ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Ultimissime



Rideterminato nel 2018 degli importi ammessi a pagamento per “abbandono di terre nelle zone montane".

   Consulta il PDF   PDF-1   

Consiglio di Stato, Sez. I (Adunanza di Sezione), 22 luglio 2020, n. 1364.

É legittimo il provvedimento con cui l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ha rideterminato nel 2018 gli importi ammessi a pagamento per “abbandono di terre (zone montane)”, applicando una riduzione percentuale del 27,50 per cento delle domande ammesse a pagamento nel 2015 e nel 2016, e ha disposto il recupero degli importi eccedenti. Il provvedimento costituisce applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 e del regolamento (UE) n. 809/2014, che impongono plafond massimi di spesa per i regimi di aiuto e contemplano ipotesi di riduzioni lineari, con riferimento sia al valore dei diritti all’aiuto (titoli PAC) sia agli importi dei pagamenti erogati ai beneficiari, qualora ciò si renda necessario per non violare il plafond di spesa o per consentire l’accesso ai titoli PAC e ai relativi pagamenti ad agricoltori che, altrimenti, sarebbero esclusi dagli aiuti in ragione delle limitate risorse disponibili per lo Stato membro.

Ha chiarito la Sezione che la normativa europea per il periodo di programmazione 2015-2020 ha introdotto la possibilità del ricalcolo del numero e del valore dei titoli assegnati agli agricoltori, in funzione del rispetto dei plafond di ciascun regime/misura, della parità di trattamento tra gli agricoltori e per evitare distorsioni del mercato e della concorrenza (articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che conferisce espressamente priorità all’assegnazione dei titoli PAC destinati ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano a esercitare l’attività agricola). Il ricalcolo in riduzione, preannunciato con circolare AGEA del 4 ottobre 2017, per le fattispecie “abbandono di terre” e “compensazione di svantaggi specifici”, consegue pertanto a quanto imposto dalle disposizioni europee, sia con riguardo all’importo complessivo sia ai singoli profili relativi al ricalcolo per la campagna 2015 e per quella 2016.