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ULTIMISSIME


Redazione Social Networks: Claudia Caponetto, Serafina Lentini, Federico Trombetta (coordinatrice: Donatella Torregrossa)



Inserito in data 17/05/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 maggio 2012, n. 2748

Impugnazione ordinanze contingibili ed urgenti (ex art. 50 e 54 T.U.E.L) e contraddittorio.

Nel caso in cui vengano impugnate ordinanze contingibili ed urgenti, nonostante esse siano state adottate dal Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, il contraddittorio deve  essere ritualmente instaurato nei confronti della sola amministrazione comunale, e non invece, nei confronti dell’Avvocatura dello Stato.

 Ciò sul rilievo in base al quale pur nell’esercizio di funzioni statali il Sindaco rimane incardinato presso l’ente locale, con conseguente imputazione a quest’ultimo gli effetti del provvedimento emanato all’esito di un procedimento avviato, istruito, e concluso interamente all’interno dell'amministrazione comunale. SL



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Inserito in data 17/05/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 maggio 2012, n. 2744

Anche in sede di ottemperanza può essere disposta la c.d. penalità di mora (art. 114 co. 4 lett. e c.p.a).

La misura prevista dall’art. 114 comma 4 lettera e) del c.p.a. va ,infatti, considerata applicabile anche alle sentenze di condanna pecuniarie della p.a., trattandosi di un modello normativo caratterizzato da importanti differenze rispetto alla previsione di cui all’art. 614-bis c.p.c., (applicabile solo alla violazione di obblighi di fare infungibile o di non fare).

La citata misura assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non è volta a riparare il pregiudizio cagionato dall’esecuzione della sentenza ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento.

Nel processo amministrativo l’istituto presenta un portata applicativa più ampia che nel processo civile, in quanto l’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo non ha riprodotto il limite, stabilito della norma di rito civile, della riferibilità del meccanismo al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi per oggetto un non fare o un fare infungibile.

Detta soluzione va ricondotta alla peculiarità del rimedio dell’ottemperanza che, grazie al potere sostitutivo esercitabile dal giudice in via diretta o mediante la nomina di un commissario ad acta, non trova, a differenza del giudizio di esecuzione civile, l’ostacolo della non surrogabilità degli atti necessari al fine di assicurare l’esecuzione in re del precetto giudiziario; ne deriva che, nel sistema processuale amministrativo, lo strumento in esame non mira a compensare gli ostacoli derivanti dalla non diretta coercibilità degli obblighi di contegno sanciti dalla sentenza del giudice civile mentre del rimedio processule civilistico è volto alla generale finalità di dissuadere il debitore dal persistere nella mancata attuazione del dovere di ottemperanza. SL



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Inserito in data 17/05/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 maggio 2012, n. 2743

Principi in tema di espropriazione.

1)L’accettazione dell'indennità di esproprio non esclude l'interesse a far riscontrare le eventuali illegittimità del procedimento di espropriazione ed occupazione d'urgenza, in vista anche del maggior ristoro che il privato può ottenere a titolo risarcitorio dell'accertata illiceità conseguente all'annullamento degli atti di sottrazione del bene.

2) Nell’ambito del procedimento di espropriazione ai fini della validità della notifica, in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, perché è su questa che la parte citata regola il proprio comportamento processuale, senza che sia necessario per disattendere esse risultanze la presentazione di querela di falso, indispensabile per eliminare la piena prova che le diverse attestazioni contenute nella copia e nell'originale rispettivamente fanno per ciascuno degli interessati. SL



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Inserito in data 15/05/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 11 maggio 2012, n. 11

Actio finium regundorum tra AGCOM e Antitrust in materia di “Ricarica nei servizi di telefonia mobile”

  • Il Supremo Consesso amministrativo, applicando il principio di specialità tra Autorità cc.dd. trasversali, quali l’AGCOM e l’Antitrust, ricorda l’impossibilità di applicare contemporaneamente due diverse discipline che regolino contemporaneamente una medesima fattispecie;
  • Nel caso concreto, infatti, data la simultanea presenza di entrambi i suddetti Organi in materia di pratiche commerciali scorrette nel settore della telefonia mobile, il Massimo Collegio non esita a riscontrare un’incoerenza con il generale principio del buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.;
  • Pertanto, chiarito come oggetto di tale analisi sia il rapporto tra la normativa generale in materia di tutela del consumatore e la disciplina di settore delle comunicazioni elettroniche, i Giudici amministrativi ritengono più congruo l’intervento dell’Autorità demandata al controllo delle comunicazioni;
  • Non vi è, infatti, la sola finalità di tutela della concorrenza e di garanzia del pluralismo informativo che avrebbe avallato l’intervento dell’Antitrust, ma viene maggiormente in rilievo l’irrogazione di sanzioni a carico di operatori poco leali sul mercato della telefonia;
  • E’, pertanto, più adeguato l’intervento dell’AGCOM, oltreché più coerente con il dettato costituzionale che invoca un buon andamento, potenzialmente compromesso da esiti distonici dei due procedimenti che, altrimenti, si sarebbero potuti avere. CC


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Inserito in data 15/05/2012
TAR CALABRIA, REGGIO CALABRIA, 9 maggio 2012, n. 333

Sollevata q.l.c. in merito alle modalità di vendita attualmente previste per le parafarmacie.

Il Collegio calabrese rimette ai Giudici della Consulta questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 comma 1 del Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 2006 n. 248, in relazione agli artt. 3, e 41 della Costituzione, nella parte in cui non consente agli esercizi commerciali ivi previsti (c.d. parafarmacie) la vendita di medicinali di fascia C soggetti a prescrizione medica. CC



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Inserito in data 15/05/2012
CORTE DI GIUSTIZIA, 10 maggio 2012, C-357/10

Il Giudice europeo a favore della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi.

La Corte UE, non consentendo che un operatore economico sia tenuto a disporre di un capitale sociale interamente versato di 10 milioni di Euro per essere abilitato alla riscossione dei tributi locali, censura una disposizione simile vigente in Italia. Il Giudice europeo, infatti, ravvedendovi un limite alla libertà di stabilimento, valuta la disciplina italiana come eccessiva rispetto all'obiettivo di tutela della pubblica amministrazione contro eventuali inadempimenti degli obblighi dei concessionari incaricati della riscossione di imposte locali. CC



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Inserito in data 11/05/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 4 maggio 2012, n. 9

Sul fenomeno della “fuga dal regolamento” e sulla natura normativa delle disposizioni di settore.

In primo luogo, deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l’adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti “atipici”, di natura non regolamentare, specie laddove la norma che attribuisce il potere normativo nulla disponga (come in questo caso) in ordine alla possibilità di utilizzare moduli alternativi e diversi rispetto a quello regolamentare tipizzato dall’art. 17 legge n. 400 del 1988.

In secondo luogo, non può certamente essere condivisa la conclusione secondo cui un atto può essere qualificato come normativo soltanto se si indirizza, indistintamente, a tutti i consociati. L’ordinamento conosce innumerevoli casi di disposizioni “settoriali” della cui natura normativa nessuna dubita. Ciò in quanto la “generalità” e l’“astrattezza” che, come comunemente si riconosce, contraddistinguono la “norma”, non possono e non devono essere intesi nel senso di applicabilità indifferenziata a ciascun soggetto dell’ordinamento, ma, più correttamente, come idoneità alla ripetizione nell’applicazione (generalità) e come capacità di regolare una serie indefinita di casi (astrattezza). Il carattere normativo di un atto non può pertanto essere disconosciuto solo perché esso si applica esclusivamente agli operatori di un settore (nelle specie ai titolari di impianti per la produzione di energia da fonte solare) dovendosi, al contrario, verificare, se, in quel settore, l’atto è comunque dotato dei sopradescritti requisiti della generalità e dell’astrattezza. In relazione a tale profilo, non può non richiamarsi l’elaborazione giurisprudenziale che ormai da tempo, utilizza, proprio, al fine di distinguere tra atto normativo e atto amministrativo generale, il requisito della indeterminabilità dei destinatari, rilevando che è atto normativo quello i cui destinatari sono indeterminabili sia a priori che a posteriori (essendo proprio questa la conseguenza della generalità e dell’astrattezza), mentre l’atto amministrativo generale ha destinatari indeterminabili a priori, ma certamente determinabili a posteriori in quanto è destinato a regolare non una serie indeterminati di casi, ma, conformemente alla sua natura amministrativa, un caso particolare, una vicenda determinata, esaurita la quale vengono meno anche i suoi effetti.

Proprio alla luce di tali coordinate ermeneutiche deve, nel caso di specie, riconoscersi la natura normativa del decreto ministeriale in questione. FT



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Inserito in data 11/05/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 4 maggio 2012, n. 8

L’insindacabile verifica di regolarità contributiva (art 38 Cod Contr) spetta agli istituti previdenziali.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto”.

Quanto alla questione del momento in cui deve sussistere la regolarità contributiva e della possibile sanatoria dell’irregolarità in corso di gara, la giurisprudenza di questo Consesso ha affermato che l’assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma. L’impresa infatti deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura. Costituisce principio pacifico che poiché il momento in cui va verificata la sussistenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale è quello di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la eventuale regolarizzazione successiva, se vale a eliminare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale non può comportare ex post il venir meno della causa di esclusione. Deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento.

Il Consorzio ha partecipato alla gara nella qualità di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, soggetto ammesso ai pubblici appalti ai sensi dell’art. 34, comma, 1, lett. b) d.lgs. 163 del 2006 e dotato di soggettività giuridica autonoma. Pur trattandosi di soggetto con struttura ed identità autonoma rispetto a quella delle cooperative consorziate, il possesso dei requisiti generali e morali ex art. 38 codice appalti deve essere verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle consorziate, dovendosi ritenere cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ai sensi dell’art. 35 codice appalti. La diversa opzione ermeneutica condurrebbe invero a conseguenze paradossali in quanto le stringenti garanzie di moralità professionale richieste inderogabilmente ai singoli imprenditori potrebbero essere eluse da cooperative che, attraverso la costituzione di un consorzio con autonoma identità, riuscirebbero di fatto ad eseguire lavori e servizi per le pubbliche amministrazioni alle cui gare non sarebbero state singolarmente ammesse.

Neppure può condividersi l’argomentazione secondo cui il consorzio poteva sostituire il soggetto indicato come esecutore dell’appalto. Giova rammentare sul punto il consolidato orientamento di questo Consesso, in ordine ai limiti entro cui può ammettersi un’a.t.i. “a geometria variabile”, orientamento estensibile alle modifiche soggettive in corso di gara dei consorziati indicati per l’esecuzione dell’appalto. In particolare, il codice appalti indica i casi tassativi in cui è possibile la modifica soggettiva dell’a.t.i. già aggiudicataria, sempre in caso di vicende patologiche che colpiscono il mandante o il mandatario (art. 37, comma 18 e 19).  

Si è osservato che il divieto di modificazione soggettiva non ha l'obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara. Il rigore di detta disposizione va, infatti, temperato in ragione dello scopo che persegue, che è quello di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. Tale essendo, dunque, la funzione di detta disposizione è evidente come le uniche modifiche soggettive elusive del dettato legislativo siano quelle che portano all'aggiunta o alla sostituzione delle imprese partecipanti e non anche quelle che conducono al recesso di una delle imprese del raggruppamento, in tal caso, infatti, le esigenze succitate non risultano affatto frustrate poiché l'amministrazione, al momento del mutamento soggettivo, ha già provveduto a verificare i requisiti di capacità e di moralità dell'impresa o delle imprese che restano, sicché i rischi che il divieto mira ad impedire non possono verificarsi. La tesi più ampia è stata in prosieguo seguita dalla giurisprudenza con alcune puntualizzazioni. Tale orientamento da un lato, non penalizza la stazione appaltante, non creando incertezze, e dall’altro lato non penalizza le imprese, le cui dinamiche non di rado impongono modificazioni soggettive di consorzi e raggruppamenti, per ragioni che prescindono dalla singola gara, e che non possono precluderne la partecipazione se nessun nocumento ne deriva per la stazione appaltante. Né si verifica una violazione della par condicio dei concorrenti, perché non si tratta di introdurre nuovi soggetti in corsa, ma solo di consentire a taluno degli associati o consorziati il recesso, mediante utilizzo dei requisiti dei soggetti residui, già comunque posseduti. Tale soluzione va seguita purché la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie dell’a.t.i. o consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. che viene meno per effetto dell’operazione riduttiva. Nella prospettiva in commento si è osservato anche che il recesso dell'impresa componente di un raggruppamento nel corso della procedura di gara non vale a sanare ex post una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura sussistente al momento dell'offerta in ragione della sussistenza di cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti; e che una diversa soluzione ermeneutica, che intendesse impedire il controllo sui requisiti di ammissione delle imprese recedenti, consentirebbe l’elusione delle prescrizioni legali che impongono il possesso dei requisiti stessi in capo ai soggetti originariamente facenti parte del raggruppamento all’atto della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione. Alla luce di tale orientamento, che il Collegio condivide, nel caso di specie la sostituzione dell’impresa esecutrice avrebbe sanato ex post il difetto di un requisito di partecipazione, in violazione della par condicio, e pertanto era inammissibile. FT



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Inserito in data 11/05/2012
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 10 maggio 2012, n. 124

Indebito reingresso nello Stato dello straniero espulso: l’arresto obbligatorio è legittimo?

La disciplina dell’espulsione degli stranieri in condizione di soggiorno irregolare è stata profondamente incisa, in primo luogo, dalla direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), il termine per la cui trasposizione è scaduto il 24 dicembre 2010, con assunzione conseguente, nella ricorrenza delle ulteriori condizioni, di diretta efficacia nell’ordinamento nazionale. La citata direttiva disciplina, soprattutto all’art. 11, l’imposizione del divieto agli stranieri espulsi di fare rientro nel territorio dello Stato procedente, stabilendo che tale divieto sia disposto obbligatoriamente o facoltativamente, con valutazione da adottarsi caso per caso, per una durata variabile e normalmente non superiore ai cinque anni, mediante un provvedimento motivato in forma scritta, tradotto in una lingua comprensibile all’interessato e suscettibile di ricorso. Successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 28 aprile 2011, C-61/11 PPU, ha stabilito che la direttiva in questione (avuto riguardo agli artt. 15 e 16) osta ad una normativa nazionale che preveda l’irrogazione di pene detentive nei confronti di stranieri in condizione di soggiorno irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio dello Stato, si trattengano nel territorio stesso senza un giustificato motivo. In seguito, la stessa Corte di giustizia (Grande sezione), con la sentenza 6 dicembre 2011, C-329/11, ha stabilito che la direttiva n. 2008/115/CE osta alla previsione di sanzioni detentive nei confronti dello straniero espulso, non disposto ad allontanarsi volontariamente dal territorio dello Stato procedente, prima che siano state interamente sperimentate le procedure coercitive previste dall’art. 8 della direttiva medesima. Sempre nelle more dei giudizi incidentali, è intervenuto il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2011, n. 129. E’ rimasto invariato, pur dopo l’intervento di riforma, il comma 13-ter dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, cioè la norma processuale in materia di arresto che costituisce l’oggetto delle odierne censure. Il testo della norma penale sostanziale cui si riferisce la disposizione censurata, cioè il comma 13 del citato art. 13, è stato modificato nella sola parte in cui, identificando il destinatario del divieto penalmente sanzionato di rientrare in territorio italiano, si riferiva allo «straniero espulso», espressione sostituita con la locuzione «straniero destinatario di un provvedimento di espulsione». Nondimeno, ha subito profonde modifiche il comma 14 del più volte citato art. 13, in punto di durata del divieto di reingresso, di criteri della relativa determinazione ad opera dell’autorità procedente, di condizioni per l’eventuale revoca del provvedimento impositivo. Dunque, è mutata, tra l’altro, la disciplina del provvedimento amministrativo presupposto alla condotta cui si riferiscono le norme penali sostanziali per la cui violazione è previsto l’arresto dello straniero interessato. In caso di mutamento del quadro normativo nel quale si colloca la disposizione oggetto di censura, spetta al giudice rimettente la valutazione degli effetti della successione di leggi nella disciplina del caso concreto sottoposto al suo giudizio. Questa Corte, d’altra parte, ha più volte stabilito come, nel caso di (ipotetica) irrilevanza penale sopravvenuta della condotta contestata allo straniero nel giudizio principale, anche la valutazione circa la perdurante rilevanza delle questioni concernenti l’arresto debba essere rimessa al giudice del procedimento principale. FT



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Inserito in data 11/05/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 10 maggio 2012, n. 121

Regioni, inesatta conformazione a decisioni Corte Costituzionale,  potere sostitutivo del Governo.

La Regione lamenta che la previsione, contenuta nella norma impugnata, dell’esercizio da parte del Governo del potere sostitutivo, «in caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di cui al comma 14», sia viziata da illegittimità costituzionale per motivi sia sostanziali sia procedurali. Dal punto di vista sostanziale, secondo la ricorrente, la legge statale attribuirebbe al Governo nazionale una sorta di potere di interpretazione autentica delle sentenze di questa Corte, poiché prevede l’esercizio del potere sostitutivo non solo nell’ipotesi di mancata conformazione di una Regione ad una sentenza, ma anche in quella di conformazione «non esatta». La censura non è condivisibile. L’art. 120 Cost. – esplicitamente richiamato dalla disposizione impugnata – pone tra i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo «la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». Il Governo potrebbe ritenere che l’inerzia di una Regione nell’applicare una sentenza di questa Corte o la sua applicazione distorta siano idonee a ledere l’unità giuridica della Repubblica o la sua unità economica, determinando disarmonie e scompensi tra i vari territori proprio in relazione a decisioni del giudice delle leggi, che, per definizione, hanno una finalità unitaria, sia quando definiscono, sotto specifici profili, i criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni, sia quando incidono sul contenuto sostanziale delle norme statali o regionali in rapporto a singole fattispecie. Gli eventuali squilibri e distorsioni in sede applicativa acquisterebbero ancor maggiore rilevanza se le decisioni costituzionali da applicare riguardassero i diritti civili e sociali delle persone, per i quali la Costituzione prevede una tutela rafforzata quanto alla unitarietà, risultante dal combinato disposto degli artt. 117, secondo comma, lettera m), e 120, secondo comma, Cost. Ove la singola Regione destinataria dell’esercizio del potere sostitutivo del Governo ritenesse errata l’interpretazione data da quest’ultimo di una o più decisioni di questa Corte poste a base dell’iniziativa statale, potrebbe, a tutela della propria autonomia, attivare i rimedi giurisdizionali ritenuti adeguati, ivi compreso il conflitto di attribuzione. L’ordinamento prevede, cioè, strumenti idonei ad evitare che l’interpretazione governativa delle decisioni di questa Corte possa essere unilateralmente imposta alle Regioni. FT



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Inserito in data 11/05/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 10 maggio 2012, n. 117

Equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo: competenza territoriale.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile) - nella parte in cui, secondo l’interpretazione assunta come diritto vivente, «dispone che la competenza territoriale funzionale della Corte di appello determinata ai sensi dell’art. 11 c.p.p. si estende anche ai procedimenti iniziati avanti alla Corte dei conti ed alle altre giurisdizioni di cui all’art. 103 Cost.» - in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. FT



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Inserito in data 11/05/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 10 maggio 2012, n. 115

Sull’onere di provare la copertura delle spese conseguenti all’adozione di una legge.

La formulazione dell’art. 81 co. 4 Cost. non lascia dubbi sul fatto che la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2011, in quanto nuova e latrice di oneri, debba individuare, sia pure in via presuntiva, i mezzi finanziari necessari per la sua attuazione. Il rispetto di questo precetto costituzionale comporta infatti l’onere di provare la copertura delle spese conseguenti all’adozione di una legge, ogniqualvolta in essa siano previsti – ancorché sotto forma di riorganizzazione delle strutture esistenti – nuovi servizi e nuove dotazioni di risorse umane e tecniche. Come è stato già affermato da questa Corte, non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l’esistenza di un onere si desume dall’oggetto della legge e dal contenuto di essa. Nella fattispecie in esame lo stesso legislatore regionale ammette, peraltro, la possibilità di un ulteriore fabbisogno finanziario rispetto agli stanziamenti delle partite, cui vengono imputati gli oneri afferenti allo svolgimento dei nuovi servizi. Ove la nuova spesa si ritenga sostenibile senza ricorrere alla individuazione di ulteriori risorse, per effetto di una più efficiente e sinergica utilizzazione delle somme allocate nella stessa partita di bilancio per promiscue finalità, la pretesa autosufficienza non può comunque essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. Essa consiste, come già affermato da questa Corte, nella chiara quantificazione – con riguardo alle partite di bilancio, ove si assume un’eccedenza di risorse utilizzabili per la nuova o maggiore spesa – degli oneri presumibilmente ad essa conseguenti e della relativa copertura. Non può essere condivisa la tesi della Regione autonoma resistente, secondo cui costituirebbe sufficiente ottemperanza al principio di copertura dell’art. 81, quarto comma, Cost., la formale indicazione di poste di bilancio dell’esercizio in corso ove convivono, in modo promiscuo ed indistinto sotto il profilo della pertinente quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi regionali. Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che l’equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni. La stima e la copertura in sede preventiva, effettuate in modo credibile e ragionevolmente argomentato secondo le regole dell’esperienza e della pratica contabile, salvaguardano la gestione finanziaria dalle inevitabili sopravvenienze passive che conseguono all’avvio di nuove attività e servizi. Non convince in proposito l’argomentazione regionale per cui la nuova imputazione sulle poste del bilancio 2011 e del bilancio triennale 2011-2013 comporterebbe un’implicita ed automatica riduzione degli oneri delle leggi antecedenti ad esse correlate. La riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa. Si tratta di un principio finanziario immanente all’ordinamento, enunciato esplicitamente all’art. 81, quarto comma, Cost., di diretta applicazione secondo la costante interpretazione di questa Corte. Nel caso in esame l’esigenza del rispetto di analitiche quantificazioni delle diverse spese su partite di bilancio promiscue appare ancor più indefettibile in presenza di attività che impegneranno il bilancio della Regione in modo continuativo negli esercizi futuri. FT



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Inserito in data 11/05/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 3 maggio 2012, n. 111

Art 145 Cod Assicurazioni e ragionevolezza dei condizionamenti dell’accesso alla giurisdizione.

Il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 145 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private, di seguito c.d.a.) nella parte in cui, al comma 1, subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni in capo all’assicuratore, decorrente dal giorno in cui il danneggiato abbia presentato all’impresa di assicurazione un’istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall’articolo 148 c.d.a. Sostiene, in premessa, il giudice a quo che, dal combinato disposto delle due riferite disposizioni, derivi un indubbio svantaggio per il danneggiato, su cui grava un maggior onere di allegazione e di prova ai fini dell’accesso alla giurisdizione, che, ai sensi del previgente articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), gli era viceversa consentito sulla base di una previa richiesta risarcitoria anche incompleta o di meri atti equipollenti.

La questione non è fondata. I numerosi profili di censura, in relazione ai molteplici parametri evocati dal rimettente, ruotano tutti, infatti, intorno alla medesima argomentazione: quella, cioè, per cui l’onere di conformazione della previa richiesta risarcitoria ex art. 145 ai contenuti prescritti dall’art. 148 c.d.a. menomi, sul piano sostanziale e processuale, la tutela del danneggiato. Ma è proprio tale premessa di fondo, comune ad ogni sub-articolazione della sostanzialmente unica questione sollevata, che non risulta condivisibile. Trascura, infatti, il rimettente di adeguatamente considerare il nesso funzionale che, all’interno della normativa denunciata, lega le prescrizioni formali, a carico del richiedente, all’«offerta congrua» che, sulla base della richiesta così formulata, è fatto obbligo all’assicuratore di presentare al danneggiato, in prospettiva di una satisfattiva soluzione della controversia già in fase stragiudiziale, ed anche ai fini di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari. Vale a dire che – non venendo in discussione il condizionamento ex se dell’accesso alla giurisdizione, la cui compatibilità con il precetto dell’art. 24 Cost., ove giustificato da esigenze di ordine generale, è stata, reiteratamente, riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte – quel che il rimettente denuncia come irragionevole, ed eccessivamente oneroso per l’interessato, e cioè l’“irrigidimento del filtro all’accesso alla giurisdizione”, si rivela come un meccanismo la cui ratio è, in realtà, quella di rafforzare, e non già quella di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo, come detto, dell’onere di diligenza, a suo carico, con l’obbligo di cooperazione imposto all’assicuratore. Il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum. Il che – oltre, e prima ancora, che alla razionalizzazione dell’accesso alla giurisdizione ed alla sua funzionalizzazione, nel settore, ad una tutela di qualità – è volto, appunto, a rendere possibile una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale. FT



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Inserito in data 11/05/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 3 maggio 2012, n. 110

Illegittima presunzione di adeguatezza della custodia cautelare per i reati ex art 473 e 474 cp.

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 275 co. 3, secondo periodo, c.p.p. , [come modificato dall’art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009], nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416 c.p., realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 [Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali]e 474 [Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi] c.p. , è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

È stato rilevato come, alla luce dei principi costituzionali di riferimento – segnatamente, il principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.) e la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.) – la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario»: la compressione della libertà personale deve essere, pertanto, contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della «pluralità graduata», predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale, dall’altra, a prefigurare criteri per scelte «individualizzanti» del trattamento cautelare, parametrate sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete. A questi canoni si conforma la disciplina generale del codice di procedura penale, basata sulla tipizzazione di un «ventaglio» di misure di gravità crescente (artt. 281-285) e sulla correlata enunciazione del principio di «adeguatezza» (art. 275, comma 1), in applicazione del quale il giudice è tenuto a scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a soddisfare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto e, conseguentemente, a far ricorso alla misura “massima” (la custodia cautelare in carcere) solo quando ogni altra misura risulti inadeguata (art. 275, comma 3, primo periodo). Da tali coordinate si discosta vistosamente la disciplina dettata dal secondo e dal terzo periodo del comma 3 dell’art. 275 c.p.p. che ... stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti, una duplice presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, e assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legislatore adeguata, ove la presunzione relativa non risulti vinta, unicamente la custodia cautelare in carcere, senza alcuna possibile alternativa. A tale proposito, questa Corte ha ribadito che le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit e che l’irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa.

Particolarmente significativa, ai fini dello scrutinio della presente questione di legittimità costituzionale, è la sentenza n. 231 del 2011, con la quale è stata dichiarata illegittima la presunzione de qua in riferimento a una fattispecie associativa. Con tale pronuncia, infatti, questa Corte ha avuto modo di porre in evidenza che il delitto di associazione di tipo mafioso è «normativamente connotato – di riflesso ad un dato empirico-sociologico – come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini illeciti. Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso. Sono tali peculiari connotazioni a fornire una congrua “base statistica” alla presunzione considerata, rendendo ragionevole la convinzione che, nella generalità dei casi, le esigenze cautelari derivanti dal delitto in questione non possano venire adeguatamente fronteggiate se non con la misura carceraria, in quanto idonea – per valersi delle parole della Corte europea dei diritti dell’uomo – “a tagliare i legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine”, minimizzando “il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti”». La sentenza n. 231 del 2011 ha escluso che altrettanto possa dirsi per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, che si concreta «in una forma speciale del delitto di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine (i delitti previsti dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990)»; si tratta, dunque, di «fattispecie, per così dire, “aperta”, che, descrivendo in definitiva solo lo scopo dell’associazione e non anche specifiche qualità di essa, si presta a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto i più diversi ed eterogenei». Le argomentazioni appena richiamate sono riferibili anche al delitto di associazione per delinquere realizzato allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. FT



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Inserito in data 08/05/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 4 maggio 2012, n. 10

Sulla tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 38 Cod. Appalti, in caso di cessione.

  • Il Supremo Consesso, ricomponendo un contrasto in merito alla portata dell’art. 38 del Codice De Lise, ne chiarisce la portata in caso di cessione di un ramo di azienda ad altra partecipante ad una gara.
  • Occorre, proprio in ossequio alla finalità di salvaguardare un certo rigore morale, che il cessionario presenti la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163 del 2006 anche in riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la cedente nell’ultimo triennio;
  • E che, ove riesca a provare la completa cesura tra la vecchia e la nuova società, sia tenuto a fornire la documentazione suddetta solo quale extrema ratio. CC


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Inserito in data 08/05/2012
CORTE DI GIUSTIZIA, 26 aprile 2012, C-508/10

Ancora una pronuncia a favore del migrante di lungo periodo; limite alla discrezionalità di ogni Stato.

La Corte UE, conformandosi alle ultime espressioni in merito, emette un ulteriore monito a carico di ciascun singolo Stato e a favore dei cc.dd. migranti di lungo periodo.

E’ vietato, in sostanza, esigere contributi eccessivi e sproporzionati per il rilascio di permessi di soggiorno ai cittadini di paesi terzi e ai loro familiari.

Infatti, l’importo dei contributi non deve costituire un ostacolo all’esercizio dei diritti riconosciuti dall’Unione, né pregiudicare l’integrazione tra i popoli, fortemente agognata dal Giudice europeo. CC



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Inserito in data 05/05/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 4 maggio 2012, n. 2565

Nomina a direttore generale della Asl; natura giuridica dell’incarico e profili di giurisdizione.

Il Collegio ricorda come, benché la formazione di un elenco di soggetti professionalmente idonei integri un procedimento del tutto autonomo, rispetto al successivo procedimento di nomina, nel cui ambito l’interesse degli aspiranti ad essere inseriti nell’elenco avrebbe la consistenza del diritto soggettivo, Esso provvede ugualmente per evitare uno sdoppiamento di tutela, alla stregua del Giudice di primo grado.

Ciò risponde, oltreché ad un’indubbia ratio di economia processuale, anche alla natura vincolata che è sottostante alla ricerca di una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa – quale quella per cui concorre l’odierno appellante. CC



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Inserito in data 05/05/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 4 maggio 2012, n. 2557

Sulla tassatività delle norme e dei criteri di partecipazione di cui all’art. 38 del Codice De Lise.

  • Il requisito del deposito delle autocertificazioni per tutti i singoli amministratori della società è tassativo e a pena di esclusione, in conformità alle disposizioni dell’art. 38 del Codice degli appalti;
  • Non ha alcuna rilevanza che tale prescrizione non fosse ripetuta nel capitolato speciale, trattandosi, nel caso in esame, di documenti complementari nel sistema unitario dei documenti di gara;
  • Non è, dunque,  ammissibile – ad avviso del Collegio - la censura mossa dall’appellante avverso la pronuncia di primo grado che non aveva provveduto a rimetterla in termini, al fine di consentire il completamento dei documenti, non avendovi ravvisato alcun errore scusabile. CC


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Inserito in data 05/05/2012
CORTE DI GIUSTIZIA, GRANDE SEZIONE, 2 maggio 2012, C- 406/10

Il linguaggio di programmazione di un software non può essere tutelato dal diritto d'autore.

La Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Ue, ricordando che la Direttiva sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore «estende la tutela conferita dal diritto d'autore a tutte le forme di espressione della creazione intellettuale propria dell'autore di un programma per elaboratore», afferma che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma di software  non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della stessa Direttiva. CC



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Inserito in data 03/05/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 30 aprile 2012, n. 2486

Il collocamento “fuori ruolo” dei dipendenti pubblici e, segnatamente, dei magistrati al fine di svolgere attività extraistituzionali (art. 58 d.p.r. 3/57; art. 13 l. 217/01).

In via generale, il collocamento “fuori ruolo” costituisce un istituto modificativo del rapporto di impiego comportante una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con diretta ed immediata incidenza sull’amministrazione di appartenenza.

Prestazione lavorativa che, comunque, resta sempre una prestazione resa ad una pubblica amministrazione e nel pubblico interesse, in conformità all’art. 98, primo comma, Cost.

Alla luce di ciò, appare del tutto ragionevole che l’amministrazione di appartenenza valuti il proprio interesse all’espletamento di compiti extraistituzionali da parte del proprio dipendente, e che, quindi, essa valuti anche l’arricchimento professionale che dallo svolgimento dell’incarico “aliunde” il dipendente riceve e che, di conseguenza, si risolve in un arricchimento dell’amministrazione di appartenenza presso la quale il detto dipendente rientrerà a svolgere le proprie originarie funzioni.

 Il collocamento “fuori ruolo”, dunque, deve essere inteso come “naturalmente ad tempus” e può essere disposto laddove esso sia previsto da un’ esplicita disposizione normativa ed entro limiti numerici, predefiniti in relazione all’organico di ciascuna pubblica amministrazione.

Inoltre, lo svolgimento dell’incarico comportante il “fuori ruolo” da parte del dipendente deve corrispondere ad un interesse dell’amministrazione di appartenenza ed essere estraneo ai compiti istituzionali di questa.

 Specificatamente, inoltre, per ciò che concerne i magistrati l’incarico in posizione di “fuori ruolo” può essere assentito solo entro limiti temporali e numerici e sempre che corrisponda ad un interesse della magistratura di appartenenza.

In tali ipotesi, peraltro, l’interesse dell’amministrazione allo svolgimento dell’incarico da parte del magistrato deve essere più rigorosamente valutato, oltre che alla luce di quanto sopra esposto, anche escludendo che detto incarico – per la natura dell’amministrazione richiedente e per le sue concrete caratteristiche – possa compromettere, anche in futuro, non solo l’intrinseca indipendenza e terzietà del magistrato, ma anche la percezione dei cittadini in ordine ad uno svolgimento indipendente (da parte dello stesso magistrato) della funzione giurisdizionale.

E’ in questi sensi e limiti che i competenti organi delle magistrature (e dell’Avvocatura dello Stato, nei limiti in cui quanto ora affermato è ad essa riferibile) esercitano il proprio potere discrezionale in merito alla assentibilità degli incarichi extraistituzionali, ed in particolari di quelli comportanti il collocamento in posizione di fuori ruolo. SL



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Inserito in data 03/05/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 aprile 2012, n. 2485

E’ legittima l’esclusione dalle liste elettorali (art. 58, co.1 lett. c) d.lgs. 267/00) del candidato condannato, con sentenza definitiva, per i reati di truffa aggravata, falso ideologico ed abuso d’ufficio, avvinti dal vincolo della continuazione.

Risultano infondate, infatti, le censure di carattere sostanziale volte a contestare la qualificazione, come fattispecie ostative, dei reati di falso ideologico e tentata truffa, in ragione dell’insussistenza del presupposto della commissione delle condotte anzidette con l’abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizi (cui fa espresso riferimento l’art. 58 co. 1 lett. c.) d.lgs. cit.)

L’ art. 58, comma 1, lett. c), d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 deve essere implicitamente interpretato come una norma di chiusura, volta ad includere nell’area della norma inabilitante, aperta e residuale, tutti i comportamenti non specificamente previsti, ma ugualmente lesivi dell'interesse protetto. Con la conseguenza che la predetta causa ostativa impedisce l’assunzione di pubblici uffici elettivi da parte di soggetti che a qualsiasi titolo siano rimasti implicati, con una condotta penalmente rilevante, nella commissione di illeciti penali commessi con abuso di poteri e violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione e ad un pubblico servizio.

In particolare, in caso di unificazione dei reati nel vincolo della continuazione, l’unicità del disegno criminoso che avvince le singole condotte ai sensi del capoverso dell’art. 81 del codice penale impedisce una valutazione atomistica delle singole fattispecie criminose e mette in luce il collegamento di tutti i comportamenti criminosi con l’abuso di poteri e la violazione dei doveri che connotano, alla stregua di elemento costitutivo, l’integrazione del reato proprio di abuso d’ufficio. SL



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Inserito in data 03/05/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 aprile 2012, n. 2444

Il provvedimento di sospensione prefettizio, che anticipa gli effetti del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale non necessita di motivazione nel caso di dimissioni ultra dimidium.

Il contenuto del provvedimento cautelare anzidetto deve, infatti, essere motivato in relazione alle cause che lo determinano. Ma rappresentando l'atto di rassegnazione delle dimissioni contestuali della metà più uno dei Consiglieri comunali che compongono il Consiglio un atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell'agente, ma sono disposti dall'ordinamento, senza riguardo all'intenzione di colui che li pone in essere (atto irrevocabile, non ricettizio e immediatamente efficace), i motivi di necessità e gravità che ne hanno determinato l’emanazione sono deducibili ipso iure dalle stesse cause dello scioglimento. SL



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Inserito in data 01/05/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 27 aprile 2012, n. 2472

Idoneità nelle prove fisiche: una soglia identica per i due sessi viola il principio di pari opportunità.

Ad avviso della Sezione è immune da censure la scelta dell’Amministrazione di qualificare nel bando concorsuale le prove di efficienza fisica alla stessa stregua delle prove d’esame (scritte e orali), prevedendo per esse l’attribuzione ai candidati di un punteggio destinato a sommarsi a quelli riportati nelle altre prove concorsuali, e quindi a incidere nella determinazione della graduatoria finale. Ciò che, invece, è suscettibile di produrre effetti indiretti discriminatori e distorsivi degli esiti della procedura è la previsione di identici punteggi per i candidati dei due sessi, sia in termini assoluti che con riguardo all’individuazione della “soglia” minima che gli aspiranti dovevano superare (in ciascuna delle quattro prove e nel punteggio complessivo) per non essere giudicati inidonei. Tale identità si scontra con il dato di comune esperienza per cui le caratteristiche dei due sessi comportano potenzialità differenziate fra di essi quanto alla possibilità di conseguimento di determinati standard di rendimento nelle attività comportanti sforzo fisico; in altri termini (e per restare al caso che occupa), come è dato evincere da una seppur sommaria consultazione degli annali relativi a determinate specialità sportive, ben diversi sono i risultati che gli uomini e le donne possono conseguire quanto al tempo impiegato per percorrere 1000 metri di corsa, ovvero 25 metri a nuoto, o ancora per eseguire un certo numero di flessioni sulle braccia. Pertanto, una disciplina concorsuale che fissi identici livelli di riferimento per i due sessi nella valutazione delle prove fisiche appare ex se contrastante con gli evocati principi in tema di pari opportunità, oltre che con il più generale principio di eguaglianza (nella comune accezione che non solo impone di trattare in modo identico situazioni identiche, ma impedisce anche di trattare in modo identico situazioni oggettivamente diverse).

A fronte dei rilievi che precedono, poco pregio hanno gli opposti rilievi dell’Amministrazione appellata, laddove evidenzia il livello poco elevato delle ricordate “soglie” minime previste per le prove di efficienza, ciò che sarebbe dimostrato dal fatto che più di un candidato di sesso femminile è rientrato fra i vincitori. Innanzi tutto, l’argomentazione risulta basata su un’impropria valutazione “empirica” ex post, laddove è evidente che la verifica sulla sussistenza o meno di profili discriminatori va condotta ex ante e la sua conclusione positiva non è esclusa per il semplice fatto che, malgrado la sussistenza della discriminazione, taluno dei soggetti discriminati sia riuscito – in ipotesi – a superare egualmente la prova concorsuale.

In secondo luogo, il carattere discriminatorio della disciplina va apprezzato non soltanto con riferimento alla sua idoneità a impedire in toto il superamento del concorso, ma anche sotto il profilo della sua capacità di incidere sui punteggi conseguiti e quindi sulla graduatoria finale, in modo da precostituire un’ingiusta posizione di vantaggio per i candidati di sesso maschile. FT



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Inserito in data 01/05/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 aprile 2012, n. 2456

Obbligo di distanze minime tra impianti di carburante: costituisce restrizione a libertà di stabilimento.

La disciplina nazionale in materia di installazione degli impianti di carburante e, segnatamente, quella relativa agli obblighi di distanze minime (d.lgs. n. 32 del 1998 e legislazione regionale attuativa cui è rimessa, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del medesimo decreto, l’adozione di norme di indirizzo programmatico attraverso le quali sono introdotti gli obblighi di rispetto delle distanze minime), deve essere ritenuta del tutto superata alla luce di recente pronuncia della Corte di giustizia UE in relazione alle norme ed ai principi posti a tutela della liberà di stabilimento (cfr. Corte giustizia Unione europea, 11 marzo 2010, n. 384/08). L’art. 43 Ce (ora art. 49 TFUE), letto in combinato disposto con l’art. 48 Ce (ora art. 54 TFUE), è stato interpretato nel senso che una normativa di diritto interno come quella italiana, che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dal trattato; una disciplina del genere, infatti, applicandosi unicamente ad impianti nuovi e non ad impianti già esistenti prima della sua entrata in vigore, pone condizioni all’accesso all’attività della distribuzione di carburanti e, favorendo gli operatori già presenti sul territorio italiano, è idonea a scoraggiare, se non ad impedire, l’accesso al mercato da parte di imprenditori comunitari.

Né sono stati riconosciuti seriamente applicabili i motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare restrizioni alla concorrenza e ciò per diversi ordini di ragioni. E’ stato infatti evidenziato che: a) i limiti rinvenibili nella normativa italiana a tutela della salute, dell’ambiente, della sicurezza stradale non sono adeguati e proporzionati posto che si applicano solo ai nuovi impianti di distribuzione e non a quelli preesistenti; b) i controlli per la tutela dei suindicati interessi pubblici possono essere efficacemente demandati al concreto riscontro dell’autorità competente, senza inadeguate limitazioni generali basate sul calcolo delle distanze; c) la tutela dei consumatori, sub specie di “razionalizzazione del servizio reso agli utenti della rete distributiva”, costituisce un motivo economico e non un motivo imperativo di interesse generale; d) in ogni caso tale “razionalizzazione” si rivela, sul piano pratico, un espediente per favorire gli operatori già presenti sul territorio. FT



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Inserito in data 01/05/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 aprile 2012, n. 2447

Dichiarazione sostitutiva non veritiera e decadenza dai benefici: la PA non ha margini di discrezionalità.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte rilevato che, in base all’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, non lasciando tale disposizione alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni che si avvedano della non veridicità delle dichiarazioni. Inoltre, l’art. 75, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi sul dato oggettivo della non veridicità, rispetto al quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante. In altre parole, la disposizione in esame non richieda alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante, poiché, se così fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che è volta a semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante: il corollario che deve trarsi da tale constatazione è che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l’autodichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, perché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in giuoco, ma solo le necessità di spedita esecuzione della legge sottese al sistema della semplificazione. L’accertamento dell’elemento soggettivo, peraltro, può essere rilevante sotto altri profili, ad es. per verificare la sussistenza di un eventuale reato di truffa (art. 640 del c.p.), ma non per applicare le conseguenze decadenziali legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione. FT



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Inserito in data 01/05/2012
TAR SICILIA CATANIA, SEZ. I, 24 aprile 2012, n. 1124

Comune impugna provvedimento commissariale che reitera PRG predisposto e non votato: abuso del diritto.

L’intervento sostitutivo del commissario [di adozione del P.R.G.] si è risolto in una mera adozione di provvedimenti già predisposti dall’amministrazione comunale, senza che lo stesso abbia modificato le scelte già compiute dagli organi del Comune. In pratica, il Commissario ha soltanto provveduto in via sostitutiva rispetto all’inerzia del Consiglio comunale, senza incidere in alcun modo su tutta l’attività predisposta dagli organi del Comune. Ciò significa che il Comune ricorre oggi avverso gli atti dal medesimo predisposti in aperta violazione del divieto di venire contra factum proprium; divieto che s’inscrive nella più ampia figura dell'abuso del diritto derivato dall'operatività, nell’ordinamento giuridico, di un generale principio di condizionamento della tutela del diritto alla sua concreta socialità, cui consegue la valutazione di abusività dell'esercizio dello stesso per finalità che appaiano contrarie a quelle per le quali la posizione di vantaggio viene riconosciuta al titolare. (cfr: Cons. Stato, Ad. Plen n. 3/2011; Cass. SS.UU. n.23726/2007; Cass., sez. I, 3 maggio 2010, n. 10634). Inoltre, in un'ottica marcatamente processualistica, il Consiglio di Stato, nella recente sentenza della V sezione, 7 febbraio 2012 n. 656, ha individuato nel divieto di venire contra factum proprium, un distorto esercizio del potere di ricorso giurisdizionale, paralizzabile con l’exceptio doli generalis, ribadendo l’esistenza di un “principio generale che colpisce il divieto dell’abuso del diritto con la sanzione del rifiuto della tutela”.

Nel caso in esame, peraltro, il provvedimento finale di adozione del P.R.G. non è stato "imposto" dal commissario ad acta, essendosi questo ultimo limitato a riprodurre fedelmente il contenuto della proposta di deliberazione presentata dalla stessa amministrazione. Ne consegue che le eventuali illegittimità censurate nel ricorso sono conseguenza diretta dell’attività (o dell’inattività) dell’amministrazione oggi ricorrente e non del commissario ad acta, con conseguente inammissibilità di una domanda finalizzata all’autocensura di propri atti e comportamenti. FT



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Inserito in data 27/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 24 aprile 2012, n. 7

Accesso a documenti SIAE, confini del diritto dell’associato e delle associazioni di consumatori.

Secondo la Società controinteressata al singolo associato [SIAE] non spetterebbe altra posizione personale, sfera di interesse o status, che non sia riconducibile alla “ripartizione dei proventi dei diritti d’autore tra gli aventi diritto” (Statuto, art. 1, lett. h), per cui non sussisterebbe a beneficio dell’associato altro diritto di accesso che quello collegato e strumentale alla tutela della sfera suddetta. Il Collegio osserva che tale opinione sarebbe da condividere solo se, in base alla normativa statutaria e regolamentare dell’Ente, non fosse individuabile alcuna “posizione personale” dell’associato se non quella collegata alla ripartizione dei diritti d’autore. Ma non è così, perché pare innegabile che anche l’associato che non abbia titolo alla ripartizione di proventi goda pur sempre di una posizione che lo rende titolare di obblighi e diritti diversi ed autonomi rispetto a quello di percepire quanto gli è dovuto i qualità di autore o editore. La normativa interna della Siae conferisce all’associato in quanto tale un ruolo di membro attivo di quel determinato corpo sociale, al cui funzionamento può cooperare in svariate funzioni, e dal quale è destinato a ricevere una serie di benefici ulteriori rispetto a quelli per i quali si è richiesta l’iscrizione.

È  evidente che, ai fini della tutela della sfera giuridica dell’associato in quanto tale, assuma rilievo essenziale la gestione del patrimonio, che la Siae deve utilizzare per l’assolvimento dei suoi compiti “nell’interesse degli associati” (art. 1 Regolamento generale). Appare dirimente, a tale riguardo, la circostanza che, a causa della nota procedura concorsuale riguardante la Lehman Brothers, la Siae abbia subito una perdita nel proprio patrimonio. Il generico interesse dell’associato alla prudente e corretta amministrazione del patrimonio, dalla quale dipende il soddisfacimento delle posizioni attive che si collegano al suo status, assume nella fattispecie un connotato di palpabile concretezza, in relazione alle criticità collegabili ad una perdita finanziaria. L’associato, quindi, in quanto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, deve essere considerato soggetto “interessato”, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 (come modificata dall’art. 15 della legge n. 15 del 2005), fonte del diritto all’accesso ai documenti delle pubbliche amministrazioni.

In tale prospettiva, risultano prive di pregio le obiezioni avanzate dalla controinteressata basate sul fatto che i due appellanti non possono dimostrare di aver subito alcun danno nell’area della ripartizione del diritti di autore, posto che tale profilo non esaurisce la sfera degli interessi dei soggetti medesimi nel rapporto con la Siae.

Con la novella di cui alla legge 11 febbraio 2005 n. 15, non solo è stato introdotto nell’art. 24, il comma 3, secondo cui sono inammissibili istanze di accesso “preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”, ma anche e, soprattutto, si è meglio definita la figura del soggetto “interessato” all’accesso, come quello che - come era già prescritto - abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, ma anche che - ed è questa l’innovazione - tale situazione sia “collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. La puntualizzazione chiarisce che, per stabilire se sussiste il diritto all’accesso, occorre avere riguardo al documento cui si intende accedere, per verificarne l’incidenza, anche potenziale, sull’interesse di cui il soggetto è portatore. In altri termini, essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è condizione sufficiente perché l’interesse rivendicato possa considerarsi “diretto, concreto e attuale”, essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento.

Il patrimonio della Siae deve essere gestito nell’interesse dei soli associati, che, in quanto tali, possono beneficiare di incrementi patrimoniali ed essere esposti a pregiudizi per eventuali perdite. Al contrario, la vasta ed indifferenziata platea dei consumatori e utenti del diritto d’autore, che le appellanti [Codacons e Associazione per la tutela degli utenti dell’informazione, della stampa e del diritto d’autore] intendono rappresentare, non può ricevere alcun nocumento da decurtazioni del patrimonio della Siae né giovarsi in alcun modo del recupero di capitali venuti meno per effetto di investimenti pregressi, cui, invece, è legittimamente interessato il singolo associato. Le associazioni appellanti possono certamente farsi promotrici di iniziative tese ad assicurare legalità dell’azione amministrativa anche nei confronti della Siae, quanto all’esercizio delle attività di interesse pubblico che ad essa competono, ma risultano sprovviste di una posizione differenziata e qualificata che dia titolo ad accedere agli atti riguardanti la gestione del patrimonio, di cui può beneficiare solo la base associativa. FT



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Inserito in data 27/04/2012
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 19 aprile 2012, n. 401

Compensazione delle spese nel processo amministrativo: divieto di pseudo-motivazione; controllo in appello.

Nei giudizi cui sia applicabile la novella operata dalla legge n. 69/2009 (cioè “ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, ossia a partire dal 4 luglio 2009), le spese del giudizio non potranno essere compensate tra le parti, se non che:

1) nei casi di soccombenza reciproca (e, devesi ritenere, nei limiti di tale reciproca soccombenza);

2) ove concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, ma solo a condizione che esse siano esplicitamente indicate nella motivazione.

Corollari di tali nuovi principi sono i seguenti:

a) non può più ammettersi la pseudo-motivazione, tautologica, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la compensazione, sicché non basterà reiterare formule tradizionalmente utilizzate, sostituendo magari la dizione “giusti motivi” con “gravi ed eccezionali ragioni”;

b) l’indicazione di quali queste siano deve essere esplicitata;

c) tale esplicitazione, affinché abbia senso, postula la possibilità di un controllo – esteso anche al merito del relativo apprezzamento sulla gravità ed eccezionalità – del giudice amministrativo di appello.

In particolare, tale controllo dovrà svolgersi in due fasi:

1) verifica di sussistenza di una motivazione esplicita sul punto;

2) verifica di una potenziale condivisibilità di tale motivazione.

Mentre il primo profilo si potrebbe talvolta concludere con la conferma, diversamente motivata, della stessa soluzione raggiunta dal primo giudice (giacché, se effettivamente vi sono ragioni eccezionali, il giudice di appello dovrà darne atto, e non già annullare la sentenza appellata per mero difetto formale, che pure in tal caso sussisterebbe); viceversa il secondo è destinato a comportare la riforma della sentenza che abbia ritenuto eccezionali e gravi, motivi che in effetti non lo sono.

Nel merito, peraltro, appare al Collegio del tutto evidente che non ci possano essere “gravi ed eccezionali ragioni” che giustifichino la compensazione delle spese, giacché il creditore di somma certa, liquida ed esigibile nei confronti di una pubblica amministrazione, che sia stato costretto, dall’inadempimento di questa, a promuovere l’azione di ottemperanza, deve poi – per esclusivo fatto colposo, se non addirittura doloso, del debitore – sopportare i costi del relativo giudizio; ebbene, ove tali costi non gli siano riconosciuti dal giudice, essi si risolvono in una sensibile riduzione effettiva del suo credito pecuniario, peraltro con un’incidenza percentualmente maggiore proprio in quei casi in cui il credito azionato sia di importo non particolarmente elevato. Non v’è dubbio che la liquidazione delle spese debba tener conto del valore della controversia, ma il suo limitato ammontare non può mai essere un motivo di compensazione, se non che a prezzo di rendere beffardo il complessivo esito della vicenda processuale. FT



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Inserito in data 27/04/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 19 aprile 2012, n. 109

Sentenze tributarie di appello: l’art 49 dlgs 546/1992 non vieta la sospensione dell’esecuzione.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia dubita della legittimità dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario), il quale stabilisce che «Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto». La suddetta Commissione tributaria afferma che il denunciato comma 1 dell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 víola i parametri costituzionali, nella parte in cui «non prevede la possibilità di sospensione dell’esecutività della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, quando dalla sua esecuzione possa derivare all’esecutato un “grave ed irreparabile danno”».

