ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Il CGARS sull'istanza di misure cautelari monocratiche nelle more della decisione collegiale dell’istanza di revisione di un’ordinanza cautelare.

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Cga, dec. mon., sent. del 5 dicembre 2019, n. 780 - Pres. De Nictolis 

E’ inammissibile l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata nelle more della decisione collegiale dell’istanza di revisione di un’ordinanza cautelare ex art. 58 c.p.a., e ciò in quanto il potere cautelare monocratico è esercitabile solo “prima della trattazione della domanda cautelare da parte del Collegio” (art. 56, comma 1, c.p.a.), sicché, dopo che sia già intervenuta la pronuncia collegiale, un riesame della stessa può essere pronunciato solo dal Collegio (art. 58, comma 1, c.p.a.) (1).

(1) Ha chiarito il Cga che il combinato disposto dell’art. 56 comma 1 e dell’art. 58 comma 1 c.p.a. deve essere interpretato nel senso che il potere cautelare monocratico sia esercitabile solo prima che il Collegio non si sia mai pronunciato, e non anche dopo il primo esercizio del potere cautelare collegiale, quando vengano presentate istanze di riesame o modifica dei provvedimenti collegiali; una diversa e opposta esegesi, che consentisse di intervenire monocraticamente dopo e su decisioni cautelari collegiali, vanificherebbe il principio di collegialità della misura cautelare e quello di eccezionalità del potere monocratico cautelare, che può solo anticipare quello collegiale, ma mai seguirlo e tradursi in un riesame del medesimo;

- l’ipotesi in cui è ammessa una pronuncia monocratica che possa incidere su una pronuncia collegiale è, nel processo amministrativo, più che tassativa, un unicum, nel solo caso di decreto cautelare monocratico di appello che sospende provvisoriamente una ordinanza o sentenza di primo grado; gli altri casi di decreto monocratico attengono a vicende di estinzione o improcedibilità del grado di giudizio senza sindacato su provvedimenti giurisdizionali collegiali (art. 85 c.p.a.); - pertanto si deve ritenere non ammesso il rimedio di una pronuncia cautelare monocratica che riesamini un provvedimento cautelare collegiale all’interno del medesimo grado di giudizio, perché non espressamente previsto e contrario al sistema dei rimedi nel processo amministrativo;

- d’altro canto, il danno irreparabile che la parte qui paventa, non è di diversa natura rispetto a quello già valutato negativamente in sede collegiale, trattandosi in definitiva della naturale conseguenza del rigetto della domanda cautelare, che rende possibile portare ad esecuzione il provvedimento amministrativo;

- né rileva il venir meno di ragioni ambientali ostative (in tesi), atteso che il provvedimento amministrativo si fonda anche su ragioni ostative urbanistiche, che la sentenza appellata ha ritenuto legittime, e che devono, sia pure implicitamente, ritenersi già vagliate dall’ordinanza cautelare collegiale già resa da questo Consesso.