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Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

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Ottemperanza di un’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. connotata della c.d. strumentalità attenuata. Pronuncia del Consiglio di Stato.

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Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. del 17 febbraio 2021, n. 1463.

E’ inammissibile il ricorso per l’ottemperanza di un’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., priva dell’attitudine al consolidamento nelle forme del giudicato, senza che possa incidere la circostanza che la riforma del rito cautelare ha dequotato la strumentalità del provvedimento di urgenza rispetto alla fase del merito (divenuta eventuale), poiché tale dato non ha inciso sul carattere intrinsecamente provvisorio di questo (c.d. strumentalità attenuata), tant’è che le parti possono in ogni caso avviare il giudizio di merito per un’ulteriore definizione giudiziale della controversia

La Sezione ha ricordato che la giurisprudenza, trattando sia dei rimedi ex art. 700 che della relativa esecuzione con le regole dell’attuale e del precedente art. 669-duodecies o del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., conclude, in varia guisa (arg. ex Cass., sez. III, 20 aprile 2018, n. 9830; id., sez. un., 28 febbraio 2019, n. 6039; id., sez. I, 7 ottobre 2019, n. 24939), nel senso che tali provvedimenti sono comunque privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito; 

va ricordato in proposito che la citata Cass. civ. [ord.], sez. un., 28 febbraio 2019, n. 6039 ha ritenuto che nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. e bis, d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., nella l. n. 80 del 2005, (così come nel precedente) contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l'azione di merito; peraltro il ricorso proposto non può essere esaminato, benché il ricorrente lo richieda, neppure come ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c, essendo anch'esso inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito. 

La Sezione ha ritenuto che alla stregua del contenuto dell’art. 669-octies, comma 4, c.p.c. per le ordinanze cautelari nelle controversie di lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni, la giurisprudenza testé citata offra la chiave di lettura della novella recata al combinato disposto dei commi IV (dall’art. 31, comma 2, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80) e VI (dall’art. 2, comma 3, lett. e-bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. modif. dalla l. 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i.). 

Pertanto, se il noto tema della strumentalità cautelare, stabilito dall'art. 669-bis c.p.c. rispetto al giudizio di merito, nel procedimento cautelare uniforme, risulta modificato per i provvedimenti innominati, nel senso di esser stato trasformato da regola ad eccezione (con la conseguenza che il giudizio di merito è solo eventuale), detti provvedimenti, quanto resi nelle cause di lavoro, ritornano per il chiaro disposto dell’art. 669, comma 4, c.p.c. alla regola generale (della strumentalità) emergendo piuttosto l’inapplicabilità di tal semplificazione (strumentalità attenuata) ai provvedimenti cautelari (anche a quelli anticipatori ex art. 700 c.p.c.) nelle controversie di lavoro (arg. ex Cass. civ. [ord.], sez. lav., 15 novembre 2018, n. 29429 che ha statuito che l'art. 6, comma 2, l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, l. n. 183 del 2010, va interpretato nel senso che, ai fini della conservazione dell'efficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, sono da considerare idonei il deposito del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. –poi sostituito, per le domande di impugnativa dei licenziamenti, dal ricorso di cui all'art. 1, commi 48 e ss., l. n. 92 del 2012 – nella cancelleria del giudice del lavoro ovvero, alternativamente, la comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato; non è invece idoneo a tale scopo il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., perché, da un lato, la proposizione di una domanda di provvedimento d'urgenza è incompatibile con il previo tentativo di conciliazione e, dall'altro lato, perché l'assenza, nel sistema della strumentalità attenuata di cui all'art. 669 octies,  comma 6, c.p.c., di un termine entro il quale instaurare il giudizio di merito all'esito del procedimento cautelare vanificherebbe l'obiettivo della disciplina introdotta dalla l. n. 183 del 2010, di provocare in tempi ristretti una pronuncia di merito sulla legittimità del licenziamento).