La questione non è fondata, perché la disposizione impugnata può essere interpretata in modo da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

Come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 217 del 2010, la lettera della disposizione impugnata consente un’interpretazione diversa da quella accolta dal rimettente. Quest’ultima disposizione testualmente stabilisce che è «esclusa» l’applicazione al processo tributario dell’art. 337 cod. proc. civ. Il primo comma di tale articolo, a sua volta, statuisce che l’impugnazione delle sentenze non ha effetto sospensivo dell’esecuzione di queste, fatte «salve le disposizioni degli artt. 283, 373 […] e 407». Il primo comma dell’art. 373 cod. proc. civ. (fatto salvo, come visto, dal primo comma dell’art. 337 cod. proc. civ.), da un lato, ribadisce che il ricorso per cassazione, al pari delle altre impugnazioni, non sospende l’esecuzione della sentenza e, dall’altro, consente che il giudice di appello, «su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno», disponga «che la esecuzione sia sospesa e che sia prestata congrua cauzione». Una siffatta concatenazione di norme può essere intesa anche nel senso che è «esclusa» l’applicazione al processo tributario della regola (fissata dal primo comma dell’art. 337 cod. proc. civ.) secondo cui le impugnazioni delle sentenze non hanno effetto sospensivo dell’esecuzione di queste. In tal modo si renderebbero applicabili, proprio perché non piú “eccezionali”, le ipotesi di sospensione cautelare dell’esecuzione della sentenza impugnata previste dagli «artt. 283, 373 […] e 407» cod. proc. civ. e fatte salve dallo stesso art. 337 del medesimo codice. FT



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Inserito in data 27/04/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 19 aprile 2012, n. 107

Indennizzabilità ex L 210/1992 anche per complicanze di vaccini contro morbillo, parotite e rosolia.

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subìto le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia.

Se nella profilassi delle malattie infettive appaiono decisive le attività di prevenzione, dirette a scongiurare e a contenere il pericolo del contagio, è in ogni caso decisivo il rilievo assunto dalle campagne di sensibilizzazione da parte delle competenti autorità pubbliche allo scopo di raggiungere e rendere partecipe la più ampia fascia di popolazione. In questa prospettiva − nella quale è perfino difficile delimitare con esattezza uno spazio “pubblico” di valutazioni e di deliberazioni (come imputabili a un soggetto collettivo) rispetto a uno “privato” di scelte (come invece imputabili a semplici individui) − i diversi attori finiscono per realizzare un interesse obiettivo − quello della più ampia immunizzazione dal rischio di contrarre la malattia − indipendentemente da una loro specifica volontà di collaborare: e resta del tutto irrilevante, o indifferente, che l’effetto cooperativo sia riconducibile, dal lato attivo, a un obbligo o, piuttosto, a una persuasione o anche, dal lato passivo, all’intento di evitare una sanzione o, piuttosto, di aderire a un invito. In presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore della pratica di vaccinazioni è, infatti, naturale che si sviluppi un generale clima di “affidamento” nei confronti proprio di quanto “raccomandato”: ciò che rende la scelta adesiva dei singoli, al di là delle loro particolari e specifiche motivazioni, di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo. Corrispondentemente a questa sorta di cooperazione involontaria nella cura di un interesse obiettivamente comune, ossia autenticamente pubblico, apparirà naturale reputare che tra collettività e individui si stabiliscano vincoli propriamente solidali, nel senso − soprattutto − che le vicende delle singole persone non possano che essere riguardate anche sotto una prospettiva “integrale”, vale a dire riferita all’intera comunità: con la conseguenza, tra le altre, che, al verificarsi di eventi avversi e di complicanze di tipo permanente a causa di vaccinazioni effettuate nei limiti e secondo le forme di cui alle previste procedure, debba essere, per l’appunto, la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale piuttosto che non i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio collettivo.  Sul piano dei valori garantiti, in Costituzione, dall’art. 2, nonché dall’art. 32, lo sfumare, in altri termini, del rilievo delle motivazioni strettamente soggettive (che possano aver indotto verso le scelte imposte o auspicate dall’amministrazione sanitaria) giustifica la traslazione in capo alla collettività (anch’essa obiettivamente favorita da quelle scelte) degli effetti dannosi eventualmente conseguenti. In un contesto di irrinunciabile solidarietà, del resto, la misura indennitaria appare per se stessa destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo: sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati. FT



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Inserito in data 24/04/2012
TAR PUGLIA LECCE, SEZ. I, 22 marzo 2012, n. 525

Illegittima Ordinanza del Sindaco: non è censurabile dar nutrimento agli animali randagi.

  • I Giudici pugliesi, accogliendo il ricorso di un’Associazione animalista, evidenziano la contrarietà del provvedimento del Primo cittadino, in contrasto sia con lo spirito della Legge regionale in materia, sia con la Legge quadro nazionale – n. 281/91.
  • Nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio o di deporvi alimenti per la nutrizione;
  • L’unica forma di prevenzione legittima ed ammissibile, pertanto, sarebbe un semplice controllo delle nascite e non un mero divieto, quale quello in questa sede censurato. CC


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Inserito in data 24/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 23 aprile 2012, n. 2397

Violazione del contraddittorio processuale; occorre integro ai fini di una decisione semplificata.

  • L’art. 60 CpA prevede l’ammissibilità di una sentenza in forma semplificata anche in sede cautelare, purchè sia integro il contraddittorio;
  • Con la nuova disciplina processuale (art. 27 comma 2° CpA) il Giudice deve ordinare l’integrazione del contradditorio nei casi in cui non siano già maturate decadenze, come appunto nel caso di specie, salva in ogni caso l’adozione di misure cautelari interinali. CC


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Inserito in data 24/04/2012
CORTE DI GIUSTIZIA, 23 aprile 2012, C-415/10

La normativa dell’UE non contempla il diritto di accesso per il lavoratore escluso in modo iniquo.

Non è previsto, a favore del lavoratore che lamenti come ingiusta la propria esclusione in sede di selezione professionale, l’accesso o la conoscibilità delle informazioni che abbiano spinto il datore di lavoro ad una scelta differente.

Può, semmai, il Giudice nazionale valutare in merito all’effettiva esistenza dei presupposti discriminatori, come addotti dal lavoratore escluso. CC



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Inserito in data 22/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 16 aprile 2012, n. 2185

Abuso edilizio: la proposizione della domanda in sanatoria rende inefficaci eventuali atti repressivi disposti in precedenza dall’Amministrazione.

Invero, la presentazione della domanda di rilascio di concessione in sanatoria per abusi edilizi impone al Comune la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, di talché gli atti, repressivi dell'abuso, in precedenza adottati perdono efficacia, restando ferma la necessità di riproposizione di motivi aggiunti in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria. E’ dunque improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, e ciò in quanto il riesame dell'abusività dell'opera provocato da tale istanza, sia pure al fine di verificare l'eventuale sanabilità di quanto costruito, ha comportato ex se la formazione di un nuovo provvedimento di rigetto che supera il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa iniziale SL



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Inserito in data 22/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 16 aprile 2012, n. 2173

Atto di autenticazione delle firme a sostegno di una candidatura: essenziale il rispetto delle modalità di identificazione del dichiarante.

L’ indicazione delle modalità di identificazione costituisce requisito di validità dell’ autenticazione delle firme: quest’ultima, infatti, per poter produrre i suoi speciali effetti probatori, deve precisare come l'identificazione è avvenuta, per esibizione di un documento di riconoscimento o per conoscenza personale.

Non può quindi essere consentita, in un procedimento rigorosamente formale e caratterizzato da tempi ristretti, l’ omissione dell’ indicazione delle modalità attraverso le quali è stata effettuata l'identificazione dei sottoscrittori di una lista elettorale, con la conseguenza che non esiste autenticazione di una firma se la stessa non risulta apposta in presenza dell'ufficiale autenticante previo accertamento dell’ identità di chi sottoscrive, mentre l'attestazione dell'ufficiale autenticante deve riguardare entrambe le due circostanze di fatto. SL



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Inserito in data 22/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 16 aprile 2012, n. 2171

Giudizio di ottemperanza ed azione di risarcimento del danno.

Dopo l'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (d.lg. 2 luglio 2010 n. 104) deve ritenersi non più applicabile il principio giurisprudenziale per il quale in sede di ottemperanza era possibile formulare richiesta di risarcimento, ma solo per i danni verificatisi in seguito alla formazione del giudicato e a causa del ritardo nella esecuzione della pronuncia, mentre il risarcimento dei danni riferibili al periodo precedente al giudicato doveva essere richiesto con un giudizio cognitorio da proporsi davanti al giudice di primo grado. Difatti, ai sensi dell'art. 112, comma 4 cpa è ora ammessa la proposizione, nel giudizio di ottemperanza, di una azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato; peraltro, tale possibilità deve intendersi contenuta nei limiti temporali e sostanziali dettati dal precedente art. 30 e, in tal caso, il giudizio si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.SL



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Inserito in data 22/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 16 aprile 2012, n. 2166

Abilitazione avvocato: il semplice voto numerico é sufficiente ad esprimere il giudizio di idoneità dei candidati.

Eventuali ulteriori autolimitazioni imposte dalle Commissioni esaminatrici costituite presso i diversi  distretti di Corte d’Appello non assumono in ogni caso la stessa efficacia vincolante dei criteri fissati dalla Commissione Centrale costituita presso il Ministero di Giustizia, quando questi ultimi sono comunque sussistenti. SL



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Inserito in data 19/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 16 aprile 2012, n. 2135

Mancata impugnazione dell’aggiudicazione dopo la riammissione in gara: sopravvenuta carenza d’interesse?

E’ condivisibile l’argomento secondo cui, dal momento che il ricorso al T.A.R. era stato proposto avverso l’atto di esclusione dalla gara, la circostanza per cui l’amministrazione avesse poi disposto la riammissione dell’appellante senza subordinarne gli effetti all’esito del giudizio, aveva determinato una situazione in fatto interamente satisfattiva per l’interesse sotteso alla proposizione del giudizio. In tal modo operando, l’amministrazione aveva sancito la definitiva rimozione del provvedimento lesivo oggetto di impugnativa, così da concretare i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere. L’interesse immediato e diretto sotteso alla domanda di giustizia proposta dalla società appellante era, infatti, quello di ottenere la riammissione alla gara e tale interesse è stato interamente soddisfatto. Al contrario, non può essere condivisa la tesi esposta dai primi Giudici, secondo cui la permanenza dell’interesse alla coltivazione del ricorso si traslerebbe necessariamente sugli ulteriori e successivi arresti del procedimento di gara, trattandosi di atti in relazione ai quali l’interesse del ricorrente assume un carattere soltanto indiretto e mediato, e in quanto tale insuscettibile di giustificare (in assenza di una loro impugnativa) una pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse, quale quella odiernamente impugnata.

Al riguardo deve essere richiamato il (condiviso) orientamento giurisprudenziale secondo cui ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. c), c.p.a. la sopravvenuta carenza d'interesse e la cessazione della materia del contendere si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell'interesse leso; la sopravvenuta carenza di interesse può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte, e qualora sia determinata dal sopravvenire di un nuovo provvedimento, questo non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra la p.a. e l'amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato. FT



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Inserito in data 19/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 aprile 2012, n. 2116

Destinazione a verde: vincolo conformativo. Fascia costiera inedificabile: legittimo divieto di sanatoria.

Mentre è stato sottolineato che costituiscono vincoli soggetti a decadenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, quelli preordinati all'espropriazione, o che comportino l'inedificabilità, e che, dunque, svuotano il contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul godimento del bene in modo tale da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero diminuendone significativamente il suo valore di scambio, è stato per contro evidenziato che la destinazione di "area a verde pubblico - verde urbano" costituisce invece espressione della potestà conformativa del pianificatore, avente validità a tempo indeterminato: ciò in quanto l'art. 31 delle N.T.A., che destina le "aree a verde pubblico" al tempo libero e quindi all'utilizzo da parte della collettività (in tal senso dovendosi correttamente intendersi l'espressione "sono di proprietà pubblica"….) prevede, peraltro, che su tali aree possano essere ubicate attrezzature per lo svago, chioschi, bar, teatri all'aperto, impianti sportivi per allenamento e spettacolo, e simili, nonché biblioteche e giochi per bambini, e consente, altresì, la costruzione di edifici ed impianti previa approvazione di piano particolareggiato o di progetto planovolumetrico. Di conseguenza, essendo consentita, anche ad iniziativa del proprietario, la realizzazione di opere e strutture intese all'effettivo godimento del verde, è stato escluso, ex se, la configurabilità di uno svuotamento incisivo del contenuto del diritto di proprietà, permanendo comunque la utilizzabilità dell'area rispetto alla sua destinazione naturale, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun vincolo preordinato all'espropriazione ovvero comportante in edificabilità, né è configurabile un obbligo di nuova tipizzazione.

La fattispecie della edificazione nella fascia dai 300 metri dalla costa, di cui al più volte citato articolo 51, lettera f), della legge regionale della Puglia n. 56 del 1980, non è rapportabile alla disciplina di cui all’articolo 32 della legge n. 47 del 1985 ma a quella di cui all’articolo 33, relative ad opere non suscettibili di sanatoria e, di conseguenza, non è possibile provvedere con le varianti di recupero, stante l’articolo 5 u.c. della L.R. n. 26 del 1985, per il quale “Non è possibile formare la variante per le opere non suscettibili di sanatoria di cui all’art. 33 della legge n. 47 del 1985”. Ciò tanto più che il divieto di edificazione nella fascia costiera di cui all’art. 51, lett. f, l. reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56 non rappresenta una misura di salvaguardia ma un vincolo di inedificabilità assoluta preclusivo del rilascio della concessione edilizia fino all’adozione del piano territoriale; e che l’art. 51, lett. f), l. reg. Puglia 31 maggio 1980 n.56 vieta qualsiasi edificazione entro la fascia costiera di trecento metri, per cui è legittimo il diniego di sanatoria espresso dal comune per abusi edilizi realizzati entro tale fascia, a nulla valendo la previsione di piani finalizzati al recupero degli insediamenti abitativi, atteso che in forza dell’art. 5 l. reg. n. 56 del 1980 cit. non è possibile formare varianti per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 33 l. 28 febbraio 1985, n. 47.

L’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 esclude espressamente la possibilità di sanatoria per gli interventi realizzati in violazione di “vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela di interesse paesistici e ambientali ovvero a difesa della coste marine”, in quanto, come già ritenuto dalla giurisprudenza di questo Consiglio, la norma regionale all’esame introduce un divieto assoluto, ancorchè temporaneo, di edificazione entro la fascia costiera, al quale si aggancia con immediatezza la misura sanzionatoria prevista dal legislatore statale, e cioè l’impossibilità di sanatoria dell’abuso, senza eccezioni, limiti o condizionamenti. Ciò che rileva, in altri termini, è l’esistenza di un vincolo legale di in edificabilità assoluta sia al momento in cui le opere vennero realizzate, sia al momento della decisione sulla domanda di sanatoria.

E’ appena il caso di segnalare che (anche alla stregua delle condivisibili considerazioni contenute in Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 2001, n. 11716, cui può farsi rinviare) non può trovare accoglimento la tesi, su cui è imperniato tutto l’assunto difensivo degli appellanti, dell’abrogazione implicita dell'art. 51, lett. f), della legge regionale 31.5.1980, n. 56, per contrasto con le disposizioni della legge statale 8 agosto 1985, n. 431, essendo al riguardo sufficiente evidenziare che mentre la legge della regionale 31 maggio 1980 n. 56 disciplina la "Tutela ed uso del territorio" attribuita alla competenza delle Regioni dall'art. 117 della Costituzione, la legge statale è riferita alla "tutela del paesaggio", che è materia da ricondursi all'art. 9 comma 2 della Costituzione e soltanto delegata alle Regioni: le due normative, quella urbanistica e quella paesaggistica, perseguono dunque fini assolutamente distinti che non consentono, logicamente e giuridicamente, una loro sovrapposizione, solo in presenza della quale avrebbe potuto trovare ingresso la deduzione difensiva degli appellanti circa l’avvenuta abrogazione della normativa regionale ad opera di quella statale. FT



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Inserito in data 19/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 aprile 2012, n. 2104

Consigliere comunale membro di commissione di concorso indetto da altro ente: limiti dell’incompatibilità.

 La Sezione reputa, infatti, che la composizione della commissione sia immune dai profili di illegittimità colti dal Primo Giudice. In merito all’assunzione della funzione di Presidente della Commissione da parte di un soggetto che ricopriva ratione temporis la carica di consigliere comunale in un Comune diverso da quello che ha indetto la procedura, soccorre il condivisibile orientamento interpretativo secondo cui la causa di incompatibilità in esame può essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni diverse da quella procedente solo nel caso in cui vi sia un qualche elemento di possibile incidenza tra l'attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso. Questo Consiglio ha reputato, infatti, che una diversa interpretazione verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto d’imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell'ente che indice la selezione. Si è, in particolare, rimarcato che detto elemento di collegamento, in mancanza di criteri legali, può essere rinvenuto nella sfera di influenza dell'attività svolta dal soggetto ricoprente cariche politiche, sindacali o professionali, per cui se questa in astratto è idonea a riverberare i suoi effetti anche sull'ente che indice la selezione, l'incompatibilità deve ritenersi sussistente, altrimenti deve escludersi, salva la deducibilità delle ipotesi di cui all'art. 51 c.p.c. o del vizio di eccesso di potere sotto i diversi profili consentiti.

Si deve, infine, reputare che non abbia valenza invalidante neanche l’assunzione,da parte di un soggetto che ricopriva la carica di rappresentante sindacale, della veste di segretario della Commissione, posto che la normativa di cui sopra, avente carattere eccezionale e, quindi, non passibile di applicazione analogica, si riferisce ai componenti in senso stretto della commissione, ossia ai soli soggetti aventi funzione decisionale, con conseguente esclusione dei segretari che assumono un ruolo di assistenza e supporto. FT



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Inserito in data 19/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I, parere 12 aprile 2012, n. 1796

Legittimità dell’ordinanza sindacale che vieta la fermata per avvicinare chi si prostituisce.

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 aprile 2011, n. 115, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 comma4 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nella parte in cui comprende la locuzione “anche”, prima delle parole “contingibili ed urgenti”, in quanto la norma censurata, non limitando i poteri di ordinanza dei sindaci ai casi contingibili ed urgenti, viola la riserva di legge relativa, di cui all’art. 23 Cost., e si caratterizza alla stregua di una “delega in bianco”, nel senso che non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell’imposizione dei comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio dello stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge. Nel caso di specie, non v’è dubbio che l’ordinanza impugnata si riverberi sulla libertà dei cittadini, “suscettibile - secondo la Corte Costituzionale - di essere incisa solo dalle determinazioni di un atto legislativo, direttamente o indirettamente riconducibile al Parlamento, espressivo della sovranità popolare”.

Va ancora considerato che l’ordinanza vieta in via permanente su tutto il territorio comunale “la fermata ai pedoni e a tutti i veicoli, propedeutica al contatto con soggetti dediti alla prostituzione”, sicché il provvedimento manca del requisito della “temporaneità”, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti, che pur sempre costituiscono l’espressione di un potere derogatorio esercitato dai sindaci sotto la vigilanza del Ministro dell’interno attraverso i prefetti. Sul punto si è anche soffermata la Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 115 del 2011, precisando che il decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2008 (richiamato nel preambolo dell’impugnata ordinanza), nella parte in cui fornisce la definizione di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, entrambi beni pubblici da tutelare, assolve alle funzioni di indirizzare l’azione del sindaco, come previsto dall’art. 54, comma 4 bis, regolando i rapporti tra autorità centrali (ministro) e periferiche (sindaci), ma “non può soddisfare la riserva di legge, in quanto si tratta di atto non idoneo a circoscrivere la discrezionalità amministrativa nei rapporti con i cittadini”. In altri termini, nel momento in cui l’art. 54, comma 4, autorizza i sindaci ad emanare atti non sottoposti a scadenza, non giustificati dal principio salus publica suprema lex e finalizzati alla prevenzione e all’eliminazione di gravi (e non meglio precisate) minacce alla sicurezza urbana, si realizza una indebita invasione dei primi cittadini nel campo della legislazione primaria. Conseguentemente, la parziale caducazione dell’art. 54, comma 4, del Testo unico degli enti locali, disposta dalla Corte costituzionale nei termini sopra indicati, dispiega i suoi effetti anche sull’impugnata ordinanza, rendendola inefficace per mancanza dei presupposti di legge. FT



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Inserito in data 18/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 12 aprile 2012, n. 3

Legittimità provvedimenti regionali statuenti limiti di spesa nel corso dell’esercizio finanziario.

  • I Supremi Giudici amministrativi, ricostruendo la recente disciplina che ha reso maggiormente autoritativa la programmazione sanitaria, si pronunciano in merito all’intervento delle Regioni, tenute, al fine di raggiungere l’obiettivo di una pianificazione seria e vincolante, ad adottare determinazioni di natura autoritativa e vincolante in tema di limiti alla spesa sanitaria ai sensi dell'art. 32, comma 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  • In tal guisa, spettando alle Regioni contemperare il contenimento della spesa con la tutela primaria del diritto alla salute, Esse sono tenute a scegliere le strutture destinatarie di simili proventi in una fase di pura negoziazione, in cui il compromesso tra i due parametri appena esposti funge da fondamentale punto di riferimento;
  • Inquadrata la questione, il Massimo Collegio si esprime in merito ai provvedimenti con cui le Regioni limitano i tetti massimi di spesa in corso di esercizio finanziario, stabilendone la legittimità a condizione che le effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità, tengano ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, qualificato come nucleo irriducibile dalla Consulta n. 509/00 che, in tale sede, i Giudici Amministrativi appositamente ricordano;
  • Unitamente a tale richiamo, anche la tutela della concorrenza tra strutture pubbliche e private necessita di adeguata tutela e, pertanto, il Sommo Collegio, sempre ricordando l’apporto proveniente dal Giudice delle Leggi, rammenta la necessaria commistione di questo elemento con quello di una programmazione economica attenta e scrupolosa;
  • Alla luce di una simile ricostruzione, pertanto, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell’anno, purchè, come affermano i Supremi Giudici amministrativi, si svolga in guisa da bilanciare l’esigenza del contenimento della spesa con la pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate e, soprattutto, con l’interesse degli operatori privati ad agire con un logica imprenditoriale. CC


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Inserito in data 18/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 10 aprile 2012, n. 2

Esperibilità del rimedio dell’ottemperanza avverso ordinanza di assegnazione credito pignorato.

  • Il Supremo Consesso chiarisce, finalmente, il contrasto giurisprudenziale sorto in merito all’ammissibilità del rimedio ex art. 112 C.P.A. nei riguardi del suddetto provvedimento, laddove destinatario ne fosse la P.A., nonché, indirettamente, ne illustra l’effettiva natura;
  • La diatriba, sorta tra quanti, attribuendovi portata decisoria e conseguente efficacia di giudicato, si contrapponevano a coloro i quali negavano una simile natura di accertamento, viene risolta favorevolmente alla prima posizione;
  • Il Massimo Collegio, confermandone, quindi, l’attitudine al giudicato, affronta l’ulteriore questione se tale ordinanza possa essere ritenuta fonte di un obbligo di conformazione della P.A. trattandosi, come nella specie, di crediti privatistici;
  •  Alla luce della posizione appena illustrata, i Supremi Giudici acclarano la natura decisoria e, di conseguenza, la portata conformativa della pronuncia in essa contenuta, a prescindere dal fatto che destinatario dell’obbligo dei pagamenti fosse la P.A.;
  • Il Collegio giunge, pertanto, ad affermare il seguente principio di diritto: l’ordinanza di assegnazione del credito resa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. nell’ambito di un processo di espropriazione presso terzi, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione o soggetto ad essa equiparato ai sensi del cod. proc. amm., avendo portata decisoria (dell’esistenza e ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva, per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza (art. 112, comma 3, lett. c), art. 7, comma 2, cod. proc. amm.). CC


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Inserito in data 18/04/2012
CORTE DI GIUSTIZIA, 10 aprile 2012, C-83/12 PPU

Favoreggiamento immigrazione clandestina; legittime le sanzioni penali eventualmente irrogate.

La Corte europea, ricordando come il diritto dell'Unione disciplini le condizioni di emissione, cancellazione o abrogazione dei visti di soggiorno, ma non contenga alcuna regolamentazione che preveda sanzioni penali in caso di violazione delle condizioni, ne ammette la possibile esperibilità ed irrogazione, da parte di ciascun Paese, in caso di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

In tal guisa, infatti, diventa possibile attuare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro gli autori dei reati, compresi i contrabbandieri. CC



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Inserito in data 15/04/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 12 aprile 2012, n. 87

Reati del PdCM di natura non ministeriale: l’autorità giudiziaria procede senza informare la Camera.

Ricostruito, alla luce del tessuto normativo e in armonia con i principi dell’ordine costituzionale dello Stato, il complesso meccanismo della giustizia politica, non resta alla Corte che prendere atto della estraneità ad esso della fattispecie peculiare che ha originato l’odierno contenzioso costituzionale. La vicenda che costituisce oggetto del ricorso concerne, infatti, un reato (il reato di concussione, l’unico in relazione al quale è stato sollevato il conflitto) che l’autorità giudiziaria ha ritenuto immediatamente privo di carattere funzionale e la cui natura ministeriale non è stata posta a fondamento del conflitto, nel senso che con esso – e tenuto conto del contenuto della domanda proposta dalla Camera dei deputati, quale dianzi precisata – questa Corte non è stata investita dell’accertamento di siffatto carattere. In tali circostanze, non solo il potere giudiziario, ritenendo il reato di natura comune, poteva omettere di investire il tribunale dei ministri della notizia di reato, ma ne era costituzionalmente obbligato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96 Cost. e 6 della legge cost. n. 1 del 1989, non essendogli possibile sottrarsi all’accertamento della penale responsabilità nelle forme proprie della giurisdizione ordinaria penale (art. 112 Cost.), se non in presenza delle deroghe tassative prescrivibili dalla sola Costituzione, e che neppure il legislatore ordinario potrebbe ampliare.

Resta da decidere se l’autorità giudiziaria, nel procedere nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, avesse l’obbligo di informare la Camera dei deputati della pendenza del procedimento. Questa Corte ha già escluso che un tale dovere possa ricavarsi dalle disposizioni costituzionali concernenti il procedimento per i reati di cui all’art. 96 Cost., ed in particolar modo dall’art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989, che inerisce per le ragioni dette esclusivamente ai casi di archiviazione. Una volta escluso che le fonti normative, costituzionali e primarie, abbiano introdotto l’obbligo dell’autorità giudiziaria di informare la Camera competente della pendenza del procedimento comune per reato attribuibile al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero ad un ministro, e nell’impossibilità di ricavare simile precetto dal principio di leale collaborazione, viene meno ogni fondamento giuridico su cui poggiare la pretesa della ricorrente di essere resa edotta dei fatti, dato che esso neppure è rinvenibile – come ha, invece, sostenuto la Camera dei deputati – nei «basilari canoni di ragionevolezza ed idoneità allo scopo che a mente dell’art. 3 Cost. presiedono all’interpretazione della legge». È dunque nello svolgimento della vita parlamentare e nella disciplina del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo che si rinviene la via ufficiale di interessamento alla fattispecie da parte delle Camere, cui i soggetti interessati – e ciò anche al fine di consentire loro l’esercizio del diritto di difesa – ben possono direttamente rivolgersi per informarle degli accadimenti e porle nelle condizioni di sollevare conflitto innanzi a questa Corte.

In conclusione, per tali motivi, questa Corte ritiene che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ed al Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale procedere per reato comune nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, omettendo di informarne la Camera dei deputati. FT



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Inserito in data 15/04/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 12 aprile 2012, n. 86

Marchio di origine/qualità: può produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci.

Con la ratifica dei Trattati comunitari, l’Italia è entrata a far parte di un ordinamento giuridico autonomo e coordinato con quello interno, ed ha trasferito, in base al citato art. 11 Cost., l’esercizio di poteri, anche normativi, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi. Le norme dell'Unione europea vincolano in vario modo il legislatore interno, con il solo limite dell’intangibilità dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell’uomo, garantiti dalla Costituzione. Nella fattispecie, che qui interessa, di leggi regionali della cui compatibilità col diritto dell’Unione europea (come interpretato e applicato dalle istituzioni e dagli organi di detta Unione) si dubita, va rilevato che l’inserimento dell’ordinamento italiano in quello comunitario comporta due diverse conseguenze, a seconda che il giudizio in cui si fa valere tale dubbio penda davanti al giudice comune ovvero davanti alla Corte costituzionale a seguito di ricorso proposto in via principale. Nel primo caso, le norme dell’Unione, se munite di efficacia diretta, impongono al giudice di disapplicare le norme interne statali e regionali, ove le ritenga non compatibili. Nel secondo caso, le medesime norme «rendono concretamente operativo il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost. (come chiarito, in generale, dalla sentenza n. 348 del 2007), con conseguente declaratoria d’illegittimità costituzionale delle norme regionali che siano giudicate incompatibili con il diritto comunitario» (sentenza n. 102 del 2008). Alla luce di tali principi, le censure mosse all’art. 21 della legge regionale n. 7 del 2011 devono essere dichiarate ammissibili, perché le norme dell’Unione europea sono state correttamente evocate dal ricorrente nel presente giudizio per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., quale elemento integrante il parametro di legittimità costituzionale.

Ai sensi dell’art. 34 del TFUE (già art. 28 del TCE), «Sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente». Il successivo art. 35 (già articolo 29 del TCE) dispone che «Sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente». L’art. 36 del TFUE (già art. 30 del TCE), infine, stabilisce che «Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

Dalle suddette disposizioni si evince il rilievo centrale che, nella disciplina del mercato comune delle merci, ha il divieto di restrizioni quantitative degli scambi e di misure di effetto equivalente, concernente sia le importazioni, sia le esportazioni. In particolare, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha elaborato una nozione ampia di “misura di effetto equivalente”, nozione riassunta nel principio secondo cui «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative». Nel quadro di tale principio, la Corte suddetta ha affermato che la concessione, da parte di uno Stato membro, di un marchio di qualità a prodotti finiti fabbricati in quello Stato, comportava per esso il venir meno agli obblighi derivanti dall’art. 30 del Trattato CE, divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE (Corte di giustizia, sentenza 5 novembre 2002 in causa C-325/2000, Commissione contro Repubblica Federale di Germania). Ad avviso della Corte, la disciplina controversa aveva, quanto meno potenzialmente, effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci fra Stati membri. Infatti una simile disciplina, introdotta al fine di promuovere la commercializzazione dei prodotti agroalimentari realizzati in Germania ed il cui messaggio pubblicitario sottolineava la provenienza tedesca dei prodotti interessati, poteva indurre i consumatori ad acquistare i prodotti recanti il marchio CMA, escludendo i prodotti importati.

La norma in questa sede censurata introduce un marchio «di origine e di qualità», denominato «Marche Eccellenza Artigiana (MEA)», che, con la chiara indicazione di provenienza territoriale («Marche»), mira a promuovere i prodotti artigianali realizzati in ambito regionale, garantendone per l’appunto l’origine e la qualità. Quanto meno la possibilità di produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri è, dunque, innegabile, alla luce della nozione comunitaria di «misura ad effetto equivalente» elaborata dalla Corte di giustizia e dalla giurisprudenza dianzi richiamata. Pertanto, sussiste la denunziata violazione dei vincoli posti dall’ordinamento dell’Unione europea e, per conseguenza, dell’art. 117, primo comma, Cost. FT



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Inserito in data 15/04/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 12 aprile 2012, n. 85

Leggi regionali che limitano energie rinnovabili e modificano competenze di protezione civile.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011), in riferimento agli artt. 41 e 117 della Costituzione.

Questa Corte ha già rilevato che la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l’11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili; ha, conseguentemente, dichiarato l’illegittimità, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., di una disposizione regionale che prevedeva limiti massimi autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili. Anche l’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, vietando il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti per un consistente lasso di tempo, contrasta con le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia. Né rileva il fatto che il periodo di durata del divieto di rilascio delle autorizzazioni stabilito dalla norma impugnata (scadendo il 31 dicembre 2011) sia ormai esaurito, perché tale circostanza non esclude che la norma abbia avuto comunque applicazione. Deve dunque essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.

L’art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, prevedendo che, per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992, «il presidente della provincia è autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale» e che, per consentire il coordinamento e l’adozione degli interventi in questione, i sindaci e i presidenti delle comunità montane forniscono alle sale operative delle Province gli elementi utili per la conoscenza dell’evento e per l’assunzione delle iniziative necessarie, configura la competenza del Presidente della Provincia in termini ampi e generali, tale da comprendere anche le attribuzioni riservate al Prefetto dalla normativa statale. Conseguentemente deve essere dichiarata l’illegittimità dell’art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, nella parte in cui, nel sostituire l’art. 16, comma 1, della legge reg. Veneto n. 58 del 1984 e nell’introdurre nel medesimo art. 16 il comma 1-bis, prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale, nei casi di emergenza di protezione civile per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992. FT



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Inserito in data 15/04/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 5 aprile 2012, n. 81

Nomina assessore regionale e quote rosa: confini del sindacato sui vincoli al potere discrezionale.

La Regione Campania ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502 del 27 luglio 2011, confermativa della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione I, n. 1985 del 7 aprile 2011, con cui è stato annullato l’atto del Presidente della Giunta regionale di nomina di un assessore, per violazione dell’art. 122, quinto comma, della Costituzione.

Nella specie, la Regione Campania, benché asserisca di non voler portare all’esame della Corte costituzionale il modo di esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice amministrativo, prospetta proprio un conflitto di tale contenuto, essendo il ricorso incentrato su un problema di interpretazione del diritto vigente, e in particolare dell’art. 46, comma 3, dello statuto della Regione Campania, in relazione al quale la ricorrente contesta il percorso ermeneutico seguito nella decisione del Consiglio di Stato. La ricorrente muove, infatti, dall’affermazione che nell’ordinamento esistono aree sottratte al sindacato giurisdizionale, in quanto espressive di attività politica, come tali insindacabili da parte del giudice. Ne sarebbe una riprova la permanenza nell’ordinamento dell’art. 7 del codice del processo amministrativo, nel quale, come ricordato poco sopra, si afferma che «non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico». A conferma, la ricorrente richiama la giurisprudenza dei giudici ordinari e amministrativi, applicativa della norma menzionata, la quale, peraltro, è stata particolarmente rigorosa nel delimitare i confini della categoria degli atti non impugnabili davanti al giudice amministrativo.

L’affermazione della ricorrente, quanto all’esistenza di spazi riservati alla scelta politica, è condivisibile e suffragata da elementi di diritto positivo. Ciò nondimeno, gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto. Nella misura in cui l’ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un’azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l’esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate.

Nel caso portato all’esame della Corte, il legislatore regionale della Campania, nell’esercizio dell’autonomia politica ad esso accordata dall’art. 123 della Costituzione, ha ritenuto di dover delimitare il libero apprezzamento del Presidente della Giunta regionale nella scelta degli assessori, stabilendo alcuni vincoli di carattere generale, in sede di elaborazione dello statuto. Ad esempio, con una previsione che contraddistingue lo statuto campano da quello di altre regioni, il legislatore regionale ha voluto predeterminare il numero dei componenti della Giunta regionale, prevedendo esplicitamente che essa sia «composta dal Presidente e da dodici assessori, compreso il vicepresidente» (art. 50, comma 2, statuto Campania). Parimenti, per quanto riguarda l’individuazione dei componenti dell’esecutivo regionale, lo statuto, pur preservando in capo al Presidente il più ampio margine di scelta per permettergli di comporre la Giunta secondo le proprie valutazioni di natura politica e fiduciaria, prescrive che gli assessori siano nominati «nel pieno rispetto del principio di un’equilibrata presenza di donne e uomini» (art. 46, comma 3), di talché la discrezionalità spettante al Presidente risulta arginata dal rispetto di tale canone, stabilito dallo statuto, in armonia con l’articolo 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione. La circostanza che il Presidente della Giunta sia un organo politico ed eserciti un potere politico, che si concretizza anche nella nomina degli assessori, non comporta che i suoi atti siano tutti e sotto ogni profilo insindacabili. Né, d’altra parte, la presenza di alcuni vincoli altera, di per sé, la natura politica del potere esercitato dal Presidente con l’atto di nomina degli assessori, ma piuttosto ne delimita lo spazio di azione. L’atto di nomina degli assessori risulterà, dunque, sindacabile in sede giurisdizionale, se e in quanto abbia violato una norma giuridica.

Così inteso, il conflitto proposto dalla Regione Campania si risolve in un problema di corretta individuazione della natura e della portata dei vincoli stabiliti dall’art. 46 dello statuto, problema che – come tutte le questioni di interpretazione – rientra nelle funzioni dell’autorità giudiziaria, e che questa Corte non è chiamata a sindacare in sede di conflitto di attribuzioni. Per queste ragioni si deve concludere che il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania è inammissibile. FT



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Inserito in data 15/04/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 5 aprile 2012, n. 80

Codice del Turismo: eccesso di delega laddove prevede un nuovo assetto dei rapporti Stato/Regioni.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011, sollevata da tutte le ricorrenti per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., è ammissibile e fondata nei termini e nei limiti di seguito precisati.

L’analisi della fondatezza della censura di carenza di delega si deve condurre non sull’intero d.lgs. n. 79 del 2011, ma sulle singole disposizioni impugnate – nei limiti della loro ridondanza sul riparto di competenze di cui all’art. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost. e sull’allocazione delle funzioni amministrative, e conseguentemente legislative, di cui all’art. 118, primo comma, Cost. – allo scopo di verificare se ciascuna di esse possa essere catalogata tra le norme statali da riassettare ed armonizzare, o se invece si tratti di una nuova disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni su oggetti particolari, non compresa nella delega. Si deve pertanto procedere all’esame delle singole disposizioni contenute nell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 ed impugnate dalle Regioni ricorrenti.

L’art. 1, che definisce l’ambito di applicazione del cosiddetto codice del turismo, precisa che lo stesso «reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre norme in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali». La disposizione sopra riportata sfugge, nel suo complesso, alla censura di carenza di delega, in quanto precisa che le norme seguenti si mantengono nei confini della competenza statale e si limitano a dare attuazione alla delega di riordino e riassetto contenuta nella legge n. 246 del 2005. Ciò che esula dall’ambito consentito dalla delega è la finalità di provvedere «all’esercizio unitario delle funzioni amministrative», che, ricalcando la formula dell’art. 118, primo comma, Cost., si riferisce al possibile accentramento di competenze amministrative, e conseguentemente legislative, secondo limiti e modalità precisati dalla giurisprudenza di questa Corte. Si tratta quindi di una finalità che attiene non al riassetto della legislazione statale in materia di turismo, ma che riassume sinteticamente l’orientamento a disciplinare, in senso innovativo, l’assetto dei rapporti tra Stato e Regioni nella medesima materia. Sulla base delle precedenti considerazioni si deve ritenere che la questione prospettata sia non solo ammissibile – in quanto l’asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda, in tutta evidenza, nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo – ma anche fondata, per carenza di delega, limitatamente alle parole «necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia».

L’art. 2 contiene i «princìpi sulla produzione del diritto in materia turistica» e pone le condizioni per l’intervento legislativo dello Stato nella stessa materia, riprendendo alcune affermazioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 76 del 2009. Si tratta di disposizione del tutto nuova, che, pur nell’intenzione di adeguare la normativa ai princìpi stabiliti nella giurisprudenza costituzionale, per sua stessa natura incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica e fuoriesce pertanto dai limiti della delega. Il seguito legislativo delle sentenze di questa Corte richiede, comunque, una manifestazione di volontà, pur generale e di principio, del legislatore delegante. In caso contrario, sarebbe il potere esecutivo delegato ad inserire nuove norme nell’ordinamento, in diretta attuazione di orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, superando il potere legislativo del Parlamento delegante. Per quanto sopra detto, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 dell’allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011 è ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all’art. 117, quarto comma, Cost. [Analoghe considerazioni vengono svolte per gli artt. 14, 21 e l’art. 30, comma 1, che costituiscono disposizioni del tutto nuove].

L’art. 3 contiene «princìpi in tema di turismo accessibile». Si deve rilevare che tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l’art. 1 dell’«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui princìpi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell’adozione del provvedimento attuativo dell’art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135» – recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 – aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome. Indipendentemente da ogni considerazione di merito su tale disposizione, si deve rilevare che essa attiene, con evidenza, ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni, salvo che lo Stato non operi l’avocazione delle stesse, con l’osservanza dei limiti e delle modalità precisati dalla giurisprudenza di questa Corte. La questione di legittimità costituzionale promossa è, pertanto, ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. [Analoghe considerazioni vengono svolte per gli artt. 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18 e 68].

L’art. 11, comma 1, contiene una disciplina della pubblicità dei prezzi, stabilendo l’obbligo per gli operatori turistici di comunicare alle Regioni e alle Province autonome i prezzi praticati. Si tratta di norma che riprende in parte il contenuto dell’art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) emanata anteriormente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. L’imposizione dell’obbligo di comunicazione indicato rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia turistica ed implica, di conseguenza, un’alterazione del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni stesse, quale emerge dopo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), variazione non compresa nell’ambito della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005. Per quanto detto, si deve ritenere che la questione di legittimità costituzionale in esame sia ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. [Analoghe considerazioni vengono svolte per l’art. 23, commi 1 e 2, nonché per l’art. 69].

L’art. 16 detta norme sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive. Con tale disposizione lo Stato incide sulla disciplina dei procedimenti amministrativi relativi ad attività turistiche, riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Si tratta quindi di una variazione del riparto delle competenze, quale risulta dal Titolo V della Parte II della Costituzione, dopo la riforma operata dalla legge cost. n. 3 del 2001, non rientrante nei limiti della delega contenuta nella legge n. 246 del 2005. Si deve pertanto ritenere che la questione prospettata per eccesso di delega sia ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost. [Analoghe considerazioni vengono svolte per l’art. 20, comma 2]. FT



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Inserito in data 15/04/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 5 aprile 2012, n. 78

Operazioni in conto corrente: illegittima la prescrizione dei diritti dalla data dell’annotazione.

Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma introdotto dalla legge di conversione).

La norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, lede in primo luogo il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.). Invero, essa è intervenuta sull’art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine.

L’ampia formulazione della norma censurata impone di affermare che, nel novero dei «diritti nascenti dall’annotazione», devono ritenersi inclusi anche i diritti di ripetere somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio, da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo scoperto e così via ...). Ma la ripetizione dell’indebito oggettivo postula un pagamento (art. 2033 cod. civ.) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all’atto della chiusura del conto (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010, citata). Ne deriva che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all’annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell’art. 2935 cod. civ. Pertanto, la norma censurata, lungi dall’esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione. Anzi, l’efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all’entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate. Sussiste, dunque, la violazione dell’art. 3 Cost., perché la norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza.

È noto che, a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le norme della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione – integrino, quali “norme interposte”, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia. Pertanto, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui all’art. 25 Cost.), se giustificato da «motivi imperativi d’interesse generale»», che spetta innanzitutto al legislatore nazionale e a questa Corte valutare, con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, nell’ambito del margine di apprezzamento riconosciuto dalla giurisprudenza della Cedu ai singoli ordinamenti statali. Nel caso in esame, come si evince dalle considerazioni dianzi svolte, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d’interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. FT



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Inserito in data 15/04/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 12 aprile 2012, n. 90

Riserva del 50% di posti ad interni: quando è legittima la deroga al principio del concorso pubblico.

Poiché nella fattispecie oggetto della normativa impugnata è riscontrabile la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 4 del 2011, nella parte in cui aggiunge all’art. 5 della legge reg. n. 3 del 2000 il comma 5-ter [che, dopo aver stabilito che: «Al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente potrà essere assegnato mediante concorsi interni, ai quali è ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalità di accesso e dal contratto collettivo», prevede che: «Il rispetto della predetta percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali»].

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. In tale quadro, questa Corte ha altresì escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, chiarendo che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo .

Né, per quello che riguarda la norma in esame, ha un qualche rilievo la circostanza che, fra i requisiti necessari per la progressione in carriera vi sia quello di essere stati in precedenza assunti presso l’amministrazione di appartenenza a seguito di un pubblico concorso, né la considerazione svolta dalla difesa regionale che, a causa delle limitazioni introdotte dalle norme finanziarie, non sia possibile procedere a nuove assunzioni di personale. Si ribadisce che questa Corte ha, difatti, più volte chiarito che la progressione nei pubblici uffici deve avvenire, in linea di principio, per concorso, sottolineando, altresì, relativamente alla possibilità di riserva di quote al personale interno e di deroga al principio del pubblico concorso, che non ha alcun rilievo la circostanza che, fra i requisiti che si debbono avere per potere godere della progressione in carriera vi sia quello di essere stati in precedenza assunti presso l’amministrazione di appartenenza a seguito di un pubblico concorso, trattandosi, evidentemente, di concorso bandito per una qualifica diversa ed inferiore rispetto a quella cui si accederebbe per effetto della disposizione censurata.

L’attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali possono giungere fino al limite del cinquanta per cento dei posti «coperti attraverso prove selettive pubbliche nel triennio precedente»), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta, rappresentata dal comma 1-bis dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 che prevede «la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso». Né può pensarsi ad un sistema che utilizzi, nel conteggio della percentuale numerica valevole per le procedure selettive interne, i posti messi a concorso pubblico nel passato, dato che la percentuale massima del cinquanta per cento dei posti messi a concorso riservabile al personale interno, di cui alla citata norma interposta, deve intendersi, per non confliggere con il dettato degli artt. 3 e 97 Cost., riferibile a concorsi che la prevedano nel momento genetico, non essendo possibile che per il suo calcolo si prendano in considerazione, retroattivamente, concorsi già svolti. Qualora, poi, unitamente alle procedure riservate agli interni fossero banditi concorsi aperti a candidati esterni, sarebbe smentito il presupposto di partenza, secondo cui le limitazioni di bilancio non renderebbero possibile l’assunzione di nuovo personale e, comunque, si attiverebbe una procedura non disciplinata dalla normativa in questione. È, infine, lesivo del buon andamento dell’amministrazione il criterio della «compensazione» globale tra tutto il personale della quota del cinquanta per cento dei posti riservata al personale interno, dato che questo tipo di calcolo indifferenziato potrebbe determinare una riserva dei posti per i profili professionali più rilevanti a favore del personale interno e un’indizione di concorsi indirizzati a candidati esterni solo per le qualifiche e mansioni inferiori. FT




Inserito in data 12/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 10 aprile 2012, n. 2063

   E’ illegittimo il riconoscimento del positivo superamento di test di ammissione a corsi di laurea a numero chiuso sostenuti presso altre università dell’UE.

Invero, l’ordinamento comunitario (ai sensi dell’art. 149 TCE, oggi art. 165 Trattato di Lisbona) si limita a garantire esclusivamente il riconoscimento dei titoli di studio o professionali conseguiti all’estero e non anche le mere procedure di ammissione ai corsi di laurea, in alcun modo armonizzate a livello europeo.

In particolare, l’ art. 149 TCE esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di percorsi formativi, demandando alla Comunità il limitato compito di promuovere azioni di incentivazione e raccomandazioni in subjecta materia. SL

   



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Inserito in data 12/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 10 aprile 2012, n. 2060

Rapporti tra piano commerciale e strumento urbanistico generale.

Le prescrizioni contenute nei piani urbanistici, rispondendo all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, possono porre limiti agli insediamenti degli esercizi commerciali e dunque, alla libertà di iniziativa economica.

La diversità degli interessi pubblici tutelati impedisce di attribuire in astratto prevalenza al piano commerciale rispetto al piano urbanistico. SL



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Inserito in data 12/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 10 aprile 2012, n. 2054

  La commissione giudicatrice di una gara pubblica deve essere composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto di appalto.

Illegittima è pertanto, la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di manutenzione degli ascensori di una ASL, nel caso in cui sia composta da un medico  chirurgo e due architetti.

Una tale composizione viola, infatti, non soltanto l’art. 84 co. 2 del Codice degli Appalti, ma anche e soprattutto i principi di rango costituzionale di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui la suddetta regola costituisce un corollario imprescindibile. SL



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Inserito in data 12/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 10 aprile 2012, n. 1974

Sull’istanza di ricusazione, la composizione del Collegio decidente ed il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Oggi il procedimento di ricusazione è espressamente disciplinato dall’art. 18 cpa.

Esso prevede, in ordine alla decisione dell’istanza di ricusazione, tra l’altro che: a)il collegio investito della controversia può disporre la prosecuzione del giudizio, se ad un sommario esame ritiene l’istanza inammissibile o manifestamente infondata” (comma 4); b) che “in ogni caso la decisione definitiva sull’istanza è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito” (comma 5).

Dalle norme riportate si evince che, nella prima ipotesi (cioè quando ravvisi l’inammissibilità o la manifesta infondatezza dell’istanza), il Collegio può decidere, anche in composizione comprendente il o i magistrati ricusati, dovendosi porre il problema del rinvio ad altra udienza (“previa sostituzione del magistrato ricusato”):

- sia quando non si rinvengano ragioni fondanti la declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza dell’istanza (e quindi la stessa deve essere compiutamente esaminata);

- sia quando il Collegio ha delibato l’inammissibilità o la manifesta infondatezza dell’istanza, essendo in questo caso prevista una “seconda decisione”, come si evince dal comma 8, secondo periodo, in base al quale “l’accoglimento dell’istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del giudice ricusato”, norma che sarebbe priva di senso ove non si prevedesse una decisione successiva alla immediata delibazione di cui al comma 4, in applicazione – anche in questo caso – del successivo comma 5.

Laddove, invece, oggetto di ricusazione è l’ intero Collegio, la valutazione definitiva dell’istanza di ricusazione, sarà effettuata da un Collegio avente una composizione totalmente diversa.

In sostanza, l’art. 18 cod. proc. amm. ha inteso, sul punto, meglio precisare – in ordine al procedimento conseguente all’istanza di ricusazione – quanto in generale previsto dall’art. 53, primo comma, cod. proc. civ., il quale si limita a prevedere, per quel che interessa nella presente sede, che “sulla ricusazione decide (...)il collegio se è ricusato uno dei componenti del Tribunale o della Corte”.

La soluzione adottata dal Codice, che consente l’ immediata delibazione dell’istanza da parte del Collegio cui appartiene il giudice ricusato, ovvero da parte del Collegio ricusato nella sua totalità, è senza dubbio aderente al principio di effettività della tutela giurisdizionale, in quanto tesa ad evitare che con una pluralità di successive istanze di ricusazione venga paralizzata l’attività giurisdizionale. Essa è altresì conforme a quanto espresso anche dalla Corte costituzionale, secondo la quale esiste un potere delibatorio del giudice della causa in ordine all’istanza di ricusazione, onde evitare che atti di ricusazione pretestuosi comportino effetti di ritardo o paralisi del giudizio. SL



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Inserito in data 06/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 3 aprile 2012, n. 1969

Integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami.

E’ inammissibile l’integrazione del contradditorio ordinata dal G.A., effettuata mediante pubblicazione per estratto della sola sentenza non definitiva del medesimo giudizio, e non anche del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, come prescritto dal regolamento giudiziario (artt. 101 e 150 c.p.c., nonché artt. 35 e 49 cpa)

La notifica degli atti tramite pubblici proclami rappresenta,infatti, un’ eccezione al regime ordinario di conoscenza degli atti processuali, e come tale essa deve essere necessariamente eseguita in modo da rendere più probabile, e meno disagevole, la conoscenza effettiva dell’atto così notificato da parte dei destinatari,  dovendo avere sempre un contenuto minimo ineludibile. SL



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Inserito in data 06/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 3 aprile 2012, n. 1962

Rapporti tra strutture sanitarie classificate e strutture sanitarie pubbliche in relazione alla ripartizione dei fondi sanitari regionali.

Nonostante sussista una piena equiparazione tra le suddette strutture, quanto ai “budget” assegnati in sede di ripartizione dei fondi regionali, sono legittimi eventuali interventi volti a ripianare i disavanzi delle strutture ospedaliere pubbliche.

Va, infatti, rilevato che gli ospedali pubblici rappresentano la vera e propria struttura del servizio sanitario nazionale, e il vero e proprio intervento diretto del Servizio sanitario nazionale nei confronti della collettività, così come espressamente previsto dalla riforma del sistema attuata con la legge n. 833 del 1978, mentre tutte le altre strutture che in qualche modo confluiscono nello stesso sistema sono tutte in misura maggiore o minore complementari dello stesso sistema, per cui non può non rilevarsi che le strutture pubbliche, tenute comunque a rendere il servizio, debbono essere per quanto possibile messe in condizione di operare.

Vi è, peraltro, un diverso ed ancora più importante motivo di intervento pubblico nel ripianamento dei disavanzi degli ospedali pubblici, ed è quello che il suddetto ripianamento compete al soggetto che ha la proprietà degli stessi, mentre le strutture private, per quanto classificate hanno una diversa proprietà, alla quale compete, ai sensi della normativa generale, il prendere in considerazione la copertura delle eventuali perdite riscontrate. SL



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Inserito in data 06/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 2 aprile 2012, n. 1956

E’ perentorio il carattere dei termini di inizio e conclusione dei provvedimenti disciplinari.

Invero, la P.a. deve promuovere l’azione disciplinare senza ritardi , a garanzia dell’incolpato per evitare una sorta di sperimentabilità sine die del procedimento disciplinare. SL



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Inserito in data 06/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 2 aprile 2012, n. 1939

Concorsi pubblici: è legittimo il voto espresso esclusivamente in termini numerici.

Il voto numerico, attribuito dalle competenti Commissioni alle prove scritte ed orali di un concorso pubblico, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (salvo il caso in cui, mancando l'unanimità, uno dei commissari solleciti specifiche determinazioni).

La motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa di valutazione, assicura infatti la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla Commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato. SL



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Inserito in data 02/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 31 marzo 2012, n. 1925

Giudizi di avanzamento a scelta dei militari con grado elevato: alto tasso di discrezionalità tecnica.

La Sezione ha avuto modo di affermare che i giudizi di avanzamento a scelta dei militari, soprattutto quelli con grado elevato, sono connotati da un alto tasso di discrezionalità tecnica, implicando un apprezzamento della carriera e della professionalità di soggetti di solito dotati di elevato profilo, fra i quali le differenze di valutazione finiscono sovente per essere affidate ad elementi estremamente specifici o sfumati; ne discende che le predette valutazioni sono sindacabili dal giudice di legittimità solo nei casi di manifesta e macroscopica illogicità nelle attribuzioni dei giudizi tale da denunciarne lo sviamento rispetto alle finalità di individuare gli ufficiali dotati di profilo migliore.

Nelle procedure in parola il giudizio operato dalla Commissione è la risultanza di una valutazione complessiva nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio. Ora, parte appellante procede nella sua tesi difensiva a scindere i singoli elementi e a considerarli in maniera separata, ma la valenza di uno specifico titolo ritenuto maggiormente rappresentativo della personalità dell’ufficiale in realtà ben può essere compensata da altri titoli in possesso dei pari gradi scrutinati, in un situazione di bilanciamento. FT



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Inserito in data 02/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 31 marzo 2012, n. 1924

Ricostruzione di carriera: i benefici economici maturano dalla data di emanazione del provvedimento.

La questione della individuazione della decorrenza del diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi su somme erogate con ritardo ai pubblici dipendenti, nel caso in cui il diritto patrimoniale trovi fonte direttamente in un provvedimento amministrativo, va risolta nel senso che la data di maturazione è quella del provvedimento, ancorché questo abbia efficacia retroattiva. Ciò è dovuto alla particolare natura degli atti di ricostruzione di carriera, di reinquadramento, o di attribuzione di benefici economici in modo selettivo i quali, anche se ad effetto retroattivo, producono, allorché abbiano carattere costitutivo ed innovativo, accessori sul capitale, a partire dalla data della loro emanazione, in vista del contenuto di interesse legittimo della posizione sottostante.

L’orientamento negativo sulla spettanza di somme accessorie va applicato anche alle questioni attinenti al rapporto fra giudicato amministrativo e corresponsione di accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria). Infatti, anche in caso di estensione del giudicato che comporta l'attribuzione retroattiva di benefici economici, non spettano interessi e rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte, atteso che il periodo di tempo preso in considerazione dall'amministrazione per disporre la retroattività della corresponsione dei benefici economici è giuridicamente rilevante nei soli limiti in cui è disposto il pagamento degli emolumenti, che altrimenti non dovrebbero essere corrisposti, ma è del tutto irrilevante rispetto al sorgere di obbligazioni accessorie, che postulano la effettiva nascita di un credito principale . Pertanto, il diritto alla corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429, 3 comma c.p.c., su crediti retributivi tardivamente soddisfatti spetta esclusivamente a partire dalla concreta esigibilità del credito principale, che normalmente si identifica con la data di adozione del provvedimento costitutivo, tranne i casi eccezionali, in cui la natura del disposto inquadramento sia meramente dichiarativa (in forza di legge, regolamento o contrattazione collettiva); ovvero risulti attuativo di un giudicato che specificatamente abbia fissato la decorrenza di tali accessori. FT



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Inserito in data 02/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 31 marzo 2012, n. 1914

Selezione militare, giudizio di non idoneità: può essere sufficiente una motivazione per relationem.

Ritiene utile il Collegio richiamare, innanzi tutto, l’orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale è sufficiente anche la motivazione per relationem specialmente allorquando il provvedimento conclusivo del procedimento costituisca, come nella specie, espressione sintetica di concrete valutazioni operate da organi altamente qualificati nell’ambito di appositi sub procedimenti tecnici regolati da disposizioni preventivamente determinate in sede regolamentare, quali, nella specie, quelle rinvenibili nell’art. 11 del bando e nel Foglio d’Ordini n. 54 del Comando Generale della Guardia di Finanza, volti all’accertamento della sussistenza o meno in capo ai candidati ad una selezione militare dei requisiti specifici necessari per l’arruolamento.

Nella specie, gli atti che hanno condotto l’Amministrazione ad emettere l’impugnato giudizio di non idoneità definiscono con chiarezza e precisione le ragioni sulle quali detto giudizio è stato fondato. Né pare ragionevolmente revocabile in dubbio che il contenuto di detti atti procedimentali sia logicamente ricompreso nella formula riassuntiva adoperata dalla Sottocommissione per esprimere il giudizio di non idoneità, non fosse altro che per un principio di economia anche dei mezzi espressivi allorquando, come nel caso in esame, la decisione finale racchiuda in sé tutti i precedenti atti istruttori a contenuto concretamente rilevante. FT



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Inserito in data 02/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 31 marzo 2012, n. 1910

Discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice nella valutazione di ammissibilità dei titoli.

Il punto nodale della vexata quaestio è costituito dalla legittimità o meno del fatto per cui, con riferimento alla più generale previsione della categoria di titoli prevista dal bando, la Commissione in sede di applicazione dei criteri di valutazione ha espressamente conferito valenza ai fini dell’ammissibilità dei titoli valutabili, ai soli concorsi interni per esami e per titoli ed esami, per poi operare una sorta di “sbarramento” dall’esterno, escludendo la valutazione del risultato positivo conseguito nei concorsi banditi da altra amministrazione.

Ora, ritiene il Collegio che bene ha fatto la commissione a non valutare il superamento del concorso interno per titoli a vice dirigente dell’Amministrazione postale, dovendosi, invero, rilevare la sussistenza di valide ragioni preclusive alla valutabilità del titolo in questione. Invero, va qui osservato come la Commissione esaminatrice goda di una ampia discrezionalità ( in particolare, allorchè, come nel caso de quo, le disposizioni del bando non sono puntuali in ordine alla individuazione dei titoli e del punteggio da attribuire ) nel senso che è sua facoltà effettuare un specificazione dei titoli e una graduazione della relativa importanza, proprio al fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando. Trattasi di un potere squisitamente tecnico- discrezionale rimesso “ratione officii” all’Organo preposto a giudicare dell’ammissibilità e del valore dei titoli che è suscettibile di censura solo in presenza di macroscopici vizi di irrazionalità, illogicità e sviamento nella specie non rinvenibili. Quella operata dalla commissione in realtà non è una limitazione che si contrappone al dettato recato dal bando, ma l’esercizio legittimo di una scelta con cui si intende nell’ambito della categoria generale del titolo indicata dal bando stesso (quella dei concorsi interni) accordare preferenza, in ragione della loro insita valenza, ai soli concorsi interni “per esami” e per “titoli ed esami”, senza che una siffatta previsione si appalesi illogica e/o contraddittoria né tanto meno discriminatoria rispetto a quanto previsto dalla normativa del bando a monte dettata. FT



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Inserito in data 02/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 31 marzo 2012, n. 1896

Omesso inserimento dichiarazione ex art 38 Cod Contr : può determinare esclusione dalla gara.

L’omesso inserimento della dichiarazione resa ex art. 38 nel plico dell’ offerta, stante la mancata contestazione dell’esistenza, a carico del preteso Direttore tecnico, di elementi preclusivi alla partecipazione, integra dunque una mera irregolarità formale, sanabile ex art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006. La sanzione dell’esclusione, a fronte di una produzione documentale che non avrebbe introdotto alcun elemento ostativo quanto alle correlate valutazioni del seggio di gara, si palesa, quindi, quale misura contrastante con i canoni di proporzionalità e buona amministrazione che presiedono all’esercizio del potere amministrativo. In buona sostanza, i primi giudici, pur non ignorando l’orientamento giurisprudenziale ispirato ad un approccio più rigoroso, in base al quale la semplice omessa produzione della dichiarazione determina di per sé l’esclusione dell’impresa concorrente dalla gara, hanno preferito valorizzare il profilo sostanziale dell’istituto aderendo all’opposto orientamento, ogni volta che non sussistano in concreto situazioni ostative alla partecipazione.

Il Collegio non condivide la scelta dei primi giudici e ritiene di dover confermare l’indirizzo più rigoroso, che, invero, ha ormai assunto rilievo prevalente, quanto meno nei casi, come quello in esame, in cui l’omessa dichiarazione risulti espressamente sanzionata con l’esclusione dalla legge della gara. E’ pur vero che l’art. 46 del d. lgs. n. 163 del 2006 – cui si ispira la clausola del disciplinare valorizzata dalla sentenza impugnata - codifica uno strumento inteso a far valere, entro certi limiti, la sostanza sulla forma nell'esibizione della documentazione ai fini della procedura selettiva, onde non sacrificare l'esigenza della più ampia partecipazione per carenze meramente formali nella documentazione; tuttavia, i limiti che, in generale, incontra il potere-dovere di chiedere una integrazione documentale e regolarizzare le dichiarazioni lacunose o incomplete, sono molto stringenti dovendo conciliarsi con la esigenza di par condicio, che esclude il soccorso a fronte di inosservanza di adempimenti procedimentali significativi o di omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara. FT



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Inserito in data 01/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 29 marzo 2012, n. 1871

Pubblico Impiego: suscettibili di decadenza, quali atti autoritativi, i provvedimenti di inquadramento.

  • In sede di ricostruzione della carriera, come richiesta nel caso in esame, il Giudice d’appello ricorda la natura autoritativa degli atti di inquadramento al cospetto dei quali il singolo vanta una posizione di interesse legittimo, con le conseguenze derivanti in sede processuale;
  • Non è possibile, quindi, un’azione di accertamento ultronea, tesa alla disapplicazione di provvedimenti che l'Amministrazione ha già emesso, in passato, riguardo ad altri dipendenti;
  • Né, altresì, richiamando ancora giurisprudenza ormai costante, sarebbe possibile estendere il giudicato risultato favorevole per tali ultimi soggetti, ad altri non partecipi del giudizio, come l’appellante del caso quivi scrutinato. CC


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Inserito in data 01/04/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 29 marzo 2012, n. 1873

Puntualizzazioni in tema di scorrimento di graduatorie e nuovi bandi, anche alla luce dell’Ad. Pl. 14/11.

  • Il Collegio accoglie il gravame di un noto Istituto Ortopedico avverso una pronuncia che, in primo grado, aveva accolto la doglianza di un Dirigente Biologo che lamentava la pubblicazione di analogo bando di concorso, per la medesima funzione,  a brevissima distanza da quello in cui Questi si classificava al secondo posto;
  • La richiesta di utilizzazione delle graduatorie già esistenti, condivisa dal Giudice di prime cure, viene invece disattesa in sede di appello sottolineando la particolare e differente specializzazione richiesta dall’Amministrazione appellante all’atto del secondo bando, quivi impugnato. Requisiti di cui la ricorrente, invece, non era in possesso;
  • Tanto più alla luce delle precisioni dell’Ad. Plenaria n. 14/11 che, ricordando come debba attribuirsi risalto determinante all’esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso, evidenzia come le vecchie graduatorie recedano rispetto ai nuovi bandi, espletati al fine di individuare figure maggiormente specializzate, come nel caso in esame. CC


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Inserito in data 01/04/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 30 marzo 2012, n. 75

Art. 15 D.lgs  n. 111/95 e contrasto con gli artt. 76 e 77 Costituzione per difetto di delega.

  • I Giudici della Consulta, accogliendo la doglianza del Tribunale a quo, ravvedono l’illegittimità della norma del Decreto delegato laddove Esso ha posto un limite alla possibilità risarcitoria del danno alla persona, in sede di vacanze e viaggi “tutto compreso”;
  • Il Legislatore delegato ha, infatti, adoperato il medesimo strumento che la Fonte comunitaria di provenienza aveva già previsto solo per i danni diversi dal danno alla persona;
  • Appare, quindi, evidente l’illegittimità della norma quivi censurata, nella parte in cui non ha rispettato i paletti posti in sede di Delega conferita per dare attuazione alla normativa europea, sempre più tesa, invece, al massimo ristoro delle persone danneggiate da un turismo non del tutto conforme. CC


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Inserito in data 31/03/2012
TAR SICILIA PALERMO, SEZ. I, 14 marzo 2012, n. 559

Precisazioni sulla natura ed i presupposti della class action ex D. Lgs. n. 198/09.

  • Il Collegio palermitano, in primo luogo, aderisce all’indirizzo inaugurato dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che, tra le prime applicazioni dell’istituto in esame, aveva affermato  l’ammissibilità dello stesso per mancata emanazione entro e non oltre un dato termine di atti amministrativi generali obbligatori, sebbene privi di contenuto normativo;
  • Chiarisce, altresì, la natura della pronuncia emessa quale epilogo dell’azione in questione che, in quanto di mero accertamento e non condannatoria, non necessita di un contraddittorio completo;
  • Ne sottolinea, infatti,  la mancanza di effetti costitutivi diversi dall’obbligo attuativo a carico della P.A.; il che consente di escludere la necessità di un immediato coinvolgimento di tutte le Amministrazioni che si determinano in sede di concerto;
  • Si tratta, infatti, di accertamento con finalità propulsive rispetto alla mancata adozione degli atti lamentati e, discostandosi in parte dall’arresto 15/11 dell’Adunanza Plenaria, il Giudice siciliano giunge ad assimilarla, pur parzialmente, ad un rimedio ex art. 2932 cod. civ. CC


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Inserito in data 31/03/2012
CORTE DI GIUSTIZIA, SEZ. IV, 29 marzo 2012, C-599/10

Appalti: conforme a Direttiva che l’Amministrazione aggiudicatrice chieda chiarimenti ai candidati.

Il Giudice Europeo, richiamando la Direttiva n. 2004/18/CE, specifica la possibilità che l’Amministrazione aggiudicatrice possa risolvere i propri dubbi in merito ad offerte anormalmente basse, chiedendo chiarimenti ai rispettivi candidati.

Questi sono tenuti, quindi, a dar prova della serietà della propria partecipazione alla gara; non, invece, a fornire ragguagli ove l’offerta fosse  imprecisa o non conforme alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri. CC



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Inserito in data 29/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, ordinanza 5 marzo 2012, n. 1244

Rinvio pregiudiziale, obbligo del giudice di ultima istanza: questioni sull’art. 267 par. 3 TFUE.

Si rimettono alla Corte di Giustizia CE le seguenti questioni pregiudiziali di interpretazione dell’art. 267, par. 3, TFUE:

a) se osti o meno all’applicazione dell’art. 267, par. 3, TFUE, in relazione all’obbligo del giudice di ultima istanza di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto comunitario sollevata da una parte in causa, la disciplina processuale nazionale che preveda un sistema di preclusioni processuali, quali termini di ricorso, specificità dei motivi, divieto di modifica della domanda in corso di causa, divieto per il giudice di modificare la domanda di parte;

b) se osti o meno all’applicazione dell’art. 267, par. 3, TFUE, in relazione all’obbligo del giudice di ultima istanza di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto comunitario sollevata da una parte in causa, un potere di filtro da parte del giudice nazionale in ordine alla rilevanza della questione e alla valutazione del grado di chiarezza della norma comunitaria;

c) se l’art. 267, par. 3, TFUE, ove interpretato nel senso di imporre al giudice nazionale di ultima istanza un obbligo incondizionato di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto comunitario sollevata da una parte in causa, sia o meno coerente con il principio di ragionevole durata del processo, del pari enunciato dal diritto comunitario;

d) in presenza di quali circostanze di fatto e di diritto l’inosservanza dell’art. 267, par. 3, TFUE configuri, da parte del giudice nazionale, una “violazione manifesta del diritto comunitario”, e se tale nozione possa essere di diversa portata e ambito ai fini dell’azione speciale nei confronti dello Stato ai sensi della legge 13 aprile 1988 n.117 per “risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati” e dell’azione generale nei confronti dello Stato per violazione del diritto comunitario. FT



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Inserito in data 29/03/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 23 marzo 2012, n. 68

Illegittimità dell’art. 630 c. p. per mancata previsione di un’attenuante, al pari di ipotesi affine.

Il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 630 del codice penale, nella parte in cui non prevede, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, una circostanza attenuante speciale per i fatti di «lieve entità», analoga a quella applicabile, in forza dell’art. 311 cod. pen., al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all’art. 289-bis del medesimo codice. Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe i principi di ragionevolezza, di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena (art. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione), prevedendo, per il sequestro a scopo estorsivo, una risposta sanzionatoria di eccezionale asprezza e tutta compressa «verso l’alto» – la reclusione da venticinque a trenta anni – non ragionevolmente proporzionata all’intera gamma dei fatti riconducibili al modello legale. Censurabile, per questo verso, sarebbe segnatamente la mancata previsione di una circostanza attenuante che consenta al giudice di mitigare la risposta punitiva, in presenza di elementi oggettivi rivelatori di una limitata gravità del fatto, sulla falsariga di quanto è consentito dall’art. 311 cod. pen. in rapporto al sequestro di persona a scopo terroristico o eversivo. Al riguardo, emergerebbe, in effetti, una irrazionale disparità di trattamento di situazioni omologhe, per la piena assimilabilità della figura criminosa ora indicata al sequestro estorsivo, quanto a struttura, requisiti di fattispecie, risposta sanzionatoria e rango degli interessi tutelati. La questione è fondata.

Va dichiarata, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. FT



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Inserito in data 28/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 16 marzo 2012, n. 1514

Art. 42 bis TU Espropri: rapporto tra potere amministrativo di acquisizione in sanatoria ed annullamento.

Vengono segnatamente in rilievo le vicende normative che hanno interessato il TU espropri ed in particolare il suo originario art. 43, oggetto prima di una dichiarazione di illegittimità costituzionale e poi di un riformulazione normativa che ha trovato il suo alveo nel nuovo art. 42 bis, dichiaratamente applicabile ai giudizi pendenti qual è quello in valutazione. “All’autorità amministrativa che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità - recita la norma - è attribuito il potere di disporre, valutato gli interessi in conflitto, che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”.

L’art. 42 bis, pur facendo salvo il potere di acquisizione sanante in capo alla P.A. non ripropone lo schema processuale previsto dal comma 2 dell’originario art. 43, che attribuiva all’amministrazione la facoltà e l’onere di chiedere la limitazione alla sola condanna risarcitoria, ed al giudice il potere di escludere senza limiti di tempo la restituzione del bene, con il corollario dell’obbligatoria e successiva emanazione dell’atto di acquisizione. L’eliminazione della descritta facoltà inibisce, sul piano processuale, l’emersione dell’interesse pubblico all’acquisizione dell’immobile, sia pur in sanatoria, dovendosi del resto escludersi che l’interesse ... costituisca o possa costituire (venuta meno la peculiare norma di cui al 43 comma 2) oggetto e frutto di quella ponderata valutazione degli “interessi in conflitto” che il legislatore demanda esclusivamente all’amministrazione nell’ambito della naturale sede procedimentale.

Ciò nonostante il potere discrezionale dell’amministrazione di disporre l’acquisizione sanante è conservato: l’art. 42 bis infatti regola i rapporti tra potere amministrativo di acquisizione in sanatoria e processo amministrativo di annullamento, in termini di autonomia, consentendo l’emanazione del provvedimento dopo che “sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio” od anche, “durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti citati, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira”. Non regola più, invece, come innanzi accennato, i rapporti tra azione risarcitoria, potere di condanna del giudice e successiva attività dell’amministrazione, sicché, ove il giudice, in applicazione dei principi generali, condannasse l’amministrazione alla restituzione del bene, il vincolo del giudicato eliderebbe irrimediabilmente il potere sanante dell’amministrazione (salva ovviamente l’autonoma volontà transattiva delle parti) con conseguente frustrazione degli obiettivi avuti a riferimento dal legislatore.

I principi derivanti dall’interpretazione sistematica delle norme citate e le possibilità insite nel principio di atipicità delle pronunce di condanna, ex art. 34 lett. c c.p.a., impongono allora una limitazione della condanna all’obbligo generico di provvedere ex art. 42 bis, salvi gli effetti vincolanti degli accertamenti compiuti nella sede giudiziaria i cui esiti sono irretrattabili. FT



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Inserito in data 26/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 26 marzo 2012, n. 1708

Diritto a differenze retributive per mansioni superiori svolte e per l’indennità di rischio radiologico.

  • Il Collegio precisa, rigettando l’istanza dell’appellante e confermando la pronuncia di primo grado, che la possibilità di percepire differenze retributive per mansioni superiori eventualmente svolte è prevista in ipotesi tassative, specie in ambito sanitario;
  • Tanto la vacanza in organico, quanto l’apposito conferimento di incarico, quali le due sole ipotesi possibili, non si sono registrati nel caso in esame in cui, invero, il ricorrente aveva espletato mansioni comunque riconducibili alla qualifica funzionale con cui era stato assunto;
  • Riguardo, poi, all’esposizione a rischio radiologico, i Giudici amministrativi, richiamando giurisprudenza costituzionale del passato, ricordano come la possibilità di percepire ulteriori introiti sia subordinata alla necessaria prova che il personale para sanitario possa dare circa la propria continua esposizione o, eventualmente, riguardo ad un proprio inserimento in apposita Commissione - prevista dall'articolo 1 comma 3 della legge 27 ottobre 1988 n. 460;
  • Visto che nessuno di tali parametri ricorre nel caso in esame, le richieste dell’appellante sono tutte rigettate. CC


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Inserito in data 26/03/2012
CORTE DI GIUSTIZIA, TERZA SEZIONE, 15 marzo 2012, C-135/10

Concetto di comunicazione al pubblico e dei possibili compensi al produttore fonografico.

  • La Corte chiarisce la portata del concetto di comunicazione al pubblico, nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di uno studio professionale privato, come quello di cui alla controversia principale, esercente attività economica di tipo libero-professionale;
  • Trattasi, in quel caso, di messa a disposizione del pubblico, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà; non dà, quindi, diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici;
  • Il Giudice europeo specifica, altresì, la portata della prima definizione – di comunicazione al pubblico - che, rientrando negli accordi internazionali di gestione delle proprietà intellettuali, ha rango di fonte nell’ordinamento internazionale ma non è applicabile nei rapporti tra i privati. CC


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Inserito in data 24/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 22 marzo 2012, n. 1646

Art 38 dlgs 163/06, dichiarazione su amministratori cessati nel triennio: è resa per quanto a conoscenza.

Alla stregua della portata dell'art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, deve ritenersi che le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano alla Stazione appaltante e non al concorrente medesimo, il quale è pertanto tenuto a indicare tutte le condanne riportate, non potendo operare a monte alcun « filtro », omettendo la dichiarazione di alcune di esse sulla base di una selezione compiuta secondo criteri personali. Ne consegue che, in ipotesi di omessa dichiarazione di condanne riportate è legittimo il provvedimento d’esclusione non dovendosi configurare in capo alla stazione appaltante l’ulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente penale di cui è stata omessa la dichiarazione e conseguendo la statuizione espulsiva dalla omissione della prescritta dichiarazione.

Costituisce jus receptum il principio per cui l’omessa indicazione dei soggetti cessati nel triennio integra causa di esclusione non ponendo la stazione appaltante nelle condizioni di controllare in capo a questi ultimi la sussistenza di condizioni ostative. Nel caso di specie, tuttavia, l’appellante ha presentato una dichiarazione completa che contemplava la posizione di tutti gli amministratori cessati. In ordine ai doveri incombenti ai sensi dell’art. 38 citato con riferimento ai predetti soggetti cessati, la uniforme giurisprudenza amministrativa ritiene che la dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) richiesta dall'art. 38 d.lg. 163/2006 al legale rappresentante delle imprese concorrenti alle gare per l'affidamento di appalti pubblici, relativamente ai soggetti cessati dalle cariche sociali - previste dal medesimo art. 38 - nel triennio antecedente (e concernente l'assenza di atti o fatti impeditivi espressamente indicati dalla medesima disposizione) deve sicuramente indicare tutti tali soggetti, identificandoli compiutamente, e tuttavia, in quanto concernente stati, fatti e qualità riguardanti terzi (e non il medesimo dichiarante) non può che essere resa (ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 445/2000) "per quanto a conoscenza" del dichiarante medesimo, senza che questi sia neppure tenuto (né l'eventuale omissione può costituire causa di esclusione dalla gara) a indicare le ragioni per le quali non ha potuto produrre dichiarazioni dei diretti interessati, ben potendo, invece, l'amministrazione - a fronte di una compiuta Identificazione di questi ultimi - procedere essa alle opportune verifiche, anche attraverso il casellario giudiziale e altri archivi pubblici (ai quali la stessa, a differenza del dichiarante, ha accesso). In particolare, si è affermato che gli obblighi gravanti sul legale rappresentate vanno valutati in termini di buona fede quando i fatti da attestare riguardano soggetti cessati dalla carica, e dunque ormai terzi rispetto alla società dichiarante.

Né il giudizio sulla non gravità del predetto precedente penale, reso dalla Stazione appaltante appare – isolatamente considerato- censurabile, dovendosi rammentare l’ampia discrezionalità di cui godeva la medesima nell’apprezzamento di tale profilo.

Si rammenta in proposito che la prima parte della norma dell'art. 38 comma 1, lett. c) del c.d. “codice dei contratti,” s'indirizza al concorrente prevedendo il divieto di partecipazione alle gare per gli operatori che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per "reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale", indicando una categoria di reati non definita compiutamente in cui si lascia alla stazione appaltante un margine di apprezzamento (come si evince peraltro dalla circostanza che la seconda parte della norma, facendo riferimento a fattispecie espressamente specifiche -partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio- s'indirizza alla stazione appaltante, privandola di qualsiasi potere discrezionale di valutazione, nel senso che alle sentenze di condanna per uno dei predetti reati si connette un effetto automatico di preclusione della partecipazione ai pubblici appalti). FT



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Inserito in data 24/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 22 marzo 2012, n. 1633

Servizi pubblici locali, presupposti della legittimità dell’affidamento diretto a società miste.

Non coglie nel segno, in primo luogo, la censura con la quale si contesta la violazione dell’art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si deve premettere che il comma 8, lettera e) dell’art. 23 bis cit., nel testo ratione temporis vigente, disponeva la cessazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, delle gestioni dei servizi pubblici locali affidate in assenza dei presupposti di cui alle precedenti lettere da a) a d). La lettera b), che in questa sede viene in rilievo, consentiva, a sua volta, l’affidamento diretto del servizio a società a partecipazione pubblica qualora la selezione del socio privato fosse avvenuta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica rispettosa dei principi comunitari e nazionali. Dall’esame della documentazione in atti si ricava che detto ultimo presupposto non si è verificato con riguardo alla selezione del socio privato della società mista in quanto la relativa procedura, espletata nel 1998, si è svolta in contrasto con i principi che informano la materia. Nella specie, infatti, per un verso, la procedura è stata riservata solo a tre imprese operanti in ambito regionale, e, per altro verso, non è stata pubblicata una lex specialis corredata dalla fissazione dei criteri di valutazione volti a regolare la selezione comparativa ed a consentire ai soggetti interessati di far valere le proprie chances competitive. Il difetto di pubblicità che connota tale modus agendi e la previsione di restrizioni discriminatorie si traducono nella trasgressione dei fondamentali principi comunitari di trasparenza, non discriminazione, mutuo riconoscimento e parità di trattamento, principi - da ultimo richiamati, anche per i contratti esclusi, dall’art. 27 del codice dei contratti pubblici - che devono informare anche lo svolgimento di procedure competitive non assoggettate a vincoli legislativi puntuali. FT



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Inserito in data 24/03/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 23 marzo 2012, n. 67

Regione Siciliana, incompatibilità tra la carica di sindaco/assessore e quella di deputato regionale.

La Regione non può sottrarsi, se non laddove ricorrano «condizioni peculiari locali», all’applicazione dei princìpi enunciati dalla legge n. 165 del 2004, che sono espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost. In applicazione di siffatti princìpi – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 29 del 1951, in materia di elezione dei deputati alla Assemblea regionale siciliana, «nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di sindaco e assessore di un Comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti» – la lacuna normativa di cui soffriva la legge allora censurata (in assenza di «condizioni peculiari locali») è stata ritenuta conseguentemente non conforme al vincolo di configurare, a certe condizioni, le ineleggibilità sopravvenute come cause di incompatibilità; vincolo che l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 165 del 2004 stabilisce debba applicarsi «qualora ricorrano» casi di conflitto fra le funzioni dei consiglieri regionali «e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibili, anche in relazione a peculiari condizioni delle Regioni, di compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva» (art. 3, comma 1, lettera a, di detta legge). Da ciò la necessità che il medesimo vincolo (che si sostanzia in un parallelismo tra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità verificatesi dopo l’elezione) sia assicurato allorquando (appunto in assenza di specifiche e comprovabili peculiarità) si assuma che il cumulo tra gli uffici elettivi sia suscettibile di compromettere il libero espletamento della carica o comunque i princìpi tutelati dall’art. 97 Cost., dovendosi infatti ritenere che il congiunto esercizio delle cariche in questione sia in linea di massima da escludere.

La sussistenza di un’identica situazione di incompatibilità derivante dal cumulo tra la carica di deputato regionale e quella di (sindaco o) assessore di un comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a ventimila abitanti – in assenza di una peculiare ragione (enucleabile all’interno delle disposizioni impugnate ovvero nel più ampio sistema in cui esse operano) idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione – porta (stante l’assoluta identità di ratio) alla declaratoria di illegittimità costituzionale della mancata specifica previsione di tale incompatibilità nelle leggi regionali oggi censurate (relative alle elezioni degli enti locali). D’altro canto, in considerazione della naturale corrispondenza biunivoca delle cause di incompatibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell’elezione, risulterebbe ancor più marcato il profilo di irragionevolezza di una residua asimmetria regolatoria (rispetto ad un insieme normativo non coinvolto dalla declaratoria di incostituzionalità, perché estraneo a quel thema decidendum).

Ne discende che la legge regionale siciliana n. 31 del 1986, in combinato disposto con la legge regionale siciliana n. 7 del 1992, nella parte in cui non prevedono che la carica di sindaco o di assessore di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti sia incompatibile con la carica di deputato dell’Assemblea regionale, vanno dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. FT



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Inserito in data 24/03/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 21 marzo 2012, n. 64

Federalismo fiscale/Regioni statuto speciale: limiti spettanza a Comuni di gettito tributi erariali.

La Regione siciliana ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale degli artt. 2 [recte: i soli commi da 1 a 4 di tale articolo] e 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

Nel merito, le questioni non sono fondate nei termini di séguito precisati. La ricorrente deduce che l’applicazione alla Regione siciliana del d.lgs. n. 23 del 2011, prevista – a suo avviso – dal denunciato comma 2 dell’art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011, si pone in contrasto con il richiamato disposto degli artt. 36 e 37 dello statuto d’autonomia e con le relative norme di attuazione, perché la compartecipazione dei Comuni al gettito di determinati tributi erariali (l’IVA ed i tributi concernenti la «fiscalità immobiliare»), stabilita dai pure censurati commi da 1 a 4 dell’art. 2 dello stesso decreto, comporta la devoluzione ai Comuni siciliani di un gettito tributario che, derivando da tributi riscossi nel territorio regionale, spetta, invece, alla Regione. La questione non è fondata, perché, pur non potendosi negare la spettanza alla Regione siciliana del gettito degli indicati tributi riscossi nel suo territorio e, quindi, la potenziale sussistenza del denunciato contrasto, deve ritenersi che proprio questo contrasto rende operante la clausola di “salvaguardia”degli statuti speciali contenuta nel parimenti censurato comma 2 dell’art. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011, secondo cui il decreto «si applica nei confronti delle regioni a statuto speciale» solo «nel rispetto dei rispettivi statuti». Ne consegue l’inapplicabilità alla Regione ricorrente dei censurati commi dell’art. 2, in quanto “non rispettosi” dello statuto d’autonomia (...) Cosí interpretata la suddetta clausola di salvaguardia, ne risulta, dunque, l’erroneità del presupposto interpretativo da cui muove la Regione ricorrente, secondo cui le norme censurate sancirebbero l’«obbligo» di applicare il d.lgs. n. 23 del 2011 nei confronti delle Regioni a statuto speciale. Da tale erroneità consegue l’insussistenza del dedotto vulnus degli evocati parametri. FT



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Inserito in data 24/03/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 19 marzo 2012, n. 58

Agevolazione colposa sottrazione veicolo sequestrato: inammissibile questione legittimità art 335 cp.

Il rimettente dubita, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 335 del codice penale, nella parte in cui punisce la colposa agevolazione della sottrazione di un’autovettura sequestrata da parte di un custode che, se avesse compiuto dolosamente e direttamente la medesima sottrazione, non sarebbe andato incontro ad alcuna sanzione penale, per l’avvenuta depenalizzazione della relativa condotta. Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata violerebbe l’art. 3 Cost., in quanto, alla luce della sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione del 28 ottobre 2010, n. 1963/2011, il custode che circoli abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, o concorra dolosamente nella circolazione operata da altri (mediante affidamento volontario e consapevole del veicolo stesso), risponde esclusivamente, ai sensi dell’art. 213 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507), dell’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche del delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro previsto dall’art. 334 cod. pen., perché, ai sensi dell’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la prima norma ha carattere di specialità rispetto alla seconda. Per contro, il custode che per mera negligenza consenta ad altri di circolare con un veicolo sotto sequestro realizza (ancora oggi) il più grave illecito penale di cui all’art. 335 cod. pen.

La questione è inammissibile, perché il giudice rimettente non ha preso in considerazione la possibilità di dare alla disposizione censurata un’interpretazione idonea a superare i prospettati dubbi di costituzionalità.

Il tribunale rimettente avrebbe dovuto verificare se il custode di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo che, per colpa, ne agevoli la circolazione abusiva da parte di un terzo, possa essere chiamato a rispondere – ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 della legge n. 689 del 1981 e 213, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992 – a titolo di concorso colposo nell’illecito amministrativo commesso dal terzo; il che farebbe escludere, nel caso di specie, la configurabilità dell’autonomo reato di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 335 cod. pen. Con tale interpretazione, rispetto al custode di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo l’assetto normativo venutosi a delineare a seguito della sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione del 28 ottobre 2010, n. 1963/2011, si sottrarrebbe alla censura di violazione dell’art. 3 Cost., non risultando affetto da irragionevolezza, e potrebbe invece essere ricondotto ai principi generali in materia di concorso di persone nell’illecito amministrativo dettati dalla legge n. 689 del 1981. FT



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Inserito in data 24/03/2012
CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 9 marzo 2012, n. 56

Art 135 co 1 lett e cpa: il rimettente rivaluti la questione di legittimità alla luce del Correttivo.

Ad avviso del rimettente, l’art. 135, comma 1, lettera e), cod. proc. amm. è in contrasto con l’art. 76 Cost., là dove stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa delegata al Governo deve essere aderente ai principi e criteri stabiliti dal Parlamento. L’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), recante la delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, non contempla, secondo il giudice a quo, tra i principi ed i criteri direttivi l’introduzione di ulteriori ipotesi di competenza funzionale del TAR Lazio (...). Inoltre, la disposizione censurata si pone in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge, poiché la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi TAR, fondati sull’efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante, non appare, ad avviso del rimettente, sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo.Un tale disegno creerebbe una evidente asimmetria tra i Tribunali amministrativi, che andrebbe ben oltre le questioni relative ai criteri di riparto delle competenze, finendo anche con l’incidere sull’assetto ordinamentale della giustizia amministrativa, delineato nell’art. 125 Cost., che pone sullo stesso piano tutti gli organi giudiziari di primo grado, aventi pari funzioni ed ugualmente sottoposti al sindacato del Consiglio di Stato, come giudice di appello (...). Inoltre, secondo il rimettente, l’assenza di un adeguato fondamento giustificativo della nuova competenza funzionale attribuita al TAR Lazio, slegata da un razionale criterio di collegamento con il giudice designato, determina il contrasto della disposizione censurata anche con il principio del giudice naturale di cui all’art. 25, primo comma, Cost. (...). Peraltro, l’allontanamento del giudice competente a conoscere della controversia, sradicando la causa dalla sua sede ordinaria e naturale, comporta un grave disagio per le parti processuali, non giustificato dalla natura accentrata della pubblica amministrazione o dall’efficacia ultra regionale dei provvedimenti sui quali deve esercitarsi la cognizione del TAR del Lazio. Secondo il giudice a quo, quanto rilevato incide anche sull’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, in considerazione della maggiore difficoltà e dei maggiori costi che devono essere sopportati dagli interessati per esercitare l’azione o per resistere innanzi al TAR Lazio.

In epoca successiva alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il quale ha modificato alcune disposizioni del codice del processo amministrativo. In particolare, l’art. 1, comma 1, lettera nn), numero 3, del citato d.lgs. ... ha disposto la sostituzione della lettera e) del comma 1, dell’art. 135, con la seguente: «le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225». La disposizione censurata, dunque, è stata modificata nel senso auspicato dal giudice rimettente, in quanto «le controversie, comunque, attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati» non sono più attribuite alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Di conseguenza, le controversie in oggetto sono ora devolute ai tribunali amministrativi regionali localmente competenti secondo i criteri di cui all’art. 13 cod. proc. amm. Pertanto, deve essere ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente affinchè rivaluti, alla luce del descritto ius superveniens, la persistente rilevanza delle questioni nel giudizio a quo. FT



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Inserito in data 22/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 15 marzo 2012, n. 1441

Revoca atti di una procedura di evidenza pubblica ed estremi della culpa in contrahendo della P.A.

  • Pur giustificando la revoca del bando di gara per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, i Giudici confermano la culpa in contraendo della stazione appaltante che, prolungando le trattative, ha irrimediabilmente leso gli obblighi di correttezza e buona fede nel corso delle stesse;
  • In merito al quantum debeatur, trattandosi nella specie di un contratto mai concluso, il Collegio, richiamando giurisprudenza costante, lo ancora al c.d. interesse negativo;
  • Tale parametro è rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita, a causa della trattativa inutilmente intercorsa, di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso. CC


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Inserito in data 22/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 20 marzo 2012, n. 1577

Procedura di riqualificazione per il passaggio dalla Fascia B alla C1; rilievo dei requisiti.

Occorre una prova adeguata e solida in merito al possesso dei requisiti richiesti ai fini di un simile passaggio. Non è affatto sufficiente una mera autodichiarazione del soggetto interessato, priva di convalida da parte del competente Ufficio, come nel caso in esame. CC



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Inserito in data 22/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 21 marzo 2012, n. 1610

Legittimazione Consiglieri di Enti locali all’impugnazione delle deliberazioni del relativo Collegio.

Il Collegio condivide l’orientamento, ormai assestato, secondo il quale i Consiglieri di Enti locali sono legittimati solo avverso quegli atti che impediscano il proprio “jus ad officium”.

Una simile lesione non sussiste laddove, come nel caso di specie, è giunta tardivamente ai ricorrenti la comunicazione degli atti presupposti ad una proposta di delibera; non è consentita, quindi, la relativa impugnazione. CC



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Inserito in data 20/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 15 marzo 2012, n. 1449

Vincolo di destinazione d’uso di tipo alberghiero; il Comune eccede nella pianificazione territoriale.

  • Il Collegio interviene e, riprendendo una nota pronuncia della Corte Costituzionale in merito – n. 4/81, ricorda la necessità e l’opportunità di rispettare l’intrinseca natura temporalmente limitata dei vincoli per l’uso alberghiero di un immobile;
  • Le discriminazioni arrecate con un regime vincolistico troppo lungo, quale quello quivi lamentato dall’impresa ricorrente, finirebbero con l’apportare un limite al bene e, di conseguenza, anche all’attività economica potenzialmente dallo stesso ricavabile;
  • E’, pertanto, condivisibile la scelta di impugnare il P.U.C., laddove il Comune ha travalicato i propri poteri di pianificazione territoriale, finendo con il comprimere il diritto di iniziativa economica e di proprietà dell’appellante, in spregio della lettura costituzionalmente orientata dei vincoli alberghieri, ormai invalsa al riguardo. CC


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Inserito in data 20/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 19 marzo 2012, n. 1552

Negato rinnovo della licenza di porto di fucile da caccia; si contesta automatismo delle norme ostative.

  • Nonostante sussistano le ragioni ostative, previste ex lege, al rinnovo della licenza di porto d’arma, non mancano i casi in cui le situazioni personali spingano a valutare diversamente;
  • E’ necessario, quindi, che l’Amministrazione proceda “ad una concreta prognosi che tenga conto dell’epoca remota della condanna, dei reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo, della condotta tenuta successivamente al fatto di reato”;
  • Con la conseguenza, quindi, che grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare le ragioni fondanti il diniego, motivando adeguatamente quelle valutazioni che spingano a ritenere pericoloso o inaffidabile il soggetto interessato. CC


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Inserito in data 20/03/2012
CORTE DI GIUSTIZIA, PRIMA SEZIONE, 15 marzo 2012, C-453/10

Tutela Consumatore: ciascuno Stato può attuarla superando, anche in parte, la disciplina europea.

I Giudici di Lussemburgo affermano che, nel caso fosse più conveniente per una giusta tutela del consumatore, sarebbe possibile provvedere alla caducazione del’intero contratto. Tutto in deroga al consueto principio voluto dall’Unione che prevede, invece, la nullità parziale delle sole clausole vessatorie. CC



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Inserito in data 17/03/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 9 marzo 2012, n. 54

L. Reg. che vieta deposito materiali/rifiuti radioattivi: illegittima ex art 117 co 2 lett s) Cost.

Nessuna Regione – a fronte di determinazioni di carattere ultraregionale, assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare – può sottrarsi in modo unilaterale ai conseguenti inderogabili oneri di solidarietà economica e sociale. Ciò vale evidentemente anche per i sacrifici connessi alla procedura di stoccaggio e smaltimento dei materiali e dei rifiuti, la cui disciplina resta vigente indipendentemente dall’impatto sul settore dell’energia nucleare degli esiti del referendum abrogativo, che ha riguardato i commi 1 e 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, oggetto del quesito come riformulato dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione con ordinanza 1-3 giugno 2011.

Le disposizioni relative al settore dei materiali e rifiuti radioattivi vanno ascritte alla materia, di esclusiva competenza statale, «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Non può rilevare in proposito la ragione apparentemente ricavabile dalla formulazione della disposizione regionale, secondo cui la prevenzione degli elevati rischi connessi alla sismicità ed al dissesto idrogeologico del territorio molisano sarebbe sufficiente a ritagliare una competenza legislativa in materia assimilabile alle categorie della protezione civile, della salute pubblica o del governo del territorio. Occorre, infatti, in proposito precisare che, per definire la materia oggetto delle disposizioni censurate, assume rilievo non la qualificazione che ne dà il legislatore regionale, bensì la natura dell’oggetto ed il significato sostanziale delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando profili marginali e riflessi.

Tanto premesso, la Corte ha specificamente negato che la Regione disponga di poteri in campo ambientale alla stregua del titolo di competenza rappresentato dalla «protezione civile», in presenza della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Nel medesimo contesto ha escluso la competenza concorrente della Regione in materia di «salute pubblica», affermando che i poteri regionali «non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà a provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi. è stato infatti affermato, con particolare riferimento a rifiuti pericolosi come quelli radioattivi, che il problema dello smaltimento – e, più in generale, del loro deposito e di quello di materiali nucleari, considerate le analoghe esigenze di cautela che pongono – non può essere risolto, alla luce della rilevanza nazionale degli interessi in gioco, sulla base di un criterio di “autosufficienza” delle singole Regioni, poiché occorre tener conto quantomeno della necessità di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilità di collocamento in sicurezza.

Infine, quanto al «governo del territorio», l’incidenza della potenziale installazione dei depositi sul territorio regionale determina effettivamente l’intreccio dell’intervento statale con detta materia di concorrente competenza regionale; ciò comporta, tuttavia, il semplice coinvolgimento, attraverso opportune forme di collaborazione, della Regione interessata Peraltro, il doveroso coinvolgimento regionale e la previsione dell’intesa nella norma qui impugnata non sono elementi sufficienti ad impedire l’invasione della competenza statale realizzata da parte della disposizione in esame, atteso che le idonee modalità di collaborazione devono essere individuate e disciplinate dal legislatore cui spetta la competenza in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ossia dal legislatore statale, il cui operato, ove si riveli lesivo dell’autonomia regionale, potrà soltanto essere sottoposto dalla Regione interessata al vaglio di costituzionalità della Corte. FT



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Inserito in data 17/03/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 9 marzo 2012, n. 53

Soggetti esterni, incarico di collaborazione con organi di vertice: limiti deroga ai criteri statali.

La questione, promossa con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, è fondata. Questa Corte ha più volte affermato, in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all’amministrazione, il principio in base al quale la Regione può derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 citato, a condizione che preveda, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale e ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, onde evitare che sia consentito l’accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione.

Tale principio è stato ribadito anche con specifico riferimento a disposizioni regionali, simili a quella oggi impugnata, che miravano a consentire il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con persone esterne in ausilio dell’attività di un proprio organo di vertice o di altra struttura politica (Presidente e componenti della Giunta, Presidente del Consiglio regionale e gruppi consiliari). Simili forme di diretta collaborazione, per loro natura temporanee (in quanto strettamente connesse con la permanenza in carica dell’organo di rappresentanza politica dell’Ente), presuppongono che l’individuazione dei collaboratori esterni avvenga anche sulla base di criteri di tipo fiduciario, dato il carattere politico dell’organo che questi ultimi sono chiamati a coadiuvare. In ragione della specificità degli uffici di diretta collaborazione, questa Corte ha affermato che le Regioni possono dettare, in deroga ai criteri di selezione dettati dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarità dell’incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l’organo politico. Tuttavia, questa Corte ha sempre escluso che la selezione di tale personale esterno di diretta collaborazione possa avvenire soltanto in base al predetto rapporto fiduciario e, quindi, in totale assenza di criteri di valutazione della professionalità e competenza. Questa Corte, in particolare, ha affermato che la Regione, per accentuare tale carattere ben può derogare ai criteri statali, purché preveda, però, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e professionalità dei soggetti di cui si avvale ed a scongiurare il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni. FT



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Inserito in data 17/03/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 9 marzo 2012, n. 51

L. Reg. che stabilizza personale precario ricorrendo alla mobilità: illegittima ex art 97 e 117 Cost.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte dichiarato costituzionalmente illegittime, per violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.,disposizioni regionali che prevedevano procedure di stabilizzazione di personale impegnato in lavori socialmente utili senza porre limiti percentuali al ricorso a tale tipo di assunzione e senza fornire indicazioni circa la sussistenza dei requisiti per poter ammettere deroghe al principio del concorso pubblico, vale a dire la peculiarità delle funzioni che il personale svolge o specifiche necessità funzionali dell’amministrazione. Questa Corte, del resto, ha ripetutamente rilevato la necessità del ricorso al concorso pubblico sia nelle ipotesi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio, sia in quelle – come nel caso di specie – di trasformazione di rapporti non di ruolo non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo, precisando i limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale precario che derogano al principio del concorso, e sottolineando, al riguardo, che non è in particolare sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione, né basta la “personale aspettativa degli aspiranti” ad una misura di stabilizzazione. La norma impugnata, prevedendo la stabilizzazione di soggetti titolari di meri rapporti precari (e, quindi, una forma di assunzione riservata senza «predeterminazione di criteri selettivi di tipo concorsuale») e ponendosi in contrasto con i sopraindicati principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale in materia di impiego pubblico, viola il principio dell’assunzione tramite pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost.

Ugualmente fondata è la questione relativa al medesimo comma della legge regionale censurata con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. La disciplina regionale, infatti, consentendo la trasformazione di contratti precari di lavoratori LSU in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto (e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto) e determina, al contempo la costituzione di altro rapporto giuridico (il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione). Una simile disposizione è inquadrabile, quindi, nella materia disciplinata dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, di competenza esclusiva del legislatore statale. Come questa Corte ha avuto di recente modo di chiarire, infatti, la disciplina della fase costitutiva del contratto di lavoro, così come quella del rapporto sorto per effetto dello stesso, si realizzano mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato e, pertanto, appartengono alla materia dell’ordinamento civile. FT



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Inserito in data 17/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 15 marzo 2012, n. 1438

Art 42 bis dPR 327/01 conforme a CEDU e giurisprudenza di Strasburgo: respinta questione costituzionalità.

Ritiene la Sezione che, successivamente alla sentenza del 12 gennaio 2006 della Sez. III della CEDU, resa sul ricorso n. 14793/02 (e citata nella sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2010), che aveva incidentalmente formulato critiche all’art. 43 del testo unico in occasione di una condanna riguardante una occupazione sine titulo, la Corte di Strasburgo non si è pronunciata più in senso critico, nei confronti dell’istituto originariamente disciplinato dal medesimo art. 43, oggetto della dichiarazione di incostituzionalità per eccesso di delega e reintrodotto nell’ordinamento nazionale (con significative modifiche) dall’art. 42 bis sopra richiamato. Da un lato, già in sede europea, ad un più approfondito esame, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa – nella sessione del 13-14 febbraio 2007 – si è occupato delle ‘violazioni sistematiche derivanti dalla espropriazione indiretta’ in Italia, distinguendo:

- la ultraventennale prassi nazionale (affermatasi nella giurisprudenza ordinaria, sulla configurabilità di un titolo di acquisto della proprietà in assenza di uno specifico procedimento previsto dalla legge), considerata in contrasto con il protocollo 1 aggiuntivo della Cedu;

- le disposizioni contenute nell’art. 43 del testo unico sugli espropri, cui andava riconosciuto il chiaro significato desumibile dai suoi lavori preparatori (cioè dalla relazione della Commissione speciale fatta propria dalla Adunanza Generale del Consiglio di Stato) e dalla decisione della Adunanza Plenaria n. 2 del 2005.

Il medesimo Comitato dei Ministri ha manifestato il proprio ‘welcoming’ per le disposizioni contenute nell’art. 43, col compiacimento in sede europea per l’elaborazione di un istituto che (come ha già rilevato questo Consiglio) ha consentito una ‘legale via d’uscita’, nei casi in cui fosse riscontrabile un’opera pubblica in assenza del valido ed efficace decreto di esproprio.

Per di più, il provvedimento ora disciplinato dall’art. 42 bis (che pure consente la ‘legale via d’uscita’ con l’esercizio di un potere basato sull’accertamento dei fatti e sulla valutazione degli interessi in conflitto) comporta la spettanza – al soggetto che perde il diritto di proprietà – di un importo a titolo di indennizzo, nella misura superiore del 10% rispetto a quanto avrebbe avuto diritto ad ottenere a titolo di risarcimento del danno (sia sulla base della prassi nazionale rivelatasi in contrasto con la Cedu, sia nel caso di applicazione dell’art. 43, poi dichiarato incostituzionale per eccesso di delega)

Per tali ragioni, ritiene la Sezione che, per quanto rileva nel giudizio, le dedotte questioni di costituzionalità vadano dichiarate manifestamente infondate, poiché l’art. 42 bis risulta conforme alle disposizioni della Cedu e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha più volte condannato la Repubblica Italiana proprio perché i giudici nazionali avevano riscontrato la perdita della proprietà in assenza di un provvedimento motivato, previsto da una specifica previsione di legge. FT



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Inserito in data 16/03/2012
TAR MOLISE CAMPOBASSO, SEZ. I, 9 marzo 2012, n. 92

Precisazioni riguardo ai caratteri e alle modalità di esercizio dell’intervento ad adiuvandum.

  • Il Collegio molisano, confermando giurisprudenza già concorde in tal senso, ricorda come sia possibile esplicare l’intervento ad adiuvandum nel processo amministrativo solo se chi interviene sia portatore interesse di mero fatto oppure mediato e riflesso rispetto a quello vantato dalle parti principali.
  • Se, infatti, si intervenisse per far valere un interesse immediato e diretto al bene della vita, come descritto e fatto valere dal ricorrente principale, si finirebbe con l’eludere i termini decadenziali, propri del rito amministrativo. CC


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Inserito in data 16/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 marzo 2012, n. 1421

Se infondata la domanda di accertamento del silenzio – assenso, è nulla la pretesa risarcitoria.

Il Massimo Collegio ricorda come l’infondatezza della domanda di accertamento circa il formarsi del silenzio significativo determini, altresì, la caducazione della pretesa risarcitoria, ad esso eventualmente annessa. CC



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Inserito in data 16/03/2012
TAR LAZIO ROMA, SEZ. IIIB, 6 marzo 2012, n. 2266

Illegittimi i provvedimenti riduttivi delle ore di sostegno per carenza di personale idoneo.

  • I Giudici laziali hanno accolto il ricorso di gruppi di genitori i quali lamentavano l’iniquità di provvedimenti con cui taluni Istituti scolastici avevano disposto la riduzione del monte – ore destinato ad alunni disabili.
  • La carenza di personale idoneo a tale compito, addotta dalla Difesa dell’Amministrazione, non può giustificare una simile azione, chiaramente lesiva di diritti, quali quello all’istruzione e all’eguaglianza, costituzionalmente siglati.
  • E’ evidente, dicono i Giudici amministrativi, la necessità di derogare alle connesse problematiche meramente organizzative, essendo primaria, invece, l’opportunità di garantire l’integrazione di tutti i tipi di alunni, come desumibile sia dalla Costituzione che dalla volontà espressa nella L. 104/92. CC


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Inserito in data 14/03/2012
CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA, 8 marzo 2012, n. 786

Sui diritti di rogito dei segretari e vicesegretari comunali; confini del danno erariale.

