ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Uno Stato membro che adotta una decisione di diniego di visto «Schengen», a causa di un’obiezione sollevata da un altro Stato membro, deve indicare nella decisione l’identità di tale Stato membro e il motivo specifico di diniego basato su tale obiezione. Pronuncia della CGUE.

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CGUE, comunicato n. 145 del 24 novembre 2020, sent. nelle cause riunite C-225/19 e C-226/19.

Un cittadino egiziano residente nel suo paese d’origine (causa C-225/19), e una cittadina siriana residente in Arabia Saudita (causa C-226/19), hanno presentato domande di visto «Schengen» presso il Minister van Buitenlandse Zaken (Ministro degli Affari esteri, Paesi Bassi; in prosieguo: il «Ministro»), per poter visitare i rispettivi familiari, residenti nei Paesi Bassi. Tuttavia le loro domande sono state respinte e, a norma del codice dei visti, tale diniego è stato loro comunicato mediante un modulo uniforme che contiene undici caselle da selezionare a seconda del motivo scelto. Nei casi in esame, poiché era stata selezionata la sesta casella, il rifiuto di visto si spiegava con il fatto che era stato ritenuto che gli interessati rappresentassero una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o per le relazioni internazionali di uno Stato membro.

Tale diniego di visto discendeva da obiezioni sollevate dall’Ungheria e dalla Germania, preliminarmente consultate dalle autorità olandesi nel contesto del procedimento previsto dal codice dei visti. Tuttavia nel modulo non era fornita agli interessati alcuna precisazione in merito all’identità di tali Stati membri, al preciso motivo di rifiuto accolto tra i quattro possibili (minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica, o le relazioni internazionali), o sulle ragioni per le quali era stato considerato che essi costituissero una tale minaccia. Gli interessati hanno presentato un reclamo dinanzi al Ministro, che è stato respinto. Essi hanno quindi proposto ricorso 5 dinanzi al Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Tribunale dell’Aia, sede di Haarlem, Paesi-Bassi), facendo valere che non beneficiavano di una tutela giurisdizionale effettiva, non avendo modo di contestare tali decisioni nel merito.

Detto giudice ha deciso di interpellare la Corte, da un lato, sulla motivazione di cui deve essere corredata una decisione di diniego di visto, laddove tale diniego sia giustificato da un’obiezione sollevata da un altro Stato nonché, dall’altro, sulla possibilità di sottoporre tale motivo di diniego a sindacato giurisdizionale, nel contesto del ricorso avverso la decisione di diniego di visto, e sulla portata di un siffatto sindacato. Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte ha statuito che lo Stato membro che ha adottato una decisione di diniego di visto a causa dell’obiezione sollevata da un altro Stato membro deve indicare, in tale decisione, l’identità di quest’ultimo Stato membro nonché il motivo specifico di diniego basato su questa obiezione, corredato, se del caso, del contenuto essenziale dei motivi di detta obiezione. A questo proposito, la Corte sottolinea che le caratteristiche di un ricorso avverso una decisione di diniego di visto devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo. Orbene, in forza di quest’ultimo, l’interessato deve poter conoscere la motivazione su cui è fondata la decisione adottata nei suoi confronti, vuoi in base alla lettura della decisione stessa, vuoi a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua richiesta. Peraltro, la Corte spiega che, anche se la motivazione corrispondente alla sesta casella del modulo è predefinita, l’autorità nazionale competente è tenuta ad indicare le informazioni necessarie nella rubrica intitolata «Osservazioni». Inoltre la Corte rileva che esiste un nuovo modulo uniforme in cui i diversi motivi di diniego, che in precedenza erano previsti indistintamente, sono ora distinti gli uni dagli altri.

In secondo luogo, la Corte statuisce che i giudici dello Stato membro che ha adottato una decisione definitiva di diniego di visto a causa di un’obiezione sollevata da un altro Stato membro non possono esaminare la legalità sostanziale di tale obiezione. Per questo motivo, lo Stato membro che ha adottato la decisione di diniego di visto deve altresì precisare, in tale decisione, l’autorità alla quale il richiedente il visto può rivolgersi per conoscere i mezzi di ricorso disponibili a tal fine nello Stato membro che ha emesso un’obiezione. La Corte perviene a questa conclusione sottolineando innanzitutto che, per quanto il sindacato giurisdizionale svolto dai giudici dello Stato membro che ha adottato la decisione diniego di visto verta sull’esame della legittimità di tale decisione, tuttavia le autorità nazionali competenti, allorché esaminano domande di visti, godono di un ampio margine discrezionale riguardo alle condizioni di applicazione dei motivi di diniego previsti dal codice dei visti e alla valutazione dei fatti pertinenti.

Il controllo giurisdizionale di detto margine discrezionale si limita, pertanto, a verificare se la decisione impugnata poggi su una base di fatto sufficientemente solida e ad assicurarsi che essa non sia viziata da un errore manifesto. Al riguardo, quando il rifiuto del visto è giustificato dal fatto che un altro Stato membro si è opposto al suo rilascio, tali giudici devono avere la possibilità di assicurarsi che la procedura di consultazione preliminare degli altri Stati membri sia stata applicata correttamente, e in particolare di verificare se il richiedente sia stato correttamente identificato come destinatario dell’obiezione di cui trattasi. Peraltro, tali giudici devono poter verificare che le garanzie procedurali, come l’obbligo di motivazione, siano state rispettate. Per contro, il controllo della fondatezza dell’obiezione sollevata da un altro Stato membro spetta ai giudici nazionali di questo altro Stato membro.