Ultimissime

Le Sezioni Unite pronunciano su una questione di particolare importanza in materia di giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
Corte di Cassazione, SS. UU., sent. del 21 febbraio 2022, n. 5633.
Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, hanno affermato che, nei giudizi di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, ove risulti denunciata la violazione dell’art. 2909 c.c., con riferimento alla cosa giudicata corrispondente al titolo esecutivo giudiziale, la Corte di cassazione ha il potere/dovere di interpretare il titolo esecutivo se il giudicato somministra il diritto sostanziale applicabile per l’accertamento del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata o per l’accertamento della legittimità degli atti esecutivi; ai fini di tale denuncia, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, sia di specifica indicazione ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, sia, ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di specifica indicazione della sede nel giudicato del precetto di cui si denuncia l’errata interpretazione e dell’eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l’interpretazione del giudicato.