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Il Consiglio di Stato si esprime sull'interpretazione della lex specialis di gara, l'attribuzione del punteggio premiale all'offerta tecnica e il subentro nel contratto.
Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 10 0ttobre 2025, n. 7945.
Nell’interpretazione della lex specialis di gara trovano applicazione i criteri letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto. A garanzia della parità di trattamento e dell’affidamento dei concorrenti, devono comunque ritenersi preferibili le espressioni letterali delle previsioni di gara, onde evitare che l’attività ermeneutica comporti un’indebita integrazione del bando con significati non chiaramente rintracciabili nel suo testo.
Ove la lex specialis di gara preveda il punteggio premiale riferito alle “maggiori risorse di personale” in presenza di personale aggiuntivo effettivamente destinato ai compiti previsti, con esclusione del personale già ricompreso nella dotazione minima, deve essere esclusa la valorizzazione di figure già comprese nella dotazione minima.
Il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto illegittima l'attribuzione del punteggio premiale per la figura dei responsabili di settore in quanto, dalla disamina dell'offerta, si evinceva che detto personale fosse a costo zero in quanto già adibito ad altre funzioni. Ha inoltre evidenziato che l'indicata interpretazione della lex specialis di gara, oltre che coerente con il dato letterale, fosse suffragata sul piano teleologico, in quanto la tesi della valorizzazione del conferimento delle funzioni al personale adibito ad altre mansioni avrebbe svuotato la previsione della logica scriminante propria di un criterio premiale, calibrato in funzione del potenziamento dell’offerta attraverso un quid pluris sul piano delle risorse personali dedicate al servizio.
In materia di gare pubbliche aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, può disporsi, ai sensi degli artt. 34, comma 1, lett. c), e 124, comma 1, c.p.a., il subentro nel contratto ove non residuino profili di discrezionalità nella valutazione delle offerte e risulti accertata la spettanza dell’appalto in favore dell’impresa ricorrente.