  • Il Collegio puntualizza in merito alla responsabilità di un Funzionario che parrebbe essersi “auto liquidato” diritti di rogito contrattuali in misura eccessiva a quella prevista dalle norme contrattuali vigenti, relative al proprio ruolo.
  • Non sussiste a suo carico responsabilità amministrativa sub specie di danno erariale, posto che  si tratta di un mero esercizio di un diritto ex art. 51 cod. pen. Rientra, infatti, tra le competenze del Segretario e del Vicesegretario poter liquidare i diritti di rogito, come accaduto nel caso in esame;
  • Il tutto, tra l’altro, conformemente a quanto previsto dal relativo CCNL, contro le cui determinazioni di natura economica non è possibile andare, né discostarsene in senso pregiudizievole per le parti, secondo quanto asserito da giurisprudenza contabile ed amministrativa ormai costante. CC


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Inserito in data 14/03/2012
CORTE DI GIUSTIZIA, GRANDE SEZIONE, 23 marzo 2012, C- 376/10

Illegittime le misure restrittive prorogate per anni a carico di un Paese per pregresse violazioni.

  • La Corte di Lussemburgo denuncia l’illegittimità della condotta tenuta dal Consiglio Europeo che ha perpetrato le sanzioni, originariamente inflitte alla classe dirigente birmana a causa di un governo lesivo dei diritti umani, sui familiari della medesima.
  • Disporre il congelamento dei capitali e delle risorse economiche di tali soggetti, basandosi sulla mera presunzione di un possibile arricchimento da questi conseguito a seguito della condotta errata tenuta dai proprio predecessori, finirebbe, infatti, con l’attuare un disegno altrettanto disumano e contrario alla morale pubblica;

Tanto più, affermano i Giudici europei, laddove non fosse possibile dimostrare con certezza l’esistenza di un legame e, quindi, la possibilità seria ed incontestata che il ricorrente avesse potuto trarre beneficio dal comportamento del proprio congiunto, all’epoca al vertice della classe di potere del Paese asiatico. CC



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Inserito in data 13/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 12 marzo 2012, n. 1406

Precisazioni, dopo l’Ad. Pl. 11/11, sul riparto di giurisdizione in tema di graduatorie dei docenti.

  1. Spetta al Giudice Amministrativo la pronuncia in merito ad una graduatoria ritenuta errata, perché espressione di un Decreto Ministeriale lesivo delle posizioni giuridiche di taluni docenti;
  2. Non è contraddetta, quindi, la posizione assunta dal Supremo Consesso Amministrativo che, nella pronuncia dei mesi scorsi, riconosceva il G.O. quale Autorità giurisdizionale competente in ambito di graduatorie;

E’ solo confermata, invero, la consueta spettanza al Giudice amministrativo di censure in merito ad atti di macro organizzazione, quale quello quivi impugnato. CC



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Inserito in data 13/03/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 9 marzo 2012, n. 52

I Giudici costituzionali puntualizzano il riparto tra Stato e Regioni in tema di lavori pubblici.

  • Accolta la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale che fissava, nelle procedure di aggiudicazione di lavori ed opere pubbliche, dei criteri di selezione dei concorrenti diversi da quelli statuiti dal Decreto del 2006;
  • Non è possibile una simile deroga, posto che le previsioni del Codice De Lise sono rivolte alla tutela della concorrenza “nel” e “per” il mercato, oltreché alla promozione della stessa;
  • Pertanto, data la copertura costituzionale – ex art. 117 secondo comma, lettera e) di simili valori, non è consentito al Legislatore regionale fissare parametri che non siano tesi alla salvaguardia dei medesimi valori. CC


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Inserito in data 13/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 12 marzo 2012, n. 1388

Ancora conferme, da parte dei Giudici amministrativi, in merito agli estremi della condotta mobbizzante.

  • Il Collegio, in linea con posizioni già assunte in passato, richiama la necessità di una condotta prolungata e sistematicamente persecutoria da parte del datore di lavoro a danno del dipendente;
  • Da quì, pertanto, il rigore del regime probatorio a carico di questi, tenuto a dimostrare l’esistenza di un disegno vessatorio a proprio danno;

In tale quadro risulta complessa, oltreché poco credibile, la prova circa l’aggravarsi di una patologia pregressa, presuntivamente imputato ad una condizione lavorativa non favorevole; è necessario ricostruire il nesso eziologico che, in questo come in molti altri casi, difficilmente riesce a raggiungere un certo grado di verosimiglianza scientifica. CC



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Inserito in data 10/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 8 marzo 2012, n. 1332

Valutazione offerta tecnica, motivazione: punteggi numerici idonei solo a fronte di criteri stringenti.

Ritiene al riguardo il Collegio che, nelle gare d’appalto improntate al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell’offerta tecnica, in presenza di criteri puntuali e stringenti (fissati dalla lex specialis ai sensi dell’art. 83 d.lgs. 12 aprile 2006, n.163), possa estrinsecarsi mediante l’attribuzione di punteggi senza la necessità di una ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso il giudizio della commissione ex se nella graduazione e ponderazione dei punteggi assegnati in conformità ai criteri, ma che, nelle ipotesi connotate dall’assenza di sub-criteri o anche di criteri di valutazione sufficientemente dettagliati, e dunque in presenza di criteri improntati a significativi margini di discrezionalità tecnica non compiutamente definiti, la mera attribuzione dei punteggi non sia sufficiente a dar conto dell’iter logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le ragioni per cui sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte e minore ad altre, sicché in ipotesi siffatte, per assolvere correttamente al dovere di motivazione, è necessario che, oltre al punteggio numerico, sia espresso un giudizio motivato, col quale la commissione espliciti le ragioni del punteggio attribuito. A fronte della sopra rilevata assenza di una motivazione adeguata – certamente non ravvisabile nell’uso di aggettivazioni standardizzate quali “eccellente”, “ottimo”, “molto buono”, “buono”, ecc. senza ulteriori esplicitazioni, in ultima analisi costituenti mere circonlocuzioni dei correlativi punteggi numerici – giustificativa dell’attribuzione del punteggio relativo alla voce “qualità architettonica” che involge una valutazione di natura prevalentemente estetica e dunque sottratta ad ogni controllo di razionalità e imparzialità in caso di espressione di un giudizio in termini di mero punteggio numerico non accompagnato da adeguato supporto motivazionale, deve confermarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma l’insufficienza motivazionale delle valutazioni delle offerte tecniche specie con riguardo al criterio della “qualità architettonica”. FT



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Inserito in data 10/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 8 marzo 2012, n. 1328

Cessione dello stabilimento balneare: decadenza dalla concessione ex art 47 lett e) cod nav.

La ricorrente sostiene che non sarebbe incorsa nella sanzione della decadenza prevista dall’art. 47, lett. e), cod. nav. in caso di “abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione”. L’atto di cessione del complesso aziendale non si sarebbe perfezionato per il mancato pagamento del corrispettivo da parte dell’acquirente. La consegna dei beni non è in conseguenza mai avvenuta e l’originario concessionario avrebbe sempre mantenuto il possesso dei beni. Il collegio reputa di non poter accedere all’interpretazione riduttiva dell’ambito di applicazione dall’art. 47, lett. e), del cod. nav., con limitazione alle sole ipotesi in cui il concessionario abbia perduto la disponibilità materiale del bene demaniale per l’immissione nel possesso di un soggetto terzo senza autorizzazione dell’ente proprietario. In contrario a quanto sostenuto dall’appellante, la disposizione è posta a presidio di ogni mutamento che possa investire il privato - sia quale persona fisica, sia quale compagine societaria – al quale è stato assegnato l’uso speciale del bene. Si tratta di vicende idonee ad incidere sulle qualità morali e di affidabilità del concessionario e, quindi, sui requisiti soggettivi che debbono formare oggetto di valutazione ed accertamento al momento del rilascio del titolo concessorio nonché, ai sensi dell’art. 46 cod. nav., in caso di sub ingresso nello stesso di altro soggetto. Indipendentemente dall’utilizzo diretto del bene l’assegnazione del bene demaniale avviene sempre in vista di un uso “che a giudizio dell’Amministrazione risponda ad un più rilevante interesse pubblico” (art. 37 comma primo, cod. nav.); ciò impone la preventiva verifica del possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed organizzativa, oltreché morali, in capo al concessionario ai fini del perseguimento dei fini predetti. FT



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Inserito in data 10/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 8 marzo 2012, n. 1325

Indennità buonuscita autoferrotranvieri: concorrono gli emolumenti percepiti in modo fisso e continuativo.

La questione controversa, infatti, è stata oggetto di numerose pronunce – per la verità di segno non univoco per quanto riguarda l’applicabilità, o meno, degli articoli 2120 e 2121 cod. civ. al rapporto di pubblico impiego – ma comunque tali da configurare in modo sostanzialmente omogeneo la base di calcolo per il TFR, da liquidare al personale autoferrotranviario per il periodo che qui interessa. La giurisprudenza largamente prevalente, infatti, sostiene che debbano concorrere alla determinazione dell’indennità di buonuscita, ovvero dell’indennità di anzianità, poi confluita nel TFR, tutti gli emolumenti percepiti in maniera fissa e continuativa; per quanto riguarda il settore degli autoferrotranvieri, sia con che senza diritto a pensione, in particolare, è stato più volte chiarito che l’indennità di buonuscita deve essere determinata sulla base della normale retribuzione, tale dovendo intendersi l’intero complesso dello stipendio e delle indennità fisse e continuative, l’indennità di contingenza non conglobata, l’indennità sostitutiva di mensa, gli assegni personali e le competenze accessorie a carattere fisso e continuativo, con esclusione soltanto dei compensi corrisposti in modo saltuario e variabile, per specifiche esigenze di servizio.

 

Sotto quest’ultimo profilo, è stato normalmente escluso dal compenso, come sopra determinato, il lavoro straordinario, fatte salve ipotesi eccezionali, in cui lo straordinario stesso avesse carattere continuativo, obbligatorio e forfetizzato, solo in quest’ultimo caso ammettendosi una sostanziale assimilazione del medesimo alla retribuzione ordinaria; l’indennità giornaliera e l’indennità mensile, invece, sono state di norma ritenute parte della retribuzione, posta a base di calcolo del TFR, anche con ritenuta nullità di eventuali clausole contrarie dei contratti collettivi, per contrasto con il principio di onnicomprensività, di cui all’art. 2121 cod. civ., nel testo anteriore alla legge n. 297/1982. Per il personale di cui trattasi non è stato solitamente ravvisato, comunque, un principio di prova in ordine all’assimilazione del lavoro straordinario all’ordinaria attività lavorativa: quanto sopra, anche a prescindere dalla variabilità del compenso (ammettendosi sotto quest’ultimo profilo, secondo parte della citata giurisprudenza, che fosse sufficiente la prova della continuità mensile, con determinazione del valore medio alla stregua delle risultanze emerse in busta paga, sempre però, tuttavia, che detto lavoro straordinario corrispondesse al normale fabbisogno dell’impresa e non a contingenti esigenze aziendali: circostanza, la prima, che anche nella fattispecie è rimasta priva di qualsiasi riscontro). FT

 



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Inserito in data 10/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 8 marzo 2012, n. 1315

Irrilevanza mutamenti di indirizzo sull’individuazione della giurisdizione - giudicato interno implicito.

Vero è che, come ha rilevato la ricorrente, solo di recente l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, adeguandosi a quanto affermato fin dal 2008 dalla Corte di Cassazione, ha riconosciuto che le controversie attinenti all’inserimento o all’esclusione in graduatorie preordinate all’assunzione di soggetti in possesso di requisiti predeterminati appartengono alla giurisdizione ordinaria (Ad. pl. 12 luglio 2011, n. 11). Il Collegio peraltro ritiene che deve essere escluso che i mutamenti degli indirizzi della giurisprudenza, interpretativi delle norme che individuano il giudice che ha giurisdizione sulla controversia, possano valere a scalfire la regola della perpetuatio iurisdictionis recepita dall'art. 5 cod. proc. civ., il quale, circa il momento determinante della giurisdizione e della competenza, afferma che giurisdizione e competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. Invero, per l’art. 5 sono rilevanti solo i sopravvenuti mutamenti legislativi e non gli indirizzi della giurisprudenza, interpretativi delle norme sul giudice competente: diversamente, si vincolerebbe il giudice al precedente giurisprudenziale e si limiterebbe il diritto di difesa nel prospettare una diversa interpretazione.

 

Inoltre, secondo l’art. 9 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, se in primo grado il difetto di giurisdizione è rilevato anche d'ufficio, nei giudizi di impugnazione deve formare oggetto di uno specifico motivo d’appello (che qui non è stato proposto: l’eccezione viene sollevata solo con una memoria successiva nel corso dell’appello). Il che significa che anche nel processo amministrativo è stato introdotto, e in via legale, il principio del c.d. giudicato interno implicito sulla questione di giurisdizione trattata, seppur tacitamente, dal giudice di primo grado. In difetto di un siffatto “specifico motivo”, si intende che la parte interessata a sollevare la carenza di giurisdizione vi ha fatto acquiescenza. Tale regola incide sugli strumenti processuali ed è quindi di immediata applicazione. Ne deriva che nella fattispecie in esame è comunque ormai precluso l’esame della questione, non ritualmente sollevata.

 

A ciò, e in base a ragioni di principio più generali, va aggiunto che, soprattutto in ragione dei medesimi principi ispiratori di tale nuovo regime, in cui, si ripete, la questione di giurisdizione in secondo grado non è più una condizione dell’azione che il giudice può indagare d’ufficio, ma il contenuto di una vera e propria eccezione di parte in senso tecnico, l’eccezione medesima non pare sollevabile dalla parte che vi ha dato luogo agendo in primo grado mediante la scelta del giudice del quale, poi, nel contesto dell’appello, ed evidentemente a seconda dell’esito del giudizio di primo grado, disconosce e contesta la giurisdizione. Riconoscere una tale facoltà significa, a parere del Collegio, avallare un vero e proprio abuso del diritto, e piegare la strumentalità delle forme e il connesso ambito dell’azione a fini diversi da quelli per i quali sono riconosciuti dall’ordinamento. FT



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Inserito in data 10/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 7 marzo 2012, n. 1299

Legittima fissazione (anche retroattiva) di tetti di spesa sanitaria regionale per strutture accreditate.

Si deve ribadire che la fissazione di tetti alla spesa sanitaria a livello regionale deve ritenersi, in via di principio, legittima, date le insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica e tenuto conto che il diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione, non può essere tutelato incondizionatamente.

Anche nel regime dell'accreditamento (introdotto dall'art. 8, comma 5 del d. lgs. n. 502 del 1992), improntato alla logica della parificazione e della concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e caratterizzato dalla facoltà di libera scelta della struttura privata a condizione che questa risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed accetti il sistema della remunerazione a prestazione, sussiste il limite della fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile, regolato nel suo esercizio dall'art. 32 della legge n. 449 del 1997. Il principio di parificazione e di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private deve infatti conciliarsi con il principio di programmazione, che persegue lo scopo di razionalizzazione del sistema sanitario nell'interesse al contenimento della spesa pubblica. La determinazione da parte dell’Amministrazione dei tetti di spesa e la suddivisione delle risorse tra le attività assistenziali costituisce pertanto esercizio del potere di programmazione sanitaria che deve essere esercitato con le modalità e nei tempi che l’ordinamento prevede.

I tetti di spesa possano essere determinati anche con effetti retroattivi, dovendosi escludere la rilevanza assoluta dell’affidamento del privato che, nelle more della comunicazione del budget, può avere riguardo alle somme assegnate per l’anno precedente, diminuite del risparmio di spesa imposto dalle leggi finanziarie. Il principio dell’ammissibilità dell’effetto retroattivo della determinazione del budget deve essere quindi senz’altro confermato nella fattispecie, tenuto anche conto che la determinazione regionale è comunque intervenuta nel corso del mese di giugno dell’anno di riferimento. FT



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Inserito in data 09/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 6 marzo 2012, n. 1272

La difesa erariale deve essere correttamente evocata sotto il  profilo della propria articolazione territoriale competente.

Difatti, é inammissibile il ricorso di primo grado proposto avverso atto adottato da Amministrazione statale, che sia stato notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato anziché presso l'Avvocatura distrettuale nella cui circoscrizione siede il giudice adìto, come prescritto dall'art. 1, l. 25 marzo 1958 n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10, comma 3, l. 3 aprile 1979 n. 103, trattandosi di errore procedurale concernente non l'identificazione dell'organo amministrativo legittimato a stare in giudizio, ma l'individuazione dell'Avvocatura dello Stato competente a ricevere la notifica. SL



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Inserito in data 09/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 6 marzo 2012, n. 1266

Sui presupposti necessari per disporre lo scioglimento di un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

Trattandosi di un provvedimento di carattere straordinario e non sanzionatorio, si ritiene sufficiente il ricorrere di “elementi” su: “collegamenti” o “forme di condizionamento” che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata.

Questi non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori.

Lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non esige, infatti, né la prova della commissione di reati da parte degli amministratori, né dei collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali: è sufficiente, invece, che sussistano semplici "elementi" (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento e/o influenza tra l'amministrazione e i sodalizi criminali , ovvero è sufficiente che gli elementi raccolti e valutati siano “indicativi” di un condizionamento dell’attività degli organi amministrativi e che tale condizionamento sia riconducibile all’influenza ed all’ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata.

È da affermarsi, dunque, l’autonomia del provvedimento di scioglimento rispetto all’esito di procedimenti penali aventi ad oggetto fatti e comportamenti degli amministratori. SL


 

 



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Inserito in data 09/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 6 marzo 2012, n. 1260

La demolizione dell'opera abusivamente costruita costituisce un atto dovuto del Comune in cui non residuano spazi di discrezionalità.

Nell'abuso edilizio è, infatti, in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione; pertanto, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, ovvero, in difformità totale dal titolo abilitativo, non costituisce onere del Comune verificare la loro sanabilità in sede di vigilanza sull'attività edilizia. SL



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Inserito in data 05/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 29 febbraio 2012, n. 1187

Affidamento in concessione servizio di distribuzione gas; legittimazione ad agire dopo l’Ad. Pl. 4/11.

I Giudici amministrativi ribadiscono, a pochi mesi di distanza dalla pronuncia del relativo Supremo Consesso, la partecipazione alla gara quale requisito necessario ai fini della legittimazione ad impugnare il relativo bando da parte di un operatore.

Occorre, in sostanza, un’adeguata posizione differenziata che, nel caso concreto, il ricorrente non possedeva affatto rispetto alla procedura di gara contestata. CC



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Inserito in data 05/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 29 febbraio 2012, n. 1190

Ordinanza di sgombero per edificio inagibile; corretta delimitazione dei poteri del Sindaco

  • In linea con il dibattito degli ultimi mesi, i Giudici amministrativi tendono a perimetrare l’alveo dei poteri del Primo Cittadino;
  • L’ordinanza di sgombero di un’unità abitativa inagibile non è, infatti, esercizio di poteri extra ordinem – ex art. 54 TUEL, del quale mancherebbero i presupposti ad avviso di parte ricorrente;
  • Si tratta, semmai, di un mero e puntuale esercizio dei poteri propri dell’Autorità locale, per motivi di igiene e sicurezza pubblica, quali statuiti dall’art. 50 – 5’ co. TUEL. CC


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Inserito in data 05/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 2 marzo 2012, n. 1222

La novazione del rapporto contestato esige, a pena di improcedibilità, l’attivazione di un nuovo rito.

  • Il Collegio evidenzia l’opportunità, in caso di successiva attività amministrativa, nuova al punto da determinare un vero e proprio riesame della fattispecie originariamente controversa, di intervenire con un nuovo strumento processuale, anche avvalendosi “di motivi aggiunti”;
  • L’omessa impugnativa del “secondo” provvedimento, infatti, farebbe divenire improcedibile il proposto ricorso di prime cure rendendo del tutto inutile, perché superata, la relativa decisione di merito. CC


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Inserito in data 05/03/2012
CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA, 24 febbraio 2012, n. 80

Diritti portuali indebitamente recepiti. Società tenuta al rimborso al Ministero Trasporti.

  1. I Giudici contabili confermano l’obbligo di rimborso, gravante su una società di traghetti e già statuita in primo grado, di somme erogate, in aumento, a seguito di Ordinanze emesse dall’Autorità Portuale e poi annullate dal Giudice Amministrativo;
  2. La società appellante è tenuta, quindi, alla restituzione di tali ulteriori introiti a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unico legittimo creditore;
  3. Non sussiste, infatti, la possibilità di trattenere simili somme, sulla base di una presunta retroattività delle Ordinanze emesse dall’Autorità competente, come asserita dall’appellante. Non viene meno la natura pubblica di tali somme né, di conseguenza, il danno erariale eventualmente scaturente dall’indebita percezione delle stesse;
  4. Gli unici soggetti, eventualmente legittimati a riavere le somme, sarebbero gli utenti finali, comunque in condizioni di agire per il rimborso contro il Ministero e non contro la Società, operante quale mero sostituto d’imposta. CC



Inserito in data 03/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 29 febbraio 2012, n. 1189

Sanzioni alternative ex art. 123 co. 2 Cpa: legittima la mancanza di domanda di parte e udienza pubblica

Il rispetto del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 123 co. 2 c.p.a. nell’applicare le sanzioni alternative alla dichiarazione di efficacia del contratto non implica che il giudice amministrativo debba fissare un’ulteriore udienza pubblica. Se da un lato la norma nulla specifica in ordine a detta possibilità, si deve dall’altro rilevare che lo stesso art. 123 co. 2 richiama l’applicazione dell’art. 73 co. 3: in tale situazione, il giudice nel caso di decisione di una questione rilevata d’ufficio che sia fondamentale per la soluzione della controversia, la deve indicare in udienza e ove questa emerga dopo il passaggio in decisione della causa, la questione va riservata assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie, quindi senza previsione di udienza pubblica.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24 e 111 dell’art. 123 co. 2 c.p.a. , si deve rilevare che l’adozione delle sanzioni alternative è il portato della serie di deduzioni e controdeduzioni già versate in atti nel corso del giudizio svoltosi in ordine alla legittimità dell’aggiudicazione. Poiché la sanzione alternativa è conseguenziale alle illegittimità emerse nella scelta del contraente, la questione deve ritenersi già abbondantemente affrontata nell’ambito del giudizio di legittimità e già la produzione di memorie ammesse ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a. appare essere un presidio ulteriore e comunque sufficiente del principio del contraddittorio. Quanto alla mancanza di domanda di parte per l’irrogazione di sanzioni alternative, non appare complessivamente illegittima anche dal punto di vista della legittimità costituzionale, poiché esse costituiscono comunque un minus rispetto alla dichiarazione di inefficacia totale del contratto e comunque era conseguente alla lamentata violazione dell’obbligo di standstill ed altrettanto si deve rilevare all’attribuzione al giudice del potere di irrogare le stesse sanzioni. Queste ultime, previste dalla direttiva 66/2007, sono state attribuite al giudice amministrativo in virtù delle previsioni della direttiva medesima e, si badi bene, vengono irrogate a seguito di una sorta di doppia procedura giurisdizionale, come si è avuto modo di vedere, disciplinata nei modi e nelle forme dall’art. 73 co. 3 c.p.a.; quindi sono affidate a organo imparziale e non sfuggono al controllo processuale, in quanto sono generate all’interno del processo e deliberate in seguito a procedura contenziosa. FT



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Inserito in data 03/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 29 febbraio 2012, n. 1177

Concetto dinamico di urbanizzazione completa: necessità piano di lottizzazione, limiti giudicato precedente

Il primo giudice ha affermato l’erroneità dell’impostazione seguita dal Comune sulla base del fatto che la completa urbanizzazione della zona era già stata accertata in precedenti giudizi, per cui non poteva essere messa in discussione nella presente controversia. Il Collegio non condivide l’opinione del primo giudice. Il Collegio condivide invece l’orientamento giurisprudenziale con il quale è stato sottolineato come il concetto di completa urbanizzazione di una determinata area edificabile debba essere inteso in termini dinamici, e quindi adattato al differente contenuto di ogni progetto di edificazione che lo interessi. In quella occasione è stato affermato che “l'esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, s'impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della «maglia», e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata. Osserva il Collegio come l’individuazione dei servizi necessari per rendere abitabile una determinata area presupponga necessariamente la conoscenza del progetto di utilizzazione edificatoria, e quindi del suo impatto in termini di abitanti insediabili e di usi previsti. Tale necessità si presenta quando l’area viene utilizzata per la prima volta, ma può presentarsi anche successivamente, quando ulteriori interventi modifichino radicalmente le caratteristiche dell’insediamento esistente, rendendo palese la necessità di nuove strutture di servizio. Osserva il Collegio che il caso ora in esame ricade nell’ambito di applicazione dei principi appena riassunti in quanto il progetto della parte appellata riguarda un edificio già realizzato, che peraltro viene radicalmente modificato eliminando un porticato, originariamente previsto, per realizzare ben tredici appartamenti. Afferma il Collegio che un intervento di così rilevante impatto richiede di per sé lo studio dell’urbanizzazione dell’area in vista dell’integrazione delle opere esistenti, e l’evidenza di tale necessità renda superflua la sua giustificazione nel corpo del provvedimento che la affermi. Di conseguenza, il giudicato formatosi in relazione ad un diverso e più limitato progetto di utilizzazione della stessa area di cui ora si discute non rileva al fine di determinare gli interventi necessari per consentire la realizzazione del nuovo progetto. Legittimamente, in conclusione, il Comune ha affermato la necessità di applicare, per l’ulteriore edificazione, indici e disciplina propri delle aree da urbanizzare. FT



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Inserito in data 03/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 29 febbraio 2012, n. 1173

Affidamento servizi distribuzione gas, ammissione alle gare: perimetro deroghe  art 15 co 10 Dlgs 164/00

La deroga in questo senso riguarda l’ammissione, in fase di transizione, alle gare ex art. 14 comma 1 dei titolari di attività di distribuzione del gas , sulla base di affidamenti e di concessioni in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2000. In questo contesto la deroga appare destinata solo a consentire agli attuali gestori di settore di partecipare alle gare pubbliche, ove la detta titolarità sia stata comunque conseguita, anche al di fuori di una gara pubblica. In questa prospettiva, l’art.15 comma 10 ha delimitato il perimetro soggettivo della deroga: il che porta a ritenere che la deroga non possa valere laddove il soggetto partecipante (o una sua controllata o controllante) risulti essere gestore di servizi diversi da quello della distribuzione del gas. L’art.15 comma 10 mira solo a non estromettere i titolari delle vecchie concessioni del gas, non a favorire i diretti affidatari di molteplici servizi pubblici locali, diversi ed ulteriori rispetto alla distribuzione del metano; scopo dell’art.15 non è quello di consolidare posizioni di privilegio dei titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici, consentendo ampliamenti di mercato per le imprese operanti nei servizi pubblici locali, bensì solo quello di accompagnare gli operatori del gas naturale nella transizione verso la piena affermazione del modello competitivo. La “ratio” è quella, che appare coerente con i principi comunitari e costituzionali , di consentire un passaggio graduale in via transitoria, dal vecchio al nuovo sistema, per tutelare il mercato del gas, così come esso si era formato in precedenza. Pertanto, se questa è la “ratio” della norma, è evidente che la deroga non può che riguardare esclusivamente quelle società che avevano ottenuto l’affidamento senza gara del solo servizio di distribuzione del gas; la deroga quindi non opera, per quel che qui rileva, se il gestore è controllato o controllante di società affidataria diretta di altri servizi pubblici locali. FT



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Inserito in data 03/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 28 febbraio 2012, n. 1162

Ricusazione: inammissibile istanza fondata solo sull’appartenenza allo stesso ordinamento giudiziario

Il Collegio nel riscontrare una sostanziale assenza di ragioni specifiche ex art. 18, comma 1 Cpa e artt. 51 e 52 C.p.c. nell’istanza di ricusazione in esame, rileva che la stessa (sia per la sua natura “generalizzata”, in quanto fondata sulla sola qualifica di Consigliere di Stato, e quindi di appartenente al medesimo ordinamento giudiziario di soggetti che si assume essere eventualmente parte della controversia, sia perché in tale comune appartenenza si risolve il “momento di contatto” talora posto a specifica ragione di ricusazione) finisce per porsi, in sostanza, come una generale censura delle previsioni normative con le quali si dispone che controversie che vedono parte magistrati (o il loro organo di autogoverno) possono essere giudicate da altri magistrati appartenenti al medesimo ordinamento giudiziario. Orbene, il Collegio rileva che tale circostanza non interessa solamente l’ordinamento giudiziario amministrativo, ma anche altri ordinamenti giudiziari, ed i codici di rito prevedono normalmente – salvi i casi di astensione e ricusazione e, per il solo giudizio penale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 C.p.p. – che anche le controversie riguardanti magistrati seguano le regole generali e non si sottraggano alla giurisdizione civile, penale, amministrativa ed ai giudici che le esercitano, secondo il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.) e di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.).

Il prevedere – diversamente da quanto attualmente disciplinato - che il giudice (quale attore/ricorrente o quale convenuto/resistente), per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi, ovvero ai fini dell’accertamento della propria responsabilità, sia sottratto (unitamente alla parte che lo evoca in giudizio) agli ordinari organi di giurisdizione comporterebbe: per un verso, una irragionevole alterazione del principio di eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, di cui all’art. 3 Cost.; per altro verso, la sostanziale costituzione di un giudice straordinario o speciale, espressamente vietato dalla Costituzione (art. 102, comma secondo Cost.); per altro verso ancora, la incisione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Nessun rito processuale prevede, dunque, la sottrazione della causa di cui è parte un magistrato di un determinato ordinamento giudiziario agli organi di tale ordinamento, naturalmente competenti a giudicarla; anzi, con riferimento alle Magistrature Superiori, per le quali non è possibile nessuna diversa attribuzione di competenza a giudicare in quanto giudici di ultima istanza, le stesse cause di incompatibilità previste dall’Ordinamento giudiziario (artt. 18 e 19 R.D. n. 12/1941) sono espressamente ritenute non applicabili.

In definitiva, si intende affermare che l’art. 18 può essere applicato, nella pienezza delle norme ricavabili dalle sue disposizioni, solo in caso di ragioni di ricusazione che non possono riferirsi, o comunque, mediatamente o immediatamente, fondarsi su aspetti di comune appartenenza dei giudici (giudicante e parte della causa) al medesimo ordinamento giudiziario, ovvero nei casi in cui l’istanza di ricusazione appaia ictu oculi palesemente inammissibile o infondata.. Tale interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 18 Cpa, ora offerta dal Collegio, è resa indispensabile dall’esigenza di consentire l’ordinato e celere svolgimento del giudizio, evitando che a ciò si frappongano istanze di ricusazione manifestamente inammissibili o infondate, ovvero un uso dell’istituto reiterato e non conforme alla ratio legis, con conseguenti riflessi sul diritto alla tutela giurisdizionale delle altre parti del giudizio, garantito dall’art. 24 Cost. FT



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Inserito in data 03/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 28 febbraio 2012, n. 1133

Confini tra giurisdizione ordinaria e amministrativa in materia di occupazione sine titulo

La dichiarazione di pubblica utilità priva di termini iniziali e finali per l’avvio e compimento dei lavori e delle occupazioni è da ritenere radicalmente nulla, onde l’occupazione costituisce mero comportamento materiale “...in nessun modo ricollegabile ad un esercizio abusivo dei poteri della p.a., sicché spetta al g.o. la giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal privato” perché in tal caso essa è “da ritenere emessa in carenza ovvero in difetto assoluto di attribuzione del potere stesso, che comporta nullità del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità e degli atti conseguenti della procedura ablatoria” (Cass. Civ., SS.UU., 14 febbraio 2011, n. 3569). Nel caso di specie, invece, è accaduto che l’Amministrazione, approvando il progetto esecutivo, abbia indicato i termini di avvio e ultimazione di lavori e procedure espropriative, rinnovando in realtà la dichiarazione di pubblica utilità. In presenza, pertanto, di una “nuova” e “completa” dichiarazione di pubblica utilità, il decreto sindacale di occupazione non può ritenersi adottato in carenza di potere, a nulla rilevando che medio-tempore fosse scaduto il termine triennale [ex art. 1 della legge n. 1/1978] computato dalla data di esecutività della [prima] deliberazione di Giunta municipale [che difettava del tutto dell’indicazione dei termini iniziali e finali per l’avvio e il compimento di lavori ed espropriazioni].

La domanda di accertamento dell’illegittimità del comportamento dell’amministrazione -consistente nella perdurante occupazione sine titolo del suolo, connessa all’inutile scadenza, in difetto dell’avvio dei lavori e del decreto di esproprio, dei termini finali della dichiarazione di pubblica utilità- e la collegata domanda di condanna dell’amministrazione alla restituzione del suolo, appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”), vigente al momento della pronuncia della sentenza appellata, e ancor prima dell’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205. Nel caso di specie, infatti, non si è in presenza di un mero comportamento, sebbene di una condotta dell’amministrazione direttamente collegata all’esercizio del potere pubblico concernente l’apprensione del bene ai fini della realizzazione di un’opera pubblica, nei sensi precisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 191 dell’11 maggio 2006. La Consulta ha chiarito, a proposito, che “deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto”.

Il confine tra le due giurisdizioni è così tracciato in modo chiaro e netto: laddove il comportamento sia riconducibile, anche “mediatamente”, all’esercizio del potere pubblico, compete al G.A. di conoscere le controversie relative al comportamento e ai suoi effetti, con la stessa ampiezza di poteri giurisdizionali propri della tutela risarcitoria, ossia, come chiarito ancora dalla Corte Costituzionale “sia per equivalente sia in forma specifica”, laddove la restituzione del bene immobile costituisce, appunto, reintegrazione in forma specifica della sfera giuridico-patrimoniale del privato leso dal comportamento amministrativo illegittimo, ossia non assistito da un titolo giuridico valido ed efficace. FT



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Inserito in data 01/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 febbraio 2012, n. 1148

Sulla possibilità di modificare la destinazione d’uso di un immobile in via di fatto

L’utilizzazione in via di fatto di un immobile ad uso pubblico, in forza di un contratto di locazione, non può essere fonte di modificazione della destinazione originaria (sub specie commerciale). La destinazione d’uso di un immobile deriva, infatti, da provvedimenti classificatori di natura autoritativa non modificabili o estinguibili sulla base di determinazioni negoziali (ancor più se di carattere temporaneo, come il contratto di locazione). SL



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Inserito in data 01/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 28 febbraio 2012, n. 1113

Le valutazioni espresse dal C.S.M. in sede di conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi possono essere censurati per eccesso di potere

Invero, sebbene costituisce ius receptum che l’attività amministrativa posta in essere dal Consiglio Superiore della Magistratura ai fini del conferimento degli uffici direttivi o semidirettivi, quanto al merito della valutazione operata, costituisce determinazione intangibile , sottratta come tale al sindacato del giudice amministrativo (giacché se così non fosse si avrebbe una indebita sostituzione da parte di un giudice nei compiti istituzionalmente affidati all’Organo di autogoverno della magistratura); fa da pendant a tale regola il principio giurisprudenziale, secondo cui le valutazioni espresse dal C.S.M. sull’ idoneità ed attitudine dei magistrati a ricoprire un incarico direttivo o semidirettivo , per quanto caratterizzate da ampia discrezionalità, possono essere censurate per evidenti vizi (travisamento , incoerenza tra presupposti e conseguenze, carenza motivazionale, irrazionalità ) che eventualmente le connotino in termini di eccesso di potere. SL



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Inserito in data 01/03/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 28 febbraio 2012, n. 1111

E’ legittimo il diniego di accesso ai documenti amministrativi, qualora questi rientrino nelle categorie previste dai regolamenti ministeriali

Invero, in queste ipotesi non è ravvisabile alcun contrasto tra una fonte di rango primario, qual è l’art. 22 l. 241/90, ed una subordinata, sub specie D.M. n. 603/96.

Difatti, ciò che sottrae il documento all’accesso non è, o non è solo, la sua puntuale appartenenza ad una delle categorie “nominate” dai regolamenti governativi, bensì l’oggettiva messa in pericolo degli interessi pubblici derivanti dall’accesso al documento amministrativo del quale si chiede l’ostensione, in ragione della sua natura, del suo contenuto, delle sue modalità di acquisizione e/o di formazione, ovvero della sua ulteriore utilizzazione da parte dell’amministrazione. SL



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Inserito in data 01/03/2012
TAR SICILIA CATANIA, SEZ. I, 24 febbraio 2012, n. 483

E’ di competenza del g. o. il giudizio riguardante la decadenza dall’elezione di un consigliere provinciale, per la sussistenza di una causa di incandidabilità

Invero, il diritto di accedere alle cariche elettive pubbliche di cui all’art. 51 Cost. – cd. diritto di elettorato passivo – rappresenta un diritto politico fondamentale, riconosciuto e garantito dalla Costituzione ai cittadini di entrambi i sessi. Esso costituisce un aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica del paese, e rientra nel novero dei diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost.

Il costituente ha previsto la possibilità che il legislatore ordinario lo limiti qualora sussista l’esigenza di “realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali” , o comunque qualora sussistano “motivi adeguati e ragionevoli finalizzati alla tutela di un interesse generale”.

Ne consegue che può del tutto escludersi l’esistenza di spazi di valutazione discrezionale lasciati all’amministrazione pubblica, in quanto i requisiti di elettorato passivo vengono rigidamente – ed in maniera vincolante – predeterminati in sede legislativa. Detto in altri termini, e sotto un diverso angolo prospettico, il cittadino vanta posizioni di diritto soggettivo - nel rispetto delle prescrizioni di legge - in ordine all’accessibilità alle cariche pubbliche; diritto cui fa da pendant l’attività vincolata della PA, la cui azione risulta rigidamente legata al mero riscontro delle condizioni di ineleggibilità/incandidabilità previste dalla legge medesima. Non sussistono, quindi, posizioni qualificabili come “interesse legittimo” in capo al candidato, data l’inconfigurabilità di poteri pubblicistici discrezionali idonei ad incidere sul (ed a scontrarsi col) suo diritto politico.

Nel caso di specie, l’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione Sicilia aveva revocato la convalida dell’elezione di un consigliere provinciale di Enna, per la sussistenza della causa di incandidabilità prevista dall’art. 58, co. 1, lett. e, del D. Lgs. 267/2000 (cd. T.U. Enti Locali), in quanto destinatario di una misura di prevenzione inflitta dall’A.G. per presunta appartenenza ad associazione di tipo mafioso. SL



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Inserito in data 28/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 24 febbraio 2012, n. 1072

Rimborsi per costi sostenuti nell’erogazione di farmaci. Profili di giurisdizione in sede risarcitoria.

Il Collegio conferma la devoluzione al Giudice Ordinario, già sancita in primo grado, delle controversie relative al rimborso per spese sostenute in sede di fornitura di farmaci.

Si tratta, infatti, di una pretesa di natura meramente patrimoniale e, come tale, in grado di tracciare, sull’Istituto sanitario accreditato, una posizione di diritto soggettivo a proposito dell’esatta spettanza di talune somme.

Quindi G.O., in linea con la celebre pronuncia della Corte Costituzionale n. 204/04. CC



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Inserito in data 28/02/2012
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 23 febbraio 2012, n. 27765/09

Violato il principio del “non respingimento”; Italia condannata.

La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per violazione dei diritti dei rifugiati.

Il nostro Stato, costringendo milioni di migranti a spostarsi verso territori presso i quali era certa la persecuzione o l’irrogazione di trattamenti disumani, ha vìolato la Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo e in particolare il principio di non refoulement  (non respingimento).

Pertanto, non concedendo protezione a chi meritava di essere accolto, l’Italia va adesso incontro ad un consistente obbligo risarcitorio. CC




Inserito in data 28/02/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 23 febbraio 2012, n. 31

Declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 569 c.p.; leso l’art. 3 Cost.

I Giudici della Consulta dichiarano l’illegittimità della norma penalistica nella parte in cui prevede l’automatica perdita della potestà per il genitore che alteri lo stato civile del neonato.

E’ violato, infatti, il principio di ragionevolezza comunemente riconducibile all’art. 3 Cost., laddove l’automatismo normativo finirebbe con il precludere al Giudice, in sede di valutazione del reato presupposto – di cui all’art. 567 – 2’ co. C.p. – la possibilità di ponderare il reale interesse del minore, nonché di bilanciarlo con l’entità del “fatto criminoso” effettivamente commesso.

L’interesse alla cura del concreto benessere psico – fisico del minore domina, quindi, ogni altra valutazione in sede di determinazione della pena. CC



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Inserito in data 28/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 27 febbraio 2012, n. 1105

Provvedimenti a favore della cinematografia; contestati i criteri per l’attribuzione Premi di qualità.

Il Collegio condivide la posizione del Ministero per i Beni e le Attività culturali, laddove Esso sostiene l’erroneità della Fonte di riferimento, oggetto del giudizio di primo grado, come altresì lamentato dalla nota Società cinematografica ricorrente.

I Giudici sanciscono, ancora, la mancata valutazione, da parte del primo Tribunale, della reale ininfluenza della visione, collegiale o singola, del film oggetto dell’eventuale esame.

L’apprezzamento di un’opera cinematografica prescinde, infatti, dal convincimento personale o collettivo di ciascun Commissario e dovrebbe risentire, piuttosto, dello sviluppo delle nuove tecniche di riproduzione delle pellicole. CC



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Inserito in data 25/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 23 febbraio 2012, n. 1053

Atto di revoca degli assessori: natura, motivazione, controllo del consiglio comunale e sindacato del GA.

Gli atti di nomina e revoca degli assessori degli enti territoriali non hanno natura politica in quanto non sono liberi nella scelta dei fini essendo sostanzialmente rivolti al miglioramento della compagine di ausilio al vertice dell’ente e sottoposti alle eventuali specifiche prescrizioni dettate dalle fonti primarie e secondarie (in particolare gli statuti degli enti medesimi).

La valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di revoca di un assessore è rimessa in via esclusiva al titolare politico dell’amministrazione, cui competono in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l’amministrazione dell’ente nell’interesse della comunità locale.

Il merito delle opzioni politiche sottese alla scelta operata dal vertice istituzionale sono rimesse unicamente alla valutazione dell’organo consiliare di controllo.

Attesa la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca dell’incarico di assessore, la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico - amministrativa rimesse in via esclusiva al vertice dell’ente, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario; pertanto la motivazione dell’atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica.

Il sindaco ha l’onere formale di comunicare al consiglio comunale la decisione di revocare un assessore ex art. 46 cit., visto che è soltanto quest’ultimo organo che potrebbe opporsi (tramite una mozione di sfiducia) all’atto di revoca.

Nella materia in questione il giudice amministrativo è sfornito del sindacato di merito tassativamente previsto dalla legge per altre ipotesi (cfr. art. 134 c.p.a.) ed il suo controllo sull’esercizio della funzione pubblica è condizionato dal connotato latamente politico della scelta che, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità se non per profili puramente formali concernenti: I) la violazione di specifiche disposizione normative dettate per la nomina e la revoca degli assessori; II) la manifesta abnormità e discriminatorietà del provvedimento oggetto di impugnativa. FT

 



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Inserito in data 25/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 23 febbraio 2012, n. 1069

Ammissibilità dell’interrogatorio libero delle parti anche nel giudizio amministrativo.

La tesi contraria [all’ammissibilità, anche nel giudizio amministrativo, dell’interrogatorio libero delle parti] poggia tanto sul dato testuale – la mancata previsione nel codice del processo amministrativo, tra le attività istruttorie, dell’interrogatorio libero – quanto su di una lettura sistematica complessiva del giudizio amministrativo.

Ciò posto, reputa il Collegio che il dato testuale non sia determinante, dal momento che non sarebbe neppure corretto andare alla ricerca dell’interrogatorio libero delle parti tra i mezzi di prova espressamente menzionati dal nuovo codice (agli artt. 63 e ss), non essendo l’interrogatorio libero un mezzo di prova ma, piuttosto, uno strumento di possibile convincimento del giudice di natura sussidiaria, in particolare laddove le dichiarazioni di parte trovino riscontro in altri elementi di prova. Ciò non toglie che, anche restando in tale ambito, i “chiarimenti” che a norma dell’art. 63 il giudice amministrativo può sempre chiedere alle parti, anche d’ufficio, possano essere assimilati all’interrogatorio libero, essendo del pari preordinati ad acquisire elementi indiziari dalle risposte o dalle mancate risposte delle stesse, anche al fine di valutare il comportamento processuale delle parti (v. art. 64, comma 4), ed il fatto che tali chiarimenti siano generalmente resi in forma scritta risponde ad una prassi inveterata, ma non rappresenta una modalità obbligatoria.

Nella prospettiva ampiamente dibattuta di un giudizio incentrato sempre più sull’accertamento del rapporto, e non più solo sull’impugnazione dell’atto, e come tale bisognevole di un accesso diretto al fatto, si comprende come sia essenziale fornire al giudice i necessari poteri, istruttori e decisori. Su questa via si è da tempo avviato il legislatore, sollecitato in passato anche dalla giurisprudenza costituzionale, introducendo nel giudizio amministrativo la consulenza tecnica d’ufficio e generalizzando l’ammissibilità della prova testimoniale, sebbene il codice l’abbia ora vincolata discutibilmente alla sola forma scritta. L’importanza dell’istruttoria e delle prove, ben oltre gli originari confini delle sole produzioni documentali, è da mettere in relazione non solo con il mutato volto del processo amministrativo, ma anche con la significativa estensione del perimetro della giurisdizione del suo giudice verso nuovi ambiti nei quali – come la vicenda in esame testimonia, con tutto il suo carico di complicazioni - la componente del “fatto” ha quantomeno lo stesso peso di quella del “diritto”.

In un quadro simile non si comprende, pertanto, per quali ragioni l’interrogatorio libero delle parti sarebbe incompatibile con la struttura e la funzione del processo amministrativo, al punto da non permettere il rinvio esterno al codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 39. FT



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Inserito in data 25/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 23 febbraio 2012, n. 1060

Giudicato a formazione progressiva; Notifica ricorso per ottemperanza nel domicilio reale.

L’azione di annullamento e quella di ottemperanza sono azioni autonome, fondate l’una sull’accertamento di una lesione di un interesse pretensivo od oppositivo, l’altra , con cognizione estesa al merito, sull’inadempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi sorti in virtù della sentenza , sottoposte l’una al termine di decadenza, l’altra a quello di prescrizione dell’actio judicati. Tale autonomia è ancor più oggi accentuata dall’obbligo introdotto dall’art. 114 c.p.a. (entrato in vigore anteriormente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza e, pertanto, ad esso applicabile) di notificazione, previamente al deposito, del ricorso in ottemperanza a tutte le parti del giudizio, con superamento della necessità della previa diffida, sul modello del ricorso ordinario e nel solco della più recente giurisprudenza amministrativa che ha sottolineato la necessità di pienezza del contraddittorio.

L’autonomia dei giudizi non viene meno in conseguenza della natura mista - di cognizione e di esecuzione – del giudizio di ottemperanza , quando la regola posta dal giudicato amministrativo necessiti un’esplicitazione o un completamento da parte del giudice dell’ottemperanza (c.d. giudicato a formazione progressiva), in quanto l’azione diretta ad ottenere la conformazione del successivo esercizio del potere da parte dell’amministrazione alle regole contenute nella sentenza passata in giudicato (o anche semplicemente esecutiva) rimane un rimedio, soltanto eventuale , diretto ad affermare il diritto all’ottemperanza della parte vittoriosa, similmente a quanto avviene per il diritto all’esecuzione nel processo di esecuzione dinanzi al G.O., nel caso di inadempimento agli obblighi scaturenti dalla decisione.

Ne discende che correttamente il giudizio di ottemperanza, in quanto nuovo giudizio, è stato instaurato mediante notificazione del ricorso alla parte nel proprio domicilio reale, non rilevando l’elezione di domicilio effettuata relativamente alla sola fase cognitoria.

 

L’appellante sostiene che con la sentenza azionata il T.a.r. si sarebbe limitato ad annullare l’aggiudicazione senza pronunciarsi sulla sorte del contratto, non essendone stata richiesta alcuna caducazione. Avrebbe, pertanto, violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice di ottemperanza, condannando l’amministrazione ad adottare le misure volte a dare effettività e satisfattività alla pronuncia caducatoria, ponendo nel nulla il contratto e procedendo alla parziale rinnovazione della gara ed all’aggiudicazione all’avente titolo. Occorre a riguardo ancora una volta richiamare i poteri del giudice dell’ottemperanza in ordine all’integrazione del disposto della sentenza con statuizioni che costituiscono non una esecuzione in senso stretto, ma un’attuazione progressiva della sentenza (ora, peraltro, passata in giudicato) , volta a realizzare la finalità satisfattiva del giudizio attraverso l’attribuzione del “bene della vita” che il ricorrente tende ad ottenere. La pronuncia con la quale il T.a.r. ha esercitato tali poteri, pervenendo al riconoscimento dell’obbligo in capo al Comune di conformarsi mediante l’esercizio della propria attività, non travalica quindi i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che non può essere valutata in rapporto al giudizio cognitorio, ma in relazione alla richiesta formulata con il ricorso per l’ottemperanza della sentenza di primo grado. FT

 



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Inserito in data 25/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 23 febbraio 2012, n. 1058

Sul rito applicabile all’impugnazione dell’esclusione dal procedimento preparatorio per elezioni locali.

In ordine alla questione concernente l’individuazione del rito, il collegio deve limitarsi a prendere atto della chiara lettera della norma sancita dall’art. 32, co. 1, c.p.a. secondo cui, se le azioni presenti all’interno del medesimo giudizio (perché proposte ab origine in un unico contesto, ovvero perché riunite dal giudice in ragione del vincolo della connessione ex art. 70, co. 1, c.p.a.), “…sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV”. In sostanza, in ogni ipotesi di cumulo di azioni disciplinate da riti diversi (uno ordinario ed uno speciale, o più speciali), troverà sempre applicazione il rito ordinario; tale rito non sarà applicabile, in via del tutto eccezionale, solo quando una delle controversie sia regolata dal rito sancito dagli artt. 119 – 125 (che esauriscono il Titolo V del Libro IV rubricato non a caso –riti abbreviati relativi a speciali controversie -). Pertanto, il rito ordinario si applica non solo quando coesistono domande soggette al rito ordinario e domande soggette a riti speciali, ma anche quando coesistono domande soggette a riti speciali diversi, salvo il caso in cui, per taluna delle domande, si applichi il rito abbreviato comune. Ne consegue che l’applicazione preferenziale del rito ordinario comporta l’estensione delle relative regole processuali, e dei relativi termini, anche alle domande che in astratto sarebbero soggette, se proposte da sole, ad un rito speciale.

 

Neppure può seguirsi la diversa tesi, secondo cui anche le impugnazioni diverse dall’appello aventi ad oggetto una sentenza in materia di elezioni locali (nella specie, la revocazione di una sentenza resa su domanda di annullamento della esclusione di una lista), sarebbero disciplinate dal rito speciale divisato dall’art. 129, co. 8 e 9, c.p.a. Si oppongono a tale opzione esegetica: a) il tenore letterale delle norme (art. 129, co. 7, 8 e 9), la dove si riferiscono non ai mezzi di gravame in genere (individuati tassativamente dall’art. 91 c.p.a.), ma al solo appello; b) il dato sistematico posto che, in relazione a tutto il contenzioso elettorale, il codice (artt. 131 e 132 c.p.a.), ha disciplinato con caratteri di specialità il solo istituto dell’appello, senza curarsi degli altri mezzi di impugnazione; c) il criterio teleologico, unitamente ad una lettura del dato normativo costituzionalmente orientata a salvaguardare il diritto di difesa inciso dalla brevità dei termini (certamente straordinaria nella tutela anticipata avverso l’esclusione delle liste); le norme che introducono riti speciali, infatti, costituiscono eccezioni tassative, sono di stretta interpretazione e insuscettibili di interpretazione analogica.

 

Per quanto concerne i contro interessati, la norma prevede la notificazione del ricorso nei loro confronti alla duplice condizione che essi siano effettivamente rintracciabili e solo <<ove possibile>>. La prima condizione presuppone una deroga ai ricevuti principi giurisprudenziali in materia di inconfigurabilità di contro interessati nei giudizi aventi ad oggetto atti di esclusione; si tratta di una precisa opzione del legislatore che ha imposto l’evocazione obbligatoria anticipata dei contro interessati nel contenzioso elettorale preparatorio, per [ la tendenziale concentrazione all’interno della procedura di ogni questione prospettabile da parte dei soggetti coinvolti; si tratta del punto di equilibrio raggiunto dalla legge fra diverse e non convergenti esigenze, tutte di pari dignità costituzionale: garanzia della pienezza del controllo sulla correttezza delle operazioni elettorali, certezza dello svolgimento della competizione elettorale nelle date prescelte a livello politico, stabilità delle decisioni giurisdizionali rispetto alle successive fasi del procedimento elettorale ed al contenzioso introdotto a valle della proclamazione degli eletti ]. Il carattere eventuale della notificazione, che potrebbe apparire incoerente con tale opzione, si giustifica, invece, alla luce della possibilità pratica che la lista esclusa risulti l’unica partecipante alla competizione (in assoluto, ovvero in relazione al momento della esclusione e della successiva impugnazione).

