ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Giurisprudenza Penale



Nota a Corte Costituzionale, Sentenza 17 luglio 2017, n. 205

Legittimità costituzionale della recidiva reiterata e del giudizio di comparazione di cui all’art. 69, comma quarto, c.p.. A cura di Salvatore Messina
   Consulta i PDF   PDF-1   PDF-2   

La pronuncia indicata in intestazione affronta, con riferimento alla circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all’art. 219, comma terzo, del R.D. del 16 marzo del 1942 n. 267, che prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale, che comporta una riduzione della pena base fino ad un terzo nel caso in cui i fatti posti a fondamento dei reati di bancarotta fraudolenta, quella semplice e di ricorso abusivo al credito abbiano cagionato un danno, per appunto, di speciale tenuità, la legittimità costituzionale della recidiva reiterata e del giudizio di comparazione ex art. 69, comma quarto c.p. . 

L’organo nomofilattico è stato chiamato a vagliare la compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, offensività e proporzionalità della pena del’art. 69, comma quarto c.p., nella parte in cui prevede il veto di prevalenza di detta circostanze attenuante speciale sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto c.p. . 

La Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, c.p., nel solco di varie pronunce che, nel corso degli anni, hanno portato i giudici nomofilattici a profondersi in plurime dichiarazioni di incostituzionalità di norme affini. L’effetto concreto di tale sentenza è che il giudice, quantunque ritenga di applicare la recidiva reiterata nei confronti un soggetto condannato per il reato di bancarotta e/o ricorso abusivo al credito, attenuato ex art. 219, comma terzo, L.F., potrebbe anche ritenere prevalente l’attenuante del danno di particolare tenuità e, di conseguenza, applicare per l’ipotesi attenuata la massima riduzione possibile rispetto al trattamento sanzionatorio base. 

Tale conclusione era, per certi versi, necessitata, visto l’approdo cui era pervenuta la stessa Corte Costituzionale nel 2012, con la sentenza n. 251, nella quale quest’ultima aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 69, comma quarto, c.p., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 73, comma quinto, d.p.r. n. 309 del 1990 sula recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto c.p., con argomenti analoghi a quelli anzidetti.  L’importanza pratica della decisione n. 205 del 2017 si coglie appieno tramite una disamina della disciplina della recidiva. Il disposto del comma quarto dell’art. 69 comma quarto, così come modificato dalla legge c.d. “ex Cirelli” del 2005, è fortemente limitante il potere discrezionale attribuito dallo stesso articolo al giudice in sede di comparazione tra le circostanze. La finalità restrittiva perseguita dal legislatore aveva effetti macroevidenti relativamente al trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. Nondimeno, preme evidenziare che, in detto ambito, sia intervenuta la l. n. 10 del 2014, la quale ha fatto assurge il fatto lieve in reato autonomo, sicché non si pongono più questioni comparative tra le circostanze in caso di concorrenza tra aggravante e recidiva reiterata. 

L’intervento giurisdizionale in materia fallimentare si è reso necessario perché, prima della sentenza in commento, vi era un ingiustificato rigore, evidenziato dai giudici rimettenti, che sottolineavano l’irragionevolezza dell’applicazione di pene identiche per violazioni penali di rilievo macroscopicamente diverso. La Corte Costituzionale ha, pertanto, corretto tale irragionevolezza sanzionatoria, non censurando la discrezionale possibilità per il legislatore di prevedere limiti al giudizio di comparazione. Invero, la declaratoria d’incostituzionalità si è assestata sulla specifica situazione indicata dal quarto comma dell’art. 69, comma quarto c.p., ossia nell’eventualità in cui il giudizio di comparazione tra recidiva reiterata vada effettuato con l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 219, comma terzo, del R.D. n. 267 del 1942. Tale asserzione è apprezzabile tenuto conto del fatto che la previsione limitativa del giudizio di comparazione in tali ipotesi causava l’irragionevole applicazione, in presenza di fatti di scarso disvalore penale, di pene molto più elevate, previste per le ipotesi “base”, solo per la qualità soggettiva del reo. Detta situazione, secondo l’organo nomofilattico, violava i principi di uguaglianza, offensività e proporzionalità della pena, motivo per cui ha statuito nel senso della parziale illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, c.p. per come sopra specificato.