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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Rimessa all'Adunanza Plenaria questione relativa all'accessibilità ai documenti reddituali, patrimoniali e finanziari detenuti dall’Agenzia delle entrate.

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Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. coll. n. 888 del 4 febbraio 2020.

Ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a., si chiede all’Adunanza Plenaria:

a) se i documenti reddituali (le dichiarazioni dei redditi e le certificazioni reddituali), patrimoniali (i contratti di locazione immobiliare a terzi) e finanziari (gli atti, i dati e le informazioni contenuti nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari) siano qualificabili quali documenti e atti accessibili ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990;

b) in caso positivo, quali siano i rapporti tra la disciplina generale riguardante l’accesso agli atti amministrativi ex lege n. 241/1990 e le norme processuali civilistiche previste per l’acquisizione dei documenti amministrativi al processo (secondo le previsioni generali, artt. 210 e 213 del c.p.c.; per la ricerca telematica nei procedimenti in materia di famiglia, combinato disposto di cui agli artt. 492-bis del c.p.c. e 155-sexies delle disp. att. del c.p.c.);

c) in particolare, se il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 sia esercitabile indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria previste dalle menzionate norme processuali civilistiche, o anche –eventualmente- concorrendo con le stesse;

d) ovvero se -all’opposto- la previsione da parte dell’ordinamento di determinati metodi di acquisizione, in funzione probatoria di documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, escluda o precluda l’azionabilità del rimedio dell’accesso ai medesimi secondo la disciplina generale di cui alla legge n. 241 del 1990;

e) nell’ipotesi in cui si riconosca l’accessibilità agli atti detenuti dall’Agenzia delle Entrate (dichiarazioni dei redditi, certificazioni reddituali, contratti di locazione immobiliare a terzi, comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari ed atti, dati e informazioni contenuti nell’Archivio dell’Anagrafe tributaria), in quali modalità va consentito l’accesso: se nella forma della sola visione, ovvero anche in quella dell’estrazione della copia, ovvero ancora per via telematica.