ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Cassazione: al personale ATA va riconosciuta un’anzianità pari al servizio effettivo prestato, anche con contratti a termine.

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Corte di Cassazione, sez. IV Lavaro, sent nn. 31150  [1] e 31149 [2] del 28 novembre 2019.

[1] Nel settore scolastico, l’art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui limita il riconoscimento al personale ATA assunto con contratti a termine, e definitivamente immesso in ruolo, di un’anzianità pari al servizio effettivo prestato, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato.

[2] Nel settore scolastico, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nei casi in cui determina il riconoscimento al personale docente assunto con contratti a termine, e definitivamente immesso in ruolo, di un’anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato; ai fini di tale verifica non vanno presi in considerazione gli intervalli non lavorati, né va applicato il criterio dell’equivalenza di cui all’art. 489 dello stesso decreto.