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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Cassazione: a fine locazione non è mai dovuta la tinteggiatura dell'immobile anche se pattuita.

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Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 29329 del 13 novembre 2019.

Con la pronuncia in rilievo la Suprema Corte ha affermato che «La clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 79 della stessa legge 392/78 perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore».

È nulla, pertanto, la clausola che obbliga l’inquilino a fine locazione a eliminare le conseguenze del deterioramento dovuto all’uso normale dell’immobile, quindi ritinteggiandolo e -continua la Corte- il proprietario non può pretendere la casa rimessa a nuovo.