche di merito.", con la conseguenza che deve considerarsi illegittima una norma che "escludendo la possibilità di valutazione del merito comparativo, concede un aprioristico titolo preferenziale ai soli residenti in sede regionale"(vedi sentenza n. 158 del 1969). Risultano ammesse, pertanto, ragionevoli discriminazioni fra concorrenti basate sulla residenza purché queste siano corrispondenti a situazioni connesse con l'esistenza di particolari e razionali motivi di più idonea organizzazione di servizi. Si riconduce, infatti, una valutazione di illegittimità alle norme che annettono all'elemento residenza un "valore condizionante", tale da conferire ad esso la priorità su ogni altra valutazione comparativa di merito. Tali considerazioni sono suffragate dall’articolo 39 del Trattato dell’Unione che assicura la libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità europea, intesa come abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché come diritto di spostarsi liberamente a scopi lavorativi nel territorio degli Stati membri e di prendere dimora in uno di questi al fine di svolgervi un’attività di lavoro. GB
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Inserito in data 29/06/2017 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO - SEZIONE UNICA, 27 giugno 2017, n. 213 Finanziamenti richiesti da una Fondazione collegata ad una società detenuta da ente pubblico. Diniego Nel giudizio emarginato in epigrafe, la ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento di diniego di accoglimento della domanda presentata alla Agenzia per la incentivazione delle attività economiche, al fine di ottenere la erogazione di fondi pubblici, così come previsto dalla legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6. La ricorrente, se è vero che è una Fondazione senza scopo di lucro, è anche vero che svolge attività d’impresa, risultando fondata da una società per azioni detenuta al cento per cento da un ente pubblico. La suddetta legge, al fine della individuazione dei criteri da adottare per la individuazione dei beneficiari degli incentivi pubblici, richiama la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 ove viene previsto che “le grandi imprese possano accedere ai contributi nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di importanza minore e che le domande di contributo vengano esaminate secondo procedure di tipo valutativo o negoziale, sulla base dell’importo richiesto”. Nella decisione in commento si rileva, preliminarmente, la natura giuridica della ricorrente la quale, sebbene abbia natura non lucrativa, svolge anche attività di impresa. Più precisamente trattasi di Fondazione c.d. di partecipazione “caratterizzata da una pluralità di fondatori che possono partecipare attivamente alla gestione dell’ente”. Ebbene, ha chiarito il Tar che “mentre al fine della definizione della categoria micro, piccola e media, delle imprese caratterizzate da relazioni di associazione o di collegamento, la Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE prevede (art. 6) le modalità di determinazione dei dati riguardanti gli effettivi e le soglie finanziarie da impiegarsi per stabilire la dimensione dell’impresa, nell’ipotesi specifica di coinvolgimento dell’ente pubblico di cui al citato par. 4 dell’art. 3, la definizione di grande impresa (“non può essere considerata PMI”) consegue direttamente dal controllo diretto o indiretto dell’ente pubblico di almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto”. PC
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Inserito in data 28/06/2017 TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III - 27 giugno 2017, n. 1453 Precisazioni sulla giurisdizione in materia di “ecotasse” Il Tar ha chiarito come la qualificazione tributaria di taluni prelievi, finisca con il ridondare inesorabilmente sulla giurisdizione del giudice tributario. Nella specie, la controversia verteva sul diniego di riduzione di un tributo per il conferimento di rifiuti in discarica, la cd. “ecotassa”, e per questo ritenuta dal Supremo Consesso amministrativo imprescindibilmente collegata alla natura fiscale del rapporto. Ad avviso della Terza Sezione, infatti, la fattispecie in esame, presentando i tre caratteri enucleati dalla giurisprudenza costituzionale della doverosità della prestazione, della mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti e del collegamento della prestazione alla pubblica spesa, rientra a pieno regime nel paradigma del prelievo tributario. Il suddetto approdo si allinea inoltre con il dato normativo di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 546/1992, ai sensi del quale appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, l'obbligo di pagamento dell'ecotassa sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla PA spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, dei presupposti oggettivi o del quantum del corrispettivo dovuto, ragion per cui la giurisdizione del giudice tributario è da intendersi come imprescindibilmente collegata unicamente alla natura fiscale del rapporto. In ordine alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative al “ciclo dei rifiuti”, il Collegio osserva che “come si desume chiaramente dalle note sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006 e dalla stessa formulazione dell’art. 7, comma 1, c.p.a., la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo presuppone sempre che l’oggetto della controversia abbia un collegamento, sia pure indiretto o mediato, con l’esercizio del potere. Nei casi in cui, invece, la questione oggetto della controversia sia meramente patrimoniale e risultino ad essa estranee al thema decidendum le modalità attraverso la quali il potere è stato esercitato, la controversia rimane fuori dalla giurisdizione amministrativa, pur in ambiti ricollegabili alla sua giurisdizione esclusiva. Tanto si deve ritenere perché difetta la condizione primaria richiesta dall’art. 7, comma 1, c.p.a., in conformità alla tradizionale riconducibilità della giurisdizione amministrativa ad una controversia sull'esercizio del potere o sul suo mancato esercizio” (così anche Cons. Stato sez. V 31 gennaio 2017 n. 382). Pertanto, il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. DU
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Inserito in data 27/06/2017 TAR TOSCANA - FIRENZE, SEZ. I, 22 giugno 2017, n. 858 P.A.: recupero al netto delle ritenute di somme indebitamente erogate La pronuncia è particolarmente significativa giacchè, con essa, il Collegio toscano – dato il reiterarsi – da parte dell’Amministrazione - della condotta quivi censurata, rimette la questione, oggetto dell’odierno contenzioso, all’attenzione della Procura regionale della Corte dei Conti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed anche al Ministro dell’Economia. In sostanza, è condannata l’Amministrazione finanziaria per aver disposto la ripetizione di somme, erroneamente erogate ai propri dipendenti, al lordo e non al netto delle ritenute previdenziali, fiscali ed assistenziali. I Giudici non esitano a ricordare come costituisca ius receptum che il datore di lavoro possa ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore soltanto nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali, invero mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Da questo punto di vista è coerente l’insegnamento sia della Suprema Corte che dei Collegi amministrativi (Cfr. Cass. Civ., sez. I, 4 settembre 2014, n. 18674; id., Sez. Lav., 2 febbraio 2012, n. 1464; TAR Toscana, sez. I, 25 gennaio 2017, n. 199;T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 24/03/2016, n. 3753; TAR Bologna, sez. I, 4 giugno 2015, n. 525). Ribadito, dunque, tale punto di partenza, i Giudici fiorentini definiscono temeraria la richiesta della suddetta Amministrazione, sostenendo che non risulta né logico, né equo, né lecito chiedere all’interessato un adempimento che può essere posto in essere direttamente dall’Amministrazione stessa senza gravare sul soggetto interessato in maniera non coerente con i fini del dovuto recupero delle somme erogate a titolo di imposte e contributi. Il Collegio conclude la pronuncia con il medesimo tono incalzante fin qui accennato, non riconoscendo alcuno spessore giuridico agli atti adottati dall’Amministrazione resistente ed oggi impugnati. Ricorda, infatti, come – in forza della teoria della disapplicazione - una circolare amministrativa (o altro atto analogo) contra legem possa essere disapplicata anche d'ufficio dal giudice investito dell'impugnazione dell'atto che ne faccia applicazione. In tal guisa, riconoscendosi tale facoltà, il Collegio accoglie le censure di parte ricorrente e, peraltro, ravvisando negligenza ed imperizia nella condotta amministrativa, tale da ingenerare un contenzioso ormai divenuto frequente, ne denuncia la mala gestio alle Autorità competenti – come sopra detto. CC
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Inserito in data 26/06/2017 TAR UMBRIA - PERUGIA, SEZ. I, 16 giugno 2017, n. 457 Valutazione delle offerte anomale: criteri e giustificazioni del ribasso I Giudici umbri, rigettando le doglianze di una ditta esclusa nel corso di una gara per mancato superamento della verifica di anomalia dell’offerta, ribadiscono il contenuto dell’art. 97, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici). Questo, come si ricorda, serve a far fornire all’eventuale ditta concorrente le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Tanto è accaduto nel caso di specie ove, tuttavia, le giustificazioni rese dall’offerente non sono state ritenute idonee: esse sono state fondate, infatti, su elementi estranei all’offerta medesima. La candidata ha supportato la propria offerta anormalmente bassa, adducendo possibili, futuri guadagni derivanti dall’esecuzione del contratto mediante utili conseguibili eventualmente solo in un tempo successivo per mezzo di un negozio giuridico differente. Ad avviso del Collegio, invece, occorre che le giustificazioni rese dall’offerente nell’ambito del giudizio di anomalia della propria offerta debbano riguardare elementi che concernono l’offerta stessa, tra cui l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti.
Si comprende, dunque, l’intento annullatorio dei Giudici nei riguardi delle censure sollevate da parte ricorrente, stante l’estraneità e l’aleatorietà degli strumenti, dalla medesima richiamati, per sorreggere l’anomalia della propria offerta. CC
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Inserito in data 23/06/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 23 giugno 2017, n. 3087 Il condono edilizio deve essere correlato da adeguata motivazione Con la sentenza indicata in epigrafe, il Consesso conferma il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “il rilascio del titolo abilitativo – sia per la realizzazione di opere, sia per il condono di quelle realizzate – si deve basare sulla esplicitazione delle specifiche ragioni che abbiano indotto ad accogliere l’istanza, con richiami alla concreta situazione di fatto”. In particolare, il Collegio richiama i principi formulati dall’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 9 del 2001, secondo cui il potere di annullamento dei titoli abilitati delle autorità, delegate o subdelegate, preposte alla tutela del vincolo “poteva essere esercitato per qualsiasi motivo di legittimità e, dunque, per tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere” (tra le altre, v. anche Sez. VI, 30 marzo 2017, n. 1485; Sez. VI, 9 aprile 2013, n. 1905). Pertanto, i Giudici ritengono di non dover disattendere il provvedimento con cui una Soprintendenza ha constatato l’inadeguata motivazione di un condono edilizio, “il cui richiamo generico alla assenza di lesioni alle esigenza di tutela del vincolo ha comportato un vizio di eccesso di potere”. EF
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Inserito in data 22/06/2017 TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III - 22 giugno 2017, n. 1409 Diritto di accesso agli atti adottati in seduta riservata da un Comune L’art. 22 c. 3 della legge 241/90 stabilisce che tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, riservando così alla legge la disciplina della segretezza documentale. A sua volta l’art. 24 prevede che l’accesso è escluso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge e dal regolamento governativo di cui al comma 6 mentre all’amministrazione compete, ai sensi del comma 2, di individuare gli atti coperti da segreto, secondo le norme di legge che lo prevedono. Tra i casi di segreto espressamente previsti dall’ordinamento non rientrano le opinioni espresse ed i voti dati dai consiglieri comunali nell’esercizio delle loro funzioni e non ostano motivi di riservatezza in merito alla condotta della persona oggetto dell’attività di indagine da parte del consiglio comunale, in quanto è il richiedente l’accesso. Né d’altro canto l’attività d’indagine del consiglio comunale, volta a far valere una responsabilità politica, ha le stesse garanzie delle indagini penali della polizia e della magistratura. Neppure eventuali testimonianze di impiegati comunali possono essere secretate in quanto attinenti ad attività amministrativa. Infatti il segreto d’ufficio, cioè l’obbligo di non comunicare all’esterno dell’amministrazione notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero che riguardino l’attività amministrativa in corso di svolgimento o già conclusa, non può prevalere sul diritto d’accesso ai sensi dell’art. 28 della L. 241/90. A ciò si aggiunge che l’art. 24 della legge n. 241 del 1990 garantisce comunque l’accesso a quegli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici (comma 7).
Principio rafforzato dalla giurisprudenza costante secondo cui ,“qualora l’accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o la difesa di propri interessi giuridici, esso prevale sull’esigenza di riservatezza dei terzi (Consiglio di Stato, VI, 5 marzo 2015, n. 1113; IV, 10 marzo 2014, n. 1134)”. GB
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Inserito in data 21/06/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 21 giugno 2017, n. 3005 La P.A. può acquisire la proprietà di un bene privato tramite specificazione? Nella vicenda oggetto della pronuncia in epigrafe, l’amministrazione, per effetto delle opere realizzate, trasformava irreversibilmente un terreno privato ad uso pubblico, senza che fosse stata perfezionata alcuna procedura di esproprio. Ad avviso della VI Sezione, l’orientamento riportato dalla difesa dell’amministrazione, ricavato in via interpretativa dall’art. 940 c.c., e per il quale nell’istituto della specificazione “se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera”, va disatteso. E’ infatti evidente, da una semplice lettura della norma, che l’art. 940 c.c. presuppone la trasformazione di una cosa mobile, e quindi non contempla il caso di attività compiute su un fondo. E’ del tutto noto che in passato la fattispecie descritta comportava l’acquisto della proprietà del bene così trasformato in capo all’amministrazione, tenuta soltanto al risarcimento del danno, in base ad un istituto di creazione giurisprudenziale, denominato per tal motivo “occupazione acquisitiva” ovvero “espropriazione di fatto”, E’ però altrettanto noto che, a partire dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo 30 maggio 2000 Belvedere Alberghiera S.r.l. contro Italia, causa n.31524/96 e 11 dicembre 2003 Carbonara e Ventura contro Italia causa n.24638/94, tale istituto è stato ritenuto in contrasto con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo - CEDU, che stabilisce: “(Protezione della proprietà) Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni (comma 1). Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale (comma2). Le disposizioni precedenti non ledono il diritto degli Stati di applicare quelle leggi che giudicano necessarie per disciplinare l’uso dei beni in relazione all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri tributi o ammende (comma 3).” Il passaggio di proprietà in capo all’amministrazione può infatti avvenire - escluse le ipotesi particolari, nella specie nemmeno allegate, di un accordo transattivo o di un’usucapione di cui effettivamente ricorrano tutti i presupposti - solo in due casi. Il primo è quello in cui il privato agisca contro l’amministrazione non per la restituzione del bene - come invece qui è avvenuto - ma soltanto per la condanna all’equivalente in denaro, domanda in cui si ritiene implicita una rinuncia abdicativa al diritto. Il secondo è quello in cui l’amministrazione emetta un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis del citato T.U. 327/2001, norma che è stata introdotta dall'art. 34, comma 1, d.l. 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011 n.111, prevede in estrema sintesi una procedura espropriativa abbreviata, con onere rafforzato di motivazione, ed è stata giudicata conforme a Costituzione, anche sotto il profilo del rispetto della CEDU, da C. cost. 30 aprile 2015 n.71. Tuttavia, nel caso in esame non si è verificata alcuna delle predette ipotesi, sicché, per ragioni ignote, del citato art. 42 bis l’amministrazione non ha ritenuto di fare uso. Ne è derivato il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio dell’amministrazione. DU
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Inserito in data 20/06/2017 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO - SEZIONE UNICA, 19 giugno 2017, n. 211 Risarcimento del danno causato dall’affidamento incolpevole su provvedimenti edilizi dichiarati illegittimi. Giurisdizione Nel giudizio emarginato in epigrafe, avente ad oggetto la domanda risarcitoria per affidamento incolpevole ingenerato dall’adozione di provvedimenti favorevoli successivamente dichiarati illegittimi, il Collegio condivide ed accoglie la eccezione preliminare, riguardante il difetto di giurisdizione, formulata dalla convenuta amministrazione comunale, esulando tale domanda dalla giurisdizione del giudice amministrativo e ricadendo - al contrario – in quella del giudice ordinario. Preliminarmente viene rilevato che “l’interesse legittimo pretensivo che radica la giurisdizione generale di legittimità si sostanzia nell’interesse ad ottenere provvedimenti favorevoli, non potendo coincidere con il mero interesse a che l’amministrazione provveda sulle istanze del privato adottando provvedimenti legittimi”. Secondariamente, viene chiarito che la questione non può neanche ricadere nella giurisdizione esclusiva ex art. 133 co. 1 lett. f del c.p.a. (controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, “non riguardando più né atti e provvedimenti (peraltro già adottati) né - più in generale - l’esercizio del potere amministrativo (già espletatosi con l’approvazione del piano di lottizzazione e con il rilascio delle concessioni edilizie). In conclusione viene affermato che la domanda della ricorrente ricade nella giurisdizione ordinaria in quanto essa non attiene, come detto, né ad atti, né a provvedimenti, “involgendo la questione non solo l’apprezzamento del comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione, ma, altresì, la sua attitudine a determinare come conseguenza causale l’insorgenza di un incolpevole affidamento nella permanenza della situazione di vantaggio ottenuta (cfr. Cass. SU, ord. 4.9.2015 n. 17586; idem 22.1.2015 n. 1162, 3.5.2013 n. 10305 e 23.3.2011 n. 6594). PC
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Inserito in data 19/06/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V, ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, 12 giugno 2017, n. 2808 Rimesse alla CGUE alcune questioni relative alla concessione del gioco del lotto Con la sentenza indicata in epigrafe, la V Sezione rimette alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali: A) “se il diritto dell’Unione - e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza - debba essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina come quella posta dell’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015 e dai relativi atti attuativi, che prevede un modello di concessionario monoproviding esclusivo in relazione al servizio del gioco del Lotto, e non già per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse”; B) “se il diritto dell’Unione - e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza - debba essere interpretato nel senso che osta ad un bando di gara che prevede una base d’asta di gran lunga superiore ed ingiustificata rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, del tipo di quelli previsti dai punti 5.3, 5.4, 11, 12.4 e 15.3 del capitolati d’oneri della gara per l’assegnazione della concessione del gioco del Lotto”; C) “se il diritto dell’Unione - e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza - deve essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina che prevede l’imposizione di un’alternatività di fatto fra divenire assegnatari di una nuova concessione e continuare ad esercitare la libertà di prestazione dei diversi servizi di scommessa su base transfrontaliera, alternatività del tipo di quella che discende dall’art. 30 dello Schema di Convenzione, cosi che la decisione di partecipare alla gara per l’attribuzione della nuova concessione comporterebbe la rinunzia all’attività transfrontaliera, nonostante la legittimità di quest’ultima attività sia stata riconosciuta più volte dalla Corte di Giustizia”. D’altra parte, il Collegio chiosa come tali questioni, oltre ad essere rilevanti per la decisione della causa, escludono l’applicabilità della cosiddetta teoria dell'atto chiaro, “in base alla quale il giudice nazionale non deve nemmeno operare il rinvio pregiudiziale, qualora il contenuto della norma comunitaria che intende applicare si ponga agli occhi dell'interprete con un'evidenza tale da non lasciare spazio al alcun ragionevole dubbio” (cfr., per tutte, Corte Giust. CE, 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit). Peraltro, come è noto, “il mancato rinvio pregiudiziale, al di fuori dell’ipotesi dell’atto chiaro sopra indicata costituisce, nel nostro ordinamento nazionale, un caso di responsabilità del giudice ex legge 27 febbraio 2015, n. 18 che ha modificato l’art. 2, comma 3 Legge 13 aprile 1988, n. 117 sul Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati e ha introdotto il comma 3-bis al predetto art. 2, prevedendo proprio la fattispecie di mancato rinvio alla Corte di Giustizia”. EF
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Inserito in data 16/06/2017 TAR TOSCANA - FIRENZE, SEZ. I - 16 giugno 2017, n. 834 Concorso per ricercatore universitario:Criteri di valutazione delle pubblicazioni Nella valutazione delle opere prodotte in collaborazione fra più autori, laddove non sia possibile determinare con esattezza “le quote del lavoro scientifico” riferibili in modo esclusivo a ciascuno di essi, “il contributo del singolo viene considerato paritetico ed equivalente a quello degli altri coautori”, atteso che , in tale specifica ipotesi, “l'elaborato costituisce nella sua interezza il risultato dell’apporto comune e inscindibile di tutti”. Dalla mancata specifica attribuzione di apporti più chiaramente distinguibili, si desume, infatti, la volontà implicita dei coautori di ritenere assolutamente equivalente il loro apporto (come evenienza normale) e quindi, giustificato e razionale il criterio di attribuzione paritaria ai coautori dei lavori collettivi (Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2013 n. 4943). Deve pertanto attribuirsi carattere meramente indicativo al criterio volto a riconoscere maggiore rilievo al posizionamento del nominativo del singolo coautore (in particolare, a quelli indicati come primo e come ultimo nell'ambito dell'elenco), in specie laddove la Commissione abbia congruamente optato per un diverso criterio (anche laddove tale ultimo criterio si traduca nella motivata attribuzione di un valore ponderale analogo a tutti gli apporti indicati)” (Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2013 n. 4943, nello stesso senso Cons. St., sez. VI, 28 marzo 2003, n. 1615). GB |
Inserito in data 15/06/2017 TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. I, 13 giugno 2017, n. 3226 Appalti e rito super accelerato. Il termine previsto dal comma 6 bis dell’art. 120 si estende sia alle udienze camerali che a quelle pubbliche Nella sentenza emarginata in epigrafe riguardante il nuovo rito super accelerato in materia di appalti, il Giudice amministrativo campano – preliminarmente - non ritiene di poter condividere le osservazioni rese in giudizio dalla società appaltante (resistente e ricorrente incidentale) secondo cui “il termine di 6 giorni liberi previsto dal nuovo rito super accelerato riguarderebbe l’ipotesi di trattazione del giudizio in udienza pubblica - e non in camera di consiglio – in materia di appalti pubblici”. Invero, afferma il T.A.R. che “il termine di 6 giorni liberi previsti per il deposito dei documenti, delle memorie e delle eventuali repliche dall’art. 120, comma 6 bis, c.p.a riguarda sia l’ipotesi di trattazione del giudizio in udienza pubblica che in camera di consiglio del c.d. rito superaccelerato in materia di appalti pubblici”. Al riguardo viene chiarito che sebbene nel comma 6 bis dell’art. 120 c.p.a. figurano disposizioni che riguardano pacificamente l’udienza pubblica (cfr. secondo periodo) ed altre che, viceversa, disciplinano la camera di consiglio (primo periodo e parte finale dell’ultimo periodo), “deve ritenersi che tale disposizione estenda ad entrambe le ipotesi di rito la previsione sui termini di deposito dei documenti, delle memorie e delle eventuali repliche”. Ed infatti, “laddove il legislatore, nell’ultimo periodo del citato comma 6 bis, ha utilizzato il termine udienza, ha inteso riferirsi sia all’udienza pubblica che all’udienza camerale, tenuto conto dell’esigenza di speditezza del nuovo rito che impone la previsione, in ogni caso e a prescindere dalle formalità del giudizio, di termini chiari e ridotti per il deposito di atti processuali”. Peraltro, a conferma della predetta interpretazione, si osserva che il comma 9 del medesimo art. 120 c.p.a. prevede un unico termine processuale per il deposito della sentenza (7 giorni), disponendo espressamente che esso si applica sia nel caso dell’udienza pubblica che della camera di consiglio, uniformando così la disciplina dei termini processuali in entrambe le ipotesi di possibile sbocco del rito c.d. “super speciale” in materia di appalti pubblici. In secondo luogo, sempre in punto di rito, viene accolta la eccezione di rito sollevata dalla ricorrente principale in merito alla irricevibilità del ricorso incidentale escludente proposto dalla società resistente (la ricorrente incidentale) in quanto “tardivamente proposto e notificato oltre il termine di 30 giorni che vanno fatti decorrere, non dalla notifica del ricorso principale, ma dalla conoscenza del provvedimento di ammissione della ricorrente principale”. Al riguardo, chiarisce il Collegio che “la previsione di un rito superaccelerato introdotto dall’art. 204 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'impugnativa dei provvedimenti di esclusione ed ammissione è volta, nella sua ratio legis, a consentire la pronta definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione e, quindi, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all'esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 855/2016 sul codice degli appalti pubblici)”. La ratio sottesa alla novella legislativa è, dunque, quella di evitare che con l’impugnazione dell’aggiudicazione possano essere fatti valere vizi attinenti alla fase della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara (cioè la fase di ammissione), il cui eventuale accoglimento “farebbe regredire il procedimento alla fase appunto di ammissione, con grave spreco di tempo e di energie lavorative, oltre pericolo di perdita di eventuali finanziamenti, il tutto nell’ottica dei principi di efficienza, speditezza ed economicità, oltre che di proporzionalità del procedimento di gara (Consiglio di Stato, parere n. 782/2017 sul decreto correttivo al nuovo codice degli appalti pubblici)”. Tale norma pone evidentemente un onere di immediata impugnativa dei provvedimenti in questione, a pena di decadenza, non consentendo di far valere successivamente i vizi inerenti agli atti non impugnati. Ed invero “l’omessa attivazione del rimedio processuale entro il termine preclude al concorrente la possibilità di dedurre le relative censure in sede di impugnazione della successiva aggiudicazione, ovvero di paralizzare, mediante lo strumento del ricorso incidentale, il gravame principale proposto da altro partecipante avverso la sua ammissione alla procedura. Peraltro, a conferma di quanto appena detto, si veda l’art. 120, comma 2 bis, del c.p.a. ove si statuisce che “l'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale”. PC
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Inserito in data 14/06/2017 TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III - 13 giugno 2017, n. 1326 Sulla responsabilità da inquinamento Con la sentenza in epigrafe, il TAR afferma che la fonte dell'obbligo di procedere alla messa in sicurezza e all'eventuale bonifica del sito inquinato si identifica nella responsabilità dell'autore dell'inquinamento, che quindi va puntualmente e precisamente individuato da parte dell’Autorità amministrativa, sulla base di un rigoroso accertamento anche in caso di vicende societarie complesse, che nel caso di specie coinvolgevano un noto gruppo industriale. Prendendo le mosse dalla Direttiva 2004/35/CE, che all’art. 2 definisce “operatore” “qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale”, riconduce a tale figura la responsabilità per danno ambientale. Tuttavia, il Supremo Consesso rileva come nel caso in esame siano del tutto assenti un’analisi e un accertamento in concreto del ruolo effettivamente svolto dalla ricorrente con specifico riferimento al ramo industriale interessato e ritenuto ‘responsabile’ della condotta inquinante, tenuto conto della complessa articolazione, anche nel tempo, del gruppo industriale. Il Tar ha inoltre aggiunto che l'inquadramento della contaminazione come situazione permanente non esime dall’individuazione del soggetto responsabile, rilevando quel concetto ai fini dell'applicazione delle procedure amministrative di bonifica più recentemente introdotte nel nostro ordinamento anche a contaminazioni storiche, con conseguente applicazione dei relativi limiti tabellari o di rischio e delle relative fasi procedurali. Invero, nell'ipotesi di mancata individuazione del responsabile o di mancata esecuzione degli interventi in esame da parte sua – e sempreché non provvedano spontaneamente né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati – le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dall'Amministrazione competente (art. 250, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), che potrà poi rivalersi sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (art. 253, d.lgs. n. 152 del 2006). DU
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Inserito in data 13/06/2017 TAR SARDEGNA - CAGLIARI, SEZ. II, 8 giugno 2017, n. 394 Determinazione regionale di diniego autorizzazione paesaggistica: silenzio assenso I Giudici sardi accolgono il ricorso prospettato da cittadini che, a seguito di un’istanza di autorizzazione paesaggistica, ricevevano una determinazione di diniego da parte della Regione. In specie, i ricorrenti ne contestavano la legittimità – affermando che la volontà dell’Ente regionale si fosse formata in violazione dell’articolo 146, commi 5 e 8, del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Tali ultime disposizioni prevedono, infatti, la necessaria e previa acquisizione – da parte della Regione - di un parere tecnico ad hoc rilasciato dalla Soprintendenza. Nel caso di specie, questo si otteneva in forza del “comportamento silenzioso” del suddetto Organo tecnico, con la conseguenza che avrebbe dovuto comunque vincolare la susseguente determinazione regionale – a dispetto di quanto, invece, accaduto. Ricorda, infatti, il Collegio cagliaritano, come anche a tali fattispecie si applichi l’articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, secondo cui le disposizioni sulla formazione del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche «si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito» (comma 3 dell’art. 17-bis cit.). Pertanto, posto che tanto è accaduto nella vicenda in esame, la Regione, per la natura vincolante del parere favorevole della Soprintendenza (Cfr. art. 146, comma 5, cit.), era tenuta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non potendo rimettere in discussione il risultato procedimentale cui si era pervenuti – sebbene per silentium. Sulla base di tali valutazioni, pertanto, si accoglie il ricorso, con il conseguente annullamento della determinazione regionale di diniego dell’autorizzazione paesaggistica – evidentemente emessa in modo erroneo dalla Regione sarda. CC |
Inserito in data 12/06/2017 TAR TOSCANA - FIRENZE, SEZ. III - 8 giugno 2017, n. 783 In base a quali presupposti si può aderire al contratto stipulato da altra P.A.? Con la pronuncia indicata in epigrafe, il Collegio esamina la fattispecie dell’adesione di una amministrazione aggiudicatrice ad un contratto stipulato da altra amministrazione, rilevandone la problematicità “sia sul piano dell’inquadramento normativo sia su quello della compatibilità con i principi comunitari che disciplinano la concorrenza fra operatori economici nel mercato delle commesse pubbliche”. In particolare, il Consiglio di Stato, nella sentenza 442 del 2016 (da cui vorrebbe trarre le mosse il provvedimento impugnato) ha qualificato sul piano civilistico il contratto contenente la clausola di adesione come “contratto ad oggetto multiplo” avente ad oggetto servizi “identici o analoghi” che possono essere estesi ad amministrazioni diverse da quelle che hanno indetto la procedura di gara “qualora individuate o individuabili in base a criteri enunciati a priori dalla lex specialis”. Invero, il fondamento normativo della estensione contrattuale a nuove amministrazioni è stato ravvisato nei principi di economicità e buon andamento della p.a., “ai quali risponderebbero sistemi di aggiudicazione volti ad sollevare le amministrazioni e le imprese dagli oneri connessi alla indizione ed alla partecipazione di “gare fotocopia”, e, più specificamente, nelle numerose norme sparse nell’ordinamento nazionale e comunitario che prevedono e promuovono (fino renderle in taluni casi obbligatorie) i sistemi centralizzati di acquisizione di beni e servizi attraverso le cd. “centrali di committenza”. Il tutto con la precisazione che proprio nell’ordinamento della sanità l’impulso legislativo alle centralizzazione degli acquisiti si sarebbe tradotto in specifiche disposizioni che consentono alle aziende sanitarie locali di stipulare contratti aderendo a convenzioni quadro (art. 17 d.l. 98/2011) e di accedere alle convenzioni stipulate dalle centrali di acquisito appositamente istituite dalle regioni (art. 1 comma 449 L. 296/2006)”. Più di recente il Consiglio di Stato ha approfondito l’argomento nell’ordinanza di rimessione alla Corte di giustizia n. 1690 del 2017 (resa in un giudizio che vedeva parte ricorrente anche l’Autorità garante per la concorrenza) nella quale “il contratto con clausola di adesione non è stato più ricondotto alle discipline generali e di settore sulle centrali di committenza ma all’istituto dell’accordo quadro. Ciò soprattutto al fine di rinvenire una base normativa del fenomeno anche nel diritto comunitario, vista la sua atipicità nel panorama dei sistemi di aggiudicazione”. Orbene, “l’operazione ermeneutica compiuta dalla citata ordinanza merita, a giudizio del Collegio, condivisione”. E’ infatti “nella disciplina degli accordi quadro che le fonti comunitarie stabiliscono a quali condizioni il contratto stipulato fra un’amministrazione aggiudicatrice (sia essa o meno una centrale di committenza) ed un operatore economico all’esito di una gara possa essere utilizzato da amministrazioni aggiudicatrici diverse, prevedendo che queste debbano essere chiaramente individuate nell’avviso di indizione di gara (art. 33 comma 2 direttiva 24/2014) anche quando la stessa venga bandita da una centrale di committenza (la quale dovrebbe preventivamente rendere identificabili alle imprese interessate le identità delle amministrazioni aggiudicatrici che potenzialmente potrebbero far ricorso all’accordo quadro e la data in cui le stesse hanno acquisito il diritto di avvalersene – 60° considerando direttiva 24/2014)”. Tale disciplina, pur essendo dettata con specifico riguardo agli accordi quadro, “è espressione del più generale principio comunitario di pubblicità che sta alla base di tutti i confronti concorrenziali e risulta quindi applicabile anche nel caso in cui il contratto aperto non abbia carattere normativo ma definisca in modo puntuale quantità e qualità delle prestazioni da eseguire”. Siffatta situazione, tuttavia, “non può ravvisarsi nei casi in cui la variazione del contratto in corso d’opera non sia richiesta dalla medesima amministrazione in favore della quale l’aggiudicatario sta già eseguendo la prestazione ma da una diversa amministrazione che vorrebbe aderirvi ex novo avvalendosi della clausola di estensione”. A tal proposito, questa stessa Sezione ha già affermato che “ la adesione, in forza di specifica clausola, ad un contratto stipulato da altra amministrazione aggiudicatrice ha come presupposto l’identità dell’oggetto dei due contratti o, comunque, che le prestazioni acquisite attraverso l’estensione siano determinabili in base a criteri trasparenti che possano evincersi dalla stessa lex specialis in modo che nessuna incertezza possa sussistere al riguardo” (TAR Toscana, III, 183/ 2017; Cons. Stato, V, 663/2014). Pertanto, “appare incompatibile con il modulo della adesione una rinegoziazione delle condizioni contrattuali operata sulla base di scelte discrezionali della stazione appaltante che non siano state oggetto di un previo confronto concorrenziale aperto a tutte le imprese in possesso dei necessari requisiti”. Tali affermazioni trovano, peraltro, supporto anche “nella disciplina dell’accordo quadro (che come si è detto può costituire l’unico paradigma normativo di riferimento in cui inquadrare la fattispecie della adesione) nella quale è chiaramente previsto che il contenuto dei contratti esecutivi può essere specificato in una fase successiva ma solo se e nella parte in cui ciò sia espressamente previsto e consentito nei documenti di gara relativi all’aggiudicazione dell’accordo base”. EF
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Inserito in data 09/06/2017 CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 26 maggio 2017, n. 121 Tetto massimo orario lavorativo settimanale, incostituzionale la legge regionale I Giudici della Consulta accolgono, con la pronuncia in esame, le doglianze relative ad una legge regionale in tema di delimitazione dell’orario di lavoro settimanale. In specie, è censurata una legge pugliese nella parte in cui impone a tutte le aziende sanitarie locali (ASL) locali l’obbligo del rispetto nei confronti di tutto il personale sanitario, medici ed infermieri, del tetto massimo di quarantotto ore settimanali di lavoro, ricomprendendovi sia il lavoro svolto all’esterno degli istituti di pena, che quello svolto in regime di parasubordinazione all’interno degli stessi. Ad avviso del Collegio costituzionale, una simile statuizione da parte del Legislatore regionale è eccessiva, posto che la disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa, così come l’inquadramento di una prestazione lavorativa come autonoma o parasubordinata, siano da ricondurre alla materia dell’ordinamento civile (Cfr. ex plurimis, sentenze n. 257 del 2016, n. 18 del 2013, n. 290, n. 215 e n. 213 del 2012, n. 339 e n. 77 del 2011, n. 324 del 2010). Sulla base di tali approdi, pertanto, il Collegio ritiene che le suddette previsioni del Legislatore pugliese siano violative dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e, come tali, abbiano invaso la competenza legislativa dello Stato. Si ravvede, altresì, l’avvenuta contravvenzione rispetto ai vincoli europei, con conseguente violazione anche dell’art. 117, primo comma, della Costituzione. Risulta, pertanto, inevitabile la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 21, comma 7 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) – cui giunge il Collegio. CC
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Inserito in data 08/06/2017 CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 26 maggio 2017, n. 124 Trattamento economico dei magistrati. Tetto massimo e cumulo fra trattamento retributivo e pensionistico. Infondatezza Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Collegio della Consulta respinge le doglianze formulate dal T.A.R. Lazio in talune ordinanze di rimessione riguardanti la applicazione del tetto massimo di 240.000,00 euro annui per il trattamento economico dei magistrati, anche di nomina governativa. Più precisamente, le questioni di legittimità costituzionale concernono gli artt. 23 ter D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e l’art. 13, comma 1, D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 i quali, sostanzialmente, vietano alle amministrazioni e agli enti pubblici di erogare trattamenti economici che superino il limite di 240.000,00 euro annui. In particolare, i dubbi di legittimità costituzionale delle predette disposizioni vengono sollevati con riferimento agli artt. 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione, sinteticamente riguardanti la violazione del diritto al lavoro e ad una equa retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato; la disparità di trattamento fra soggetti che svolgono medesime attività nonché una irrazionale organizzazione della Giustizia amministrativa; l’indebolimento delle garanzie di indipendenza nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. La Consulta ritiene imprescindibile una preliminare disamina della disciplina del limite massimo delle retribuzioni e delle pensioni giacché essa rappresenta il paradigma generale da cui prender le mosse.
Secondo la Corte, detta disciplina “si iscrive in un contesto di risorse pubbliche limitate le quali debbono esser ripartite in maniera congrua e trasparente”. Questo limite si rivolge al legislatore affinché questi effettui “scelte coerenti, preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, come la parità di trattamento (art. 3 Cost.), il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque idonea a garantire un’esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.), il diritto ad un’adeguata tutela previdenziale (art. 38, secondo comma, Cost.), il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).
