ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 05 - Maggio 2026

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Il TAR Brescia si esprime sull'esclusione dell’operatore economico in caso di conflitto di interessi.

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TAR Brescia, Sez. II, sent. del 3 aprile 2026, n. 481.

Ai sensi dell’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, l’esclusione dell’operatore economico può essere disposta soltanto nel caso in cui la situazione di conflitto di interessi non sia diversamente risolvibile. Rappresenta l’extrema ratio, non potendo essere disposta in via automatica, ma dovendo essere preceduta da una valutazione in concreto della situazione. Questo comporta un inevitabile momento valutativo in capo alla stazione appaltante, la quale conserva un certo margine per porre rimedio al conflitto, senza che il giudice possa sostituirsi alla predetta valutazione, ove la stessa garantisca il superamento del vulnus alla corretta esecuzione dell’appalto.