Ultimissime
Il CGARS si esprime in tema di lottizzazione abusiva, sul limite all’automatismo repressivo e affidamento del terzo acquirente.
CGARS, Sez. giurisd., sent. del 14 aprile 2026, n. 246.
È illegittima l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 senza la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’accertamento della lottizzazione abusiva implica valutazioni complesse e non automatiche e la natura vincolata del potere non esonera dall’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, salvo comprovate ragioni di urgenza.
In materia di lottizzazione abusiva è illegittima l’applicazione dell’esito ablatorio in modo automatico e indifferenziato nei confronti dell’acquirente sopravvenuto, poiché, pur fondandosi l’accertamento su indici oggettivi, l’amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria effettiva e a fornire una motivazione che dia conto delle ragioni di prevalenza dell’interesse pubblico sull’affidamento e sulla posizione concreta del destinatario, soprattutto in presenza di vicende risalenti e di una circolazione giuridica formalizzata e consolidata.
È illegittima l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative per lottizzazione abusiva quando la condotta tipizzata risulti già esaurita, non essendo la mera permanenza degli effetti idonea a differire il momento consumativo dell’illecito, salvo che l’amministrazione accerti in modo effettivo e non presuntivo la protrazione degli atti tipici oltre l’entrata in vigore della disciplina sopravvenuta.
È viziata per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione l’azione amministrativa che, dopo aver tollerato e in parte normalizzato un insediamento mediante sanatorie e strumenti di recupero edilizio, continui a fondare la contestazione di lottizzazione abusiva su una qualificazione urbanistica meramente formale (nella specie, zona agricola), senza raccordarla con la realtà insediativa consolidata e con il doveroso riordino urbanistico dei nuclei sanati.