Occorre, cioè, tener conto delle risorse pubbliche concretamente disponibili, senza svilire il lavoro prestato da chi esprime professionalità elevate. Viene, altresì, rilevato che “la indicazione precisa di un limite massimo alle retribuzioni pubbliche non contrasta con i princìpi appena richiamati in quanto essa persegue finalità di contenimento e complessiva razionalizzazione della spesa, in una prospettiva di garanzia degli altri interessi generali coinvolti, in presenza di risorse limitate”. La Corte conclude affermando che “sono infondate le questioni di legittimità costituzionale delle leggi che vietano alle Amministrazioni ed agli enti pubblici di erogare trattamenti economici che superino il tetto massimo di € 240.000 nonché quelle che vietano alle medesime di erogare, a beneficio di soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche (ivi compresi i vitalizi), trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, superino il limite di 240.000,00 euro annui”. PC
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Inserito in data 07/06/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ IV, ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA, 6 giugno 2017, n. 2719 Sulla praticabilità del principio della compensatio lucri cum damno Nell’ordinanza in esame, viene deferita all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione “se sia possibile o meno sottrarre dal complessivo importo dovuto al danneggiato a titolo di risarcimento del danno gli emolumenti di carattere indennitario versati da assicuratori privati o sociali ovvero da enti pubblici, specie previdenziali. Il punto di diritto oggetto dell’ordinanza verte, dunque, sulla corretta interpretazione del principio, forgiato in ambito pretorio, della compensatio lucri cum damno atteso il mancato consolidamento di un unanime consenso ermeneutico in relazione alla sua praticabilità. Al tradizionale e tuttora maggioritario indirizzo giurisprudenziale contrario a riconoscere l’operatività del principio della compensatio lucri cum damno si contrappone, infatti, un orientamento critico di segno opposto. L’orientamento tradizionale fornisce al quesito una risposta negativa sulla base di una rigorosa interpretazione del requisito della unicità (ovvero identità) della causa. Secondo questa impostazione esegetica, cui si è uniformata la sentenza gravata, affinché possa richiamarsi il principio della compensatio lucri cum damno il vantaggio deve derivare direttamente dal fatto illecito e non da fattori causativi distinti ed ulteriori, pur se questi a loro volta conseguano ope legis (ovvero ex contractu) al dato materiale del pregiudizio subito dal danneggiato: il nesso che lega illecito e vantaggio deve, quindi, essere anche materialisticamente immediato e non tollera intermediazioni eziologiche di alcun genere. In questo senso si è espressa la Cassazione civile, sez III,, 30 settembre 2014, n. 20548 la quale ha affermato che “il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall'atto illecito e non hanno finalità risarcitorie”. Parimenti significativa dell’humus concettuale sotteso all’indirizzo esegetico in discorso è, poi, Cass. civ., Sez. III, 2 marzo 2010, n. 4950, ad avviso della quale il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso.” Secondo l’orientamento minoritario di segno opposto,” la diversità di presupposti fra le varie provvidenze indennitarie previste dal contratto o dalla legge ed il risarcimento del danno da illecito civile (sia esso contrattuale od extracontrattuale) non giustifica le conclusioni cui perviene l’orientamento tradizionale: l’oggettiva identità del pregiudizio che ambedue gli istituti vanno a riparare, si sostiene, ne esclude la cumulabilità ed impone, di contro, di defalcare dalla somma dovuta a titolo di risarcimento l’eventuale importo riconosciuto al danneggiato in via indennitaria, che, in quanto avvinto al fatto illecito da un nesso (di carattere normativo o negoziale) di regolarità causale, né è, agli effetti giuridici, conseguenza “immediata e diretta” nell’accezione che di essa dà il diritto vivente”. Questo secondo indirizzo si fonda sull’interpretazione dell’art.1223 c.c. che , nel perimetrare, ai fini della responsabilità civile, la rilevanza giuridica dell’evento materiale di danno, stabilisce che tutto ciò che è conseguenza immediata e diretta della condotta del danneggiante rileva nell’ottica della responsabilità civile. Secondo tale orientamento, “ove la legge od il contratto stipulato dal danneggiato con terzi contemplino, in dipendenza di un danno, benefici, indennità, provvidenze o trattamenti preferenziali di vario genere, i conseguenti vantaggi economici sono legati alla condotta del danneggiante (che quel danno ha provocato) da un nesso eziologico che non può non essere qualificato, in ottica giuridica, esso pure immediato e diretto, stante la strutturale ed ineludibile cogenza della legge (cui, quoad effectum, è parificato il contratto – art. 1372 c.c.)”. Laddove il danno sia, dunque, anche “elemento costitutivo di una fattispecie, di fonte normativa o negoziale, costitutiva di una provvidenza a favore del danneggiato, non può essere negato che, alla luce dell’unitaria teoria della causalità accolta nel nostro ordinamento (articoli 40 e seguenti c.p.), siffatta provvidenza sia un effetto giuridico immediato e diretto della condotta che quel danno ha provocato, giacché da esso deriva secondo un processo di lineare regolarità causale.” A ciò si aggiunga che, “l’eventuale somma percepita dal danneggiato a titolo indennitario esclude comunque funditus la sussistenza stessa, in parte qua, di un danno: un danno indennizzato, infatti, non è più, per la parte indennizzata, tale, almeno nell’orbita di un sistema di responsabilità civile come il nostro che, salvo spunti di carattere (ancora) settoriale, rifugge da intenti punitivi, sanzionatori o, comunque, lato sensu afflittivi per il danneggiante e si pone il solo scopo di rimediare, mediante la ricostituzione del patrimonio del danneggiato, ad un’alterazione patrimoniale o patrimonialmente valutabile della di lui sfera giuridica occorsa non jure e contra jus”. “Del resto, il cumulo di benefici di carattere indennitario, da un lato, e del risarcimento del danno, dall’altro, determinerebbe una locupletazione del danneggiato (il cui patrimonio, dopo l’evento di danno, risulterebbe addirittura incrementato rispetto a prima), strutturalmente incompatibile con la richiamata natura meramente reintegratoria della responsabilità civile”. “L’adesione a tale approccio ermeneutico consentirebbe, infine all’assicuratore privato o sociale, ovvero agli enti di previdenza, di agire in rivalsa nei confronti del danneggiante per ripetere l’importo della provvidenza indennitaria corrisposta”. Rilevato il contrasto interpretativo e dato atto che le Sezioni Unite, seppure adite, non hanno affrontato il merito del problema, sulla scorta della sua ravvisata possibile irrilevanza nel caso concreto, la Quarta Sezione rimette la questione all’Adunanza Plenaria. GB
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Inserito in data 06/06/2017 TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II- QUATER, 24 maggio 2017, n. 6171 L’internazionalità del reclutamento dei direttori museali non estende la platea dei partecipanti Nella pronuncia in esame, il Collegio, prendendo le mosse dal contesto normativo vigente, desume una deroga al sistema di reclutamento dei dirigenti provenienti ab externo per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (da ora “MIBACT”), rispetto alla regola generale declinata nell’art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001, nella previsione dell’art. 14, comma 2-bis, d.l. 83/2014, convertito in l. 106/2014, che non si limita a svincolare il meccanismo dal conteggio dei contingenti di personale dirigenziale che possono essere reclutati al di fuori dell’amministrazione, ma si estende sino a trasformare la procedura di reperimento di tale personale di altissima professionalità, escludendo che il suo avvio sia condizionato dalla previa ricerca all’interno del ruolo dell’amministrazione di dipendenti in possesso del background culturale e professionale preteso per divenire titolari dell’incarico e per esercitare la relativa funzione. Nella specie, la ricorrente impugnava i decreti di nomina, le graduatorie, relative alle posizioni dirigenziali per l’assegnazione delle quali aveva presentato domanda, poiché restava esclusa nella fase selettiva, a causa dell’illegittimità della valutazione, nonché il bando. Evidenzia il Collegio che “il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'àmbito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, sempreché siano stati puntualmente predeterminati dalla commissione esaminatrice i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove” (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014 n. 6306). Ad avviso del Collegio, tuttavia, nel caso di specie, la magmatica riconduzione dei punti non consente di comprendere il reale punteggio attribuito a ciascun candidato, anche in ordine al criterio di graduazione di ogni singolo punto da assegnare all’andamento della prova orale, a conclusione del colloquio sostenuto. Inoltre, decisiva, per la dichiarazione di illegittimità della procedura di svolgimento della c.d. prova orale, appare la circostanza che quest’ultima sia avvenuta “a porte chiuse” o “da remoto”, attraverso skype, senza che sia stato verbalizzato nulla circa la presenza di uditori estranei ai membri della commissione durante lo svolgimento del colloquio e in spregio ai principi di trasparenza e parità di trattamento tra i candidati. In base a quanto previsto dal bando non è inoltre possibile estendere la platea degli aspiranti alla posizione dirigenziale in esame, ricomprendendo anche cittadini non italiani, sebbene il carattere “internazionale” dell’esperienza maturata dal cittadino all’estero sia stata valorizzata nell’odierna procedura concorsuale. In definitiva, il Collegio annulla il bando, laddove non escluda la partecipazione di stranieri alla selezione, nonché gli atti di ciascuna selezione avvenuta con i criteri dichiarati illegittimi. DU
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Inserito in data 05/06/2017 TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. I, 29 maggio 2017, n. 2843 L’onere di immediata impugnazione è esigibile solo se opera l’art. 29 D.Lgs 50/16 L’onere di immediata impugnazione dell’ammissione alla gara “risulta esigibile solo a fronte della contestuale operatività della disposizione che consente l’immediata conoscenza dell’ammissione alla gara da parte delle imprese partecipanti e, segnatamente, dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni in materia di accesso civico ex D.Lgs. n. 33/2013)”. In proposito, il citato art. 120, comma 2 bis prevede che “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11”. Del resto, come affermato dalla recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 4994/2016; T.A.R. Puglia, n. 340/2017; T.A.R. Toscana n. 239/2017; T.A.R. Basilicata, n. 24/2017), “in difetto del contestuale funzionamento delle regole che assicurano la pubblicità e la comunicazione dei provvedimenti di cui si introduce l’onere di immediata impugnazione - che devono, perciò, intendersi legate da un vincolo funzionale inscindibile - la relativa prescrizione processuale si rivela del tutto inattuabile, per la mancanza del presupposto logico della sua operatività e, cioè, la predisposizione di un apparato regolativo che garantisca la tempestiva informazione degli interessati circa il contenuto del provvedimento da gravare nel ristretto termine di decadenza ivi stabilito”. Si è infatti rilevato che “il neonato rito speciale in materia di impugnazione contro esclusioni ed ammissioni costituisce eccezione al regime ‘ordinario’ del processo appalti (a sua volta eccezione rispetto al rito ordinario e allo stesso rito accelerato ex art. 119 c.p.a.) e, perciò, deve essere applicato solo nel caso espressamente previsto (T.A.R. Puglia - Bari I, 7 dicembre 2016 n. 1367), e cioè quando sia stato emanato il provvedimento di cui all’art. 29, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016; in caso contrario l’impugnativa non può che essere rivolta, congiuntamente, avverso l’ammissione dell’aggiudicatario ed il provvedimento di aggiudicazione laddove il secondo sia, come dedotto nel primo motivo, conseguenza del primo” (T.A.R. Toscana, n. 239/2017). Pertanto, una volta esclusa l’applicazione del nuovo rito superaccelerato di cui all’art. 120 comma 2 bis del c.p.a., “non vi è che da richiamare l’orientamento giurisprudenziale precedente che nega valenza procedimentale autonoma all’atto di ammissione alla gara e che ne ammette l’impugnazione solo unitamente al provvedimento di aggiudicazione”. EF |
Inserito in data 03/06/2017 TAR TOSCANA - FIRENZE, SEZ. I - 29 maggio 2017, n. 745 Reclutamento di personale ad opera di un Organismo di diritto pubblico e giurisdizione La pronuncia in esame si colloca in un ambito importante ed estremamente attuale, quale quello relativo allo status delle società in house e degli organismi di diritto pubblico e sui conseguenti riflessi in punto di giurisdizione. In specie, il Collegio toscano accoglie l’eccezione circa il difetto della propria giurisdizione – come sollevata dall’Organismo resistente e, attraverso un significativo excursus giurisprudenziale e normativo, declina l’odierno contenzioso all’Autorità giurisdizionale ordinaria. Più nel dettaglio, i Giudici fiorentini ricordano che l’articolo 18 del D.L. 1112/08 – intitolato “Reclutamento del personale delle aziende e istituzioni pubbliche” – recava una disciplina di stampo pubblicistico in merito all’adozione di provvedimenti per la gestione e reclutamento di professionalità in seno alle società pubbliche. Sottolineano, altresì, la subentrata modifica normativa, peraltro recentissima, ad opera della riforma sulle società a partecipazione pubblica - introdotta dal D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 (attuativa della delega conferita dalla legge Madia n. 124/2015) – con cui, invece, si è inteso conferire un’impronta privatistica in tema di pubblico impiego. Basti pensare che il comma 1 dell’articolo 19 del suddetto D. Lgs. dispone che “Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa”. E come, altresì, persino il Giudice regolatore della giurisdizione abbia da ultimo chiarito che "il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 18, il quale detta regole diverse per le procedure di reclutamento del personale da parte, da un lato, delle società in mano pubblica di gestione dei servizi pubblici locali (comma 1), e, dall'altro, delle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (comma 2), è una norma di diritto sostanziale, la quale non incide in alcun modo sui criteri di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti…. Le procedure seguite dalle società cosidette in house providing per l'assunzione di personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario" (Cfr. SC. Sez. Un. n. 7759/17). Pertanto, sulla falsariga di tali nuovi approdi ed operando anche in ragione di esigenze di speditezza, certezza giuridica e celerità, in doveroso e disciplinato rispetto dell’articolo 111 – 8’ co. - della Costituzione, il Collegio fiorentino declina la propria giurisdizione, dichiarando quella del Giudice ordinario. CC |
Inserito in data 01/06/2017 TAR VENETO - VENEZIA, SEZ. I - ORDINANZA 26 maggio 2017, n. 512 Diritto di accesso, azione ex art. 116, 2’ c. CpA soggetto legittimato, controinteressato Nella ordinanza emarginata in epigrafe si afferma, preliminarmente, che la facoltà di azionare la tutela in materia di accesso in via incidentale ex art. 116 comma 2 c.p.a. “può essere riconosciuta solo alla parte ricorrente nel giudizio principale e non anche alla contro interessata nel medesimo giudizio per la quale, infatti, si pone una carenza di legittimazione attiva”. A fortiori, alla società contro interessata, “non avendo la stessa proposto alcuna domanda sostanziale, neppure in via incidentale o riconvenzionale, nell’ambito del ricorso principale, non può esser riconosciuto il potere processuale d’innestare all’interno di quest’ultimo giudizio, il ricorso incidentale previsto dall’art. 116, comma 2, c.p.a., avente natura strumentale rispetto ad un’azione già incardinata, ferma restando, ovviamente la possibilità di proporre un autonomo processo di accesso”. Secondariamente, con riguardo al diniego opposto dalla Amministrazione alla società ricorrente nel giudizio principale, circa la istanza di accesso fatta da quest’ultima, il predetto diniego viene dal Collegio reputato illegittimo “non essendo condivisibile l’assunto dell’Amministrazione secondo cui l’accesso alla documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), del D.lgs n. 50 del 2016, è differito fino al momento dell’aggiudicazione”. Ed infatti, chiarisce il Collegio che, “ la norma si riferisce solamente al contenuto delle offerte, ed è chiaramente posta a presidio della segretezza delle offerte tecnico-economiche, ma non impedisce l’accesso alla documentazione amministrativa contenuta normalmente nella busta A, relativa ai requisiti soggettivi dei concorrenti, essendo peraltro la conoscenza di tale documentazione elemento imprescindibile per l’esercizio del diritto di difesa in relazione al nuovo sistema delineato dall’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., che onera i concorrenti dell’impugnazione immediata delle ammissioni e delle esclusioni”.
Pertanto la istanza di accesso presentata dalla ricorrente deve essere accolta. PC
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Inserito in data 31/05/2017 TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. II - 29 maggio 2017, n. 867 Principio della parità di accesso tra uomini e donne nelle Giunte municipali “Il principio della parità di accesso alle cariche amministrative tra uomini e donne costituisce espressione di un principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale, sancito dagli artt. 3, 49, 51 e 97 Cost., sicché lo stesso opera direttamente quale limite conformativo all'esercizio del potere amministrativo, anche in mancanza di specifiche disposizioni attuative.” Sul piano legislativo, l’art. 1, comma 137°, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”) costituisce la “trasposizione in sede normativa dei precitati principi”. Ai sensi della predetta disposizione, “nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.” In coerenza con i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza 14.1.2010 n. 4, secondo cui gli articoli della Costituzione 51, comma 1, e 117 comma 7 hanno la finalità di ottenere “un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi”, anche la disposizione di cui al comma 137°dell’art.1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 acquista “carattere permanente e finalistico.” Da una mera interpretazione letterale e sistematica della suddetta norma “emerge chiaramente l’intenzione del legislatore di attribuire valore cogente e precettivo alla percentuale indicata, come altresì rimarcato dall’endiadi «arrotondamento aritmetico», che denota la scelta di voler ancorare la percentuale minima di rappresentanza ad un valore numerico oggettivo, preciso e puntuale.” Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tar chiarisce che “il limite intrinseco di operatività dell' art. 1, comma 137, della legge Delrio” risiede unicamente “nell'effettiva impossibilità, di carattere tendenzialmente oggettivo, di assicurare nella composizione della Giunta comunale la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge” .“Tale impossibilità deve esser adeguatamente provata attraverso lo svolgimento da parte del Sindaco di una preventiva, accurata ed approfondita attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi, ed alla necessità di un'adeguata e puntuale motivazione sulle ragioni della mancata applicabilità del principio di pari opportunità (Cons. Stato sez V n.406/2016)”. GB
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Inserito in data 30/05/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 29 maggio 2017, n. 2533 Il rito appalti si applica anche agli affidamenti in house Con la pronuncia rassegnata in epigrafe, la Quinta Sezione reputa che “anche le impugnazioni di affidamenti in house di contratti pubblici di lavori servizi e forniture siano soggetti allo speciale “rito appalti” di cui agli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 del codice del processo amministrativo, con il corollario del dimezzamento del termine per proporre il ricorso di primo grado, ai sensi del comma 5 di quest’ultima disposizione”. A tale conclusione giunge il Collegio prendendo le mosse dall’ampiezza delle formule impiegate dal legislatore: «procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture» e «atti delle procedure di affidamento», utilizzate nelle disposizioni richiamate. Come osservato, infatti, esse s’incentrano sul concetto di «procedure», che nella sua latitudine è idoneo a racchiudere tutta l’attività della pubblica amministrazione espressiva del suo potere di supremazia, che si manifesta attraverso atti autoritativi e nelle forme tipiche del procedimento amministrativo. Con specifico riguardo alla materia degli affidamenti di contratti di lavori servizi e forniture, il concetto di «procedure» è pertanto idoneo ad individuare nel suo complesso la fase che precede la stipula del contratto, ove l’affidamento in questione è sempre espressione della presupposta potestà autoritativa della pubblica amministrazione, manifestatasi nelle forme del procedimento amministrativo cui quest’ultima è soggetta in via generale, nell’esercizio dei suoi poteri, ancorché intesi con modalità estremamente semplificate, con conseguenze che si riflettono in punto di riparto, determinando la giurisdizione del giudice amministrativo. Ad avviso del Supremo Consesso, depone nel senso suddetto anche la medesima esigenza di spiccata celerità e la pienezza di tutela assicurata dai provvedimenti adottabili ai sensi degli artt. 120 – 124 c.p.a., dei contratti così stipulati. In particolare, spicca la possibilità per il giudice di dichiarare l’inefficacia del contratto stipulato sulla base del provvedimento autoritativo di affidamento, incidendo così sul rapporto negoziale già instaurato “a valle” di quest’ultimo. Da questa ampiezza di poteri e dalle conseguenti ricadute su assetti contrattuali già instauratisi si coglie pertanto la necessità sul piano logico e di complessiva coerenza normativa di assoggettare anche gli affidamenti in house al rito concernente in generale i contratti di lavori, servizi e forniture. In caso contrario, rimarrebbero immuni dal rischio di declaratoria giurisdizionale di inefficacia proprio gli affidamenti connotati maxime dalla violazione del principio generale, di matrice anche europea, dell’evidenza pubblica. DU
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Inserito in data 29/05/2017 TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. II, 22 maggio 2017, n. 852 Si al decreto di acquisizione sanante dopo la scadenza del termine fissato in sentenza La questione posta al vaglio del Tar Catanzaro concerne la “possibilità o meno per l’amministrazione, condannata con sentenza a restituire l’immobile e pagare le somme dovute oppure, in alternativa, ad emettere il decreto di acquisizione sanante ex art.42-bis, di emettere il detto decreto una volta scaduto il termine fissato in sentenza”. A tal proposito, il Supremo Consesso (sent. n. 2/2016) ritiene che, in tali casi, “non vi è ragione di discostarsi dai principi recentemente enucleati dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. sentenza 15 gennaio 2013, n. 2), in sintonia con la Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. sentenza 18 novembre 2004, Zazanis), alla stregua dei quali l’effettività delle tutela giurisdizionale e il carattere poliforme del giudicato amministrativo, impongono di darvi esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla definizione stabile del contenzioso e del contesto procedimentale: in tali casi, la totale inerzia dell’autorità o l’attività elusiva di carattere soprassessorio posta in essere da quest’ultima, consentiranno al giudice adito in sede di ottemperanza di intervenire, secondo lo schema disegnato dagli artt. 112 e ss. c.p.a., direttamente o (più normalmente) di nominare un commissario ad acta che procederà, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti dianzi illustrati, a valutare se esistono le eccezionali condizioni legittimanti l’acquisizione coattiva del bene ex art. 42-bis”. Sulla base di tali principi, il Collegio ritiene di potere trarre le seguenti conseguenze: a) “a fronte di un giudicato alternativo, quale quello in questione, in caso di inadempienza dell’amministrazione, parte ricorrente potrà ricorrere allo strumento del ricorso per l’ottemperanza e, in tal caso, il commissario, se nominato dal giudice a mente dell’art.114, co 3, lett. d) c.p.a. ed insediatosi a seguito della persistenza dell’inottemperanza, darà esecuzione al giudicato e pertanto potrà emanare anche il provvedimento di acquisizione coattiva, in quanto previsto in sentenza”; b) “la circostanza che in sentenza sia stato previsto un termine entro il quale restituire l’immobile e corrispondere le somme dovute oppure emanare il decreto di acquisizione coattiva non esclude la legittimità del provvedimento ex art.42-bis cit. emesso successivamente, ove tale adempimento costituisca pur sempre esecuzione secondo buona fede della sentenza e non frustri la legittima aspettativa del privato alla definizione stabile del contenzioso e del contesto procedimentale”; c) “l’amministrazione, condannata in via alternativa, perde il potere di emanare il provvedimento di acquisizione ex art.42-bis cit. solo se, a seguito dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza (volto all’esecuzione del giudicato nella sua interezza), nella persistenza dell’inadempienza, si insedi il commissario ad acta nominato a provvedere in sua sostituzione”. Conclusivamente, ritiene il Collegio che “persista il potere dell’amministrazione a emanare il provvedimento ex art.42-bis del d.P.R. n.327/2000 anche successivamente al termine fissato in sentenza, nella sussistenza dei presupposti di cui si è detto”. EF
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Inserito in data 26/05/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 24 maggio 2017, n. 2444 Il dimezzamento dei termini si applica anche per impugnare gli atti di esclusione Il comma 5 dell’art. 120 cod. proc. amm. - che assoggetta al termine di «trenta giorni» il ricorso in sede giurisdizionale contro gli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture- si applica anche agli “atti di esclusione di concorrenti adottati dalla stazione appaltante nell’ambito della procedura di gara”. Tale assunto si desume da una “interpretazione letterale”delle formule normative in materia di appalti, corroborata da “un argomento di ordine logico”. Sul piano testuale, l’art. 120 cod. proc. amm. assoggetta, “al c.d. rito appalti, ovvero al giudizio ordinario di legittimità che si svolge davanti al giudice amministrativo, e che ha ad oggetto la complessiva attività della pubblica amministrazione finalizzata alla conclusione di contratti, gli «atti delle procedure di affidamento» relative «a pubblici lavori, servizi o forniture». In termini analoghi dispone “l’art. 119, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., attraverso l’impiego dell’espressione «procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture».” Entrambe le formule normative hanno “carattere generale” e si riferiscono “a tutti gli atti che si collocano nella fase c.d. pubblicistica di selezione del contraente privato e che precedono la stipula del contratto.” Da ciò discende l’applicazione di tale regime “anche gli atti di esclusione di concorrenti adottati dalla stazione appaltante nell’ambito della procedura di gara”. Sul piano logico, “deve essere esclusa l’opzione volta a distinguere regimi processuali diversi, sotto il fondamentale profilo del termine per proporre l’impugnativa giurisdizionale, nell’ambito di un’unica attività amministrativa quale appunto quella ad evidenza pubblica che precede la stipula di contratti”. Se si guarda, peraltro, all’«intenzione del legislatore», “appare manifestamente irrazionale assoggettare a termini differenziati, ed in particolare esentare alcuni atti della procedura di gara dal dimezzamento del termine per ricorrere ai sensi del citato art. 120, comma 5, pur a fronte dell’unitaria esigenza di politica legislativa di celere definizione del contenzioso relativo all’attività contrattuale della pubblica amministrazione. Si tratta in particolare dell’esigenza che è alla base della specialità del rito appalti e della conseguente deroga prevista in materia rispetto al termine ordinario per ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa.” GB
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Inserito in data 25/05/2017 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO - SEZ. UNICA, 24 maggio 2017, n. 179 Concordato preventivo con continuità aziendale: illegittimità della esclusione dalla gara per mancata produzione di autorizzazione del Giudice delegato Nella controversia i cui estremi sono emarginati in epigrafe ed avente ad oggetto la impugnativa delle note della Amministrazione provinciale con cui veniva richiesto alla ricorrente, società in concordato preventivo con continuità aziendale, di presentare - ai fini della ammissione alla gara per l’affidamento di lavori pubblici - l'autorizzazione del Giudice delegato, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 50/2016, il T.A.R. chiarisce preliminarmente che “il concordato con continuità aziendale non costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, e dalla stipula dei relativi contratti”. In secondo luogo si evidenzia che la procedura di concordato, per le finalità proprie della partecipazione alle gare pubbliche e degli adempimenti necessari, si esaurisce con il decreto di omologa ex art. 181 L.F., il quale rappresenta per la impresa assoggettatane, il passaggio dal regime di spossessamento attenuato, proprio della procedura, al riacquisto della piena capacità di agire. Motivo per cui è illegittima la richiesta, avanzata dalla Amministrazione trentina, di ottenere la autorizzazione del Giudice delegato al fine di poter partecipare alla gara, “pena la esclusione dalla stessa”, non sol perché contrastante con l’insegnamento giurisprudenziale in materia secondo il quale “il decreto di omologa conclude la procedura di concordato”, ma anche perché subordinare la ammissione alla gara al rilascio della predetta autorizzazione “contrasta con l’intero impianto normativo della legge fallimentare rivelandosi irragionevole, considerati i tempi normalmente non ristretti e neppure esattamente prevedibili, necessari per la chiusura della liquidazione, assoggettando la parte interessata ad un prolungato ed ingiustificato obbligo dimostrativo ed allegativo”. Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati, ferme le ulteriori determinazioni dell’amministrazione nel rispetto della presente decisione. PC
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Inserito in data 24/05/2017 TAR CALABRIA - CATANZARO, SEZ. I - 22 maggio 2017, n. 830 Diritto di accesso e contratto secretato ex art. 162 d.lgs. n. 50/16: bilanciamento I Giudici calabresi accolgono le doglianze della ditta ricorrente che, avendo preso parte ad una gara pubblica relativa a un contratto secretato ex art. 162 d.lgs. n. 50/16 - Codice dei Contratti pubblici, ha ricevuto un diniego tacito dinanzi alla propria istanza di accesso prospettata all’Amministrazione aggiudicatrice. Il Collegio, se da un lato evidenzia come la segretezza imposta sulla gara incide senza dubbio sul diritto d’accesso, dall’altra parte ammonisce l’Amministrazione intimata, regolarmente costituitasi in giudizio, circa l’assenza di previsioni specifiche limitatamente alla ostensibilità di informazioni proprie di tali categorie di contratti secretati. Si ricorda, pertanto, la necessità di contemperare l’interesse alla non divulgazione di notizie sensibili e il diritto di difesa, garantito dall’art. 24 Cost., al cui esercizio l’accesso è finalizzato; e come, altresì, le procedure del tipo di quelle odierne siano puntualmente sottoposte al vaglio del Giudice contabile. In ragione della suddetta stratificazione giurisprudenziale e normativa e, pertanto, dell’estrema delicatezza della questione affrontata, i Giudici ricordano l’importanza dell’interprete. E’ a questi, infatti, che spetta valutare, caso per caso, l’opportunità o meno circa l’accessibilità dei documenti. Un ruolo simile non è stato tenuto dall’Amministrazione resistente che, a fronte dell’istanza, non ha palesato specifiche ragioni per le quali tutti gli atti della procedura ad evidenza pubblica debbano ritenersi segreti. Né, peraltro, ha tenuto nella giusta considerazione il fatto che l’istanza fosse stata presentata da uno dei soggetti partecipanti alla gara e, quindi, perfettamente legittimato.
In ragione di ciò, il ricorso va accolto. CC
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Inserito in data 23/05/2017 TAR TOSCANA - FIRENZE, SEZ. I - 16 maggio 2017, n. 689 Riparametrazione delle offerte tecnica ed economica I Giudici fiorentini intervengono in tema di riparametrazione delle offerte, respingendo le doglianze di una ditta che, collocatasi seconda, impugna l’esito della gara proprio alla luce della suddetta tecnica, esercitata presuntivamente in modo iniquo. Più nel dettaglio, la ricorrente ritiene che la commissione giudicatrice avrebbe proceduto all’assegnazione dei punteggi relativi alle offerte economiche previa riparametrazione degli stessi al punteggio massimo previsto dalla legge di gara, mentre i punteggi relativi alle offerte tecniche sarebbero stati attribuiti senza riparametrazione. Questo modo di procedere avrebbe alterato l’esito del confronto tra i concorrenti e lo stesso rapporto tra elemento economico ed elemento tecnico espresso dalla lex specialis: eseguendo la riparametrazione delle offerte tecniche, infatti, sarebbe la ricorrente a risultare vincitrice. Il Collegio toscano, invece, non giunge alla medesima valutazione. Si ritiene, infatti, che il punto di equilibrio tra riparametrazione delle offerte economiche o tecniche, o separatamente di una delle due – come nel caso di specie – appartenga soltanto alla discrezionalità della stazione appaltante. Ad essa spetta ponderare gli elementi di valutazione e comparazione delle offerte nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ricordano i Giudici che la riparametrazione ha la funzione di garantire l’equilibrio tra elementi qualitativi e quantitativi di giudizio, in modo da assicurare la completa attuazione della volontà manifestata al riguardo dalla stazione appaltante: applicando la riparametrazione a una delle componenti dell’offerta, o a entrambe, il peso ne viene valorizzato, nel senso che il concorrente titolare dell’offerta anche di poco migliore rispetto alle altre si vede assegnato il punteggio massimo astrattamente previsto, come se si trattasse di un’offerta tecnicamente eccellente, ovvero considerevolmente conveniente sul piano economico. Pertanto, muovendosi da tali valutazioni, non vi è stato alcun vizio metodologico – quale quello addebitato alla stazione appaltante dalla ditta ricorrente. Il fatto che siano stati riparametrate solo le offerte economiche dipende, infatti, unicamente da una valutazione discrezionale nei cui confronti la ricorrente si è limitata a critiche generiche, inidonee a evidenziare obiettivi profili di manifesta illogicità o irragionevolezza. Il ricorso, pertanto, va rigettato, con conseguente soccombenza della ricorrente. CC
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Inserito in data 22/05/2017 TAR VALLE D’AOSTA, SEZ. UNICA - ORDINANZA 9 maggio 2017, n. 13 Consiglieri regionali sospesi ex art. 8, d.lgs. n. 235/12 e quorum strutturale I Giudici aostani si pronunciano in tema di sospensione (necessitata) dalla carica dei Consiglieri regionali – ex art. 8, d.lgs. n. 235/12 (cd. Legge Severino) - a seguito di condanna penale non definitiva, e sulle relative ripercussioni sull’operatività dell’Organo rappresentativo interno alla Regione. Più nel dettaglio, il Collegio respinge le censure mosse dai ricorrenti esclusi, ritenendo non condivisibile l’asserito difetto funzionale dell’Organo inciso dalla suddetta sospensione. Si ricorda, infatti, che la volontà del Legislatore del 2012 è, indubbiamente, quella di evitare che soggetti non più ritenuti idonei – a seguito di condanna – possano influenzare l’operatività dell’organismo. E’ talmente netta la volontà di depotenziare tali soggetti al punto da impedirne il computo nel quorum strutturale: ovvero, si intende evitare che persino con l’assenza questi possano aver parte nel funzionamento del Soggetto pubblico. Pertanto, a dispetto della previsione dello Statuto aostano – come è noto di rango costituzionale – tesa a custodire un quorum strutturale “ordinario”, i Giudici evidenziano l’impossibilità di modificare la ratio della Legge Severino e, per l’effetto, respingono le doglianze dei consiglieri esclusi, poiché non aventi titolo alcuno per accedere alle decisioni consiliari – alla luce delle suddette previsioni del Legislatore nazionale. CC
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Inserito in data 19/05/2017 CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 11 maggio 2017, n. 108 Contrasto alla diffusione gioco d’azzardo patologico (GAP), distanze minime Il Collegio della Consulta respinge le doglianze sollevate dal TAR pugliese – sezione distaccata di Lecce - che dubita della legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP). In particolare, i Giudici rimettenti contestano la parte in cui il Legislatore regionale ha vietato il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti “sensibili” ivi indicati. Viene, in primo luogo, rigettata la prima doglianza di incostituzionalità – relativa al possibile vulnus all’art. 117 Cost. – posto che l’intervento del Legislatore pugliese, volto a regolamentare l’allocazione di sale da gioco nei pressi di punti cc.dd. maggiormente sensibili, è diretto alla tutela della salute – in linea, del resto, con i recenti interventi legislativi sul punto, sia in ambito nazionale che comunitario. I Giudici della Consulta, in sostanza, racchiudono ed allocano l’operato del Legislatore pugliese nel quadro dell’art. 117 – 3’ co. Cost. – ovvero in materia di tutela della salute; in un ambito, quindi, rientrante nella potestà legislativa concorrente. La Regione, quindi, ha potuto legiferare sul punto, sia pure nel quadro dei principi fondanti la materia – fissati dal Legislatore nazionale; non vi è stato, dunque, alcun superamento del parametro costituzionale di cui all’articolo 117 – come prospettato dai Rimettenti – posto che non di «ordine pubblico e sicurezza» (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.) si tratta. Parimenti destituita di fondamento la seconda censura, riguardo alla dedotta violazione dei principi fondamentali posti dallo Stato nella materia di competenza concorrente della «tutela della salute». La Corte, infatti, dopo aver richiamato il diritto vivente in punto di legittimità degli interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi “sensibili” senza la necessità della previa definizione della relativa pianificazione a livello nazionale, ha escluso la violazione – da parte del Legislatore pugliese - anche di questo parametro. In guisa di ciò, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)», come sollevate dai Giudici amministrativi leccesi. CC
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Inserito in data 18/05/2017 TAR VALLE D’AOSTA, SEZ. UNICA - 15 maggio 2017, n. 29 Giudizio sull’anomalia delle offerte e spessore del sindacato del GA Il Collegio valdostano ricorda, con la pronuncia in commento, l’effettiva natura del giudizio sull’anomalia delle offerte presentate nel corso di una gara pubblica. A fronte delle censure sollevate dalla ditta ricorrente, che contesta l’operato della Stazione appaltante sia sotto il profilo procedimentale che sotto l’aspetto prettamente contenutistico dell’opinione espressa, i Giudici confermano, invece, l’azione del Soggetto pubblico, ricordando principi basilari che persistono, anche alla luce della sopravvenuta disciplina ex D. Lgs. 50/2016. Il Tribunale valdostano rammenta, infatti, come il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una pubblica gara di appalto è un giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza, sicché il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della P.A., sotto i profili suindicati, ma non può procedere ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle sue singole voci, il che costituirebbe un’indebita invasione della sfera propria dell’Amministrazione (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 6.II.2017, n. 514). Ribadisce, altresì, come nell’esercizio del contestato giudizio di anomalia si persegua unicamente un interesse, quello pubblico. Non v’è traccia alcuna del carattere sanzionatorio ravvisato dall’odierno ricorrente; vi è, semmai, la necessità di accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. Il giudizio di anomalia, ricordano i Giudici, mira quindi a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’Amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell’esecuzione dell’appalto, così che l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione (operata dall’Amministrazione appaltante) di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 21.XI. 2016, n. 4888). Sulla base di tali valutazioni e considerata, altresì, la totale carenza di mezzi istruttori – volti a palesare l’erroneità del suddetto giudizio – come lamentata da parte ricorrente, i Giudici rigettano il ricorso, stante l’infondatezza delle doglianze della ditta ricorrente. CC
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Inserito in data 17/05/2017 TAR TOSCANA - FIRENZE, SEZ. I - 16 maggio 2017, n. 694 Illegittimità delle ordinanze sindacali extra ordinem qualora non sorrette da adeguata istruttoria Nella sentenza emarginata in epigrafe, avente ad oggetto la contestazione di una ordinanza sindacale di divieto di accesso ai parchi pubblici ai cani anche se accompagnati dai padroni, il Collegio accoglie il ricorso e ritiene la ordinanza impugnata illegittima in quanto essa non è stata preceduta dall’accertamento di un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica . Ha, infatti, ricordato il Tar che “l’esercizio del potere sindacale extra ordinem presuppone il requisito della necessità di un intervento immediato, al fine di rimuovere uno stato di grave pericolo per l'igiene e/o la salute pubblica e caratterizzato da una situazione eccezionale e/o imprevedibile da fronteggiare per mezzo di misure straordinarie di carattere provvisorio e, pertanto, non adeguatamente contrastabile tramite l'utilizzo degli ordinari mezzi di carattere definitivo previsti dall'ordinamento giuridico”. Ciò in quanto, le ordinanze contingibili e urgenti, derogando al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, “impongono la precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge”. Nel caso di specie si rileva che il provvedimento impugnato, oltre a non recare alcuna indicazione in ordine ai suoi limiti temporali di efficacia, “non è sorretto da una adeguata istruttoria in ordine all’esistenza effettiva di un’emergenza sanitaria o di igiene pubblica, tale evidentemente non potendo considerarsi la mera rilevazione di escrementi canini in ambito urbano comunale”. D’altra parte il Tar ha ricordato che la Regione Toscana, con la legge n. 59 del 2009 ha disciplinato la tutela degli animali da affezione, stabilendo all'art. 19 che “ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali”. Stabilendo al secondo comma che è vietato l'accesso ai cani solamente “in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini, qualora a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto”. PC
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Inserito in data 16/05/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 15 maggio 2017, n. 2299 Il GA non può entrare nel merito delle valutazioni della Commissione avanzamento Ufficiali Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato traccia le coordinate in ordine allo scrutinio giurisdizionale delle decisioni assunte dalla Commissione per il giudizio di avanzamento di cui agli artt. 25 e 26, l. 1137/1955, abrogati a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 66/2010. A tal proposito, la Quarta Sezione nega al Giudice Amministrativo “il potere di entrare nel merito delle valutazioni della Commissione di avanzamento per gli Ufficiali delle forze armate, dovendo il giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio” (Cons. St., Sez. IV, 11 dicembre 2014, n. 6084). Invero, “Questa tipologia di sindacato si applica sia in relazione ai quattro elementi di cui al comma secondo dell’art. 26, che in relazione al complessivo giudizio globale che ne deriva” (Cons. St., Se. IV, 11 febbraio 2011, n. 926). In particolare, “il Giudice amministrativo non può sostituirsi alla Commissione di avanzamento nella valutazione della qualità dei singoli elementi presi in considerazione dall'art. 26 L. n. 1137/1955 (che prescrive che la valutazione per l'avanzamento a scelta degli ufficiali, deve essere effettuata sulla base di una molteplicità di elementi, ossia, qualità morali, di carattere e fisiche; benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti da tale legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti)”. In conclusione, devono ritenersi inammissibili “le censure fondate su una analisi puntuale delle presunte aporie motivazionali a sostegno dei punti assegnati per ciascuna delle lettere di cui all'art. 26 suddetto o peggio, per ciascuna delle qualità prese in considerazioni dalle singole lettere” (Cons. St., Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 1008). EF
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Inserito in data 15/05/2017 CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA, SENTENZA 12 maggio 2017, n. 2 L’impossibilità sopravvenuta di esecuzione in forma specifica dell’obbligazione nascente da giudicato Con la sentenza in epigrafe, l’Adunanza Plenaria si è pronunciata sull’ottemperanza della sentenza n. 6/2016 emessa dall’Adunanza Plenaria, la quale, a sua volta, dichiarava esclusa la possibilità di ammettere la c.d. regolarizzazione del DURC negativo, sancendo il principio per cui “l’impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.” Con il presente ricorso in ottemperanza, le ricorrenti lamentano l’inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza della citata Plenaria da parte dell’Amministrazione. Nel dettaglio, il danno lamentato è proprio quello connesso all’impossibilità di ottenere l’esecuzione in forma specifica del giudicato, a causa dell’avvenuta ultimazione dei lavori oggetto della gara anteriormente alla pubblicazione della predetta sentenza dell’Adunanza plenaria. Il Supremo Consesso al plenum, prendendo le mosse dalla natura dell’azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a., ne enuclea i presupposti e ne perimetra l’ambito soggettivo, pervenendo così ad un’attenta ricostruzione della forma di responsabilità ad essa sottesa. Come emerge dalla lettera della citata norma, l’azione suddetta fornisce un rimedio risarcitorio, che evoca l’istituto della responsabilità civile. Tuttavia, rispetto al tradizionale risarcimento del danno – ad avviso della Plenaria - l’azione in esame presenta significativi profili di peculiarità. Nella specie, siffatta previsione consente l’estensione del rimedio in esame alle ipotesi in cui il danno, pur in assenza di violazione o elusione del giudicato, è comunque “connesso” all’impossibilità di ottenerne l’esecuzione in forma specifica. Da questo punto di vista, la norma ha una portata non solo processuale ma anche sostanziale, perché, in deroga alla disciplina generale della responsabilità civile - ossia quella prevista dall’art.1218 c.c. - ammette una forma di responsabilità che prescinde dall’inadempimento imputabile alla parte tenuta ad eseguire il giudicato. Secondo quanto si legge nella pronuncia in esame “al giudicato amministrativo che riconosca la fondatezza della pretesa sostanziale, nasce ex lege, in capo all’amministrazione (ed in certi casi anche in capo alle parti private soccombenti) un’obbligazione, il cui oggetto (la prestazione) consiste proprio nel concedere “in natura” (cioè in forma specifica) il bene della vita di cui è stata riconosciuta la spettanza”. Ne deriva che, rispetto alla disciplina civilistica sull’inadempimento dell’obbligazione, l’art. 112, comma 3, c.p.a. introduce “un elemento di specialità”, perché dispone che l’impossibilità derivante da causa non imputabile - non dovuta cioè a violazione o elusione del giudicato - non estingue l’obbligazione, ma la converte, ex lege, in una diversa obbligazione, di natura “risarcitoria”, avente ad oggetto l’equivalente monetario del bene della vita riconosciuto dal giudicato (ossia in debito di valore). Ad avviso del Supremo Collegio si profila, quindi, una forma di responsabilità oggettiva un’ottica, per l’appunto, “rimediale” della tutela, perché non è ammessa alcuna prova liberatoria fondata sulla carenza dell’elemento soggettivo, stante la sussistenza degli altri elementi minimi ed essenziali ai fini della configurazione di un illecito: ossia il rapporto di causalità e l’antigiuridicità della condotta (questo orientamento si è andato delineando a partire dalle sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006 della Corte costituzionale). Quanto ai soggetti cui estendere il suddetto obbligo risarcitorio, si tratta di questione di rilevanza cruciale, in quanto le società ricorrenti hanno chiesto la condanna in solido sia dell’amministrazione sia della parte privata che, nelle more del giudizio, come anticipato, eseguiva il contratto, rendendo impossibile l’esecuzione in forma specifica del subentro nel rapporto contrattuale. A tale riguardo, richiamando quella giurisprudenza amministrativa che ammette la possibilità per il giudice amministrativo sia di pronunciare la condanna in solido al risarcimento del danno sia di ripartire le quote interne di responsabilità, l’Adunanza dichiara gravante su tutte la parti soccombenti l’obbligo di eseguire il giudicato, ivi compresa la parte privata. In base all’art. 41, comma 2, ultimo periodo c.p.a., infatti, il privato non è destinatario di una domanda di risarcimento del danno contro di lui diretta, ma solo destinatario della notificazione della domanda proposta contro l’amministrazione, al fine di rendere possibile l’opponibilità del giudicato. Ne deriva che lo speciale regime di responsabilità oggettiva sopra delineato, possa estendersi anche ai privati soccombenti. Così argomentando, si delinea, inoltre, un’azione di regresso esperibile dall’amministrazione, collegata a un’obbligazione risarcitoria di natura solidale o di azione di ingiustificato arricchimento per il disequilibrio causale derivante dal collegamento tra le posizioni sostanziali in gioco (in presenza, tuttavia, di un’apposita domanda in tal senso, non sussistente nel caso di specie). Tuttavia la peculiarità della vicenda, legata e influenzata dall’andamento processuale della controversia che ne è insorta, non è idonea – ad avviso del Collegio - a far venir meno l’obbligazione ex lege scaturente dal fatto oggettivo dell’impossibilità di eseguire il giudicato, proprio per la chiarita irrilevanza di una colpa. Le sopra evidenziate caratteristiche in termini “oggettivi” della responsabilità delineata dall’art. 112, comma 3, c.p.a., peraltro, si allineano peraltro ad un costante orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, che, in materia di mancata aggiudicazione di un contratto d’appalto, sgancia la responsabilità dell’amministrazione aggiudicatrice dalla colpa, poiché riconduce il rimedio risarcitorio al principio di effettività della tutela previsto dalla stessa normativa comunitaria (Corte di giustizia, sez. III, 30 settembre 2010, C-314/09, Stadt Graz). La Plenaria ribadisce, inoltre, i più volte ribaditi principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di quantificazione del danno da mancata aggiudicazione. In particolare, dichiara che, nel caso di mancata aggiudicazione, “il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante si identifica con l’interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell’immagine professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto)”, poiché considerato chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti. Il Supremo Consesso non manca di precisare che spetta all’impresa danneggiata la prova dell’utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell’appalto, chiarendo che “nell’azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento”, che si giustifica “in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato, la quale contraddistingue l’esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell’azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni”. Quanto al “mancato utile”, il Consiglio al plenum ne chiarisce la portata: spetta integralmente “solo se si dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa”. In difetto di tale dimostrazione, viceversa, vale la presunzione che l’impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori ovvero che avrebbe dovuto agire in tal senso, secondo i dettami dell’ordinaria diligenza, volta a escludere ogni forma di concorso del danneggiato nell’aggravamento del danno, a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum. DU