 

Per quanto riguarda la concreta individuazione dei litisconsorti necessari, la sezione ritiene che siano tali, in virtù di una presunzione ex lege, tutti i candidati delle liste fino a quel momento ammesse che potrebbero subire un pregiudizio dalla presenza nella competizione elettorale di una ulteriore lista. Simmetricamente, del resto, nel contenzioso instaurato a valle della proclamazione degli eletti, i candidati della lista esclusa e i cittadini elettori (dunque anche i presentatori della lista), secondo consolidati principi, devono notificare il ricorso ai candidati eletti delle liste contrapposte. Viceversa, sono prive di soggettività giuridica e dunque non sono legittimate passive della domanda di annullamento delle operazioni elettorali, le liste in quanto tali e i loro delegati; questo principio, affermato nel contenzioso elettorale ordinario, và confermato anche nel contenzioso sugli atti preparatori; pertanto, mentre la legittimazione attiva spetta ex lege esclusivamente ai candidati ricusati ovvero ai delegati della lista esclusa (art. 129, co.1, c.p.a.), quella passiva compete esclusivamente ai candidati delle altre liste ammesse.

 

L’accertamento della concreta possibilità della notificazione diretta ai contro interessati, assume, a cagione della straordinaria brevità dei tempi a disposizione di chi agisce in giudizio, un valore residuale ponendosi (la notificazione diretta) come semplice alternativa rimessa alla valutazione dell’istante. Allorquando sia stata correttamente eseguita la procedura speciale di notificazione presso l’ufficio elettorale e nel ricorso avverso il provvedimento di esclusione siano stati evocati, anche impersonalmente, i candidati delle eventuali liste ammesse, si produrrà l’effetto legale di conoscenza verso i contro interessati.

 

Avuto riguardo, all’opposizione di terzo proposta dal cittadino elettore (nonché delegato alla presentazione della lista), il collegio ritiene che quest’ultimo sia privo della relativa legittimazione in quanto soggetto abilitato ad agire principaliter quale portatore di un interesse diffuso alla legalità delle operazioni elettorali; coerentemente, del resto, il delegato presentatore della lista, dal punto di vista passivo, è privo di legitimatio ad causam rispetto all’azione di annullamento proposta avverso la proclamazione degli eletti atteso che le liste, in quanto tali, sono prive di soggettività giuridica.

 

In materia elettorale, e in particolare in tema di giudizio anticipato sulla esclusione delle liste, deve ritenersi che il giudicato, sotto il profilo soggettivo, produca effetti erga omnes. Assodata l’efficacia soggettiva del giudicato in questione, si tratta ora di individuarne il contenuto precettivo, ovvero la regula iuris capace di imporsi erga omnes. Sotto il profilo oggettivo, la vis espansiva del giudicato sulle procedure elettorali preparatorie trova un limite nella retta applicazione del principio del <<dedotto e deducibile>>: il giudicato di rigetto (anche per insopprimibili esigenze di tutela della stabilità della compagine politica dell’ente), impedisce alla lista esclusa (ai suoi candidati, delegati ed a qualsiasi altro attore popolare), di proporre un nuovo ricorso successivamente alla proclamazione degli eletti; mentre il giudicato di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di esclusione, avendone assodata l’illegittimità solo per le ragioni poste a base della ricusazione, non impedisce, successivamente alla proclamazione degli eletti, l’impugnativa dell’ammissione per vizi diversi. FT



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Inserito in data 25/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 23 febbraio 2012, n. 1054

Interferenze fra riesercizio del potere dopo il giudicato di annullamento ed autotutela decisoria.

Tutti gli atti di gara, a partire dal bando per finire all’aggiudicazione definitiva, possono formare oggetto di ritiro in via di autotutela decisoria in funzione di riesame. Tale principio è stato consacrato dall’art. 11, co. 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 – c.d. codice dei contratti pubblici – che nel disciplinare il termine finale per la stipulazione del contratto fa comunque salvo il potere di autotutela dell’amministrazione: la disposizione chiarisce quale sia, per la stazione appaltante, la portata del vincolo derivante dall’intervenuta aggiudicazione. L’amministrazione non è infatti incondizionatamente tenuta alla stipulazione del contratto, ma l’impegno conseguente alla definitiva individuazione dell’aggiudicatario può essere eliminato solo attraverso le procedure tipiche che regolano l’esercizio del potere di autotutela ora codificate dalla l. n. 241 del 1990 come novellata nel 2005. La norma sancita dall’ art. 11 cit. non è tuttavia esaustiva dell’autotutela in materia di appalti pubblici che non riguarda solo l’aggiudicazione, ma anche gli altri atti di gara, e che soggiace alle regole elaborate dalla giurisprudenza ed ora codificate dalla l. n. 15 del 2005.  Già prima della l. n. 15 del 2005 e del codice dei contratti pubblici, si è riconosciuto che nei procedimenti di gara, al di là degli atti tipici finalizzati allo scopo di verificare la legittimità dell’iter di formazione del contratto (quali l’approvazione e l’eventuale controllo), dovesse ritenersi vigente il generale principio dell’autotutela decisoria; pertanto, in aggiunta agli strumenti tipici di verifica immediata dell’attività compiuta dall’amministrazione, deve ritenersi consentito l’esercizio del generale potere di riesame in un momento successivo alla conclusione del procedimento; dunque l’estrinsecazione del potere di autotutela della p.a. non incontra alcun limite insuperabile nella convenzione intervenuta con il privato: i diritti e i doveri delle parti derivanti dall’accordo non sottraggono l’atto amministrativo presupposto al potere di autotutela.

 

Le caratteristiche fin qui illustrate del potere di autotutela decisoria in materia di procedure di appalto devono essere coordinate con i vincoli cassatori, rinnovatori e conformativi scaturenti dal giudicato di annullamento degli atti di gara.

In linea generale può affermarsi che anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, il rapporto di incidenza fra autotutela amministrativa e giudicato del g.a. non deve essere risolto aprioristicamente (con l’affermazione assoluta della prevalenza del secondo sul primo), ma affidato in concreto al riscontro dell’esatta portata del medesimo giudicato e del bene della vita riconosciuto; sicché, ove il giudicato non inibisca l’esercizio dei tratti liberi dell’azione amministrativa (secondo la regola generale sancita adesso dall’art. 34, co. 2, primo periodo, c.p.a.), ovvero ne consenta espressamente la riedizione (come nel caso di specie), è inconfigurabile una situazione di inottemperanza (nella triplice enfatica epifania della mancata esecuzione, violazione o elusione). FT



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Inserito in data 22/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 febbraio 2012, n. 904

Le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco rappresentano uno strumento di governo del territorio di carattere extra- ordinem.

Esse sono ammesse soltanto quando si tratti di affrontare situazioni impreviste di carattere eccezionale, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico.

I rimedi di carattere ordinario, infatti, sono provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare esigenze prevedibili ed ordinarie, che costituiscono l’elemento “normale” rimesso dalla legge alla gestione dei poteri pubblici.

Le ordinanze in questione presuppongono, invece, una situazione di pericolo effettivo in cui si possono configurare anche situazioni non tipizzate dalla legge: questo giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi, la possibilità di deroga rispetto alla disciplina vigente e la necessità di una motivazione congrua e peculiare. Esse assumono, in definitiva, carattere residuale, quasi di chiusura. SL



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Inserito in data 22/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 febbraio 2012, n. 892

Interesse a ricorrere al fine di ottenere la riedizione della gara d’appalto: non sussiste in capo a chi è stato legittimamente escluso.

Il soggetto legittimamente escluso dalla gara, per effetto dell’esclusione, rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche, a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali.

Il suo interesse protetto invero, da qualificare come interesse di mero fatto, non è diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo ad impugnare gli atti, pur essendo titolare di un interesse di mero fatto alla caducazione dell’intera selezione, al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della nuova gara. SL



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Inserito in data 22/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 febbraio 2012, n. 888

Modificazione soggettiva nelle gare d’appalto: è illegittimo il recesso di una delle imprese riunite in A.T.I. a seguito dell’aggiudicazione provvisoria.

Una tale modifica, anche senza che ad essa consegua la sostituzione o l’aggiunta di nuove imprese all’ATI, è da ritenersi, infatti, comunque elusiva del dettato normativo secondo cui le Amministrazioni aggiudicatrici devono avere sempre conoscenza dei soggetti che intendono contrarre con le Amministrazioni stesse.

Il divieto di modificazione soggettiva, infatti, non ha l'obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara, poiché il rigore di detta disposizione va temperato in ragione dello scopo che persegue, che è quello di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. SL



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Inserito in data 22/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 febbraio 2012, n. 875

Procedimento di verifica delle anomalie relative ad offerte anormalmente basse,  ai sensi dell’art. 88 co. 4 d.lgs. 163/06:

  1. è avulso da ogni formalismo ed improntato ai principi di leale collaborazione tra stazione appaltante e offerente;
  2. ciò che si deve garantire è un contraddittorio effettivo tra le parti;
  3. non debbono sussistere preclusioni temporali relativamente alla presentazione di eventuali giustificazioni (difatti, mentre l’offerta è immodificabile dal momento della scadenza del termine di presentazione della stessa, per la modifica delle giustificazioni non esiste lo stesso limite);
  4. sono ammissibili, quindi, giustificazioni sopravvenute ma anche, eventuali compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione;
  5. l’eventuale ulteriore comparizione in audizione personale dell’offerente non è necessaria qualora non sia nemmeno richiesta dalla stazione appaltante ed anzi, talvolta, può risultare gravosa per il procedimento improntato a celerità ed efficienza. Di conseguenza, la sua eventuale omissione non può costituire causa di illegittimità. SL


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Inserito in data 20/02/2012
TAR CALABRIA CATANZARO, SEZ. I , 8 febbraio 2012, n. 161

Deliberazione comunale di revoca dell’incarico professionale; devoluzione al G.O.

Nonostante la questione si inquadri nell’alveo di un contratto stipulato con un soggetto pubblico, sono numerosi gli elementi a favore dell’indole privatistica dell’atto e, pertanto, a supporto della devoluzione al G.O. quivi postulata:

  • Il momento temporale è quello dell’esecuzione del contratto, in cui si ravvedono posizioni paritarie; la P.A., infatti, non opera in via provvedimentale;
  • L’atto emesso infatti, a dispetto del nomen iuris, non configura l’esercizio di una potestà amministrativa di “ripensamento”, bensì un mero recesso da contratto – ex art. 1373 cod. civ.;
  • Anche la nomina del professionista, in tale sede oggetto di revoca, ha un’origine meramente negoziale, trattandosi di conferimento a soggetto esterno alla pianta organica dell’Ente. Si configura, quindi, un rapporto tra le due parti assolutamente paritetico, con conseguente configurazione del recesso, quale rimedio negoziale applicabile e relativa devoluzione all’AGO. CC


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Inserito in data 20/02/2012
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 13 febbraio 2012, n. 184

Accesso alle procedure concorsuali: individuazione titolo di studio necessario e discrezionalità.

E’ incontestabile l’ampia discrezionalità di cui gode la P.A. nella valutazione dei titoli di accesso a procedure concorsuali, purchè non trasmodi in irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità manifesta.

Specie nei concorsi interni basati sui soli titoli, infatti, non è affatto censurabile il requisito della “specifica professionalità” come stimato dall’Amministrazione, in sede di accesso al concorso, a favore della contro interessata e denunciato, in tale sede, dall’appellante escluso. CC



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Inserito in data 20/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 17 febbraio 2012, n. 856

Accertamento situazione di "Mobbing". Estremi necessari ai fini di una giusta pretesa risarcitoria.

Il Giudice d’Appello conferma, ai fini dell’individuazione di una condotta “mobbizzante” e della conseguente fondatezza della pretesa risarcitoria, la necessaria sussistenza di un complessivo disegno datoriale, connotato da atti emulativi e volutamente pretestuosi a danno del dipendente.

Ove questi non riesca a dimostrare l’organicità della strategia vessatoria a proprio carico, il Giudice, come nel caso concreto, avrà modo di acclarare solo l’illegittimità o meno di talune procedure attivate dal datore di lavoro. CC



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Inserito in data 20/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 17 febbraio 2012, n. 870

Concessione della cittadinanza italiana; silenzio inadempimento ed onere probatorio per danno da ritardo.

  1. Declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione competente. Essa, infatti, avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza dello straniero ricorrente nel termine di 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda  ex art. 3 del D.P.R. 362/1994;
  2. Il Collegio, tuttavia, non può accogliere la richiesta risarcitoria conseguente ad una “responsabilità da ritardo” del Ministero degli Interni, in quanto estremamente vaga e generica;
  3. Occorre, infatti, una prova rigorosa circa l’ammontare e la sussistenza dei danni patiti dal ricorrente, nonché il nesso eziologico tra questi e l’evasione del provvedimento richiesto all’Ente competente. CC

 



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Inserito in data 17/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 febbraio 2012, n. 728

Strada privata: presupposti dell’assoggettamento a servitù pubblica di passaggio.

L’accertamento giurisdizionale dell’effettiva esistenza della servitù di pubblico passaggio sulla quale le parti si dividono (pacifica essendo invece la privata appartenenza della stessa strada) compete all’autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di materia di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Il Giudice amministrativo può quindi esercitare, al riguardo, esclusivamente una cognizione incidentale sulla questione (cfr. art. 8, comma 1, CPA), senza poter fare stato sulla medesima con la propria decisione, e al solo fine di pronunciarsi sulla legittimità della determinazione dirigenziale che forma specifico oggetto di ricorso.

Perché un'area privata possa ritenersi sottoposta ad una servitù pubblica di passaggio, è necessario, oltre all'intrinseca idoneità del bene, che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse. Ne consegue che deve escludersi l'uso pubblico quando il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari di determinati fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione, oppure, infine, rispetto a strade destinate al servizio di un determinato edificio o complesso di edifici. FT



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Inserito in data 17/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 febbraio 2012, n. 722

Facoltà di comunicare via fax l’aggiudicazione, anche tramite software che consentono l’invio in massa.

In materia di procedure ad evidenza pubblica, l’art. 77 del d. lgv. n. 163 del 2006 stabilisce che è in facoltà delle stazioni appaltanti e degli operatori economici inviare le comunicazioni via telefax, purché di ciò si dia comunicazione nel bando o nell’invito. Sulla scorta della normativa citata, la giurisprudenza ha ritenuto che il rapporto di trasmissione via fax è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l’effettività della comunicazione e, quindi, a far decorrere i termini di impugnativa, senza che il soggetto che ha trasmesso il fax debba fornire ulteriore prova oltre quella risultante dal rapporto di trasmissione che indichi le regolari avvenute trasmissione e ricezione. Grava, invece, sul ricevente che assume la mancata ricezione fornirne la prova contraria.

In considerazione del numero elevato dei destinatari, l’invio del documento è stato effettuato a mezzo l’ausilio di un programma informatico (il software Zetafx che consente l’invio massivo di fax direttamente da personal computer), programma della cui funzionalità non v’è ragione di dubitare, atteso che nel rapporto generato da tale sistema sono presenti tutti gli elementi identificativi della comunicazione effettuata via fax, cioè il mittente, l’oggetto, il nome o la denominazione dell’impresa destinataria; la data e l’ora di invio; l’esito della trasmissione (inviato, tentato, fallito). La trasmissione con modalità Zetafx è sistema idoneo alla stregua del fax tradizionale. FT



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Inserito in data 17/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 febbraio 2012, n. 730

Uffici legali degli enti pubblici: Limiti alla discrezionalità in materia di atti di auto-organizzazione.

è vero e non può certo essere messo in discussione in questa sede che l’Amministrazione pubblica gode, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, di un ampio margine di auto-organizzazione degli uffici e del personale. Ma se ciò è vero, come è indubitabile, è anche vero che l’esercizio in concreto di tale discrezionalità non è senza limiti, altrimenti essa si tramuterebbe in una incondizionata licenza, senza alcun limite e senza alcuna possibilità di controllo. Pertanto, pur nella notevole discrezionalità che caratterizza la materia, essa incontra due limiti: uno è quello della ragionevolezza, nel senso che, qualora si dovessero riscontrare patenti violazione dell’ordine logico e si dovesse individuare una organizzazione che non si presenta rispettosa dei principi di cui all’art. 97 Cost., allora l’esame del provvedimento di macro-organizzazione diventa non solo necessario, ma addirittura indispensabile; l’altro limite, si potrebbe dire, naturalmente, è quello del rispetto delle statuizioni esistenti e, in particolare, nel caso che interessa in questa sede, delle guarentigie attribuite a determinate categorie di soggetti operanti nell’ambito della pubblica amministrazione.

Nel caso di specie, non può non evidenziarsi che la normativa attualmente vigente (con particolare riferimento, oltre alla natura dell’attività tipica di un ufficio legale, ricavabile dal principi generali dell’ordinamento giuridico, dall’art. 3 del r.d. n. 1578 del 1933 e dall’art. 15, comma 2, della legge n. 70 del 1975) prevede che gli uffici legali degli enti pubblici devono godere di autonomia e di indipendenza, per cui, al di là delle scelte politiche, la parte squisitamente tecnica non può essere sottoposta né a condizionamenti, né a valutazioni che possano in qualche modo svilirne il modo di essere. Indubbiamente, l’Ufficio legale è sempre un ufficio dell’Amministrazione e non può sottrarsi alle indicazioni degli organi di vertice, nel senso di agire al di fuori di quelle indicazioni, ma tali indicazioni non possono mai intaccare la visione autonoma delle vicende che sono sottoposte alla sua cognizione. Mentre nella vicenda che interessa la presente fattispecie, si è assistito, non tanto all’allontanamento, del dirigente dell’Avvocatura, per il quale non vi è giurisdizione, ma soprattutto allo smembramento dell’Ufficio, che finisce di essere un vero e proprio ufficio legale, sia per la sottoposizione al coordinamento e alla sovrintendenza del direttore generale, come si è visto in precedenza, sia per la sottrazione dei pareri legali (affidati addirittura ad un ufficio archivio e protocollo), sia per la sottrazione del contenzioso in materia di controversie di lavoro, affidato al settore risorse umane, e sia, ancora, per l’affidamento all’ufficio legale in materia di costituzione in giudizio, di un mero parere amministrativo, mentre la tecnicità dell’ufficio prevedrebbe invece un parere di natura tecnico-giuridica. FT



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Inserito in data 17/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 14 febbraio 2012, n. 709

Dies a quo per il ricorso dell’amministrazione avverso gli atti del commissario ad acta.

Senza alcuna necessità di approfondire i termini del travagliato dibattito in ordine alla figura del Commissario ad acta, è sufficiente rilevare che, anche nella versione antecedente al correttivo del 2011, il Codice del processo amministrativo – nel cui vigore si è svolto il primo grado del presente giudizio di ottemperanza – ha chiaramente disatteso la concezione della “immedesimazione organica” tra Commissario e amministrazione sostituita. Ciò si ricava, innanzi tutto, dal disposto dell’art. 117, comma 4, e dello stesso già citato comma 6 dell’art. 114 cod. proc. amm. i quali, nel devolvere al medesimo giudice “tutte le questioni” relative all’esecuzione della sua decisione, ivi comprese “quelle inerenti agli atti del commissario”, non circoscrivono a soggetti specifici la legittimazione ad adire il giudice per la soluzione di tali questioni, così riconoscendola implicitamente anche all’amministrazione interessata dall’azione sostitutiva del Commissario. In questo modo, sia pure con disposizioni destinate a operare sul piano strettamente processuale, il legislatore ha aderito al diffuso indirizzo che già in precedenza aveva ritenuto che la relazione fra il Commissario ad acta e l’amministrazione sostituita si configurasse come relazione interorganica o addirittura intersoggettiva, analogamente a quanto in passato affermato per il commissario nominato in sede di controllo sostitutivo.

 

Da questi semplici rilievi discende, in primo luogo, che deve certamente riconoscersi la legittimazione del Comune a impugnare gli atti emessi dal Commissario ad acta nominato dal giudice in sua sostituzione, e in secondo luogo che non può in alcun modo ritenersi operante in capo all’Amministrazione una presunzione di conoscenza per gli atti commissariali, come sarebbe se si trattasse di atti posti in essere dallo stesso soggetto surrogato. Ne consegue, ancora, che è del tutto ragionevole la prospettazione del Comune appellante, il quale individua il momento di propria conoscenza del provvedimento impugnato alla data di consegna dello stesso al protocollo comunale, e che – al contrario – l’ipotizzata conoscenza ad una data anteriore avrebbe dovuto essere provata, secondo i comuni principi, dagli odierni appellati i quali eccepivano la tardività del ricorso introduttivo, ciò che essi non hanno fatto. FT



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Inserito in data 17/02/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 14 febbraio 2012, n. 22

Decreti milleproroghe: necessaria omogeneità, limiti al potere di emendamento in sede di conversione.

La semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità. Ai sensi del secondo comma dell’art. 77 Cost., i presupposti per l’esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. L’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di cui alla norma costituzionale citata. Il presupposto del «caso» straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale.

I cosiddetti decreti “milleproroghe”, che, con cadenza ormai annuale, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina “a regime” di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all’art. 71 Cost. Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l’art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei.

La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all’apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione.

In definitiva, l’oggetto del decreto-legge tende a coincidere con quello della legge di conversione. Non si può tuttavia escludere che le Camere possano, nell’esercizio della propria ordinaria potestà legislativa, apportare emendamenti al testo del decreto-legge, che valgano a modificare la disciplina normativa in esso contenuta, a seguito di valutazioni parlamentari difformi nel merito della disciplina, rispetto agli stessi oggetti o in vista delle medesime finalità. Il testo può anche essere emendato per esigenze meramente tecniche o formali. Ciò che esorbita invece dalla sequenza tipica profilata dall’art. 77, secondo comma, Cost., è l’alterazione dell’omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario, ove questo, a sua volta, possieda tale caratteristica. In definitiva, l’innesto nell’iter di conversione dell’ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione. Se tale legame viene interrotto, la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari, ma per l’uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge. FT



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Inserito in data 16/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 7 febbraio 2012, n. 658

Riconoscimento equo indennizzo per cause di servizio: in presenza di pareri medico legali contrastanti prevale quello del C.P.P.O.

Il parere del C.P.P.O. (Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) giunge, infatti, al termine di un complesso procedimento e tiene conto degli altri pareri e valutazioni formulati da quanti, come lo stesso C.M.O. (Commissione medica ospedaliera), si sono espressi, sotto i più diversi aspetti, in merito alla problematica in questione, ivi compresa la valutazione delle condizioni ambientali e di stress lavorativo in cui l’interessato si è trovato ad operare. SL



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Inserito in data 16/02/2012
TAR PIEMONTE TORINO, SEZ. II, ordinanza 9 febbraio 2012, n. 208

Rapporti tra ricorso principale ed incidentale: questione di dimensione europea.

Con l’ordinanza in epigrafe, i giudici piemontesi rimettono alla Corte di Giustizia la valutazione della compatibilità della ricostruzione dei rapporti tra detti mezzi di gravame, fornita dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011, con i principi di parità delle parti, di non discriminazione e di tutela della concorrenza nel settore degli appalti, di cui alla direttiva n. 1989/665/CEE, come modificata dalla direttiva n. 2007/66/CE. SL



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Inserito in data 16/02/2012
TAR LAZIO ROMA, SEZ. I, 13 febbraio 2012, n. 1433

Illegittima l’ordinanza con la quale il Comune di Roma ha vietato lo svolgimento di cortei nel centro storico della città.

L’ordinanza in esame, avente carattere extra- ordinem, è stata, infatti, emanata dal Sindaco di Roma in qualità di Commissario delegato preposto a fronteggiare lo stato di emergenza sul territorio della Capitale. Ma lo stato di emergenza delineato nella delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con specifica ordinanza nel 2006 risulta finalizzata a fronteggiare “ la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità della città”.  Essendo, pertanto, estranea allo svolgimento delle riunioni in luogo pubblico, essa risulta eccedere i limiti segnati dall’ordinanza presidenziale. SL



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Inserito in data 15/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 9 febbraio 2012, n. 686

Legittimazione al ricorso delle associazioni di categoria: non è necessaria la sottoscrizione da parte di tutti gli interessati.

La legittimazione a ricorrere delle associazioni di categoria incontra il limite del divieto di tutela degli interessi di singoli associati o di gruppi di associati, perché la categoria verrebbe divisa in posizioni disomogenee; sicché, è da escludere se l'associazione insorge in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario.

La ratio sottesa a tale principio non riposa in altro che nella necessità di evitare che l’associazione proponente il ricorso privilegi un interesse (quello della maggioranza degli associati, si presume) contrario a quello di altra parte degli associati, ma non postula affatto che tutti gli associati debbano essere interessati alla specifica questione, perché altrimenti la prova della legittimazione riposerebbe sempre e comunque nella sottoscrizione del gravame da parte di tutti gli associati e, per altro verso, sarebbe sufficiente che uno di essi si dichiarasse disinteressato alla questione per precludere alla associazione stessa ogni iniziativa processuale. SL



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Inserito in data 14/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 10 febbraio 2012, n. 701

Immobili locati da parte di un Comune; rappresentanza in giudizio ed esperibilità del potere di revoca.

  1. In primo luogo, respinta l’eccezione di mero rito riguardo un presunto difetto di legittimazione del Comune appellante. A partire dal TUEL non occorre più, ai fini della rappresentanza in giudizio dell’Ente locale, il conferimento di apposito mandato al Sindaco da parte della Giunta. Il primo Cittadino ormai, e salva diversa disposizione dello Statuto, agisce sul piano giurisdizionale rappresentando il Comune.
  2. Nel merito, i Giudici del secondo grado ricordano come il Comune, dovendo agire sempre in vista di un prevalente interesse pubblico, possa agire in revoca di precedenti delibere statuenti la locazione di taluni immobili, ove questi non fossero, in seguito, risultati più idonei all’uso originariamente stabilito.
  3. La necessaria corretta prosecuzione del pubblico servizio induce, pertanto, l’Ente locale ad agire in autotutela, ove, come nel caso concreto, condizioni esogene rendano il fabbricato inadatto agli interessi della collettività. CC


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Inserito in data 14/02/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 9 febbraio 2012, n. 20

Calendario venatorio regionale annuale e contrasto con l’art. 117, 1’ e 2’ co. lett. s), Cost.

  1. I Giudici della Consulta sanciscono l’inammissibilità del denunciato contrasto con il primo comma dell’art. 117 della Costituzione, posto il mancato riferimento, da parte del Governo a quo, della norma del diritto europeo rispetto alla quale la normativa regionale impugnata sarebbe in contrasto, al punto da arrecare un vulnus al parametro costituzionale appena richiamato;
  2. Appare fondata, invece, la questione di legittimità con riguardo al 2’ comma lett. s) dell’art. 117 Cost. Trattandosi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, quindi materia spettante alla competenza dello Stato, Esso può imporre alle Regioni di intervenire a completamento della disciplina, ma con atto amministrativo e non legislativo, come nel caso di specie;
  3. La Regione, avendo maggiore conoscenza delle caratteristiche del territorio locale, può, infatti, intervenire in dettaglio del Legislatore nazionale, ma con atto amministrativo quale epilogo di un intero procedimento che, anche ai fini di tutela, è più immediato ed accessibile rispetto ad una Fonte legislativa;
  4. Merita accoglimento, pertanto, la doglianza espressa in tale pronuncia, stante l’intervento del Legislatore regionale nella forma, quivi reputata inidonea, della Legge – provvedimento. CC


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Inserito in data 14/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 9 febbraio 2012, n. 698

Regolarizzazione lavoratore – exart. 1-ter del D. L. n. 78/09, dopo la Legge di conversione n. 102/09.

Il requisito di ordine soggettivo, quale quello del possesso di un certo reddito da parte del datore, è chiaramente richiesto al fine di conferire maggiore stabilità e certezza alla posizione del lavoratore da regolarizzare.

I Giudici d’appello, tuttavia, chiariscono la necessaria persistenza di simile criterio per tutta la durata della procedura, e fino all’esito della stessa, non potendo essere “cristallizzato” all’atto della domanda iniziale.

Verrebbe meno, in tal guisa, quell’esigenza di effettività e stabilità che il Legislatore ha inteso garantire, specie in un ambito simile, spesso costellato da istanze di emersione di dubbia validità. CC



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Inserito in data 14/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, adunanza di SEZ. I, 10 febbraio 2012, n. 604

Divieto detenzione armi. Discrezionalità del Viminale e Ricorso straordinario al Capo dello Stato.

  1. Ai fini di simile diniego, l’Amministrazione competente ha discrezionalità nel valutare il potenziale abuso di armi, presuntivamente imputabile a soggetto già destinatario di precedenti condanne penali e che il TULPS sancisce espressamente quale monito nel rilascio di simili provvedimenti;
  2. In guisa di ciò, appare priva di fondamento la doglianza del ricorrente, in merito a presunta illogicità od eccesso di potere da parte dell’Amministrazione competente;
  3. Essa, invero, ha solo compiuto una propria valutazione che, in ossequio alla consueta ripartizione delle sfere di poteri, non può essere più sindacata in tale sede. CC

 



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Inserito in data 10/02/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 7 febbraio 2012, n. 18

Illegittima legge regionale che introduce restrizioni alla cessione di attività commerciali.

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Sardegna 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), introdotto dall’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6 recante «Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) e norme sul trasferimento dell’attività», nella parte in cui prevede che la cessione dell’attività «non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività stessa».

Tale norma, imponendo una limitazione temporale alla cessione di attività commerciali, restringe la possibilità di accesso di nuovi operatori, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. («tutela della concorrenza»).

L’art. 16 della direttiva CE 12 dicembre 2006, n. 123 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), recepita nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno), stabilisce che una deroga al principio della libera circolazione dei servizi può ritenersi necessaria – e dunque ammissibile – solo quando sia giustificata «da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente». Nessuna di tali ragioni può essere addotta a fondamento della norma impugnata. FT



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Inserito in data 10/02/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 9 febbraio 2012, n. 21

Legittima la confisca nei confronti degli eredi di un soggetto appartenente a organizzazione mafiosa.

Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2-ter, undicesimo comma, della legge n. 575 del 1965, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione.

La questione sollevata investe l’ipotizzata lesione delle garanzie processuali delle parti connessa alla possibilità generale di procedere, in sede di applicazione della confisca quale misura di prevenzione patrimoniale, a carico di soggetti diversi da quello «nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta», ossia dei suoi successori. Il nucleo essenziale delle censure mosse all’art. 2-ter, undicesimo comma, della legge n. 575 del 1965 consiste dunque in un asserito vulnus al diritto di difesa e al principio del contraddittorio che il rimettente ritiene inevitabilmente collegato alla configurazione normativa del procedimento in esame, effettuata dal legislatore «prescindendo dalla posizione del de cuius pericoloso».

Al riguardo, deve rilevarsi che al successore sono assicurati, nel procedimento in questione, i mezzi probatori e i rimedi impugnatori previsti per il de cuius, sicché ciò che può mutare è solo il rapporto di conoscenza che lega il successore stesso ai fatti oggetto del giudizio e in particolare, nella specie, a quelli integranti i presupposti della confisca. Tale circostanza, tuttavia, potrebbe, in linea astratta, incidere sugli specifici profili del procedimento relativi – per riprendere le espressioni del rimettente – alle varie «valutazioni demandate al giudice (sussistenza degli indizi di appartenenza del proposto deceduto ad associazioni mafiose; verifica della disponibilità da parte di quest’ultimo di beni; verifica dei presupposti di sproporzione ed illecita provenienza)», ma non sulla possibilità di procedere nei confronti dei successori, prevista dalla disposizione censurata.

D’altra parte, l’individuazione, operata dal rimettente, della «presenza fisica dell’interessato» (o almeno della sua «possibilità astratta di partecipare») quale «momento fondamentale del rapporto processuale, che condiziona la correttezza globale del giudizio», in cui si sostanzia il nucleo essenziale della questione, non è giustificata con riferimento a un procedimento finalizzato all’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca. Da questo punto di vista, l’argomentare del rimettente è viziato dall’impropria sovrapposizione dei connotati del procedimento penale a quelli del procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.

Le peculiarità del procedimento di prevenzione devono, infine, essere valutate alla luce della specifica ratio della confisca in esame, una ratio che, come ha affermato questa Corte, da un lato, «comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al “circuito economico” di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo» e, dall’altro, «a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell’esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso. FT



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Inserito in data 10/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 7 febbraio 2012, n. 662

Revoca dell’aggiudicazione definitiva: parametri di determinazione dell’indennizzo e del risarcimento.

La misura del risarcimento del danno, conseguente a responsabilità precontrattuale, non è concettualmente riducibile al solo “danno emergente”. Può dirsi, infatti, sufficientemente condiviso che la responsabilità precontrattuale comporta obbligo di risarcimento del danno nei limiti del cd. interesse negativo, e cioè dell’interesse del soggetto a non essere leso nell’esercizio della sua libertà negoziale (laddove l’interesse positivo è interesse all’esecuzione del contratto). Mentre l’interesse positivo consiste nella perdita che il soggetto avrebbe evitato (danno emergente) e nel vantaggio economico che avrebbe conseguito (lucro cessante) se il contratto fosse stato eseguito, al contrario il danno proprio dell’interesse negativo consiste nel pregiudizio che il soggetto subisce per avere inutilmente confidato nella conclusione e nella validità del contratto ovvero per avere stipulato un contratto che senza l’altrui ingerenza non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato a condizioni diverse. Ne consegue che, nel caso di mancata conclusione del contratto, il soggetto avrà diritto al risarcimento del danno consistente innanzi tutto nelle spese inutilmente sostenute, e consistente inoltre nella perdita di favorevoli occasioni contrattuali, cioè di ulteriori possibilità vantaggiose sfuggite al contraente a causa della trattativa inutilmente intercorsa, ovvero a causa dell’inutile stipulazione del contratto. A tali voci, ritiene il Collegio che deve essere aggiunto il cd. “danno curriculare”, cioè quel danno consistente nell’impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico pari al valore dell’appalto non eseguito. E ciò in considerazione del fatto che, nel caso di specie, la responsabilità precontrattuale della P.A. non si configura con riferimento ad una interruzione delle trattative, che determina la mancata stipula del contratto, intervenuta in un generico momento delle stesse, bensì laddove si era già addivenuti alla sicura individuazione del contraente, per il tramite dell’aggiudicazione definitiva ed in presenza di un contenuto contrattuale già compiutamente definito, per il tramite del bando di gara e dell’offerta aggiudicataria.

In definitiva:

- mentre nel caso di indennizzo ex art. 21 – quinquies, la misura del medesimo è parametrata al solo “danno emergente”;

- nel caso di responsabilità precontrattuale, la misura del risarcimento comprende sia il danno emergente, sia (ove provato) il danno derivante dalla perdita di ulteriori favorevoli occasioni contrattuali, sia (laddove vi sia mancata stipulazione del contratto a fronte di aggiudicazione definitiva) il cd. danno curriculare.

Ove si voglia diversamente considerare, appare singolare e privo di ragionevolezza che l’ordinamento riconosca due attribuzioni patrimoniali, distinte ma di identica misura, benché nel primo caso ( ex art. 21- quinquies l. n. 241/1990), non vi sia alcuna attività illegittima o illecita dell’amministrazione, mentre nel secondo vi è un accertato illecito comportamento della medesima, tale da fondare responsabilità precontrattuale.

 

Ciò che differenzia il risarcimento del danno da atto illegittimo (cui consegue l’instaurazione di un rapporto contrattuale) da quello derivante da responsabilità precontrattuale, è che solo nel primo e non nel secondo caso, vi è l’effettiva esecuzione del contratto. Di modo che, solo nel primo e non nel secondo caso, potrà riconoscersi il lucro cessante, derivante dal mancato conseguimento dell’utile conseguibile con la esecuzione del contratto, impedita dalla precedente, illegittima attività dell’amministrazione.

A diverse conclusioni deve, invece, giungersi, per il danno curriculare. Posto che quest’ultimo consegue alla mancata esecuzione del contratto, sia che ciò dipenda dalla non assunta qualità di parte del contratto e del rapporto per illegittima attività dell’amministrazione, sia che ciò dipenda dalla mancata stipulazione di un contratto, del quale sono già individuati con certezza parte contraente (per il tramite dell’aggiudicazione definitiva) e contenuto (per il tramite del bando di gara e dell’offerta), per nuova, legittima determinazione, assunta dall’amministrazione in via di autotutela. FT



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Inserito in data 10/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 7 febbraio 2012, n. 656

Abuso del processo e legittimazione a sollevare in appello l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio hanno riconosciuto la vigenza, nel nostro sistema, di un generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, divieto che, ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto. Gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto, ricostruiti attraverso l'apporto dottrinario e giurisprudenziale, sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.

Il divieto di abuso del diritto, in quanto espressione di un principio generale che si riallaccia al canone costituzionale di solidarietà, si applica anche in ambito processuale, con la conseguenza che ogni soggetto di diritto non può esercitare un'azione con modalità tali da implicare un aggravio della sfera della controparte, sì che il divieto di abuso del diritto diviene anche divieto di abuso del processo Si giunge, così, all'elaborazione della figura dell'abuso del processo quale esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale della parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa.

Integra abuso del processo la contestazione della giurisdizione da parte del soggetto che abbia optato per quella giurisdizione e che, pur se soccombente nel merito, sia risultato vittorioso, in forza di una pronuncia esplicita o di una statuizione implicita, proprio sulla questione della giurisdizione. In definitiva, la sollevazione di detta auto-eccezione in sede di appello, per un verso, integra trasgressione del divieto di venire contra factum proprium -paralizzabile con l’exceptio doli generalis seu presentis - e, per altro verso, arreca un irragionevole sacrificio alla controparte, costretta a difendersi nell’ambito del giudizio da incardinare innanzi al nuovo giudice in ipotesi provvisto di giurisdizione, adito secondo le regole in tema di translatio iudicii dettate dall’articolo 11 del codice del processo amministrativoDetto sacrificio, nell’ottica comparativa che informa il giudizio sull’esistenza e sulla consistenza dell’abuso, non trova adeguata giustificazione nell’interesse della parte che disconosce la giurisdizione del giudice dalla stessa in origine evocato, visto che la stessa potrebbe difendersi nel merito in sede di appello al fine di ribaltare la statuizione gravata piuttosto che ripudiare detto giudice in funzione di un giudizio opportunistico circa le maggiori o minori probabilità di esito favorevole a seconda del giudice chiamato a definire la res litigiosa. FT



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Inserito in data 10/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 3 febbraio 2012, n. 630

Appalti misti (lavori/forniture): il criterio per individuare l’oggetto non è quello quantitativo.

È erroneo il presupposto secondo cui il criterio guida per individuare l’oggetto del contratto - nel caso di contratti misti caratterizzati anche dalla previsione dei lavori - sia quello quantitativo. Negli appalti misti, al fine di individuare la disciplina da applicare non viene in rilievo l’aspetto quantitativo delle prestazioni, ma il carattere accessorio o meno delle prestazioni. Pertanto, nella fattispecie in esame, la percentuale più elevata del costo dei lavori non vale a modificare l’oggetto dell’appalto, stante che nell’appalto in esame (destinato essenzialmente alla “fornitura di tutti i componenti…per il corretto e razionale funzionamento del blocco operatorio”, come specificato nel capitolato) hanno un ruolo accessorio rispetto al valore delle forniture, essendo strumentali alla installazione di quanto necessario per il funzionamento delle sale operatorie. E’ dunque del tutto ininfluente sull’inquadramento dell’appalto come fornitura la circostanza che le percentuali di forniture e lavori siano diverse da quelle indicate in via presuntiva dalla stazione appaltante, né per tale ragione l’offerta può ritenersi difforme dagli atti di gara. FT



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Inserito in data 09/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, ordinanza 2 febbraio 2012, n. 591

Trattenimento in servizio dei professori universitari oltre il limite d’età: questione di legittimità costituzionale.

Con l’ordinanza in esame il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso l’art. 10 della l. 240/2010 con la quale si esclude che i professori universitari ed i ricercatori possano beneficiare del mantenimento in servizio, oltre i limiti di età, per un ulteriore biennio, così come previsto in generale in favore dei dipendenti civili dello Stato. SL



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Inserito in data 09/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 febbraio 2012, n. 554

Il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale.

Esso ha carattere autonomo rispetto ad essa, cosicché il giudice dell’accesso deve accertare solo l’esistenza dei presupposti che legittimano la richiesta di accesso e non anche la necessità di utilizzare gli atti richiesti in un altro giudizio, ad esempio dinanzi al giudice civile, fermo restando però che la disciplina sull’accesso non può essere rivolta a tutelare l’interesse ad eseguire un controllo generico e generalizzato sull’attività della P. A.

Inoltre, la domanda di accesso ai documenti amministrativi non può essere palesemente sproporzionata rispetto all'effettivo interesse conoscitivo del soggetto richiedente, il quale deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela; detta domanda deve, altresì, indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento “de quo”. SL



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Inserito in data 09/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 febbraio 2012, n. 527

a)Principio di specificità dei motivi gravame:  non è possibile formularne una definizione generale, astratta ed assoluta.

Esso impone unicamente all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata. L’appello deve perciò ritenersi inammissibile quando, per l'individuazione dei motivi, l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi. SL

b) Requisiti di moralità richiesti dal bando al partecipante alla gara: mancata dichiarazione delle condanne penali pregresse.

La violazione degli obblighi dichiarativi, puntualmente richiesti dal bando di gara con riferimento all'esistenza di condanne penali, rende legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara, risultando irrilevante l'indagine sui motivi che avevano indotto a rendere dichiarazioni non veritiere e sulla sussistenza o non del dolo o della colpa del dichiarante, configurandosi quale autonoma di esclusione dalla procedura comparativa.

E’ stato altresì evidenziato che la mancata dichiarazione dell'esistenza di condanne penali costituisce una circostanza che assume valore autonomo idonea ad incidere sulla moralità professionale del soggetto a prescindere da ogni valutazione circa la rilevanza del reato non dichiarato, rimanendo esclusa la possibilità che sia lo stesso concorrente a stabilire l'effettiva incidenza del reato compiuto sulla propria moralità professionale, incombendo su di essa l'onere di dichiarare alla stazione appaltante tutte le condanne subite dai suoi legali rappresentanti. SL



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Inserito in data 09/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 7 febbraio 2012, n. 636

Verifica delle offerte anomale: non è consentito modificare le voci di costo rispetto alle giustificazioni già fornite.

Il subprocedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile.

Non è consentito, pertanto, che in sede di giustificazioni vengano rimodulate le voci di costo senza alcuna motivazione, con un’operazione di finanza creativa priva di pezze d’appoggio, al solo scopo di “far quadrare i conti” ossia di assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato e si superino le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo. SL



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Inserito in data 06/02/2012
CORTE INTERNAZIONE DELL'AJA, 3 febbraio 2012, n. 143

Italia condannata per aver negato immunità dalla giurisdizione alla Germania.

L’Organo giudiziario delle Nazioni Unite, accogliendo il ricorso proveniente dallo Stato tedesco, imputa al nostro Ordinamento un mancato rispetto degli obblighi discendenti dal diritto internazionale;

  1. L’Italia, infatti, con le precedenti condanne per i crimini nazisti e la declaratoria della relativa responsabilità civile della Germania, sembrerebbe aver dato avvio ad una prassi giudiziaria non in linea con il diritto internazionale, venendo meno ai suoi obblighi di rispetto nei confronti dell’immunità di uno Stato sovrano come quello tedesco;
  2. La Corte olandese, ribadendo la necessaria sottrazione a condanna per gli Stati nei cui territori siano stati commessi crimini durante eventi straordinari, quali quello bellico in questione, conferma l’opportunità che le condanne irrogate dall’Italia alla Germania siano prive di effetto, in ossequio al principio internazionale, di matrice consuetudinaria, dell’immunità degli Stati;
  3. Il nostro Ordinamento giudiziario, dunque, recependo il Dictat proveniente dall’Aja, è tenuto, con rimedi normativi interni, a fare in modo che le sentenze nazionali contro la Germania cessino, pertanto, di avere effetto. CC


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Inserito in data 06/02/2012
TAR LAZIO ROMA, SEZ. IIIquater, 30 gennaio 2012, n. 980

Respinta doglianza dei Laboratori analisi contro le nuove previsioni del Decreto Ministero Salute.

  1. I Giudici amministrativi romani, concentrando la propria attenzione proprio sui test di auto - diagnosi, oggetto principale di tale rimostranza, negano l’estensione, presuntivamente attuata dalla Fonte ministeriale, a favore delle Farmacie;
  2. Si tratta, invero, solo della possibilità di scelta, voluta dal Decreto impugnato a favore della collettività, tra autoanalizzarsi ovvero rivolgersi alla farmacia più vicina per un aiuto di carattere materiale. Il tutto nell’ambito di un insieme di prestazioni che già da tempo non erano di appannaggio esclusivo dei laboratori - ricorrenti;
  3. La normativa, quindi, non ha affatto inciso sull’attività di tali strutture, come dalle medesime lamentato. Laboratori e Farmacie rimangono, anche secondo la Fonte ministeriale, due entità operative assolutamente distinte; come dimostrato, del resto, dalla natura meramente tecnica delle operazioni presso le seconde esperibili;
  4. La norma contestata, semmai, ha inteso perseguire, in uno con la Legge n. 69/09 da cui discende, un intento semplificatorio, teso a conferire alle Farmacie l’esercizio di mansioni prettamente operative, accessibili più agevolmente rispetto ai maggiori costi sostenuti presso i Laboratori. CC


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Inserito in data 06/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 2 febbraio 2012, n. 627

Datore di lavoro e diniego di emersione da lavoro irregolare; necessità della carta di soggiorno.

Il Collegio, confermando la posizione datoriale, ribadisce la necessità che, ai fini della regolarizzazione del lavoratore, il possesso della carta di soggiorno sia requisito imprescindibile all’atto e nel momento stesso della richiesta. Non ha alcun valore il rilascio di tale documentazione in un momento successivo. CC



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Inserito in data 06/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 2 febbraio 2012, n. 629

Decadenza dall’aiuto comunitario per mancanza dei requisiti richiesti dal Bando.

  1. I Giudici d’Appello, confermando l’assunto dell’Organo di prime cure, richiedono la sussistenza dei requisiti richiesti dal Bando all’atto dell’assegnazione delle agevolazioni da questo statuite;
  2. Nella specie, il richiesto requisito della proprietà o del possesso del fondo rustico destinatario di eventuali contributi, non può essere surrogato né da un contratto verbale di affitto, tra l’altro giuridicamente inesistente, né dal pagamento delle relative pigioni, come asserito dal Ricorrente;
  3.  E’ del tutto inconferente, altresì, una paventata interpretazione del Bando secondo buona fede, posta la chiarezza immediata dei criteri richiesti. E’ inevitabile, pertanto, la decadenza dall’aiuto in esso previsto, ulteriormente confermata dai Giudici del secondo grado.CC


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Inserito in data 05/02/2012
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 19 novembre 2011, n. 23302

Limiti esterni giurisdizione di ottemperanza: impossibile rinnovare concorso non più ripetibile.

Naturalmente il sindacato della Suprema corte non può estendersi a qualsiasi eventuale error in iudicando o in procedendo imputato al giudice amministrativo nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme che disciplinano il giudizio di ottemperanza. Per scriminare le fattispecie in cui il sindacato sui limiti di tale giurisdizione è consentito da quelli in cui esso risulta invece inammissibile, dovendosi aver riguardo al cosiddetto petitum sostanziale ed all'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, risulta decisivo stabilire se quel che viene in questione è il modo in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizione, oppure il fatto stesso che, in una situazione del genere di quella considerata, un tal potere, con la particolare estensione che lo caratterizza, a detto giudice non spettava.

Si potrà allora convenire che, quando l'ottemperanza sia stata invocata denunciando comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, afferiscono ai limiti interni della giurisdizione gli eventuali errori imputati al giudice amministrativo nell'individuazione degli effetti conformativi del giudicato medesimo, nella ricostruzione della successiva attività dell'amministrazione e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi dal giudicato derivanti. Si tratta, invece, dei limiti esterni di detta giurisdizione quando è posta in discussione la possibilità stessa, nella situazione data, di far ricorso alla giurisdizione di ottemperanza. E ciò appunto si verifica ogni qual volta sia denunciato l'esercizio indebito ad opera del Consiglio di Stato della speciale giurisdizione d'ottemperanza, con i conseguenti riflessi sul merito amministrativo, in fattispecie suscettibili invece soltanto di essere trattate dal giudice amministrativo nell'ambito della normale giurisdizione di legittimità (o eventualmente nell'ambito della sua giurisdizione esclusiva), così come in qualsiasi altra situazione in cui il giudizio di ottemperanza, estrinsecandosi nell'emanazione di un ordine di fare (o di non fare) rivolto dal giudice all'amministrazione, si sia esplicato al di fuori dei casi nei quali un siffatto ordine poteva essere impartito.

Il giudicato amministrativo formatosi su un provvedimento col quale l'amministrazione abbia proceduto al conferimento di un incarico pubblico ha l'effetto d'imporre alla medesima amministrazione di provvedere al rinnovo della relativa procedura, volta al conferimento di quell'incarico, ma solo se e fino a quando l'incarico sia ancora conferibile e la procedura sia ancora espletabile. Venuta meno tale condizione, cessa per ciò stesso non solo l'obbligo, ma la possibilità stessa per l'amministrazione di provvedere in tal senso, fermo l'eventuale diritto al risarcimento per chi abbia visto indebitamente frustrate le proprie legittime aspirazioni.

La possibilità di dar corso ad un procedimento concorsuale "ora per allora", al solo ipotetico fine del riconoscimento di un determinato trattamento di quiescenza del candidato che risulti vincitore, sposta radicalmente l'asse tanto dell'azione amministrativa quanto della tutela giurisdizionale ad essa relativa, perchè un procedimento siffatto non potrebbe evidentemente in alcun modo condurre all'effettivo conferimento dell'incarico di cui in precedenza si era discusso e che aveva costituito la ragione prima dell'atto amministrativo annullato. Nè le conseguenze del giudicato di annullamento, in termini di ottemperanza, quando non si tratti soltanto di ricostruire la carriera di un pubblico dipendente facendo retroagire a determinati fini gli effetti di un atto che lo riguardi, bensì di ipotizzare il compimento ad opera dell'amministrazione di attività che non hanno più rispondenza nello scopo di pubblico interesse che è loro proprio, possono spingersi sino a tal segno: sino, cioè, ad implicare la necessità di svolgere un concorso virtuale, ormai sganciato dalla finalità del conferimento dell'incarico pubblico ed ipoteticamente destinato solo ad assicurare al vincitore un miglior trattamento di quiescenza. Ciò trasformerebbe l'oggetto medesimo del giudizio di ottemperanza, indirizzato così ad un accertamento destinato a riflettersi su un diverso rapporto (in ipotesi, quello previdenziale), e ne determinerebbe il sostanziale snaturamento, dovendo esso invece essere prioritariamente preordinato alla realizzazione della causa tipica del provvedimento amministrativo cui la pubblica amministrazione sia vincolata dal precedente giudicato - o tutt'al più al risarcimento del danno, previsto dell'art. 112 cod. proc. Amm. Commi 4 e 5 (domanda che non è stata però proposta nel presente caso) - e non ridursi allo scopo di porre le premesse perchè il ricorrente possa eventualmente conseguire le utilità economiche connesse ad un superiore (ma affatto virtuale, perchè ormai non più effettivamente conseguibile) inquadramento in organico.

La sentenza con cui il Consiglio di Stato, pronunciando su un ricorso per l'ottemperanza ad un giudicato avente ad oggetto l'annullamento del conferimento di pubbliche funzioni a seguito di una procedura concorsuale non più ormai ripetibile, ordina alla competente amministrazione di provvedere ugualmente a rinnovare il procedimento ("ora per allora"), al solo fine di determinare le condizioni per l'eventuale accertamento di diritti azionabili dal ricorrente in altra sede e nei confronti di altra amministrazione, eccede i limiti entro i quali è consentito al giudice amministrativo l'esercizio della speciale giurisdizione di ottemperanza ed è soggetto, pertanto, al sindacato della Corte di Cassazione in punto di giurisdizione. FT




Inserito in data 03/02/2012
TRIBUNALE DI COSENZA, ordinanza 1 febbraio 2012

Il Tribunale di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto liberalizzazioni che abroga le tariffe forensi, in quanto la mancata emanazione del decreto di fissazione dei parametri per la liquidazione delle tariffe da parte di un organo giurisdizionale impedisce al giudice di decidere sulle spese e determina una violazione degli art. 3, 24 e 11 della Costituzione. AO




Inserito in data 03/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 1 febbraio 2012, n. 523

Preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno: basta la valutazione indiziaria di pericolosità sociale.

