Ultimissime
Il TAR Sicilia si esprime in tema di falso contenuto rappresentativo del DURC ed esclusione da una procedura di gara.
TAR Sicilia, Sez. V, sent. del 29 dicembre 2025, n. 2977.
È illegittimo per erronea valutazione dei presupposti il provvedimento di esclusione da una gara o da una procedura di finanziamento adottato sulla base del falso contenuto rappresentativo del documento unico di regolarità contributiva.
L’amministrazione procedente riceve il Durc quale dichiarazione di scienza, da collocarsi tra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della PA, assistito da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., facente piena prova fino a querela di falso, e da cui non può pertanto discostarsi in mancanza di un autonomo potere di valutazione e apprezzamento del suo contenuto. Tuttavia, tale circostanza non basta a rendere legittimo il provvedimento di esclusione da una gara o da una procedura di finanziamento adottato sulla base del falso contenuto rappresentativo del DURC.
L’erroneità del documento, oggetto di possibile accertamento in via incidentale a opera del giudice amministrativo quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara, impedisce all’amministrazione procedente di compiere una corretta valutazione dei presupposti e condizioni di ammissibilità dell’istanza di parte alla luce dello stato di fatto e di diritto realmente esistente al momento dell’emanazione del provvedimento finale.