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Inserito in data 12/05/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V, 9 MAGGIO 2017, n. 2119 Termine dimididato anche per impugnare il diniego di sostituzione del contraente Nella sentenza emarginata in epigrafe, avente ad oggetto la impugnazione della sentenza resa dal T.A.R. riguardante il diniego di subentro nel contratto per i lavori di riqualificazione di un complesso edilizio, il Collegio, non condividendo il motivo di doglianza formulato dalla impresa ricorrente (secondo cui il termine dimidiato previsto dall’art. 120 comma 5 del c.p.a. avrebbe carattere eccezionale, applicabile esclusivamente per il caso di ricorso avverso provvedimenti di aggiudicazione, pertanto non estensibile analogicamente ad ipotesi non espressamente disciplinate), partendo dal dato letterale della disposizione su richiamata, afferma che “non è, corretto affermare che la dimidiazione del termine per ricorrere riguardi solo i giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione, risultando la norma applicabile a tutti gli atti che concernono le procedure di affidamento dei contratti pubblici, ivi compresi quelli che intervengono nell’eventuale fase di sostituzione del contraente, disciplinata dall’art. 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. Invero, come viene sostenuto dal Collegio, anche in relazione al diniego di subentro di nuovo contraente (e più in generale agli atti che si inseriscono nell’ambito delle procedure di affidamento) “si pone quell’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e di celere definizione delle controversie che è alla base del dimezzamento del termine per impugnare”. Ne consegue che il diniego di autorizzazione al subentro, espresso ai sensi dell’art. 116, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, va impugnato nel termine breve di trenta giorni. Conseguentemente la Sezione ritiene inconferente il riferimento fatto dall’appellante al divieto di applicazione analogica delle norme di carattere eccezionale, “atteso che la fattispecie per cui è causa rientra, pleno iure, tra quelle espressamente disciplinate dall’art. 120, comma 5, del codice del processo amministrativo”. PC
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Inserito in data 11/05/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 10 maggio 2017, n. 2173 Il collegamento sostanziale tra imprese è una situazione di fatto Con la pronuncia in epigrafe, il Consiglio di Stato accoglie la domanda di annullamento dell’aggiudicazione di un appalto, per un’asserita situazione di collegamento sostanziale fra un’impresa partecipante alla gara e il raggruppamento temporaneo di imprese (da ora “r.t.i”) aggiudicatario, ribaltando il giudizio di primo grado. Ad avviso del Collegio, emerge con evidenza la violazione dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater), del d.lgs. nr. 163/2006, lamentata dal ricorrente, poiché il r.t.i. aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, in considerazione della situazione di collegamento sostanziale esistente fra la sua mandante e altra impresa partecipante in costituendo r.t.i., essendo emerso che la medesima persona fisica ricopriva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in entrambe le società. Ripercorrendo l’evoluzione normativo – giurisprudenziale del “collegamento sostanziale” fra imprese partecipanti a una medesima gara - culminata nell’introduzione nel 2009 della citata lettera m-quater) – emerge come il legislatore abbia cristallizzato il principio comunitario per cui “non può mai predicarsi una presunzione assoluta di condizionamento delle offerte, tale da comportare l’automatica esclusione delle imprese interessate, atteso che tale grave determinazione può conseguire soltanto all’esito di una valutazione discrezionale fondata su di un quadro indiziario tale da denunciare univocamente che le due offerte possano essere ascrivibili a un unico centro decisionale”. Al riguardo, sottolinea il Supremo Consesso che la formula degli “indizi gravi, precisi e concordanti”, è da tempo impiegata dalla giurisprudenza (nel silenzio del legislatore) per fornire alle stazioni appaltanti un parametro obiettivo e tendenzialmente certo su cui esercitare una valutazione discrezionale, in ordine alle situazioni di collegamento fatto fra imprese concorrenti. Tale formula è stata però recepita solo parzialmente dalla novella del 2009, laddove si è preferito, laddove si è preferito fare un più generico riferimento a “univoci elementi”, con la precisazione che questi devono attenere a una realtà oggettivamente verificabile, e cioè a una accertata “relazione di fatto” tra imprese partecipanti a una medesima gara, ed essere idonei a denunciare la verosimile provenienza delle relative offerte da un unico centro decisionale. Così stando le cose, è proprio prendendo le mosse dalla comunanza dell’organo di vertice fra le due imprese partecipanti alla procedura selettiva per cui è causa, che la Sezione deduce quell’elemento che, per la sua consistenza e gravità, è idoneo e sufficiente - anche di per sé solo - a denunciare l’esistenza di una relazione di fatto tra i concorrenti interessati, tale da far ritenere che le rispettive offerte potessero provenire da un unico centro decisionale Inoltre, nel corso del giudizio il Collegio rilevava ulteriori rapporti di collaborazione intrattenuti in passato dalle due imprese de quibus, segno, quest’ultimo, che, al di là del dato “formale” della comunanza della persona del Presidente, è un ulteriore indice dei suddetti rapporti di cointeressenza e sinergia. Invero, dal delineato assetto societario, non può ritenersi possibile escludere in radice la reciproca conoscenza o conoscibilità delle rispettive strategie imprenditoriali e, quindi, anche delle offerte formulate nella gara di che trattasi. Il Collegio ribadisce che per pacifica e consolidata giurisprudenza, ai fini della sussistenza della situazione di collegamento sostanziale fra imprese rilevante ai fini della loro esclusione dalla gara, la valutazione da compiere sull’unicità del centro decisionale postula che sia provata l’astratta idoneità della situazione a determinare un concordamento delle offerte, e non anche necessariamente che l’alterazione del confronto concorrenziale vi sia stata effettivamente e in concreto (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2017, nr. 496; id., sez. III, 23 dicembre 2014, nr. 6379; id., sez. V, 18 luglio 2012, nr. 4189). In definitiva, e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nel caso esaminato sussisteva una situazione idonea a determinare l’esclusione dalla procedura selettiva delle imprese in questione, e quindi anche del r.t.i. risultato aggiudicatario. DU
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Inserito in data 10/05/2017 TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II - 9 maggio 2017, n. 5573 Sulla proroga automatica delle concessioni demaniali marittime Il caso in esame, sottoposto al vaglio del Collegio, verte su una richiesta di proroga di concessione d’area demaniale marittima di una S.r.l. per effetto dell’art. 34 duodecies del d.l. n. 179/2012, negata dal Comune. Quest’ultimo, infatti, riteneva il termine di concessione prorogabile solo in presenza di una certa rilevanza economica degli investimenti e delle opere da realizzare, per concessioni di durata compresa tra i sei ed i venti anni. Con motivi aggiunti, ritualmente notificati, parte ricorrente chiedeva altresì, l’annullamento della determinazione con la quale, consequenzialmente, era stato disposto lo sgombero dell'area demaniale occupata dal proprio stabilimento balneare, nonché degli ordini di introito, emessi a titolo di indennizzo per occupazione senza titolo di area demaniale marittima dei periodi successivi alla scadenza, poiché illegittimi e posti in essere in violazione degli artt. 3 e ss. e 21 nonies della l. n. 241/1990. Il Tar adito respinge le censure di parte ricorrente ritenendole infondate. Il Collegio affronta la questione prendendo le mosse dall’articolata esegesi normativa dell’attuale disciplina in materia di concessioni demaniali marittime. Nella specie, evidenzia che, sebbene da un lato, l’art. 1, comma 18 del d.l. n. 194/2009, originariamente, si limitava “solo a prorogare fino al 31.12.2012 la scadenza delle concessioni in essere al momento dell’entrata in vigore del citato decreto legge”, dall’altro, le modifiche introdotte in sede di conversione, ne avessero prolungato il termine, “facendo salve”, così, le disposizioni di cui all’art. 3, comma 4 bis, del d.l. n. 400/1993 (“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”), come convertito dalla legge n. 494/1993. Il Collegio osserva, inoltre, come l’art. 3 della legge finanziaria 2007 prescrive che, sebbene le concessioni possano avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, siffatte disposizioni, esse non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (“Riordino delle disposizione in materia di Autorità Portuali”). Quindi, dal quadro normativo attualmente vigente è possibile dedurre un termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, prorogabile, ma in ossequio al limite massimo ex art. 3 d.l. n. 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 494/1993. È in questo quadro che, ad avviso del Collegio, s’inserisce la disposizione di cui all’art. 34 duodecies del d.l. n. 179/2012 invocata, che ha appunto disposto la proroga automatica delle suddette concessioni fino al 31.12.2020. Tuttavia, tale modifica ha sollevato non pochi dubbi di compatibilità della disciplina così delineata con i principi comunitari (libertà di stabilimento, non discriminazione, tutela della concorrenza, trasparenza, parità di trattamento), suscitando tutta una serie di problemi interpretativi, poi risolti con la sentenza del 14 luglio 2016, dalla Corte di Giustizia, che ne ha sancito il contrasto in contrasto sia con l’art. 12, par. 1-2, della direttiva 2006/123/CE sia con l’art. 49 TFUE, qualora si procedesse senza il previo espletamento di procedure di selezione tra i candidati. Così argomentando, il Supremo Consesso, per un’interpretazione dell’attuale disciplina conforme al diritto comunitario conclude anch’esso per il divieto di rinnovo automatico predetto, se effettuato senza il previo espletamento della procedura ad evidenza pubblica e rigetta il ricorso. Quanto alle richieste di indennizzo dell’Amministrazione per occupazione sine titulo dell’area demaniale, il Tar ritiene che costituiscono mera conferma dell’avvenuta scadenza della concessione in esame, alla stessa stregua del provvedimento di sgombero. DU
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Inserito in data 09/05/2017 TAR TOSCANA - FIRENZE, SEZ. I - 5 maggio 2017, n. 647 La Regione predispone elenco Comuni abilitati ad imporre l’imposta di soggiorno L’art. 4, co.1, d.lgs. n. 23/2011 consente ai comuni capoluogo e alle unioni di comuni di istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricreative situate sul proprio territorio. Per gli altri comuni, invece, risulterebbe necessaria “l’inclusione nell'elenco regionale delle località turistiche, previo accertamento da parte della regione stessa della vocazione turistica del comune”. “Secondo una condivisibile interpretazione l'attribuzione alla Regione, ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, del compito di predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati ad imporre l'imposta di soggiorno, s'inquadra nel riparto di competenze tra Stato e Regioni disegnato dall'art. 117 Cost. che, nell'ambito della legislazione concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del sistema tributario”. Da ciò discende che, “ anche per ragioni di ordine costituzionale, riveste carattere fondamentale l'accertamento dell'effettiva vocazione turistica del Comune nel quale si intenda istituire l'imposta di soggiorno; accertamento che l'art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 ha rimesso all'esclusivo scrutinio della Regione (con l'eccezione delle Unioni di Comuni e dei capoluoghi di Provincia per i quali vige una sorta di presunzione di legge), con una disposizione da ritenersi ragionevole e volta a conservare la corrispondenza tra carattere prevalentemente turistico del soggiorno dei non residenti e imposizione tributaria” (T.A.R. Molise, 25/07/2014, n. 4779). Né risulta sufficiente “l’inclusione nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente turistica, adottato ai sensi della l. reg. n. 28/1999, di recepimento del d.lgs. n. 114/1998”, la cui finalità è diversa da quella di cui al del d.lgs. n. 23/2011, “al quale si riconnette un potere impositivo che, per il suo corretto esercizio, richiede il rigoroso rispetto di tutti i passaggi procedurali dal medesimo stabiliti”. GB
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Inserito in data 08/05/2017 TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. VIII, 5 maggio 2017, n. 2420 Procura alle liti nel PAT: ammissibile anche se apposta a margine La procura ad litem può essere ritualmente apposta a margine dell’atto introduttivo del giudizio. Tale assunto si desume dal tenore dell’art. 8, comma 3, DPCM 40/2016 che, nel rendere alcune precisazioni in ordine alla procura alle liti, non ne esclude l’apposizione a margine. Ai sensi del predetto articolo, infatti, “La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce. GB
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Inserito in data 06/05/2017 TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. III - 3 maggio 2017, n. 2358 Sull’obbligo legale inderogabile di indicare gli oneri di sicurezza aziendali La questione posta al vaglio del Collegio campano involge principalmente la legittimità dell’esclusione da una gara di un operatore per “insussistenza della dichiarazione relativa agli oneri di sicurezza aziendali interni, in base a quanto dispone l’art. 95, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, a tenore del quale: <<Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro>>. Invero, è acclarato che “la nuova disciplina fissa un obbligo legale inderogabile a carico dei partecipanti alla gara pubblica, cosicché resta ininfluente che gli atti della procedura non dispongano espressamente al riguardo, operando piuttosto il meccanismo dell’eterointegrazione con l’obbligo discendente dalla norma primaria”. Né, d’altra parte, può ammettersi il soccorso istruttorio (previsto dall’art. 83, nono comma, del d.lgs. n. 50 del 2016 per <<la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica>>), “in quanto gli oneri di sicurezza interni attengono direttamente all’offerta economica e, per la loro finalità di tutela della sicurezza del lavoro, ne costituiscono elemento essenziale” (cfr. T.A.R. Campania, sez. I di Salerno, 5/1/2017 n. 34 e T.A.R. Veneto, sez. I, 21/2/2017 n. 182). In particolare, le argomentazioni ex adverso addotte vanno disattese, fondandosi su un orientamento maturato nel regime previgente, in base alla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 19 del 2016 (orientamento di recente ribadito, ma pur tuttavia con esplicito riferimento alle “gare bandite anteriormente all'entrata in vigore del c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici”: Cons. Stato, sez. V, 7/3/2017 n. 1073; conf., Cons. Stato, sez. V, 7/11/2016 n. 4646). Neppure rileva “il richiamo alle ordinanze C.G.U.E. (Sesta Sezione) del 10/11/2016, trattandosi anche in tal caso di decisione emessa nei riguardi della normativa previgente ed in relazione alla Direttiva abrogata 2004/18 (come esplicitato ai punti 21, 22 e 23 dell’ordinanza nella causa C-697/15; idem per le ulteriori ordinanze CGUE, in differenti punti)”. Difatti, in relazione al regime antecedente, “la Corte di Giustizia ha ritenuto contrastante con il principio della parità di trattamento e con l’obbligo di trasparenza l’esclusione per omessa separata indicazione nell’offerta dei costi aziendali, la quale sia frutto di un’interpretazione e non risulti espressamente, oltre che dai documenti di gara, “dalla normativa nazionale” (cfr. punto 34 ord. cit.)”. Viceversa, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016 è superata ogni incertezza interpretativa, nel senso sopra illustrato dell’inderogabilità dell’obbligo derivante dall’art. 95, comma 10 (cfr. T.A.R. Campania, sez. I di Salerno, 6/7/2016 n. 1604: “tale disposizione configura un preciso ed ineludibile obbligo legale in sede di predisposizione dell’offerta economica”; cfr., altresì, T.A.R. Veneto, sez. I, 21/2/2017 n. 182, cit.: “in presenza di una così esplicita disposizione di legge, è del tutto irrilevante che né la lex specialis di gara (bando e disciplinare), né il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante avessero previsto la dichiarazione separata di tali oneri, discendendo direttamente ed inequivocabilmente dalla legge l’obbligo (rectius, l’onere) di effettuare la dichiarazione stessa: il ché – occorre aggiungere – è proprio il quid novi contenuto nella disciplina dettata sul punto dall’art. 95, comma 10, cit., che ha inteso porre fine, una volta per tutte, ai ben noti contrasti insorti nel preesistente assetto normativo”; (…) né, va infine rimarcato, emergono allo stato profili di incompatibilità fra le disposizioni di diritto interno che impongono, ora in modo tassativo, l’indicazione degli oneri in questione ed il pertinente paradigma normativo eurounitario (C.d.S., Sez. V, ord. n. 5582/2016, cit.)”). EF
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Inserito in data 05/05/2017 TAR SARDEGNA - CAGLIARI, SEZ. I - 3 maggio 2017, n. 281 L’amicizia su Facebook con gli esaminatori non è causa di incompatibilità “Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art. 51 del c.p.c., senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma, proprio per detto motivo, possano essere oggetto di estensione analogica (Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956, T.a.r. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 28 dicembre 2016, n. 986)”. Le c.d. “amicizie su Facebook”non concretizzano una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c., risultando “del tutto irrilevanti”, atteso che “lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute”. “Come è noto, Facebook implica una possibile diffusione del materiale pubblicato sul profilo dell'utente a un numero imprecisato e non prevedibile di soggetti se l’utente stesso non provvede ad effettuare restrizioni che peraltro il social network consente. “ “Né si può pretendere che gli utenti (escluso un utilizzo sconveniente del mezzo) debbano controllare ogni possibile controindicazione del social network posto che esso, per come si è evoluto, costituisce ormai una modalità di comunicazione difficilmente classificabile.” Allo stesso modo, le foto “scaricate” dal social network “non valgono a provare la “commensalità abituale” prevista dall’art. 51 c.p.c., intesa come non occasionalità della stessa. La suddetta prova dell’abitualità “non può essere certo fornita mediante Facebook”. GB
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Inserito in data 04/05/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 27 aprile 2017, n. 1960 I “claims” dalla veridicità non verificabile, integrano pratiche di pubblicità ingannevole Con la sentenza in epigrafe, la Sesta Sezione accoglie l’appello dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, avente ad oggetto pratiche di pubblicità ingannevole poste in essere da una nota multinazionale nel campo delle acque minerali. Nella specie, la scorrettezza lamentata - che si appuntava sull’apoditticità dei messaggi della campagna pubblicitaria, con la quale la società affermava il contenimento nel consumo di plastica delle bottiglie del 30% e, dunque, di energia nella produzione, pari a 16.000 ettari di nuovo bosco – si estrinsecava nell’uso da parte del professionista di “claims” pubblicitari diffusi, in cui la compatibilità ambientale delle bottiglie veniva prospettata ai consumatori attraverso “vanti prestazionali specifici e quantificati”. Si accertava, segnatamente, “la scorrettezza dei messaggi, per ciò che riguarda le affermazioni rivolte a enfatizzare la compatibilità ambientale della nuova linea di bottiglie utilizzate per la commercializzazione dell’acqua minerale, in relazione a una caratteristica percepita dai consumatori come fondamentale nelle proprie scelte di acquisto, in quanto, nei termini vantati, sfornite di qualsiasi evidenza documentale attendibile idonea a renderle verificabili, come previsto ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 1, lett. b) del codice del consumo”. Dinanzi a tali asserzioni, l’Autorità avviava il procedimento, rilevando il possibile contrasto dei messaggi descritti con gli articoli 20 e 21, lett. b), del codice del consumo, con riferimento, in particolare, alla possibile ingannevolezza dei messaggi rispetto ai risultati ottenuti dal professionista nella riduzione del peso delle bottiglie utilizzate e al conseguente risparmio energetico. Contestualmente, venivano richieste alla multinazionale informazioni e documentazione giustificative, idonee a comprovare le affermazioni contenute nei messaggi, le quali – emergeva nel corso dell’istruttoria – venivano acquisite da quest’ultima, con l’avvio del procedimento stesso. Così, l’Autorità vietava la diffusione ulteriore dei messaggi pubblicitari, comminando alla società una sanzione amministrativa pecuniaria di 70.000 euro. Ripercorrendo la tesi difensiva dell’Autorità, il Supremo Consesso richiama, in via preliminare, gli orientamenti del 25.5.2016 della Commissione europea, per l'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali poste in essere dagli imprenditori nei confronti dei consumatori. In particolare, siffatti orientamenti chiariscono che, quando le asserzioni non sono veritiere o non possono essere altrimenti verificate, la pratica è di frequente definita «greenwashing», ovvero appropriazione indebita di virtù ambientaliste finalizzata alla creazione di un'immagine "verde". L’obiettivo è quello di creare una base giuridica, sintetizzabile in due principi essenziali: a) “i professionisti devono presentare le loro dichiarazioni ecologiche in modo chiaro, specifico, accurato e inequivocabile, al fine di assicurare che i consumatori non siano indotti in errore” (ai sensi dell’art. 6 e 7 della Direttiva); b) “i professionisti devono disporre di prove a sostegno delle loro dichiarazioni ed essere pronti a fornirle alle autorità di vigilanza competenti in modo comprensibile qualora la dichiarazione sia contestata” (ai sensi dell’art. 12 della Direttiva). A tal fine, è necessario che le asserzioni ambientali siano comprovate. Ad avviso della Sesta Sezione, la questione cruciale s’incentra nel vagliare la complessiva verificabilità e attendibilità della documentazione presentata dal professionista su richiesta dell’autorità, a fronte del carattere assertivo e della precisione quantitativa con cui, nel messaggio stampa, si esprimevano i vanti ambientali della bottiglia “eco friendly”.
Non emergendo nel caso di specie, alcuno studio del professionista, idoneo a dimostrare e/o certificare la veridicità e attendibilità delle affermazioni circa le caratteristiche dei prodotti pubblicizzati, il Collegio ritiene che i suddetti “claims” integrino una pratica commerciale da ritenersi scorretta, ai sensi del Codice del Consumo. DU
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Inserito in data 03/05/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V, 27 aprile 2017, n. 1955 La precedente risoluzione contrattuale non definitiva non comporta esclusione dalla gara Nella decisione emarginata in epigrafe il Collegio chiarisce che l’art. 80 comma 5 lett. c) del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), “consente alle stazioni appaltanti di escludere dalle procedure di affidamento le società partecipanti che abbiano commesso gravi illeciti professionali tali da renderne dubbia la loro integrità o affidabilità, tra i quali, le significative carenze nella esecuzione dei lavori di un precedente appalto o concessione che, dunque, ne abbiano causato la risoluzione anticipata”. Prosegue il Collegio, “è inoltre necessario che l’illecito professionale risulti confermato all’esito di un giudizio già definito” e non pendente. Situazione non riscontrabile nel caso di specie in quanto la risoluzione contrattuale precedentemente pronunciata da altra Stazione appaltante risulta essere “impugnata in sede civile ed in sede amministrativa”, cosicché è pacifico ritenere che il giudizio avente ad oggetto la risoluzione anticipata del rapporto non sia ancora giunto a definizione. Sostanzialmente il Collegio mette in rilievo che la disposizione predetta si applica soltanto qualora gli illeciti professionali giustificanti una risoluzione anticipata non siano contestati in giudizio dall’appaltatore privato, oppure qualora siano stati giudizialmente accertati. Situazione non riscontrabile nel caso posto alla attenzione del Collegio proprio perché difetta il presupposto della acquiescenza e/o della definitività in quanto la esclusione è stata prontamente impugnata dalla società esclusa innanzi alla Autorità, sia amministrativa che civile. In particolare il Collegio specifica che “sebbene la elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nella norma predetta non sia tassativa, ma esemplificativa”, è altresì vero “l’elenco esemplificativo contenuto in essa si riferisca espressamente a significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni”. La Sezione giunge alla predetta conclusione in base ad una interpretazione letterale (ex art. 12 delle preleggi) della disposizione che vuole che al provvedimento di risoluzione “sia stata prestata acquiescenza o che lo stesso sia stato confermato in sede giurisdizionale”. PC
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Inserito in data 02/05/2017 TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III, 28 aprile 2017, n. 5038 Effetti della translatio iudicii sulla domanda “riproposta” Il ricorso giunge al Collegio romano a seguito della translatio iudicii operata in applicazione dell’art. 11 c.p.a., dopo che l’AGO aveva declinato la giurisdizione. E’ vero che, in quella sede, “il ricorrente aveva proposto –in consonanza con i poteri riconosciuti alla giurisdizione ordinaria cui egli si era rivolto- una domanda che non comprendeva un petitum di annullamento degli atti della procedura concorsuale, bensì una domanda di accertamento del diritto alla superiore qualifica ed al risarcimento dei danni” conseguenti al mancato riconoscimento da parte dell’Amministrazione interessata. In particolare, occorre considerare che <<(come affermato dal Giudice della giurisdizione: cfr. Cassazione civile sez. lav. 22 luglio 2016 n. 15223), l'unicità del giudizio, dal quale discende la salvezza degli effetti della domanda originaria, riconosciuta dall'art. 59 della l. n. 69 del 2009, sussiste anche quando la domanda non venga "riassunta", bensì "riproposta", con le modifiche rese necessarie dalla diversità di rito e di poteri delle diverse giurisdizioni in rilievo, sicché al momento della prosecuzione la parte può anche formulare una nuova e distinta domanda, connessa con quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'atto di prosecuzione anche natura di atto introduttivo di un nuovo giudizio limitatamente al diverso "petitum" ed alla diversa "causa petendi", senza che, rispetto ad esso, operino gli effetti che discendono dalla "translatio", ferma restando la maturazione delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi al giudice "ad quem">>. Nel merito, i Giudici escludono la violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, allorquando, per tale voce, la P.A. abbia riconosciuto il servizio prestato dal dipendente ceduto per mobilità. EF |
Inserito in data 29/04/2017 TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II - ORDINANZA CAUTELARE 27 aprile 2017, n. 2012 Sospesa ordinanza contingibile e urgente che vieta foto a pagamento con i centurioni Nella pronuncia in esame il Tar sospende in via cautelare l’efficacia dell’ordinanza contingibile ed urgente con la quale “è stato disposto il divieto in un’ampia zona, costituente praticamente tutto il Centro storico di Roma, di qualsiasi attività che prevede la disponibilità di essere ritratto come soggetto di abbigliamento storico, in fotografie o filmati, dietro corrispettivo in denaro". Il Tar, rilevando che “le ordinanze contingibili ed urgenti rappresentano il rimedio approntato dall'ordinamento per far fronte a situazioni di emergenza impreviste”, non ravvisa la sussistenza di tale presupposto nel caso di specie. Le deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza sono consentite, infatti, solo se «temporalmente delimitate» e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare» (Corte Cost., sentenza n. 115 del 2011). In particolare, “gli episodi richiamati nelle relazioni depositate in atti, non appaiono di entità tale da configurare una vera e propria emergenza, non altrimenti fronteggiabile (cfr. Cons. St., sez. III, sentenza n. 2697 del 29.5.2015) e non giustificano, pertanto, il divieto indiscriminato e più volte reiterato, di svolgere un’attività lecita e comunque avente caratteristiche analoghe a quella dei c.d. artisti di strada, oggetto di specifica regolamentazione da parte di Roma Capitale”.
Peraltro, non risulta neppure avviata da parte del comune la regolamentazione dell’attività svolta dai c.d. centurioni. GB
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Inserito in data 28/04/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 24 aprile 2017, n. 1894 La dismissione di partecipazioni pubbliche costituisce iure privatorum La vicenda oggetto della pronuncia in epigrafe, prende le mosse dalla declinazione di giurisdizione del giudice amministrativo, su una controversia avente ad oggetto la procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni di una società per azioni e il collegato diritto di prelazione. Nella specie, con ricorso al T.A.R., s’impugnavano gli atti, con i quali l’amministrazione comunale rendeva nota l’impossibilità di procedere all’aggiudicazione definitiva - e alla stipula del contratto - per effetto dell’esercizio del diritto di prelazione da parte della controinteressata, secondo quanto previsto dallo statuto della società, nonché il bando di gara, nella parte in cui subordinava il perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva - e la stipula del contratto - al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci. Ad avviso del Supremo Consesso, nel caso in esame, ad esser contestato non è tanto l’esito della gara e le sue modalità di svolgimento, ma il valido esercizio da parte del socio privato del diritto di prelazione, riconosciuto da una clausola dello statuto societario. L’oggetto principale della lite è, quindi, la validità di un atto negoziale (la clausola statutaria che prevede il diritto di prelazione) e il conseguente legittimo esercizio di un diritto soggettivo (il diritto di prelazione), il che conferma la sussistenza della giurisdizione ordinaria. Richiamato il criterio generale di riparto di giurisdizione in materia di società a partecipazione pubbliche, sancito dalle Sezioni Unite del 20 settembre 2013, la Quinta Sezione conferma quanto sostenuto dal Giudice di primo grado. Secondo la suddetta pronuncia: “In tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto l'attività unilaterale prodromica alla vicenda societaria, considerata dal legislatore di natura pubblicistica, con la quale un ente pubblico delibera di costituire una società o di parteciparvi o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima o di interferire, nei casi previsti dalla legge, nella vita della stessa. Sono, invece, attribuite alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto gli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzo del modello societario, i quali restano interamente soggetti alle regole del diritto commerciale proprie del modello recepito. Ne consegue che appartengono alla giurisdizione ordinaria le domande relative alla validità ed efficacia della costituzione della società mista pubblico-privata, nonché all'acquisizione, da parte del socio privato minoritario, del quarantanove per cento delle azioni della società stessa, mentre appartengono al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la procedura di selezione del socio privato, la conseguente aggiudicazione, nonché quella relativa all'affidamento della gestione del servizio” (così nella sent. n. 21588). La Quinta sezione dichiara, dunque, che l’applicazione di tali principi alla fattispecie in esame conduce al riconoscimento della giurisdizione ordinaria, poiché la scelta dell’ente pubblico di dismettere l’intero pacchetto pubblico costituisce, invero, “scelta a valle” del modello societario, anche considerato che, per effetto di essa, il soggetto pubblico si ritrae completamente dalla vicenda, lasciandovi solo soggetti privati, per cui non si pongono problemi di selezione pubblicistica di un socio destinato a usufruire della collaborazione privilegiata con il soggetto pubblico, come accade, invece, nella fase iniziale di scelta del partner privato. DU
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Inserito in data 27/04/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III, ORDINANZA CAUTELARE 21 aprile 2017, n. 1662 Legittime le vaccinazioni obbligatorie per l’accesso ai servizi educativi comunali Con Ordinanza cautelare i Giudici della terza Sezione si pronunciano in tema di legittimità o meno delle vaccinazioni obbligatorie, in special modo per l’accesso ai servizi educativi comunali. Il Collegio, infatti, respinge l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia di una pronuncia con cui il Tar friulano aveva rigettato le rimostranze dei genitori, odierni appellanti, avverso la statuita obbligatorietà. I Giudici del gravame, anticipando in parte le ragioni della prossima pronuncia, sottolineano come la tutela della salute pubblica, e in particolare della comunità in età prescolare, assume un valore dirimente, che prevale sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale. Peraltro, insiste il Collegio, la prescrizione di vaccinazioni obbligatorie per l’accesso ai servizi educativi comunali, oltre ad essere coerente con il sistema normativo generale in materia sanitaria e con le esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in atto (minore copertura vaccinale in Europa e aumento dell’esposizione al contatto con soggetti provenienti da Paesi in cui anche malattie debellate in Europa sono ancora presenti), non si pone in conflitto con i principi di precauzione e proporzionalità – come addotto, invece, dagli appellanti. In particolare, a dispetto del timore genitoriale che la vaccinazione possa essere nociva alla salute umana, si contrappone la valutazione – avallata dall’assenza di prove contrarie – che un tale atteggiamento preventivo, quale quello imposto ed oggi gravato, sia funzionale all’età prescolare e proporzionale all’importanza di tutelare la salute delle generazioni future. In ragione di ciò, con un arresto netto e deciso, i Giudici della terza Sezione respingono la domanda cautelare. CC
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Inserito in data 26/04/2017 TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. I, ORDINANZA CAUTELARE 19 aprile 2017, n. 581 Prova della notifica del ricorso a mezzo p.e.c. – insufficienza della scansione per immagini Nella ordinanza emarginata in epigrafe, il Collegio si pronuncia in merito alla prova in giudizio della notifica di un ricorso a mezzo di posta elettronica certificata ( c.d. p.e.c.). A comprova dell’avvenuta notifica, parte ricorrente deposita la scansione per immagini della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna dell’impugnazione trasmessa via p.e.c. alla Amministrazione (peraltro non costituitasi in giudizio). Partendo dal dato normativo (art. 14 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri n. 40 del 2016), il Collegio avanza dubbi in merito alla rituale instaurazione del contraddittorio in quanto la norma stabilisce che “ai fini della dimostrazione della regolare instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente l’inserimento nel fascicolo informatico della mera scansione per immagini della ricevuta di avvenuta consegna che non contenga i documenti notificati via p.e.c. in formato cliccabile” giacché “una tale modalità di notifica non consente al Collegio di verificare quale atto sia stato concretamente notificato alla controparte”. Detto altrimenti, il mero deposito della scansione per immagini della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna non è sufficiente al fine di una corretta instaurazione del contraddittorio. Pertanto, il Collegio invita la ricorrente a regolarizzare il contraddittorio mediante comprova della ritualità della notifica ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato “mediante trasmissione informatica delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna con allegati i documenti notificati via p.e.c.”. Peraltro, aggiunge il Collegio, “la disposta regolarizzazione non dà luogo ad elusione dei termini decadenziali, controvertendosi in materia di diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2) del c.p.a.”. PC
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Inserito in data 24/04/2017 TAR TOSCANA - FIRENZE, SEZ. I, 18 aprile 2017, n. 582 Sulla decorrenza del termine per impugnare l’ammissione alla gara Con ricorso incidentale si contesta l’ammissione alla gara del RTI ricorrente di cui viene rilevata l’assenza di alcuni requisiti di ammissione. A tal uopo, l’art. 120, co. 2 bis, c.p.a. dispone che “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante” e “l'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale”. Invero, la “norma in parola non pone dubbi interpretativi conseguendone l’irricevibilità del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione nel quale si sollevano censure contro il provvedimento di ammissione dell’aggiudicatario che, come tali, avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte entro il termine di cui all’art. 120, comma 2 bis c.p.a.” (T.A.R. Campania, sez. VIII, 2 febbraio 2017, n. 696, T.A.R. Lazio, sez. I, 4 aprile 2017, n. 4190). Alla luce di quanto suddetto, deve confutarsi la tesi di parte ricorrente “secondo cui il ricorso sarebbe tempestivo non avendo la stazione appaltante provveduto alla pubblicazione del provvedimento di ammissione alla gara dei concorrenti con le modalità previste dall’art. 29, d.lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”. D’altra parte, anche a prescindere dalla pubblicazione del provvedimento de quo con le modalità di cui al citato art. 29 “non può esservi dubbio che parte ricorrente ne fosse a conoscenza, dal momento che la stazione appaltante aveva provveduto ad informarla ...con comunicazione e-mail, allegando il verbale della seduta pubblica appena conclusa recante i punteggi conseguiti da ciascun operatore economico e dunque anche l’ammissione alla gara degli RTP partecipanti”. In conclusione, deve ritenersi che “la vigenza dell’art. 29, d.lgs. n. 50/2016 non reca motivi per discostarsi, anche nella materia della contrattualistica pubblica, dal consolidato principio per cui in difetto della formale comunicazione dell'atto e nel caso in cui il ricorrente viene ad aver contezza dell'atto prima della sua comunicazione formale, il termine di impugnazione decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'atto purché siano percepibili quei profili che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato” (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017 n. 1212; id., sez. IV, 19 agosto 2016 n. 3645). EF
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Inserito in data 21/04/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV, ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA - 19 aprile 2017, n. 1830 Obbligo di motivazione annullamento d’ufficio concessione edilizia in sanatoria Nell’ordinanza in esame, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato deferisce all’Adunanza plenaria la questione relativa alla sussistenza di un obbligo di motivazione dell’annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria, qualora tale annullamento sia stato previsto a notevole distanza temporale dal suo rilascio. Il Collegio motiva l’opportunità del suddetto deferimento a causa di un irrisolto contrasto giurisprudenziale in materia. Secondo un orientamento più recente, il potere di annullamento “ha un presupposto rigido (l’illegittimità dell’atto da annullare) e due presupposti riferiti a concetti indeterminati, affidati all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione (la ragionevolezza del termine di adozione dell’atto; la sussistenza dell’interesse pubblico alla sua rimozione unitamente alla considerazione dell’interesse dei destinatari). Pertanto, la rimozione dell’atto presuppone “una necessaria valutazione dell’interesse pubblico in concreto in rapporto agli interessi dei destinatari (e dei controinteressati) degli originari provvedimenti, in un tempo ragionevole”. Esigenza ancora più sentita in presenza di un provvedimento in materia edilizia “ destinato ad esaurirsi con l’adozione dell’atto permissivo, dove assume maggiore rilevanza l’interesse dei privati destinatari dell’atto ampliativo e minore rilevanza quello pubblico all’eliminazione di effetti che si sono prodotti in via definitiva. Con l’ulteriore corollario che l’interesse pubblico alla rimozione attuale dell’atto non può coincidere con l’esigenza del mero ripristino della legalità violata e deve essere integrato da ragioni differenti.” Secondo l’orientamento maggioritario, invece, non è necessaria una valutazione dell’interesse pubblico in concreto, in quanto “il provvedimento di annullamento di concessione edilizia illegittima è da ritenersi in re ipsa correlato alla necessità di curare l’interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata, atteso che il rilascio del titolo edilizio comporta la sussistenza di una permanente situazione contra legem e di conseguenza ingenera nell’amministrazione il potere-dovere di annullare in ogni tempo la concessione illegittimamente assentita (CdS sez. IV, n. 3660 del 2016; CdS, sez. V, n. 5691 del 2012)”. Rilevato il suddetto contrasto la Sezione rimette all’Adunanza Plenaria la seguente questione: “Se, nella vigenza dell’art. 21- nonies, come introdotto dalla legge n. 15 del 2005, l’annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo, sub specie di concessione in sanatoria, intervenuta ad una distanza temporale considerevole dal provvedimento annullato, debba o meno essere motivata in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico valutato in concreto in correlazione ai contrapposti interessi dei privati destinatari del provvedimento ampliativo e agli eventuali interessi dei controinteressati, indipendentemente dalla circostanza che il comportamento dei privati possa aver determinato o reso possibile il provvedimento illegittimo, anche in considerazione della valenza – sia pure solo a fini interpretativi – della ulteriore novella apportata al citato articolo, la quale appare richiedere tale valutazione comparativa anche per il provvedimento emesso nel termine di 18 mesi, individuato come ragionevole, e appare consentire un legittimo provvedimento di annullamento successivo solo nel caso di false rappresentazioni accertate con sentenza penale passata in giudicato”. GB
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Inserito in data 20/04/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV, 19 aprile 2017, n. 1828 Sul silenzio-assenso in materia edilizia e la cedevolezza delle norme regionali Nella specie, la controversia oggetto della pronuncia segnalata verte intorno al diniego del provvedimento di rilascio del permesso di costruire reso dal comune resistente nei confronti del privato appellante. Il Collegio fornisce un interessante excursus normativo sul silenzio-assenso in materia edilizia in raccordo alle norme regionali, talora confliggenti con le norme di principio statali anche nei casi di competenza legislativa concorrente. Ad avviso del Collegio, l’esistenza di una legge regionale che, ai fini specifici del rilancio economico attraverso la riqualificazione e la trasformazione urbanistica ed edilizia (si tratta della legge n. 19 del 2009) ammetta ampliamenti volumetrici di edifici residenziali, va intesa come “disciplina derogatoria e temporanea, di stretta interpretazione e senza possibilità di applicazioni estensive, proprio al fine di evitare lo stravolgimento dell’ordinata pianificazione del territorio” (così anche CdS., sez. IV, n. 3805 del 2016; sez. VI, 21 marzo 2016 n. 1153). In materia edilizia, l’art. 20, co. 8 del DPR 380/2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), in relazione al silenzio-assenso, prevede che «… decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente… non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio - assenso…», tranne per i casi in cui sussistano vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, Sebbene siffatta norma rappresenti un principio generale in materia edilizia, il Collegio ritiene “non sicura la sua applicabilità al caso in esame”. Prendendo le mosse dall'art. 20 della l. 7 agosto 1990 n. 241, emerge come - fuori dai casi di SCIA - «…nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima… non comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego…» o non indice una conferenza di servizi, ferma in ogni caso la possibilità, per la P.A. competente, di assumere determinazioni in autotutela, ai sensi dei successivi artt. 21-quinquies e 21-nonies. Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale e amministrativa declina all’unisono l’applicabilità dell'istituto al settore edilizio come la regola, il quale, quindi, non può dirsi in sé in contrasto coi principi generali, ove esso riguardi casi di attività vincolata (cfr. C. cost., 5 maggio 1994 n. 169; id., 27 luglio 1995 n. 408). Invero, pure il permesso di costruire, conseguendo la verifica di conformità urbanistico - edilizia del progetto presentato con le norme in materia e con quanto previsto dagli atti di pianificazione, è un provvedimento tendenzialmente vincolato (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 5 settembre 2016 n. 5805). Tuttavia, il decorso del tempo, senza che la P.A. abbia provveduto, rende sì possibile l'esistenza di un provvedimento implicito di accoglimento dell'istanza del privato, però a condizione della «… piena conformità delle opere in materia urbanistica…» (cfr. Sez. IV, n. 3805 del 2016). Chiarisce il Supremo Consesso Amministrativo che, affinché il relativo assetto si possa dire legittimo, “occorre che sussistano tutte le condizioni normativamente previste per la sua emanazione, non potendosi ottenere per silentium, quel che non sarebbe altrimenti possibile mediante l'esercizio espresso del potere da parte della P.A, neppure quando sia riconosciuto, come nella specie, un incentivo o un premio di cubatura se poi il relativo risultato confligga con altre e parimenti stringenti norme.” (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 3805 del 2016 cit.; sez. V, 27 giugno 2006 n. 4114; 20 marzo 2007 n. 1339; 12 marzo 2012 n. 1364). Pertanto, in assenza dei rigorosi presupposti per la formazione del silenzio-assenso di cui al ripetuto art. 20 del DPR 380/2001, il Collegio esclude che si possa applicare nella specie l’invocata regola di cedevolezza delle norme regionali non conformi con le norme di principio statali, ma continuano ad applicarsi quelle che in ciascuna Regione disciplinano il superamento dell’inerzia procedimentale. DU
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Inserito in data 19/04/2017 TAR TOSCANA - FIRENZE, SEZ. I, 18 aprile 2017, n. 580 Affidamento del servizio di pulizia di specchi acquei di porti: requisiti Il Collegio toscano interviene con un arresto interessante che, seppur in parte, incide sui ben noti principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei beni – dandone un’applicazione più circoscritta. In particolare, pronunciandosi in seno ad una gara per l’affidamento del servizio di pulizia di specchi acquei di porti, i Giudici fiorentini richiedono, quale requisito per prendervi parte, l’iscrizione del mezzo nautico al relativo registro nazionale – ex art. 146 Cod. della Navigazione. Infatti, non si valuta come sufficiente l’iscrizione del mezzo concorrente ad altri registri di altri Stati dell’Unione europea – come nel caso in esame. E, peraltro senza che ciò collida, per l’appunto, con i principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei beni, si ravvede nella richiesta iscrizione in albo nazionale un maggior potere di controllo da parte dell’Amministrazione italiana. Il Tribunale, richiamando i principi già espressi dal Tar Liguria, n. 1569/07, secondo cui “il diritto internazionale pretende che il collegamento fra nave e Stato di bandiera sia non solo formale, ma effettivo (c.d. genuine link), nel senso che lo Stato deve essere in grado di esercitare il controllo effettivo sulla nave”, riconferma anche oggi tale necessità. Solo in tal modo, infatti, asserisce il Collegio, è possibile che lo Stato eserciti un controllo pieno – tanto sul mezzo, la composizione del medesimo e la relativa, regolare partecipazione ad un’eventuale gara d’appalto – quale quella qui scrutinata. In ragione di ciò, conclude il Collegio, non è arbitraria, né viziata da eccesso di potere una disposizione del bando – del tenore di quella gravata in questa sede – che prevede la necessaria iscrizione ad un registro nazionale. Si tratta, semmai, di una previsione che risponde alla finalità pubblica di rendere effettiva la possibilità di controllo dell’Amministrazione sulla nave dell’aggiudicataria. CC
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Inserito in data 18/04/2017 TAR SARDEGNA - CAGLIARI, SEZ. II, 12 aprile 2017, n. 255 Locazione immobili comunali a prezzo simbolico: annullamento d’ufficio Nella sentenza emarginata in epigrafe, riguardante l’annullamento d’ufficio di una determina dirigenziale quantificante il canone locatizio di un immobile comunale, il Tribunale regionale chiarisce che “una comunicazione d’avvio del procedimento è solo una comunicazione d’avvio, non deve già contenere i motivi del provvedimento finale”, ciò in quanto: la motivazione per la quale l’Amministrazione ha inteso avviare il procedimento per l’annullamento d’ufficio, non è elemento essenziale previsto dall’art. 8 L. 241 del 1990. Per di più, si afferma che “chiedere una adeguata motivazione già nella comunicazione d’avvio significa trasformarla in un provvedimento anticipato, cosa che è senz’altro fuori dalla prospettiva del legislatore della l. 241/90” (cfr. TAR Lombardia, Brescia, n. 314 del 18 febbraio 2011). Non viene condiviso neanche il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 in quanto il provvedimento di annullamento in autotutela non sarebbe intervenuto, come richiesto dalla legge, entro un termine ragionevole ma ben 4 anni dopo l’adozione dell’atto annullato. Sotto tale profilo viene chiarito che “l’esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici sottesa dall’art. 21 nonies citato vale, infatti, con riferimento ai provvedimenti amministrativi volti a definire in via immediata l’assetto di interessi tra privati e pubblica amministrazione. Diversa è invece la vicenda di provvedimenti volti a regolamentare, come nella specie, rapporti di durata, in relazione ai quali l’accertamento dell’originaria illegittimità può sempre determinare un intervento in autotutela da parte dell’amministrazione al fine di scongiurare il perpetuarsi di situazioni di pregiudizio – nella specie economico - per l’ente pubblico”. Il Collegio rileva, altresì, che nell’annullamento d’ufficio, “l’interesse patrimoniale sotteso dalla determinazione dell’ente, finalizzata all’adeguamento del canone di locazione ai parametri di legge, costituisce ex se, senza necessità di ulteriori dissertazioni argomentative, una valida attestazione della sussistenza dell’interesse pubblico prevalente ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990”. D’altronde, la regola generale prevista dalla normativa sulla locazione di immobili pubblici (l’art. 32, comma 8, l. 23 dicembre 1994, n. 724 e l’art. 32, comma 8, 7 dicembre 2000, n. 383), è quella della locazione ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, con facoltà di deroga per il caso di perseguimento di scopi di promozione sociale. Sotto tale profilo, la decisione dell’Amministrazione di applicare la regola generale di concessione in locazione al prezzo di mercato “è connotata da ampia discrezionalità, pertanto insindacabile (come noto) in sede giurisdizionale. PC
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Inserito in data 14/04/2017 TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III - 10 aprile 2017, n. 835 Valutazioni su prestazioni sanitarie e rapporto tra Stato e Regioni Il Collegio milanese interviene in un ambito parecchio delicato, quale quello relativo alla delimitazione delle competenze tra Stato e Regioni in tema di prestazioni sanitarie e relativi, necessari finanziamenti. I Giudici, infatti, accogliendo il ricorso, statuiscono l’illegittimità di una determina con cui la Giunta regionale lombarda aveva sancito la riduzione del finanziamento per le attività di riabilitazione ospedaliera svolte presso alcune sedi della Regione, a causa dell’inappropriatezza delle prestazioni erogate. Si ritiene, per l’appunto, che tale valutazione fuoriesca dall’ambito delle competenze degli Organi regionali e che, pertanto, sia stata incisa la competenza statale in materia di determinazione delle prestazioni sanitarie e, in specie, l’ articolo 9 quater, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, che ha attribuito tale competenza al Ministro della salute, previo accordo con le altre Regioni. Ricorda il Collegio che, la previsione appena richiamata va letta sia in ragione della competenza statale in materia sanitaria; sia considerata la necessità che l'introduzione di criteri di inappropriatezza clinica nella riabilitazione non rappresenta il riconoscimento formale di protocolli già acquisiti dalla scienza medica o comunque condivisi nel settore, ma ha un carattere tipicamente innovativo. Come tale, pertanto, diventa opportuno e prioritario che i parametri di valutazione siano univoci ed uniformi su tutto il territorio nazionale, a dispetto di quanto accaduto nella vicenda in esame – ove la Giunta lombarda aveva, invece, provveduto in maniera autonoma.