L’ art. 4, comma terzo, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nel testo modificato dall’ art. 4 della legge n. 189 del 2002 – individua specifiche ipotesi preclusive dell’ ingresso e della permanenza dello straniero in Italia. In presenza di esse, il permesso di soggiorno non può essere rilasciato e, se rilasciato, non può essere rinnovato. Fra le condizioni preclusive rientrano le condanne penali per reati inerenti agli stupefacenti. In presenza dell’ intervenuta condanna non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all’ Amministrazione che, con atto dovuto e vincolato, è tenuta a determinarsi in senso negativo sulla domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno. Si potrebbe discutere se, trattandosi di condanne risalenti nel tempo rispetto al momento dell’adozione dell’atto impugnato, venga meno l’automatismo della preclusione (vi è in effetti un orientamento giurisprudenziale in tal senso). Ma con il provvedimento impugnato il Questore non si è limitato alla sola ricognizione dei precedenti penali dello straniero per desumerne, come effetto automatico, la preclusione del rinnovo del permesso di soggiorno. Invece il Questore ha altresì espresso un giudizio di pericolosità sociale sulla scorta sia delle plurime condanne intervenute in sede penale, sia della più volte accertata tendenza dello straniero di celarsi sotto false generalità. Tra gli elementi che dimostrano il non mantenimento di una condotta di vita corretta e che sono, quindi, ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (ovvero tali da giustificare la sua revoca), rientra anche la cosiddetta pericolosità sociale – cui fa rinvio l'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 - norma in cui sono contemplati i presupposti per l’espulsione dal territorio nazionale e che, in particolare, alla lett. c), dà rilievo agli effetti predetti all’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituito dall'art. 2, della legge 3 agosto 1988 n. 327. E’ pacifico in giurisprudenza che il giudizio di pericolosità sociale, è rimesso alla prudente e discrezionale valutazione dell’ Autorità di pubblica sicurezza, e può trarre giustificazione in comportamenti o situazioni - che in taluni casi possono essere non ancora definitivamente sanzionati in sede penale - con una valutazione indiziaria della condotta dell’interessato fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale. FT



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Inserito in data 03/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 1 febbraio 2012, n. 493

Art 46 Cod Contr e tassatività cause di esclusione: consentita integrazione della cauzione ex art 75 co 6.

L’interpretazione giurisprudenziale precedente la novella legislativa era nel senso che, assolvendo la cauzione provvisoria allo scopo di garantire la serietà dell’offerta, essa ne costituisse parte integrante e non elemento di corredo, che la stazione appaltante potesse liberamente richiedere; sicchè sebbene non espressamente comminata l’esclusione per il caso di mancato deposito, la ratio della norma così interpretata conduceva a ritenere applicabile la sanzione espulsiva. Tuttavia la novella legislativa che ha introdotto il comma 1 bis all’art. 46 del codice dei contratti, impone una diversa interpretazione anche dell’art. 75, che già la giurisprudenza di merito ha fatto propria, valorizzando la diversa formulazione letterale del comma 6, in relazione al comma 8, e rendendo evidente l’intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l’esclusione dalla gara. La disposizione dell’art. 75, comma 6, cod. contratti, va, dunque, intesa nel senso che l'Amministrazione non può disporre l’esclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione di importo inferiore a quello richiesto, e in applicazione della regola di cui all’art. 46, comma 1, deve consentire la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati, ovvero consentire l’integrazione della cauzione insufficiente. FT



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Inserito in data 03/02/2012
TAR LAZIO ROMA, SEZ. III, 18 gennaio 2012, n. 554

Inapplicabilità acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 e natura demaniale del bene.

La norma dell’art dell’art. 43 d.l. n° 98 del 6-7-2011 conv. nella legge n° 111 del 2011 che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell’art. 43 T.U. n. 327 del 2001, ha introdotto l’art 42 bis che prevede una forma di acquisizione sanante, al comma 8 ha previsto espressamente l’applicabilità ai “ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”. Ritiene, peraltro, il Collegio che tale norma non sia applicabile alla presente controversia, in quanto l’art 42 bis al primo comma si riferisce all’ acquisizione del bene al patrimonio indisponibile dell’autorità che utilizzi il bene immobile per scopi di interesse pubblico. Nel caso di specie, il bene, irreversibilmente trasformato in sede autostradale, è stato necessariamente già acquisito al demanio stradale statale ai sensi dell’art 822 comma 2 del codice civile, al momento della destinazione alla viabilità pubblica. E’ noto, infatti, che la natura dei beni demaniali è legato alla concreta ed effettiva destinazione alla utilizzazione pubblica, rispetto alla quale ogni atto formale assume solo carattere dichiarativo. FT



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Inserito in data 02/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 30 gennaio 2012, n. 443

Pubblico impiego: il discrimine temporale tra giudice amministrativo ed ordinario é dato dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze.

Non bisogna avere riguardo, invece,  all'arco temporale di riferimento degli effetti di un atto giuridico né tantomeno al momento di instaurazione della controversia.
Quindi, nel caso di domanda di adempimento dell’obbligazione retributiva asseritamente gravante sul datore di lavoro a seguito dello svolgimento di attività lavorativa eccedente l’ordinario orario di lavoro del dipendente, ai fini dell'applicazione della veduta regola del discrimine temporale tra giurisdizioni, si deve far riferimento al momento della prestazione dell’attività stessa (che costituisce il presupposto del vantato diritto alla retribuzione corrispettiva). SL         



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Inserito in data 02/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 30 gennaio 2012, n. 444

Provvedimento interdittivo antimafia: deve fondarsi su fattori di pericolo che si manifestano per evidenze oggettive.

E’ dunque necessario che, dagli accertamenti disposti dal Prefetto, emergano "elementi relativi a tentativi" e cioè circostanze (oggettive e plausibili), che hanno sì un grado di significatività inferiore rispetto alle prove che determinano l'applicazione di sanzioni penali o di misure di sicurezza personali, ma che non possono comunque risolversi in fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo l'individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata. SL



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Inserito in data 02/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 30 gennaio 2012, n. 446

Pubblico impiego pre- contrattualizzazione: non sussiste un diritto di nomina per i vincitori di concorso.

Nel sistema del lavoro pubblico antecedente alla contrattualizzazione, l’approvazione della graduatoria si configura invero come mero provvedimento terminale del procedimento concorsuale e non come atto negoziale del futuro contraente, sì che è da escludersi che da essa discenda, com’è stato affermato con riferimento al regime successivo, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. SL



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Inserito in data 02/02/2012
TAR LAZIO ROMA, SEZ. II, 28 gennaio 2012, n. 933

Commissione giudicatrice gara d’appalto: illegittima se composta da un numero di componenti pari.

Le commissioni giudicatrici delle gare indette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica Amministrazione devono essere necessariamente composte da un numero dispari di membri onde assicurare la funzionalità del principio maggioritario, con la conseguenza che è illegittima, con effetti vizianti dell'intero procedimento, la commissione che opera con la partecipazione di un numero pari di membri.
Solo con la predetta modalità si può garantire infatti la tecnicità dell'apporto dato da diverse esperienze scientifiche o professionali, in coerenza con un'impostazione dell'agire amministrativo improntato ai caratteri, cui si ispira la stessa scelta di investire di una determinata competenza un organo a composizione collegiale, dell'efficienza, efficacia, economicità e celerità. SL




Inserito in data 30/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 gennaio 2012, n. 427

Occupazione sine titulo: azione risarcitoria (dies a quo; quantificazione) e trasferimento della proprietà.

Il danno derivante dall’intervenuta acquisizione coattiva del bene non può essere risarcito  quando il fatto lesivo, ossia la traslazione della proprietà in favore del soggetto pubblico, deve considerarsi come mai avvenuto. L’intervenuta realizzazione dell'opera pubblica, infatti, non fa venire meno l'obbligo dell'amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso. La realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell'amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni. In mancanza di un atto traslativo, il bene è rimasto nella proprietà della parte privata. Ne discende che, tranne che l’amministrazione intenda comunque acquisire il bene, è suo obbligo primario procedere alla restituzione della proprietà illegittimamente detenuta.

Il risarcimento del danno deve operare in relazione all’illegittima occupazione del bene, quale illecito permanente, e deve pertanto coprire tutte ed unicamente le voci di danno da questa azione derivanti, dal momento del suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie. Ciò impone quindi l’individuazione del momento iniziale e di quello finale del comportamento lesivo.
In relazione al termine iniziale, questo deve essere identificato nel momento in cui l’occupazione dell’area privata è divenuta illegittima, il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l’intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra.
In relazione al termine finale, questo deve essere individuato nel momento in cui la pubblica amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell’area. L’amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie. A questi due, va aggiunto il citato strumento procedimentale accelerato, già previsto nell’art. 43 del testo unico sull’espropriazione, espunto dall’ordinamento giusta la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 293 dell'8 ottobre 2010, e ora disciplinato dall’art. 42 bis del testo unico sulle espropriazioni.
La procedura di acquisizione in sanatoria di un'area occupata sine titulo, prevista dall'art. 43, t.u. 8 giugno 2001 n. 327, trovava una generale applicazione anche con riguardo alle occupazioni attuate prima dell'entrata in vigore di detta norma. L'atto di acquisizione ex art. 43 è emesso ab externo del procedimento espropriativo e non rientra, pertanto, nell'ambito di operatività della normativa. La disciplina sostanziale è rimasta immutata nel suo tratto essenziale - ossia quello di permettere alla pubblica amministrazione l’ablazione del bene, tramite un meccanismo semplificato successivo alla conclusione del procedimento espropriativo a monte - anche nel corso delle vicende successive, che hanno visto dapprima la dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 43, con sentenza 8 ottobre 2010, n. 293 della Corte Costituzionale, e la sua rinnovazione nell’attuale art. 42 bis, come introdotto dall’articolo 34, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98.

In relazione al valore da corrispondere al privato, dovrà tenersi conto di quello di mercato dell'immobile, individuato non già alla data di trasformazione dello stesso (non potendo più individuarsi in tale data, una volta venuto meno l'istituto della c.d. accessione invertita, il trasferimento della proprietà in favore dell'Amministrazione), e nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo (non potendo ravvisarsi in tale atto un effetto abdicativo), bensì alla data in cui sarà adottato l’atto transattivo, di qualsiasi tipo, al quale consegua l'effetto traslativo.

In relazione al danno intervenuto medio tempore, e quindi a quello conseguente dall’illegittima occupazione, intercorrente tra i termini iniziali e finali sopra precisati, i danni da risarcire corrisponderanno agli interessi moratori sul valore del bene, assumendo quale capitale di riferimento il relativo valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione considerato; le somme così calcolate andranno poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso di primo grado fino alla data di deposito della presente sentenza.FT



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Inserito in data 30/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 27 gennaio 2012, n. 412

Fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari: idoneità a garantire crediti dello Stato verso privati.

La disciplina contenuta nell’art. 1 della legge n. 348 del 1982 conserva la propria specialità rispetto alla normativa generale sul sistema bancario, di modo che l’assimilazione delle società di intermediazione finanziaria alle banche ai fini dell’esercizio delle attività creditizie, prevista dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), non opera per le garanzie da prestarsi dalle imprese che intrattengono rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, attesa l’esigenza di assicurare, in tale settore, un particolare e qualificato grado di affidabilità del soggetto garante, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto.
La conferma si ricava dal carattere chiaramente derogatorio delle norme che, in epoca successiva all’entrata in vigore del T.U.B. , hanno previsto solo per settori specifici e individuati la fungibilità tra le fideiussioni rilasciate da istituti bancari e quelle provenienti dagli intermediari finanziari: disposizioni dalle quali non può non evincersi la perdurante operatività, per il resto, del regime riveniente dall’art. 1 della legge n. 348 del 1982. FT



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Inserito in data 30/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 27 gennaio 2012, n. 396

Nomina di nuova commissione di concorso in caso di annullamento degli atti: si tratta di extrema ratio.

La scelta circa la necessità di sostituire o meno una commissione di concorso dopo l’annullamento dei suoi atti non si fonda sull’applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all’annullamento degli atti. Occorre valutare se le circostanze stesse evidenzino dei problemi tali da diminuire l’autorevolezza dell’organo, e quindi dell’Amministrazione alla quale vengono imputati i suoi atti, sotto i differenti profili dell’imparzialità manifestata e della correttezza delle scelte tecniche adottate.
Certamente non ogni errore procedimentale comporta la necessità di rinnovare la commissione. Tale scelta costituisce anzi una sorta di “extrema ratio”, alla quale ricorrere solo in caso di dimostrata necessità. Infatti, non giova certo alla credibilità dei concorsi pubblici l’esasperata delegittimazione degli organi preposti ai necessari giudizi; quest’ultima può anzi favorire fenomeni di attacco a commissioni sgradite proprio per la loro imparzialità da parte di candidati giustamente pretermessi o di amministratori pubblici, desiderosi di influire sui risultati della selezione. La rimozione della commissione di concorso è giustificata solo quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l’indispensabile trasparenza. FT



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Inserito in data 30/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA DELLA COMMISSIONE SPECIALE, 26 gennaio 2012, n. 385

Autorithies: doveri di solidarietà finanziaria e risorse vincolate alla missione istituzionale.

Il problema che si pone è, dunque, in che termini possa disegnarsi una compartecipazione dell’Autorità ai doveri di solidarietà finanziaria verso lo Stato, senza che ciò implichi uno storno di risorse vincolate al perseguimento della missione istituzionale. Ad avviso della Commissione il punto di equilibrio sotteso all’applicazione dell’art. 6, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 all’Autorità è da ravvisarsi nel sostegno finanziario che la stessa riceve dallo Stato, il quale costituisce al tempo stesso fondamento e limite del suo dovere di contribuire al risanamento della finanza pubblica, mediante versamento allo Stato, attraverso le risorse derivanti da risparmi della spesa corrente. Ciò comporta che le somme ricavate da economie di gestione dall’Autorità possano essere destinate al bilancio statale solo relativamente alla parte imputabile ai contributi ricevuti dallo Stato, ossia nella misura corrispondente al valore percentuale di tali contributi sul complesso delle entrate finanziarie dell’Autorità. Oltre questa parte, il dovere contributivo si trasformerebbe in una vera e propria imposta, tanto da richiedere – in relazione ai principi di cui agli articoli 23 Cost. e 53 Cost. – una formulazione meno generica e presupposti più stringenti della semplice esigenza di “fare cassa”. Fino a tale limite, invece, per quanto il prelievo possa tradursi nel versamento di una parte delle entrate che, in assenza di tali risparmi, avrebbero finanziato l’organizzazione e l’attività dell’Autorità, non può ritenersi che sia sol per questo pregiudicata l’autonomia finanziaria dell’ente e la corrispondenza tra contribuiti “privati” e costi di gestione, poiché detti costi, per definizione, non ci sono più per la parte corrispondente all’obbligo di versamento. È dunque sul piano dell’interpretazione costituzionalmente orientata e conforme ai principi comunitari che, collegando il comma 21 al comma 2 dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, se ne può affermare l’applicazione “limitata” all’Autorità. FT



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Inserito in data 30/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA DI SEZIONE PRIMA, 24 gennaio 2012, n. 344

Variazione di destinazione urbanistica: onere di motivazione e posizioni qualificate del cittadino.

L'Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate in sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l'impostazione del piano. Le scelte urbanistiche adottate per ciò che attiene la destinazione delle singole aree non necessitano di una specifica motivazione se non nel caso che la scelta medesima vada ad incidere negativamente su posizioni giuridicamente differenziate, ravvisabili unicamente nell'esistenza di piani e/o progetti di lottizzazione convenzionati già approvati o situazioni di diverso regime urbanistico accertate da sentenze passate in giudicato.
Un soggetto privato non può invocare una sorte di diritto alla immutabilità della classificazione urbanistica dell'area di sua proprietà sulla scorta di una semplice richiesta di edificazione (nella specie riguardante i limiti di altezza degli edifici, imposti per motivi paesaggistici), che è del tutto inidonea a configurare una posizione qualificata rispetto ai nuovi intendimenti dell'Amministrazione.
La preesistente destinazione urbanistica non impedisce l'introduzione di previsioni di segno diverso in virtù dell'esercizio di uno "ius variandi" pacificamente riconosciuto all'Amministrazione. La posizione del soggetto che avanza una richiesta di edificazione  assume un contenuto di semplice aspettativa, senza che perciò possa configurarsi a carico dell'ente locale un onere di specifica motivazione in ordine alla disposta variazione urbanistica dell'area, ben potendo soccorrere al riguardo l'esposizione delle ragioni di carattere generale sottese alle scelte di gestione del territorio comunale. FT



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Inserito in data 28/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 28 gennaio 2012, n. 1

Nel procedimento di project financing, articolato in più fasi, la prima delle quali si conclude con la scelta, da parte della stazione appaltante, del promotore, l’atto di scelta del promotore determina una immediata posizione di vantaggio per il soggetto prescelto e un definitivo arresto procedimentale per i concorrenti non prescelti; tale atto è pertanto lesivo e deve essere immediatamente impugnato dai concorrenti non prescelti, senza attendere l’esito degli ulteriori subprocedimenti di aggiudicazione della concessione. FB



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Inserito in data 27/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 27 gennaio 2012, ord. coll. n. 386

Rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, delle seguenti questioni interpretative:

a) se la direttiva comunitaria n. 85/384/CE, nella parte in cui ammette (artt. 10 e 11), in via transitoria, all’esercizio delle attività nel settore dell’architettura i soggetti migranti muniti dei titoli specificamente indicati, non osta a che in Italia sia ritenuta legittima una prassi amministrativa, avente come base giuridica l’art.52, comma secondo, parte prima del r.d. n. 2537 del 1925, che riserva specificamente taluni interventi sugli immobili di interesse artistico soltanto ai candidati muniti del titolo di “architetto” ovvero ai candidati che dimostrino di possedere particolari requisiti curriculari, specifici nel settore dei beni culturali e aggiuntivi rispetto a quelli genericamente abilitanti l’accesso alle attività rientranti nell’architettura ai sensi della citata direttiva;

b) se in particolare tale prassi può consistere nel sottoporre anche i professionisti provenienti da Paesi membri diversi dall’Italia, ancorchè muniti di titolo astrattamente idoneo all’esercizio delle attività rientranti nel settore dell’architettura, alla specifica verifica di idoneità professionale (ciò che avviene anche per i professionisti italiani in sede di esame di abilitazione alla professione di architetto) ai limitati fini dell’accesso alle attività professionali contemplate nell’art. 52, comma secondo, prima parte del Regio decreto n 2357 del 1925. FB



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Inserito in data 27/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 27 gennaio 2012, n. 398

Autorizzazione paesaggistica ed annullamento del Decreto della Soprintendenza per i beni architettonici.

A)    La Soprintendenza, sostituendo la propria valutazione a quella emessa dal Comune che aveva concesso l’autorizzazione paesaggistica, ne ha disposto l’annullamento;
B)    In tal guisa, compiendo un giudizio di diretto merito sui presupposti del provvedimento ampliativo rilasciato, senza far emergere alcun eccesso di potere da parte del Comune, ha esulato dall’ambito del potere attribuitole dalla legge;
C)    Risulta, quindi, fondato il motivo con cui si deduce, a suo carico, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione. CC



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Inserito in data 27/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 27 gennaio 2012, n. 368

Provvedimento del Questore di inibizione dalla presenza in un territorio: atto avente natura preventiva.

Una simile misura di prevenzione, fondandosi su un giudizio prognostico, è espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione che, valutando l’attitudine alla pericolosità sociale di un soggetto, ne dispone l’allontanamento alla luce del superiore interesse della collettività. CC



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Inserito in data 27/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 27 gennaio 2012, n. 367

Diniego rinnovo del permesso di soggiorno per condanne penali; automatismo espulsivo e discrezionalità.

A)    A dispetto del dettato normativo di cui alla Legge 189/02 - di riforma dell’art. 4, 3’ co. D.Lgs 286/98, che dispone l’automatismo espulsivo in caso di sussistenti condanne penali a carico dell’istante, il Primo Giudice aveva annullato il diniego di rinnovo sulla base del necessario giudizio circa la pericolosità sociale del rifugiato, in forza della disciplina pregressa, vigente all’epoca della relativa commissione dei fatti di reato;
B)    I Supremi Giudici, respingendo l’appello proposto dal Viminale, confermano la pronuncia di primo grado sulla base di un’applicazione discrezionale dell’automatismo espulsivo ormai voluto dal Legislatore del 2002;
C)    Tale prassi, infatti, potrebbe essere accolta in caso di condanne penali irrogate nel breve periodo e non dopo procedimenti obsoleti a carico del rifugiato, come nel caso concreto;
D)     La notevole distanza di tempo fra gli episodi penali, nonché l’affidamento, frattanto, ingenerato sul soggetto istante, spingerebbero l’Amministrazione a rinnovare il permesso di soggiorno, trascurando, quindi, un’applicazione rigida del dato normativo. CC



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Inserito in data 27/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 27 gennaio 2012, n. 359

Plagio di elaborati: candidato non ammesso alle prove orali per l’abilitazione alla professione forense.

A)    Il Massimo Collegio, ritornando su propria giurisprudenza ormai solida, nega il superamento di prove scritte a carico del candidato le cui prove risultino, anche solo in parte, riproduttive di altro testo;
B)    Superando l’impostazione accolta in primo grado, i Giudici amministrativi non ritengono che la valutazione della Commissione, di annullamento della prova, sia viziata per eccesso di potere;
C)    L’Amministrazione, infatti, non solo ha dato puntuale esposizione delle parti dell’elaborato ritenute oggetto di plagio, ma ha, altresì, dato piena applicazione al disposto di legge - art. 23, ultimo comma, del R.D. 37 del 1934 sull’Ordinamento Forense – ove prevede che “la Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova”. CC



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Inserito in data 26/01/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 24 gennaio 2012, n. 13

Sul giudizio di ammissibilità dei referendum in materia elettorale (l.270/05).

La legge n. 270 del 2005 ha introdotto una nuova formula elettorale per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, basata su un criterio proporzionale di riparto dei seggi tra liste bloccate, corretto da diverse soglie di sbarramento, con premio di maggioranza nazionale (per la Camera) e regionale (per il Senato) a favore della coalizione di liste o della lista più votata, indipendentemente dalla percentuale dei voti riportati.
Il Comitato costituitosi promotore dei due quesiti referendari, finalizzati entrambi (seppur con modalità differenti) all’abrogazione totale della suddetta legge, ha evidenziato i seguenti punti critici ritenuti “irrazionali”:
1)    l’attribuzione dei premi di maggioranza senza la previsione di alcuna soglia minima di voti e/o di seggi;
2)    l’esclusione dei voti degli elettori della Valle d’Aosta e degli elettori della «circoscrizione Estero» nel computo della maggioranza ai fini del conseguimento del premio;
3)    il meccanismo delle cosiddette liste bloccate;
4)    la difformità dei criteri di assegnazione dei premi di maggioranza tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica;
5)     la possibilità di presentarsi come candidato in più di una circoscrizione.

La Corte Costituzionale chiamata ad accertare la conformità della richiesta ai requisiti fissati in materia dall’art. 75 Cost. ha dichiarato i suddetti quesiti referendari inammissibili.
Secondo i giudici della Consulta essi violerebbero, infatti, la duplice condizione cui è subordinata l’ ammissibilità dei referendum in materia elettorale:
a) omogeneità e riconducibilità ad una matrice razionalmente unitaria dei quesiti sottoposti ai cittadini,
 b)auto- applicatività della normativa di risulta.
In particolare, l’eventuale carenza dell’ultimo dei suddetti requisiti produrrebbe, nel caso in cui il referendum avesse esito positivo, l’assenza di una legge costituzionalmente necessaria, che deve essere operante ed auto-applicabile, in ogni momento, nella sua interezza. Diversamente, gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale sarebbero esposti ad una paralisi di funzionamento, inaccettabile anche solo in linea teorica.
A nulla valgono, secondo la Corte, le argomentazioni sottese alla c.d. teoria della reviviscenza: secondo la quale  in seguito all’abrogazione totale della disciplina vigente tornerebbero ad essere applicabili le disposizioni normative pregresse.
Ove fosse seguita tale tesi, infatti, l’abrogazione di una norma, non solo in questo caso, avrebbe come effetto il ritorno in vigore di disposizioni da tempo soppresse, ed ormai espunte definitivamente dal nostro ordinamento, con conseguenze imprevedibili per lo stesso legislatore, rappresentativo o referendario, e per le autorità chiamate a interpretare ed applicare tali norme.
Ciò che verrebbe meno, in altri termini, è il principio su cui si fonda il sistema delle fonti e che, in materia elettorale assume un’importanza imprescindibile per il funzionamento dello Stato democratico: la certezza del diritto.
Se è vero, infatti,  che i referendum  elettorali sono intrinsecamente ed inevitabilmente manipolativi, nel senso che, sottraendo ad una disciplina complessa singole disposizioni o gruppi di esse, determinano come effetto naturale e spontaneo, la ricomposizione del tessuto normativo rimanente, in modo da rendere la regolamentazione elettorale successiva all’abrogazione referendaria diversa da quella prima esistente: nel caso di specie non si avrebbe una “ricomposizione” della normativa di risulta ma, l’assenza di una legge costituzionalmente necessaria.
Il fenomeno della riviviscenza delle norme abrogate, dunque, non opera in via generale ed automatica né per “relationem”. Esso può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche (espressamente previste dalla legge) e molto limitate , in ogni caso diverse da quelle relative all’abrogazione referendarie di norme in materia elettorale (si pensi, ad esempio, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma). SL



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Inserito in data 25/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 24 gennaio 2012, n. 290

Non è ammissibile la domanda per crediti retributivi avanzata da un dipendente della USL alla subentrata ASL.

Invero, secondo i principi ricavabili dall’art. 6 co. 1 l. 724/94 in nessun caso è consentito alle Regioni far gravare sulle nuove Aziende sanitarie, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali.
Tale domanda, quindi, avrebbe dovuto essere proposta nei soli confronti della Gestione Liquidatoria della disciolta USL, poiché completamente estranea al trattamento economico dovuto dalla nuova Azienda Sanitaria.
Diverso, invece, è il caso in cui il ricorrente contesti nei confronti della subentrata ASL questioni pregresse destinate a riverberarsi anche sulla fisionomia del nuovo rapporto di impiego. SL



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Inserito in data 25/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 23 gennaio 2012, n. 278

Il riconoscimento di mansioni superiori nel comparto sanitario pubblico è subordinato a condizioni giuridiche e di fatto.

In particolar modo, é necessario: che le dette mansioni siano riferibili ad un posto di ruolo esistente in pianta organica e di fatto vacante e che il conferimento dell'incarico di svolgere le anzidette funzioni sia avvenuto mediante un (previo) atto formale adottato dall'organo competente dell’ente. SL



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Inserito in data 25/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 23 gennaio 2012, n. 262

L’irregolarità della dichiarazione in sede di offerta circa le opere da subappaltare non costituisce causa di esclusione.

Essa preclude semplicemente all’aggiudicatario la possibilità in fase di lavori di fare ricorso al subappalto.
Le condizioni di ammissibilità del subappalto non appaiono, infatti, intese (unicamente) a tutelare l’interesse dell’Amministrazione committente all’immutabilità dell’affidatario, ma tendono anche ad evitare che  nella fase esecutiva del contratto si pervenga, attraverso modifiche sostanziali dell’assetto d’interessi scaturito dalla gara pubblica, a vanificare proprio quell’interesse pubblico che ha imposto lo svolgimento di una procedura selettiva e legittimato l’individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare le esigenze della collettività cui l’appalto è preordinato. SL         



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Inserito in data 23/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 19 gennaio 2012, n. 254

Requisiti dell'interdittiva antimafia "tipica" (oggi prevista dagli artt. 91 ss. del D. Lgs. 159/2011) .

La misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata. Tuttavia, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo.
Di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell’impresa), ma occorre che l’informativa antimafia indichi (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti. Gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. FT



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Inserito in data 23/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 19 gennaio 2012, n. 231

Presupposti dell'esercizio del diritto accesso agli atti relativi ad un'ispezione della Guardia di Finanza.

Non sono sussumibili ragioni ostative all’accoglimento di un'istanza di accesso agli atti relativi ad un'ispezione subita dalla Guardia di Finanza, al dichiarato fine, in relazione ai danni di immagine subiti, di poter difendere i propri interessi giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela.
Militano a favore dell'esercizio del diritto di accesso le circostanze per cui:
- i documenti chiesti in visione non risultano oggetto di un procedimento penale e neppure costituiscono atti di indagine assunti a seguito di una “notitia criminis” per la quale l’Autorità giudiziaria stia procedendo, con conseguente sottrazione di tali atti all’accesso;
- non si versa nell’ipotesi di un procedimento tributario “tout court”, in presenza del quale può opporsi la non ostensibilità degli atti facenti parte appunto della procedura di accertamento e definizione di illeciti tributari;
- secondo un preciso orientamento giurisprudenziale, dal quale non si ha motivo di discostarsi, gli atti interni, le denunce, gli atti di iniziativa, gli esposti sono ostensibili ai soggetti legittimati a richiederli. FT



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Inserito in data 23/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 19 gennaio 2012, n. 229

Valutazione che ripropone pedissequamente quella dichiarata illegittima: integra un'elusione del giudicato.

L’elusione del giudicato (valutabile a norma dell’art. 114 comma 4 lett. b) del codice del processo amministrativo), anche sul piano semantico-lessicale, configura un fenomeno diverso dall'aperta violazione del decisum, sussistendo in quei casi in cui l'Amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione ai precetti rivenienti dal giudicato, tenda in realtà a perseguire l'obiettivo di aggirarli sul piano sostanziale, in modo da pervenire surrettiziamente al medesimo esito già ritenuto illegittimo. La non copiosa giurisprudenza che si registra in materia rileva che il vizio de quo sussiste laddove l'amministrazione, piuttosto che riesercitare la propria potestà discrezionale in conclamato contrasto con il contenuto precettivo del giudicato amministrativo, cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che la giustificano.
Qualora l’amministrazione non abbia operato una nuova valutazione alla luce della sentenza, giungendo così a rivedere le proprie precedenti determinazioni sulla scorta dei profili di illegittimità evidenziati dal giudice amministrativo, ma ha invece ripreso gli stessi esiti, senza che risulti alcun elemento di novità, si verte in un caso di vera e propria elusione, possibile oggetto di considerazione in sede di ottemperanza. FT



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Inserito in data 23/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 19 gennaio 2012, n. 227

Ammissibilità del giudizio di revocazione ed omesso rilievo del difetto di notifica del ricorso in appello.

Non sussiste vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell'interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.
È stato ritenuto inammissibile il rimedio della revocazione per un errore di percezione rispetto ad atti o documenti non prodotti ovvero per un errore di fatto la cui dimostrazione avviene mediante deposito di un documento prodotto per la prima volta in sede di revocazione.
Non rilevanza dell'errore quando la sentenza si fondi su fatti, seppur erronei, che non siano decisivi in se stessi ai fini del decidere, ma debbano essere valutati in un più ampio e complesso quadro probatorio.
Occorre accogliere il ricorso per revocazione laddove l’errore di fatto consista nell’omesso rilievo da parte del giudice del difetto di notifica del ricorso in appello, ciò comportando la rescissione della sentenza impugnata e la nuova celebrazione del giudizio di appello, questa volta con contraddittorio integro, così consentendo anche alla parte già ingiustamente pretermessa l’inviolabile esercizio del diritto di difesa. FT
 



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Inserito in data 23/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 18 gennaio 2012, n. 176

Pratiche commerciali scorrette: nozione e sanzioni (obbligo di rettifica dei messaggi ingannevoli).

A prescindere dall’espressa qualificazione di un prodotto quale dispositivo medico (sulla base della pertinente disciplina comunitaria e nazionale), è corretto trarre conseguenze sanzionatorie dalla circostanza per cui al prodotto in questione siano state attribuite caratteristiche tali da indurre un consumatore mediamente avveduto a ritenere (pure in assenza di qualunque prova di carattere scientifico) che il prodotto in questione sia idoneo a determinare effetti benefici sull’equilibrio, la resistenza, la potenza muscolare e la flessibilità.
Il secondo periodo del comma 8 dell’articolo 27 del d.lgs. 206 del 2005 stabilisce che l’obbligo rettificativo sia imposto al fine di “impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti”. Ad avviso del Collegio, la previsione in parola (anche al fine di assicurarne il pieno effetto utile in chiave di effettività della tutela consumeristica) deve essere intesa nel senso che l’effetto ripristinatorio della corretta consapevolezza dei consumatori vada assicurato anche nelle ipotesi in cui la diffusione della pratica commerciale sia in concreto terminata, ma i relativi effetti (ad esempio, in termini di non corretta rappresentazione per i consumatori circa le caratteristiche di un prodotto) continuino a prodursi quale effetto delle pratiche commerciali in precedenza poste in essere. Ciò è tanto più vero nelle ipotesi in cui la pratica commerciale abbia inciso (amplificandola) la diffusa percezione relativa alle caratteristiche di un prodotto il quale (per ammissione della stessa appellante) costituisce una sorta di ‘fenomeno di costume’ caratterizzato da rilevanti ‘componenti simboliche’. In tali casi, l’idoneità della pratica commerciale scorretta a produrre i suoi effetti, per la sua dimostrata capacità di penetrazione nell’immaginario di fasce rilevanti della popolazione, supera temporalmente l’ambito materiale di diffusione dei messaggi. FT



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Inserito in data 21/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 19 gennaio 2012, n. 233

Pur dinanzi a domanda di condono edilizio, persiste il potere dell’Ente pubblico di tutelare il territorio.

L’Amministrazione locale, infatti, per il tramite dei propri Addetti alla vigilanza edilizia, può vagliare lo stato dei lavori, escludendone l’idoneità alla sanatoria in caso di non totale completamento dell’opera, a cui appannaggio era stato richiesto il beneficio sanante. CC



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Inserito in data 21/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 18 gennaio 2012, n. 178

Dopo l’Adunanza n. 4/11 ancora una pronuncia sulla portata del ricorso incidentale e relative conseguenze.

A)    Devono essere esaminati in via prioritaria tutti i motivi del ricorso incidentale di carattere espulsivo, articolato in primo grado;
B)    Laddove uno solo di tali motivi risulti fondato, la necessaria conseguenza sarà nel senso della reiezione dell’appello, dovendosi confermare la declaratoria di inammissibilità del primo ricorso;
C)    Nel caso di specie, quindi, la società appellante andava esclusa per carenza della documentazione richiesta ex art. 38 D. Lgs. 163/06, come postulato dall’appellata nel giudizio di primo grado in sede di ricorso incidentale e nella presente sede puntualmente riproposto. CC



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Inserito in data 21/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 18 gennaio 2012, n. 182

Accertamento requisiti psicofisici concorso VV. FF .: al controllo effettuato dall’Amministrazione in sede di visita medica può seguire una verificazione da parte del g. a.

E’ vero, infatti, che in sede concorsuale l’unico momento accertativo dell’idoneità dei candidati è quello effettuato dalla Commissione preposta alla visita medica, il cui giudizio è definitivo per legge ed è riferito ad un preciso evento temporale (il giorno della visita). Tuttavia, tale assunto non preclude al giudice, in presenza di elementi di dubbio o perplessità di richiedere una specifica verificazione, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti nel complesso effettuati, anche in tempi diversi rispetto alle prove medesime (qualora non sussista irripetibilità della valutazione) ed anche in ragione della natura del requisito (o della patologia) oggetto di accertamento.

Ciò principalmente perché la visita medica rappresenta un accertamento tecnico, come tale verificabile  in modo non opinabile mancando qualsiasi possibilità di discrezionalità di giudizio. SL         



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Inserito in data 21/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 18 gennaio 2012, n. 156

Gli atti di approvazione o rettifica della graduatoria provvisoria sono inidonei a qualificare gli esclusi come  controinteressati in senso tecnico.

Essi, infatti, hanno carattere meramente infraprocedimentale poiché non comportano il definitivo consolidamento delle posizioni giuridiche dei soggetti utilmente graduati. Di conseguenza, a questi ultimi non  dovrà necessariamente essere notificato l’eventuale ricorso avverso tali atti.SL



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Inserito in data 21/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 20 gennaio 2012, n. 257

Occorre l’ottemperanza della pronuncia, ove la P.A. abbia reiterato il medesimo provvedimento censurato.

A)    E’, infatti, frustrata l’effettività della tutela giurisdizionale laddove l’Amministrazione, ripetendo quanto, invece, accolto in sede di gravame dai Giudici, finisca con l’eludere il giudicato;
B)    Si darebbe luogo, per l’appunto, ad un provvedimento ovviamente nullo, della cui declaratoria il ricorrente postula, in tale sede, l’ottemperanza;
C)    Tale fase è, tuttavia, nel caso di specie, postergata rispetto alla revocazione richiesta in merito alla medesima pronuncia da eseguire. La revocazione, infatti, è logicamente pregiudiziale rispetto all’ottemperanza e quindi, ove riguardino la medesima pronuncia, non possono essere cumulate ex art. 70 C.p.a., stante la diversa tipologia dei due giudizi. CC
 



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Inserito in data 21/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 20 gennaio 2012, n. 258

Riassunzione nella veste di ufficiale di complemento; fissato a mesi tre l’adempimento dell’obbligo di leva.

A)  L’Amministrazione, rispettando l’ordito normativo in materia, inserisce il servizio e la figura di ufficiale di complemento nell’ambito del servizio militare relativo all’adempimento degli obblighi di leva;
B) In tal guisa, in applicazione delle relative norme, dovendosi cumulare il servizio di prima nomina con quello passato durante la leva in armi, la rimanente durata del servizio quale ufficiale di complemento non può che essere fissata in soli tre mesi (per il raggiungimento del periodo massimo di mesi quindici). CC
 



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Inserito in data 20/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 16 gennaio 2012, n. 143

La dichiarazione di dissesto finanziario rappresenta una determinazione vincolata e non una scelta discrezionale dell’ente locale.

Ad essa, infatti, può farsi luogo solo all’esito dell’accertamento (da parte degli stessi organi ordinari dell’ente o in via eccezionale, nell’ipotesi di cui all’art. 247 TUEL, da parte del commissario ad acta) della specifica incapacità di assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero dell’esistenza nei confronti dell’ente di crediti liquidi ed esigibili di terzi, cui non possa validamente farsi fronte. SL



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Inserito in data 20/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 16 gennaio 2012, n. 129

Il permesso di soggiorno che abbia quale causale: “ricerca di occupazione” deve necessariamente contenere un termine invalicabile.

Questo termine coincide, di norma, con quello di residua validità del permesso di soggiorno in corso al momento della cessazione del precedente rapporto di lavoro; tuttavia, se il periodo di validità residua è inferiore a sei mesi, l’ordinamento prevede il rilascio di un nuovo permesso (uno solo) in modo che l’interessato abbia complessivamente sei mesi di tempo per procurarsi un nuovo contratto di lavoro (art. 22 t.u. n. 286/98 ed art. 7 D.p.r. n. 394/99).
La normativa in esame non lascia margini per valutazioni di altro tipo, riferite ad esempio alla situazione familiare della persona interessata, alla lunga durata del suo soggiorno in Italia, o alla presenza di adeguati mezzi di sostentamento.
Questi aspetti potranno venire in rilievo, semmai, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo (ad es.: per motivi familiari) qualora ne venga fatta richiesta documentata. SL



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Inserito in data 17/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 11 gennaio 2012, n. 105

Affidamento servizi di gestione aeroportuali, ottemperanza e risarcimento del danno per perdita di chances.

  1. La ditta appellante non può, in sede di ottemperanza della sentenza di annullamento degli atti di gara in proprio favore, chiedere la riedizione della procedura e, al tempo stesso, l’annullamento del contratto medio tempore concluso unitamente alla fondatezza della propria pretesa risarcitoria per l’avvenuta perdita di chances;
  2. I Supremi Giudici, infatti, affermano che una simile spettanza potesse essere riconosciuta solo laddove essa, quale ditta esclusa, avesse espressamente postulato, oltre all’annullamento degli atti di gara, anche l’inefficacia del contratto;
  3. A dispetto di quanto ritenuto in sede di gravame, infatti, l’una cosa non assorbe automaticamente l’altra, con la conseguenza che la ditta appellante avrà diritto alla sola ripetizione virtuale della gara, in quanto corrispondente al dictum della sentenza da ottemperare;
  4. La pretesa risarcitoria verrà, invece, soddisfatta solo laddove, in fase di riedizione della procedura, appaia evidente il danno subito dall’iniziale esclusione. CC


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Inserito in data 17/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 11 gennaio 2012, n. 108

Annullamento di procedura selettiva in seno all’Università e rinnovazione del relativo procedimento.

  1. Gli atti compiuti da parte di quei Ricercatori, la cui nomina è stata annullata, compiuti nell’intervallium temporis in attesa dell’espletamento di nuovo concorso, non possono essere, affatto, avallati;
  2. Non c’è ragione alcuna, infatti, di poter reiterare dei provvedimenti di nomina, ormai annullati in sede giurisdizionale e privi, quindi, di qualsivoglia validità formale e sostanziale;
  3. E’, al tempo stesso, infondata la pretesa risarcitoria, da parte del concorrente escluso, sostenuta nei riguardi dell’Università, fintantoché non si provi la reale intenzione che Essa abbia di eludere o vanificare le statuizioni del giudicato. CC


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Inserito in data 16/01/2012
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 12 gennaio 2012, n. 1

Sul coefficiente di conversione della pena pecuniaria non eseguita in libertà controllata.

E' costituzionalmente illegittimo (in riferimento all’art. 3 della Costituzione) l’art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – nell’aumentare da euro 38 a euro 250 il coefficiente di ragguaglio fra le pene pecuniarie e le pene detentive stabilito dall’art. 135 del codice penale – ha omesso di operare una omologa variazione in aumento del tasso sulla cui base, ai sensi dell’art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), deve aver luogo la conversione in libertà controllata delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato. La norma censurata viola il principio di eguaglianza, determinando una disparità di trattamento fra situazioni «sostanzialmente omogenee», a sfavore dei soggetti che versino in condizioni di insolvibilità. FT



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Inserito in data 16/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 13 gennaio 2012, n. 116

Il diritto di accesso non è subordinato alla fondatezza/ammissibilità della domanda giudiziale proponibile.

La necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto di accedere, non significa che l’accesso sia stato configurato dal legislatore con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante; esso assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale, ma anche dall’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre.

 Il “collegamento” tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, di cui al cit. art. 22, co. 1, lett. b), non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. FT



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Inserito in data 16/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 13 gennaio 2012, n. 115

Cooptazione: menzione necessaria nella domanda di partecipazione. Perdita di chance: Onere probatorio.

Anche ad ammettere che l’istituto della cooptazione sia un istituto di carattere generale, e come tale applicabile, in astratto, anche in materia di servizi, nondimeno la sua concreta applicazione non può prescindere da una chiara e comunque espressa volontà del partecipante alla gara, il quale è onerato di indicare, già nella domanda di partecipazione, se e quali imprese intenda cooptare nella esecuzione del lavoro o del servizio. In assenza di un'espressa dichiarazione, risultante dalla domanda, è da ritenere sussistente la figura (di carattere generale) della associazione temporanea (orizzontale o verticale).

La perdita di chance va rapportata in termini percentuali all’utile in astratto conseguibile in ipotesi di aggiudicazione della gara ed esecuzione dell’appalto: utile che, secondo un consolidato criterio, va presuntivamente stimato nel 10% dell’importo posto a base d’asta, ribassato dall’offerta presentata . Tale quantificazione va qui poi congruamente ridotta, sia perché si tratta di risarcire una mera chance di aggiudicazione, sia perché l’interessata non ha dimostrato di essere stata nell’impossibilità di utilizzare, durante il tempo di esecuzione del servizio per cui è giudizio, mezzi e maestranze per l’espletamento di altri e diversi servizi. Invero, ad evitare che a seguito del risarcimento il danneggiato possa locupletare un effetto finanziario addirittura migliore rispetto a quello in cui si sarebbe trovato in assenza dell'illecito, dal decimo dell’importo così stimato va detratto quanto percepito dall’impresa grazie allo svolgimento di attività lucrative diverse, nel periodo in cui avrebbe dovuto eseguire l'appalto in contestazione. Nondimeno, l'onere di provare (l'assenza del)l'aliunde perceptum vel percipiendum grava non sull'Amministrazione, ma sull'impresa: e ciò in ragione della presunzione, secondo l'id quod plerumque accidit, che l'imprenditore normalmente diligente (cfr. art. 1227 Cod. civ.) non rimane inerte in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma persegue occasioni contrattuali alternative, dalla cui esecuzione trae il relativo utile. FT




Inserito in data 16/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 10 gennaio 2012, n. 24

Limiti soggettivi del giudicato amministrativo al cospetto di atto plurimo inscindibile (graduatoria).

Un’evidente esigenza logico-giuridica impone – in un atto indivisibile quale è una graduatoria concorsuale –, che la rinnovazione delle attività valutative concernenti i requisiti dei soggetti che figurano nella graduatoria non possa non involgere la posizione di ognuno di tali soggetti, con conseguente impossibilità di riconsiderare la posizione in graduatoria di un solo concorrente, sulla base di criteri valutativi diversi da quelli applicati alla generalità degli altri.

Devono essere proposti dal candidato i rimedi di opposizione di terzo e/o, eventualmente, di revocazione, per contrastare i giudicati intervenuti nei confronti di terzi e incidenti, per l’unitarietà logico-giuridica e l’indivisibilità delle procedure concorsuali in esame, sulle situazioni di tutti i concorrenti, caratterizzate da un’interdipendenza reciproca e, per esigenze di garanzia della par condicio, assoggettate a identici criteri generali di valutazione, non differenziabili in relazione ai singoli concorrenti. La circostanza che le impugnazioni straordinarie non siano state attivate impedisce già sotto il profilo astratto di censurare per nullità una attività attuativa del giudicato che tenga conto della pluralità di pronunce intervenute, laddove ciò sia necessario dovendo riformulare un atto della cui inscindibilità non può in alcun modo dubitarsi. FT



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Inserito in data 15/01/2012
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA, 3 gennaio 2012, n. 2

Illegittima liquidazione di somme per missioni svolte per Ente pubblico:risponde il Funzionario

  1. Il Collegio contabile siciliano conferma, in sede di gravame, la mole dei compiti, nonché il tenore della responsabilità del Funzionario in sede di accertamento e di successiva erogazione di somme dovute dall’Amministrazione;
  2. Occorre, infatti, a proposito di missioni e consulenze esterne, la pertinenza delle stesse rispetto all’attività pubblica, nonché la centralità dell’interesse collettivo con le medesime perseguito;
  3. Sussiste, pertanto, colpa grave del Responsabile che, omettendo anche il minimo di diligenza, si è ampliamente discostato dallo svolgimento dei doveri di servizio propri e specifici dei pubblici dipendenti. CC


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Inserito in data 15/01/2012
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 12 gennaio 2012, n. 2

Riparto di competenze ed esenzioni dell’addizionale regionale IRPEF fissate dalla Provincia di Bolzano

  1. Non vi è superamento dei criteri di riparto delle competenze legislative, posto che una simile possibilità era già contemplata dall’art. 73 – comma 1bis - dello Statuto speciale per il Trentino Alto – Adige, come aggiunto dalla L. Finanziaria del 2010;
  2. Unitamente a giurisprudenza costante, i Giudici della Consulta evidenziano come le norme tributarie, oggetto dell’odierna pronuncia, rispettino i vincoli posti in merito dal Legislatore, in quanto hanno ad oggetto un tributo erariale il cui gettito è interamente devoluto alle Regioni; traggono fondamento da una norma statale che consente alle Province di maggiorare l’aliquota base; ed infine, rispettano i limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale;
  3. Le norme dello Statuto altoatesino, quindi, ossequiose di tali condizioni, non ledono la perimetrazione delle competenze legislative, come fissata dalla Costituzione anche in materia tributaria. CC


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Inserito in data 13/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 10 gennaio 2011, n. 63

 

Esami di abilitazione alla professione di avvocato: non è necessario annotare sull’elaborato gli eventuali errori rilevati

Il punteggio é sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico- discrezionale demandato dalla Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. SL



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Inserito in data 13/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 10 gennaio 2011, n. 43

 

La proprietà privata di un’area non esclude l’uso pubblico della stessa

L’assoggettamento a uso pubblico di una strada privata, può derivare, oltre che dalla volontà del proprietario e dal mutamento della situazione dei luoghi, della strada nella rete viaria cittadina, anche da un immemorabile uso pubblico, inteso come comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione - pur essa palesata da una situazione dei luoghi che non consente di distinguere la strada in questione da una qualsiasi altra strada della rete viaria pubblica - di esercitare il diritto di uso della strada.

In ogni caso l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività SL



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Inserito in data 11/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE, 23 novembre 2011, n. 4277

Che natura giuridica ha la Camera di Conciliazione ed arbitrato istituita presso la Consob?

Essa rappresenta un soggetto giuridico autonomo e distinto dall’autorità di vigilanza o piuttosto, un organo strumentale alla stessa?

Dalla risoluzione della suddetta questione dipende sia l’imputabilità degli atti e dei comportamenti della Camera, sia il connesso regime della responsabilità e della sua difesa in giudizio.

La Camera di conciliazione ed arbitrato può considerarsi un soggetto giuridico autonomo soltanto  qualora essa rappresenti un autonomo centro finale d’imputazione normativa.

Nella specie, tuttavia, la Camera non risulta essere destinataria degli effetti dei suoi atti, poiché la legge considera la sua attività in funzione di quella della Consob (art. 27 co. 1 l.n. 262 del 2005).

La scelta di istituire la Camera presso la Consob deve essere ricondotta piuttosto all’esigenza  di tenere distinte la funzione di vigilanza sui servizi di investimento (attribuita alla Consob dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) da quella di amministrazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato, concernenti le controversie insorte tra i risparmiatori e gli stessi soggetti abilitati ai servizi di investimento (attribuita alla Camera di Conciliazione ed arbitrato con la l. 8 ottobre 2007 n. 179).

Ne discende che la Camera appositamente istituita per marcare il tecnicismo dei suoi compiti rispetto alla tradizionale posizione dell’organo, resta priva di soggettività, qualificandosi la stessa come un organismo tecnico, strumentale alla Consob ma non distinto da questa. SL



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Inserito in data 11/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE, 8 agosto 2011, n. 3189

Status di rifugiato: giurisdizione della domanda ed ammissibilità del ricorso straordinario al presidente della Repubblica.

  1. Giurisdizione: I ricorsi proposti avverso il diniego dello status di rifugiato sono di competenza del g.o. . Non si tratta, tuttavia, di una competenza esclusiva e funzionale, come tale inderogabile. Era pertanto, ammissibile in coerenza con gli artt. 10 e 24 Cost. e con l’art. 13 Cedu esperire quale rimedio alternativo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prima delle novità introdotte dal codice del processo amministrativo.
  2.  Ammissibilità del ricorso straordinario: Secondo la normativa antecedente all’introduzione del codice del processo amministrativo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rappresentava uno strumento di difesa di carattere generale, istituzionalmente indifferente al riparto di giurisdizione. Esso, pertanto, poteva essere proposto, ove non espressamente escluso da norma di legge, avverso tutti gli atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi, anche se la relativa cognizione era attribuita in sede giurisdizionale al g. o..

Detta impostazione risulta applicabile a tutte le controversie proposte prima dell’entrata in vigore del codice, in applicazione del principio di perpetuatio jurisdictio di cui all’art. 5 c.p.c., nonostante le novità introdotte dall’art. 7 co. 8 c.p.a.. Quest’ultimo, infatti, consente oggi il ricorso straordinario “unicamente” per le controversie devolute al g. a. SL



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Inserito in data 10/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE, 22 febbraio 2011, n. 808

 

Esperibilità del ricorso straordinario contro atti di gestione del rapporto d'impiego privatizzato

Si è formato ormai quasi un “diritto vivente”, di rango giurisprudenziale, e, quindi, si è creato ormai un legittimo affidamento, sia in capo ai cittadini che alle pubbliche amministrazioni, circa la possibilità di ottenere una pronuncia sul ricorso straordinario in materia di pubblico impiego c.d. privatizzato anche dopo che essa è stata sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Si è, infatti, ormai consolidato l’indirizzo che ritiene che con il ricorso straordinario è possibile impugnare gli atti amministrativi relativi al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti pur dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che, salve le eccezioni di legge, ha devoluto la cognizione di tale rilevante contenzioso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Non appare possibile dubitare del fatto che alla disposizione di cui all’art. 7, comma 8, del nuovo codice del processo amministrativo (la quale stabilisce che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica “è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”) debba attribuirsi carattere innovativo e non interpretativo.

Ai ricorsi straordinari in materia di pubblico impiego privatizzato, notificati anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, si applicano i principi desumibili dall’art 5 c.p.c., mentre a quelli proposti successivamente a tale data si deve ritenere senz’altro applicabile il citato art. 7, comma 8.

