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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Il TAR Brescia si esprime in materia di demanio stradale.

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TAR Brescia, Sez. II, sent. del 18 gennaio 2021, n. 57.

La violazione del principio che vieta la doppia imposizione per il medesimo titolo, derivante dalla violazione degli artt. 120 e 125 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775, recanti una disciplina speciale, derogatoria rispetto a quella generale prevista dal Codice della Strada, che impone, per le condutture elettriche, la costituzione di una servitù di elettrodotto, con pagamento di un canone annuo regolato, quanto all’importo, dall’art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 e dall’art. 6 del DM 2 marzo 1998, n. 258;

2. la erronea applicazione dell’art. 27 del d.l.vo 1992 n. 285, in quanto il peso gravante sul demanio stradale nel caso di condutture interrate sarebbe nullo, così come il vantaggio del concessionario e, dunque, anziché un calcolo a metri lineari o a metri quadrati, avrebbe dovuto essere effettuata una stima forfettaria.

Data tale ricostruzione in fatto, si ritiene necessario premettere che è ormai costante l’orientamento di questo Tribunale (ribadito, da ultimo, con riferimento proprio alla stessa società ricorrente, nella sentenza n. 560/2020) che porta all’accoglimento dei ricorsi del tenore di quello in esame sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- il rapporto tra concessionario del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e il Comune è regolato dall’apposita convenzione sottoscritta in occasione della costituzione della servitù di elettrodotto;

- il presupposto per la legittima imposizione di un canone concessorio è rappresentato dal fatto che lo stesso deve colpire un uso particolare di uno specifico bene pubblico (diversamente si tratterebbe di un inammissibile tributo ambientale) e non un uso generalizzato della strada e delle sue pertinenze;

- la quantificazione del canone di cui all’art. 27 del codice della strada presupporrebbe, in assenza della prevista disposizione di attuazione, un’apposita istruttoria comunale per l’individuazione della quota del costo di manutenzione delle strade riferibile all’esclusivo vantaggio dei gestori dei servizi a rete;

- al contrario, i provvedimenti impugnati si limitano ad individuare una tariffa per metro lineare senza giustificare gli elementi presi a base per la quantificazione degli importi.

Sviluppando i principi regolatori così individuati, anche il ricorso in esame merita accoglimento.

L’art. 27, commi 7 e 8 del Codice della Strada, che prevede l’imposizione del canone non ricognitorio, ha, infatti, natura di clausola di chiusura del sistema e, quindi, va applicato a qualsiasi utilizzazione del demanio stradale che non trovi uno specifico titolo in una disciplina di settore, tenuto conto del peso gravante sulla strada, del valore economico della concessione e del vantaggio ricavato dall'utente.

Nel caso delle condutture elettriche, il titolo di utilizzazione del demanio stradale è costituito dall’autorizzazione ex art. 120 del RD 1775/1933 (per la rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, v. ora l’autorizzazione unica ex art. 1-sexies del DL 29 agosto 2003 n. 239) e la costituzione della servitù di elettrodotto comporta la corresponsione di un canone disciplinato dall’art. 4 della legge 1501/1961 e dall’art. 6 del DM 258/1998.

Ne consegue che l’imposizione anche del canone non ricognitorio con riferimento a occupazioni connesse all’esercizio dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica finisce per integrare una duplicazione dell’imposizione basata sul medesimo presupposto impositivo non suscettibile di riconoscimento nell’ordinamento (cfr., in tal senso, la citata sentenza di questo Tribunale n. 560/2020).