In guisa di ciò si comprende, dunque, l’intento dei Giudici milanesi e la susseguente declaratoria di illegittimità della determina regionale qui impugnata. CC
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Inserito in data 13/04/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V, 31 marzo 2017, n. 1501 Termine per la proposizione dell’appello nel rito appalti superaccelerato: dies a quo Con la pronuncia in esame, la quinta Sezione del Collegio amministrativo interviene su questioni di natura strettamente processuale. I giudici si pronunciano, infatti, sul cd. rito appalti superaccelerato – di cui al 6’ comma – ultimo periodo - dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo – introdotto nel corpo del suddetto Codice dall’art. 204 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Tale norma prevede che «l’appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione». Nel caso di specie, sussistendo l’avviso di deposito della sentenza al 14 novembre 2016 e la notifica dell’appello alla data del 30 dicembre 2016, è evidente – insiste il Collegio – la tardività dell’avvio dell’odierno gravame. Sono, infatti, incontestabilmente decorsi i trenta giorni previsti dalla norma, né può condividersi l’assunto secondo cui – ad avviso di alcuni - la “comunicazione della sentenza”, che l’art. 120, comma 6-bis, Cod. proc. amm. enuclea quale dies a quo del termine per la proposizione dell’appello, non coincide con la comunicazione dell’avviso di deposito, in quanto si tratterebbe di adempimenti di diversa natura formale ed anche sostanziale, nella misura in cui il mero avviso di deposito non consente la conoscenza del corredo motivazionale della sentenza, e pertanto, conseguentemente, non garantisce la pienezza del termine breve di trenta giorni per l’impugnazione. Infatti, ritengono i Giudici della Quinta sezione, la regola è quella per cui la comunicazione della sentenza consiste nella comunicazione dell’avviso di deposito della medesima, adempimento che prelude poi alla acquisizione del testo integrale, del resto subito agevolmente reperibile nel sito istituzionale della Giustizia amministrativa, senza necessità, a fini di conoscenza, di un accesso fisico presso la segreteria del giudice amministrativo. Sulla base di tali considerazioni, pertanto, non può che ritenersi tardivo l’appello oggi in esame – considerato il lasso temporale – sopra richiamato ed effettivamente decorso. CC
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Inserito in data 12/04/2017 TAR MARCHE - ANCONA, SEZ. I - ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE, 6 aprile 2017, n. 272 Questione di legittimità costituzionale dell’art. 119 DP.R. n. 115/02 (T.U. in materia di spese di giustizia) Nell’ordinanza in esame, il Collegio solleva la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 119 del d.p.r. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli enti e le associazioni che esercitano attività economica. Il Collegio richiama le argomentazioni sviluppate dal Tar di Reggio Calabria che - con ordinanza di rimessione n. 486 del 2015- aveva sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale, dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale per difetto di motivazione sulla sua rilevanza. Secondo la ricostruzione approntata dal Tar di Reggio Calabria, “affinché un ente possa essere ammesso al c.d. gratuito patrocinio (sempre che sussistano anche le ulteriori condizioni previste dalla legge quali il rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della pretesa) non è sufficiente l’assenza dello scopo di lucro, ma è altresì necessario che l’ente non profit non eserciti attività economica”. Ricorre lo “scopo di lucro” “quando le modalità di gestione tendono alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi”; “il metodo economico”, invece si configura “quando le ridette modalità di gestione tendono alla copertura dei costi con i ricavi”. “Il significato dell’espressione attività economica è chiaramente presente agli aziendalisti, che su di esso fondano la distinzione tra aziende di produzione e aziende di erogazione”. “Non può qualificarsi come economica l’attività che si svolge strutturalmente e necessariamente in perdita. Al contrario svolge attività con metodo economico il soggetto che eroga servizi di utilità sociale, anche se ispirato da un fine ideale ed anche se le condizioni di mercato non gli consentono poi di remunerare, in fatto, i fattori produttivi. Questi ultimi possono ben essere rappresentati dalle prestazioni spontanee e gratuite degli aderenti all’associazione di volontariato”. Consentire l’accesso al gratuito patrocinio ad una persona fisica che eserciti attività economica e non a un ente che eserciti la stessa attività genera una grave ed ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale, e comporta l’ ulteriore violazione del diritto inviolabile di azione e di difesa di cui all’art. 24 Cost “La violazione del principio di uguaglianza si apprezza anche in ragione della ingiustificata disparità di trattamento tra gli organismi di volontariato che esercitano attività economica e quelli che non la esercitano, dato che è il legislatore stesso a ritenere che, ove si tratti di attività commerciali e produttive marginali (cfr. art. 5, comma 1, lett. g, della legge quadro n. 266 del 1991), esse non incidono in alcun modo sulla disciplina giuridica degli stessi (Tar Reggio Calabria, ordinanza n. 486 del 2015, cit.).” Il Collegio ritiene, altresì, che “la citata violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 Cost. si presenti anche nella veste dell’irragionevolezza, nella parte in cui l’articolo 119 del d.p.r. n. 115 del 2002 non consente, apparentemente, alcun sindacato sulla rilevanza o sulla marginalità dell’attività economica prestata, escludendo senz’altro dall’ammissione al gratuito patrocinio tutti gli enti che esercitino attività economica”. Per le ragioni sopra esposte, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 119, ultima parte, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. GB |
Inserito in data 11/04/2017 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO, SEZIONE UNICA, 10 aprile 2017, n. 127 Il concordato preventivo omologato non dà diritto alle agevolazioni pubbliche Con la pronuncia in esame, i Giudici ricordano che: “La normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui ai regolamenti della Commissione UE n. 651 e n. 702 del 2014 definisce in difficoltà una impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori”. Orbene, se “si è chiusa, secondo la locuzione utilizzata dall’art. 181 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, la procedura di concordato preventivo, nondimeno per la società ha preso avvio, ai sensi dell’art. 136 della richiamata legge fallimentare, la fase, di rilevanza sostanziale, di esecuzione ed adempimento del concordato, che si svolge sotto la sorveglianza del giudice delegato, secondo le modalità stabilite dal decreto di omologazione, sulla base delle previsioni contenute nel piano proposto dall’impresa per l’uscita dalla situazione di crisi e il raggiungimento di una condizione di equilibrio economico-finanziario”. Nel corso di tale fase del concordato, “la società è tenuta a proseguire l’attività d’impresa in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori: la situazione di crisi non si è quindi risolta, né è stata ancora raggiunta una condizione di equilibrio economico-finanziario, così come l’esposizione al rischio di fallire sussiste in modo più accentuato rispetto alla generalità delle imprese. La completa esecuzione del concordato verrà, infine, accertata solo dal giudice delegato ai sensi del citato art. 136 della legge fallimentare”. E, d’altra parte, non si possono invocare “le disposizioni che consentono la partecipazione a procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, proponendone, per così dire, una lettura e applicazione per analogia”. Infatti, le norme di cui agli artt. 80, comma 5 lett.b), e 110, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 186 bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, recanti il puntuale riferimento al concordato con continuità aziendale, costituiscono “una disciplina speciale, che, pur evidenziando il favor riservato dal legislatore verso l’istituto del concordato con continuità aziendale (che può permettere alle imprese in difficoltà di superare la fase di crisi e di soddisfare i diritti dei creditori, tra l’altro, anche e proprio attraverso i flussi generati dalla prosecuzione dell’attività aziendale), si pone in deroga a regole di principio e non consente di essere utilizzata quale canone ermeneutico per l’applicazione di disposizioni, quali quelle rilevanti nel caso di specie, concernenti il settore generale delle agevolazioni alle imprese”. Del resto, deve escludersi che l’omologazione comporti l’automatica definizione della società come in bonis ai fini del riconoscimento del diritto alle agevolazioni, la cui sussistenza è esclusa sia “dal dato testuale, sia dalla lettura sistematica delle disposizioni della suddetta legge e dei relativi criteri applicativi”.
Invero, opinare diversamente significherebbe “consentire il raggiungimento della finalità del concordato (e così il soddisfacimento dei creditori) mediante risorse pubbliche, con ciò distorcendo la ratio sia del concordato stesso, teso al raggiungimento dell’equilibrio dell’impresa con le sue forze, sia del beneficio in esame, funzionale all’espansione della nuova imprenditoria e al sostegno dell’economia”. EF
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Inserito in data 10/04/2017 TAR SARDEGNA - CAGLIARI, SEZ. I - 7 aprile 2017, n. 244 Al G.O. la giurisdizione sulla dismissione di quote di società mista pubblico-privata Con la pronuncia indicata in epigrafe, il Collegio afferma che “la dismissione di quote azionarie pubbliche nelle società di gestione aeroportuale non è soggetta alle norme sull’evidenza pubblica, e nemmeno a quelle sulla contabilità generale dello Stato, risolvendosi in un’operazione che l’ente pubblico pone in essere con modalità privatistiche, dovendosi soltanto attenere ai generali principi di trasparenza e non discriminazione, il che giustifica pienamente la non ricomprensione delle relative controversie nella giurisdizione del giudice amministrativo”. In particolare, i Giudici osservano che la procedura oggetto della controversia non rientra nell’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), relativa alle “procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale…”, perché “l’oggetto della gara (dismissione di quote azionarie pubbliche in una società di gestione aeroportuale) è differente da quello descritto dalla norma (lavori, servizi e forniture), tanto da essere destinatario di una disciplina ad hoc dettata da decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 -Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della l. 24 dicembre 1993, n. 537- che si occupa specificamente delle società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti, anche in parte, da soggetti pubblici”. Invero, l’art. 2, comma 3, del citato d.m. richiama le procedure di cui al decreto legge 30 maggio 1994, n. 322, secondo cui “1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni e ai conferimenti delle stesse società partecipate, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennità e manleva secondo la prassi dei mercati. 2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive”. Neppure può trovare applicazione l’ipotesi di giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), del c.p.a., relativa alle “concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”. Difatti, come emerge da un condivisibile e prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, T.A.R. Torino, Sez. I, 22 febbraio 2017, n. 348), “non è a questi fini sufficiente che la controversia rientri, in termini generali, nella materia “servizi pubblici”, occorrendo, pur sempre, che l’amministrazione abbia agito esercitando il proprio potere autoritativo” (Corte Costituzionale, sentenza 6 luglio 2004, n. 204). Del resto questa soluzione pare coerente con il criterio generale di riparto delineato nella fondamentale pronuncia della Cassazione civile, a Sez. Un., 20 settembre 2013, n. 21588, secondo cui “In tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto l'attività unilaterale prodromica alla vicenda societaria, considerata dal legislatore di natura pubblicistica, con la quale un ente pubblico delibera di costituire una società o di parteciparvi o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima o di interferire, nei casi previsti dalla legge, nella vita della stessa. Sono, invece, attribuite alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto gli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzo del modello societario, i quali restano interamente soggetti alle regole del diritto commerciale proprie del modello recepito. Ne consegue che appartengono alla giurisdizione ordinaria le domande relative alla validità ed efficacia della costituzione della società mista pubblico-privata, nonché all'acquisizione, da parte del socio privato minoritario, del quarantanove per cento delle azioni della società stessa, mentre appartengono al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la procedura di selezione del socio privato, la conseguente aggiudicazione, nonché quella relativa all'affidamento della gestione del servizio (nella specie, idrico, con realizzazione anche delle opere infrastrutturali di acquedotto, fognatura e depurazione)”. Alla luce di quando suddetto, “la scelta di dismettere l’intero pacchetto pubblico costituisce “scelta a valle” del modello societario, anche considerato che, per effetto di essa, il soggetto pubblico si ritrae completamente dalla vicenda, lasciandovi solo soggetti privati, per cui non si pongono problemi di selezione pubblicistica di un socio destinato a usufruire della collaborazione privilegiata con il soggetto pubblico, come accade, invece, nella fase iniziale di scelta del partner privato”. Né, infine, depone in senso contrario il fatto che l'art. 119, comma 1, lett. c), del c.p.a. preveda un rito speciale in materia di “privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali”; essendo tale previsione normativa “limitata al rito applicabile, senza che ciò implichi una riconduzione di tutte le controversie in materia alla cognizione del giudice amministrativo” (cfr. T.A.R. Venezia, Sez. I, 18 febbraio 2013, n. 241; T.A.R. Palermo, Sez. II, 14 settembre 2016, n. 2153; T.A.R. Lecce, Sez. II, 12 marzo 2014, n. 751). A tal uopo, deve ritenersi che la norma in questione, come emerge anche dalla sua collocazione all’esterno dell’art. 133 c.p.c., non modifica i normali criteri di riparto.
Del resto, “all’interno di un’unica vicenda di dismissione possono emergere senz’altro sia profili pubblicistici (si pensi alle deliberazioni con cui l’ente decida, a monte, decide la dimissione), impugnabili innanzi al G.A., sia profili privatistici, come quello ora in esame, rimessi alla cognizione del giudice ordinario; deve, quindi, ritenersi che l’art. 119, comma 1, lett. c) sopra cit. si riferisca solo ai primi e non a questi ultimi”. EF
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Inserito in data 08/04/2017 TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I - 4 aprile 2017, n. 4190 La non tempestiva impugnazione del provvedimento finale determina la improcedibilità del ricorso avverso l’atto endoprocedimentale Nella sentenza emarginata in epigrafe, resa nell’ambito di una controversia riguardante la impugnazione di atti endoprocedimentali, il Collegio chiarisce che, in linea generale, “non è possibile la impugnazione immediata ed autonoma degli atti preparatori poiché nei provvedimenti de quibus manca il requisito della immediata lesività nei confronti dei loro destinatari”, ad eccezione dei casi in cui gli atti endoprocedimentali siano, in ragione della loro natura vincolata, “idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva del procedimento, ovvero, quando questi spieghino in via diretta ed immediata una autonoma portata pregiudizievole della sfera giuridica dei destinatari”. Viene, altresì, affermato che se è vero che la garanzia dell’ampliamento della tutela giurisdizionale attribuisca agli interessati la possibilità di impugnare gli atti preparatori immediatamente lesivi, ciò non toglie che “tale possibilità di immediata impugnazione dell'atto lesivo non può certo tradursi in un esonero dal dovere di impugnare anche l'atto finale”. Sotto tale profilo, si precisa che, se la deroga alla regola generale secondo cui va impugnato solo l’atto finale e conclusivo del procedimento, consente l'anticipazione della tutela di impugnazione degli atti preparatori, ampliando così gli strumenti di tutela degli interessati, è pur vero che i destinatari dei provvedimenti endoprocedimentali “debbono far valere (anche contro il provvedimento conclusivo del procedimento) i medesimi vizi già sollevati avverso gli atti preparatori, ancorché in via derivata; diversamente, in assenza di impugnativa del provvedimento finale, questi si consoliderà nei suoi effetti e diverrà inoppugnabile”. Tale soluzione è, ad avviso del Collegio, la più corretta dal punto di vista giuridico (non per mero formalismo o volontà di aggravare con inutili adempimenti i diritti di difesa dei soggetti interessati) perché, diversamente opinando, “sarebbe vanificata la pur meritevole esigenza di tutela di eventuali controinteressati che potrebbero essere individuati solo all’esito finale del procedimento e che, invece, rimarrebbero estranei dal giudizio avente ad oggetto un atto preparatorio, ai medesimi non notificato”. Pertanto, “è improcedibile il ricorso proposto contro l’atto endoprocedimentale con il quale la stazione appaltante ha comunicato l’intenzione di procedere in autotutela all’annullamento della gara qualora, poi, non sia stato impugnato tempestivamente lo stesso provvedimento finale di annullamento d’ufficio”. PC
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Inserito in data 07/04/2017 CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA, SENTENZA 6 aprile 2017, n. 1 L’incidenza delle sopravvenienze nel giudizio di ottemperanza Con l’articolata pronuncia emarginata in epigrafe, l’Adunanza Plenaria dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex artt. 106, comma 1, cod. proc. amm. e 395, n. 5), cod. proc. civ. della sentenza n. 11 del 9 giungo 2016 dell’Adunanza Plenaria concernente un giudizio di ottemperanza reso tra le parti. Con tale sentenza, l’Adunanza Plenaria respingeva i ricorsi, i quali erano vòlti a conseguire l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4267/2007 e alle successive sentenze di ottemperanza della stessa Sezione - nella specie le n. 3817/2008, n. 2153/2010 e n. 8420/2010 - nonché vertenti sulle richieste di chiarimenti formulate dal commissario ad acta ai sensi degli artt. 112, comma 5, e 114, comma 7, cod. proc. amm., sulla base dell’assorbente rilievo che «le sentenze ottemperande riconoscono solo un obbligo di natura procedimentale, la cui ulteriore attuazione risulta, peraltro, ormai preclusa dall’insormontabile ostacolo rappresentato dalla sentenza della Corte di Giustizia 10 luglio 2014, C-213/13, la quale, intervenendo su un tratto di procedimento non investito dal giudicato, ha diretta applicazione e prevale, secondo un criterio di successione temporale, sulla “regola conformativa” desumibile dalle sentenze amministrative rese dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato nel corso della vicenda in oggetto». L’Adunanza Plenaria richiamata rimarcava al riguardo che alle sentenze pregiudiziali interpretative della Corte di giustizia doveva attribuirsi la stessa efficacia vincolante delle disposizioni interpretate, nel senso che la decisione della Corte resa in sede di rinvio pregiudiziale, oltre a vincolare il giudice che ha sollevato la questione, spiega i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto, delineandosi una sorta di “sopravvenienza normativa”, la quale, incidendo su un procedimento ancora in corso di svolgimento e su un tratto di interesse non coperto da giudicato, determinava una vera e propria successione cronologica di regole sulla medesima situazione giuridica, rispondente ai dettami dell’ordinamento nazionale sul rapporto tra giudicato e sopravvenienze. La predetta Plenaria si poneva inoltre nel medesimo solco delle Sezioni Unite, le quali avevano recentemente ribadito che l’interpretazione, da parte del giudice amministrativo, di una norma di diritto interno in termini contrastanti con il diritto dell’Unione Europea, dà luogo alla violazione di un “limite esterno” della giurisdizione, rientrando in uno di quei “casi estremi”, in cui il giudice adotta una decisione anomala o abnorme, e in cui, pertanto, si impone la cassazione della sentenza amministrativa, la quale è “indispensabile per impedire che il provvedimento giudiziario, una volta divenuto definitivo ed efficace, esplichi i suoi effetti in contrasto con il diritto comunitario, con grave nocumento per l’ordinamento europeo e nazionale e con palese violazione del principio secondo cui l’attività di tutti gli organi dello Stato deve conformarsi alla normativa comunitaria”. Aggiungeva, infine, l’Adunanza Plenaria che “tale preminente esigenza di conformità al diritto comunitario certamente rileva anche in sede di ottemperanza”, ove “la dinamicità e la relativa flessibilità che spesso caratterizza il giudicato amministrativo nel costante dialogo che esso instaura con il successivo esercizio del potere amministrativo, permettono al giudice dell’ottemperanza - nell’ambito di ’attività in cui si sostanzia l’istituto del giudicato a formazione progressiva - non solo di completare il giudicato con nuove statuizioni ‘integrative’, ma anche di specificarne la portata e gli effetti, al fine di impedire il consolidamento di effetti irreversibili contrari al diritto sovranazionale”. Nella controversia oggetto della sentenza in esame, il mancato superamento della fase rescindente ha impedito l’ingresso delle questioni rilevanti ai fini fase rescissoria, tra queste: le questioni relative all’individuazione della disciplina, comunitaria e nazionale, del settore degli appalti pubblici di lavori applicabile ratione temporis; le questioni inerenti all’interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia 10 luglio 2014, C-213/13 e dei suoi effetti nell’ambito del giudizio di ottemperanza; e infine, le questioni di competenza (nel procedimento) e di legittimazione (processuale) conseguenti al trasferimento, a decorrere dal 1° settembre 2015, delle attribuzioni in materia di edilizia giudiziaria dai comuni al Ministero della Giustizia, in forza dell’art. 1, comma 526, l. 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”). La Plenaria ha rilevato infatti come la sentenza revocanda non abbia fatto altro che applicare, da una parte, la valutazione di incompatibilità comunitaria della procedura amministrativa in atto, con riferimento a un tratto di procedimento non ancora coperto dal giudicato; e dall’altro, abbia dato attuazione alla relativa interpretazione della Corte di giustizia alla procedura in corso, poiché, diversamente, il contrasto con la normativa europea avrebbe esposto lo Stato a responsabilità nei confronti dell’Unione europea e la stessa sentenza dell’Adunanza plenaria al vizio di violazione del limite esterno della giurisdizione in relazione alla intervenuta incompatibilità comunitaria. Ad avviso del Supremo Consesso, la revocazione ex artt. 106, c. 1 Cod .proc. amm. e 395, n. 5, Cod. proc. civ., postula che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto. A tal fine, dovrà aversi riguardo ai limiti oggettivi del giudicato quali risultano determinati dal decisum, ossia alla questione principale decisa nel giudizio che sorregge causalmente gli effetti scaturenti dal dispositivo della sentenza, i quali, a seconda della natura della giurisdizione esercitata (di legittimità, esclusiva, di merito), potranno essere effetti di accertamento, di condanna o costitutivi/determinativi (questi ultimi, a loro, volta, potranno essere annullatori-demolitori, ripristinatori e/o conformativi). Infatti, come ripetutamente statuito dal Consiglio di Stato, ai fini dell’applicazione dell’art. 395, n. 5), cod. proc. civ., “perché una sentenza possa considerarsi contraria ad un precedente giudicato, occorre che le decisioni a confronto risultino fra loro incompatibili in quanto dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto, nei confronti delle stesse parti, con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda (petitum e causa petendi) confluiti nel decisum”. All’esito di tale interpretazione/ricostruzione della portata conformativa della sentenza cognitoria ottemperanda e delle successive sentenze di ottemperanza, la Plenaria ha rilevato come la sentenza n. 11/2016 abbia accertato che la trasformazione dell’interesse procedimentale in interesse finale (e, quindi, la conclusione positiva del procedimento) fosse risultata definitivamente preclusa dalla sopravvenienza rappresentata dalla sentenza della Corte di Giustizia 10 luglio 2014, C-213/13. Invero, quest’ultima sanciva l’incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea della procedura adottata, in forza della contrarietà dell’interesse finale reclamato da parte ricorrente con la disciplina europea. In via preliminare il Supremo Consesso rileva che, ai fini dell’integrazione del motivo revocatorio di cui all’art. 395, n. 5), cod. proc. civ., devono concorrere, in via cumulativa, due presupposti: il contrasto della sentenza revocanda con un’altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale; e la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda. Invero, il proprium del giudizio di ottemperanza si risolve “nella concreta individuazione dell’ambito oggettivo del giudicato amministrativo che il giudice dell’ottemperanza, nella fase esecutiva, è chiamato a risolvere, tra il soddisfacimento dell’interesse sostanziale della parte e la salvaguardia della discrezionalità dell’amministrazione, quando la discrezionalità residui all’esito del giudizio”. La Plenaria evidenzia come tale problematica assuma rilevanza centrale quando si verta in materia di giudicato cognitorio sul silenzio – come nel caso di specie - particolarmente esposto alle sopravvenienze, e si tratti di valutare l’incidenza della normativa europea - cui è equiparata la sentenza della Corte di giustizia sulle questioni pregiudiziali - sull’attuazione del giudicato, tenuto conto che l’eventuale omessa considerazione di tale incidenza potrebbe dar luogo, ‘nei casi estremi’, al vizio di eccesso di potere giurisdizionale (v. sul punto, ex plurimis, Cass. Sez. Un. Civ., 8 aprile 2016, n. 6891; Cass. Sez. Un., 6 febbraio 2015, n. 2242). In definitiva, il Consiglio di Stato al plenum ritiene insussistenti i presupposti del vizio revocatorio dell’impugnata sentenza n. 11/2016 dell’Adunanza Plenaria dedotto dalla ricorrente, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. DU
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Inserito in data 06/04/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 4 aprile 2017, n.1541 Processo telematico: gli atti cartacei o sprovvisti di firma digitale sono irregolari Nel processo amministrativo telematico (PAT), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte, non implica l’inesistenza, l’ abnormità o nullità degli atti stessi, ma solo un caso di mera irregolarità. La tesi dell’inesistenza non è sostenibile perché “anche alla luce del principio di strumentalità delle forme processuali”, il ricorso non redatto o comunque non sottoscritto in forma digitale, benché certamente non conforme alle prescrizioni di legge, “non si configura in termini di non atto”. Per analoghe ragioni non appare sostenibile la tesi dell’abnormità, atteso che la riflessione sull’atto abnorme è stata sviluppata con riguardo agli atti del giudice. Né è condivisibile la tesi della nullità, in virtù del principio generale sancito dall’art. 156, primo comma, c.p.c., secondo il quale l’inosservanza di forme comporta la nullità degli atti del processo solo in caso di espressa comminatoria da parte della legge. Pertanto, nell’ambito del PAT, dal 1° gennaio 2017, la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo degli atti di parte, con la mancanza di sottoscrizione digitale determinano una mera irregolarità e non una nullità degli stessi. Dal 1 gennaio 2017, il giudice amministrativo, a mente del combinato disposto degli artt. 44, comma 2, e 52, comma 1, c.p.a., deve ordinare alla parte che ha redatto, notificato o depositato un atto in formato cartaceo di regolarizzarlo in formato digitale nel termine perentorio all’uopo fissato. GB |
Inserito in data 05/04/2017 TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III - 3 aprile 2017, n. 776 La gratuità dell’accesso ai documenti esula dalla giurisdizione esclusiva del G.A. Con la pronuncia emarginata in epigrafe, il TAR dichiara il difetto della propria giurisdizione, poiché la vicenda sottoposta al suo esame si inserisce in un rapporto negoziale in cui non si ravvisano i tratti tipici dell’esercizio del potere autoritativo. Nella specie, il ricorrente - un comune - chiedeva l’accertamento del proprio diritto di accedere gratuitamente alla banca dati del centro di elaborazione della motorizzazione civile e la conseguente condanna del ministero intimato alla restituzione dei canoni indebitamente versati negli anni precedenti. Il comune ricorreva al Giudice amministrativo, invocando a sostegno della sussistenza della sua giurisdizione esclusiva gli artt. 133 c. 1, lett. a), n. 2, n. 6 e lett. d. del Codice del processo amministrativo (da ora “C.P.A.”). L’art. 133 c. 1 lett. a) n. 2 C.P.A., attribuendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra le pubbliche amministrazioni”, si riferisce alla fattispecie sostanziale di cui all’art. 15 della L. 241/1990, che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi “per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Ad avviso del Collegio la vicenda oggetto del giudizio non può essere ascritta al paradigma normativo di cui all’art. 15 della L. 241/1990: sia perché non sussisteva alcun accordo tra comune e ministero (stante il mancato rinnovo della convenzione esistente tra i due enti), sia perché il rapporto negoziale – eventualmente da costituire - non sarebbe comunque rientrato tra gli accordi di cui alla norma richiamata. Dalla convenzione novennale intercorsa, emergeva, infatti, un “contratto per adesione” in cui il comune era definito “utente”. Il TAR ritiene che la vicenda in esame non è ascrivibile all’ipotesi di cui all’art. 15 della L. 241/1990 difettando il necessario presupposto della sussistenza di un’attività di interesse comune da disciplinare in collaborazione. Come asserito dal Consiglio di Stato, "gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell'art. 15, l. 241/1990, anche denominati contratti "a oggetto pubblico", differiscono dal contratto privatistico di cui all'art. 1321 c.c., del quale condividono solo l'elemento strutturale dell'accordo, senza che a esso si accompagni l'ulteriore elemento del carattere patrimoniale del rapporto regolato. Le amministrazioni pubbliche stipulanti partecipano all'accordo in posizione di equiordinazione, ma non già al fine di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale, bensì di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune" (Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013 n. 3849). Quanto all’operatività dell’art. 133, c. 1, lett. a) n. 6 C.P.A.. sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di controversie in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il Collegio osserva che oggetto della controversia in questione non è il diniego di accesso a documenti amministrativi ma l’accertamento del diritto del comune ad accedervi “gratuitamente”. Il Supremo Consesso ritiene che “ci si trovi al di fuori del perimetro entro cui l’art. 133 comma 1 lett. a) n. 6 c.p.a. attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva”. Riguardo all’invocato art. 133, c. 1, lett. d) C.P.A., che assegna alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti l’esercizio del diritto a chiedere ed ottenere gratuitamente l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, va precisato che esso non è pertinente al caso di specie, poiché non si fa questione di richieste di comunicazioni con modalità diverse da quelle telematiche. In definitiva, in relazione alle domande formulate dal ricorrente si è al cospetto di posizioni di diritto soggettivo, imputabili alla capacità negoziale del comune, e non si configura alcuna forma di esercizio di potere autoritativo da parte del ministero. Per tali ragioni, il Tar dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, che declina in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a. DU
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Inserito in data 04/04/2017 TAR PIEMONTE - TORINO, SEZ. I, 27 marzo 2017, n. 414 Offerta economicamente più vantaggiosa: i criteri devono essere indicati analiticamente Con la pronuncia in esame, il Collegio osserva che, secondo la concorde giurisprudenza di primo e secondo grado, “il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo; in questo caso, infatti, sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (cfr., T.A.R. Umbria, sez. I, 11 settembre 2015, n. 365; T.A.R. Salerno, sez. II, 12 marzo 2014, n. 567; (T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 novembre 2013, n. 1207; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2011 n. 222; sez. V, 16 giugno 2010 n. 3806; 11 maggio 2007 n. 2355; 9 aprile 2010 n. 1999)”. Viceversa, “in assenza della predisposizione di subcriteri o di griglie di valutazione particolarmente dettagliate, la Commissione di gara può supplire al deficit motivazionale, insito nel punteggio numerico abbinato a criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici, esplicitando le ragioni dell'attribuzione del punteggio stesso: sicché, pur ammettendosi che la mancata predeterminazione di parametri precisi e puntuali possa far sì che l'assegnazione dei punteggi in forma esclusivamente numerica determini un deficit motivazionale, nondimeno si ammette che a tale carenza la stazione appaltante possa rimediare illustrando le ragioni della valutazione effettuata, in relazione ai vari elementi in cui si articola ciascun criterio (Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2012, n. 1332 e 18 aprile 2013, n. 2142; TAR Milano, III, 16 ottobre 2012, n. 2537; TAR Umbria, 2 novembre 2011, n. 355)”. In senso conforme a questa impostazione si pongono sia le previsioni contenute all’art. 95, commi 8 e 9, d.lgs. 50/2016; sia le "Linee Guida n. 2 dell' ANAC "di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti offerta economicamente più vantaggiosa" del 21 settembre 2016 n. 1005", le quali prevedono che "in relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni". EF
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Inserito in data 03/04/2017 TAR TOSCANA - FIRENZE, SEZ. I - 31 marzo 2017, n. 499 Atti a contenuto generale ed accertamento dell’obbligo di provvedere della P.A. Nella sentenza emarginata in epigrafe, avente ad oggetto la proposizione di un ricorso avverso l’asserito silenzio inadempimento della amministrazione comunale nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in capo alla stessa, il Giudice amministrativo toscano, preliminarmente, chiarisce che il ricorso ex art. 117 c.p.a. è esperibile tutte le volte in cui l’amministrazione sia rimasta inerte nonostante la presenza di un preciso obbligo di provvedere derivante dalla legge, dai principi generali o dalle peculiarità del caso (C.d.S. n. 4235 del 2016). Viene, altresì, precisato che la fondatezza della istanza può dal Giudice essere valutata “solo ove l'attività che essa avrebbe dovuto porre in essere abbia carattere vincolato, discendendone che, in caso contrario, la sentenza deve limitarsi alla declaratoria dell'obbligo di provvedere “(T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 7 febbraio 2007 n. 179). Nel caso di specie, il Collegio rileva che “non appare sussistere l’affermato silenzio inadempimento dell’amministrazione comunale avendo la stessa più volte motivatamente dato riscontro all’istanza della parte”. Si evidenzia, in particolare, che il rito del silenzio non può trovare applicazione “allorquando si sia in presenza di atti a contenuto generale rimessi alla scelta discrezionale dell'Amministrazione e rispetto alla quale non sia configurabile un interesse qualificato del privato tale da poter rivendicare l'esistenza di un obbligo per l'Ente di procedere all'adozione di atti a contenuto pianificatorio” (Cons. Stato Sez. IV, 11-12-2014, n. 6081). Si precisa, ancora, che i vincoli di destinazione urbanistica sono soggetti a decadenza “solo se sono preordinati all'espropriazione e, dunque, se svuotano il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene”. Non può, dunque, essere condivisa la tesi della ricorrente secondo cui la destinazione impressa alla proprietà della medesima avrebbe natura espropriativa giacché la destinazione di un’area a verde pubblico ed attrezzatura ha natura di vincolo conformativo “con la conseguenza che non era configurabile alcun obbligo per il Comune di provvedere a rimodulare ex novo tale destinazione per sua natura di durata indeterminata” (T.A.R. Toscana, sez. III, 7 gennaio 2015 n. 7). Alla luce di quanto detto, il T.A.R. dichiara inammissibile il ricorso. PC
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Inserito in data 01/04/2017 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO - SEZ. UNICA, 29 marzo 2017, n. 112 Rito appalti: Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale Il Tar, in ordine al rapporto intercorrente fra ricorso principale ed incidentale, richiama la recente pronuncia - Consiglio di Stato, sez. III, 26.8.2016, n. 3708- che rifiuta l’interpretazione che ammette sempre l’obbligo dell’esame del ricorso principale, a prescindere da qualsivoglia scrutinio in concreto della sussistenza di un interesse (anche strumentale) alla sua decisione. Tale interpretazione risulterebbe, infatti, “del tutto incoerente sia con il richiamo all’art. 1 della direttiva n. 89/665 CEE, sia con il rispetto del principio generale, di ordine processuale, codificato dall’art. 100 c.p.c. (e da intendersi richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39, comma 1, c.p.a.).” I suddetti principi corrispondono al “punto di equilibrio fra la tutela piena ed effettiva assicurata dalla giurisdizione amministrativa secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo (art. 1 c.p.a.) e le necessarie condizioni cui rimane assoggettato l’esperimento delle domande processuali, e dunque in primis l’effettiva sussistenza dell’interesse ad agire o resistere in giudizio (art. 100 c.p.c.).” Peraltro, in materia di appalti, la ratio sottesa alle “disposizioni specifiche” inerenti ai giudizi di cui agli artt. 120 e segg. del c.p.a. depone per l’accentuata affermazione dei principi di celerità ed efficacia della pronuncia del giudice amministrativo, il che contraddice la necessità di dover sistematicamente esaminare anche il ricorso principale, qualora quello incidentale risulti fondato e di per sé precluda la conservazione di un effettivo interesse in capo al ricorrente principale, quest’ultimo così definibile solo in relazione al momento introduttivo dell’intero giudizio. GB
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Inserito in data 31/03/2017 TAR LIGURIA - GENOVA, SEZ. II - 22 marzo 2017, n. 256 Reiezione domanda rinnovo autorizzazione al porto di pistola per difesa personale Il Collegio ligure, con la pronuncia in esame, accoglie il ricorso con cui l’istante contesta il diniego – paventato dall’Amministrazione competente – circa il rinnovo dell’autorizzazione al porto di pistola per difesa personale – da sempre richiesta per specifiche esigenze professionali. Tra le censure addotte in ricorso e condivise dai Giudici si desume il difetto di motivazione, la carenza di istruttoria e, in particolare, la violazione del principio di affidamento – considerata la pregressa, reiterata autorizzazione. I Giudici, infatti, richiamando posizioni consolidate, ritengono che se è vero che la licenza di portare rivoltelle costituisce una deroga al generale divieto di portare armi, e che la facoltà di rilasciarla è oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale, è altrettanto vero che, in presenza di un’autorizzazione di polizia risalente nel tempo ed oggetto di plurimi rinnovi, l' amministrazione, in sede di diniego, deve darsi carico di dimostrare il venir meno delle condizioni iniziali, che avevano formato oggetto di positiva valutazione in punto di "dimostrato bisogno", ed il sopravvenire di nuove ragioni giustificative del diniego (Cons. di St., III, 6.5.2014, n. 2313). Tanto non è accaduto nel caso in esame, ove l’Amministrazione – in sede di diniego - si è limitata ad invitare il ricorrente ad avvalersi di altri mezzi – al fine di trasportare la propria merce – evitando così a monte la necessità del rinnovo di porto di pistola richiesto. I Giudici, data la genericità della difesa di parte resistente e ricordando, altresì, come sia scriminata - e dunque consentito - l’uso di un'arma legittimamente detenuta anche al fine di difendere i propri beni all'interno di un luogo ove venga esercitata un'attività imprenditoriale (art. 52 commi 2 e 3 c.p., aggiunti dall'art. 1 della 13 febbraio 2006, n. 59), avallano la posizione del ricorrente. CC
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Inserito in data 30/03/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 27 marzo 2017, n. 1388 Le benedizioni pasquali rese fuori dall’orario scolastico non ledono la libertà di culto La vicenda oggetto della pronuncia in esame prende le mosse dalla concessione in uso di locali fuori dell’orario scolastico. Nella specie, il Consiglio di Stato è chiamato a vagliare la compatibilità dello svolgimento libero di un atto di culto facoltativo con l’aconfessionalità della scuola, rilevandone – ove sussistano – le potenziali conseguenze discriminatorie nei confronti di altre confessioni religiose e di lesione e compromissione della libertà di religione in senso lato. Il diritto di libertà religiosa - intesa quale libertà di non credere in alcuna religione o di credere e professarne una in particolare – rappresenta un’irrinunciabile aspetto della dignità umana, consacrato nell’art. 2 Cost., che fa dello Stato il garante del “diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune ... perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa” ( così Corte Cost. sent. n. 334/1996). Ad avviso della Sesta Sezione, la benedizione pasquale, quale vero e proprio rito religioso riservato alla sfera individuale dei consociati, “non può in alcun modo incidere sullo svolgimento della didattica e della vita scolastica in generale. E ciò non diversamente dalle diverse attività “parascolastiche” che, oltretutto, possono essere programmate o autorizzate dagli organi di autonomia delle singole scuole anche senza una formale delibera.” “Com’è noto – ricorda il Collegio - la benedizione pasquale è un rito religioso, rivolto all’incontro tra chi svolge il ministero pastorale e le famiglie o le altre comunità, nei luoghi in cui queste risiedono, caratterizzato dalla brevità e dalla semplicità, senza necessità di particolari preparativi. Il fine di tale rito, per chi ne condivide l’intimo significato e ne accetta la pratica, è anche quello di ricordare la presenza di Dio nei luoghi dove si vive o si lavora, sottolineandone la stretta correlazione con le persone che a tale titolo li frequentano. Non avrebbe senso infatti la benedizione dei soli locali, senza la presenza degli appartenenti alle relative comunità di credenti, non potendo tale vicenda risolversi in una pratica di superstizione.” Di conseguenza, si tratta di un rito che può ritenersi tale in quanto celebrato in un luogo determinato da chi, spinto dalla fede, voglia prenderne parte, sicché non può estrinsecare la sua funzione autentica se celebrato in luoghi diversi da quelli adibiti al culto, quali le scuole. Ne deriva che presenziare all’evento al di fuori dall’orario scolastico - il quale viene così isolato dal contesto pubblicistico - non sia in grado di minimamente ledere - neppure indirettamente - il pensiero o il sentimento religioso o no, di chiunque altro che non vi partecipi. Infatti, il Supremo Consesso ritiene che “non può logicamente attribuirsi al rito delle benedizioni pasquali, con le limitazioni stabilite nelle prescrizioni annesse ai provvedimenti impugnati, un trattamento deteriore rispetto ad altre diverse attività “parascolastiche” non aventi alcun nesso con la religione, soprattutto ove si tenga conto della volontarietà e della facoltatività della partecipazione nella prima ipotesi, ma anche che nell’ordinamento non è rinvenibile alcun divieto di autorizzare lo svolgimento nell’edificio scolastico, ovviamente fuori dell’orario di lezione e con la più completa libertà di parteciparvi o meno, di attività (ivi inclusi gli atti di culto) di tipo religioso.” Va aggiunto che “per un elementare principio di non discriminazione, non può attribuirsi alla natura religiosa di un’attività, una valenza negativa tale da renderla vietata o intollerabile unicamente perché espressione di una fede religiosa, mentre, se non avesse tale carattere, sarebbe ritenuta ammissibile e legittima”, ciò in virtù del disposto costituzionale ex art. 20, che, nello stabilire che «il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative (…) per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività», pone un divieto di un trattamento deteriore, sotto ogni aspetto, delle manifestazioni religiose in quanto tali. Del resto, il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”), all’art. 4 - relativo all’autonomia didattica – dispone che: «Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema (…) concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo», intendendosi in tal modo evidentemente ampliare la sfera dell’autonomia di tali organi verso tutte quelle iniziative che si rivolgano a determinati gruppi di studenti, individuati per avere specifici interessi od appartenenze di carattere etico, religioso o culturale, in un clima di reciproca comprensione, conoscenza, accettazione e rispetto, oggi tanto più decisivo in relazione al fenomeno sempre più rilevante dell’immigrazione e della conseguente necessità di integrazione. Per tali ragioni, il Collegio ritiene i provvedimenti impugnati legittimi. DU
