ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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La Suprema Corte si esprime sul tema delle impugnazioni penali e sulle procedure di deposito degli atti.

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Corte di Cassazione, Sez. I, sent. del 3 giugno 2021, n. 21907.

Con riferimento al sistema delle impugnazioni penali, assume un particolare rilievo l'identificazione del soggetto proponente, ragione per la quale è formalizzata in modo specifico la procedura di deposito dell'atto, perché strumentale alla verifica della legittimazione di colui che propone l'impugnazione quale condizione della sua ammissibilità ex art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. e non surrogabile con la mera trasmissione per mezzo del fax o della posta elettronica. Si tratta, invero, di dispositivi che garantiscono esclusivamente la provenienza del messaggio e la ricezione da parte del destinatario, non già la paternità del documento trasmesso, effetto che potrebbe essere assicurato soltanto dalla firma digitale che, tuttavia, in forza del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44, non può essere utilizzata nel processo penale fino a quando non sarà adottato il decreto attuativo, previsto dall'art. 35 del decreto stesso. E per tale ragione sono stati già considerati inammissibili atti di parte, provenienti anche da quella pubblica, fatti pervenire alla Corte di cassazione con strumento non consentito, quale la posta elettronica certificata.

Successivamente alle citate pronunce è entrato in vigore il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che all'art. 24 prevede: «4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio. 5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio».

Il nuovo art. 24, comma 1, dl. n. 137 del 2020 riproduce, in termini sostanzialmente immutati, la disposizione previgente dell'art. 83, comma 12-quater.1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, precisando al comma 6 che «Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge». Ne discende che la disposizione concernente il deposito telematico a valore legale di cui all'art. 24 decreto-legge n. 137 del 2020 riguarda soltanto il deposito degli atti relativi alla fase ex art. 415-bis cod. proc. pen. presso gli uffici della Procura della Repubblica a ciò abilitati. E, nonostante i citati commi 4 e 5 del medesimo art. 24 decreto legge n. 137 del 2020 paiano consentire mediante posta elettronica certificata il deposito di «tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati», in realtà la nuova disciplina non ha modificato le norme processuali inserite nel codice di rito, né ha inteso derogare espressamente a tale specifica regolamentazione o a quella introdotta dal decreto ministeriale n. 44 del 2011, sicché le nuove disposizioni devono essere lette e interpretate nei limiti in cui alle stesse possa darsi applicazione nel rispetto delle clausole generali e dei principi espressi dal codice di procedura penale.

In ordine al deposito degli atti processuali tramite posta elettronica certificata deve concludersi che, quando il codice di rito prevede forme o modalità particolari per il deposito, la regolamentazione introdotta con il decreto-legge n. 137 del 2020 non ha efficacia derogatoria, né potrebbe averla un eventuale provvedimento emesso dall'autorità tecnica, che intervenga in questa materia. In tal senso si è già pronunciata questa Corte con la sentenza Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020, Pmt in proc. Caprioli, Rv. 279737, per la quale «In tema di impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, l'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, in attesa di conversione, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza da Covid-19, trova applicazione esclusivamente in relazione agli atti di parte per i quali il codice di procedura penale non disponga specifiche forme e modalità di presentazione, stante la natura non derogatoria del suddetto comma rispetto alle previsioni sia del codice di procedura penale, sia del dl. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla I. 22 febbraio 2010, n. 24, e sia anche del regolamento delegato adottato con decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per il processo civile e penale telematici».