ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Ultimissime



Il Consiglio di Stato si esprime sulla nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado e sulle sue conseguenze in appello.

   Consulta il PDF   PDF-1   

Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. del 17 novembre 2022, n.10111.

Agli enti pubblici autonomi, nei cui confronti opera non il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato bensì quello facoltativo o autorizzato, sono inapplicabili le regole del foro dello Stato (art. 25 c.p.c.) e della domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (art. 144 c.p.c.), previsti per le sole amministrazioni dello Stato. Pertanto, è nulla la notifica del ricorso ad una Università, ove effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La notifica nulla può essere sanata, per avvenuto raggiungimento dello scopo, solo dalla costituzione in giudizio della parte intimata o convenuta e non anche dalla mera conoscenza eventualmente acquisita dalla parte stessa, cui non segua la costituzione in giudizio: altrimenti si ammetterebbe un'indiscriminata surrogabilità e disapplicazione dei procedimenti notificatori disposti dal legislatore, con il conseguente rischio di totale incertezza in ordine alla legale conoscenza degli atti e con evidente violazione dell'art. 24 Cost.

La notifica effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ad un ente nei cui confronti opera non il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, bensì quello facoltativo o autorizzato, è nulla e non inesistente, atteso che non può essere escluso qualsivoglia collegamento tra l’ente e l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che ne abbia il patrocinio facoltativo.

La nullità della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado comporta, in appello, la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., attesa la possibilità di rinnovare la notificazione ai sensi dell’art. 44 comma 4 c.p.a., come riscritto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148 del 2021.