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Inserito in data 29/03/2017 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, 22 marzo 2017, n. 107 Istanza di erogazione di pasto vegano, diniego e profili di illegittimità I Giudici bolzanini, accogliendo in parte le doglianze di parte ricorrente, statuiscono l’illegittimità del provvedimento oggi impugnato. Più nel dettaglio, a fronte di un’istanza, presentata dalla mamma di un bambino prossimo all’iscrizione presso una scuola dell’infanzia, tesa ad ottenere l’erogazione di un menù vegano per il proprio figlio, l’Amministrazione comunale la rigetta senza motivazione alcuna. Il Collegio, condividendo le censure mosse in ricorso, evidenzia come l’Ente non abbia palesato nessuna ragione giuridica fondante il diniego, impedendo – in tal guisa - all’interessata di verificare la precisa corrispondenza tra situazione astratta prevista dalla norma e situazione concreta accertata dall’Amministrazione procedente. I Giudici ricordano, infatti, come l’Amministrazione non sia mai libera di agire secondo arbitrio, dovendo sempre e comunque operare secondo legge. La norma, in altri termini, delinea un’ipotesi astratta e collega al suo concreto verificarsi l’insorgere del potere di provvedere. Al di fuori di tale ipotesi quello specifico potere non può essere esercitato, pena l’illegittimità dell’atto. E’ quanto ricorre nel caso in esame, in cui l’Amministrazione non ha ancòrato ad alcun parametro normativo o regolamentare il proprio diniego che, pertanto, appare del tutto arbitrario. A fronte di ciò, il Consesso altoatesino pronuncia la declaratoria di illegittimità di un simile provvedimento. Provvede a specificare, in ultimo, il rigetto dell’altro motivo di ricorso – relativo all’adozione della lingua tedesca nell’emissione dell’odierno provvedimento censurato. Ad avviso dei Giudici, l’Amministrazione ha provveduto semplicemente ad adeguarsi alla medesima lingua adottata dall’istante – oggi ricorrente; prassi possibile in una Regione bilingue, quale quella altoatesina. Di conseguenza, sotto questo aspetto non è ravvisabile alcun profilo di irregolarità. CC
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Inserito in data 28/03/2017 TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III, 23 marzo 2017, n. 697 L’obbligazione pubblica di assistenza presuppone solo lo stato oggettivo di necessità Con la pronuncia indicata in epigrafe, il Collegio richiama l'art. 38, primo comma, della Costituzione, che sancisce il principio di solidarietà sociale, “stabilendo che lo Stato (da intendersi nel suo più ampio significato, ossia con riferimento ai vari livelli di governo) deve garantire il mantenimento e l'assistenza sociale ai soggetti indigenti ed inabili allo svolgimento di una proficua attività lavorativa”. In applicazione di tale principio l’art. 6, comma 4 della legge 328 del 2000 stabilisce che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”. Secondo la giurisprudenza un’interpretazione ragionevole dell’art. 6 c. 4 della L. 328/2000 è nel senso che “l’obbligo a carico del Comune sorge nel momento in cui si verificano le condizioni per procedere alla erogazione del contributo, momento che si verifica quando la situazione economica della persona assistita si deteriora «a tale punto da non potersi permettere di corrispondere la retta alla casa di riposo con le proprie risorse economiche» (Cons. Stato Sez. III, 10/01/2017, n. 46; Cons. St., sez. III, 23 agosto 2012, n. 4594)”. Deve, quindi, escludersi che “per le prestazioni sociali valga quanto stabilito dalla legge per le prestazioni sanitarie, cioè l’assunzione in via principale e diretta della spesa a carico dell’ente pubblico”. In merito alla definizione della condizione economica dell’assistito l'art. 2 co. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013 prevede che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competente regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni". Ed, invero, l’art. 8 c.2 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 prevede <<L’accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori, che tengano conto del bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale>>. In sostanza, sia la norma statale che quella regionale stabiliscono chiaramente che “non solo l’accesso, ma anche la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali è stabilito avendo come base la disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente”. La norma regionale stabilisce, inoltre, che “criteri ulteriori sono definiti dalla Giunta regionale. Deve quindi escludersi che il reddito dell’assistito ai fini dell’accesso ed ai fini della determinazione della compartecipazione possa essere definito dal Comune avendo per oggetto elementi diversi”. Per quanto riguarda poi la “definizione del c.d. minimo vitale, cioè di quella parte del reddito personale che non debba essere computato ai fini della determinazione della compartecipazione alla retta, perché destinato a soddisfare altre esigenze esistenziali fondamentali, deve escludersi che il potere comunale di determinazione sia assoluto”. Infatti, “l’art. 24, 1° comma, lett. g), L. n. 328/2000 delega il Governo un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennita' spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni che preveda il riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunita' con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito”. Alla luce di quanto suddetto, il Tar ritiene che la fissazione di un limite d’indigenza totale o astratto è in contrasto con la quantificazione del minimo vitale effettuato dall’art. 24, 1° comma, lett. g), L. n. 328/2000, atteso che “l'obbligazione pubblica di assistenza sorge in considerazione soltanto delle condizioni oggettive e soggettive del soggetto bisognoso (stato di necessità e assenza di mezzi propri)”. In conclusione, in questa materia va ritenuta esistente l'assoluta uguaglianza tra bisognosi, malati o meno che siano, “che costituisce l'unica vera uguaglianza assoluta tra soggetti”. Ad impegnare gli obbligati, congiunti o ente pubblico, “è lo stato oggettivo di necessità - di cura come di assistenza - per nulla influenzato dalla causa del suo insorgere”. EF
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Inserito in data 27/03/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III, 22 marzo 2017, n. 1315 Delitti spia ex art. 84 d.lgs. n. 159/11 ed informativa antimafia Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Consiglio di Stato si pronuncia in merito alla emissione, ad opera della Prefettura, di una informativa antimafia nei riguardi di una società (operante nel settore rifiuti) e dalla stessa impugnata innanzi al T.A.R. per vederne dichiarare l’annullamento. Il Giudice di prime cure, condividendo la tesi difensiva della ricorrente (appellata in secondo grado), annullava la informativa de quo nonché gli atti adottati dalla Amministrazione sul presupposto della informativa medesima. Avverso la sentenza di annullamento viene proposto appello dalla stessa Prefettura e dal Ministero dell’Interno. I motivi di appello vengono, dal Collegio, ritenuti fondati in quanto la informativa a carico della società è stata emessa sul presupposto di una Ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di – omissis - nei confronti del Presidente del Consiglio di amministrazione della società oltre ad altri amministratori di società collegate alla prima “per i delitti di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e di traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.L.vo n. 152 del 2006)”. Secondo il primo Giudice, i provvedimenti penali emessi a carico dei soggetti amministratori della società non sarebbero ex se idonei a giustificare la valutazione prefettizia circa la permeabilità mafiosa degli stessi, con conseguente emanazione della informativa oggetto della impugnazione. Più precisamente, secondo il T.A.R., “non è detto che i soggetti sottoposti a misura cautelare o rinviati a giudizio con l’imputazione di essere coinvolti nel traffico illecito di rifiuti siano ipso facto a rischio di collusione con ambienti della criminalità organizzata” giacché “questa valutazione o, in altri termini, presunzione non può essere assoluta, tenuto conto degli effetti dirompenti prodotti dall’informativa, ma deve essere relativa, dovendo il Prefetto comunque verificare, prima di adottare il provvedimento, l’esistenza della concreta possibilità di interferenze mafiose”. Detto altrimenti, “a giustificare la emanazione della informativa antimafia non basta il titolo del reato riportato nel provvedimento del giudice penale, ma occorre esaminare il contenuto dell’ordinanza o della sentenza del giudice penale e rintracciare nel provvedimento stesso gli indizi da cui desumere il rischio di contiguità con la malavita organizzata, e dunque l’inaffidabilità dell’impresa”. Al contrario, stando ai motivi di doglianza proposti in appello dalle odierne appellanti (Ministero e Prefettura) “l’elencazione dei titoli di reato, contenuta nell’art. 84, comma 4, lett. a), del D.L.vo n. 159 del 2011, sarebbe di per sé esaustiva, nel senso che per quei reati il legislatore ha inteso operare a monte una valutazione circa il pericolo di infiltrazione mafiosa, in quanto si tratta di fattispecie che destano maggiore allarme sociale, intorno alle quali con maggiore regolarità statistica, gravita il mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso”. Orbene, il Collegio condivide il motivo di doglianza esposto nel gravame e ricorda che il Prefetto “può e non deve già desumere elementi di infiltrazione mafiosa dalla contestazione dei reati previsti dall’art. 84 citato a mente del quale “le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all’adozione dell’informazione antimafia sono desunte, tra l’altro, dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis etc. La Sezione, quindi, opera una distinzione tra “il valore estrinseco del provvedimento giurisdizionale emanato in sede penale sulla base dei delitti spia di cui all’art. 84 ed il valore intrinseco di tale provvedimento, dato dall’apprezzamento che il Prefetto compie della sentenza – o di altro provvedimento reso in sede penale. Sotto tale profilo viene in rilievo il valore intrinseco che il contenuto della sentenza assume nella valutazione discrezionale compiuta dalla Prefettura (Cons. Stato, sez. III, 24 luglio 2015, n. 3653) definendo così la informativa antimafia quale “provvedimento discrezionale, e non vincolato, che deve fondarsi su di un autonomo apprezzamento degli elementi delle indagini svolte, o dei provvedimenti emessi in sede penale, da parte dell’autorità prefettizia”. In sostanza, il provvedimento giurisdizionale emesso in sede penale deve essere considerato quale “indice sintomatico di fenomeni di infiltrazione mafiosa, ma ciò non deve far venir meno l’autonomo apprezzamento delle predette risultanze penali da parte del Prefetto che giustifichino la emissione della informativa de quo a carattere interdittivo”. Viene, altresì, evidenziato che non vi debba essere automatismo alcuno tra la “emissione del provvedimento cautelare in sede penale e l’emissione dell’informativa antimafia”. Ed invero, nel caso di specie, contrariamente al ragionamento di cui alla sentenza impugnata, l’Autorità prefettizia ha singolarmente elencato e valutato la posizione del presidente della società e degli altri soggetti amministratori delle società ricollegabili alla prima. Pertanto la Prefettura ha emesso la nota antimafia sulla base di un’autonoma e ponderata valutazione dei fatti che ne giustificano la emanazione. A completamento dell’iter argomentativo, il Collegio rileva che “il delitto di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 (traffico illecito di rifiuti) è elemento in sé bastevole a giustificare l’emissione dell’informativa, perché il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2012, n. 6618; Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1632; Cons. Stato, sez. III, 28 ottobre 2016, n. 4555 e n. 4556). Per di più, “la presenza di legami con la criminalità organizzata (a fronte del grave delitto di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006) è data per presupposta dal legislatore, con una praesumptio iuris tantum che deve ammettere la prova contraria che, nel caso di specie, non è stata offerta dalle appellanti”. Alla luce di quanto sopra detto, il Consiglio accoglie l’appello avverso la decisione del TAR e, per l’effetto, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti proposto innanzi al Primo Giudice. PC
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Inserito in data 25/03/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI, ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA - 24 marzo 2017, n. 1337 Motivazione ordinanza comunale di demolizione notificata dopo anni dall’abuso non commesso dall’attuale titolare Con l’ordinanza in esame, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione “se l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo (nella specie, trasferito mortis causa) debba essere congruamente motivato sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a una distanza temporale straordinariamente lunga dalla commissione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi del provvedimento sanzionatorio”. Oggetto della vicenda è un’ordinanza di demolizione di opere edili abusivamente realizzate, notificata dal Comune ben 32 anni dopo l’ultimazione delle stesse opere. Tale inerzia aveva ingenerato una posizione di affidamento nei proprietari dell’immobile de quo, i quali, peraltro, semplicemente ereditando la proprietà dell’edificio anni dopo il suo completamento, risultavano addirittura estranei a qualsivoglia realizzazione abusiva. Veniva, quindi, “lamentato che, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso tra la commissione dell’abuso e la risposta sanzionatoria, con il conseguente affidamento medio tempore maturato dagli attuali proprietari, l’Amministrazione comunale non avesse dato conto alcuno, con idonea motivazione, delle ragioni di attualità, concretezza e specificità del pubblico interesse, diverso dal mero ripristino della legalità, sotteso al provvedimento sanzionatorio”. In primo grado, il ricorso veniva respinto alla luce di quell’orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 gennaio 2011, n. 79) secondo il quale “l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare”. La questione è stata, poi, riproposta in appello e la Sesta Sezione, nell’ordinanza in commento, ha subito chiarito che sul tema sussistono due orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo orientamento (che sembrerebbe maggioritario), “l’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo è legittimamente adottata senza alcuna particolare motivazione e indipendentemente dal lasso temporale intercorso dalla commissione dell’abuso, dovendosi escludere in radice ogni legittimo affidamento in capo al responsabile dell’abuso o al di lui avente causa” (VI, 10 maggio 2016 n. 1774; VI, 11 dicembre 2013 n. 5943; VI, 23 ottobre 2015 n. 4880; V, 11 luglio 2014 n. 4892; IV, 4 maggio 2012 n. 2592). Lo stesso orientamento precisa, inoltre, che “ammettere la sostanziale estinzione di un abuso edilizio per decorso del tempo significherebbe configurare una sorta di sanatoria extra ordinem, di fatto, che potrebbe operare anche quando l’interessato non abbia inteso (o potuto) avvalersi del corrispondente istituto legislativamente previsto” (VI, 5 gennaio 2015 n. 13). Invece, per un secondo orientamento (conforme alla difesa degli appellanti), pur nella consapevolezza del prevalente indirizzo contrario, sussistono “casi-limite in cui può pervenirsi a considerazioni parzialmente difformi” (VI, 14 agosto 2015 n. 3933). Tali considerazioni fanno leva sul lasso temporale intercorso dalla commissione dell’abuso (o della sua conoscenza da parte dell’Amministrazione), sulla buona fede del soggetto destinatario dell’ordinanza di demolizione diverso dal responsabile dell’abuso e sull’assenza, attraverso il trasferimento del bene, di un intento volto a eludere l’applicazione del provvedimento sanzionatorio. Nello stesso solco, aggiunge la Sesta Sezione - ma il riferimento è a “semplici difformità” della costruzione dal titolo edificatorio - si pone quella giurisprudenza secondo cui “il decorso del tempo incide sulla certezza dei rapporti giuridici e può incidere significativamente con le possibilità di difesa dell’interessato sia rispetto all’amministrazione sia nei confronti del dante causa” (V, 15 luglio 2013 n. 3847, seguìta da V, 24 novembre 2013 n. 2013 e IV, 4 marzo 2014 n. 1016; la medesima decisione richiama V, 29 maggio 2006 n. 3270, che, pur facendo riferimento alla rilevanza della tipologia dell’abuso, non limita il principio della rilevanza dell’affidamento alle “semplici difformità”). Alla luce, dunque, del contrasto tra quel filone giurisprudenziale che ritiene ininfluente il decorso del tempo e quell’orientamento (invocato dagli appellanti) che, a determinate condizioni, richiede invece una specifica motivazione in ordine all’adozione di un provvedimento sanzionatorio, il Collegio ritiene di dover rimettere la questione all’Adunanza Plenaria, non prima, però, di aver fatto delle importanti osservazioni al riguardo. Il primo rilievo attiene alla circostanza che “nell’arco temporale decorrente dalla commissione dell’abuso (anno 1982) e l’adozione del provvedimento impugnato (anno 2014) sono intervenuti ben tre condoni edilizi disciplinati dalle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326. Dagli elementi di fatto forniti dagli appellanti si desume che la loro dante causa non ha ritenuto di avvalersi delle facoltà concesse dalle leggi richiamate e di ottenere il condono per l’immobile abusivamente realizzato, previa corresponsione delle somme dovute a titolo di oblazione stabilite dalla normativa sopra citata. Invero, nella prospettazione degli appellanti, il trasferimento mortis causa dell’immobile assorbirebbe l’omissione della presentazione delle domande di condono, realizzando una sorta di sanatoria extra ordinem, formatasi per il mero decorso del tempo (sia pure prolungato), ed esonerando ratione temporis gli appellanti da una presentazione, sia pur tardiva delle stesse (ammesso che -osserva la Sezione- una tale evenienza sia possibile)”. Con la seconda osservazione, invece, il Collegio evidenzia “che la sussistenza di un interesse pubblico attuale era richiesto dalla giurisprudenza per l’annullamento (in autotutela) di un preesistente provvedimento valutato in seguito illegittimo. La giurisprudenza invocata dagli appellanti estende, quindi, con una radicale innovazione di sistema, al “fatto illecito” (quale deve considerarsi una costruzione realizzata senza titolo abilitativo) quel che originariamente era richiesto solo per un “atto illegittimo”. E’ peraltro vero che un lasso di tempo straordinariamente lungo tra la commissione dell’abuso (da parte di terzi) e la sanzione, tempo intercorso anche a causa dell’inerzia serbata dall’amministrazione, potrebbe essere ritenuto in sé idoneo a giustificare un affidamento da parte del soggetto estraneo alla commissione dell’abuso; affidamento che, se non può certo elidere in radice il potere sanzionatorio, ne richiede una giustificazione in termini di attualità e concretezza, in relazione, oltre che al tempo, alla consistenza dell’abuso medesimo e ad altre circostanze fattuali che si assumano rilevanti”. FM
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Inserito in data 24/03/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III, ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA, 23 marzo 2017 - n. 1322 Notifica del ricorso introduttivo a mezzo PEC in difetto di autorizzazione presidenziale Nell’ordinanza in esame, il Consiglio di Stato ritiene di dover devolvere all’Adunanza plenaria la questione di diritto se, nel sistema anteriore all’entrata in vigore dell’art. 14 del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, nr. 40 (“Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico”), è ammissibile nel processo amministrativo la notifica del ricorso introduttivo a mezzo PEC anche in difetto di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. La Sezione deferisce all’Adunanza plenaria la suddetta questione, atteso che, in relazione alla stessa sussistono difformità di indirizzi in giurisprudenza potenzialmente idonei a pregiudicare l’equa ed uniforme applicazione della normativa di riferimento. “In base all’orientamento minoritario, nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52 comma 2, cod. proc. amm. è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della legge 21 gennaio 1994, nr. 53 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2017, nr. 130; id., 17 gennaio 2017, nr. 156; id., 13 dicembre 2016, nr. 5226; id., sez. III, 20 gennaio 2016, nr. 189”. “L’altro orientamento, di gran lunga prevalente, riconosce, al contrario, l’immediata applicazione nel processo amministrativo delle norme sancite dagli artt. 1 e 3-bis della legge nr. 53/1994, secondo cui la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata (cfr. ex plurimis e da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2016, nr. 4895; id., sez. V, 4 novembre 2016, nr. 4631; id., sez. VI, 26 ottobre 2016, nr. 4490; id, sez. III, 10 agosto 2016, nr. 3565; id., 6 luglio 2016, nr. 3007; id., 14 gennaio 2016, nr. 91; id., sez. VI, 22 ottobre 2015, nr. 4862; id., sez. III, 9 luglio 2015, nr. 4270; id., sez. VI, 28 maggio 2015, nr. 2682; C.g.a.r.s., 8 luglio 2015, nr. 615).” GB
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Inserito in data 23/03/2017 TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. VII, 20 marzo 2017, n. 1531 Sgombero di bene appartenente al patrimonio disponibile: giurisdizione giudice ordinario La sentenza in esame affronta il tema della diversità del regime giuridico a cui i beni pubblici sono soggetti, a seconda che facciano parte del demanio pubblico (nonché del patrimonio indisponibile) oppure del patrimonio disponibile e la conseguente questione del riparto di giurisdizione. Nei fatti, un Comune aveva inteso esercitare un potere autoritativo (e non inviare una semplice diffida iure privatorum) per ordinare lo sgombero di un locale occupato, appartenente al proprio patrimonio disponibile. Orbene, chiamato a pronunciarsi sul punto, il TAR ha immediatamente rilevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, esponendo le ragioni per le quali la questione sottesa al rapporto controverso rientri, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio, ponendosi nel solco di una costante giurisprudenza, richiama, in primo luogo, l'art. 823 c.c., il quale stabilisce che l'Amministrazione possa ricorrere all'esercizio dei poteri amministrativi solo per tutelare i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile, con la conseguenza che, l’ordinanza in questione, essendo rivolta ad un bene appartenente al patrimonio disponibile dell'Ente Territoriale, vada qualificata come atto nullo (secondo i principi sanciti dall'art. 21 septies, l. 7 agosto 1990, n. 241), in quanto adottata in carenza assoluta di potere. Soffermandosi sulla nullità del provvedimento, il giudice di prime cure afferma poi che esso “non produce alcun effetto degradatorio delle posizioni soggettive di cui si assume la lesione, e se dalla esecuzione del provvedimento sono derivati effetti pregiudizievoli, gli stessi vanno considerati come violazioni di diritti soggettivi la cui tutela appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario” (v. Cons. Stato n. 1331/2010; T.a.r. Sicilia- Palermo n. 169/2016). Infine, ritenendo di non doversi discostare da una consolidata giurisprudenza, il Collegio Campano afferma che, “la controversia relativa ad un ordine di sgombero di un locale di proprietà comunale facente parte del patrimonio disponibile dell'ente territoriale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l'Amministrazione agisce "iure privatorum" - al di fuori cioè dell'esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica - non soltanto nella fase genetica e funzionale del rapporto, ma anche nella fase patologica, il che, più specificamente, si traduce nell'assenza di poteri autoritativi sia sul versante della chiusura del rapporto stesso, sia su quello connesso del rilascio del bene” (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, n. 931/2015). FM
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Inserito in data 22/03/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 21 marzo 2017, n. 1276 La libertà d’impresa è comprimibile solo dinanzi a interessi superiori
Il Collegio, chiamato a pronunciarsi sull’applicazione di una norma di legge regionale del piano arenile (art. 23 del piano), che fornisce la disciplina urbanistica ed edilizia della parte del territorio comunale compresa tra il lungomare e la battigia, ne dichiara l’illegittimità ove impedisce l’apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e consente solo la prosecuzione delle attività già autorizzate al momento dell’adozione dello strumento urbanistico, poiché violativa della normativa statale ed espressiva di una scelta discrezionale irragionevole e contraddittoria.
Ad avviso della Sesta Sezione, siffatta previsione, si rivela, infatti, da un lato, confliggente con la disciplina normativa sulla “liberalizzazione” delle attività commerciali, dall’altro affetta dal vizio di eccesso di potere, per effetto della irragionevolezza e della contraddittorietà della scelta. In ordine al primo profilo, osserva il Collegio che il combinato disposto degli artt. 3, comma 1, D.L. n. 223 del 2006 ("Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale") e 64, D.Lgs. n. 59 del 2010 ("Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno") descrive un sistema di regole che, per un verso, “esclude la possibilità di limitare e contingentare le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in coerenza con la dichiarata finalità di apertura alla concorrenza del relativo settore di mercato, e, per un altro, consente ai Comuni una programmazione limitativa dell’apertura di nuovo esercizi solo nelle situazioni in cui la salvaguardia dei preminenti valori della sostenibilità ambientale o sociale, non diversamente tutelabili, impediscano l’aggravio del carico urbanistico implicato dall’insediamento di nuove attività”. Il Supremo Consesso evidenzia il profilarsi di un regime fortemente liberalizzato, in cui le restrizioni di accesso di nuovi esercenti sono programmabili solo nei casi, eccezionali e limitati, in cui la protezione di interessi generali - superiori a quello connesso alla libertà d’impresa - esige una proporzionata ed adeguata limitazione dell’apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Rileva il Collegio che sebbene “discrezionale, la decisione pianificatoria in esame resta soggetta alle regole di azione stabilite dalla diposizione legislativa di riferimento e, in ogni caso, ai canoni generali della ragionevolezza e della proporzionalità (cfr. ex multis Cons St., sez. IV, 16 aprile 2015, n.1949), appare agevole il rilievo che la contestuale previsione della possibilità di aumentare la superficie degli esercizi esistenti, fino a mq 200, rivela palesi profili di contraddittorietà e di illogicità, che si traducono nel vizio di eccesso di potere per uso sviato della discrezionalità”. In tale contesto, le esigenze di tutela dell’ambiente risultano smentite e contraddette proprio dalla incoerente previsione della possibilità di aumento della superficie destinata all’esercizio delle attività esistenti di somministrazione di alimenti e bevande; “non solo, ma il combinato disposto delle due misure rivela anche un significativo profilo di sviamento, integrato dal sintomo di una decisione preordinata a cristallizzare l’assetto di mercato esistente al momento dell’adozione della delibera, impedendo, in chiave anticoncorrenziale, l’accesso ad esso di nuovi esercenti”. Per le ragioni sopra esposte, la Sesta Sezione accoglie il ricorso e annulla la disposizione censurata. DU |
Inserito in data 21/03/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 15 marzo 2017, n.1175 Lesione dei diritti partecipativi, violazione delle norme sul contraddittorio nel caso di interessi contrastanti La decisione i cui estremi vengono emarginati in epigrafe, concerne una controversia avente ad oggetto la impugnazione del diniego di autorizzazione apertura di passo carrabile. In primo grado il T.A.R., non condividendo i motivi di impugnazione avverso il predetto diniego, respinge il ricorso. Più precisamente, il Giudice di prime cure ritiene di poter condividere la opposizione della Amministrazione resistente, fondata sulla base della presunta interferenza dell’ipotizzato passo carrabile con la realizzazione di un parcheggio pubblico sotterraneo, in quanto una delle rampe da realizzare sarebbe stata posta in corrispondenza del passo carrabile richiesto, con conseguente incompatibilità del progetto privato (presentato dalle società ricorrenti). In secondo grado le parti ripropongono, sostanzialmente, i medesimi motivi di impugnazione respinti dal T.A.R., fondati sulla violazione delle garanzie partecipative ex L. 241 del ’90 e riguardanti il procedimento amministrativo conclusosi con la delibera di approvazione del parcheggio pubblico nonché sulla antecedenza temporale della richiesta del permesso di passo carrabile ed il progetto di parcheggio pubblico. In particolare, “le appellanti ritengono errato il presupposto da cui il TAR avrebbe preso le mosse e, cioè, l’antecedenza cronologica del progetto inerente alla realizzazione del parcheggio interrato rispetto alla richiesta di apertura del passo carrabile”. Il Collegio afferma la fondatezza della doglianza in quanto la richiesta di passo carrabile, unitamente all’intero progetto posto in essere dalle società appellanti, precede temporalmente l’inizio del procedimento di approvazione del parcheggio. Ed è sotto tale profilo che emerge la illegittimità del comportamento dell’Amministrazione Comunale la quale, “non avrebbe coinvolto le appellanti nell’iter di approvazione del progetto del parcheggio interrato” giacché risulta “evidente l’interferenza del progetto relativo alla realizzazione del parcheggio interrato rispetto alle opere già realizzate dalle appellanti ed a quelle delle quali si richiedeva la realizzazione”. Il Collegio rileva, dunque, il mancato rispetto delle “adeguate garanzie procedimentali che la l. n. 241 del 1990 pone a favore dei soggetti coinvolti direttamente in un procedimento” o in favore di soggetti i cui interessi privatistici sono interferenti rispetto all’interesse pubblico. Tra l’altro, l’intero progetto di ammodernamento dell’edificio in cui le appellanti hanno cominciato la loro attività “risale ad epoca decisamente anteriore rispetto all’inizio del procedimento conclusosi con la delibera di approvazione del parcheggio pubblico”. La Sezione prosegue che in caso di interferenza tra interesse pubblicistico e privatistico, “se è vero che non è ragionevole pretendere la negoziazione del contenuto di un’opera pubblica con tutti i proprietari frontisti, è altresì, incontestabile che il coinvolgimento del privato debba avvenire nel momento in cui questi abbia un interesse differenziato rispetto alla generalità dei consociati”. Dunque nel caso di specie, viene ravvisata “la lesione dei diritti partecipativi sanciti dalla l. n. 241 del 1990 che, a ben vedere, potevano anche essere valutati in sede di conferenza di servizi” giacché l’Amministrazione, stante l’anteriorità delle opere realizzate dalle appellanti, “avrebbe dovuto renderle edotte dell’iter concernente la realizzazione del parcheggio interrato”. Per quanto sopra detto, il Collegio accoglie l’appello ed annulla i provvedimenti impugnati in primo grado. PC |
Inserito in data 20/03/2017 TAR CALABRIA – SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA, 15 marzo 2017, n. 209 La clausola sociale promuove la stabilità occupazionale del personale già impiegato Con la pronuncia in esame, il Collegio avalla l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui: “La clausola sociale dell’obbligo di continuità nell’assunzione è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato nel senso che l’appaltatore subentrante«deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante» mentre «i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali» (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 dicembre 2013, n. 5725); La clausola sociale, la quale prevede, secondo numerose disposizioni, «l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto», (così l’art. dell’art. 29, comma 3, del d. lgs. 276/2003, ma altrettanto rilevanti sono la generale previsione dell’art. 69, comma 1, del d. lgs. 163/2006 e quella dell’art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 112/1999), perseguendo la prioritaria finalità di garantire la continuità dell’occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall’impresa uscente nell’esecuzione dell’appalto, è costituzionalmente legittima, quale forma di tutela occupazionale ed espressione del diritto al lavoro (art. 35 Cost.), se si contempera con l’organigramma dell’appaltatore subentrante e con le sue strategie aziendali, frutto, a loro volta, di quella libertà di impresa pure tutelata dall’art. 41 Cost.” (Consiglio di Stato, Sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5598). In sostanza, il principio guida è che “la clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali non si trasformi, da elemento afferente all’esecuzione dell’appalto, in un elemento tendenzialmente preclusivo della partecipazione”. D’altronde, la formulazione del (nuovo) art. 50 del d.lgs. 50/2016 prevede che “i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”: un richiamo, indiretto, al principio di proporzionalità per cui l’aggiudicatario dev’essere messo nelle condizioni di poter garantire l’applicazione del C.C.N.L., il che val quanto dire che non si possono imporre, con la lex specialis, condizioni che rendano soggettivamente impossibile tale obiettivo. Tali conclusioni sono state condivisibilmente ribadite dal T.A.R. Toscana, Sez. III, con sentenza n. 231 del 13 febbraio 2017 nella quale si legge che: “a) la clausola sociale deve conformarsi ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando, altrimenti, essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 della Costituzione; b) conseguentemente, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; c) la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1896/2013)”. In conclusione, il Tar afferma che la “medesima sentenza, che si richiama anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 74, seconda parte, c.p.a., ribadisce che tale esito interpretativo non cambia alla luce della nuova disciplina dei contratti”. EF
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Inserito in data 18/03/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V, 15 marzo 2017, n. 1173
Sull’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale
Nella decisione emarginata in epigrafe, il Collegio conferma la sentenza del Giudice di prime cure nella quale viene declinata la giurisdizione del Giudice amministrativo sulla sanzione della preclusione a vita alla permanenza presso la Federazione italiana gioco calcio nei confronti del ricorrente in primo grado ed odierno appellante.
Più precisamente, il ricorso veniva dichiarato inammissibile innanzi al T.A.R. Lazio per difetto di giurisdizione del Giudice statale, affermando la giurisdizione del Giudice sportivo ai sensi dell’art. 2 c.1 d.l. 17.10.2003 n. 280.
La Sezione rileva la natura disciplinare della predetta sanzione, evidenziando che i rapporti tra ordinamento sportivo (c.d. giustizia sportiva) ed ordinamento statale sono disciplinati dall’ordinamento sportivo.
Il Collegio osserva come la disposizione di cui al citato art. 2, comma 1, riservi “all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.
Il successivo art. 3 riserva allo stesso giudice amministrativo “una tutela residuale attinente domande risarcitorie non sussistenti nel caso di specie e ciò anche per i soggetti divenuti estranei all’ordinamento sportivo, come nel caso di specie a seguito delle dimissioni rassegnate dall’interessato nel 2006”.
Del resto ciò è confermato anche da precedenti pronunce dello stesso Consiglio di Stato (sentenza VI, 24 settembre 2012, n. 5065) che ha avuto modo di ribadire “la inammissibilità, per difetto di giurisdizione amministrativa, del ricorso con cui si chiede l'annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte dagli organi della giustizia sportiva a fronte della commissione di un illecito sportivo”.
Pertanto, per i motivi suddetti, il Collegio respinge il ricorso e per l’effetto conferma la sentenza impugnata del Giudice di prime cure. PC |
Inserito in data 17/03/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III - ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA, 13 marzo 2017 - n. 1151 Offerta anomala: Criteri di calcolo delle offerte da accantonare nel c.d. taglio delle ali Nell’ordinanza in esame, il Consiglio di Stato sottopone al vaglio dell’Adunanza Plenaria un quesito in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano i criteri di calcolo delle offerte da accantonare nel meccanismo del c.d. “taglio delle ali”. Il Consiglio di Stato osserva preliminarmente che, nelle gare aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso, per individuare la soglia di anomalia oltre la quale le offerte sono considerate anormalmente basse, il legislatore ha previsto un meccanismo articolato in più fasi (Il c.d.taglio delle ali; il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le residue offerte; il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che in tali offerte superano la predetta media; la somma dei dati relativi alla media aritmetica e allo scarto medio aritmetico). Il meccanismo del taglio delle ali, oggetto dell’ordinanza di rimessione, è “un’ operazione aritmetica di accantonamento che comporta l’esclusione, dal successivo calcolo della soglia, del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso”. Tale meccanismo è disciplinato dall’art. 86 comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 121, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010. In particolare, risulta controverso il secondo periodo del predetto art. 121 nella parte in cui “prevede che, nell’effettuare il c.d. taglio delle ali e nell’escludere dal calcolo il 10% delle offerte aventi il maggiore e minore ribasso, qualora vi siano una o più offerte di eguale valore rispetto a quelle comprese nel 10%, anche dette offerte devono essere accantonate nel meccanismo di calcolo della soglia di anomalia.” La Sezione rileva che sul punto si sono registrati due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento, da ritenersi prevalente almeno fino al 2014,” nel caso in cui siano state presentate due o più offerte, aventi la medesima riduzione percentuale, che si trovino nella fascia delle imprese rientranti nel 10%, ogni offerta deve essere considerata individualmente (c.d. criterio assoluto), perché la soluzione opposta comporterebbe il superamento del limite, fissato dal legislatore nel 10%, e si porrebbe in contrasto con il dato letterale dell’art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006, in assenza di ragioni sostenibili o ispirate all’interesse pubblico (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 28 agosto 2014, n. 4429).” Né vi sarebbero elementi “dai quali possa desumersi, come regola generale, che in caso di offerte con identico ribasso le stesse vadano considerate unitariamente come unica entità (c.d. criterio relativo).” L’unica eccezione a questa regola viene desunta per le offerte che, nel calcolo per il taglio delle ali, vengono a trovarsi a cavallo della percentuale del 10%”. Un secondo indirizzo interpretativo, “sostenuto dall’allora Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nel parere n. 133 del 24 luglio 2013 e, poi, dall’ANAC nel parere n. 87 del 23 aprile 2014 e recepito, infine, dal Consiglio di Stato in diverse pronunce ha affermato che il taglio delle ali “intercetta il problema delle offerte identiche in due situazioni e, precisamente, quando vi siano più offerte identiche all’interno delle ali e quanto vi siano più offerte identiche a cavallo delle ali.” “Una volta ammesso che il tenore letterale dell’art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006 possa essere superato in via interpretativa per le offerte a cavallo delle ali, non vi sono ragioni, secondo l’ANAC, per non applicare lo stesso metodo al caso delle offerte che rimangono interne alle ali.” Infatti, “identificare ciascuna offerta con uno specifico ribasso, accorpando le offerte con valori identici, consente, nella fase del taglio delle ali, di depurare la base di calcolo dai ribassi effettivamente marginali, definiti ex lege nel limite del 10%, superiore e inferiore, di oscillazione delle offerte.” A giudizio dell’ANAC, in tale prospettiva, “è irrilevante che i ribassi identici siano a cavallo o all’interno delle ali, perché si tratta comunque di valori che se considerati distintamente limitano l’utilità dell’accantonamento e ampliano eccessivamente la base di calcolo della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico, rendendo inaffidabili i risultati” (parere n. 87 dell’8 maggio 2014). Pertanto, “per individuare le offerte da accantonare, si fa riferimento ai valori di ribasso, accorpando i valori identici, mentre nella fase successiva, calcolando la media aritmetica e lo scarto medio aritmetico, si utilizzano tutte le offerte, anche quelle con valori identici, essendo ragionevole che, allorché sia stato circoscritto in modo rigoroso l’intervallo dei ribassi attendibili ai fini del calcolo della soglia di anomalia, alla definizione delle medie partecipino tutte le offerte non accantonate (parere n. 87 dell’8 maggio 2014). Le argomentazioni dell’Autorità sono state riprese dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato la quale ha evidenziato che questa interpretazione “è più garantista dell’interesse pubblico e previene manipolazioni della gara e del suo esito, ostacolando condotte collusive in sede di formulazione delle percentuali di ribasso” (Cons. St., sez. V, 8 giugno 2015, n. 2813). Preso atto del contrasto giurisprudenziale sopra rassegnato, il Consiglio di Stato rimette all’Adunanza Plenaria la questione: “a) se nel calcolo del 10% delle offerte aventi maggiore e/o minore ribasso, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006, occorra computare tutte le offerte aventi medesimo valore (e, dunque, medesimo ribasso) singolarmente una ad una o, invece, quale unica offerta (c.d. blocco unitario), facendo detta disposizione riferimento, letteralmente, all’esclusione del 10% delle offerte aventi maggiore e minore ribasso e non dei singoli ribassi; b) se la disposizione regolamentare dell’art. 121, comma 1, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel prevedere che «qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’articolo 86, comma 1, del Codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia», intenda o, comunque, presupponga che le offerte aventi eguale valore rispetto a quelle da accantonare siano considerate, “accantonate” e accorpate come un’unica offerta o, invece, si limiti a prevedere solo che debbano essere escluse (“accantonate”) dal calcolo della soglia di anomalia le offerte che, pur non rientrando nella quota algebrica del 10%, abbiano tuttavia eguale valore rispetto a quelle da accantonare e cioè, per logica necessità, a quelle situate al margine estremo delle ali (c.d. offerte a cavallo).” GB |
Inserito in data 16/03/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III - ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA, 13 marzo 2017 - n. 1152 Il cessionario di ramo d’azienda può avvalersi della qualificazione posseduta dal cedente? Il caso portato all’attenzione del Supremo Consesso è paradigmatico e attiene alla cessione di un “ramo d’azienda” a società totalmente partecipata dal cedente, composto in larghissima parte dal solo “avviamento”, contabilizzato sulla base di un precedente contratto quadro di avvalimento tra le due società, e solo in infinitesima parte da beni materiali. La controversia verte sull’ammissibilità o meno dell’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara per la perdita della qualificazione richiesta per la partecipazione a seguito della cessione tra il momento della domanda di partecipazione e la successiva presentazione dell’offerta. Il fuoco della discussione s’incentra sulla possibilità o meno che la vicenda negoziale sortisca effetti decadenziali automatici, a prescindere da un espresso provvedimento di decadenza per effetto della cessione sui requisiti di qualificazione. La Terza Sezione con l’ordinanza in esame ha rilevato come la medesima quaestio iuris ricevesse diverse soluzioni interpretative dalla Quarta e dalla Quinta sezione e le ha passate in rassegna come di seguito. Nella specie, le sentenze n. 811, 812 e 813 del 2016 della IV Sezione, escludevano che la circostanza della cessione di un ramo d’azienda esonerasse il soggetto cedente - che resti per avventura in dotazione di requisiti sufficienti per una determinata qualificazione - dal chiedere all’organismo di attestazione la certificazione della qualificazione, la quale - a norma dell’art. 60, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 - “costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici”. Nelle sentenze n. 4347 e 4348 del 2016, la V Sezione, invece, “consapevole del contrario orientamento espresso in alcune decisioni di questo Consiglio”, riteneva di dover condividere e far propria la conclusione secondo la quale con il contratto di cessione non fosse possibile trasferire i requisiti del cedente, occorrenti per la gara, posto che il contratto avesse avuto ad oggetto soltanto il trasferimento di singoli beni e requisiti. Conclusione, quest’ultima, che avrebbe trovato conferma nella nota del 10 aprile 2014 dell’AVCP (oggi ANAC), ove si dubita dell’idoneità dell’atto di cessione di ramo di azienda ai fini della qualificazione, qualora non emerga l’esposizione di una specifica autonomia funzionale e produttiva dei beni che lo compongono da una perizia giurata ex art. 76, comma 10, del DPR n. 207 del 2010. È con questo iter argomentativo che il Collegio ritiene che il quadro delle valutazioni svolte sulla natura giuridica dell’atto di cessione ed i suoi effetti sulla qualificazione sia talmente ampio e disallineato da esigere l’intervento dell’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99 c.p.a. Si tratta di stabilire se, ai fini della conservazione della qualificazione, possa assumere rilevanza l’attestazione successiva con cui l’organismo SOA accerti che, anche in seguito alla cessione di una parte del compendio aziendale, l’impresa cedente mantenga tutti i prescritti requisiti. In definitiva, la Terza Sezione con l’ordinanza in epigrafe sottopone all’Adunanza Plenaria i seguenti quesiti: “1. Se, ai sensi dell’art. 76, comma 11, del d.P.R. n. 207/2010 debba affermarsi il principio per il quale la cessione del ramo d’azienda comporti sempre, in virtù dell’effetto traslativo, il venir meno della qualificazione, o piuttosto, se debba prevalere la tesi che alla luce di una valutazione in concreto limita le fattispecie di cessione, solo a quelle che presuppongono che il cessionario se ne sia definitivamente spogliato, escludendo dunque le diverse fattispecie di cessione di parti del compendio aziendale -“rami aziendali”- che si riferiscano, in concreto, a porzioni prive di autonomia funzionale e risultano pertanto inidonee a consentire al soggetto cedente di ottenere la qualificazione.
