Ultimissime
Il Consiglio di Stato si esprime sull'illegittimità del limite di età di trenta anni per la partecipazione al concorso di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 19 gennaio 2026, n. 397.
In forza di quanto statuito dalla Corte di giustizia UE, sez. VII, 17 novembre 2022 C-304/21, spetta al giudice del rinvio ricercare, sulla base di una compiuta istruttoria, elementi concreti tali da giustificare, con ragioni fondate sull’evidenza dei fatti (cd. evidence based), la potenziale “discriminazione” che discende dall’esclusione di una fascia di potenziali concorrenti, a seguito dell’abbassamento dell’età massima di partecipazione al concorso per commissari di polizia.
In motivazione la sezione ha precisato che la Corte di giustizia le avesse demandato, quale giudice del rinvio, una verifica triplice, ovvero abbia chiesto: a) in primo luogo di “determinare quali siano le funzioni effettivamente esercitate dai commissari della Polizia di Stato e, alla luce di queste ultime, stabilire se il possesso di capacità fisiche particolari sia un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa” tenendo conto “delle funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai commissari nello svolgimento delle loro mansioni ordinarie” e precisando che a tal fine non rilevano eventuali particolari funzioni che un commissario potrebbe essere chiamato a svolgere dopo vinto il concorso (§§ 51 e 52 della motivazione); b) in secondo luogo, abbia chiesto, per il solo caso in cui si fosse constatato che tenuto conto delle suddette funzioni esercitate in modo abituale, “il possesso di capacità fisiche particolari costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa”, di verificare ulteriormente “se il limite di età di cui trattasi persegua una finalità legittima e se sia proporzionato” (§ 54 della motivazione); c) in terzo ed ultimo luogo, nei limiti in cui si fosse constatato “che le funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale da tali commissari di polizia richiedono il possesso di capacità fisiche particolari”, di verificare “se un eventuale ripristino di una piramide delle età soddisfacente” possa “giustificare il limite di età di cui trattasi”, tenendo conto a tal fine dell’età media dei commissari in servizio (§ 66 della motivazione).
Non essendo l'uso della forza fisica, ovvero a maggior ragione delle armi, parte normale ed integrante delle mansioni di un commissario della Polstato, in forza di quanto statuito in dalla Corte di giustizia UE, sez. VII, 17 novembre 2022 C-304/21 sono illegittimi e vanno pertanto annullati:
- il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018 n. 103, nella parte in cui esso prevede che per partecipare al concorso bisogna “non aver compiuto il trentesimo anno di età”;
- il bando di concorso, nella parte recepisce detta prescrizione;
- il provvedimento implicito di esclusione dal concorso del ricorrente appellante (che non ha superato il trentaduesimo anno di età), la cui partecipazione - in forza dell'ammissione con riserva - si deve ritenere valida, salvo beninteso l’esito delle prove che il concorso stesso prevede.
In conseguenza dell'annullamento rivive, infatti, la norma previgente, ovvero quella dell’art. 3 decreto del Ministero dell’interno 6 aprile 1999 n.115, che prevede il limite di età di trentadue anni.
