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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Il Tar Lazio rimette alla Consulta la disciplina che limita la regolarizzazione delle dichiarazioni non conformi agli impianti eolici.

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TAR Lazio, Sez. III-ter, ordinanza n. 11258 del 24 settembre 2019.

Il T.a.r. per il Lazio dubita della legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 4-sexies, del d. lgs. n. 28 del 2011 nella parte in cui limita, ai fini del meccanismo incentivante per la produzione di energie rinnovabili, la regolarizzabilità delle dichiarazioni non conformi, e la conseguente riammissione degli operatori in precedenza esclusi, agli impianti eolici ivi individuati. La mancata estensione della previsione censurata alle altre forme di produzione di energia alternativa, che con la fonte eolica condividono una disciplina comune, si rivelerebbe del tutto ingiustificata e contrasterebbe con i canoni di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione oltre che con le norme di rango sovranazionale