2. Se l’accertamento effettuato dalla SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, valga sempre e solo per il futuro, oppure se, nei casi in cui l’organismo SOA accerti ex post il mantenimento dei requisiti speciali in capo al cedente, nonostante l’avvenuta cessione di una parte del compendio aziendale, l’attestazione possa anche valere ai fini della conservazione della qualificazione senza soluzione di continuità.” DU
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Inserito in data 15/03/2017 TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA, SEZIONE I, 10 marzo 2017, n. 94 Appalti: assegnazione di un solo lotto ed integrazione della lex specialis La questione posta al vaglio del Collegio riguarda l’assegnazione di uno solo dei due lotti in cui è stato suddiviso un appalto allorquando il bando di gara non disciplini l’ipotesi in cui lo stesso concorrente abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per entrambi i lotti. Trattasi, invero, di una fattispecie non conforme a quanto disposto nella seconda parte del terzo comma dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti “nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo”. La previsione di un criterio che regoli l’eventualità in commento deve ritenersi doverosa in quanto, sotto un primo profilo, è imposta dalla norma e, sotto altro profilo, rientra “nella piena discrezionalità della Stazione appaltante”. In particolare, i Giudici, nell’accogliere l’eccezione di parte resistente, ritengono che l’annullamento del criterio carente specificato dalla stazione appaltante comporti la stessa espunzione della clausola contestata; con la conseguenza che “non residuerebbe nella lex specialis di gara un diverso criterio in base al quale procedere”, se la stessa stazione appaltante non avesse provveduto all’integrazione di cui all’art. 79, comma 3, d.lgs. n. 50 (nel caso di specie prevedendo che il lotto fosse assegnato al concorrente che avesse raggiunto la combinazione di punteggi più conveniente per la stazione appaltante). Né ritengono invocabile “l’applicabilità del chiarimento cronologicamente precedente poiché, a tacere del fatto che veniva posto nel nulla dalla successiva integrazione (il cui eventuale annullamento non ne determinerebbe comunque la riviviscenza), ai sensi della seconda parte del già richiamato comma 3 dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 il criterio in esame deve essere contenuto nella disciplina di gara”. Alla luce di quanto suddetto, il Tar osserva che, opinando diversamente, la Stazione appaltante “si troverebbe nella condizione di non poter procedere all’aggiudicazione dei lotti causa l’assenza nei documenti di gara di uno specifico criterio applicabile la caso di specie”. EF
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Inserito in data 14/03/2017 TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. I - 6 marzo 2017, n. 444 Danni provenienti da fauna selvatica e questioni in punto di giurisdizione Il Collegio etneo interviene, con la pronuncia in esame, in tema di richiesta ex art.7 della L. Reg. Sicilia n. 33/1997 – archiviata dall’Amministrazione competente. L’istante, odierna ricorrente, nella qualità di coltivatrice diretta e proprietaria di un fondo agricolo, avanzava la suddetta richiesta di indennizzo – lamentando gli ingenti e cospicui danni subiti dalla fauna selvatica presente sul posto in cui insistono i propri latifondi. La Ripartizione faunistico venatoria, territorialmente competente, disponeva la procedura di archiviazione in ragione della ritenuta, carente documentazione allegata a supporto dell’istanza, che potesse comprovare i danni subìti. In ragione di ciò, la ricorrente – oltre a lamentare l’eccesso di potere in cui era incorsa la suddetta Amministrazione – formulava, altresì, istanza di risarcimento del “mancato guadagno sofferto a causa del ritardato rilascio del provvedimento favorevole”. I Giudici catanesi, statuendo l’infondatezza del ricorso in ragione dell’estrema genericità dell’istanza con cui è chiesta la corresponsione di un emolumento per i danni patiti, ne chiariscono la natura indennitaria e, per l’effetto, si pronunciano in tema di giurisdizione. Essi, infatti, nel ricordare che l’art. 7 della L.R. 33/1997 dispone che “l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere agli agricoltori e agli allevatori indennizzi, nella misura del 100 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica, in specie da quella protetta, alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge. La richiesta di indennizzo, dettagliatamente motivata, è inoltrata entro il termine di sette giorni dalla data dell'evento dannoso alla Ripartizione faunistico - venatoria competente per territorio che accerta la sussistenza e la consistenza del danno entro i successivi trenta giorni (…)”, così contemplando l’esercizio da parte della Ripartizione faunistico - venatoria di un vero e proprio potere discrezionale di verifica dei presupposti per il riconoscimento di tale indennizzo nonché di quantificazione del suo ammontare, rispetto al quale le posizioni dei privati acquistano, quindi, la consistenza di interessi legittimi. In guisa di ciò, spiegano ancora i Giudici, ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ad indennizzi rispetto al cui riconoscimento sia attribuito un potere discrezionale alla p.a., ancorché limitato al "quantum" (in tal senso, Cass. Civ., Sez. Un., n. 1232/2000). Pertanto, applicando tali coordinate all’odierna fattispecie, l'indennizzo in favore dei proprietari di fondi danneggiati dalla fauna selvatica, nella disciplina posta dall'art. 7 della L.R. n. 33/1997 ha natura di contributo indennitario, giacché, in mancanza anche di criteri predeterminati di liquidazione, sussiste un potere discrezionale dell'Amministrazione pubblica almeno con riguardo al "quantum" dell'indennizzo da erogare. Ne consegue che la controversia – quale quella in esame, inerente al riconoscimento ed alla liquidazione di detto indennizzo, ricollegandosi a interessi legittimi, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. CC
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Inserito in data 13/03/2017 TAR LOMBARDIA - BRESCIA, SEZ. I - 10 marzo 2017, n. 354 Presupposti necessari per l’adozione del “daspo” Oggetto della sentenza in esame è il provvedimento, adottato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, gergalmente denominato “daspo” ossia divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Precisamente il TAR si sofferma sulla disamina dei presupposti necessari per l’adozione di detto provvedimento e sulla sussistenza degli stessi nell’ambito di una fattispecie relativa ad un gruppo di tifosi che, avuto accesso ad un autogrill, prelevano, approfittando dello stato di confusione appositamente creato, beni di varia natura degli scaffali occultandoli all’interno degli indumenti indossati e degli zaini. Il Collegio richiama innanzitutto l'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 (nella formulazione attualmente in vigore dopo varie modifiche) e rileva che nel caso di specie i ricorrenti sono stati denunciati per un reato (furto) che non rientra nell’elencazione di cui alla prima parte del primo comma di detto articolo, elencazione ritenuta tassativa da dottrina e giurisprudenza. Il Giudice di prime cure, pertanto, sposta la propria analisi sulle residue ipotesi alternative di cui all’ultima parte del medesimo art. 6 primo comma ed afferma, riferendosi al primo degli elementi tassativamente indicati: la connessione (“in occasione o a causa”) con la manifestazione sportiva, che nel caso di specie esso deve ritenersi sussistente, poiché, riguardo alla sfasatura temporale tra lo stesso evento sportivo e le condotte ascritte ai ricorrenti, la giurisprudenza sul punto ha già ritenuto non ostativa la circostanza che lo specifico episodio contestato in sede di Daspo avvenga alcune ore prima dell’inizio della partita e in un luogo relativamente distante dallo stadio. Ciò che occorre, invece, accertare - continua il TAR - è la sussistenza anche dell’ulteriore elemento tassativamente richiesto dalla norma: e cioè il carattere violento dell’episodio contestato, “sub specie di violenza su persone o cose ovvero di incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza”. La sentenza in commento, a questo punto, richiama una serie di precedenti giurisprudenziali che delineano concretamente il suddetto concetto di “violenza”. Il primo riferimento è alla Cassazione penale, la quale nella sentenza n. 12352/2014 ha fornito “una chiave di lettura ufficiale che, di fatto, limita le condotte punibili con l'adozione di una misura di polizia (il c.d. DASPO) soltanto a quelle che specificamente istighino alla violenza, con esclusione, quindi, di comportamenti minacciosi o offensivi o denigratori o anche discriminatori che, seppur sanzionabili penalmente, non consentono l'adozione della misura di polizia”. Altro riferimento è alla giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato, tra l’altro, che: “…l’adozione del provvedimento di divieto de quo, che costituisce una misura di prevenzione o di polizia, deve pertanto risultare motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica” (T.A.R. Piemonte-Sez. I sentenza n. 872 del 2016 e altri…); “…è necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto violento (direttamente o per interposta persona); comportamento che, seppure non necessariamente riconducibile a una fattispecie di reato, deve essere pur sempre connotato da fattori inequivocabili, quali l'atteggiamento di chi "induca o inneggi alla violenza, con movimenti corporei o espressioni verbali” (T.A.R. Lecce, sez. I, 17/02/2016, n. 325); “…il Daspo presuppone e dunque si fonda precipuamente sulla pericolosità specifica dimostrata dal soggetto in occasione di una manifestazione sportiva” (T.A.R. Pescara, 25/01/2016, n. 12). La stessa giurisprudenza amministrativa riconosce altresì “l’ampia discrezionalità di cui dispone in materia l’Autorità di P.S. circa la valutazione in ordine al profilo per cui “il soggetto, sulla base dei comportamenti tenuti nella circostanza, non dia affidamento di tenere, per il futuro, una condotta scevra dalla partecipazione a ulteriori episodi di violenza”; valutazione che “non può essere censurata se congruamente motivata con riferimento alle specifiche circostanze di fatto che l'hanno determinata” (Cons. di Stato, n. 6808/2011; TAR Toscana, n. 403/2014, ex pluris) L’analisi giurisprudenziale condotta dal TAR di Brescia si concentra poi sulle fattispecie analoghe a quella di cui è causa e da cui risulta: che il solo “furto in autogrill (…) fuoriesce dalla tipicità della violenza negli stadi che il legislatore intende reprimere con la L. n. 401/1989” (T.A.R. Umbria n. 199 del 2012); “viceversa esso rientra nel perimetro di applicazione della norma tutte le volte in cui è accompagnato (e qualificato) da un <<di più>> in termini di specifiche connotazioni violente”, come quando il contesto è quello in cui i membri di gruppo di ultras “hanno elevato cori e grida offensive, minacciato i gestori del bar ed anche prelevato, senza pagarle, bibite”(lo stesso T.A.R. Umbria, 10/05/2016, n. 397). Orbene, un simile “di più” di violenza (e di vero e proprio salto di qualità) rispetto al mero furto aggravato non è ravvisabile nella vicenda in esame, così come essa risulta descritta nelle varie relazioni e comunicazioni di servizio degli organi di polizia, infatti, sottolinea il Collegio bresciano, nel caso de quo, anche se nelle relazioni degli agenti si riferisce di un ingresso del gruppo di tifosi in autogrill e di situazione di confusione creata dallo stesso gruppo, ciò appare comunque non decisivo nelle modalità di esecuzione, poiché non si dà conto di comportamenti in sé violenti o minacciosi o intimidatori o anche solo potenzialmente atti a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico, così come espressamente richiesto dall’ultimo inciso del comma 1 art. 6 legge 401/89. Oltre al furto di bevande e di altri oggetti, l’unico ulteriore e più grave elemento obiettivo ascritto negli atti di polizia al gruppo di giovani supporters (tra cui i ricorrenti) entrato nell’autogrill è quello di aver messo “a soqquadro l'ambiente in modo da creare un notevole ed incontrollabile stato di confusione all'interno del locale”, con tutta probabilità finalizzato a (o comunque oggettivamente favorente) la successiva commissione dei furti. Nessun riferimento viene fatto “a minacce e/o intimidazioni rivolte espressamente nei confronti dell’unica addetta presente, la quale nella sua dichiarazione non attribuisce ai “giovani ultras” alcun specifico gesto o espressione in tal senso, bensì dà conto di una comprensibile ma pur sempre soggettiva percezione ovvero stato d’animo personale di paura, plausibilmente indotto dalle circostanze di tempo e di luogo (cioè l’essere donna ed essere sola a quell’ora di notte)”: quello che la stessa autorità di pubblica sicurezza si limita a definire “<<evidente timore>> incusso nell’unica dipendente dai giovani appartenenti alla tifoseria della squadra di calcio”. Un siffatto riflesso piscologico, conclude il TAR, non è sufficiente a “integrare il rigoroso e specifico presupposto obiettivo (atti in sé violenti o potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica) richiesto dal diritto vivente, cioè dalla norma così come posta dal conditor legis e come interpretata dalla giurisprudenza, ai fini della sanzionabilità mediante Daspo”. Devono, quindi, essere annullati gli impugnati provvedimenti. FM
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Inserito in data 11/03/2017 TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. II - 8 marzo 2017, n. 1336 Procedure semplificate di affidamento di servizi e principio di rotazione Le procedure “semplificate” di affidamento di servizi, ai sensi dell’art. 36 del DLgs n. 50/2016, sono connotate dall’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, “anche nella fase dell’individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura”. Tale discrezionalità appare temperata dal “principio di trasparenza (come antidoto preventivo a comportamenti arbitrari e, più in generale, alla questione “corruzione”) e dal principio della “rotazione (funzionale ad assicurare l’avvicendamento delle imprese affidatarie per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo)”. Sebbene il combinato disposto dagli artt. 36, I comma e 30, I comma del codice degli appalti ponga i suddetti principi sullo stesso piano, il principio di rotazione risulterebbe vanificato se non si privilegiasse “l’affidamento a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio stesso, e ciò con l’evidente scopo di evitare la formazione di rendite di posizione e conseguire, così, un’effettiva concorrenza. “La rotazione, dunque – che nei contratti sotto soglia è la regola e non l’eccezione, si configura come strumento idoneo a perseguire l’effettività del principio di concorrenza e, per essere efficace e reale, comporta, sussistendone i presupposti (e cioè l’esistenza di diversi operatori del settore), l’esclusione dall’invito di coloro che siano risultati aggiudicatari di precedenti procedure dirette all’assegnazione di un appalto avente lo stesso oggetto di quello da aggiudicare.” Tuttavia, la mancata applicazione del principio di rotazione,“ non vale ex se, in linea di massima, ad inficiare gli esiti di una gara già espletata, una volta che questa si sia conclusa con l’aggiudicazione in favore di un soggetto già in precedenza affidatario del servizio e sia comprovato che la gara sia stata effettivamente competitiva, si sia svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità e si sia conclusa con l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante (cfr. TAR Napoli, II, 27.10.2016 n. 4981)”. GB
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Inserito in data 10/03/2017 TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO, SEZ. UNICA - 6 marzo 2017, n. 75 Ricorso avverso il diniego di accesso non notificato al controinteressato Oggetto della sentenza in esame è l’obbligo di notifica ad almeno un controinteressato del ricorso proposto avverso il diniego di accesso ai documenti. Precisamente, il TAR distingue le ipotesi in cui detto obbligo incombe sulla Pubblica Amministrazione, da quelle, invece, in cui l’effettuazione della notifica spetta al ricorrente. Nella fattispecie la ricorrente, pur avendo individuato espressamente e nominativamente le persone fisiche alla cui documentazione pensionistica intendeva accedere (accesso rispetto al quale era maturato un silenzio rigetto), non aveva provveduto alla notificazione del ricorso ad alcuno di questi. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, nel dichiarare il ricorso inammissibile, delinea il quadro normativo di riferimento e menziona, in primo luogo, l’art. 22 della Legge n. 241/1990, secondo cui sono “controinteressati” “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”. Successivamente viene richiamato l’art. 116 del c.p.a. il quale, a propria volta stabilisce al primo comma che “il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati”. Approfondendo la propria analisi, il giudice di prime cure chiarisce che il principio - sostenuto da qualificata giurisprudenza - secondo cui “non può essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di accesso non notificato al controinteressato ove questi non sia stato precedentemente reso edotto dall’amministrazione”, riguarda il caso in cui “i controinteressati siano da individuare in coloro che, titolari del diritto alla riservatezza, sono in qualche modo chiamati in causa dal documento richiesto; in tal caso, infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 184 è sull’amministrazione, <<se individua soggetti controinteressati>>, che incombe l’obbligo di coinvolgerli nel procedimento”. Orbene, nella vicenda in esame, continua la Sezione Unica, è lo stesso ricorrente che individua i soggetti potenzialmente lesi dall’ostensione dei dati richiesti e, quindi, controinteressati rispetto alla domanda di accesso, pertanto il suesposto principio, che legittimerebbe l’operato della ricorrente, non può trovare applicazione. In altri termini, conclude il TAR, “ove l’accesso sia potenzialmente lesivo di posizioni soggettive non specificabili a priori, e dunque conoscibili solo dall’amministrazione procedente, è su questa che incombe l’obbligo di individuare i controinteressati e provvedere alla notificazione prescritta dalla norma appena citata; ove invece, come nel caso in esame, di tali posizioni siano titolari determinati soggetti nominativamente indicati, ed anzi i documenti ai quali si chiede l’accesso sia specificamente relativo ad essi, la natura impugnatoria del giudizio, chiarita fin dall’Adunanza plenaria 24 giugno 1999, n. 16, lo sottopone alla generale disciplina del processo amministrativo, compreso l’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 41 cod. proc.amm. ad almeno uno dei controinteressati, dei quali è indubitabile il riferimento nella documentazione richiesta”. FM
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Inserito in data 09/03/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 6 marzo 2017, n. 1038 La perimetrazione dei lotti può determinare una situazione di oligopolio Dalla pronuncia segnalata in epigrafe emerge come “nella definizione dei lotti si deve tenere conto del “rischio di domanda”, ovvero del rischio che la convenzione stipulata per ciascuno di essi all’esito della gara sia saturata da pochi ordinativi da parte di amministrazioni pubbliche di maggiori dimensioni e che dunque il lotto diventi <<mono-contratto>>.” Dall’analisi di mercato svolta tra il 2011-2013 tramite l’estrazione dalla banca dati dell’Autorità nazionale anticorruzione delle gare per i servizi di vigilanza indette dal settore pubblico, emerge che sono stati banditi «molteplici appalti di singole amministrazioni aventi valore rilevantissimo». Ad avviso della Sezione, il Tribunale amministrativo adito, ha correttamente focalizzato il fulcro delle questioni controverse. L’originaria ricorrente ha lamentato un’istruttoria carente nella perimetrazione dei lotti funzionali, derivante dalla mancata considerazione della «struttura del mercato» di riferimento ed ha sostenuto che la segmentazione fatta dall’appellante favorirebbe l’instaurazione di un mercato oligopolistico e di ridotta competitività, con detrimento dell’interesse della pubblica amministrazione ad ottenere servizi di sicurezza a costi ridotti, grazie all’aggregazione della domanda pubblica a livello centralizzato. Come disposto dal considerando 59 della stessa direttiva 2014/24/UE, invocata dall’appellante a tutela del favor partecipationis, «l’aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un’eccessiva concentrazione del potere d’acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le PMI». Il Supremo Consesso ascrive la segnalata restrizione della concorrenza al fatto che solo ventiquattro delle imprese partecipanti alla gara possedevano un fatturato in grado di coprire una tale suddivisione in lotti, in violazione del principio di massima concorrenzialità. Ad avviso del Collegio dinnanzi a tale segmentazione perfino “gli istituti finalizzati alla massima partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti pubblici, quali il raggruppamento temporaneo di imprese o l’avvalimento possono rivelarsi insufficienti, e determinare quindi l’illegittimità della normativa di gara”. La Quinta Sezione ritiene che la suddivisione in lotti di un contratto pubblico, come qualsiasi scelta della pubblica amministrazione, si presti ad essere sindacata in sede giurisdizionale amministrativa nei noti limiti rappresentati dai canoni generali dell’agire amministrativo, ovvero della ragionevolezza e della proporzionalità oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, senza alcun tipo di sconfinamento (cfr. sul punto, con riguardo alla suddivisione in lotti: Cons. Stato, III, 23 gennaio 2017, n. 272). In questa prospettiva, il Giudice Amministrativo si è - correttamente - mosso entro i limiti del sindacato di legittimità, ove il privato non vanta alcun diritto pieno, ma un interesse legittimo alla corretta estrinsecazione del potere discrezionale in ragione dei vincoli posti dalla legge. “Tutte queste circostanze – osserva il Collegio - confermano che le dimensioni dei lotti, i requisiti di fatturato richiesti, la possibilità di partecipare a più di lotti e il cumulo di requisiti imposto per questa eventualità sono sproporzionate rispetto alle esigenze di massima concorrenzialità e irragionevolmente lesive dell’interesse della stessa amministrazione a favorire la più ampia partecipazione di operatori privati al fine di conseguire i maggiori risparmi economici che solo un confronto competitivo ampio può assicurare”. DU
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Inserito in data 08/03/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI, ORDINANZA 3 marzo 2017, n. 880 Processo amministrativo telematico, tempi e modi deposito della cd. copia d’obbligo Con la pronuncia in esame la Sesta Sezione del Consiglio di Stato fornisce indicazioni utili in tema di processo amministrativo telematico (cd. PAT). Esso, previsto dalla L. n. 197 del 25 ottobre 2016 – di conversione del D.L. n. 168/16 ed entrato in vigore a far data dal 1’ gennaio 2017, sta suscitando non poche difficoltà applicative tra gli operatori del diritto. Pertanto, si reputano essenziali, oltrechè particolarmente utili, i primi suggerimenti provenienti dalle pronunce che ne stanno dando un’iniziale applicazione. In particolare, nel caso di specie, i Giudici statuiscono l’obbligatorietà del deposito - di cui all’art. 7 – co. 4’ del D.L. n. 168/16 – di una cd. una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico, tanto da denominarla cd. copia d’obbligo. Il Collegio della Sesta sezione sottolinea, per l’appunto, che siffatto deposito è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine). Prosegue, poi, ricordando che nel giudizio di merito, il suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a. Si comprende, dunque, l’essenzialità del deposito della copia cartacea degli scritti difensivi divenuta – ad avviso di Codesto Collegio - condizione per discutere l’istanza cautelare ed il merito del ricorso e per garantire, in un’ottica applicativa del generalissimo principio di conservazione degli atti – ex art. 12 Preleggi, un significato alla norma oggi discussa. CC
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Inserito in data 07/03/2017 TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. IV, 2 marzo 2017, n. 1231 Errata domanda di partecipazione ad un concorso pubblico e favor partecipationis I Giudici napoletani, confermando la posizione già assunta in fase cautelare, sanciscono l’illegittimità del provvedimento di diniego con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca scientifica non aveva consentito al ricorrente – candidato al concorso per il reclutamento dei docenti, di rettificare la propria domanda on line – con conseguente preclusione (poi emendata in forza del provvedimento cautelare) di prendere parte alle selezioni. Il Collegio partenopeo ravvisa nella condotta di parte ricorrente, tempestivamente tesa a correggere la svista in cui era incorsa nella fase di compilazione telematica della domanda e nella susseguente azione giudiziaria in fase cautelare, la conferma di un errore essenziale e scusabile e, come tale, passibile di rettifica. I Giudici, evocando le categorie civilistiche ex artt. 1428 e ss c.c., sanciscono che l’errore in esame è oltrechè essenziale, anche riconoscibile per la descritta incoerenza tra il contenuto della domanda e la classe (di abilitazione professionale) richiesta. In presenza di simili dati di fatto, prosegue il Collegio, l’Amministrazione avrebbe senz’altro dovuto consentire la rettifica in conformità al principio di correttezza e di buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.) e dovendosi privilegiare il principio del favor partecipationis nei concorsi pubblici in rapporto a errori meramente formali, avrebbe dovuto provvedere alla rettifica della domanda erroneamente presentata dal ricorrente, ammettendolo alle relative prove d’esame senza indurlo ad attività processuali, cui il medesimo si trovava costretto al fine di prendere parte alla selezione ambita. In guisa di ciò, i Giudici accolgono il ricorso, consolidando, quindi, l’ammissione del ricorrente e la sua conseguente collocazione in graduatoria (frattanto conseguita in forza del giudizio cautelare). In virtù del principio di soccombenza, peraltro, statuiscono l’aggravio delle spese sull’Amministrazione resistente. CC
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Inserito in data 06/03/2017 TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE, SEZ. I, 1 marzo 2017, n. 81 Il bando può richiedere che il concorrente dimostri il pareggio di bilancio Con la pronuncia indicata in epigrafe, il Collegio osserva che gli operatori economici interessati a partecipare alle gare pubbliche, oltre a non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, devono possedere “la capacità economica e finanziaria necessaria ad assicurare l’osservanza delle obbligazioni contrattuali”. D’altra parte, “in un periodo economicamente critico, come quello attuale, in cui la solidità patrimoniale e finanziaria di molte aziende è messa seriamente in pericolo, non può prescindersi, a maggior ragione, da una puntuale e rigorosa verifica dello stato di salute delle imprese partecipanti alle gare di appalto pubbliche, in quanto accertamento funzionale allo svolgimento positivo degli appalti stessi e ciò a prescindere dalle capacità tecniche e professionali, che pure devono essere possedute”. La necessità di affidare il contratto a soggetti che dimostrino, tra le altre, anche la capacità economica e finanziaria idonea a garantire l'esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso costituisce, infatti, “un fondamentale principio ricavabile dalla complessiva disciplina dell'affidamento di pubblici appalti e l’apertura al mercato e alla concorrenza non può mai spingersi sino al punto di compromettere o comunque mettere seriamente in pericolo la regolare esecuzione del contratto”. L’art. 83 del (nuovo) codice appalti, come del resto già il previgente art. 41 del d.lgs. n 163/2006, lascia, peraltro, libertà alle stazioni appaltanti di individuare nella legge di gara gli indici di capacità economica più adatti, col solo limite della “attinenza” e “proporzionalità” all’oggetto dell’appalto, nella ricerca di un costante bilanciamento con l’interesse pubblico “ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione” (vedi art. 83, comma 2). Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere, tra l’altro, che “gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività” (vedi art. 83, comma 4, lett. b). Alla luce di quanto suddetto, deve ritenersi che, avuto riguardo alla durata del servizio di ristorazione scolastica e, in genere, alle obbligazioni contrattuali cui l’impresa aggiudicataria sarà chiamata a far fronte con i propri mezzi, non solo tecnici e professionali, ma anche, appunto, finanziari, “non pare, dunque, sproporzionata e/o irragionevole la disposizione, contenuta nella lex specialis di gara, di condizionare la partecipazione degli operatori economici interessati alla dimostrazione del possesso del pareggio di bilancio al netto delle imposte negli ultimi tre esercizi. Anzi, tale disposizione pare espressione di legittimo esercizio di potere discrezionale, declinato, peraltro, nel rispetto delle norme di legge”. EF
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Inserito in data 04/03/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III, 2 marzo 2017, n. 975 Sul soccorso istruttorio c.d. processuale Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Consiglio di Stato afferma che “la successiva correzione, o integrazione documentale della dichiarazione (ex art. 38 “Requisiti di ordine generale”) non viola affatto il principio della par condicio tra i concorrenti “, - per come sostenuto dalla contro interessata - giacché essa mira ad attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio”. Viene così affermato il principio secondo cui, la eventuale violazione dell’obbligo di produrre la predetta dichiarazione, configura un vizio meramente formale che non può essere sanzionato con un provvedimento di esclusione dalla gara. Invero, “un vizio siffatto è sanabile a mezzo del procedimento del soccorso istruttorio processuale”. Il Collegio mette in rilievo che la carenza dei requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, qualora riscontrata in corso di gara, “non avrebbe consentito la immediata esclusione dell’offerta, ma avrebbe imposto alla Amministrazione la attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio sostanziale”. La Sezione , al riguardo, ricorda l’ampia giurisprudenza formatasi sul soccorso istruttorio quale “istituto di derivazione europea, che attua ed enfatizza nell’ ordinamento nazionale una impostazione sostanzialistica delle procedure di affidamento le quali devono mirare ad appurare quale sia la scelta migliore tra i diversi offerenti”. Il soccorso istruttorio è infatti un istituto che “tende ad evitare che le mere irregolarità formali possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli”. Ora, con riguardo alla controversia oggetto della decisione che qui ci occupa, si tratta di stabilire se può invocarsi (o meno) il soccorso istruttorio ad aggiudicazione avvenuta, e cioè in sede processuale. L’obiezione processuale della contro interessata risiede nella considerazione che “ammettere una integrazione documentale nel corso del giudizio, violerebbe il principio della par condicio tra i concorrenti”. Il Collegio contesta la predetta obiezione, ritenendola infondata giacché non in linea con la scelta sostanzialistica del legislatore diretta ad impedire le esclusioni per vizi formali nella dichiarazione “quando vi è comunque prova del possesso del requisito”. Invero, un tale approccio sostanziale “deve applicarsi anche quando l’incompletezza della dichiarazione viene dedotta come motivo di impugnazione dell’aggiudicazione da parte di altra impresa partecipante alla selezione (non essendosene avveduta la stazione appaltante in sede di gara), ma è provato che la concorrente fosse effettivamente in possesso del prescritto requisito soggettivo fin dall’inizio della procedura e per tutto il suo svolgimento”. In tale caso, infatti, l’irregolarità della dichiarazione si configura come vizio solo formale e non sostanziale, emendabile secondo l’obbligatoria procedura del soccorso istruttorio. Peraltro, “la successiva correzione, o integrazione documentale della dichiarazione non viola affatto il principio della par condicio tra i concorrenti, in quanto essa mira ad attestare, correttamente, l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento di soccorso istruttorio”. Non è pertanto condivisibile la tesi della impossibilità di ricorrere in sede processuale all’istituto del soccorso istruttorio, per il sol fatto che lo stesso procedimento non sia stato attivato dalla Amministrazione durante la procedura di aggiudicazione. La tesi della impossibilità “comporterebbe effetti eccessivamente gravosi sia per la Amministrazione che per l’impresa: quest’ultima sarebbe privata della possibilità di stipulare il contratto, pur disponendo, in via sostanziale, dei necessari requisiti”. Fatte tali considerazioni, la Sezione si interroga in merito alle modalità attraverso le quali il soccorso istruttorio possa essere esaminato in giudizio. In primis, viene rilevato che la questione non possa essere esaminata d’ufficio, ma richiede una iniziativa della aggiudicataria la quale intende affermare la legittimità sostanziale della propria ammissione alla gara. Per invocare il soccorso istruttorio, finalizzato a paralizzare la doglianza della contro parte finalizzata ad ottenere la esclusione, la interessata aggiudicataria di cui si contesta la ammissione, sarà gravata dell’onere – ex art. 2697 cc – “della dimostrazione della natura meramente formale dell’errore contenuto nella dichiarazione”. Principio di vicinanza della prova. In sintesi, la aggiudicataria non può limitarsi ad eccepire la violazione del principio del soccorso istruttorio da parte della Amministrazione, “ma deve dimostrare in giudizio che, ove fosse stato attivato, correttamente, tale rimedio, l’esito sarebbe stato ad essa favorevole, disponendo del requisito in contestazione”. PC
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Inserito in data 03/03/2017 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - CASO Talpis c. ITALIA - SEZ. I, SENTENZA 2 marzo 2017 - Ric. n. 41237/14 Violenza domestica, condannata l’Italia I giudici di Strasburgo, con la pronuncia in esame, esprimono un duro monito nei riguardi dell’Italia – censurandone l’operato, sia in fase prodromica che prettamente processuale, in materia di maltrattamenti in famiglia. Tale fattispecie criminosa, prevista dal nostro Ordinamento all’articolo 572 c.p., dovrebbe – ad avviso del Collegio francese - essere oggetto di costante attenzione già nelle prime fasi della denuncia da parte delle vittime. Queste ultime, evidentemente non "ascoltate" nelle fasi antecedenti, stante la carenza di strumenti giudiziari ed extra – processuali propria del sistema italico, si ritrovano con il subire oltremodo. Si finisce, pertanto, con l’aver creato un contesto d’impunità in favore dell’uomo, con le conseguenti, gravissime ripercussioni sul piano fisico e morale – pari a quelle lamentate dall’odierna vittima. La Corte di Strasburgo, pertanto, condanna severamente l’Italia, posto che la ricorrente rientra nella categoria di «persone vulnerabili» bisognose di protezione dallo Stato, tutelata dall’art.3 Cedu.
I Giudici, infatti, richiamando propria giurisprudenza pregressa, ricordano che le violenze, quando si traducono in lesioni personali e pressioni psicologiche sufficientemente gravi, si inseriscono nei maltrattamenti sanzionati da questa norma (Cfr. M.B. cv. Romania del 3/11/11) e, in guisa di ciò, non possono non condannare la colpevole inerzia del nostro Ordinamento che, con una condotta simile, ha finito per avallarle. CC
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Inserito in data 02/03/2017 TAR LIGURIA - GENOVA, SEZ. II, 28 febbraio 2017, n. 145 Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici È legittima, ad avviso del TAR Liguria, l’esclusione della possibilità per la ricorrente di produrre documentazione ulteriore afferente all’offerta tecnica. Il Consesso Amministrativo rileva come siffatta circostanza esulerebbe dall’ambito dell’istituto del soccorso istruttorio come strutturato dal nuovo codice dei contratti. A tal riguardo occorre rilevare come l’art. 83, comma 9, D.Lgs n. 50/2016 abbia escluso la sanabilità mediante il soccorso istruttorio degli elementi dell’offerta tecnica e economica. In particolare l’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 per quanto di interesse in questa sede stabilisce che: “ Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma … con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica”, Va evidenziato come il Legislatore abbia delineato un soccorso istruttorio significativamente differente dall’omologa fattispecie previgente, di cui all’art. 46, comma 1-ter, D.Lgs. n.163/2006, che lo ammetteva anche rispetto all’offerta, con l’unico limite di quelle mancanze, incompletezze o irregolarità tali da determinare una totale incertezza sul contenuto o sulla provenienza della stessa. A ben vedere, la nuova norma esclude in radice la possibilità di operare mediante il soccorso istruttorio in favore di elementi afferenti l’offerta. In sostanza si lamenta che la Commissione avesse dapprima richiesto la dimostrazione dalla circostanza che i sistemi della ricorrente possedessero i requisiti di ignifugicità richiesti per poi, contraddittoriamente, escludere la ricorrente. Ad avviso del Collegio “il fatto che la Commissione abbia comunque cercato di agevolare la ricorrente ed abbia espresso il giudizio di inammissibilità della documentazione solo una volta ottenuta, non viene a colorare di illegittimità un provvedimento che, come si è detto, appare conforme alla disciplina di cui all’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16, illegittimo essendo se mai l’invito della Commissione a dimostrare ex post il possesso di requisiti non adeguatamente documentati in sede di offerta.” DU |
Inserito in data 01/03/2017 CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, 27 febbraio 2017, n. 68 Rilevanza delle specificità dei partecipanti ad un appalto: discostamento dalle tabelle ministeriali sul costo del personale Con la sentenza in esame il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana affronta il tema della possibilità o meno per una stazione appaltante, in sede di verifica delle offerte anomale, di tener conto della specifica condizione di ciascun partecipante ed in particolare, per il costo del personale, di ritenere congrua una offerta che preveda un costo inferiore alle tabelle ministeriali. Nei fatti, un’impresa specializzata nel servizio di vigilanza impugnava dinanzi al TAR Sicilia l’aggiudicazione dello stesso servizio in favore di un’altra impresa, ritenendo irragionevole il giudizio di congruità svolto dalla stazione appaltante in sede di verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria in ordine al costo del personale. In particolare la ricorrente lamentava l’inadeguatezza delle giustificazioni addotte dalla società aggiudicataria in merito alla riduzione del costo del personale e al discostamento dai parametri generali contenuti nelle tabelle ministeriali relative ai costi della manodopera. Ma i giudici di primo grado, ritenendo legittime le valutazioni svolte dalla stazione appaltante sulla congruità delle spiegazioni fornite dalla società vincitrice, rigettavano il ricorso. Chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, il CGA afferma di condividere la decisione assunta dal TAR e chiarisce, innanzitutto, la natura delle tabelle ministeriali relative ai costi della mano d’opera, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale che le qualifica come parametri generali di riferimento (idonei a valutare la congruità dei costi rappresentati nelle offerte degli operatori economici) non ex se vincolanti. L’impresa sottoposta a verifica, continua il giudice d’appello, è, quindi, ammessa a fornire spiegazioni in ordine alle eventuali ragioni di scostamento della propria offerta da quei parametri generali. La decisione in commento si sofferma poi sui rilievi censori svolti dalla società appellante che evidenziano come “il giudizio di congruità e di appropriatezza dell’offerta dovrebbe trovare un limite invalicabile in relazione allo specifico appalto oggetto di gara, senza poter tener conto di esternalità positive di cui il concorrente possa eventualmente giovarsi in relazione ad altri contestuali servizi in corso di esecuzione”; nel caso di specie il riferimento è alle altre commesse in corso di svolgimento, che hanno consentito alla società aggiudicataria un oggettivo risparmio, delle spese relative al personale, sull’appalto oggetto di impugnazione. La finalità della prospettazione della parte appellante sarebbe quella di non favorire le imprese di maggiori dimensioni. Orbene, il CGA sottolinea come i suesposti rilievi censori svolti dalla società appellante non appaiono condivisibili, in quanto non si rinviene in alcuna disposizione del codice dei contratti pubblici il divieto, per la P.A. appaltante, di tener conto della specifica condizione di ciascun partecipante, inoltre quest’ultima valutazione non appare ex se discriminatoria, “in quanto non legata necessariamente all’elemento dimensionale dell’impresa (essendo d’altronde sempre consentita, per elidere tale profilo, la partecipazione alle gare in composizione plurisoggettiva)”. Piuttosto, conclude il Consiglio, appare evidente “l’interesse pubblico sotteso alla scelta del contraente che riesca a formulare un’offerta maggiormente attrattiva per la stazione appaltante a prescindere dalle condizioni contingenti (purché giustificate e conformi a legge) che hanno in concreto consentito la formulazione di tale offerta (nello specifico, la simultanea esecuzione di altre analoghe commesse)”. Alla luce dei rilievi che precedono, ritenuta, nel caso di specie, congrua e legittima la valutazione svolta dalla stazione appaltante, Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. FM
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Inserito in data 28/02/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV, 27 febbraio 2017, n. 897 Occupazione illegittima: Prova della proprietà e natura del danno In sede di risarcimento per occupazione illegittima di un terreno da parte della P.A. “non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (c.d. probatio diabolica), “atteso che oggetto della pretesa azionata è, non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l'individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento”. Pertanto, il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria può formarsi “sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un'erronea destinazione del pagamento dovuto (Cass. n. 18841 del 2016).” Per quanto attiene al riconoscimento del risarcimento del danno e alla sua quantificazione, la giurisprudenza della Corte di legittimità ricorre alla categoria del danno in re ipsa. Il danno risulta, pertanto, ricollegato “alla perdita di disponibilità del bene, la cui natura è naturalmente fruttifera, e alla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile nell’esercizio delle facoltà di godimento e disponibilità, insite nel diritto dominicale”. “L’esistenza di un danno costituisce, così, oggetto di una presunzione iuris tantum superabile ove si accerti che il proprietario si sia intenzionalmente disinteressato dell’immobile (Cass. n. 16670 del 2016, n. 20823 del 2015, n. 14222 del 2012).” GB
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Inserito in data 27/02/2017 TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II QUATER, 24 febbraio 2017, n. 2817 L’abilitazione regionale per la professione di guida turistica limita la concorrenza L’art. 3 della legge n. 97 del 6-8-2013, legge europea 2013, norma dettata sulla base dell’apertura da parte della Commissione europea del caso EU Pilot 4277/2012, prevede espressamente la validità “su tutto il territorio nazionale” dell’abilitazione alla professione di guida turistica. Inoltre, “ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale”. In base al secondo comma dell’art. 3, “fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione nè abilitazione, sia essa generale o specifica”. Dopo tali previsioni di carattere generale, “il terzo comma ha, invece, attribuito al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, il potere di individuare, con apposito decreto ministeriale, i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione”. Successivamente, con il decreto legge n. 83 del 31-5-2014 convertito nella legge n. 106 del 29-7-2014, “il potere ministeriale è stato esteso ai requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e alla disciplina del procedimento di rilascio della stessa, disciplina da adottarsi previa intesa con la Conferenza unificata. Sulla base del potere attribuito da tale norma è stato adottato il decreto ministeriale dell’11 dicembre 2015”. La disciplina legislativa dell’art. 3 della legge n. 97 del 2013 è stata anche oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2014, che ha dichiarato “la illegittimità dell’art. 73 comma 4 della legge regionale dell’Umbria n. 13 del 2013, che aveva subordinato la possibilità di svolgere l’attività per le guide turistiche, che avessero conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso altre Regioni e che intendevano svolgere la propria attività nella Regione Umbria, all'accertamento, da parte della Provincia, della conoscenza del territorio, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale”. La Corte ha espressamente affermato, in tale sentenza, che la norma regionale impugnata “introduce una barriera all'ingresso nel mercato, in contrasto con il principio di liberalizzazione introdotto dal legislatore statale”, richiamando la propria giurisprudenza per cui l'efficienza e la competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione, la quale condiziona l'agire degli operatori sul mercato: “una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva - cioè non necessaria e sproporzionata rispetto alla tutela di beni costituzionalmente protetti (sentenze n. 247 e n. 152 del 2010, n. 167 del 2009) - genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale. L'eliminazione degli inutili oneri regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori beni costituzionali, è funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo titolo nelle competenze del legislatore statale (sentenza n. 200 del 2012)”. La Corte Costituzionale, quindi, pur pronunciandosi rispetto alla competenza della legge regionale, “ha espressamente fatto riferimento ad un principio di liberalizzazione nell’attività delle guide turistiche contenuto nella disciplina della legge n. 97 del 2013”. Dalla espressa previsione legislativa e da quanto già affermato dalla Corte Costituzionale, deriva che la previsione del terzo comma dell’art. 3 della legge n. 97 del 2013, che “consente l’introduzione di un limite alla libera concorrenza in relazione alla tutela di siti particolarmente rilevanti, non può che essere interpretato in via restrittiva, nel senso di attribuire al Ministero un potere eccezionale di escludere l’applicazione della disciplina generale di cui al comma 1”. Tale interpretazione è anche conforme a quanto affermato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 26 febbraio 1991 che “ha ritenuto compatibili alcune restrizioni alla prestazione di servizi qualora sussistano esigenze imperative di interesse generale e lo stesso risultato non potrebbe essere ottenuto con provvedimenti meno incisivi”. Sotto tali profili, sono evidenti l’illogicità e irragionevolezza del decreto ministeriale 7 aprile 2015, che ha individuato più di tremila siti, in tutte le Regioni ed in molti Comuni di Italia, e della disciplina del decreto dell’11 dicembre 2015, che ha previsto una specifica abilitazione, rilasciata da parte delle Regioni (e delle Province autonome), che “nelle forme e nei modi di cui al successivo articolo 5, rilascia, per i siti individuati dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui al comma 1, localizzati sul proprio territorio, una specifica abilitazione per l'esercizio della professione di guida turistica”. Con tale norma è stata introdotta “una abilitazione regionale con efficacia limitata all’ambito regionale, in contrasto, quindi, con la stessa previsione dell’art. 3 della legge n. 97 del 2013 e con le indicazioni della Corte Costituzionale”. Le disposizioni del comma 1 e del comma 3, infatti, non contengono alcun riferimento ad una abilitazione regionale: “il rispetto della competenza regionale è assicurato dalla norma primaria con la previsione dell’intesa con la conferenza unificata per l’esercizio del potere ministeriale (Corte Costituzionale n. 284 del 2016; n. 211 del 2016; n. 62 del 2013), rispetto alla disciplina dell’abilitazione”. Orbene, il potere attribuito alle Regioni per il rilascio di un’ulteriore abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica con ambito limitato alla Regione, oltre che generico ed indeterminato (“procedono ad organizzare sessioni d’esame”- restando, quindi, indeterminato se una per tutti i siti regionali o per gruppi di siti o anche per un singolo sito ) è “limitativo della concorrenza alla prestazioni di servizi in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione ed il rispetto dei principi dell’Unione europea”. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha, infatti, espressamente affermato, con riferimento alla disciplina delle guide turistiche e alle norme regionali che prevedevano l'indicazione di una limitazione degli ambiti territoriali per i quali sussiste l'abilitazione, nonché degli ambiti territoriali entro i quali la professione può essere esercitata, che “dette limitazioni comportano una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato CE e, dunque, la violazione del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.“ (sentenza n. 271 del 2009). Né la limitazione regionale dell’abilitazione può essere superata in via interpretativa con la disposizione dell’art. 7 del decreto ministeriale, che prevede “l'iscrizione nell'Elenco nazionale delle guide turistiche dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico, tenuto a livello nazionale dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a seguito del superamento dell’abilitazione regionale. Oltre alla genericità e indeterminatezza della disciplina dell’art. 7 del decreto circa il rapporto tra l’abilitazione regionale e l’elenco nazionale, si deve evidenziare che, se a seguito dell’abilitazione regionale potesse svolgersi l’attività di guida turistica, comunque, su tutto il territorio nazionale, per i siti individuati nel decreto, tale disciplina risulterebbe anche contraddittoria rispetto alla esigenza di garantire una specialità delle conoscenze relativamente a tali siti, posta a base del potere attribuito dal comma 3 dell’art. 3 della legge n. 97 del 2013”. EF
