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Nel caso di inconfigurabilità strutturale e giuridica dell'istanza è preclusa la formazione del silenzio assenso. Pronuncia del Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 16 marzo 2026, n. 2179.
In tema di silenzio assenso, la sua formazione resta esclusa non solo nei casi di “inconfigurabilità strutturale” dell’istanza, ossia quando la domanda sia priva degli elementi essenziali richiesti dalla legge, ma anche nelle ipotesi di “inconfigurabilità giuridica”, in cui la fattispecie dedotta non è sussumibile nel modello normativo astratto per erronea qualificazione operata dall’istante. Tali ipotesi si distinguono dalle mere irregolarità o non conformità dell’istanza alla legge, le quali non impediscono, di per sé, la formazione del silenzio assenso.
