ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Ragioni serie, comprovate e oggettive per l'opposizione alla discussione da remoto. Pronuncia del CGARS.

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CGARS, dec. del 18 febbraio 2021, n. 33.

Deve essere respinta l’opposizione alla discussione da remoto della causa - presentata sul rilievo che “tutte le parti hanno avuto modo, in esito alla verificazione, di presentare memorie e dedurre quanto ritenuto opportuno sia sulle risultanze tecniche, che nel merito dei rispettivi motivi di appello” – dovendo la stessa rispondere a ragioni serie, comprovate e oggettive e non tendere ad una sostituzione della parte in un potere valutativo riservato al giudice

Ha chiarito il decreto che anche nel processo amministrativo “ai tempi della pandemia”, attraverso il collegamento da remoto, è garantita la facoltà di discussione orale “sintetica” prevista dall’art. 73, comma 2, c.p.a., quale esplicazione del diritto di difesa il cui an non può essere aprioristicamente negato, salvo ipotesi del tutto residuali, e salvo sempre il potere del giudice di regolarne il quomodo, quanto a oggetto e durata della discussione. Il processo amministrativo si fonda sui principi di sinteticità e leale collaborazione tra le parti e il giudice affinché si possa pervenire celermente alla decisione conclusiva del giudizio; - a maggior ragione nel processo amministrativo “ai tempi della pandemia” in cui la garanzia dei diritti della difesa e l’efficiente svolgimento delle udienze scontano difficoltà organizzative legate alla emergenza nazionale, è precipuo dovere di tutti i protagonisti del processo operare secondo canoni di solidarietà, sinteticità, astensione da tattiche difensive dilatorie, emulative, superflue, richieste processuali irrilevanti o palesemente infondate, fonte di aggravio ulteriore per il collegio e le controparti. 

L’opposizione alla discussione pur prevista, in astratto, dall’art. 4, d.l. n. 28 del 2020 va delimitata, quanto al suo ambito, alla luce dei suddetti principi di sinteticità, solidarietà, lealtà processuale, e non costituisce pertanto né un diritto potestativo della parte, né una sorta di “parere” di una delle parti processuali in ordine all’esercizio del potere valutativo spettante esclusivamente al giudice in ordine all’an e al quomodo della discussione; deve invece rispondere a ragioni serie, comprovate e oggettive. Una opposizione alla discussione che non risponda a siffatte esigenze serie e comprovate, oltre ad andare incontro a sicuro rigetto, può essere valutata dal Collegio ai sensi e per gli effetti degli artt. 88 e 92 c.p.c.. 

Ha quindi concluso il decreto nel caso di specie l’opposizione non risponde a nessuna esigenza oggettiva e comprovata, mira a una sostituzione della parte in un potere valutativo riservato al giudice.