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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Vietati i video-colloqui al detenuto del 41 bis con la sua famiglia all'estero: impossibile contenere la pericolosità sociale. Pronuncia della Corte di Cassazione.

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sent. del 17 giugno 2021, n. 23851.

Un consolidato orientamento giurisprudenziale qualifica i colloqui visivi come un fondamentale diritto del detenuto che favorisce lo svolgimento della vita familiare e il mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell’ordinamento penitenziario, quali la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 28, secondo cui "particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie"; art. 18, comma 3, che riconosce "particolare favore (...) ai colloqui con i familiari"; art. 1, comma 6, e art. 15 Ord. pen. (i quali collocano i colloqui nella fase del trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini dell’attività di recupero e rieducazione del condannato); D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 61, comma 1, lett. a) e art. 73, comma 3, il quale contempla il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell’isolamento con esclusione dalle attività in comune.

Si tratta di un diritto che presenta un rilievo costituzionale (cfr. gli artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (art. 8, Convenzione Europea dei diritti dell’uomo: "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare...", sicché le limitazioni all’esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui).
Consegue che il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell’art. 41-bis Ord. pen., ai quali, pure, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di accedervi.
Così, l’art. 41-bis Ord. pen. prevede, al comma 2-quater, lett. b), che esso sia svolto in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti e che, in caso di mancata effettuazione di colloqui personali, possa essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto, solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di 10 minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Dunque, come per i detenuti ordinari, anche per quelli sottoposti al regime differenziato, la legge penitenziaria e il relativo regolamento di esecuzione stabiliscono che i contatti con i familiari si realizzino secondo due modalità fondamentali: in presenza degli interlocutori o con il mezzo del telefono.

Tuttavia, l’evoluzione tecnologica ha reso possibili nuove forme di comunicazione a distanza, consentendo, per quanto qui di interesse, il ricorso a modalità di collegamento audio e video che consentono di riprodurre, accanto alla voce dei conversanti, anche la loro immagine (cd. videochiamate). La presenza è da remoto.
Di fronte a tali novità tecnologiche, la giurisprudenza, anche di legittimità, ha assunto posizioni non univoche, talvolta ammettendo anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato i colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione a distanza (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262417), talaltra accedendo alla soluzione negativa, in ragione della mancanza di un’espressa disciplina normativa che individuasse i presupposti della comunicazione a distanza e che dettasse una specifica regolamentazione delle modalità esecutive e delle relative coperture di spesa (Sez. 1, n. 16557 del 22/3/2019, c.c. Sassari, Rv. 275669).
Secondo la stessa Amministrazione penitenziaria le forme di comunicazione a distanza devono essere, comunque, ricondotte nell’alveo dei "colloqui visivi", dei quali condividono qualificazione giuridica e modalità esecutive, secondo quanto stabilito, per i detenuti inseriti nel circuito della cd. media sicurezza, dalla circolare DAP del 29 gennaio 2019, n. 0031246U, che ha emanato delle linee-guida rivolte a tutte le direzioni degli istituti penitenziari, con un manuale tecnico-operativo per agevolare la procedura telematica di video-chiamata tramite la piattaforma Skype for business. Ne consegue che, per i detenuti sottoposti al regime ordinario, la relativa disciplina - per quanto riguarda l’individuazione degli organi competenti all’autorizzazione, il numero e la durata dei collegamenti audio-visivi, nonché le modalità di controllo è stata individuata in quella dettata dagli art. 18 Ord. pen. e D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 37 (cd. regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario).

La possibilità di consentire il ricorso, da parte dei detenuti, a questa particolare forma di comunicazione è stata condivisibilmente giustificata dall’Amministrazione penitenziaria con l’esigenza di "facilitare le relazioni familiari nelle strutture penitenziarie". È, infatti, noto che non di rado i congiunti del detenuto si trovino nella impossibilità di effettuare i colloqui, in ragione della distanza del luogo di restrizione; sicché comunicazione siffatta è stata individuata, dalla stessa Amministrazione, come uno strumento innovativo e idoneo a garantire l’effettività del diritto in questione.

Le considerazioni che precedono, segnalano, perciò, da un lato, l’esistenza di un diritto alla realizzazione del colloquio e, dall’altro lato, si inseriscono nel contesto di una disciplina, certamente più restrittiva, disegnata per i detenuti sottoposti al regime differenziato, che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto compatibile con la Carta fondamentale, nei limiti in cui le deroghe al regime ordinario siano strettamente connesse a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza (v. Corte Cost., 5 dicembre 1997, n. 376). Diversamente, le misure derogatorie del regime ordinario acquisterebbero un significato puramente afflittivo e non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "quella della congruità tra misura e scopo costituisce una declinazione del principio di proporzione, rispetto al quale la stessa giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo richiede che le misure incidenti sulle libertà, riconosciute dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo debbano, per poter essere considerate legittime, perseguire un fine legittimo; essere idonee rispetto all’obiettivo di tutela; risultare necessarie, non potendo essere disposte misure meno restrittive e parimenti idonee al conseguimento dello scopo; non realizzare un sacrificio eccessivo del diritto compresso" (Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, non massimata).

Nel caso di specie, si trattava di bilanciare i principi anzidetti e le esigenze connesse a mantenere un sereno rapporto genitoriale con il minore oltre che una relazione familiare improntata, nei limiti del possibile, ad un modello di normalità e parimenti a contemperare finalità siffatta con la finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il Tribunale di sorveglianza, sia pur attraverso una discutibile affermazione dell’inesistenza di un diritto a effettuare i video-colloqui, attraverso strumenti tecnici per i soggetti ristretti nel regime indicato dall’art. 41-bis Ord. pen., ha spiegato, con motivazione immune da censure, le ragioni per le quali non sarebbe stato possibile assentire una forma di colloquio da attuare attraverso un video-collegamento.

Pertanto, allo stato e al momento della decisione, il Tribunale con una motivazione immune da censure, ha ritenuto che la scelta di non procedere a colloquio in presenza non si potesse surrogare ipso facto, con quella dell’attivazione di colloqui da remoto, da eseguire in parte attraverso un collegamento all’estero, richiedendo quella tipologia di contatto "virtuale", una serie di verifiche e approfondimenti, tali da salvaguardare pienamente la finalità ulteriore del tipo di restrizione, finalità connessa alla tutela delle esigenze sottese alla sicurezza interna ed esterna e a quelle d’ordine pubblico, strettamente collegate alla pericolosità sociale del detenuto.
Deve, dunque, escludersi che si possa autorizzare un video collegamento da eseguire in parte all’estero, senza aver assicurato in via preventiva ogni esigenza connessa al contenimento di pericolosità sociale del ristretto in regime di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis.

Nè vale il richiamo alla già intervenuta attività di autorizzazione a effettuare dal Consolato a Colonia le telefonate con il detenuto. È di tutta evidenza, invero, che il colloquio telefonico e quello visivo abbiano natura diversa e siano strutturalmente modalità d’incontro che richiedono differenti tutele e forme di controllo, in funzione del tipo di comunicazione che si attua attraverso gli stessi e nella logica di una salvaguardia del regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen..