ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Ultimissime



Le Sezioni Unite si esprimono sulla compensazione totale o parziale delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca.

   Consulta il PDF   PDF-1   

Corte di Cassazione, SS.UU, sent. del 31 ottobre 2022, n. 32061.

Conclusivamente, il contrasto di giurisprudenza segnalato dall'ordinanza interlocutoria può essere risolto mediante l'enunciazione del principio di diritto secondo cui «in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.».