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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. Sentenza delle Sezioni Unite.

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Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 18 settembre 2020, n. 19596.

Le Sezioni Unite, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.