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Inserito in data 25/02/2017 TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. I - 20 febbraio 2017, n. 1023 Indicazione nome subappaltatore, avvalimento e carenza requisito regolarità fiscale La sentenza emarginata in epigrafe verte su una controversia con oggetto l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione di un appalto con due sole imprese partecipanti. Il Tribunale amministrativo campano ritiene la contestuale disamina dei ricorsi (principale ed incidentale) giacché unadelle due ha impugnato l’ammissione dell’altra (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2014 e Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 5 aprile 2016, C-689/13). Preliminarmente, rileva il Collegio come la ricorrente in via incidentale (aggiudicataria dell’appalto) lamenti la mancanza dei requisiti di partecipazione in capo alla ricorrente principale in quanto la stessa “non ha indicato nominativamente il subappaltatore individuato ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006”. Il Collegio afferma la infondatezza di tale doglianza giacché la lex specialis non richiede l’indicazione del nominativo del subappaltatore. Peraltro ciò è in linea con l’indirizzo espresso dall’Adunanza Plenaria n. 9/2015, secondo cui, “dall’esame della vigente normativa di riferimento può, in definitiva, ritenersi che “l’indicazione del nome del subappaltatore non è obbligatoria all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulta indispensabile il loro subappalto a un’impresa provvista delle relative qualificazioni (ipotesi di c.d. subappalto necessario)”. D’altra parte, il Collegio non condivide neanche le doglianze esposte dal ricorrente principale in ordine alla mancanza, in capo alla aggiudicataria, della attestazione SOA in punto di avvalimento. Al riguardo i Giudici evidenziano la portata generale dell’istituto dell’avvalimento (a seguito della novella legislativa di cui al D.Lgs. 152/2008 che ha modificato l’art. 49 d.lgs. 2006 n. 163, rendendolo così compatibile con la direttiva 2004/18/CE). A seguito del predetto correttivo al codice dei contratti pubblici, viene appurata “la generale operatività dell’istituto di cui al citato art. 49 (cioè dell’avvalimento) che, dunque, consente ad un operatore economico privo di qualificazione di avvalersi anche in toto dell’attestazione SOA di una impresa ausiliaria (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1856/2008 secondo cui “anche in mancanza di specifica prescrizione del bando di gara, si può sempre ricorrere, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, all’avvalimento parziale verticale”). Sempre in tema di avvalimento, il Collegio affermae che “le esigenze di puntuale specificazione dei requisiti economico – finanziari oggetto di avvalimento siano assicurate dalla indicazione della SOA oggetto di avvalimento senza che occorra all’uopo indicare gli specifici requisiti sottesi al rilascio dell’attestazione”. Sotto altro profilo, il Collegio accoglie i motivi di impugnazione esposti dal ricorrente principale e riguardanti la indicazione di un architetto (in luogo dell’ingegnere) per la progettazione esecutiva. Viene, altresì, accolto il motivo attinente alla carenza del requisito della regolarità contributiva in capo alla aggiudicataria. Ora, sotto il primo profilo, il Collegio ritiene di dover condividere l’argomento esposto dalla ricorrente principale. Si vedano, sul punto, gli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925 (norme ancora in vigore che costituiscono il punto di riferimento normativo per stabilire il discrimine tra le competenze degli architetti e quelle degli ingegneri), secondo cui “la progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati sono di pertinenza esclusiva degli ingegneri”. Tra l’altro ciò è coerente con il consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale le predette disposizioni vanno interpretate nel senso che “appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo la progettazione delle opere necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico - sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità, acquedotti, depuratori etc.)”. Sotto il secondo profilo, riguardante la lamentata carenza del requisito della regolarità contributiva della aggiudicataria, il Collegio dando ragione alla ricorrente principale, osserva che “in presenza di una situazione di irregolarità contributiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, la commissione di gara avrebbe dovuto escludere la aggiudicataria” (principio giurisprudenzale espresso dalle Adunanze Plenarie n. 5 e n. 6 del 2016). La correttezza della censura mossa dalla ricorrente è a fortiori confermata anche in base alla lettura della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 199 del 10 novembre 2016 che ha ritenuto compatibile con l’ordinamento comunitario una disciplina nazionale che non ammetta la regolarizzazione postuma del requisito di regolarità contributiva. Alla luce di quanto sopra detto, il Collegio respinge il ricorso incidentale proposto dalla società aggiudicataria (ricorrente in via incidentale). Accoglie il ricorso principale della seconda in classifica e condanna l’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti a causa della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione in favore della società aggiudicataria. PC
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Inserito in data 24/02/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 24 febbraio 2017, n. 890 Ristrutturazione abusiva: la demolizione non può essere evitata monetizzando l’abuso Con la pronuncia in esame, il Consesso ritiene che alla fattispecie riguardante una ristrutturazione abusiva vada applicato l’art. 33 del T.U. 308/2001, che in generale prevede la sanzione della rimessione in pristino (comma 1) e solo qualora essa non sia possibile “sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale”, dispone che si applichi una sanzione pecuniaria, commisurata peraltro all’aumento di valore dell’immobile e non compresa entro un minimo e un massimo edittale (comma 2). La stessa norma prevede poi, al comma 3, che “Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente”. Orbene, la stessa Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 1084/2014, ha chiarito che “la possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria rimane anche quando, come accaduto nella specie, la Soprintendenza, regolarmente richiesta del parere, non si sia pronunciata”. Viene poi in questione l’art. 16 della l.r. 15/2008, che per lo stesso caso di ristrutturazione abusiva prevede al comma 5: “Qualora le opere siano state eseguite su immobili anche non vincolati compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968… il dirigente o il responsabile della struttura comunale competente decide l'applicazione delle sanzioni previste al comma 4” previa acquisizione del parere della Soprintendenza di cui si è detto e “fermo restando quanto ivi stabilito nell'ipotesi di mancato rilascio dello stesso.” Le sanzioni di cui al richiamato comma 4 sono appunto “la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi” a cura e spese del responsabile e “una sanzione pecuniaria da 2 mila 500 euro a 25 mila euro”. La sanzione applicabile è quindi una “sanzione ripristinatoria, congiunta ad una pecuniaria che però ha soltanto funzione afflittiva, perché non rappresenta in alcun modo, come invece previsto dall’art. 33, l’equivalente in danaro del vantaggio conseguito con l’abuso”. Pertanto, “la sanzione ripristinatoria e la sanzione pecuniaria afflittiva si applicano congiuntamente, e non c’è la possibilità che la demolizione sia evitata monetizzando, per così dire, l’abuso” (Cfr. Consiglio di Stato, sentenza 7955/2014). D’altra parte, esso è conforme “alla logica della normativa sulle zone A, che com’è noto sono i centri storici, e vengono in generale tutelate con maggiore intensità rispetto alle altre”. Esemplificando, lo stesso D.M. 1444/1968 prevede per tali zone “limiti di densità edilizia e di altezza più restrittivi che per le altre e si preoccupa di salvaguardarne l’assetto presente”: non consente di modificare le distanze fra gli edifici esistenti, consente invece di non localizzarvi gli standard urbanistici minimi “per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa”. Per le stesse ragioni, “si ritiene manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 16 l.r. 15/2008”. E’, infatti, evidente che “non è incostituzionale una normativa di maggior tutela del “patrimonio storico” nazionale, tutelato dall’art. 9 Cost.”. In proposito, va richiamata, per identità di logica, la sentenza della Corte costituzionale 29 gennaio 2016, n. 11, “per cui in linea di principio le scelte di politica regionale, anche legislativa, in materia di tutela del paesaggio prevalgono sulle altre”. Nello stesso senso porta anche l’ordine di idee fatto proprio da Corte costituzionale 19 novembre 2015, n. 233, “per cui è incostituzionale una legge regionale che escluda la sanzione ripristinatoria a favore di quella pecuniaria, in quanto ciò integra un “condono generalizzato” “. Se ne desume, a contrario, che “è legittima l’operazione opposta, di potenziare la sanzione del ripristino”. EF
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Inserito in data 23/02/2017 TAR VALLE D’AOSTA, SEZ. UNICA - 20 febbraio 2017, n. 7 Sull’affidamento diretto di un servizio mediante gara informale, pur in presenza di una società in house Con la sentenza in esame il TAR Valle d’Aosta affronta il tema della possibilità per un Ente Pubblico di esperire una gara informale per l’affidamento di un servizio, pur in presenza di una società in house dallo stesso partecipata, che è stata, in precedenza, affidataria del medesimo servizio. Nei fatti un Comune comunicava alla società che fino a quel momento aveva svolto il servizio di assistenza sistemica, tecnica e manutentiva della propria rete informatica, che, con determina, il medesimo servizio era stato aggiudicato, tramite affidamento diretto – cottimo fiduciario, in favore di un’altra società. La prima azienda faceva pervenire al Comune una nuova offerta, non riscontrata dall’Amministrazione e nemmeno la successiva richiesta di autotutela veniva presa in considerazione dallo stesso Ente Locale. Assumendo l’illegittimità dell’aggiudicazione in questione, la prima società proponeva, quindi, ricorso eccependo la manifesta illogicità e contraddittorietà dell’operato del Comune, nonché la violazione dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e della par condicio. Con la decisione in commento, il TAR Valle d’Aosta dichiara la doglianza della società ricorrente infondata per diversi ordini di ragioni. In primo luogo, il Collegio rileva che nella fattispecie non appare possibile qualificare la ricorrente come una società in house del Comune resistente, in quanto, da una parte difetterebbe il requisito del controllo (del Comune sulla società) analogo rispetto a quello espletato sui propri servizi, avuto riguardo alla esiguità della partecipazione societaria comunale – una quota di azioni del valore di 500 € su un capitale sociale pari ad € 5.100.000 (cfr. all. 2 al ricorso e all. 1 del Comune) – , dall’altro lato mancherebbe “la dimostrazione della esistenza di poteri di controllo o di direzione sull’attività societaria da parte del Comune resistente, anche per mezzo di accordi con gli altri enti soci” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 11 aprile 2011, n. 954). In ogni caso, continua il TAR, “anche laddove si dovesse assumere la natura di società in house della ricorrente, va considerato che siffatta tipologia di affidamento ha natura eccezionale rispetto alla regola generale che impone il ricorso al libero mercato; difatti, l’affidamento diretto è assoggettato ad un più stringente obbligo motivazionale, rispetto alla scelta di ricorrere all’acquisizione del servizio tramite una procedura di tipo concorrenziale, da ritenersi la modalità ordinaria di individuazione dei contraenti dell’Amministrazione” (cfr., sul punto, artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; in giurisprudenza, T.A.R. Lombardia, Milano, III, 3 ottobre 2016, n. 1781). Approfondendo la propria analisi, il Giudice di prime cure afferma che il Comune resistente ha operato nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. n. 50 del 2016 secondo cui “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”. Il Collegio richiama anche le Linee guida n. 4, contenute nella Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) 26 ottobre 2016, n. 1097, al punto 3.1, le quali stabiliscono che “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato …”. Orbene, il rispetto della normativa indicata, risulta in primo luogo dal fatto che l’affidamento del servizio in questione è avvenuto per un importo complessivo di € 20.105,60, comprensivo di I.V.A. (quindi entro la soglia di 40.000,00 euro), inoltre, sottolinea il TAR, la determinazione comunale impugnata “motiva adeguatamente in ordine alla scelta dell’affidatario del servizio, evidenziando come l’offerta predisposta dalla ricorrente, posta a confronto con quella dell’aggiudicataria, risulta meno conveniente sia da un punto di vista economico che prestazionale (ad esempio è garantito un minore tempo di intervento dalla chiamata)”. Infine, la Sezione Unica si sofferma su due ulteriori censure sollevate dalla società ricorrente, respingendole entrambe. Con riferimento alla eccepita illegittimità dell’aggiudicazione in favore della controinteressata, in quanto sarebbe stato valorizzato eccessivamente l’elemento prezzo a scapito dell’elemento qualitativo dell’offerta, il TAR risponde che la doglianza non merita positivo apprezzamento, in quanto, “dall’esame della determinazione di aggiudicazione emerge con chiarezza che, oltre all’elemento prezzo, è stato altresì valorizzato l’aspetto qualitativo delle prestazioni, che la parte ricorrente non ha censurato, se non genericamente”; sul punto viene anche richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “le valutazioni della commissione giudicatrice in ordine all’idoneità tecnica dell’offerta dei partecipanti alla gara sono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso (…) non sindacabile nel merito, salvo che risulti inficiata da profili di erroneità, di illogicità, ovvero sviamento” (Consiglio di Stato, V, 16 gennaio 2017, n. 99). Riguardo all’eccepito difetto di esplicitazione, nel bando, dei criteri di valutazione che avrebbe impedito la presentazione di una offerta consapevole e completa, il Collegio della Valle d’Aosta afferma che, anche a voler prescindere dalla mancata dimostrazione (da parte della ricorrente) in ordine ad una disparità di trattamento con gli altri operatori invitati - che hanno invece formulato delle offerte complete -, non può comunque essere accolta l’eccezione in esame, “avuto riguardo alla veste di operatore del settore della ricorrente che doveva certamente essere in grado di formulare un’offerta completa e congrua anche in ragione del pregresso svolgimento del medesimo servizio”. FM
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Inserito in data 22/02/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 21 febbraio 2017, n. 797 Il diniego è legittimo a titolo di misura di salvaguardia Nella segnalata sentenza, a fronte di una previsione di silenzio-rifiuto, il Consiglio di Stato non esclude il potere dell’Amministrazione di adottare il provvedimento espresso di diniego successivamente alla scadenza del termine di formazione del silenzio. Ad avviso della Sesta Sezione, si profila un’ipotesi speciale di silenzio-rifiuto che si colloca fuori dalla fattispecie generale di cui all’art. 20, comma 1, della L. n. 241/1990, riconducibile all’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”), non avendo l’interessato invocato i rimedi sostitutivi di cui all’art. 21 del medesimo decreto. Nella versione vigente all’epoca dei fatti oggetto del ricorso, la suddetta norma speciale stabiliva che “decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto” (la versione della norma, che reca adesso la previsione di un silenzio assenso, è invero di molto successiva). Invero, l’istanza del privato verteva su un intervento edilizio implicante un’opera nuova rispetto al Piano Regolatore Generale locale (da ora “P.R.G. locale”), ossia un pontile di m 200 di lunghezza per m 2 di larghezza, con ai lati bilance per la pesca e al centro uno scivolo per alaggio/varo di natanti, non già precedentemente esistente e come tale non assentibile. Il Collegio precisa come “in assenza di un piano attuativo sarebbero stati consentiti soltanto, oltre ai rifacimenti di tetti senza aumento dell’altezza del fabbricato, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed i restauri o risanamenti conservativi” previsti dal citato decreto. Il Supremo Consesso rileva inoltre l’operatività nella fattispecie in esame della misura di salvaguardia di cui all’art. 12, co. 3, del citato d.P.R., per la quale “non può reputarsi implausibile (ed illegittimo) il contegno tenuto dal Comune che, senza rispondere immediatamente alla domanda di parte, si è in pratica avvalso della effettività della misura di salvaguardia in atto.” Pertanto, il diniego sarebbe stato comunque legittimo, a titolo di misura di salvaguardia ex art. 12, co. 3, del d.P.R. n. 380, secondo il quale “In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.” A fronte di ciò non può considerarsi validamente opponibile nemmeno il preteso affidamento derivante da un parere – positivo – reso dalla Regione e ciò sia perché tale atto, appunto, esprimeva un mero avviso e non aveva pertanto la forza di un provvedimento di decisione su un caso concreto sia perché esso proveniva peraltro da ente diverso da quello dotato della competenza occorrente alla definizione della domanda di assenso formulata dalla parte privata. DU
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Inserito in data 21/02/2017 TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. I, 20 febbraio 2017, n. 1020 Esclusione per carenza dell’ offerta: rito superaccelerato e soccorso istruttorio Il rito camerale “superaccelerato” in materia di appalti pubblici, previsto dall’art. 120, commi 2 bis e 6 bis del c.p.a., introdotti dall’art. 204, comma 1, lett. b) e lett. d), D.lgs n. 50/2016, “è circoscritto esclusivamente ai provvedimenti di esclusione e ammissione ammessi all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico- finanziari e tecnico professionali”. Da ciò discende che tale rito non si applica “in caso di esclusione fondata su presupposti diversi da quelli soggettivi e, quindi, a seguito di estromissione disposta per carenza di elementi essenziali dell’offerta tecnica previsti dalla lex specialis di gara”. Né è possibile praticare una estensione in via analogica delle nuove disposizioni processuali al di fuori delle ipotesi espressamente previste, “ostandovi la natura eccezionale del rito”. In particolare, il cronoprogramma costituisce “documento essenziale dell’offerta tecnica” e la sua allegazione “si appalesa necessaria al fine di illustrare sotto il profilo temporale le modalità di svolgimento delle lavorazioni in riferimento alle proposte migliorative e, altresì, per rappresentarne i criteri qualitativi e gli elementi necessari per valutare le relative capacità realizzative delle società partecipanti”. Assurgendo ad elemento essenziale dell’offerta, la carenza del cronoprogramma non può essere emendata mediante il potere di soccorso istruttorio. Pertanto, “ove il cronoprogramma sia stato previsto, non solo formalmente, ma soprattutto, sostanzialmente quale elemento imprescindibile per la valutazione della serietà dell’offerta, dalla sua mancata allegazione può legittimamente farsi discendere la sanzione dell’esclusione dell’impresa concorrente inadempiente”. GB
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Inserito in data 20/02/2017 TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I - ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, 17 febbraio 2017 - n. 2547 AGCM ha competenza sanzionatoria nel settore energia e gas? Rinvio pregiudiziale alla Corte UE Nella Ordinanza emarginata in epigrafe, si affronta un problema relativo al riparto di competenze sanzionatorie tra AGCM (Authority Antitrust) ed AEEGSI (Authority energia e gas) nei riguardi di un operatore economico del settore energia e gas per pratiche commerciali asseritamente scorrette (l’odierna ricorrente). Il Collegio, condividendo la doglianza esposta dalla ricorrente circa la ritenuta incompetenza della AGCM a pronunciarsi in ordine a condotte, peraltro, conformi alle disposizioni settoriali dettate dalla AEEGSI, ritiene di investire la Corte di Giustizia dell’Unione europea della questione pregiudiziale, legata all’interpretazione dell’art. 27 bis, comma 1 del Codice del consumo, in relazione alle disposizioni euro-unitarie applicabili al settore delle forniture di energia elettrica e gas naturale e, in particolare: i) se il principio di specialità ex art. 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE , debba essere inteso quale principio regolatore dei rapporti tra ordinamenti (ordinamento generale e ordinamenti di settore), ovvero dei rapporti tra norme (norme generali e norme speciali) ovvero, ancora, dei rapporti tra autorità indipendenti preposte alla regolazione e vigilanza dei rispettivi settori; ii) se la ratio della direttiva generale n. 2005/29/CE, per la tutela dei consumatori, nonché il principio di specialità della medesima direttiva ostino a una norma nazionale che riconduca la valutazione del rispetto degli obblighi specifici previsti dalle direttive settoriali n. 2009/72/CE e n. 2009/73/CE a tutela dell’utenza nell’ambito di applicazione della direttiva generale n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette, escludendo, per l’effetto, l’intervento dell’autorità di settore - nel caso di specie AEEGSI - a reprimere una violazione della direttiva settoriale in ogni ipotesi che sia suscettibile di integrare altresì gli estremi di una pratica commerciale scorretta o sleale. Sostanzialmente la ricorrente lamenta che con il provvedimento sanzionatorio oggetto della impugnativa, la Autorità Antitrust “abbia sanzionato non specifici fatti violativi del diritto dei consumatori, bensì generali regole di condotta, ritenute dagli operatori commerciali del tutto conformi alla disciplina di settore riconducibile alla relativa autorità di regolazione, id est, la AEEGSI”. Si osserva che la valutazione in ordine alla competenza sanzionatoria della AGCM in un settore già regolamentato da specifiche normative “è di primaria importanza” giacché, “qualora fosse riscontrata l’effettiva incompetenza dall’AGCM ad adottare il provvedimento impugnato, perché invasivo delle competenze già riconosciute alla AEEGSI, il ricorso sarebbe direttamente accolto, senza necessità di valutazione degli altri motivi, certamente subordinati a questo”. In particolare, viene rilevato dal Collegio come la difesa della ricorrente si fondi sulla considerazione della vigenza di una normativa di settore specifica e riguardante proprio le condotte contestate e sanzionate dalla AGCM. Sul punto, si rileva la presenza del “Codice di condotta commerciale, adottato in accordo a quanto previsto dal Codice del consumo (art. 27 bis d.lgs. n. 206/2005) ed alle direttive comunitarie in materia energetica (2009/72/CE e 2009/73/CE a tutela dell’utenza nell’ambito di applicazione della direttiva generale n. 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette e tutela comunitaria dei consumatori), così da formalizzare regole che gli esercenti della vendita di energia elettrica e/o gas naturale devono rispettare nei loro rapporti commerciali con i clienti finali”. Il Giudice remittente prosegue affermando che “le previsioni di tale codice di condotta costituiscono tutte le regole operative necessarie per dare attuazione alle norme comunitarie riguardanti il comparto energetico, assorbendo nel contempo le previsioni generali del Codice del consumo”. Dunque, a parere del Collegio, il sistema delineato dal predetto codice di condotta, unitamente alle delibere approvate dalla AEEGSI, rappresenterebbe – ex se - un sistema di regole completo. Ragion per cui, “non residuerebbe spazio per l’ulteriore intervento dell’Autorità antitrust in un settore già sufficientemente regolato”. D’altra parte viene, altresì, evidenziato il riconoscimento in capo alla AEEGSI, da parte dell’Ordinamento euro unitario, “di una generale potestà sanzionatoria nel mercato energetico, con conseguente applicazione del c.d. principio di specialità, riconosciuto dall’art. 3 paragrafo 4, direttiva 2005/29/CE”. A parere del T.A.R., l’applicabilità della disciplina generale si pone necessaria solo nell’ipotesi in cui la disciplina di settore sia carente e non esaustiva, circostanza che, a ben vedere, non apparirebbe presente nel caso di specie. Peraltro, ciò è in linea con la lettura della direttiva generale 2005/29/CE (si veda l’art. 3, par. 4 ed il “Considerando 10” della medesima, secondo cui la stessa opererebbe quale “rete di sicurezza” che garantisce il mantenimento di un elevato livello di tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali in tutti i settori, colmando le (eventuali) lacune di altre specifiche normative settoriali. Motivo per cui, ove tali lacune non siano riscontrabili, “la suddetta rete di sicurezza, codificata nell’ordinamento italiano con il richiamato art. 27, comma 1 bis, Codice del consumo, non opererebbe, risolvendo in tal modo ogni problematica di incertezza giuridica in merito al regime applicabile” e, si noti, al problema del riparto di competenze tra le diverse Authorities. PC
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Inserito in data 18/02/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V, 16 febbraio 2017, n. 712 Esclusione dalle gare d’appalto per omessa dichiarazione in merito ai precedenti professionali Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato affronta il tema delle cause di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica ed in particolare della causa consistente nella omessa dichiarazione – da parte di una azienda partecipante – riguardante i propri precedenti professionali. Nei fatti un’impresa, nell’ambito di una gara concernente l’affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi connessi, aveva omesso di dichiarare che in passato nei suoi confronti erano state pronunciate da ben 12 Amministrazioni le “risoluzioni” di altrettanti contratti. Chiamato a pronunciarsi sulla questione, il Tar Sardegna affermava che le dichiarazioni rese da un’azienda partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica risultano essere necessarie al fine di permettere alla P.A. di esplicare quel legittimo giudizio di rilevanza e gravità, irrinunciabile per poter affidare serenamente un appalto ingente ad un operatore “senza macchie” e che sia in grado effettivamente di garantire (e con valutazione ex ante) l’espletamento di un buon servizio. La dichiarazione negativa resa alla pubblica amministrazione aggiudicatrice – continuava il Tar – “è, quindi, già indice di mancata correttezza e violazione del principio di buona fede (sussistendo la norma a monte che ne impone l’obbligo, art. 38, ripreso dal Disciplinare di gara) del partecipante, che, con la sua condotta, ha voluto omettere elementi di estrema importanza, in questo caso oltretutto “diffusi” e, stante il numero, non certo episodici e/o marginali”. Per tali motivi il giudice di primo grado stabiliva l’esclusione della suddetta impresa dalla gara, con annullamento dell’aggiudicazione decretata in suo favore. Orbene, le conclusioni del giudice di primo grado sono condivise - in appello - dal Consiglio di Stato, il quale, nella pronuncia in commento osserva, preliminarmente, che lo stesso Consesso in precedenti decisioni (ex multis, sentenza del 5 ottobre 2016, n. 4108 e del 3 febbraio 2016, n. 404) “ha ribadito che il mancato cenno alle risoluzioni contrattuali disposte è una ragione autonoma per disporre l'esclusione dell'appellante dalla procedura, poiché il combinato disposto della lett. d) del primo comma dell'art. 38 con il comma secondo del medesimo art. 38 milita nel senso dell'obbligatorietà per i concorrenti di dichiarare a pena di esclusione la sussistenza di tutti i propri precedenti professionali dai quali la stazione appaltante può discrezionalmente desumere la loro inaffidabilità”. Inoltre, continua il giudice d’appello, la falsa dichiarazione resa su un dato sconosciuto alla P.A., come nel caso di specie, impedisce il c.d. soccorso istruttorio, poiché la dichiarazione contestata non può ritenersi incompleta, ma contrastante con un dato reale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3375); “in una simile ipotesi, quindi, si attiva il disposto dell'art. 75, d.P.R. n. 445-2000, mentre non può operare il soccorso istruttorio dal momento che non è contestata la mancanza o l'incompletezza della dichiarazione, ma l'aver reso dichiarazione non veritiera”. Approfondendo la propria analisi, la Quinta Sezione afferma poi che “la circostanza che la disposizione dell’art. 38 in esame stabilisca che la Stazione Appaltante possa accertare "con qualunque mezzo" l'errore grave commesso nell'esercizio dell'attività professionale se rimette alla discrezionalità dell'Amministrazione la valutazione circa l'inaffidabilità dell'impresa attribuendo alla stazione appaltante la facoltà di valutare, in rapporto alle esigenze del contratto che si andrà a stipulare, l'effettiva valenza dell'errore professionale precedentemente commesso dall'impresa, implica l'obbligo di dichiarazione da parte dell'impresa partecipante degli errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale. In tale prospettiva viene in evidenza che la ratio della norma risiede nell'esigenza di assicurare l'affidabilità di chi si propone quale contraente, requisito che si ritiene effettivamente garantito solo se si allarga il panorama delle informazioni, comprendendo anche le evenienze patologiche contestate da altri committenti. In tale contesto, la mancanza di tipizzazione da parte dell'ordinamento delle fattispecie rilevanti, non attribuisce alcun filtro sugli episodi di "errore grave" all'impresa partecipante, la quale è tenuta a portare a conoscenza della stazione appaltante ogni episodio di risoluzione o rescissione contrattuale anche non giudiziale, quand'anche transatto, essendo rimessa alla stazione appaltante la valutazione in relazione al nuovo appalto da affidare. Pertanto, non sussiste per l'impresa partecipante ad una gara la facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo al contrario l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, spettando alla stazione appaltante il momento valutativo”. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, il Consiglio di Stato sottolinea, quindi, il buon lavoro svolto in primo grado dal TAR nell’evidenziare l'illogicità e l’irragionevolezza (manifeste) della valutazione compiuta dal Comune interessato circa la non gravità dei molteplici pregressi errori professionali commessi dall’azienda in questione. Nelle gare pubbliche, infatti, - specifica il Consesso - “la valutazione anche in ordine alla gravità degli inadempimenti del concorrente (che li abbia dichiarati, diversamente da quanto comunque accaduto nella vicenda per cui è causa), pur essendo espressione di discrezionalità c.d. tecnica della Stazione Appaltante, è sempre suscettibile di sindacato esterno da parte del Giudice Amministrativo nei profili dell'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà”. Le sintetiche ragioni, che esauriscono la motivazione del provvedimento comunale, nel caso di specie - conclude la Quinta Sezione - “sono del tutto generiche, fondate su elementi meramente eventuali e possibili e prive di un minimo riscontro probatorio” “detta motivazione è, pertanto, illegittima e conseguentemente, il provvedimento doveva essere annullato come correttamene ha disposto il TAR”. Passando all’esame specifico dell'istanza di rinvio alla Corte di Giustizia presentata nel medesimo appello, il Consiglio di Stato afferma essere la stessa del tutto pretestuosa, in quanto, ad avviso del Consesso, non sussiste nella materia in questione alcun contrasto della normativa interna con quella europea. A supporto della propria tesi, la Quinta Sezione richiama in primo luogo l'art. 45, par. 2, della Direttiva n. 18-2004 che stabilisce che "può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice". Il Consesso richiama poi l'art. 57 par. 4, della vigente Direttiva n. 24-2014 il quale prevede che “le Amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere, dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in determinate situazioni, tra cui nell'ipotesi di falsa dichiarazione, che sarebbe stata doverosa anche a norma dell'art. 80 d.lgs. n. 50-2016, allorché “la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”. Nello specifico - conclude il consiglio di Stato - la lettera i) dell'art. 57 par. 4, della vigente Direttiva n. 24-2014 stabilisce l’esclusione "se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione", ipotesi quest’ultima che ricorre a pieno titolo nel caso in esame. FM
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Inserito in data 17/02/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V, 15 febbraio 2017, n. 677 Revoca revisori dei conti da parte del Sindaco per venir meno del rapporto fiduciario La revoca di un componente del Collegio sindacale di una società a partecipazione pubblica disposta dal sindaco per venir meno del rapporto fiduciario è illegittima. Infatti, la fiduciarietà “deve intendersi esaurita nel momento della individuazione del soggetto ritenuto idoneo a svolgere quella funzione, non potendo invece permanere nel concreto ed obiettivo svolgimento della funzione”. L’esclusione della necessità del collegamento fiduciario tra organo che elegge ed organo eletto, una volta perfezionata la nomina, costituisce “principio immanente in tema di cariche elettive dei revisori dei conti degli enti locali” (Cons. Stato, sez. VI, 8 agosto 2008, n. 3915). Infatti, “i revisori dei conti chiamati a ricoprire tale funzione delle società a maggioranza pubblica hanno il delicato compito di sorvegliare sulla corretta spendita di denaro pubblico e pertanto devono essere espressione di un alto livello di professionalità e di moralità tipico dei ruoli assolutamente neutrali, qual è appunto quello del controllo, non solo nell’interesse dei soci, ma altresì nell’interesse pubblico generale, che si traduce, sul piano operativo, nel controllo sulla corretta applicazione della legge.” La peculiarità della funzione dei revisori dei conti “emerge significativamente dal documento approvato dalla C.o.n.s.o.b. il 5 ottobre 2005 […] derivato dalla raccomandazione della Commissione europea 16 maggio 2002, per la quale l’indipendenza si esprime nell’integrità e nell’obiettività, la prima garantita dall’alta qualificazione dei soggetti chiamati, la seconda dalla più assoluta imparzialità dell’azione del revisore medesimo; principi ribaditi dall’art. 38 della Direttiva 2006/43/UCE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, secondo cui gli Stati membri devono assicurare che la revoca e le dimissioni dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile possa avvenire solo per giusta causa e non per divergenze di opinione in merito ai contenuti delle determinazioni da prendere”. Anche l’ordinamento giuridico italiano (artt. 2399 e 2400 c.c.) e la normativa in tema di enti locali sono ispirati agli stessi principi, giacché l’art. 235, comma 2, del D. Lgs. 17 agosto 2000, n. 267, prevede che “Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1, lettera d )” (in termini, C.G.A., 22 ottobre 2015, n. 736). GB |
Inserito in data 16/02/2017 CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 15 febbraio 2017, n. 36 Le aree marine protette non fanno parte del parco naturale regionale La Consulta con la pronuncia in epigrafe dichiara l’illegittimità costituzionale della legge regionale del 6 novembre 2015, n. 38 recante «Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa)», relativamente a quelle disposizione che istituiscono come area protetta - con la denominazione di parco naturale regionale - un territorio che configura unicamente un’area marina protetta, la cui disciplina afferisce alla competenza esclusiva statale. Nella specie, le disposizioni contenute negli artt. 1, comma 1, 2, commi 1, 2 e 4, 3, comma 1, 6, 7 e 9 della legge citata, regolamentando la gestione e la salvaguardia di un’istituzione che interessa la <<tutela ambientale>> avrebbero violato l’art. 117, comma 2, lett.s), Cost., dal momento che siffatta materia, , trovava già la sua disciplina nella legislazione statale, agli artt. 19 e 20 della legge n. 394/1991 (“Legge-quadro sulle aree protette”), nonché agli artt. 25 e 26 della legge n. 979/1982 (recante “Disposizioni sulla difesa del mare”). Prendendo le mosse dalla nozione di <<parco naturale regionale>> tratteggiata dalle disposizioni richiamate, la Corte Costituzionale ne desume le seguenti precise caratteristiche: trattasi di << aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, in cui siano inclusi uno o più ecosistemi intatti o poco alterati da interventi antropici, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo caratterizzato dalla presenza di specie animali, vegetali o siti geomorfologici di rilevante interesse naturalistico, scientifico, culturale, educativo e ricreativo, nonché da valori paesaggistici, artistici e dalle tradizioni delle popolazioni locali.>> Nel caso in esame l’area tutelata riguardava il tratto di mare prospiciente la costa di due comuni siti sul litorale, a partire dalla linea di costa fino a sei miglia marine, sicché emergeva chiaramente che la perimetrazione del suddetto parco naturale <<comprendeva esclusivamente un tratto di mare prospiciente la costa compreso tra le coordinate indicate>>. Rilevano i giudici come, nonostante l’area interessata assurga << ad icona di una relazione tra terra e mare, essa non ha mai costituito oggetto di tutela e valorizzazione integrata, conseguentemente, la legge regionale in esame, al menzionato art. 2, comma 3, incoerentemente afferma che la presenza dei “trabocchi”, antichi strumenti di pesca, caratterizza l’ambiente marino.>> La contraddizione tra le norme di principio istitutive del Parco naturale regionale (art. 1) – che, come già detto, solo marginalmente può comprendere anche tratti di mare prospicienti la costa − e la concreta perimetrazione dello stesso (art. 2), contenente solo un ampio tratto di mare prospiciente la costa, palesa la reale portata della legge in esame, tesa, in realtà, alla creazione di un’area marina protetta in violazione del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni.
Dal momento che il parco naturale regionale istituito con la legge regionale in esame, per le ragioni sopra esposte, non comprende in via prevalente un’area di terra emersa, ma esclusivamente un’area marina da ascrivere alla aree marine protette, il Giudice delle Leggi ne dichiara il contrasto con la legge n. 394 del 1991 e, di conseguenza, con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. DU
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Inserito in data 15/02/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 10 febbraio 2017, n. 584 Va motivata la rimodulazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche La questione sottoposta all’esame della Sezione attiene alla legittimità della procedura di abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia. Sul punto bisogna ricordare che la “legge 30 dicembre 2010 n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) ha riformato il sistema di reclutamento dei professori universitari. In attuazione di tale disposizione sono stati adottati il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 222 (Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) e il decreto ministeriale 7 giugno 2012 n. 76 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222)”. Per tale via, si è passati “da un sistema fondato su concorso locali ad un sistema a doppio stadio: una prima fase finalizzata ad ottenere l’abilitazione nazionale; una seconda fase rappresentata da una procedura “valutativa” che si svolge presso i singoli Atenei finalizzata all’ingresso nei ruoli di professore associato o ordinario”. Del resto, la riforma ha chiaramente perseguito “l’obiettivo di ridurre la discrezionalità delle commissioni mediante l’attribuzione di una funzione selettiva rilevante a criteri di tipo quantitativo: le cosiddette mediane”. Ciò premesso, il Collegio ritiene fondata la violazione degli art. 4 e 5 del decreto ministeriale n. 76 del 2012, “nella parte in cui la commissione aveva deliberato di non utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche i criteri di cui agli articoli 4, comma 2, lettera d), 5, comma 2, lettera d), 4, comma 4, lettera a), e 5, comma 4, lettera a), del suddetto decreto ministeriale”. Invero, la stessa Sesta Sezione, in relazione alla medesima procedura de qua, ha già avuto modo di affermare che la “disapplicazione” o, comunque “rimodulazione” dei suddetti criteri non risulta «sorretta da motivazione logica e adeguata» (Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 2016, n. 4439). In particolare, si è affermato che «il relativo onere motivazionale deve ritenersi particolarmente accentuato, poiché l’esclusione, dal novero degli elementi valutativi, di criteri e parametri oggettivi e trasparenti di valutazione, ha valenza non solo quantitativa, ma anche qualitativa, idonei a fungere da riscontri oggettivi esterni nella ricostruzione dell’iter logico posto a base dei giudizi, individuali e collettivi, espressi dalla commissione, comporta uno speculare aumento della sfera di discrezionalità della commissione, in linea generale limitata dai criteri e parametri stabiliti dal decreto ministeriale, i quali, di norma, devono trovare applicazione e la cui mancata applicazione assume carattere eccezionale».
Nella citata sentenza si è affermato, inoltre, come tali criteri costituiscano «parametri oggettivi e precostituiti, muniti di un rilevante grado di significatività circa la qualità e la quantità delle pubblicazioni e della produzione scientifica dei candidati, e non manifestamente incompatibili con il macrosettore che qui viene in rilievo». EF
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Inserito in data 14/02/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 9 febbraio 2017, n. 565 Sul rilascio della informativa antimafia anche con riguardo ai provvedimenti c.d. autorizzatori Nella sentenza emarginata in epigrafe, la terza sezione del Consiglio di Stato, non condividendo la decisione del Giudice di prime cure, afferma che anche le attività soggette ad autorizzazioni, licenze o s.c.i.a. sono soggette alla c.d. informativa antimafia (art. 89 bis d.lgs n. 159 del 2011). Pertanto, il Prefetto rilascia la informativa antimafia non soltanto nei casi di rapporti contrattuali tra imprese ed Amministrazioni (appalti e concessioni) ma anche tutte le volte in cui le imprese intendano svolgere attività per le quali sia necessario ottenere autorizzazioni, licenze o attività soggette a s.c.i.a. Il Collegio giunge alla predetta conclusione muovendo le mosse dall’art. 2 comma 1 lett. c) della legge n. 136 del 2010 istitutiva della Banca dati unica della documentazione antimafia. Ed invero, viene rilevato come la disposizione si riferisca “a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa”, senza differenziazione alcuna tra autorizzazioni da un lato, concessioni e contratti dall’altro. Non è pertanto possibile ritenere, come fa il primo Giudice, che l’espressione «rapporti» si riferisca solo ai contratti e alle concessioni, non anche alle autorizzazioni che, secondo una classica concezione degli atti autorizzatori, non costituirebbero un “rapporto” con l’Amministrazione. Sotto tale ultimo profilo, il Collegio rileva che la idea secondo la quale gli atti autorizzatori non costituirebbero un rapporto tra soggetti economici ed Amministrazioni, “contrasta con una visione moderna, dinamica e non formalistica del diritto amministrativo, quale effettivamente vive e si svolge nel tessuto economico e nell’evoluzione dell’ordinamento, che individua un rapporto tra amministrato e amministrazione in ogni ipotesi in cui l’attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura soggetta a s.c.i.a.” (vedi parere del Consiglio, in sede consultiva, in ordine all’attuazione del d. lgs. n. 124 del 2015 e tra gli altri, il parere n. 839 del 30 marzo 2016 sulla riforma della disciplina della s.c.i.a.). PC
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Inserito in data 13/02/2017 TAR VENETO - VENEZIA, SEZ. I - 2 febbraio 2017, n. 115 Dichiarazioni bancarie, falso innocuo e revoca dell'aggiudicazione I Giudici veneti respingono il ricorso di una ditta la cui aggiudicazione è stata revocata per presunta falsità nelle dichiarazioni bancarie all’uopo presentate. In primo luogo e a dispetto di quanto addotto dalla Difesa di parte ricorrente, si ricorda come le certificazioni bancarie richieste servano, in primo luogo, a comprovare la solidità economico – finanziaria di una concorrente a gara pubblica – ex art. art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006. Non si può ammettere, pertanto, la paventata nullità della clausola del bando che statuisca una previsione simile. Né, del resto, è condivisibile l’ulteriore asserzione riguardo ad un possibile falso innocuo delle referenze bancarie depositate – come addotta in seno al ricorso. Infatti il Collegio veneziano, uniformandosi a giurisprudenza pregressa, ricorda come “in materia di gare pubbliche, in tanto può farsi ricorso all’istituto del falso innocuo, in quanto la lex specialis non preveda una sanzione espulsiva espressa per la mancata osservanza di puntuali prescrizioni sulle modalità e sull'oggetto delle dichiarazioni da fornire” (Cfr. Cons. Stato, n. 583 del 2014 e n. 1494 del 2013; Tar Lazio n. 255 del 2014). Nel caso di specie, invece, il bando di gara espressamente richiedeva, a pena di esclusione, la presentazione di due referenze bancarie, entrambe presentate dalla ditta – odierna ricorrente e risultate ambedue non autentiche.
Non è possibile, dunque, condividere alcuna delle suddette posizioni di parte ricorrente e, di conseguenza, il gravame va rigettato unitamente alla correlata domanda risarcitoria. CC
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Inserito in data 11/02/2017 TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. III, 1 febbraio 2017, n. 229 Diniego del diritto di accesso a verbali della Polizia municipale e segreto istruttorio Il Collegio etneo interviene, con la pronuncia in esame, su una questione relativa all’esperibilità del diritto di accesso nei riguardi di atti emessi dalla Polizia municipale, in merito ai quali l’Amministrazione aveva palesato il proprio diniego. Tale ultima posizione era giustificata in forza dell’esercizio dei poteri ispettivi e di vigilanza presuntivamente esercitati dal Corpo dei Vigili urbani – in cui favore si costituisce, per l’appunto, la Difesa comunale che, paventandone l’assimilazione ad atti della magistratura penale, ne aveva sancito l’inaccessibilità. I Giudici siciliani, invece, intervengono sul punto – delimitando il confine con gli atti coperti dal cd. segreto istruttorio ed accogliendo, per l’effetto, il gravame proposto dalla società istante - odierna ricorrente. In particolare, richiamando giurisprudenza pregressa sul tema, i Giudici affermano che non rientrano nel divieto in oggetto i documenti di origine extraprocessuale acquisiti al procedimento e non compiuti dal P.M. o dalla polizia giudiziaria (Cfr. Corte di Cassazione, V Sezione Penale, sentenza 9 marzo 2011, n. 13494). Del resto, prosegue il Collegio siciliano, la giurisprudenza ha chiarito che l'esistenza di un'indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, n. 2331/2014). Tanto non è accaduto nel caso di specie ove, come è chiaro, si è in presenza di attività amministrativa (e non di attività di polizia giudiziaria), peraltro posta in essere prima delle denunce e degli esposti presentati all’autorità giudiziaria e per la quale allo stato non risultano essere stati adottati specifici provvedimenti da parte della magistratura penale.
In quanto tale, essa non rientra nel novero degli atti non accessibili – ex art. 24 – co. 6’ Lett. d) L. 241/90 e ss.mm. e, pertanto, i Giudici ne dispongono l’accesso – come chiesto in ricorso. CC
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Inserito in data 10/02/2017 TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I Bis - 8 febbraio 2017, n. 2118 Permanenza interesse al ricorso su ammissioni alla gara anche dopo l’aggiudicazione
Nel “nuovo sistema processuale speciale introdotto dal d.lgs. n. 50/2016”, il legislatore, “derogando al principio dettato dall’art. 100 c.p.c, secondo cui, per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse, ed innovando rispetto alla granitica giurisprudenza amministrativa in merito, ha onerato tutti i partecipanti ad una gara, dell’impugnazione immediata delle ammissioni in una fase antecedente al sorgere della lesione concreta e attuale data dall’aggiudicazione, in ragione dell’impossibilità a far valere poi i profili inerenti all’illegittimità di tali determinazioni mediante un successivo ricorso incidentale, proposto per paralizzare quello principale con cui sia stata impugnata l’aggiudicazione”.
