Ultimissime

Il DURC negativo comporta la revoca dell’aggiudicazione. Pronuncia del TAR Reggio Calabria.
TAR Reggio Calabria, sent. del 7 ottobre 2021, n. 765.
La mancanza di un DURC regolare “comporta una presunzione legale, juris et de jure, di gravità, che obbliga la stazione appaltante ad estromettere il concorrente dalla procedura evidenziale, senza poterne sindacare, nel merito, il contenuto” (C. St., sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141). Ciò in quanto le ipotesi di esclusione previste dall’art. 80, co. 4, essendo di natura obbligatoria ed ancorate ad un automatismo, non lasciano alcun margine di discrezionalità valutativa in capo alla stazione appaltante, affidando il vaglio di inaffidabilità dell’operatore economico all’ente previdenziale cui spetta l’accertamento della gravità e della definitività delle irregolarità accertate sulla base della disciplina previdenziale di riferimento, imponendosi pertanto l’esclusione dalla gara quale esito obbligatorio e vincolato (C. St., sez. IV, 28 gennaio 2021, n. 849).
Inoltre è opinione ampiamente consolidata nell’elaborazione giurisprudenziale, che il Collegio condivide, quella secondo cui siffatta condizione di irregolarità non viene meno per effetto della sanatoria postuma della posizione contributiva in quanto: “a) l’impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, compresa la fase di esecuzione del contratto; b) le procedure di invito alla regolarizzazione (…) sono destinate ad operare solo sul piano dei rapporti tra impresa ed ente previdenziale, ossia con riferimento alla certificazione richiesta dall’impresa e non anche a quella richiesta dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara d’appalto; c) lo stesso art. 80, comma 4, ad finem sterilizza l’attitudine escludente dell’irregolarità – con previsione che, per la sua natura eccezionale, deve ritenersi di stretta interpretazione – solo in caso di pagamento (o di vincolante impegno a pagare) assunto e formalizzato ‘prima della scadenza del termine di presentazione delle domande’” (cfr. C. St., sez. V, 28 gennaio 2021, n. 833).