Nella fattispecie deve trovare applicazione il principio desumibile dall’art. 5 del codice di procedura civile (nel testo risultante dall’art. 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353). Tale disposizione, alla stregua della quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, enuncia infatti un principio - quello della permanenza del potere di definire la controversia in capo all’organo chiamato a pronunciarsi, nonostante i mutamenti sopravvenuti della legge attribuitiva di tale potere - che appare ad avviso della Sezione certamente applicabile al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La diversa soluzione, nel senso dell’applicabilità della norma di cui al comma 8 dell’art. 7 anche alle controversie pendenti in sede straordinaria alla data di entrata in vigore del nuovo codice, porterebbe alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nel vigore del regime precedente, con conseguente frustrazione delle aspettative e dell’affidamento degli interessati nello strumento di giustizia da essi stessi volontariamente e alternativamente prescelto, rinunciando alla tutela in sede giurisdizionale. Ci si troverebbe di fronte, in questo caso, ad una sostanziale violazione del principio di effettività della tutela, di cui all’art. 24 Cost., che deve ritenersi invocabile anche in sede di ricorso straordinario. FT



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Inserito in data 10/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE, 6 maggio 2011, n. 1721

 

Passaggio ad amministrazione diversa: limiti al divieto di reformatio in pejus dello stipendio

 L'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, - volto a stabilire, in via generale, le modalità di determinazione del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici contrattualizzati (legge, contratti collettivi, contratti individuali) - non ha espunto dall'ordinamento le norme che sanciscono il divieto di reformatio in pejus ex art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e nemmeno ha inciso, in modo diretto o indiretto, sul principio stesso, che prescinde del tutto dalle modalità di definizione del trattamento economico e trova la sua origine e la sua ratio nell’opportunità di non disincentivare il mutamento di carriera.

L’Adunanza plenaria 16 marzo 1992, n. 8 plenaria ha rilevato che la disposizione si applica nell'ambito dello "Stato-amministrazione in senso stretto, inteso come soggetto di diritto al cui interno si articolano varie branche operazionali".

L’articolo 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 – tuttora vigente - non costituisce espressione di un principio generale, applicabile a tutti i pubblici dipendenti, dovendosi esso interpretare nel senso che la disciplina relativa all'assegno ad personam, utile a pensione, attribuibile agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione lavorativa, concerne soltanto i casi di passaggio di carriera presso la stessa Amministrazione statale o anche diversa Amministrazione, purché statale, e non anche i passaggi ad Amministrazione non statale, ovvero tra diverse Amministrazioni non statali, o da una di esse allo Stato e viceversa.

La natura di autorità indipendente della CONSOB esclude l’applicazione del principio del divieto di reformatio in pejus da parte dell’amministrazione di destinazione e pertanto l’obbligo di quest’ultima di corrispondere un trattamento superiore a quello corrispondente al posto conseguito per concorso.

La stessa conclusione vale anche per l’Università degli studi, atteso che l’articolo 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell’elencare le Amministrazioni pubbliche non statali, in esse espressamente ricomprende le Università degli studi. FT 



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Inserito in data 10/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE, 26 maggio 2011, n. 2102

 

Verifica dell’interesse culturale dei beni di enti che mutano la propria natura giuridica 

La norma di cui all’art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, nell’introdurre un nuovo strumento di tutela, attribuisce espressamente all’amministrazione, a far data dalla sua entrata in vigore, il potere di sottoporre a verifica dell’interesse culturale i beni di proprietà di enti che mutino la propria natura giuridica; a partire da tale data, l’amministrazione risulta espressamente titolare del potere di procedere alla verifica (ed i soggetti privati risultano titolari del potere di richiederla) dei beni di tutti gli enti per i quali si registrino mutamenti di natura giuridica, compresi quelli intervenuti anteriormente alla sua entrata in vigore. La norma, dunque, non attribuisce oggi una qualificazione giuridica a fatti, atti o procedimenti verificatisi nel passato, ma consente di esercitare, pur dopo la sua entrata in vigore, il potere di richiedere la verifica dell’interesse culturale (o la relativa facoltà da parte di soggetti privati) in presenza di processi di privatizzazione di enti pubblici, comunque posti in essere. Il nuovo strumento di tutela - la verifica dell’interesse culturale - risulta così utilizzabile anche nei confronti di beni per i quali il mutamento del regime giuridico dei soggetti proprietari non ha comportato la perdita della loro intrinseca rilevanza culturale. FT



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Inserito in data 10/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE, 13 luglio 2011, n. 2789

 

Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere le controversie aventi ad oggetto la revisione della patente di guida adottata ai sensi dell’art. 126 bis del codice della strada. Il provvedimento assume, infatti, la natura di atto dovuto, a contenuto vincolato, in ordine al quale l'amministrazione non gode di alcuna discrezionalità (a differenza delle altre ipotesi disciplinate dal codice della strada nelle quali la revisione è disposta a seguito dell'insorgenza di dubbi circa la persistenza nei conducenti dei requisiti fisici e psichici o dell'idoneità tecnica alla guida). Le relative controversie vanno quindi attribuite alla competenza esclusiva del giudice ordinario. Specificamente, il contenzioso in questione deve ricondursi alla giurisdizione del giudice di pace, ai sensi degli artt. 204-bis e 205 del d.lgs. n. 285 del 1992, come confermato anche dall'art. 216, comma 5, dello stesso decreto relativamente alle opposizioni proponibili avverso le sanzioni accessorie, secondo lo speciale procedimento fissato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981. Da quanto esposto consegue che l'impugnativa proposta non può essere decisa in sede ricorso straordinario al Capo dello Stato.

L'Adunanza generale n. 808 del 2011 ha chiarito che l'art. 7, comma 8, del Codice del processo amministrativo ha contenuto innovativo e non interpretativo, con la conseguenza che ad esso non può attribuirsi una valenza retroattiva. Data la premessa, la conseguenza è che è possibile rendere un parere su di un ricorso straordinario su questioni di competenza del giudice ordinario, ove quest’ultimo sia stato notificato anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice. Diversa è l’ipotesi in cui il giudice ordinario o amministrativo siano titolari di competenza funzionale e inderogabile (ad es., per il giudice ordinario, opposizione a sanzioni amministrative), nel qual caso la devoluzione della materia ad un determinato giudice con carattere di esclusività preclude la proponibilità del ricorso straordinario. FT



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Inserito in data 07/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 31 dicembre 2011, n. 7006

 

Differenti il “diploma di istruzione secondaria superiore” e quello reso all’esito di un corso triennale

A)I Giudici amministrativi confermano la distinzione, rilevante ai fini delle procedure concorsuali, tra gli istituti di istruzione secondaria superiore quali quelli, elencati nell’art. 191 – 9’ comma – D.Lgs 297/94, all’esito del cui corso di studio vi è l’accesso all’Università;

B)A differenza del diploma rilasciato da un Istituto professionale di durata triennale che, invece, dà solo diritto a valutazione in termini di punteggio nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, ovvero per l'assunzione nei ruoli di carattere tecnico;

C)Il Massimo Collegio, quindi, avallando un orientamento già assestato, conferma che i due titoli non sono, in alcun modo, assimilabili. CC



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Inserito in data 07/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 4 gennaio 2012, n. 6

 

Rigetto della domanda di accertamento del diritto al rimborso di spese sanitarie sostenute all’estero

A) La domanda di rimborso è subordinata alla previa richiesta di autorizzazione, circa la possibilità di fruire di cure all’estero, promossa dinanzi alla A.S.L. territorialmente competente;

B) Questa, dietro valutazione sulla base di parametri statuiti ex Lege n. 585/95 – art. 3 – co. 5’ ed appositamente acclarati con Decreto del Ministro della Sanità, dispone in merito alla particolare gravità del caso sottoposto, nonché alla necessarietà di cure esperibili solo all’estero, in forza dell’estrema specializzazione medica, non riscontrabile nei centri italiani;

C)Simili criteri possono essere derogati, solamente, nelle ipotesi di necessità di “prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza”, imponendo, però, che la richiesta di rimborso sia presentata, a pena di decadenza, nel termine di tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa. CC

 



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Inserito in data 05/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 2 gennaio 2012, n. 1

 

Appalti: le società partecipanti alla gara non possono essere riconducibili ad un unico centro decisionale

Per verificare la sussistenza di  un unico centro decisionale delle offerte,pertanto, la relazione tra le imprese partecipanti  è soggetta ad esame non solo formale ma anche fattuale e concreto delle circostanze e degli elementi che caratterizzano la fattispecie.

Pertanto, ove tale “unicità” non corrisponda a ipotesi tipizzate può comunque scaturire da dati e indizi seri, probanti, oggettivi, coincidenti, precisi e univoci, non contestati in fatto.

Può prescindersi, quindi, anche dalla produzione di documenti, per lo più autocertificati, tendenti a escludere collegamenti e intrecci sul piano meramente formale, posto che gli appalti pubblici debbano essere informati, anche secondo la normativa europea, ai principi e ai postulati della legalità e dell’imparzialità nonché della chiarezza e trasparenza delle procedure in ogni fase, della par condicio e dell’indipendenza, dell’affidabilità e della segretezza, della completezza e autenticità delle offerte, sì da porre la stazione appaltante al riparo da qualsivoglia possibile contestazione, pregiudizievole sia per la gara che per il buon nome della P.A. SL



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Inserito in data 05/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 dicembre 2011, n. 6967

 

L’impugnazione della sola aggiudicazione definitiva non determina la tardività del ricorso

L’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria costituisce, infatti, solo una facoltà e non anche un onere per l’impresa partecipante alla gara, che può legittimamente attendere il provvedimento di aggiudicazione definitiva, dal quale devono farsi decorrere i termini per l’impugnativa. SL



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Inserito in data 03/01/2012
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 22 dicembre 2011, n. 339

 

Competenza legislativa esclusiva dello Stato: dipendenti regionali; mercato dell’energia elettrica

Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale:

1. (…) dell’art. 3 co. 2 (terzo periodo) della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui dispone che le economie risultanti dalla riduzione dell’organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta ad altre risorse annualmente stanziate ai sensi del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali.

La norma in esame, intervenendo in materia riservata alla contrattazione collettiva, si è posta in contrasto con le norme contenute nel Titolo III del d.lgs. n. 165 del 2001, così invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell’art. 117 co. 2 lett. l) Cost.

 

2. (…) dell’art. 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010 nella parte in cui, modificando la legge regionale n. 26 del 2003 - che disciplina i servizi locali di interesse economico generale -, ha introdotto l’art. 53-bis (in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico).

La disposizione, infatti, incide direttamente e sotto diversi profili sulla disciplina delle procedure ad evidenza pubblica, riconducibile per intero alla tutela della concorrenza e, pertanto, spettante nella sua interezza alla competenza esclusiva dello Stato medesimo, onde la denunziata violazione dell’art. 117 co. 2 lett. e), Cost.

- In particolare, viene censurato il comma 3 dell’art. 53 bis, laddove demanda alla Regione l’individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell’energia prodotta, concernenti le procedure di gara. Tale individuazione, invece, è affidata allo Stato dall’art. 15 co. 6-ter lett. c) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010, che sostituisce il co. 2 dell’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999.

- In secondo luogo, vengono censurati anche i commi 7, 8, 9, 10 del predetto art. 53 bis. Il comma 7, infatti, stabilisce che la Regione, allo scadere delle concessioni, acquisisce le opere e gli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e li conferisce a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Tali società patrimoniali metteranno a disposizione del soggetto affidatario, individuato sia con la procedura di cui ai commi 2 e 8 sia con quelle di cui al comma 9, le infrastrutture e gli impianti afferenti alla derivazione.

L’individuazione del soggetto affidatario si pone in palese contrasto con la normativa statale, dal momento che l’affidamento mediante gare ad evidenza pubblica verrebbe rimesso alla mera discrezionalità del soggetto affidante, cui è demandata la scelta tra le dette procedure di gara e l’affidamento diretto, sia pure a condizione che siano soddisfatti i requisiti prescritti dalle vigenti direttive comunitarie e norme nazionali;  queste ultime, tuttavia, nel settore de quo prescrivono l’indizione di gare ad evidenza pubblica, senza alternative. Il comma 9, addirittura, stabilisce che l’affidamento diretto sia addirittura l’unica forma, con i requisiti sopra indicati. FT




Inserito in data 03/01/2012
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 22 dicembre 2011, n. 340

 

Conflitto di attribuzioni tra Ministero dell’Economia e Provincia Autonoma di Trento e Bolzano

 

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dello Stato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in relazione all’e-mail del Ministero dell’economia e delle finanze con cui, sul presupposto dell’applicabilità dell’obbligo di comunicazione dei dati sul patrimonio ai sensi dell’art. 2 comma 222 della legge n. 191 del 2009 (Finanziaria 2010) anche nei confronti dei Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Province stesse, avrebbe sollecitato gli stessi a fornire “i dati identificativi a) degli immobili, edifici e terreni, di proprietà degli stessi Comuni, Province e Regioni; b) degli immobili, edifici e terreni, utilizzati o detenuti a qualunque titolo, dallo stesso Comune, Provincia, Regione, di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici”.

L’e-mail impugnata ha una portata puramente informativa e, conseguentemente, non ha alcuna portata vincolante nei confronti delle amministrazioni alle quali è indirizzata, non contenendo alcuna manifestazione di volontà, che sia peraltro riconducibile ad un organo dell’amministrazione legittimato a rappresentare lo Stato e ad esprimerne appunto la volontà all’esterno, che si risolva nell’affermazione di una competenza propria dello Stato nell’ambito indicato. FT

 



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Inserito in data 23/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 20 dicembre 2011, n. 6990

 

Criteri sul permesso di soggiorno dello straniero che esercita il diritto al ricongiungimento familiare

A)I Giudici amministrativi ribadiscono la necessità di dare rilievo, in sede di rilascio o diniego, anche alla natura ed alla effettività dei vincoli familiari dell’interessato e, per lo straniero già soggiornante in Italia, alla durata del suo soggiorno;

B)L’obiettivo è, palesemente, quello di garantire il rilievo di situazioni soggettive fondamentali per il singolo ed evitare, in caso di sopravvenuti motivi di diniego, la frammentazione di nuclei familiari frattanto formatisi sul territorio nazionale;

C)E’, pertanto, illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso in assenza di valutazione di simili elementi, tracciati dall’art. 5 – comma 5’ D. Lgs. 286/98, introdotto dal D. Lgs. 5/07, e come letti dalla consolidata giurisprudenza amministrativa. CC



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Inserito in data 23/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 21 dicembre 2011, n. 6781

 

Accesso agli atti di procedimento disciplinare e tutela diritto alla riservatezza del controinteressato

A)Il Consiglio di Stato riconferma l’esperibilità dell’accesso, specie se avente ad oggetto dati sensibili quali quelli giudiziari del caso in esame, a limiti estremamente rigidi e di assoluta necessarietà;

B)Simili paletti condizionano, ovviamente, anche l’eventuale riesame in autotutela, da parte della P.A., di un proprio precedente diniego;

C)Deve valutarsi come prioritaria la tutela alla riservatezza propria di controparte, specie in assenza della stretta indispensabilità del bisogno di colui che intenderebbe accedere. CC



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Inserito in data 23/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 22 dicembre 2011, n. 6786

 

Giurisdizione esclusiva G.A. sui provvedimenti sanzionatori CoReCom, in quanto Organo decentrato AgCom

A)Natura provvedimentale e, quindi, portata pubblicistica propria della deliberazione sanzionatoria emessa da CoReCom a fronte di un grave inadempimento contrattuale di un gestore di telefonia mobile;

B)Al di là dell’oggetto del contendere, la questione è risolta dinanzi ad un Organo di chiara natura pubblicistica, espressione, in ambito regionale, di un’Autorità amministrativa;

C)Si spiega, così, l’attribuzione al G.A. in sede esclusiva, come disposto, tra l’altro, dall’art. 133 co. 1 lett. l) del nuovo C.p.a. CC



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Inserito in data 23/12/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 12 dicembre 2011, n. 338

 

Indennità di espropriazione ed omessa o irrisoria denuncia a i fini ICI; disparità sul ristoro

A)I Giudici della Consulta, leggendo la portata degli artt. 16, comma 1, D.Lgs n. 504/92 e 37, comma 7, D.P.R. n. 327/01, ne sanciscono l’illegittimità costituzionale nella parte in cui tali disposizioni non prevedevano la possibile variazione della “sanzione” riduttiva dell’indennità di esproprio, in capo a chi, a seguito di dichiarazione ICI infedele, avesse compiuto successivi atti di ravvedimento o di spontanee rettifiche;

B)Tale disciplina iniquamente sanzionatoria, riguardando anche le ipotesi di omessa dichiarazione/denuncia ICI, finiva inoltre col garantire all’evasore un ristoro comunque non spettantegli;

C)Palese vulnus, pertanto, degli artt. 3 e 42 – 3’ comma – Cost., nonché degli artt. 1 e 6 del primo Protocollo CEDU, ove tali norme intendono perseguire un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità dovuta. CC



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Inserito in data 22/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 dicembre 2011, n. 6546

 

Appalti:  la stazione appaltante è tenuta ad applicare le clausole inserite nella lex specialis in modo rigoroso e incondizionato

Le clausole, inserite nella lex specialis, relative ai requisiti di partecipazione o alle cause di esclusione sono ritenute connesse ad esigenze di certezza e celerità, oltre che a garanzie di imparzialità dell'azione amministrativa e di par condicio tra i concorrenti. SL



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Inserito in data 22/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 dicembre 2011, n. 6539

 

Il ricorso in giudizio avverso l’aggiudicazione provvisoria, non esclude la necessità di impugnare anche l’aggiudicazione definitiva

L’aggiudicazione definitiva, infatti, anche laddove si limita a recepire i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti. SL



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Inserito in data 22/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 dicembre 2011, n. 6537

 

Condizioni di ammissibilità del ricorso cumulativo nel processo amministrativo.

Il ricorso cumulativo è quello con il quale vengono impugnati più provvedimenti amministrativi.  Nel processo amministrativo, tuttavia, a differenza di quanto accade in ambito civile il cumulo delle domande può essere giustificato soltanto da una connessione oggettiva ovvero da una contestuale connessione oggettiva e soggettiva.

La ratio di tale indirizzo si fonda:1) sull’esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo; 2) sulla necessità di impedire l’elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi. SL



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Inserito in data 21/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 16 dicembre 2011, n. 6625

 

Giudizio amministrativo: ordine di priorità nell’esame dei motivi del ricorso  e principio dispositivo

L’ordine del giudice nella disamina delle censure proposte dalla parte ricorrente non può prescindere dal principio dispositivo, che regola tutti i processi  ad impulso di parte, ed in particolare il processo amministrativo.

La graduazione dei petita va, pertanto, affrontata dal giudice non già in base al puro strumento logico, ma in base ai principi propri del giudizio: correlando cioè, detta graduazione all’interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela.

Ciò comporta la necessità di esaminare in via prioritaria quelle censure dal cui eventuale accoglimento deriverebbe un effetto pienamente satisfattivo della pretesa della parte medesima. SL



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Inserito in data 20/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 15 dicembre 2011, n. 6613

Sui Limiti all’Efficacia del Giudicato Amministrativo e le Azioni Esercitabili in sede di Ottemperanza

Al giudice amministrativo non è preclusa in sede di ottemperanza l'individuazione della corretta portata della decisione.

Ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il "titolo" della stessa azione ed il "bene della vita" che ne forma oggetto; entro tali limiti, il giudicato copre il "dedotto ed il deducibile ", cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, pur non dedotte in giudizio, costituiscano un presupposto logico ed indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la <sopravvenienza di fatti e situazioni nuove>, verificatisi dopo la formazione del giudicato.

La circostanza che l’atto di cui si chiede di accertare la incompatibilità con l’accertamento regiudicato è antecedente alla decisione stessa, non configura condizione ostativa alla percorribilità del rimedio della ottemperanza, in quanto quest’ultimo non può essere limitato agli atti formatisi posteriormente alla formazione del giudicato stesso. Esso può concernere anche atti antecedenti: altrimenti, il soggetto leso sarebbe costretto ad intraprendere un’autonoma azione di accertamento della (sopravvenuta) nullità del provvedimento adottato in violazione del giudicato, e ciò colliderebbe con l’art. 111 della Costituzione in punto di ragionevole durata del processo e concentrazione dei giudizi.

La circostanza che l’eventuale condizione per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate (nel caso di specie, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 380/2001) riposi in una pronuncia di nullità dell’atto, implica che pacificamente la detta azione possa essere esercitata in sede di rimedio di ottemperanza. FT



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Inserito in data 20/12/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 16 dicembre 2011, n. 332

Conflitto di attribuzione, ordinanza istruttoria del Tribunale nel giudizio contro consiglieri regionali

Sussiste il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all’ordinanza di ammissione di mezzi istruttori, adottata dal Tribunale di Venezia nell’ambito di un giudizio civile promosso contro alcuni consiglieri regionali, per il risarcimento dei danni derivanti da talune loro dichiarazioni, reputate diffamatorie. L’atto impugnato è lesivo della prerogativa della insindacabilità, accordata ai consiglieri regionali dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione.

L’eccezionale guarentigia di cui all’art. 122, quarto comma, Cost. – la quale non mira ad assicurare una posizione di privilegio ai consiglieri regionali, ma a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale – ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione di una funzione tipica, affidata a tale organo dalla stessa Costituzione o da altre fonti normative cui la prima rinvia. Come per l’analoga guarentigia prevista a favore dei membri del Parlamento dall’art. 68, primo comma, Cost., l’immunità in parola si estende, peraltro, anche a quei comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo di appartenenza, tra cui, in particolare, la divulgazione esterna delle opinioni espresse in sede consiliare. FT



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Inserito in data 20/12/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 16 dicembre 2011, n. 331

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, presunzione di adeguatezza della custodia cautelare

Le fattispecie criminose cui la presunzione in esame è riferita possono assumere le più disparate connotazioni: l’eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili al paradigma punitivo astratto non consente di enucleare una regola generale, ricollegabile ragionevolmente a tutte le connotazioni criminologiche del fenomeno, secondo la quale la custodia cautelare in carcere sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari.

Ciò che vulnera i valori costituzionali non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario». Di contro, la previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria – atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario – non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l’apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso. FT



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Inserito in data 20/12/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 16 dicembre 2011, n. 329

Minore Extracomunitario, Subordinazione dell’Indennità di Frequenza al permesso di soggiorno

Dalla limitazione connessa ad una presenza nel territorio dello Stato di un periodo minimo di cinque anni, deriva, da un lato, la violazione del principio di uguaglianza e dei parametri costituzionali che assicurano la protezione di diritti primari dell’individuo (quali l’istruzione, art. 34; la salute, art. 32; e l’assistenza sociale, art. 38), nonché dei doveri di solidarietà economica e sociale (art. 2); dall’altro, la violazione del dovere di esercitare la potestà legislativa nel rispetto, oltre che della Costituzione, anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117 Cost.), essendosi introdotto un regime discriminatorio nei confronti di cittadini stranieri incompatibile pure con i principi affermati in riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

La provvidenza presa in esame, per i requisiti che ne condizionano il riconoscimento, rappresenta una erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito in relazione alle condizioni soggettive e alle diminuite capacità di guadagno, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento: in linea, evidentemente, con i principi di inderogabile solidarietà sociale, assunti quale valore fondante degli stessi diritti inalienabili dell’individuo, che non ammettono distinzioni di sorta in dipendenza di qualsiasi tipo di qualità o posizione soggettiva e, dunque, anche in ragione del diverso status di cittadino o di straniero.

Ciò che assume valore dirimente agli effetti del sindacato di legittimità, non è la denominazione o l’inquadramento formale della singola provvidenza, quanto, piuttosto, il concreto atteggiarsi di questa nel panorama delle varie misure e dei beneficii di ordine economico che il legislatore ha predisposto quali strumenti di ausilio ed assistenza in favore di categorie “deboli”. Per la compatibilità costituzionale delle scelte legislative occorre, infatti, verificare se, alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale, la misura presa in considerazione integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento di “bisogni primari” inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare.

Il condizionamento imposto ai fini del riconoscimento del beneficio per i minori stranieri, rappresentato dalla titolarità della carta di soggiorno, finisce per determinare per un periodo minimo di cinque anni – quello richiesto per il rilascio della carta – una sostanziale vanificazione, incompatibile non soltanto con le esigenze di “effettività” e di soddisfacimento che i diritti fondamentali naturalmente presuppongono, ma anche con la stessa specifica funzione della indennità di frequenza, posto che l’attesa del compimento del termine di cinque anni di permanenza nel territorio nazionale potrebbe comprimere sensibilmente le esigenze di cura ed assistenza di soggetti che l’ordinamento dovrebbe invece tutelare, se non addirittura vanificarle in toto. FT



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Inserito in data 18/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 16 dicembre 2011, n. 24

Termini appello incidentale; Difetto di giurisdizione, nuovo Giudice ed effetti traslatio iudicii

  1. L’Adunanza illustra l’applicabilità degli artt. 333 e 334 c.p.c. alla luce del nuovo Codice del Processo amministrativo, chiarendo la portata del relativo art. 96;
  2. Le impugnazioni incidentali, in sostanza, benché autonome, possono discendere da quella principale e, come tali, godere di un termine che vada anche oltre quello lungo, previsto per il gravame maggiore;
  3. Ha attitudine di giudicato formale la sentenza che declina la giurisdizione, secondo l’art. 59 – comma 2’ - L. 69/09 ed in forza dell’interpretazione costante delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione;
  4. Pertanto, se riassunto il giudizio dinanzi al Giudice ad quem prima del passaggio in giudicato della sentenza che lo individua, le parti vi sono vincolate; allo stesso modo, del resto, il Giudice della riassunzione non può più contestare con sentenza la propria giurisdizione;
  5. L’Adunanza chiarisce, infatti, il principio secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione, dopo una sentenza che declina la giurisdizione, è precluso anche nel giudizio riassunto. CC


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Inserito in data 18/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 14 dicembre 2011, n. 23

Trasferimento d’ufficio e indennità ex art. 1 L. 86/01. Occorre distanza non inferiore a dieci Km

  1. Il Supremo Consesso amministrativo chiarisce il contrasto interpretativo sorto tra quanti ritenevano non più vigente il suddetto requisito, valutandolo proprio dell’indennità di missione e, come tale, non estensibile a tutte le Amministrazioni statali;
  2. E chi, invece, valutava come assimilabile anche ai dipendenti della Polizia di Stato, protagonisti dell’ordinanza di rimessione in questione, il requisito della distanza di non meno di dieci Km tra il Comune di provenienza e quello di destinazione;
  3. L’Adunanza avalla quest’ultimo orientamento, posto che la norma del 2001, non derogando rispetto alla precedente previsione del 1987, non ha indugiato riguardo ai presupposti chilometrici, in essa previsti, occorrenti per il conseguimento della suddetta indennità;
  4. Ciò comporta, quindi, che la relativa erogazione è subordinata alla vigenza del requisito, sopra menzionato, della distanza minima. CC


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Inserito in data 18/12/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 16 dicembre 2011, n. 330

Spesa farmaceutica e criteri di ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni

I Giudici costituzionali, ricordando la pregnanza della questione relativa alla spesa farmaceutica e l’attinenza della stessa alla tutela alla salute, statuiscono l’illegittimità dell’art. 11, comma 6’, D. L. n. 78/10 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come convertito dalla L. n. 122/10, nella parte in cui esso comma non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico dallo stesso disciplinato. CC



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Inserito in data 18/12/2011
CORTE DEI CONTI, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, 13 dicembre 2011, n. 858

Danno erariale per errata procedura espropriativa; è grave la responsabilità del Funzionario

  1. Non ha rilievo alcuno la mancata conclusione del procedimento espropriativo, da cui scaturisce il danno lamentato, nei termini fissati;
  2. I Giudici contabili ravvedono, infatti, una piena responsabilità del Dirigente anche laddove egli, pur dimostrando la propria estraneità al mancato rispetto dei termini, non abbia fatto quanto era necessario ad evitare un grave pregiudizio alle Finanze pubbliche;
  3. E’ evidente la negligenza dallo stesso mantenuta, posto che, data la complessità della procedura espropriativa, egli avrebbe dovuto unificare il tutto sotto il proprio impulso procedimentale. CC

 



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Inserito in data 16/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 12 dicembre 2011, n. 6501

Poteri del g. a. in sede di ottemperanza per dare esecuzione al giudicato.

Nel giudizio di ottemperanza il vincolo che deriva al giudice dalla domanda di parte attiene solo al risultato e non al quomodo per raggiungere tale risultato. SL



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Inserito in data 16/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 12 dicembre 2011, n. 6493

Informative antimafia: potere discrezionale della Prefettura

Il potere discrezionale della Prefettura comporta una valutazione lata di interessi contrapposti: quello relativo alla libertà di impresa e quello relativo alla tutela dell'uso delle risorse pubbliche. SL



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Inserito in data 16/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 12 dicembre 2011, n. 6489

A quale giudice spetta la giurisdizione nel caso in cui un pubblico dipendente si trattenga in servizio oltre i limiti di età?

Se si tratta di un rapporto di lavoro privatizzato la giurisdizione spetta al g. o., poiché il provvedimento che dispone o nega il trattenimento in servizio incide sempre sul rapporto di lavoro in corso. SL



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Inserito in data 16/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, ordinanza 7 dicembre 2011, n. 5364

La tessera del tifoso è legittima: illegittime sono le card abbinate.

L'abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall'utente) tra il rilascio della tessera di tifoso e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata, potrebbe condizionare indebitamente la libertà di scelta del tifoso-utente. SL



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Inserito in data 12/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 2 dicembre 2011, n. 21

Interpretazione Bandi di Concorso, Clausole che richiedono una determinata Età per l’Ammissione

Quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione ad un concorso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del compleanno. Il limite d'età fissato, pertanto, deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno. Sulla scorta di tale impostazione, a nulla rileva la formulazione utilizzata dalla lex specialis, in quanto il compimento del’anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto. FT



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Inserito in data 12/12/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 7 dicembre 2011, n. 328

Lavori Pubblici, Qualificazione delle Imprese, Competenza Legislativa Regioni a Statuto Speciale

a) Dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002, laddove - per la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito del territorio regionale - delineano un sistema autonomo di qualificazione delle imprese, stabilendo che tale qualificazione costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti ai fini della partecipazione alle gare d’appalto. Detta qualificazione è affidata ad un organismo diverso da quelli individuati dalla normativa statale (SOA), chiamato ad applicare criteri differenti rispetto a quelli individuati dal legislatore statale nel d.lgs. n. 163 del 2006;

b) Riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni ad autonomia speciale, titolari - in virtù dello statuto speciale - di competenza primaria nella materia «lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione»: la Regione deve esercitare la propria competenza primaria in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. In particolare, tra queste ultime vanno ascritte le disposizioni del Codice degli appalti, per la parte in cui sono correlate all’art. 117 co. 2 lett. e) Cost. (tutela della concorrenza). La legislazione regionale, quindi, non può avere un contenuto difforme dalle disposizioni di quest’ultimo, né alterare il livello di tutela garantito dalle norme statali;

c) La disciplina della qualificazione e selezione delle imprese è riconducibile all’ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale, che può stabilire una regolamentazione integrale e dettagliata delle procedure di gara, la quale, può influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni. FT



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Inserito in data 12/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 dicembre 2011, n. 6375

Trasformazione Fondo Occupato dalla PA, Risarcimento Danni: Litisconsorzio, Prescrizione, Quantificazione

a) Controversie relative ad attività di occupazione e trasformazione irreversibile di un bene da parte della PA a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, laddove il procedimento non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo, ovvero sia stato caratterizzato dalla presenza di atti dichiarati illegittimi:

b) Non si ha litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 cpc in caso di giudizio risarcitorio per un atto illecito del quale più soggetti siano chiamati a rispondere solidalmente, e dei quali solo alcuni siano stati convenuti in giudizio. Tale regola trova una deroga eccezionale soltanto nei casi in cui la responsabilità di uno dei danneggianti si ponga in rapporto di dipendenza con la responsabilità di altri danneggianti, nonché nell’ipotesi in cui sia la legge stessa che imponga esplicitamente il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali;

c) Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all’adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti, di modo che, se emanata in assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate, la emananda sentenza sia priva di alcuna pratica utilità.

e) La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 del dPR 327/2001 (procedura di acquisizione in sanatoria di un’area occupata sine titulo) e la successiva recente introduzione dell’art. 42 bis non incide sul principio dell’estraneità della fase risarcitoria al procedimento espropriativo propriamente detto, mutando unicamente lo strumento tecnico-giuridico attraverso il quale si realizza l’effetto traslativo della proprietà in favore dell’Amministrazione.

f) Deve escludersi che il dies a quo della prescrizione possa coincidere con l’irreversibile trasformazione dell’immobile. L’occupazione sine titulo, infatti, costituisce illecito permanente, il cui termine quinquennale di prescrizione decorre a partire da ogni momento dell’illecita occupazione.

g) Alla proposizione della sola domanda di risarcimento per equivalente non può attribuirsi un implicito effetto abdicativo del diritto di proprietà a favore della PA . Di conseguenza, il giudice di prime cure chiamato a procedere alla quantificazione del danno risarcibile, deve individuarne il dies ad quem nel momento della cessazione dell’illecita occupazione. Qualora tale evento non sia ancora avvenuto, il percorso idoneo a consentire una compiuta definizione della controversia è destinato ad articolarsi o in un accordo traslativo avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, o in un decreto di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. nr. 327/2001;

h) Il meccanismo disciplinato dall’art. 34 co. 4 c.p.a. consente di rimettere alle parti il raggiungimento di un accordo sulla somma da offrire a titolo di risarcimento, e quindi anche sulla determinazione del valore venale dell’immobile quale parametro di riferimento. Quanto ai criteri con cui commisurare il danno, alla stregua dell’art. 42 bis, dovrà distinguersi fra danno da perdita da proprietà (corrispondente al valore venale del suolo al momento della cessione dello stesso al Comune) e danno da mancato uso (da calcolarsi in misura del 5 % di tale valore giusta il meccanismo “forfettario” introdotto dal menzionato articolo). FT



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Inserito in data 12/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 2 dicembre 2011, n. 6369

Autonomia dell’Azione Risarcitoria, Riproposizione in separato giudizio, Applicabilità dell’art. 1227 cc FT

a) La domanda risarcitoria ha una propria autonomia rispetto alla domanda impugnatoria, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto sulla quale si fonda; il giudice è quindi tenuto a pronunziarsi su di essa ai fini della esatta corrispondenza tra il decisum e il petitum e, in assenza di una pronunzia espressa, non può considerasi formato il giudicato. Qualora il giudice ometta di pronunziarsi su una delle domande proposte e non ricorrano gli estremi per una sua reiezione implicita, deve sempre riconoscersi alla parte che aveva formulato la domanda, di coltivare la domanda nell’ambito di un separato giudizio. Infatti, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, posto che la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cpc ha valore meramente processuale e non anche sostanziale. Ne consegue che, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile il giudicato esterno per omessa pronunzia;

b) L’art. 1227 c.c. co. 1 dispone che, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo l’entità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate e, al co. 2, precisa che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Qualora la sentenza favorevole non venga eseguita, pur non essendo stata sospesa in appello, il ricorrente vittorioso in primo grado omette di azionare il rimedio giurisdizionale previsto a suo favore dalla L. 205/2000, art. 10. Il ricorrente, nell’ambito della diligenza del danneggiato, avrebbe dovuto azionare i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento al fine di ottenere, nelle more dell’esaurimento del giudizio di appello, l’esecuzione delle favorevoli statuizioni contenute nella sentenza. Ciò è vero a maggior ragione, qualora l’eventuale proposizione del ricorso per l’esecuzione della sentenza Tar non presenti alcuna incertezza di esito, poichè da un lato la PA ha l’obbligo di eseguire e dall’altro l’esecuzione stessa non presenta margini ulteriori di discrezionalità. La valorizzazione del comportamento processuale della ricorrente rilevabile ex art. 1227 c.c. può portare a ritenere sproporzionato in eccesso il risarcimento disposto dalla sentenza ed alla sua conseguente riduzione. FT



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Inserito in data 11/12/2011
CORTE DI GIUSTIZIA, GRANDE SEZIONE, 6 dicembre 2011, C-329/11

Monito dei Giudici di Lussemburgo sulla Direttiva rimpatri

  1. La pena detentiva nei confronti di un soggetto irregolare sembrerebbe eludere l’effetto utile proprio della Fonte comunitaria, quale quello di agevolare il rientro in Patria del clandestino;
  2. La suddetta misura, infatti, sarà attuabile solo come extrema ratio, laddove le modalità più blande previste dalla Direttiva siano state infruttuose;
  3. La Corte Europea non valuta più illegittima la previsione, da parte di ciascuno Stato membro, del reato di clandestinità, purchè conforme ai principi CEDU CC


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Inserito in data 11/12/2011
CORTE DI GIUSTIZIA, TERZA SEZIONE, 8 dicembre 2011, C-81/10

Il Collegio UE, confermando il primo grado, è caustico sugli Aiuti di Stato

  1. France Telecom ha goduto di un indubbio vantaggio, avvalendosi per un lungo lasso di tempo di un regime fiscale privilegiato;
  2. Questo, sfociando in un’imposizione minore a titolo di tassa professionale, è assimilabile ad un Aiuto di Stato illegittimo, perché incompatibile con il mercato comune. CC


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Inserito in data 11/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 7 dicembre 2011, n. 6428

Sopravvenuta revoca dell’alloggio pubblico: è valutazione discrezionale o mero epilogo di locazione?

  1. In caso di decadenza per modifica dei criteri reddituali del primo assegnatario questi è in una posizione di diritto soggettivo;
  2. Non vi è, quindi, alcuna discrezionalità della P.A. nella valutazione di tali limiti, ma solo una modifica nello svolgimento del rapporto locativo;
  3. Il riparto di giurisdizione, conferma il CdS, segue la posizione soggettiva quindi G.O. CC


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Inserito in data 11/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 7 dicembre 2011, n. 6465

Appalti pubblici: atto del Prefetto, per presunte infiltrazioni, in sede di informativa antimafia

  1. La portata interdittiva del provvedimento prefettizio non è sindacabile dalla stazione appaltante, data la provenienza;
  2. Né è discutibile l’attività svolta, in quanto rientrante nell’ambito di un Protocollo di Legalità redatto dalla Prefettura con il Comune CC


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Inserito in data 09/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 1 dicembre 2011, n. 6349

La Regione, all’atto dell’approvazione dello strumento urbanistico, può apportare modifiche cc.dd. obbligatorie, concordate e facoltative. SL



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Inserito in data 09/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 6 dicembre 2011, n. 6397

L’amministrazione è autovincolata all’osservanza del bando anche se illegittimo e non può disapplicarlo, salvo autotutela. Conseguentemente, i partecipanti alla procedura hanno interesse ad ottenere il rispetto delle regole del bando ove la loro violazione pregiudichi le proprie “chances” di successo. SL



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Inserito in data 09/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 30 novembre 2011, n. 6321

La SSIS in quanto ente distinto dall’Università non consente al relativo personale di partecipare ai concorsi riservati ai dipendenti di quest’ultima. SL



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Inserito in data 09/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 30 novembre 2011, n. 6315

Non è consentita la CIG per l’impresa che ha subito una drastica riduzione di forniture da parte della principale committente.

Una deroga ai limiti temporali di cui agli artt. 3 e 4 l.164/75 è consentita solo per eventi “oggettivamente inevitabili”, cui non rientra detta ipotesi. SL



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Inserito in data 06/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 24 novembre 2011, n. 6240

Mancata osservanza puntuali prescrizioni su modalità/oggetto di dichiarazioni da fornire in sede di gara: non può essere escluso chi partecipa con tutti i requisiti richiesti, se la lex specialis non prevede espressamente l'esonero per quest’ipotesi. L’omissione non danneggia interessi presidiati dalla legge ed è considerata un falso innocuo, che non può provocare l'esclusione, le cui ipotesi sono tassative. FT



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Inserito in data 06/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 25 novembre 2011, n. 6261

a) Concerne la Giurisdizione esclusiva del GA il risarcimento del danno conseguente allo spossessamento dell’area su cui è stata realizzata l’opera durante la vigenza del provvedimento di occupazione; ciò ancorché il vulnus al diritto soggettivo debba ricondursi in parte all’esplicazione dei pubblici poteri e in parte al perseguimento con comportamenti sine titulo e mezzi impropri di finalità pubblicistiche;
b) Sempre devoluto alla giurisdizione del GA il risarcimento danni per il mancato godimento, qualora gli atti del procedimento ablativo siano venuti comunque meno o siano stati annullati. Rientrano nella giurisdizione del GO le domande relative all’occupazione usurpativa, in assenza di provvedimenti. FT



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Inserito in data 06/12/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 2 dicembre 2011, n. 325

L. reg. Puglia 19/2010 (Finanziaria per il 2011) – costituzionalmente illegittima

 a) laddove include tra i soggetti esenti dal pagamento del ticket categorie non comprese dalla legislazione statale in materia di salute e finanza pubblica, violando l’art 117 co 3 Cost;

b) laddove prevede l’abrogazione del divieto di transito con mezzi a motore in un parco naturale, in contrasto con la legge statale sulle aree protette  e in modo non conforme agli standard minimi di tutela validi sul territorio nazionale, violando l’art 117 comma 2 lett s) Cost;

c) laddove istituisce un’Agenzia regionale per la promozione della legalità con funzioni analoghe ad un’Agenzia nazionale istituita con L 50/2010, violando l’art 117 co 2 lett h) Cost;

d) laddove, in attesa del completamento del sistema automatico di rilevazione delle presenze, proroga l’erogazione del compenso per lo straordinario al personale regionale: la Finanziaria Statale 2008 obbliga le PA a predisporre la rilevazione, ulteriori ritardi comportano disparità di trattamento con le altre PA, in contrasto con l’art 3 Cost e con l’art 117 co 3 Cost;

e)  laddove prevede che ai componenti esterni della Giunta regionale si applichino la disciplina dell’aspettativa senza assegni per lo svolgimento di cariche pubbliche dei consiglieri regionali: la regione ha previsto oneri previdenziali, in contrasto con l’art 117 co 2 lett o) Cost (comp. statale esclusiva) e con l’art 3 Cost per disparità di trattamento tra cariche elettive. FT

 



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Inserito in data 06/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 28 novembre 2011 n. 6268

L’eventuale incompletezza o limitazione dell’impegno alla costituzione della garanzia fideiussoria non determina l’esclusione dell’offerta: esonero solo in caso di assenza radicale del previsto impegno. FT 



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Inserito in data 05/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 1 dicembre 2011, n. 6351

Occupazione sine titulo:la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 d.lgs. n.327/01 non comporta l’applicabilità dell’istituto dell’accessione ex art. 938 c.c. SL



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Inserito in data 05/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 30 novembre 2011, n. 6333

a) Concessione edilizia: il costo di costruzione ha natura impositiva e trova la sua ratio nell’incremento patrimoniale che il titolare del permesso di costruire consegue.

b) La causa giuridica del pagamento è, dunque, nella fruizione dell’atto abilitativo all’edificazione a mezzo della effettiva realizzazione dell’intervento assentito. SL



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Inserito in data 05/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 30 novembre 2011, n. 6326

a) L’esperienza didattica non è estranea all’ambito di valutazione finalizzata alla ammissione in ruolo dei ricercatori universitari;

b) Potere di controllo del rettore sugli atti della commissione: a fronte di palesi illegittimità (anche non meramente formali) non può ritenersi esente dall’obbligo di opporre un proprio motivato diniego. SL



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Inserito in data 05/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 24 novembre 2011, n. 6205

Attività di mediazione assicurativa: legittima anche senza iscrizione all’albo se esercitata prima  del d.lgs.209/05(cod. ass.)SL



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Inserito in data 02/12/2011
CORTE DEI CONTI, SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE, 14 novembre 2011, n. 599

Sistema pensionistico nell’ambito delle Forze armate:

  1. L’assegno di parziale omogeneizzazione stipendiale non è base pensionabile;
  2. Non vi si applica, pertanto, la maggiorazione del 18% prevista dall'art. 16 della Legge n. 177 del 1976 CC


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Inserito in data 02/12/2011
CORTE DEI CONTI, SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, 22 novembre 2011, n. 615

Attività libero-professionale c.d. intramuraria: il medico deve essere previamente autorizzato

  1. La ASL di appartenenza presta consenso solo in caso di piena compatibilità della nuova attività con quella istituzionale
  2. L’attività libera, infatti, “deve garantire l’assolvimento dei compiti di istituto e la piena funzionalità dei servizi”
  3. Attività dolosa in assenza di detti parametri: il sanitario è tenuto a restituire il quantum indebitamente percepito
  4. Non vi è danno all’immagine P.A., mancando prova di una seria compromissione all’efficienza dell’apparato sanitario CC


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Inserito in data 02/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 30 novembre 2011, n. 6309

Consorzio volontario tra Comuni ed esercizio del diritto di recesso da parte di un Ente membro:

  1. trattasi di rapporto paritetico in cui non è in gioco alcun potere autoritativo; quindi difetto di giurisdizione G.A.
  2. non può esservi G.O. per le sole questioni patrimoniali; un’unica vicenda non si scinde ai fini di giurisdizione CC


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Inserito in data 02/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 30 novembre 2011, n. 6344

Il CdS chiarisce la revocazione di sentenza, ex art. 106 C.p.a. che rinvia all’art. 395 n. 5 c.p.c.:

  1. la contrarietà, cui la norma richiama, deve sussistere rispetto ad un precedente avente forza di giudicato tra le parti
  2. occorre, però, a pena di irrevocabilità nuova pronuncia, che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e oggetto CC


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Inserito in data 28/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 25 novembre 2011, n. 321

Illegittima per violazione dell’art 3 Cost legge della regione Puglia, laddove riserva la direzione dei SerT al solo personale medico, con esclusione degli psicologi: preclusione irragionevole FT



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Inserito in data 28/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 25 novembre 2011, n. 320
  1. Illegittima norma della regione Lombardia che stabilisce il conferimento in proprietà di reti, .impianti e altre dotazioni del servizio idrico a società patrimoniali d’ambito a capitale pubblico;
  2. Art 113 co 13 TUEL abrogato per incompatibilità dall’art 23 bis co 5 del dl 112/2008 che stabilisce il principio che le reti sono di proprietà pubblica: il conferimento a società di diritto privato a capitale pubblico è vietato. Alla proprietà pubblica consegue il regime del demanio accidentale: divieto di cessione e mutamento di destinazione. Le reti degli enti pubblici territoriali rientrano tra i beni demaniali anche ex art 822 co 2 e 824 co 1 cc; lo conferma l’art 143 dlgs 152/2006;
  3. L’art 113 co 13 non ha ripreso vigore con l’abrogazione dell’intero art. 23-bis (dPR 113/2011);
  4. L’abrogazione tacita del comma 13 dell’art 113 preclude alla Regione la disciplina del regime della proprietà di beni del demanio accidentale di enti pubblici territoriali, materia ascrivibile all’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art 117 co 2 lett l);
  5. Illegittima per violazione dell’art 3 Cost legge della regione Puglia, laddove riserva la direzione dei SerT al solo personale medico, con esclusione degli psicologi: preclusione irragionevole. FT


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Inserito in data 28/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 23 novembre 2011, n. 310

a) Art 55 L 69/2009, notifica eseguita direttamente dall’Avvocatura senza intermediazione dell’ agente notificatore, anche mediante il servizio postale: si applica al giudizio di costituzionalità:

b) Compatibilità della carica di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore di comuni del territorio regionale con quella di Consigliere regionale: illegittima la norma regionale in contrasto con il principio generale di non cumulo espresso dagli artt 65 dlgs 267/00 e 3 L 165/04;

c) Deroghe al principio del pubblico concorso (art 97 co 3 Cost.): illegittime norme regionali che trasferiscono alla Reg. Calabria dipendenti amministrativi di Azienda forestale soppressa e che prevedono la copertura di posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione tramite corso-concorso a cui possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti. Le deroghe trovano giustificazione solo laddove consentano il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa PA, purché circoscritte rigorosamente e subordinate ad accertamento di specifiche necessità della PA e a svolgimento di verifiche dell’attività svolta;

d) Norma regionale illegittima, viola la durata limite degli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ai ruoli della PA conferente, stabilita dall’art 19 co 6 ter dlgs 165/01, norma statale in materia di ordinamento civile (art. 117 comma 2 lettera l Cost.);

e) Illegittimità di norme che prorogano i termini per la stabilizzazione di lavoratori precari: contrastano con le nome statali di coordinamento della finanza pubblica (contenimento della spesa);

f) Illegittime norme regionali che prevedono privilegi per enti pubblici, enti locali e consorzi che propongono iniziative energetiche da fonti rinnovabili: contrastano con il principio per cui la produzione di energia avviene in regime di libero scambio incompatibile con i privilegi pubblici. FT



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Inserito in data 28/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 23 novembre 2011, n. 309
  1. Legislazione regionale lombarda, ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione: l’intervento senza il vincolo della sagoma contrasta col dPR 380/2001 e con l’art 117 co 3 Cost.
  2. Lesiva dell’art 117 co 3 Cost. anche  la disposizione che qualifica come disciplina di dettaglio norme statali e prevede la disapplicazione della legislazione di principio in materia di governo del territorio (art 3 dPR 380/2001) che definisce le categorie di interventi edilizi. FT


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Inserito in data 27/11/2011
CORTE DEI CONTI, TERZA SEZIONE APPELLO, 15 novembre 2011, n. 765

Danno erariale per superamento dei consueti termini di chiusura procedimento autorizzatorio: il Pubblico Dipendente non incorre in colpa grave se prova la necessità di un’istruttoria articolata e complessa CC



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Inserito in data 27/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 21 novembre 2011, n. 6130

L’intervento del SSN non è equo a favore degli Ospedali pubblici e delle strutture a questi equiparate:

  1. La divergenza si giustifica in ragione della preminente tutela degli interessi della collettività cui i primi rispondono
  2. Il recupero debiti nelle strutture complementari spetta, pertanto, all’Ente proprietario e non alla mano pubblica CC


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Inserito in data 27/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 24 novembre 2011, n. 6194

Licitazione privata per appalto servizi pulizia locali – indetta nuova gara da parte dell’Amministrazione:

A. Essa non incorre né in violazione di legge né in eccesso di potere ove decida di non prorogare il contratto in corso

B. Tale principio, di derivazione comunitaria, induce all’esperimento di nuova procedura senza alcun onere motivazionale CC



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Inserito in data 27/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 25 novembre 2011, n. 322

Art. 245 cod. civ. Azione per il disconoscimento di paternità e relativo termine annuale:

  1. Illegittimità ove la norma non preveda, per l’incapace naturale, di sospendere il termine per l’avvio dell’azione
  2. Tale lacuna comporta, dato il tenore degli argomenti coinvolti, un indubbio vulnus ai parametri di cui artt. 3 e 24 Cost.
  3. La sospensione, infatti, prevista per l’infermo di mente, consente a questi una tutela maggiore:disparità di trattamento
  4. Violazione anche dell’art. 24 Cost. laddove, inevitabilmente, diverge il modus di tutelare situazioni personalissime CC


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Inserito in data 25/11/2011
CORTE DI GIUSTIZIA, TERZA SEZIONE, 24 novembre 2011, C-379/10

È contraria al diritto dell’Unione europea la previsione di cui all’art. 2, commi 1 e 2, legge n. 177/88, che limita la responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado alle sole ipotesi di dolo o colpa grave ed esclude tale responsabilità, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo. DT



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Inserito in data 24/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 16 novembre 2011, n. 20

 

a) Art 13 Cpa, competenza territoriale inderogabile del TAR: la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (organo nazionale) ha efficacia sull’intero territorio nazionale;

b) Si radica la competenza del TAR Lazio Roma, senza che rilevi il criterio della sede di servizio ;

c) Se il ricorso introduce più controversie, una spettante ad un TAR periferico ed altra al TAR Lazio va conservata l’unità del giudizio dianzi al TAR Lazio che conosce atti ad efficacia ultraregionale;

d) Il Cpa non detta una regola per il mutamento di competenza territoriale per ragioni di connessione;

e) Assume portata generale il principio della concentrazione del giudizio dinanzi allo stesso giudice che realizza i valori della effettività della tutela e della ragionevole durata del processo;

f) L’esigenza di unitarietà è confermata dall’art 32: è sempre possibile il cumulo di domande connesse. FT



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Inserito in data 24/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 11 novembre 2011, n. 308

 

a) Norme della regione Molise che individuano aree inidonee alla produzione di energie rinnovabili: Illegittimo il divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione degli impianti, senza un’istruttoria che ponderi gli interessi coinvolti, prevista dalle linee guida nazionali;

b) La Regione non ha osservato lo svolgimento del procedimento prefigurato dalla normativa statale che costituisce corretta proiezione delle competenze costituzionali rilevanti nel settore FT



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Inserito in data 24/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA 11 novembre 2011, n. 306

 

Art 2 co 5 e 10 bis d.lgs 286/98 (TU immigrazione) e 331 co 4 cpp: manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativamente alla parte in cui non prevedono che, in caso di azione giudiziaria a tutela di diritti fondamentali, il giudice adito sia tenuto alla denuncia al PM o alla segnalazione all’autorità amministrativa competente per l’espulsione FT



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Inserito in data 24/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 11 novembre 2011, n. 305

 

Inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal PdCM in merito ad una delibera della Giunta regionale veneta che deroga al regime di cacciabilità degli uccelli migratori: il conflitto comprende ogni ipotesi in cui dall’illegittimo esercizio di un potere consegua  la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate ad altro soggetto; ma l’atto deve essere idoneo a recare pregiudizio alla sfera di competenze vantate dal ricorrente.

