Ultimissime
Il Consiglio di Stato si esprime sulla distinzione tra manufatti precari e nuove costruzioni; titoli edilizi semplificati e potere sanzionatorio.
Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 16 marzo 2026, n. 2176.
È qualificabile come manufatto precario soltanto quell’opera strutturalmente destinata alla rimozione, una volta cessata l’esigenza contingente che ne ha giustificato la realizzazione. Non rientrano in tale categoria gli interventi di stabile trasformazione del territorio, qualificabili in termini di nuove costruzioni che presentano caratteristiche costruttive (nella specie, basamento in calcestruzzo, pareti in legno, copertura a coppi con orditura primaria e secondaria, aperture finestrate) e destinazione funzionale volta a soddisfare esigenze non temporanee.
L’utilizzo di SCIA o CILA per interventi che, per natura e caratteristiche, richiederebbero il permesso di costruire (come le nuove costruzioni non precarie) configura un’attività sine titulo. In tali casi, l'attività di vigilanza e repressione dell’ente locale di cui agli articoli 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 non è soggetta al termine previsto dall’art. 19, comma 6-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio del potere inibitorio, né a quello di cui all’art. 21-nonies per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela.