La ratio di tale regime di impugnazione risiede “nella precipua ottica di cristallizzare e rendere intangibile la fase di gara relativa agli operatori economici ammessi a partecipare, ovvero, in altri termini, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara (parere Consiglio di Stato, 1 aprile 2016, n. 855), in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione, evitando così un possibile annullamento dell’affidamento per un vizio a monte della procedura”. Nel momento in cui su tale sistema processuale “chiuso e speciale” intervenga l’aggiudicazione, “seguendo un’impostazione classica […] l’azione diventerebbe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, perché ormai incapace di portare un distinto vantaggio al ricorrente, meglio soddisfatto col bene finale.” Il Collegio tuttavia ritiene che detta impostazione tradizionale “debba essere rivista alla luce dell’eccezionalità del nuovo rito, che ha definito un modello complessivo di contenzioso appalti a duplice sequenza, in cui il nuovo sottosistema accelerato viene disgiunto da quello successivo delle impugnazioni per altri vizi della procedura di gara (es. vizi del bando, della composizione della commissione, della documentazione prodotta ma verificata dopo l’aggiudicazione, dell’offerta stessa), ovvero per vizi relativi all’esito oggettivo della stessa”. “Invero, se l’omessa impugnazione dell’ammissione degli altri concorrenti fa consumare, come visto, il potere di dedurre le relative censure in sede di impugnazione dell’aggiudicazione, parimenti tali censure non potranno essere mosse dall’aggiudicatario che volesse paralizzare, con lo strumento del ricorso incidentale, quello principale proposto avverso l’affidamento dell’appalto, allorquando non abbia tempestivamente esercitato detto potere ai sensi dell’art. 120, comma 2bis”. Pertanto, “dichiarare il ricorso inammissibile, recte improcedibile, in ragione del raggiungimento del bene ultimo dell’aggiudicazione da parte del ricorrente, e quindi del mancato ottenimento di ulteriori benefici dall’esclusione dei controinteressati, non utilmente collocati – secondo la regola classica – comporterebbe da ultimo una situazione alquanto singolare, ove non del tutto violativa del diritto di difesa, per cui il ricorrente aggiudicatario si vedrebbe precluso l’esame delle proprie doglianze nei confronti degli altri concorrenti, i quali, invece, ben potrebbero ottenere l’accoglimento delle proprie ragioni contro l’ammissione del ricorrente, ed in via derivata, l’aggiudicazione ottenuta.” “In altri termini, in ragione della separazione delle due fasi processuali, cui corrispondono anche riti diversi, la successiva aggiudicazione non può ritenersi tale da incidere sull’interesse a ricorrere ex art. 120, comma 2bis, non essendo venuta meno l’utilità (o la ratio) del ricorso anticipato”. GB |
Inserito in data 09/02/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 7 febbraio 2017, n. 547 Erogazione di finanziamenti pubblici, riparto di giurisdizione Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato affronta il tema del riparto di giurisdizione in materia di erogazione di finanziamenti pubblici. Nei fatti il Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese, mediante decreto concedeva, in via provvisoria, ad un'impresa un contributo - erogato da una banca concessionaria e ripartito in tre quote annuali - per la realizzazione di un progetto riguardante la costruzione di un opificio commerciale per la vendita all’ingrosso di bevande e stoccaggio di merci. Orbene, le prime due quote di finanziamento venivano erogate, viceversa la terza ed ultima tranche del finanziamento non veniva erogata a causa dell'intervenuta proposta di revoca, formulata dalla banca concessionaria, sul rilievo che la ditta in questione non aveva adempiuto alle condizioni previste per poter fruire del beneficio finanziario. L’impresa, pertanto, adiva il Tar, ma quest’ultimo dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, infatti, “ricostruita la cornice normativa del beneficio finanziario e della giurisprudenza in tema di revoca dei finanziamenti già erogati, i giudici di prime cure qualificavano la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio dalla ricorrente di diritto soggettivo, siccome intesa a contestare la sussistenza degli estremi di fatto dell’inadempimento alle condizioni previste per poter fruire del beneficio finanziario, costituente presupposto della revoca dei finanziamenti già erogati”. Procedendo in appello, la ditta denunciava l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso, a suo dire, il Tar nell’escludere la giurisdizione amministrativa sulla vicenda dedotta in giudizio avente ad oggetto la revoca di contributi già erogati, e ciò in quanto - sosteneva l’appellante - il provvedimento contestato costituirebbe esercizio del potere di autotutela ordinariamente devoluto alla cognizione del giudice amministrativo. La Sesta Sezione assegnataria, mediante la decisione in commento, dichiara l’appello è infondato ed afferma, in premessa, di aderire a quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. Viceversa è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario” (cfr., Cons. Stato, ad. plen. n. 6 del 2014; Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710) Il Supremo Consesso si sofferma poi sulla specifica questione della qualificazione del provvedimento impugnato come revoca, ritenuta dall’appellante ex se dirimente della giurisdizione del giudice amministrativo. Orbene, ad avviso del Collegio “la censura si fonda sulla sovrapposizione concettuale fra termini dotati di area semantica diversa: la revoca – o l'annullamento – del provvedimento fondato su meccanismi procedimentali di carattere amministrativo, da un lato; e la revoca dello stesso per inadempimento contrattuale, dall’altro”.
Constatando che nella fattispecie si è in presenza della seconda ipotesi, il Giudice d’Appello (rifacendosi ancora alla giurisprudenza sul punto) conclude affermando che nel caso in esame “non viene in rilievo il generale potere di autotutela pubblicistica (fondato sul riesame della legittimità o dell’opportunità dell’iniziale provvedimento di attribuzione del contributo e sulla valutazione dell’interesse pubblico), ma lo speciale potere di autotutela privatistica dell’Amministrazione (...) con il quale, nell’ambito di un rapporto ormai paritetico, l’Amministrazione fa valere le conseguenze derivanti dall’inadempimento del privato alle obbligazioni assunte per ottenere la sovvenzione”. (cfr. Cons. Stato, ad. plen. n.6 del 2014). FM
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Inserito in data 08/02/2017 TAR SICILIA - PALERMO, SEZ. III - 6 febbraio 2017, n. 334 La par condicio va osservata anche negli affidamenti concernenti servizi giuridico - legali Con la pronuncia in epigrafe, il TAR Palermo accoglie la richiesta di annullamento degli atti di una procedura di affidamento di servizi giuridico – legali, per i profili di illegittimità di seguito riportati. In primo luogo, il Collegio procede ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Occorre precisare che la gara su cui si verte è stata indetta ai sensi dell’Allegato II B del codice dei contratti pubblici previgente con bando del 15 aprile 2016 – ove i servizi legali rientravano tra gli appalti di servizi parzialmente esclusi - in data antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Invero, si rileva come il nuovo Codice abbia chiarito - all’art. 17 - l’esclusione della propria applicazione agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti i servizi legali, pur precisando, tuttavia, la necessità del rispetto – tra gli altri - dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. La giurisprudenza amministrativa afferma, a riguardo, che anche sotto la soglia comunitaria la scelta del contraente avrebbe dovuto seguire le regole comunitarie della trasparenza, non discriminazione e pubblicità della procedura (TAR Calabria n. 330/2007 e n. 15430/2006; Cons. di Stato n. 3206/2002), differenziandosi tra incarico occasionalmente svolto dal professionista e servizio legale esternalizzato (Autorità di Vigilanza, determinazione n. 4/2011; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2730 dell’11 maggio 2012). Ad avviso del Collegio, il delineato quadro normativo fa solo da sfondo alle censure di parte ricorrente, le cui prospettazioni risultano tese non solo a sottolineare la violazione delle specifiche norme poste a tutela dell’autonomia e del decoro della professione forense, ma sono dirette ad evidenziare come l’eccessiva riduzione del compenso - ipotizzata in riferimento alla possibile ‘espansione’ dei servizi che potranno essere richiesti al professionista - e la connessa mancanza di determinazione dell’oggetto dell’incarico siano stati elementi idonei a comprimere notevolmente la partecipazione alla procedura selettiva, alterandone in radice lo svolgimento, in violazione delle regole della concorrenza e di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Il Consesso amministrativo rileva inoltre come le disposizioni del disciplinare/schema di contratto allegato al bando, assumono una connotazione specificamente rilevante nella parte in cui dispongono che il professionista dovrà garantire la propria presenza presso gli uffici comunali “ogni volta che l’amministrazione comunale lo ritenga necessario”, a fronte dell’iniziale previsione di svolgere il servizio presso il proprio studio, quindi a scapito della libertà del legale. La Terza Sezione osserva poi, che se per un verso, è indiscutibile l’eliminazione dei minimi tariffari - per effetto del sistema plasmato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, c.d. decreto Bersani – e inequivoca è la spinta verso la determinazione consensuale e omnicomprensiva del prezzo della prestazione, deve darsi tuttavia atto dell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, che evidenzia criticamente come la prospettiva ordinistica sia tesa a ritenere che un prezzo inferiore alla tariffa minima non risulterebbe decoroso per la professione (sentenza 22 gennaio 2015, n. 238). Se ne deduce una reintroduzione, di fatto, dei minimi tariffari, eludendo così l’abolizione degli stessi disposta dal legislatore (art. 2 decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248; art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27). Nella richiamata pronuncia il Consiglio di Stato non manca di evidenziare che la nozione eurounitaria di impresa include anche l’esercente una professione intellettuale e che il principio secondo cui “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione” è già insito nell’ordinamento all’art. 2233, cod. civ., che espressamente si occupa del contratto d’opera intellettuale, come rapporto che involge solo il professionista e il cliente. In definitiva, con riguardo al caso in esame, il Collegio ritiene che l’indeterminatezza dei servizi richiesti al professionista e l’accentuazione dell’esiguità del compenso, finiscono con l’incidere gravemente sulla stessa correttezza della attivazione di una procedura di tipo comparativo idonea a consentire, a tutti gli aventi diritto, di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del miglior contraente. DU
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Inserito in data 07/02/2017 TAR VENETO - VENEZIA, SEZ. I - 2 febbraio 2017, n. 117 Recesso unilaterale del Comune e difetto di giurisdizione
La pronuncia in esame ricorda la distinzione tra atti di natura privatistica e quelli aventi indole pubblicistica, ambedue emessi da un’Amministrazione comunale, nonché le conseguenti ricadute in punto di giurisdizione.
Nel caso di specie, a fronte di un recesso unilateralmente disposto da un Comune veneto rispetto ad una fondazione destinata a lavori di rifacimento di un campo da golf, quest’ultima contesta la validità di un simile atto, ritenendolo arbitrario, illogico e compiuto in eccesso di potere. L’Ente, costituitosi in giudizio, contesta in primo luogo la fondatezza del Giudice amministrativo adito – in ragione della natura privatistica del recesso compiuto. I Giudici veneti, dato il prioritario rilievo della potestas iudicandi, intervengono immediatamente sulla pregiudiziale questione di giurisdizione, condividendo la posizione espressa dall’Amministrazione intimata. Più nel dettaglio, aderiscono all’asserita natura privatistica del recesso esercitato dal Comune – quale membro della Fondazione ricorrente e contestano la natura di revoca – ex articolo 21 quinquies L. 241/90 – che essa, invece, presuntivamente ravvisa nella condotta dell’Ente. Si tratta, evidenziano, di una facoltà riconducibile alla libertà di associarsi – ex art. 18 della Costituzione e, come tale, priva di qualsivoglia natura autoritativa. Come tale, può essere esercitata secondo i moduli privatistici – come ricorda l’art. 1 – co. 1’ bis L. 241/90 – a norma del quale “nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente”. Del tutto inconferente, prosegue il Collegio veneziano, appare il richiamo di parte ricorrente ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2011 in tema di “atti a monte” e “atti a valle” compiuti in seno ad una vicenda societaria. Sia pur volendo traslare quest’ultimo aspetto all’ambito delle fondazioni – quale è da considerarsi la ricorrente, è incontestabile la natura di mero fondatore esplicata nella condotta comunale e, come tale, indubbiamente sussumibile nell’alveo della giurisdizione ordinaria. Infatti, avvalendosi anche dell’aiuto di precedenti giurisprudenziali, si ravvede come l’impugnato atto di recesso rientra appieno negli atti compiuti con spendita, da parte del Comune, della propria capacità di diritto privato, cosicché spetta al G.O. conoscere se i predetti poteri siano stati, o meno, esercitati correttamente (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 17). Poste tali valutazioni, il TAR adito declina la propria giurisdizione e si pronuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 C.p.A. – 2’ co. con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze già intervenute. CC |
Inserito in data 06/02/2017 TAR TOSCANA - FIRENZE, SEZ. II, 1 febbraio 2017, n. 176 Diniego diritto di accesso del soggetto presunto autore di stalking Il Collegio fiorentino interviene, con la pronuncia di cui in epigrafe, in un ambito estremamente delicato – quale quello dei confini del diritto di accesso spettante ad un soggetto destinatario della comunicazione di inizio procedimento – ex art. 10, 1° comma lett. a) della l. n. 241/90 – per un procedimento di ammonimento ex art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11 (conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38) su questi ricaduto. In primo luogo, i Giudici negano la preliminare eccezione di difetto di interesse di parte ricorrente – come sollevata dalle Amministrazioni resistenti. E’ nella natura, nonché nella ratio dell’art. 10 – 1’ comma L. 241/90 – conferire ai soggetti destinatari della comunicazione di inizio procedimento il diritto di <<prendere visione degli atti del procedimento>> per poter compiutamente esercitare le proprie facoltà partecipative. Del resto, insiste il Collegio richiamando giurisprudenza recente della medesima Sezione (Cfr. TAR Toscana, 13 gennaio 2017, n. 20) la mancata concessione dell’accesso richiesto ex art. 10, 1° comma lett. a) della l. 7 agosto 1990, n. 241 importa una lesione delle facoltà partecipative del destinatario della comunicazione di inizio procedimento di tale importanza da determinare l’illegittimità del provvedimento finale adottato, sulla base di un contraddittorio incompleto. I Giudici proseguono riconoscendo, altresì, la fondatezza del ricorso nel merito. Ricordano, infatti, come l’avvenuto diniego sulla base del mero richiamo all’articolo 24 – 6’ co. Lett. c) L. 241/90 – che fa riferimento ad esigenze difensive da tutelare, nonché ad azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità – sia un rinvio estremamente generalizzato e, come tale non conforme alla portata degli articoli 22 e ss. L. 241/90 in materia di accesso ai documenti amministrativi. Non sussiste nel caso di specie, ad avviso del Consesso toscano, una specifica esigenza di segreto o di tutela dell’ordine pubblico che non possa non essere tutelata mediante un mero oscuramento dei dati personali del soggetto parte dei documenti oggetto di istanza. Imponendo tale accortezza, dunque, i Giudici accolgono il ricorso e, per l’effetto, statuiscono l’annullamento del diniego e l’ostensibilità dei documenti originariamente richiesti. CC
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Inserito in data 04/02/2017 CONSIGLIO DI STATO - SEZ. III, 26 gennaio 2017, n. 319 Risoluzione pubblicistica per sopraggiunta informativa antimafia. Rito applicabile e giurisdizione Nel giudizio emarginato in epigrafe, avente ad oggetto il recesso esercitato dalla stazione appaltante per sopraggiunta informativa antimafia, il Collegio esprime il principio secondo cui il ricorso proposto avverso una informativa antimafia (d. lgs. n. 159 del 2011) – essendo la informativa predetta un istituto di portata generale e “trasversale”, che non interseca, cioè, solo la materia dei pubblici appalti – è soggetto al rito ordinario e non al rito appalti, con la conseguenza che il termine di impugnazione è quello ordinario di 60 giorni e non dimezzato di 30 giorni, previsto dall’art. 120, comma 5, c.p.a. Sostanzialmente la terza sezione afferma che “non vengono impugnati, unitamente all’informativa antimafia, atti inerenti alla procedura di gara, di cui all’art. art. 119, comma 1, lett. a, c.p.a., per i quali sussiste l’interesse pubblico specifico alla sollecita definizione delle relative controversie, sotteso alla disposizione che dimezza i termini processuali”. Detto altrimenti, non si può estendere alla impugnazione della informativa la ratio della disciplina acceleratoria di cui all’art. 120 c.p.a. Sotto altro profilo, il Collegio afferma la natura pubblicistica del recesso esercitato dalla stazione appaltante, “non riconducibile alla nozione di provvedimenti concernenti le procedure di affidamento ex art. 119, comma 1, lett. A) o comunque al novero degli atti di cui all’art.120, comma 1, c.p.a.”, come sostenuto da una precedente decisione dello stesso Consiglio (C.d.S. 20 luglio 2016 n. 3247). Pertanto, si evidenzia che il rito “accelerato” previsto nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica si giustifica in quanto venga in rilievo, e sia impugnato, un atto riconducibile all’esercizio (o al mancato) esercizio del potere di scelta, da parte dell’Amministrazione, in una procedura di gara. Al contrario, il potere di recedere dal contratto, a seguito all’emissione dell’informativa, è “espressione di una speciale potestà amministrativa che compete alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), anche nella fase esecutiva del contratto, e non già del generale potere “selettivo” attribuitole dall’ordinamento per la scelta del miglior contraente”. Risoluzione pubblicistica che non costituisce l’oggetto o l’effetto di uno degli “atti delle procedure di affidamento”, ma è il contenuto di un atto vincolato della stazione appaltante, cioè a dire “la conseguenza necessitata, a valle, di una valutazione compiuta dal Prefetto, a monte, in ordine al un requisito fondamentale richiesto dall’ordinamento per la partecipazione alle gare, della “indispensabile capacità giuridica”, cioè l’impermeabilità mafiosa delle imprese concorrenti. Inoltre, con riferimento alla giurisdizione, stante la natura pubblicistica di tale potere di recesso, estraneo alla sfera del diritto privato giacché espressione di potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, il Collegio chiarisce che “la cognizione della relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo” (cfr. Cass., Sez. Un., 18 novembre 2016, n. 23468). PC
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Inserito in data 03/02/2017 TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. I, 30 gennaio 2017, n. 641 No al soccorso istruttorio se il documento di offerta economica è illeggibile Secondo giurisprudenza consolidata, “nelle gare pubbliche la radicalità del vizio dell'offerta non consente l'esercizio del soccorso istruttorio che va contemperato con il principio della parità tra i concorrenti, anche alla luce dell'altrettanto generale principio dell'autoresponsabilità dei concorrenti, per il quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione (Consiglio di Stato sez. V 07 novembre 2016 n. 4645), ed ancora, “con l'istituto del soccorso istruttorio, la stazione appaltante supera una mera incompletezza della documentazione attestante i requisiti soggettivi del concorrente, al fine di evitare esclusioni fondate su mere carenze formali; né potrebbe farsi ricorso ad una richiesta di chiarimenti sull'offerta, laddove, invece questa sia totalmente carente degli elementi essenziali” (Consiglio di Stato sez. IV 12 settembre 2016 n. 3847). Nell’ipotesi di documento di offerta illeggibile e comunque incompleto di elementi essenziali, “la regula iuris è quella contenuta nell’art. 46, comma 1 bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., applicabile al caso di specie ratione temporis”, secondo cui “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”. Pertanto, in siffatta ipotesi di “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali”, “non vi è dubbio alcuno che sull’organo di gara incombesse l’obbligo espresso di estromettere dalla gara parte ricorrente”. Né può riconoscersi “significatività alcuna a comportamenti del concorrente che possano essere incolpevoli o altrimenti imputabili alla stazione appaltante - magari rilevanti ad altri fini - restando l’accertamento della legittima partecipazione alla gara di un concorrente circoscritto all’oggettiva verifica della sussistenza dei necessari requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa e dalla lex specialis, nonchè della loro corretta allegazione e rappresentazione”. GB
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Inserito in data 02/02/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 27 gennaio 2017, n. 341 Annullamento d’ufficio di una concessione edilizia in sanatoria: presupposti Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato affronta il tema dell’autotutela amministrativa, soffermandosi, in particolare, sull’istituto dell’annullamento d’ufficio e sui presupposti per il suo esercizio. Nei fatti un Comune, mediante provvedimento adottato nel 2014, disponeva l’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2001, ordinando la demolizione delle opere costruite sulla base dell’atto annullato. I titolari della concessione ricorrevano al TAR, il quale giudicava legittimo il controverso atto di autotutela, in quanto adottato (ad avviso dello stesso Collegio) in conformità ai canoni di azione cristallizzati all’art.21 nonies della legge n.241 del 1990. I ricorrenti criticavano tale giudizio ed insistevano - dinanzi al Consiglio di Stato - nel sostenere l’illegittimità del provvedimento impugnato in prima istanza, in quanto adottato (a loro dire) in spregio dei parametri normativi afferenti alla ragionevolezza del termine entro cui può essere validamente rimosso (d’ufficio) un provvedimento illegittimo e alla sussistenza di un interesse pubblico (attuale e specifico) che ne legittimi e ne giustifichi l’eliminazione. La Sesta Sezione assegnataria, nella sentenza in commento, comincia col ricordare che le condizioni per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio (in base a quanto disposto dall’art.21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241) sono: l’illegittimità dell’atto oggetto della decisione di autotutela, la ragionevolezza del termine entro cui può essere adottato l’atto di secondo grado, nonché la sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione e la considerazione degli interessi dei destinatari del provvedimento viziato. La norma - continua il Collegio - individua, dunque, un presupposto rigido (l’illegittimità dell’atto da annullare) e altre condizioni flessibili e duttili (ragionevolezza del termine entro cui annullare, sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione, considerazione degli interessi dei destinatari del provvedimento viziato) riferite a concetti indeterminati e, come tali, affidate all’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione. Tali ultime condizioni devono intendersi, da un lato poste a garanzia delle esigenze di tutela dell’affidamento dei destinatari di atti ampliativi, in relazione alla stabilità dei titoli ed alla certezza degli effetti giuridici da essi prodotti, dall’altro lato volte a garantire, nell’ambito della valutazione discrezionale dell’amministrazione, il perseguimento del giusto equilibrio tra le esigenze di ripristino della legalità e quelle di conservazione dell’assetto regolativo disposto dal provvedimento viziato. Il Consiglio di Stato ricorda anche che la suddetta esigenza di equilibrio nel rapporto tra ripristino della legalità e conservazione dell’assetto regolativo recato dal provvedimento viziato, ha ricevuto recentemente un importante contributo, grazie all’introduzione, con la l. 7 agosto 2015, n. 124, della fissazione del termine massimo di diciotto mesi (con una opportuna definizione quantitativa della nozione elastica di “termine ragionevole”), per l’annullamento d’ufficio di atti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici e, quindi, mediante una riconfigurazione del potere di autotutela secondo canoni di legalità più stringenti e maggiormente garantisti per le posizioni private originate da atti ampliativi. Passando alla valutazione del caso concreto, il Supremo Consesso (avallando la tesi degli appellanti) afferma che l’annullamento d’ufficio in oggetto ha violato i principi posti dal Legislatore per l’esercizio del potere di autotutela. Ad avviso della Sesta Sezione, infatti, i principi introdotti dalla l. n. 124 del 2015, anche se ratione temporis non applicabili al caso sottoposto al suo esame, possono, tuttavia, essere utilizzati come “prezioso (e ineludibile) indice ermeneutico ai fini dello scrutinio dell’osservanza della regola di condotta in questione”. Pertanto - prosegue il Consesso - in primo luogo “la decifrazione della nozione indeterminata di termine ragionevole, ai fini dello scrutinio della sua corretta interpretazione (ed applicazione) da parte dell’amministrazione, dev’essere…compiuta con particolare rigore quando il potere di autotutela viene esercitato su atti attribuitivi di utilità giuridiche od economiche, con la conseguenza che, pur non potendo ritenersi consumato, nella fattispecie esaminata, il potere di annullamento d’ufficio decorso il termine massimo stabilito dal legislatore del 2015, deve giudicarsi, comunque, irragionevole un termine notevolmente superiore (nel caso in esame, di oltre sette volte) a quest’ultimo”. In secondo luogo, continua la Corte, l’annullamento di un provvedimento a distanza di diversi anni (otre tredici anni nella fattispecie) “a fronte della consistenza dell’affidamento ingenerato nei destinatari circa il consolidamento della sua efficacia” impone “una motivazione particolarmente convincente, per giustificare la misura di autotutela, circa l’apprezzamento degli interessi dei destinatari dell’atto (come espressamente prescritto dall’art.21 nonies l. cit.), in relazione alla pregnanza e alla preminenza dell’interesse pubblico alla eliminazione d’ufficio del titolo edilizio illegittimo”. Ma non solo, “la consistenza di tale onere motivazione deve intendersi aggravata dall’efficacia istantanea dell’atto, e, cioè, della sua idoneità a produrre effetti autorizzatori destinati ad esaurirsi con l’adozione dell’atto permissivo, assumendo, in tale fattispecie, nel giudizio comparativo degli interessi confliggenti, maggiore rilevanza quello dei privati destinatari dell’atto ampliativo e minore pregnanza quello pubblico all’elisione di effetti già prodotti in via definitiva e non suscettibili di aggravamento” (Cons. St., sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 816). Orbene, dalla lettura dell’atto controverso - rileva la Sesta Sezione - non appaiono riscontrabili convincenti argomentazioni in merito ai profili temporali e motivazionali della sua adozione, quindi, conclude lo stesso Collegio, “la mera indicazione dell’interesse pubblico all’igiene, alla sicurezza e al decoro, senza alcuna ulteriore argomentazione concreta circa le ragioni dell’attualità dell’esigenza della reintegrazione di quei valori (in relazione alla situazione di fatto prodottasi per effetto dell’attuazione dei titoli edilizi originari), si rivela del tutto insufficiente a legittimare la misura di autotutela, soprattutto in una fattispecie in cui, almeno per uno dei titoli annullati (il permesso di costruire in sanatoria), si è ingenerato nei destinatari dell’atto un serio affidamento circa la definitiva stabilità del titolo (in ragione del notevole lasso di tempo decorso tra i due atti)”. FM
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Inserito in data 01/02/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 31 gennaio 2017, n. 394 La procedura di gara si applica anche alle concessioni di beni pubblici Con la sentenza in epigrafe, la Sesta Sezione si è pronunciata sulla negazione del comune sul rilascio della concessione richiesta da una società per un barcone installato senza titolo in acque pubbliche. Nella specie, il Supremo Consesso ha dichiarato che “lo spazio acqueo occupato dal barcone costituisce un bene demaniale economicamente contendibile, il quale può essere dato in concessione ai privati, a scopi imprenditoriali, solo all’esito di una procedura comparativa ad evidenza pubblica” (richiamando in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2013, n. 5; Cons. Stato., sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168; Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3642; Cons. Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145; Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2016, n. 4911). Il Collegio ricorda come la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato abbia in più occasioni affermato che “i principi in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d’imparzialità e di trasparenza, si applicano anche a materie diverse dagli appalti, essendo sufficiente che si tratti di attività suscettibile di apprezzamento in termini economici.” Pertanto, i detti principi sono applicabili anche alle concessioni di beni pubblici, atteso che la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione dell’area demaniale marittima si fornisca un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato. A ciò la Sesta Sezione aggiunge l’assunto per il quale “chi occupa abusivamente il bene demaniale anche nel caso in cui l’occupazione abusiva si protragga da anni, non può vantare alcuna aspettativa giuridicamente rilevante o alcun titolo preferenziale al rilascio della concessione, che può conseguire solo attraverso la procedura di gara.” Il Collegio osserva inoltre che, nel delineato contesto, non assume alcuna rilevanza pregiudiziale né il procedimento di regolarizzazione della situazione debitoria pregressa relativa al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione senza titolo, né il procedimento di valutazione della compatibilità dei barconi sotto il profilo paesaggistico: poiché, indipendentemente dall’esito di tali procedimenti, il rilascio della concessione alla società istante non implica alcun obbligo del Comune di indizione di gara. Il fatto, quindi, che il provvedimento di diniego sia stato adottato senza attendere l’esito di tali procedimenti non dà luogo ad alcun difetto di istruttoria e non vale, quindi, ad inficiare la validità del provvedimento impugnato. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato respinge l’appello. DU
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Inserito in data 31/01/2017 CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA - 26 gennaio 2017, n. 24 La CGUE è chiamata a chiarire il significato dell’art. 325 TFUE dopo la causa Taricco Con la pronuncia in esame, la Corte Costituzionale sottopone alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 TFUE, l’interpretazione dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, del medesimo Trattato sulla base della sentenza resa in causa Taricco. In particolare, la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 325 del TFUE “impone al giudice nazionale di non applicare il combinato disposto degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, del codice penale quando ciò gli impedirebbe di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, ovvero quando frodi che offendono gli interessi finanziari dello Stato membro sono soggette a termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”. E’ evidente, quindi, come la regola tratta dall’art. 325 del TFUE finisca per interferire con il regime legale della prescrizione dei reati, che il giudice sarebbe tenuto a non applicare nei casi indicati in quella decisione. Invero, “nell’ordinamento giuridico nazionale il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso dall’art. 25, secondo comma, Cost.”, come ripetutamente sostenuto dalla stessa Corte Costituzionale (da ultimo sentenza n. 143 del 2014). È perciò necessario che “esso sia analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al tempo di commissione del fatto”. Si tratta, infatti, di un istituto che “incide sulla punibilità della persona e la legge, di conseguenza, lo disciplina in ragione di una valutazione che viene compiuta con riferimento al grado di allarme sociale indotto da un certo reato e all’idea che, trascorso del tempo dalla commissione del fatto, si attenuino le esigenze di punizione e maturi un diritto all’oblio in capo all’autore di esso (sentenza n. 23 del 2013)”. Per contro, alcuni Stati membri “muovono da una concezione processuale della prescrizione, alla quale la sentenza resa in causa Taricco è più vicina, anche sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”. Pare utile osservare che su questo aspetto, che non riguarda direttamente né le competenze dell’Unione, né norme dell’Unione, “non sussiste alcuna esigenza di uniformità nell’ambito giuridico europeo. Ciascuno Stato membro è perciò libero di attribuire alla prescrizione dei reati natura di istituto sostanziale o processuale, in conformità alla sua tradizione costituzionale”. Questa conclusione non è stata posta in dubbio dalla sentenza resa in causa Taricco, che “si è limitata a escludere l’applicazione dell’art. 49 della Carta di Nizza alla prescrizione, ma non ha affermato che lo Stato membro deve rinunciare ad applicare le proprie disposizioni e tradizioni costituzionali, che, rispetto all’art. 49 della Carta di Nizza e all’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, risultano per l’imputato di maggior favore. Né ciò sarebbe consentito nell’ordinamento italiano quando esse esprimono un principio supremo dell’ordine costituzionale, come accade per il principio di legalità in campo penale in relazione all’intero ambito materiale a cui esso si rivolge”. Orbene, proprio sulla base della premessa secondo cui il principio di legalità penale riguarda anche il regime legale della prescrizione, la Corte Costituzionale è chiamata dai giudici rimettenti a valutare, tra l’altro, “se la regola tratta dalla sentenza resa in causa Taricco soddisfi il requisito della determinatezza, che per la Costituzione deve caratterizzare le norme di diritto penale sostanziale”. Si tratta di un principio che, come è stato riconosciuto dalla stessa Corte di giustizia, “appartiene alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri quale corollario del principio di certezza del diritto (sentenza 12 dicembre 1996 in cause C-74/95 e C-129/95, punto 25)”. Si tratta, pertanto, di stabilire “se la persona potesse ragionevolmente prevedere, in base al quadro normativo vigente al tempo del fatto, che il diritto dell’Unione, e in particolare l’art. 325 del TFUE, avrebbe imposto al giudice di non applicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. in presenza delle condizioni enunciate dalla Corte di giustizia in causa Taricco”. In tale prospettiva, la Corte Costituzionale è convinta che “la persona non potesse ragionevolmente pensare, prima della sentenza resa in causa Taricco, che l’art. 325 del TFUE prescrivesse al giudice di non applicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. ove ne fosse derivata l’impunità di gravi frodi fiscali in danno dell’Unione in un numero considerevole di casi, ovvero la violazione del principio di assimilazione”. In secondo luogo, è necessario interrogarsi sia “sul rispetto della riserva di legge, sia sul grado di determinatezza assunto dall’ordinamento penale in base all’art. 325 del TFUE, con riguardo al potere del giudice, al quale non possono spettare scelte basate su discrezionali valutazioni di politica criminale. In particolare il tempo necessario per la prescrizione di un reato e le operazioni giuridiche da compiersi per calcolarlo devono essere il frutto dell’applicazione, da parte del giudice penale, di regole legali sufficientemente determinate. In caso contrario, il contenuto di queste regole sarebbe deciso da un tribunale caso per caso, cosa che è senza dubbio vietata dal principio di separazione dei poteri di cui l’art. 25, secondo comma, Cost. declina una versione particolarmente rigida nella materia penale”. Si tratta, dunque, di “verificare se la regola enunciata dalla sentenza resa in causa Taricco sia idonea a delimitare la discrezionalità giudiziaria e anche su questo terreno occorre osservare che non vi è modo di definire in via interpretativa con la necessaria determinatezza il requisito del numero considerevole dei casi, cui è subordinato l’effetto indicato dalla Corte di giustizia”. Sul punto, l’art. 325 del TFUE, pur formulando un obbligo di risultato chiaro e incondizionato, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, “omette di indicare con sufficiente analiticità il percorso che il giudice penale è tenuto a seguire per conseguire lo scopo. In questo modo, osservano i Giudici del rinvio pregiudiziale, “si potrebbe permettere al potere giudiziario di disfarsi, in linea potenziale, di qualsivoglia elemento normativo che attiene alla punibilità o al processo, purché esso sia ritenuto di ostacolo alla repressione del reato”. Questa conclusione “eccede il limite proprio della funzione giurisdizionale nello Stato di diritto quanto meno nella tradizione continentale, e non pare conforme al principio di legalità enunciato dall’art. 49 della Carta di Nizza”. Alla luce di quanto suddetto, se la Corte di giustizia dovesse concordare con la Consulta sul significato dell’art. 325 del TFUE e della sentenza resa in causa Taricco, “sarebbero superate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici rimettenti”. EF
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Inserito in data 30/01/2017 TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II, 26 gennaio 2017, n. 1345 Sul controllo, ad opera del Giudice, della coerenza e ragionevolezza del disciplinare di gara La sentenza emarginata in epigrafe riguarda una controversia avente ad oggetto principale la legittimità di un bando di gara che, secondo le doglianze esposte dalle ricorrenti, sarebbe in contrasto con i principi europei e nazionali posti a presidio della libertà di concorrenza e del favor partecipationis nella materia delle procedure ad evidenza pubblica. Il Collegio afferma che la questione oggetto della impugnativa non è la legittimità ex se della indizione della gara, bensì “la verifica della legittimità di una disciplina di gara che, sostanzialmente, preclude alle piccole e medie imprese di poter partecipare individualmente alle procedure selettive dei singoli lotti”. In particolare, le doglianze esposte nel ricorso sono tutte incentrate sulla formulazione – ad opera della Amministrazione comunale resistente - della lex specialis la quale, di fatto, impedisce la concreta partecipazione delle piccole e medie imprese al procedimento di aggiudicazione dell’appalto. Il Collegio, preliminarmente, incentra la sua analisi sulla evoluzione della disciplina riguardante le procedure ad evidenza pubblica, mettendo in rilievo come la stessa si ispiri al rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità (principi ispirati alla tutela delle imprese concorrenti e del corretto funzionamento del mercato). Sotto tali profili, vengono citate diverse norme: i) il comma 7 dell’art. 30 d.lgs. 163 del 2001(vecchio codice contratti pubblici) secondo cui “i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese”; ii) l’art. 51 del nuovo codice appalti secondo cui “al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali … in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture”, ma anche che “nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro imprese, piccole e medie imprese”; iii) l’art. 83 comma 2 nuovo codice appalti, secondo cui i requisiti di idoneità professionale e le capacità economica e finanziaria e tecniche – professionali sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, “tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”. Nella sentenza de qua si evidenzia, altresì, come un ulteriore impulso al rispetto delle regole della concorrenza ed al favor partecipationis è dato dallo strumento c.d. del vincolo di partecipazione “che si estrinseca nella facoltà della stazione appaltante di limitare il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente”. Invero, sotto tale profilo, i ricorrenti espongono che, “il vincolo di partecipazione costituisce uno strumento proconcorrenziale che, nell’impedire ad uno stesso soggetto di essere aggiudicatario di una pluralità di lotti, aumenta le possibilità di successo delle piccole e medie imprese pur in presenza di aziende meglio posizionate sul mercato”. Ebbene, la stazione appaltante ha suddiviso l’oggetto dell’appalto in diversi lotti. Tale suddivisione (secondo quanto affermato dalla stessa) “sarebbe funzionale al perseguimento dell’obiettivo di favorire il maggior numero di imprese di settore a partecipare alla gara”. Alla luce di ciò, si tratta per il Collegio di stabilire se la lex specialis oggetto di impugnativa sia ragionevole o meno. Detto altrimenti, “occorre necessariamente verificare se la concreta suddivisione in lotti territoriali e per materia (operata dalla amministrazione) persegua o meno le finalità suddette”, id est, la tutela della libera concorrenza e del favor partecipationis. Più precisamente, una tale verifica va condotta non tanto avendo riguardo alla correttezza del requisito minimo di fatturato richiesto al fine di poter partecipare alla gara, bensì “occorre verificare se la individuazione dell’oggetto dell’appalto in diversi servizi tra di loro eterogenei, oltre alla suddivisione dello stesso in lotti molto estesi, non osti al rispetto delle previsioni di legge atte a favorire la partecipazione del maggior numero di imprese alla partecipazione alla gara”. Orbene, secondo il Collegio, “la individuazione dell’ambito territoriale ottimale postula, soprattutto in una gara di estrema rilevanza quale quella in esame, un’articolata istruttoria ed uno specifico obbligo motivazionale, tanto più che nella stessa determina a contrarre l’amministrazione ha dato atto che l’appalto in parola è caratterizzato da una straordinaria complessità”. Proprio sotto quest’ultimo profilo, il Collegio ricorda quanto affermato dalle ricorrenti e non contraddetto dall’amministrazione resistente, e cioè che“il mercato italiano dei servizi in esame si connoterebbe per la presenza di un gruppo ristretto di quattro/cinque operatori e da numerosissime imprese di dimensione media e piccola, per cui queste ultime dovrebbero dare vita a raggruppamenti temporanei molto estesi per conseguire il requisito economico-finanziario o altrimenti dovrebbero trovare l’accordo con un grande player; la gara, quindi, prevedrebbe dei macro lotti di importo tale da precludere la concreta partecipazione alla stragrande maggioranza degli operatori economici del mercato”. Alla luce di tutto quanto sopra detto, il Collegio afferma che sia manifestamente illogico “considerare ambiti territoriali ottimali, lotti per l’affidamento dei quali possono concorrere individualmente soltanto poche imprese di grandi dimensioni con preclusione alla partecipazione individuale delle altre numerosissime imprese, di piccole e medie dimensioni, che compongono il mercato”. Pertanto, afferma il T.A.R. Lazio che “la scelta della stazione appaltante ha violato il fondamentale principio del favor partecipationis limitando in modo irragionevole la facoltà di presentazione individuale delle offerte e non garantendo in tal modo l’esplicarsi di un piena apertura del mercato alla concorrenza”. Ed ancora, una corretta individuazione dell’ambito territoriale ottimale “dovrebbe consentire il funzionamento di un mercato in cui la facoltà di presentare offerte in forma singola sia concessa non solo ai player dello stesso, ma anche, per quanto possibile, alle imprese di medie e piccole dimensioni al fine di incentivare una concorrenza piena, con possibilità per ogni impresa di incrementare le proprie qualificazioni e la propria professionalità, e di trarre i potenziali benefici in termini di qualità di servizi resi e di prezzi corrisposti”. Al contrario, la scelta compiuta dalla amministrazione appaltante, “di aggregare più servizi diversi in un’unica procedura di affidamento e di suddividere un appalto di straordinaria complessità in soli cinque lotti, peraltro, non risulta preceduta da adeguata istruttoria ed è sfornita di una motivazione sufficiente, tale da dare plausibilmente conto della sua non manifesta illogicità”.
In conclusione il Collegio, condividendo i motivi di doglianza esposti dalle ricorrenti, accoglie il ricorso, annullando così la disciplina di gara oggetto della presente contestazione. PC
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Inserito in data 28/01/2017 TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I QUATER, 25 gennaio 2017, n. 1324 La partecipazione alle gare dei consorzi stabili in attesa delle linee-guida ANAC Con la pronuncia in esame, il Collegio non ritiene revocabile in dubbio che “la partecipazione alle gare dei consorzi stabili trovi ancora, allo stato, le proprie disposizioni di riferimento nel precedente ordinamento di settore”. Se è vero che il d.lgs. 50/2016 ha innovato in ordine alla qualificazione dei consorzi stabili nelle procedure di affidamento pubbliche, è altresì vero che “le nuove regole non sono state compiutamente dettagliate, essendo state rimesse dall’art. 83, comma 2, alla predisposizione di linee-guida da parte dell’ANAC”. L’art. 83, comma 2, prevede, infatti, che “per i lavori, con linee guida dell'ANAC adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14”. Invero, “nel previgente ordinamento, per la questione qui controversa, non è rinvenibile alcuna differenziazione tra appalti di lavori e appalti di servizi”. Non è dunque implausibile ritenere che “le future linee-guida, in disparte ogni questione in ordine alla loro formale riferibilità a una specifica tipologia di gara, siano suscettibili di concretare indicazioni di carattere generale, destinate, in quanto tali, a conformare l’intera materia”. Del resto, in tale scenario, “la scelta operata dal nuovo codice dei contratti è quella di fare salve, temporaneamente, le regole antecedenti, e tale scelta, ancorchè espressa immediatamente dopo la rimessione all’ANAC del compito di predisporre le linee guida “per i lavori”, è, però, di carattere assoluto (“Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14”), non essendo stata richiamata, anche in tal caso, la delimitazione che connota il periodo precedente (“per i lavori”)”. La prescelta interpretazione trova, pertanto, “conforto in un dato di sistema e in un elemento testuale”. Vieppiù, la stessa interpretazione è confortata dalle FAQ predisposte dall’ANAC “sulle questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio”, di cui al Comunicato 8 giugno 2016, punto 3. In tal sede, in relazione al quesito su quali siano le norme applicabili alla qualificazione dei consorzi sino all’adozione delle linee-guida previste dall’art. 82, comma 2, del d.lgs. 50/2016, l’ANAC rileva che i requisiti sono individuati in linea generale dall’art. 47 del nuovo codice, e, sul rilievo che “l’art. 261, comma 14, prevede che fino all’adozione delle linee-guida previste dall’art. 83, comma 2, del codice (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi) si applica la parte II, titolo III, del D.P.R. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi e, in particolare, l’art. 81, che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 7, del codice”. L’ANAC non risulta, quindi, aver in alcun modo “limitato il periodo transitorio di ultravigenza delle previgenti disposizioni agli appalti di lavori”. In ultimo, soccorre il criterio teleologico. L’art. 83 del nuovo codice di cui al d.lgs. 50/2016, nel prescrivere che i requisiti e le capacità per le qualificazioni devono essere attinenti e proporzionali all'oggetto dell'appalto, richiama l’interesse pubblico “ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”. Tale finalità risulterebbe compromessa “laddove – in presenza di un nuovo quadro normativo che non offre una compiuta regolamentazione delle modalità di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, in quanto destinato a essere integrato da disposizioni di carattere secondario non ancora predisposte e di cui non si è in grado di apprezzare, allo stato, la latitudine, e in vista delle quali ricorre a un periodo transitorio di ultravigenza delle norme anteriori – dovesse ritenersi, in assenza di inequivocabili previsioni in tal senso, che, solo per una parte della materia, il nuovo codice abbia previsto il repentino e generale sovvertimento delle norme previgenti”. Deve concludersi, pertanto, che “la locuzione di cui all’art. 83, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (“Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14”) si interpreta nel senso dell’applicabilità della disposizione anche agli appalti di servizi”. EF
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Inserito in data 27/01/2017 TAR LAZIO - LATINA, SEZ. I, 19 gennaio 2017, n. 26 Gara pubblica e servizi analoghi Il servizio di spazzamento strade e il servizio di ripristino delle condizioni stradali post incidente non sono “servizi analoghi” ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale in sede di gara pubblica. “Il semplice spazzamento delle strade ed il mantenimento dell’igiene pubblica non comportano […] l’attività […] di ripristino dello status quo ante dei luoghi circa le pertinenze stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l’illuminazione stradale ecc). Ovviamente la struttura tecnica necessaria per assolvere a tale servizio non può essere la stessa e la sola impiegata per lo spazzamento delle strade”. L’esclusione di possibili analogie tra i due servizi è peraltro avvalorata dal fatto che il suddetto servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ricomprende anche l’attività di surroga nei confronti delle compagnie assicuratrici presso le quali risultino assicurati gli autori degli incidenti stradali che hanno provocato i danneggiamenti. “Evidentemente anche questa attività di natura amministrativa, connessa con quella materiale di ripristino dei luoghi, nulla ha a che fare con il semplice servizio di spazzatura delle strade”. GB
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Inserito in data 26/01/2017 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - 23 gennaio 2017, n. 272 Applicazione del principio della divisione degli appalti in lotti funzionali Nella sentenza in esame il Consiglio di Stato affronta il tema dell’applicazione del principio, contenuto nell’art. 2, comma 1 bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Più in dettaglio, nel caso di specie si è posta la questione della applicabilità del suddetto principio anche ai servizi di cui all’allegato IIB dello stesso d.lgs. n. 163 del 2006 (tra i quali, i servizi sanitari). Nei fatti, una società specializzata in servizi odontoiatrici ha impugnato, in primo grado, il bando di gara di un’Azienda Ospedaliera contenente una procedura diretta all’affidamento, ad un unico soggetto, dell’attività di assistenza specialistica di odontoiatria da prestarsi presso i centri odontostomatologici dell’Azienda stessa. Secondo la ricorrente (odierna appellata), l’impostazione impressa dall’Amministrazione alla gara, riunendo in un unico lotto il servizio sanitario da affidare, risulterebbe in contrasto con il principio di cui all’art. 2, comma 1 bis, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Tale tesi è stata accolta dal TAR. La questione è stata riproposta in appello dinanzi alla Terza Sezione del Consiglio di Stato, la quale, con la sentenza in commento, ha in primo luogo affermato che la disposizione contenuta nel comma 1 bis dell’art. 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - che ha |