ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 06 - Giugno 2026

  Ultimissime



Incompatibilità tra Project financing e diritto di prelazione riconosciuto al promotore nelle procedure di finanza di progetto. Pronuncia della CGUE.

   Consulta il PDF   PDF-1   

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 14 maggio 2026, n. 3805.

L’incompatibilità accertata dalla Corte di giustizia UE del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nelle procedure di finanza di progetto con il diritto dell’Unione europea non comporta l’automatica caducazione dell’intera procedura di gara, qualora il ricorso sia limitato alla contestazione degli atti applicativi della prelazione, dovendo il giudice rispettare i limiti oggettivi del thema decidendum determinati dalla domanda di parte, essendogli precluso verificare ex officio se possano eventualmente desumersi dalla sentenza della Corte di giustizia ulteriori profili di illegittimità degli atti di gara. Pertanto, l’annullamento deve essere circoscritto all’atto di aggiudicazione e agli atti prodromici, nella parte in cui attuano la prelazione, restando definitivamente consolidati gli atti di gara non impugnati, inclusa la precedente aggiudicazione al miglior offerente.