ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 02 - Febbraio 2026

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Il Consiglio di Stato si esprime sul valore della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

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Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 23 giugno 2025, n. 5462.

L’utilizzo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in genere è precluso nel processo amministrativo, ispirato ad un modello intermedio tra quello dispositivo puro e quello inquisitorio puro – dispositivo con metodo acquisitivo. Essa è ammessa in maniera molto circoscritta nel rito speciale elettorale, ove l’onere della prova si attenua nel più sfumato onere del principio di prova ed è soggetta al libero apprezzamento del giudice in merito alla concreta attendibilità o verosimiglianza.

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato, dopo avere richiamato i fondamentali principi in materia di onere della prova, individua i rigorosi limiti entro i quali la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può indurre il giudice ad un’integrazione istruttoria, inserendo quale elemento di valutazione anche il tempo trascorso tra il fatto e l’affermazione che lo riguarda. Il giusto punto di equilibrio tra utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive, allo scopo di garantire il diritto di difesa, ed il rispetto del responso elettorale, presidio massimo di un sistema democratico, passa infatti attraverso il rigore valutativo dei contenuti e della forma delle dichiarazioni medesime. Si è osservato che, diversamente opinando, la certezza del diritto, che nell’ambito di cui è causa è anche certezza di rispetto dei valori fondanti della democrazia, risulterebbe sempre agevolmente aggirabile, all’esito dell’agone politico, utilizzando la testimonianza scritta di un soggetto che, nell’assumere determinati ruoli (“rappresentante di lista"), presidia le operazioni elettorali proprio per evitare che siano violate regole a discapito della propria compagine politica.

Diversamente da quanto accade nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, ove la dichiarazione sostitutiva costituisce uno strumento di riduzione degli oneri documentali di un procedimento, in ambito processuale essa deve rispettare anche precisi vincoli di forma (nella specie, assunzione di responsabilità penale in caso di mendacio), a comprova della consapevolezza delle conseguenze del proprio comportamento in un determinato contenzioso.