CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 febbraio 2012, n. 888
Modificazione soggettiva nelle gare d’appalto: è illegittimo il recesso di una delle imprese riunite in A.T.I. a seguito dell’aggiudicazione provvisoria.
Una tale modifica, anche senza che ad essa consegua la sostituzione o l’aggiunta di nuove imprese all’ATI, è da ritenersi, infatti, comunque elusiva del dettato normativo secondo cui le Amministrazioni aggiudicatrici devono avere sempre conoscenza dei soggetti che intendono contrarre con le Amministrazioni stesse.
Il divieto di modificazione soggettiva, infatti, non ha l'obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara, poiché il rigore di detta disposizione va temperato in ragione dello scopo che persegue, che è quello di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. SL