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Anno XVIII - n. 06 - Giugno 2026

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Il TAR Brescia si esprime sulla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale.

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TAR Brescia, Sez. I, sent. del 20 maggio 2026, n. 701.

La richiesta di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro da stagionale a non stagionale va presentata entro la scadenza del permesso da convertire. Ciò è desumibile sia dalla natura stessa dell’istituto della conversione, la quale presuppone l’esistenza di un permesso che sia ancora in vigore; sia dall’art. 6, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sulla conversione di un permesso per motivi di studio e formazione, che espressamente prevede quel termine; tutt’al più si può ammettere che l’istanza di conversione sia presentata entro i successivi sessanta giorni, come stabilito per i rinnovi dei permessi.