Inserito in data 22/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 febbraio 2012, n. 904

Le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco rappresentano uno strumento di governo del territorio di carattere extra- ordinem.

Esse sono ammesse soltanto quando si tratti di affrontare situazioni impreviste di carattere eccezionale, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico.

I rimedi di carattere ordinario, infatti, sono provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare esigenze prevedibili ed ordinarie, che costituiscono l’elemento “normale” rimesso dalla legge alla gestione dei poteri pubblici.

Le ordinanze in questione presuppongono, invece, una situazione di pericolo effettivo in cui si possono configurare anche situazioni non tipizzate dalla legge: questo giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi, la possibilità di deroga rispetto alla disciplina vigente e la necessità di una motivazione congrua e peculiare. Esse assumono, in definitiva, carattere residuale, quasi di chiusura. SL




Inserito in data 22/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 febbraio 2012, n. 892

Interesse a ricorrere al fine di ottenere la riedizione della gara d’appalto: non sussiste in capo a chi è stato legittimamente escluso.

Il soggetto legittimamente escluso dalla gara, per effetto dell’esclusione, rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche, a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali.

Il suo interesse protetto invero, da qualificare come interesse di mero fatto, non è diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo ad impugnare gli atti, pur essendo titolare di un interesse di mero fatto alla caducazione dell’intera selezione, al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della nuova gara. SL




Inserito in data 22/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 febbraio 2012, n. 888

Modificazione soggettiva nelle gare d’appalto: è illegittimo il recesso di una delle imprese riunite in A.T.I. a seguito dell’aggiudicazione provvisoria.

Una tale modifica, anche senza che ad essa consegua la sostituzione o l’aggiunta di nuove imprese all’ATI, è da ritenersi, infatti, comunque elusiva del dettato normativo secondo cui le Amministrazioni aggiudicatrici devono avere sempre conoscenza dei soggetti che intendono contrarre con le Amministrazioni stesse.

Il divieto di modificazione soggettiva, infatti, non ha l'obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara, poiché il rigore di detta disposizione va temperato in ragione dello scopo che persegue, che è quello di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. SL




Inserito in data 22/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 febbraio 2012, n. 875

Procedimento di verifica delle anomalie relative ad offerte anormalmente basse,  ai sensi dell’art. 88 co. 4 d.lgs. 163/06:

  1. è avulso da ogni formalismo ed improntato ai principi di leale collaborazione tra stazione appaltante e offerente;
  2. ciò che si deve garantire è un contraddittorio effettivo tra le parti;
  3. non debbono sussistere preclusioni temporali relativamente alla presentazione di eventuali giustificazioni (difatti, mentre l’offerta è immodificabile dal momento della scadenza del termine di presentazione della stessa, per la modifica delle giustificazioni non esiste lo stesso limite);
  4. sono ammissibili, quindi, giustificazioni sopravvenute ma anche, eventuali compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione;
  5. l’eventuale ulteriore comparizione in audizione personale dell’offerente non è necessaria qualora non sia nemmeno richiesta dalla stazione appaltante ed anzi, talvolta, può risultare gravosa per il procedimento improntato a celerità ed efficienza. Di conseguenza, la sua eventuale omissione non può costituire causa di illegittimità. SL



Inserito in data 20/02/2012
TAR CALABRIA CATANZARO, SEZ. I , 8 febbraio 2012, n. 161

Deliberazione comunale di revoca dell’incarico professionale; devoluzione al G.O.

Nonostante la questione si inquadri nell’alveo di un contratto stipulato con un soggetto pubblico, sono numerosi gli elementi a favore dell’indole privatistica dell’atto e, pertanto, a supporto della devoluzione al G.O. quivi postulata:

  • Il momento temporale è quello dell’esecuzione del contratto, in cui si ravvedono posizioni paritarie; la P.A., infatti, non opera in via provvedimentale;
  • L’atto emesso infatti, a dispetto del nomen iuris, non configura l’esercizio di una potestà amministrativa di “ripensamento”, bensì un mero recesso da contratto – ex art. 1373 cod. civ.;
  • Anche la nomina del professionista, in tale sede oggetto di revoca, ha un’origine meramente negoziale, trattandosi di conferimento a soggetto esterno alla pianta organica dell’Ente. Si configura, quindi, un rapporto tra le due parti assolutamente paritetico, con conseguente configurazione del recesso, quale rimedio negoziale applicabile e relativa devoluzione all’AGO. CC