 Se la lesione si esaurisce nella mera erronea applicazione di legge manca la materia del conflitto FT



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Inserito in data 23/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 18 novembre 2011, n. 6114

 

Giudizio di non  idoneità prove orali concorso notaio: legittimo in presenza di insufficienze anche nel caso di accertata illogicità di alcune carenze sindacabili dal g.a.  SL



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Inserito in data 23/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 18 novembre 2011, n. 6107

 

Procedimento di assegnazione sedi vincitori concorso pubblico: non è prevista la previa consultazione sindacale. SL



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Inserito in data 23/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 18 novembre 2011, n. 6103

 

Licenziamento annullato: é automatica la “restitutio ad integrum” anche ai fini economici. SL



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Inserito in data 23/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, PARERE 18 novembre 2011, n. 4318

 

a) Nuove tabelle sul danno biologico: rischiano di essere disapplicate dai giudici civili perché contrarie ai principi fissati dal legislatore;

b) I nuovi coefficienti previsti anche per il caso di lievi lesioni fisiche porterebbero, di fatto, alla configurazione di una sola tabella risarcitoria;

c) I coefficienti moltiplicatori del punto, per i danni gravi, crescerebbero in relazione alla gravità del danno in una misura non più che proporzionale, come invece la legge impone. SL



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Inserito in data 19/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA 10 novembre 2011, n. 301

 

Manifestamente infondata la q.l.c. art. 250 c.c.,sollevata riguardo agli artt. 2, 3 e 24 Cost.:

a)       La Consulta, in base a precedenti e alla Convenzione di NY sui diritti del fanciullo, valuta parte il minore di anni sedici;

b)       Come in materia adottiva per analogia art. 336 c.c., anche in tema di riconoscimento questi può essere sentito;

c)       Interpretazione costituzionalmente orientata  art. 250 vuole che il Giudice valuti e nomini rappresentante processuale. CC



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Inserito in data 19/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 18 novembre 2011, n. 6078

 

Rimborso quota di tariffa non dovuta per il servizio di depurazione, post sentenza Consulta n. 335/08:

a)   L’accesso agli atti va compiuto nei riguardi del gestore servizio idrico integrato, quale gestore di pubblico servizio;

b)   Non è l’ATO, come conferma il CdS evocando l’art. 23 L. 241/90, che ha formato e detiene stabilmente il documento CC



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Inserito in data 19/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 18 novembre 2011, n. 6077

 

Improcedibilità del giudizio per cessazione materia del contendere se viene meno il silenzio su autorizzazione richiesta:

P.A. sostiene, però, spese giudizio poiché ha rilasciato l’autorizzazione dopo notifica dell’appello avverso silenzio CC



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Inserito in data 19/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 18 novembre 2011, n. 6072

 

Revoca dell’aggiudicazione - DURC negativo per mancata sanatoria di un debito, come risultante da sentenza:

a)   questa, passata in giudicato, fa stato non solo circa la persistenza del debito, ma anche della carente affidabilità

b)   anche in caso di voluta e tentata regolarizzazione DURC, la sentenza in esso statuita vincola la stazione appaltante CC



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Inserito in data 18/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 14 novembre 2011, n. 19

a) Le circolari pur se dirette ad organi periferici hanno indubbia rilevanza esterna quando non siano espressione di mera attività interpretativa. Se incidono negativamente sull’atto individuale sono congiuntamente impugnabili insieme all’atto applicativo;

b) La competenza territoriale delle circolari viene, pertanto, attratta a quella degli atti delle autorità centrali (Tar lazio). SL



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Inserito in data 18/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 14 novembre 2011, n. 5997

La nuova domanda di sanatoria concretizza un comportamento implicito di adesione al precedente operato del Comune esplicatosi nei provvedimenti impugnati, conseguentemente il ricorso proposto avverso questi ultimi deve  essere dichiarato improcedibile. SL



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Inserito in data 18/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 14 novembre 2011, n. 5998

Errore di fatto ai fini revocatori: falsa rappresentazione della realtà processuale.

- non deve mai coinvolgere l’attività valutativa del giudice;

- non deve rappresentare un punto controverso sul quale è intervenuta la   pronuncia del giudice(c.d. errore sul giudizio);

-deve essere rilevabile con immediatezza ex actis;

-deve essere legato da un nesso di causalità necessaria  di carattere logico- giuridico con la pronuncia del g.a.). SL



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Inserito in data 18/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 14 novembre 2011, n. 6010

L’autonomia dell’ordinamento sportivo non sussiste allorché siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico. SL



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Inserito in data 15/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 7 novembre 2011, n. 294
  1. Esigenza di uniformità (art 3,51 Cost):i principi della L 165/04 vincolano il legislatore regionale;
  2. Obbligatorio il parallelismo tra cause di ineleggibilità sopravvenuta e cause di incompatibilità;
  3. Illegittima L Reg Sicilia 29/51 ove non prevede incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e l’ufficio di presidente/assessore provinciale, a tutela di buon andamento ed imparzialità;
  4. Illegittimo art 10 sexies, ove prevede per l’opzione il termine di 10 gg dal passaggio in giudicato;
  5. Il dies a quo vanifica il divieto consentendo il cumulo di cariche fino a un momento indeterminato;
  6. Le norme statali per i consiglieri regionali (L 154/81) e gli amministratori locali (d.lgs. 267/00) prevedono che il termine di 10 gg per l’opzione decorre dalla notifica del ricorso. FT


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Inserito in data 15/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 10 novembre 2011, n. 299
  1. Regola del pubblico concorso (art 97 Cost):  deroghe legittime solo se funzionali al buon andamento laddove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico che le giustifichino;
  2. Compatibili le condizioni di accesso intese al consolidamento di pregresse esperienze lavorative;
  3. Intollerabile la riserva integrale dei posti disponibili, salvo circostanze eccezionali. FT


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Inserito in data 15/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 11 novembre 2011, n. 303
  1. Questioni di legittimità costituzionale dell’art 32 commi 5, 6, 7 L 183/2010 (cd Collegato lavoro);
  2. Conversione contratto a tempo determinato, risarcimento per illegittima estromissione alla scadenza FT
  3. La forfetizzazione dell’indennità non viola l’art 3 Cost, sotto il profilo dell’irragionevolezza FT
  4. L’indennità integra la garanzia della conversione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato  e copre solo il periodo intermedio dalla scadenza del termine alla sentenza, dopo la quale il datore è obbligato alla riammissione in servizio, pena lo svuotamento di tutela;
  5. L’indennità non può crescere col tempo sino a valori imprevedibili: cade l’ipotesi di sproporzione;
  6. Irrilevanti gli inconvenienti indipendenti da sperequazioni volute dalla legge (durata processi);
  7. La novella è applicabile a tutti i giudizi in corso, nel merito ed in sede di legittimità;
  8. Nessuna violazione art 4 Cost: misure proporzionate ed effettive contro abusivo ricorso al termine;
  9. Nessuna violazione dell’art 24 Cost: intatta la tutela e le attribuzioni dell’autorità giudiziaria;
  10. Rispettato il veto al legislatore (art 6 CEDU) di interferire nell’amministrazione della giustizia;
  11. Nessuna violazione dell’art 111 Cost: non viene privilegiata una parte, tanto meno pubblica. FT

 



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Inserito in data 15/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 11 novembre 2011, n. 304
  1. Legittima la devoluzione al giudice civile della querela di falso nel processo amministrativo;
  2. Prevale esigenza di certezza erga omnes e di una sede e un modello processuale unitari rispetto a quella di concentrazione dei singoli giudizi: consentendo l’accertamento incidentale da parte del GA, l’atto pubblico non farebbe più fede “fino a querela di falso”;
  3. Nessuna violazione dell’art 76 Cost: l’omissione del legislatore delegato che non fa in parte uso della delega conferitagli non determina violazione del parametro costituzionale evocato. FT


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Inserito in data 12/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 10 novembre 2011, n. 5940

Non occorre conoscere la motivazione del provvedimento, se ne è immediatamente percepibile la lesività:

  1. Il CdS conferma la scarsa importanza di conoscere integralmente il provvedimento se esso comprime i diritti del singolo
  2. Occorre, quindi, contemperare il diritto di difesa con rispetto dei termini decadenziali, a pena di ricorso tardivo
  3. Dies a quo decorre dalla conoscenza atto, configuratasi o nella comunicazione o, in assenza, nel percepirne la gravità
  4. La motivazione, se conosciuta successivamente, può sempre essere impugnata in seguito con motivi aggiunti CC


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Inserito in data 12/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 11 novembre 2011, n. 5956

Non è eccesso di potere se l’Amministrazione rigetta istanze di finanziamenti da parte di imprese: questi, se valutati come aiuti di Stato dall’UE, non sono cumulabili con altre forme agevolative di diversa provenienza CC



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Inserito in data 12/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 7 novembre 2011, n. 293

Illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 13 e 14 D.L. n. 78/10 – Sanità pubblica:

  1. Il singolo, la cui salute è irreversibilmente danneggiata, ha diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. e a indennizzo
  2. Questo, diversamente dalla suddetta norma, deve essere costantemente rivalutato sulla base del tasso inflattivo
  3. La menomazione al bene salute è fin troppo grave, alla luce del combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost e 25 CEDU CC


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Inserito in data 12/11/2011
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 11 novembre 2011, n. 812

Materia elettorale: soglia di sbarramento del 5% ex art. 4 comma 3bis L. R. 35/97 per assegnazione seggi

  1. Il Legislatore siciliano ha inteso promuovere la candidatura di soggetti già aventi un certo seguito elettorale
  2.  Anche per attribuire premio di maggioranza non si computano voti dati a liste che, ex comma 3-bis art. 4, non hanno seggi CC


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Inserito in data 09/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 8 novembre 2011 n. 5888

DASPO: Divieto di accesso agli impianti sportivi siti sul territorio nazionale:

  1. Sanzionabili le condotte non solo realizzate “in occasione” di manifestazione sportiva;
  2. anche quelle poste in essere “a causa” della manifestazione sportiva stessa CC


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Inserito in data 09/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 8 novembre 2011 n. 5889

Servizi aeroportuali. ENAC responsabile per condotta dilatoria del gestore in caso di tardive indicazioni:

  1. Violazione standards minimi di sicurezza controllo bagagli da stiva e tardiva indicazione del relativo regime tariffario
  2.  Grava sull’Amministrazione prova proprio errore scusabile; opera presunzione semplice di colpevolezza ex art. 2727 c.c. CC


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Inserito in data 09/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 4 novembre 2011 n. 5857

E’ inammissibile la domanda di revocazione fondata sull’erroneo apprezzamento delle risultanze del fatto stesso. SL



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Inserito in data 09/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 4 novembre 2011 n. 5856

Rinnovazione della notifica: è ordinata dal g. a. solo se l’esito negativo dipende da causa non imputabile al notificante. SL



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Inserito in data 09/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 ottobre 2011 n. 5740

Difformità tra bando e lettera d’invito: prevale il primo quale lex specialis della procedura concorsuale. È idonea in concreto a pregiudicare l’applicazione imparziale ed uniforme delle regole nei confronti di tutti i partecipanti. SL



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Inserito in data 09/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 ottobre 2011 n. 5743

L’inquadramento dei p.i. in una determinata qualifica può aver luogo solo qualora sussista in pianta organica il relativo posto disponibile.

Non è possibile accedere alla qualifica di dirigente pubblico in forza del giudicato azionato. SL



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Inserito in data 07/11/2011
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare

Il Parlamento sottolinea la necessità di uno sviluppo uniforme dei sistemi di ADR in tutta l'Unione europea, richiamando l'attenzione sulla "conciliazione paritetica" italiana quale esempio di migliore prassi ed evidenziando il ruolo cruciale che tali sistemi rivestono non solo in materia di consumo, ma anche nelle controversie familiari o che vedono opposte PMI e nell'ambito della libertà di stampa e dei diritti della personalità. DT




Inserito in data 06/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 27 ottobre 2011

Da rimuovere insegna pubblicitaria apposta senza previo titolo abilitativo in loco legato a vincolo CC



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Inserito in data 06/11/2011
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, 24 ottobre 2011, n. 683

Pubblico incanto per appalto:dispensa dalla gara per divario tra quanto dichiarato e le attestazioni CC



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Inserito in data 06/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA 28 ottobre 2011, n. 286

Art 17 co 30 ter L 102/09: infondata questione di legittimità in relazione agli artt 2-3-24-97 Cost.;

L’azione di risarcimento per danno all’immagine della PA è esercitabile verso il dipendente solo in caso di sentenze irrevocabili di condanna per delitti contro la PA (art 314 ss cp);

Non è irragionevole non estenderla a condotte non costituenti reato o costituenti reato diverso;

La tutela dei diritti dei soggetti collettivi  può non essere la stessa delle persone fisiche;

La garanzia dell’ art 24 Cost opera entro i confini del contenuto del diritto stabiliti dalla legge;

Correlazione tra efficacia, efficienza e imparzialità che conformano all’interno l’azione della PA e la loro proiezione esterna: adeguata la tutela assicurata dal legislatore. FT



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Inserito in data 06/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA 28 ottobre 2011, n. 284

Art 10 co 6 bis dPR 115/02, contributo unificato nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa: questione di legittimità in relazione ad art 3-24-113 Cost. inammissibile per difetto di rilevanza, non è stato chiarito se il contributo fosse stato pagato o meno FT



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Inserito in data 06/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 28 ottobre 2011, n. 280

Art 16 L Reg Piemonte 18/86 dichiarato illegittimo in relazione agli artt 119 e 23 Cost., in quanto istituisce un tributo in mancanza di una legge dello Stato che lo consenta;

Contributo dovuto dal gestore di un impianto di trattamento di rifiuti: è un tributo perché consiste in una prestazione doverosa, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti, ed è collegata alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante;

Ai sensi del previgente art 119, la potestà legislativa tributaria regionale non è esercitabile in mancanza di una legge statale che definisca gli elementi essenziali del tributo. FT



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Inserito in data 06/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA 28 ottobre 2011, n. 273

Infondate questioni di legittimità costituzionale dell’art 23 co 5 L 186/82 in relazione all’art 3 Cost.: l’anzianità acquisita come magistrato TAR, dopo la nomina a consiglieri di Stato, è conservata solo dai primi referendari e referendari TAR in servizio alla data del 12 maggio 1982;

Infondati i profili di irragionevole discriminazione nei confronti dei consiglieri di Stato che alla data del 12 maggio 1982 non erano in servizio come referendari o primi referendari di TAR. FT



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Inserito in data 03/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, ordinanza 20 ottobre 2011, n. 4635

Necessario ripetere la gara nel caso di illegittima esclusione di un concorrente accertata dopo l'esame delle offerte qualora sia necessario l'accertamento discrezionale. SL



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Inserito in data 28/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 24 ottobre 2011, n. 5695

Atti di indirizzo ed atti di gestione: il Sindaco non può far parte della Commissione di edilizia urbana.SL

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Inserito in data 28/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 24 ottobre 2011, n. 5696

Ricorso inammissibile per genericità dei motivi ove il giudice non sia in grado di comprendere petitum e causa petendi.SL

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Inserito in data 28/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 24 ottobre 2011, n. 5699

Ricorso silenzio- inadempimento: inammissibile nel caso di mancato avvio delle procedure di concertazione in materia di p.i. SL

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Inserito in data 25/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 18 ottobre 2011, n. 5595

Art 63 d.lgs. 165/01: sui rapporti di lavoro pubblico privatizzati la giurisdizione è del GO, restano devolute al GA le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione: una volta avvenuta la nomina, la giurisdizione è del GO (ritardi nell'adozione; questioni economiche). FT



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Inserito in data 25/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 21 ottobre 2011, n. 5638 Soggetti onerati della dimostrazione dell'assenza di fattori pregiudizievoli ex art. 38 d.lgs. 163/06: per le società di capitali solo ad amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, unici in grado di determinare in concreto le scelte imprenditoriali. Vietate applicazioni estensive. FT

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Inserito in data 25/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 21 ottobre 2011, n. 5639 Ratio art. 46 d. lgs. 163/06:
a) contemperamento tra favor partecipationis e par condicio tra i concorrenti;
b) evitare che l'esito sia alterato da carenze formali nella documentazione comprovante i requisiti.

La P.A. dispone la regolarizzazione se gli atti tempestivamente depositati in sede di gara contengono indizi di sussistenza dei requisiti di partecipazione. Differente l'attività del giudice: egli può indagare aspetti controversi nel procedimento, ma non integrare la mancante istruttoria. FT


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Inserito in data 25/10/2011
CORTE COSTITUZIONALE, 21 ottobre 2011, n. 277

Artt. 1, 2, 3, 4 L. 60/1953: costituzionalmente illegittimi ove non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con più di 20.000 abitanti. FT



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Inserito in data 23/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ IV, 20 ottobre 2011, n. 5633

Correzione scritti per Concorso Notaio: carenza d'istruttoria se il Giudice evita di stimare giudizi resi CC

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Inserito in data 23/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 20 ottobre 2011, n. 5634

Inammissibilità gravame atto presupposto non consente quello atto consequenziale per vizi dal primo nascenti CC

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Inserito in data 23/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 21 ottobre 2011, n. 5660

Pubblico dipendente definitivamente condannato:P.A. deve emolumenti previo defalco tempo proprio della pena CC

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Inserito in data 23/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 21 ottobre 2011, n. 5663

Occupazione sine titulo di alloggio di edilizia residenziale pubblica – Decreto di rilascio:

A)   Anche in materia di edilizia popolare vige l'ordinario riparto di giurisdizione fondato sulla posizione soggettiva;

B)   Si conferma, quindi, la potesta iudicandi del G.O., poiché prevale il diritto soggettivo al mantenimento alloggio CC

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Inserito in data 21/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 19 ottobre 2011, n. 5619

Affidamento servizio igiene pubblica: causa di esclusione la mancata sottoscrizione dell'offerta di gara

A) La sigla è richiesta dal disciplinare di gara al solo fine di garantire la corretta autenticità ed integrità dell'offerta;

B) Nessuna discrezionalità dell'impresa per derogare al richiesto formalismo, a tutela della parità tra i candidati. CC


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Inserito in data 21/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 19 ottobre 2011, n. 5623

Diniego domanda accesso agli atti: infondata q.l.c. dell'art. 95, comma 6, c.p.a., per eccesso di delega

A)         Occorre patrocinio da parte di un avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori, a garanzia del diritto alla difesa

B)          Obbligatorietà assistenza tecnica, stante la natura meramente pratica dell'accesso, relativo all'ostensibilità di atti CC

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Inserito in data 19/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 13 ottobre 2011, n. 18

Interessi legali e rivalutazione: calcolo separato sull'importo nominale del credito retributivo;

Escluso il computo di interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione;

Escluso riconoscimento di altri interessi e rivalutazione sulla somma dovuta a titolo di interessi FT

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Inserito in data 19/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 18 ottobre 2011, n. 5571

Diritto di accesso ad atti d'esecuzione del contratto tra PA e ATI (progetto definitivo Superstrada);

Eventuali carenze del progetto o inadempienze nella redazione non attengono all'azione amministrativa: manca l'interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza del progetto. Carente anche il genuino interesse ambientale che giustifica l'informativa ambientale (d.lgs. 195/2005);

Inammissibile l'uso strumentale della disciplina per finalità del tutto diverse (economico/patrimoniali) FT

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Inserito in data 18/10/2011
CORTE COSTITUZIONALE, 5 ottobre 2011, decisione in tema di giudizi in materia elettorale La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla sospensione del giudizio amministrativo in caso di querela di falso.

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Inserito in data 18/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 14 ottobre 2011, n. 5533

Cessazione materia del contendere: decisione nel merito, non ha valenza meramente processuale;

Contenuto: accerta la piena soddisfazione della pretesa da parte di successive determinazioni della PA;

Improcedibilità, criteri rigorosi: può tradursi nell'elusione dell'obbligo di pronunciare sulla domanda;

Esclusa se residuano possibili pregiudizi o ulteriori iniziative attivate o attivabili dall'interessato FT

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Inserito in data 18/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 14 ottobre 2011, n. 5534

Strumenti urbanistici: scelte discrezionali insindacabili, salvo error facti, abnormità e irrazionalità;

Mutamento destinazione: necessaria specifica motivazione solo se lede posizioni differenziate. FT

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Inserito in data 18/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 14 ottobre 2011, n. 5537

Opere abusive realizzate su immobile sito in area assoggettata a vincolo idrogeologico e paesaggistico:

Situazione di inedificabilità assoluta ex art 33 L 47/85, non è rilasciabile il titolo in sanatoria FT

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Inserito in data 18/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 14 ottobre 2011, n. 5539

Contributo concessorio ex art 6 L 10/77: dovuto per le trasformazioni edilizie produttive di vantaggi;

Il cambio destinazione non autorizzato (senza opere) da commercio all'ingrosso a commercio al minuto è rilevante: comporta passaggio tra categorie funzionalmente autonome ed aumento del carico urbanistico;

Esonero dal costo di costruzione: non concerne variazioni utilizzabili a servizio di attività commerciale FT

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Inserito in data 16/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III. 13 ottobre 2011, n. 5532 Sopravvenuta carenza di interesse ove,nelle more, Amministrazione conformi l'azione alla prima pronuncia CC

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Inserito in data 14/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 12 ottobre 2011, n. 5519

Si al giudizio di opinabilità: discrezionalità tecnica AEEG che fissa criteri per cogenerazione calore CC

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Inserito in data 14/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 12 ottobre 2011, n. 5524

GdF: conferma al rilievo pregresse sanzioni disciplinari per l'inidoneità all'avanzamento di carriera CC

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Inserito in data 14/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 12 ottobre 2011, n. 5531

Affidamento lavori assetto idrogeologico ambientale: stazione appaltante esclude per grave inadempimento

A)                 D.u.r.c. negativo all'atto di presentare domanda;si esclude impresa interessata senza alcuna valutazione sulla gravità;

B)                 Non rileva un adempimento tardivo;l'impresa deve avere una regolarità contributiva costante per tutta la procedura CC

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Inserito in data 13/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 settembre 2011, n. 5394

Nel caso di a.t.i. costituende, la cauzione provvisoria a corredo dell'offerta deve essere intestata a tutte le associate. SL

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Inserito in data 13/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 ottobre 2011, n. 5498

Esito valutazione anomalia dell'offerta: deve essere puntualmente motivato anche se positivo. SL

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Inserito in data 13/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 ottobre 2011, n. 5497

Il servizio di tesoreria è in via generale un servizio gratuito, esente da versamento in  sede di gara. SL

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Inserito in data 13/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 10 ottobre 2011, n. 5502

La regola dell'ordinario sviluppo della progettazione su tre livelli progressivi di specificazione non è inderogabile. SL

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Inserito in data 10/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 ottobre 2011, n. 5496 Possibile l'avvalimento anche se il bando richiede un capitale minimo superiore a quello posseduto;

La solvibilità dell'affidatario della riscossione è comunque assicurata dall'impresa ausiliaria. Essa si impegna anche verso la PA a mettere a disposizione le risorse di cui l'affidatario sia carente. FT


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Inserito in data 10/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 ottobre 2011, n. 5495 Art 14 co 5 d.lgs. 164/2000, gare per la distribuzione del gas naturale: divieto di partecipazione per società che gestisce servizi pubblici locali in affidamento diretto o senza procedura a evidenza pubblica;

Il divieto si applica pure alla gara per l' individuazione del promotor nel modello del project financing. FT


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Inserito in data 07/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V,  5 ottobre 2011, n. 5449

Istanze contributi per la ricostruzione ex L. 219/81: rifiuto del Dirigente conclude il procedimento CC

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Inserito in data 07/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI,  6 ottobre 2011, n. 5482

Sospensione dalla qualifica ippica; non è errore tecnico se è la stessa struttura a ripetere le analisi:

a)       I nuovi controlli non impugnano i primi, ma sono solo mezzo di confronto per maggiore certezza scientifica dell'esito

b)       Quale riesame, può parteciparvi il privato interessato:piena garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa CC

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Inserito in data 07/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI,  6 ottobre 2011, n. 5484

È il contratto vigente all'instaurazione del rapporto di lavoro che fissa l'appartenenza alle fasce CC

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Inserito in data 07/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 6 ottobre 2011, n. 5485

Diniego approvazione piano di lottizzazione di iniziativa privata; questo deve rispettare il PRG:

a)       Giunta e Consiglio comunale non possono discostarsi dallo strumento generale, altrimenti è eccesso di potere

b)       Ogni valutazione, pur spettando agli Organi comunali, deve conformarsi ad esso in vista di una maggiore conformità CC

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Inserito in data 06/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 29 settembre 2011, n. 5412

Anche in caso di totale assenza di concessione edilizia è applicabile la sanatoria ex art. 12 l.n.47/85. SL

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Inserito in data 06/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 settembre 2011, n. 5393

La diffida è un atto stragiudiziale che deve essere sottoscritto direttamente dalla parte o da un procuratore speciale. SL

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Inserito in data 06/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 settembre 2011, n. 5394

Non vi è responsabilità “da contatto” della P.a. nel caso in cui sanzioni il debitore per inadempimento senza preventiva escussione della fideiussione. SL

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Inserito in data 06/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 settembre 2011, n. 5403

Il diritto di riscatto deve essere esercitato con preavviso nelle concessioni di servizi già affidati e non ancora scaduti. SL

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Inserito in data 03/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 settembre 2011, n. 5384

1. Dimissioni pubblico dipendente: irrevocabili con l'accettazione della PA, che non ha natura recettizia;

2. Accettazione, carattere costitutivo ed effetto estintivo: le dimissioni ne sono solo il presupposto;

3. Irrilevante revoca dimissioni, la PA non ha obbligo di provvedere: si è già prodotto l'effetto estintivo;

4. Non c'è un diritto all'aspettativa per motivi di famiglia, solo un interesse valutabile discrezionalmente. FT

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Inserito in data 03/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 settembre 2011, n. 5391

1. Opposizione di terzo: legittimato non solo chi aspira allo stesso vantaggio specifico ottenuto dal ricorrente vittorioso, ma anche chi difende un bene inciso negativamente dalla sentenza opposta;

2. Annullamento diniego permesso di costruire: legittimati i confinanti o residenti nell'area edificata;

4. Ricorso al giudice dell'ottemperanza contro gli atti commissariali: legittimati anche soggetti terzi. FT

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Inserito in data 03/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 settembre 2011, n. 5406

1. Recesso dell'impresa dal raggruppamento  durante la procedura di gara: non sana le cause di esclusione;

2. Il recesso eluderebbe le norme sul possesso dei requisiti alla scadenza della presentazione delle domande FT

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Inserito in data 03/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 29 settembre 2011, n. 5410

1. Revisione patente ex art. 126 bis, comunicazione variazioni di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale;

2. La comunicazione non è presupposto del provvedimento sanzionatorio: lo è solo la decurtazione dei punti;

3. Mancata comunicazione: mera irregolarità. Unico effetto lo spostamento del termine per l'impugnazione. FT

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Inserito in data 30/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 settembre 2011, n. 5405 Impianti illuminazione pubblica: 
a) L'Ente pubblico può disporne il riscatto senza obbligo di previa determinazione indennizzo, spettante ad apposito Collegio arbitrale;
b) Non c'è sviamento di potere se l'Ente ingiunge riscatto impianti senza previa indizione di gara per l'affidamento, sempre successivo. CC
 


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Inserito in data 30/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 29 settembre 2011, n. 5411

Detenzione sostanze stupefacenti: non è illogico che l'Amministrazione decida di escludere il candidato dall'arruolamento CC

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Inserito in data 30/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 29 settembre 2011, n. 5417

No al rimborso di somme date come condono edilizio:prescrizione decennale del credito, dies a quo dal provvedimento di diniego CC

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Inserito in data 29/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 23 settembre 2011, n. 5355 Giudizi di avanzamento dei militari: connotati da un elevato tasso di discrezionalità, sono sindacabili dal g.a. solo nei casi di manifesta illogicità o sviamento.  SL

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Inserito in data 29/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 23 settembre 2011, 5346 Il termine decadenziale per l'impugnazione del permesso di costruire decorre dalla piena conoscenza dell'esistenza o dell'entità delle violazioni urbanistiche.  Detta piena conoscenza deve essere ancorata all'ultimazione dei lavori, oppure al momento in cui la costruzione realizzata rivela in modo certo ed inequivoco le essenziali caratteristiche dell'opera; lì dove cioè non si possono avere dubbi in ordine alla reale portata dell'intervento edilizio. SL

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Inserito in data 29/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 23 settembre 2011, n. 5347 Il piano attuativo di uno strumento urbanistico generale non può essere configurato come mera  conferma della precedente pianificazione generale: poiché adottato in tempi diversi e su presupposti non necessariamente identici. SL

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Inserito in data 29/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 23 settembre 2011, n. 5352 Concorsi pubblici: non esiste alcun “diritto” allo scorrimento della graduatoria  degli idonei.
L'esercizio di operare lo scorrimento di graduatoria è di norma sottratto al sindacato di legittimità del g.a., in quanto espressione di una funzione propria ed esclusiva di gestione dei pubblici uffici. SL


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Inserito in data 29/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 26 settembre 2011, n. 5357 Delimitazione tra demanio marittimo e proprietà privata: la P.a. non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l'esatto confine demaniale. SL

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Inserito in data 29/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 26 settembre 2011, n. 5363 La responsabilità per pratica commerciale scorretta è estesa anche alla società originariamente titolare del servizio, se prima dell'intervenuta cessione del servizio, conosceva o avrebbe dovuto conoscere la condotta fraudolenta perpetrata in  danno deiconsumatori. SL

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Inserito in data 29/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 26 settembre 2011, n. 5366 Informativa antimafia: un rapporto familiare stretto con un soggetto appartenente alla malavita organizzata rappresenta un rilevante e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa. SL

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Inserito in data 26/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 19 settembre 2011, n. 5279

ATI:  obbligo di presentazione di giustificazione preventiva ha solo funzione acceleratoria in caso di accertamento offerte anomale.

Non si varia composizione ATI, come presentata in sede di offerta, ove è legittimata ciascuna partecipante


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Inserito in data 26/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 21 settembre 2011, n. 5309 Ottemperanza: si al Commissario ad acta che esegue sentenza pur in diversità presupposti iniziali .

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Inserito in data 26/09/2011
LA RIFORMA DEI REATI A TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Il 22 settembre 2011 il CdM ha approvato il disegno di legge delega Galan per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale: carcere e pene più severe per chi danneggia i beni culturali.

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Inserito in data 24/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 15 settembre 2011, n. 5153 ATI, subentro del mandante a mandatario colpito da interdittiva antimafia: giurisdizione ordinaria.

Stazione appaltante di natura privata,rapporto in fase successiva ad aggiudicazione/stipulazione.


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Inserito in data 24/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 16 settembre 2011, n. 5187 Cooptazione, requisiti:
a) imprese di modeste dimensioni tali da non potere far parte di ATI;
b) ammontare complessivo qualificazioni possedute almeno pari ad importo lavori ad essa affidati;
c) i lavori eseguiti dalle cooptate non devono superare il 20% dell'importo complessivo; 
d) Necessaria pure inequivoca dichiarazione di cooptazione.In assenza sussiste ATI orizzontale o verticale.


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Inserito in data 23/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 12 settembre 2011, n. 5087 Inibizione commercio itinerante,valutazione interesse pubblico:completezza istruttoria,razionalità.

Inibizione commercio itinerante :non necessaria puntuale individuazione singolo sito da proteggere.


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Inserito in data 23/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 14 settembre 2011, n. 5130 Informativa antimafia atipica: stazione appaltante valuta discrezionalmente informazioni ricevute.

Informativa antimafia tipica: la misura interdittiva deriva direttamente dall'atto del Prefetto.

Non necessario accertamento definitivo in sede penale sulla contiguità tra impresa e malavita.

Sufficiente la qualificata probabilità che si determini ingerenza nell'impresa della malavita.

Giudizio discrezionale sindacabile solo per illogicità/irrilevanza dei fatti sintomatici accertati.

Mera parentela: senza ulteriori elementi non basta a dimostrare il tentativo di infiltrazione.


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Inserito in data 22/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 16 settembre 2011, n. 5242 Edilizia abusiva: conferma revoca della confisca purché la modifica al PRG sia compatibile con le opere già esistenti sui suoli.

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Inserito in data 22/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 19 settembre 2011, n. 5259 Spetta all'appellante precisare gli atti impugnati e relativi vizi,  anche per quelli presupposti,ex artt. 24 e 111 Cost.

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Inserito in data 22/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 19 settembre 2011, n. 5265

Retroattività giurisprudenza comunitaria ex art. 2 cod.pen.: non esiste più il reato di permanenza irregolare nello Stato in violazione di provvedimento di espulsione ex art. 14 comma 5-ter T.U. 286/98. Annullati, quindi, provvedimenti amministrativi negativi dell'emersione del lavoro irregolare, adottati in base ad un fatto non  più visto come reato.

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Inserito in data 22/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 20 settembre 2011, n. 5289 Occupazione sine titulo: in ottemperanza si quantifica danno per risarcire compressione diritto dominicale.

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Inserito in data 19/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 12 settembre 2011, n. 5098

Congruità offerta anomala: valutazione tecnica sindacabile per illogicità manifesta o travisamento

Il procedimento di giustificazione mira a verificare la serietà dell'offerta, che resta immutabile.

Vietati aggiustamenti dell'offerta anomala in itinere attraverso rimodulazione di voci di costo.


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Inserito in data 19/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 16 settembre 2011, n. 5230

Espropriazione illegittima: realizzazione dell'opera pubblica non impedisce restituzione dell'area.

La realizzazione dell'opera pubblica non è titolo dell'acquisto idoneo a trasferire la proprietà.

Il proprietario nell'ottemperanza può chiedere anche  la restituzione e la riduzione in pristino.

Risarcibile non danno da perdita della proprietà ma da illegittima occupazione:illecito permanente.

Dies a quo: scadenza termine occupazione legittima/immissione in possesso in caso di annullamento.

Dies ad quem: acquisto legittimo della proprietà dell'area o restituzione da parte della PA.

Dichiarazione di illegittimità dell'art 43 DPR 327/01: non più consentita l'acquisizione sanante.

La PA può ottenere la proprietà solo acquisendo il consenso (contratto) o con un nuovo esproprio.


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Inserito in data 19/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 16 settembre 2011, n. 5253

Revocazione per errore di fatto: elimina ostacolo materiale fra la realtà e la percezione del giudice.

Revocazione per errore di fatto: inammissibile su un aspetto oggetto di analitico capo della sentenza.

Revocazione: non è errore di fatto quello che coinvolge l'attività valutativa dell'organo decidente.


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Inserito in data 19/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 16 settembre 2011, ord. coll. n. 5207

Accordi tra PA aggiudicatrici ove l'esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico.

Profili di contrasto del partenariato pubblico-pubblico coi principi europei  sulla concorrenza.


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Inserito in data 15/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 8 settembre 2011, n. 5054 Vige art. 37 R.D. 1706/38:Farmacista deve tuttora indicare data spedizione e prezzo anche per farmaci industriali .

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Inserito in data 15/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 12 settembre 2011, n. 5085 Mobilità volontaria esterna: il contratto è ceduto, quindi causa mera modifica soggettiva e, come tale, G.O.

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Inserito in data 15/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 12 settembre 2011, n. 5090 Edilizia: non si compensano le somme dovute a cambio di destinazione ed a sanatoria, perché distinte.

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Inserito in data 15/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 12 settembre 2011, n. 5112 Indetto nuovo concorso e diniego scorrimento pregressa graduatoria:P.A. deve adeguatamente motivare dato il pieno titolo degli idonei.

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Inserito in data 14/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV,  7 settembre 2011, n. 5025 Riconoscimento di idoneità alle funzioni direttive superiori dei magistrati ordinari: svincolato da automatismi, si deve tenere conto dell'intera vita professionale.

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Inserito in data 14/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 7 settembre 2011, n. 5028 Decadenza del permesso di costruire: automatica nel caso di sopravvenienza di nuove e contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che l'interessato abbia già dato inizio ai lavori.

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Inserito in data 14/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 9 settembre 2011, n. 5068 Il tratto distintivo tra la concessione e l'appalto di servizi è dato dalla modalità della remunerazione e dall'assunzione dei rischi nella gestione del servizio.

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Inserito in data 14/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 9 settembre 2011, n. 5066 La violazione del patto di integrità comporta per l'impresa che lo ha sottoscritto una responsabilità patrimoniale, che può concretarsi anche nell'escussione della cauzione provvisoria.

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Inserito in data 11/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 settembre 2011, n. 5050

Revoca della gara prima dell'aggiudicazione: legittima se motivata da risparmi economici per la PA.

Nuova valutazione interesse pubblico: attiene al merito insindacabile dell'azione amministrativa.

Norme sulla partecipazione: la democraticità va presidiata nella sostanza, non nella mera forma.

L'indennizzo ex art 21 quinquies L 241/90 presuppone la legittimità del provvedimento di revoca.

Indennizzo ex art 21 quinquies L 241/90: non occorre accertare la colpa d'apparato della PA.

Indennizzo ex art 21 quinquies L 241/90: solo danno emergente, incluse le spese di partecipazione.


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Inserito in data 11/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 settembre 2011, n. 5051

ATI mista: l'esecuzione della prestazione principale è riservata all'impresa mandataria.

ATI mista: la mandante non può accollarsi la responsabilità solidale per le prestazioni principali.


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Inserito in data 11/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 9 settembre 2011, n. 5072 Giudizi con oggetto differente sul medesimo rapporto: effetti preclusivi del giudicato precedente.

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Inserito in data 11/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 9 settembre 2011, n. 5074 Violazione procedimento elettorale e alterazione del voto: attendibilità e concretezza del nesso.

Nullità competizione elettorale: non basta mera ipotesi che la violazione abbia alterato il voto.

Nullità verbali operazioni elettorali, principi: strumentalità delle forme e raggiungimento dello scopo. 

Omessi adempimenti formali: mere irregolarità se non ledono autenticità, genuinità e correttezza.

Necessaria prova effettiva rilevanza per la correttezza, autenticità e genuinità delle operazioni.


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Inserito in data 11/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 9 settembre 2011, n. 5077

Retribuzione pubblico dipendente:prescrizione decennale solo se è la PA a determinare an e quantum.

Retribuzione pubblico dipendente:prescrizione breve del credito derivante da legge o CCNL.

La rivalutazione monetaria del credito retributivo è soggetta al termine breve di prescrizione.

Prescrizione retribuzione: esteso ad accessori solo atto interruttivo su iniziativa del lavoratore.

Riconoscimento di debito della PA: inidoneo ad interrompere la prescrizione degli accessori.

Pagamento sola sorte capitale: ha solo effetto estintivo, non è un riconoscimento degli accessori.

Pagamento sola sorte capitale in acconto o salvo conguaglio: c'è riconoscimento degli accessori.


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Inserito in data 09/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 5 settembre 2011, n. 4988 Periodo di prova: è eccesso di potere la risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità fisica.

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Inserito in data 09/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 3 giugno 2011, n. 5016 Emersione lavoro nero: legittimato ad agire il lavoratore straniero, vero portatore di interessi legittimi tutelabili ex lege 102/09.

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Inserito in data 09/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 6 settembre 2011, n. 5020 Riduzione distretti sanitari: la scelta del medico è assicurata nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.

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Inserito in data 09/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V,  8 settembre 2011, n. 5047 Fornitura gas: per tutelare la concorrenza occorre individuare bacini di utenza anche senza relativi criteri di gara.

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Inserito in data 07/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 1 settembre 2011, n. 4896

Nei concorsi pubblici i requisiti generali che legittimano la nomina e l'instaurazione del rapporto di lavoro (quale il possesso del pertinente titolo di studio), devono permanere in costanza di servizio; pertanto, nell'ipotesi di mancanza successivamente accertata del requisito legale, l'amministrazione deve escludere dal concorso il candidato, con la conseguente cessazione del rapporto di servizio.In tal caso il provvedimento è atto interamente vincolato e come tale non assistito dalle garanzie partecipative e motivazionali previste dalla l. n. 241 del 1990 e può intervenire in qualunque momento successivo al reclutamento.

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Inserito in data 07/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 5 settembre 2011, n. 5002 Revoca gara d'appalto, quasi ultimata: diritto al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità precontrattuale, per le ditte partecipanti.

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Inserito in data 07/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 5 settembre 2011, n. 5000 Non basta la parziale incompletezza di un messaggio pubblicitario per determinarne il carattere “ingannevole” (artt.20-21 Cod. Cons.). E' necessario che esso sia oggettivamente idoneo ad influire sulla libertà di scelta del consumatore.

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Inserito in data 07/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 30 agosto 2011, n. 4864 E' necessario il consenso dell'originario concessionario nel caso di subingresso nella concessione demaniale marittima.

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Inserito in data 05/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 30 agosto 2011, n. 4863 Cittadini comunitari residenti privi di documento italiano: votano nelle liste elettorali aggiunte.

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Inserito in data 05/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 1 settembre 2011, n. 4906 Contributo concessorio e oneri connessi: la determinazione è atto vincolato, non serve motivazione.

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Inserito in data 05/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 2 settembre 2011, n. 4910

Erronea declaratoria di improcedibilità: sentenza appellata va riformata senza rinvio in 1° grado.

Erronea declaratoria di improcedibilità: vizio del contenuto, non della procedura ex art. 35 L. TAR.

Reiterato scavalcamento di dipendente anziano con ineccepibile CV: non è sintomo di mobbing.


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Inserito in data 05/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 2 settembre 2011, n. 4960 Occupazione illegittima riconducibile all'esercizio di potere: azione risarcitoria alla giurisdizione esclusiva del GA .

Illegittimità art 43 dPR 327/01: serve comunque un accordo che trasferisca la proprietà alla PA .

Principi CEDU: diretta rilevanza nell'ordinamento ex art 117 co 1 Cost /art 6 F Trattato Maastricht.

La legge in diretto contrasto con la CEDU è incostituzionale per violazione dell'art 117 Cost. 

Canone interpretativo della legge italiana: unico significato coerente con la giurisprudenza CEDU.

Giurisprudenza CEDU: la PA non diventa proprietaria in assenza di titolo previsto dalla legge.

Ablazione sine titulo,art 1 all 1 CEDU:prescrizione risarcimento contraria a principio di legalità.

Trasformazione irreversibile dell'area/realizzazione dell'opera: non fa decorrere la prescrizione.

Ablazione sine titulo: perdura il diritto di proprietà e, perciò, l'illecito permanente della PA.


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Inserito in data 04/09/2011

SPECIALE PROCESSO CIVILE

Il 1 settembre 2011 è stato approvato dal CdM il D.Lgs. in tema di semplificazione dei riti: ricondotti essenzialmente a tre i procedimenti speciali attualmente esistenti.

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Inserito in data 03/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 2 settembre 2011, n. 4958 Sul procedimento di notificazione del ricorso.

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Inserito in data 02/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 30 giugno 2011, n. 3897 Tariffe aeree: obbligo di trasparenza e correttezza nelle procedure di acquisto on line.

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Inserito in data 02/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 30 agosto 2011, n. 4854 Autorizzazione paesaggistica:si all'annullamento se non motivata e riguardante vincoli conservativi.

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Inserito in data 02/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 30 agosto 2011, n. 4881 Variante al p.r.g.: scelta classificatoria rientra nella discrezionalità P.A. per buon uso territorio.

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Inserito in data 02/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 1 settembre 2011, n. 4903 Diniego concessione in sanatoria edilizia:non vi è silenzio-assenso se il condono è infedele con dolo.

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Inserito in data 02/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 1 settembre 2011, n. 4905 Gara di appalto:accesso differito possibile per eludere turbative prima del termine del procedimento .

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Inserito in data 31/08/2011
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA, 28 luglio 2011, n. 509 Affidamento con offerta più vantaggiosa: rispetto dei tempi e modi imposti dal disciplinare di gara.

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Inserito in data 31/08/2011
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA, 28 luglio 2011, n. 532 Calcolo buonuscita: conferma principio del "godimento attuale ed effettivo" delle voci necessarie al relativo computo,



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Inserito in data 31/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 26 agosto 2011, n. 4817 Polizza incerta: esclusione da gara per garantire par condicio tra i concorrenti. Recede il principio del favor partecipationis.

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Inserito in data 31/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 26 agosto 2011, n. 4818 Indennizzo per patologia da causa di lavoro: non si contesta il diniego se basato su atti presupposti non impugnati.

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Inserito in data 30/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 25 agosto 2011, n. 4807 Atto di conferma sopravvenuto: improcedibile l'impugnazione del precedente provvedimento.

Dipendente sottoposto a custodia cautelare: discrezionalità della PA nella sospensione. 

Art 91 DPR 3/57, motivazione sintetica sospensione: tutela della PA o gravità dei fatti contestati .



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Inserito in data 30/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 25 agosto 2011, n. 4809 Offerta riferita a diverso appaltante: se riguarda elementi essenziali non è mero errore materiale.

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Inserito in data 30/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 26 agosto 2011, n. 4812 La condanna penale non è automatica causa di esclusione dai concorsi: serve specifica valutazione.

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Inserito in data 30/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 26 agosto 2011, n. 4814 D.Lgs. 163/06-referenze bancarie:la richiesta di dichiararne il possesso non aggrava il procedimento.

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Inserito in data 30/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 26 agosto 2011, n. 4816 Ottemperanza, impugnabilità atti del commissario: ricorso ordinario se residua discrezionalità.

Impugnazione atti commissario: in assenza di discrezionalità decide il giudice dell'ottemperanza.


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Inserito in data 26/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 24 agosto 2011, n. 4801 Appalti - verifica di anomalia: mentre l'offerta è immodificabile, modificabili sono le giustificazioni, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione, a garanzia di una seria esecuzione del contratto.

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Inserito in data 26/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 25 agosto 2011, n. 4805 Non va interposta la comunicazione dell'avvio del procedimento all'assessore assoggettato alla revoca, la cui opinione è irrilevante secondo la normativa attuale.

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Inserito in data 26/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 25 agosto 2011, n. 4806 Devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica. Il mancato rispetto del principio di pubblicità delle sedute della Commissione comporta l'invalidità derivata di tutti gli atti di gara.

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Inserito in data 25/08/2011
TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I-ter, 25 luglio 2011, n. 6637 Esclusione da una gara di appalto di un operatore economico per debiti con l'Agenzia delle entrate: carenze dei requisiti soggettivi.

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Inserito in data 25/08/2011
TAR VENETO, SEZ. II, 13 luglio 2011, n. 1219 Ammissibilità nel giudizio amministrativo della domanda di pronuncia costitutiva ex. art.2932 c.c., nel caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti da una convenzione di lottizzazione.

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Inserito in data 25/08/2011
TAR LAZIO - LATINA, SEZ. I, 3 agosto 2011, n. 667 PUBBLICO IMPIEGO: è legittimo irrogare quale sanzione disciplinare una pena pecuniaria che prevede la decurtazione di 1/30 della mensilità dello stipendio nel caso in cui un pubblico dipendente si rechi in ufficio in ritardo.

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Inserito in data 25/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 26 luglio 2011, n. 4465 In caso di assoluzione sussiste il diritto al rimborso per le spese legali sostenute dal dipendente statale  nel giudizio disposto innanzi alla Corte dei conti per presunto danno erariale.

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Inserito in data 23/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 luglio 2011, n. 4502 Quote rosa: costituisce atto di alta amministrazione la nomina di un assessore regionale, avverso il quale è configurabile una legittimazione ad agire per violazione dell'art. 51 Cost.

Le norme-principio hanno anche valore programmatico e sono obbligatorie per il legislatore ordinario, quando le norme stesse sono contenute in una Costituzione di tipo rigido o in altre leggi formalmente costituzionali, e per l'Amministrazione, quando poste dalla legge o altri atti equiparati
.


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Inserito in data 23/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 19 agosto 2011, n. 4793 L'annullamento dell'aggiudicazione di una gara è legittimo quando è disposto in ossequio al divieto di aggiudicare più di un lotto alla stessa ditta, così come previsto nel bando.

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Inserito in data 23/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 22 agosto 2011, n. 4797 Accordi ex art. 11 legge n. 241/1990: l'esistenza di un potere discrezionale dell'Amministrazione non esclude che il giudice debba fare diretta applicazione anche della disciplina civilistica sull'inadempimento del contratto.

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Inserito in data 22/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 5 agosto 2011, n. 4707 Revocazione: termine dimidiato se la controversia rientra fra quelle di cui all'art. 119, comma 2, e 120 c.p.a.

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Inserito in data 22/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 5 agosto 2011, n. 4712 Vincolatività ed inderogabilità dell'art. 75 D. Lgs. 163/2006: non è consentito alla stazione appaltante fissare la cauzione in misura inferiore al 2% del valore complessivo dell'appalto.

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Inserito in data 22/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 5 agosto 2011, n. 4713 Esclusione obbligatoria in caso di violazioni anche solo formali del bando, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione.

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Inserito in data 22/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 5 agosto 2011, n. 4717 Interessanti chiarimenti sull'istituto della cessione volontaria.

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Inserito in data 22/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 17 agosto 2011, n. 4792 1. Art. 43 c.p.a.: ricorso per motivi aggiunti ammissibile anche quando le parti della nuova impugnazione non coincidono del tutto con quelle del ricorso iniziale.

2. Appalti: l'annullamento di una clausola non comporta la caducazione dell'intero disciplinare di gara.

3. Appalti: in caso di dichiarazione non veritiera la sanzione dell'esclusione costituisce la conseguenza necessaria.


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Inserito in data 19/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 10 agosto 2011, n. 4763 Concessione edilizia: previsioni urbanistiche e piano attuativo rilevano sine die anche dopo la scadenza.

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Inserito in data 19/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV,  10 agosto 2011, n. 4769 Diniego di accesso: non è possibile quando i documenti consentono la difesa in giudizio dell'istante.

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Inserito in data 19/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 10 agosto, n. 4772 Rimette alla Corte cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 L 133/2008 (disposizioni urgenti per Roma capitale).

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Inserito in data 19/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 12 agosto 2011, n. 4776 Ordini professionali: legittimati a difendere interessi collettivi e non di singoli iscritti.

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Inserito in data 17/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE, 3 agosto 2011, n. 3189 Status di rifugiato: ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica finchè rimedio generale.

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Inserito in data 17/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 agosto 2011, n. 4565 Lavoro precario: la prescrizione quinquennale delle somme dovute al lavoratore decorre dalla fine del rapporto.

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Inserito in data 17/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 2 agosto 2011, n. 4578 DIA: modulo di semplificazione procedimentale e non strumento di liberalizzazione. Contrasto con Adunanza Plenaria n. 15/2011.

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Inserito in data 17/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 2 agosto 2011, n. 4583 Penale da inadempimento: necessario l'accertamento di un danno al pubblico interesse.

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Inserito in data 17/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 2 agosto 2011, n. 4590 Illecita occupazione: la PA deve restituire il bene e liquidare il danno al 5% del valore venale per anno.

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Inserito in data 17/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 9 agosto 2011, n. 4723 Ulteriori chiarimenti sulla teoria dei controlimiti.

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Inserito in data 17/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 9 agosto 2011, n. 4749 Permanenza al lavoro: non è diritto soggettivo; la PA valuta discrezionalmente in uno con propria economia.

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Inserito in data 17/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 9 agosto 2011, n. 4754 Informativa antimafia atipica: atto non vincolante che deve essere adeguatamente motivato.

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Inserito in data 09/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 13 luglio 2011, n. 12 Infrastrutture ricomprese nella rete nazionale di gasdotti: competenza funzionale del TAR Lazio.

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Inserito in data 09/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 28 luglio 2011, n. 14 Reclutamento personale: lo scorrimento in graduatoria la regola,il nuovo concorso va motivato.

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Inserito in data 09/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 1 agosto 2011, n. 16 Imprese pubbliche, appalti estranei ai settori speciali: la giurisdizione del GO.

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Inserito in data 09/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 4 agosto 2011, n. 17 Societa' controllate da partecipate strumentali, settori preclusi: si applica l'art. 13 Decreto Bersani.

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Inserito in data 07/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 30 giugno 2011, n. 3934 Tardiva assunzione P.I: Risarcimento equitativo delle paghe fino al pieno collocamento in servizio.

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Inserito in data 07/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 30 luglio 2011, n. 4535 Riforma scuole secondarie Discrezionalita':validita' Regolamenti ministeriali pur in assenza di CNPI.

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Inserito in data 07/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 3 agosto 2011, n. 4629 Gara d'appalto:esclusione valida solo in caso di prova della negligenza e relativo congruo motivo.

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Inserito in data 07/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 3 agosto 2011, n. 4660 Mancato arruolamento: danno materiale risarcibile in via equitativa; quello morale solo se provato.

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Inserito in data 07/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 3 agosto 2011, n. 4661 Accesso agli atti:confermata legittimazione avverso silenzio solo in caso di interesse qualificato.

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Inserito in data 04/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 15 giugno 2011, n. 3648 Mobbing: l'ordine di servizio illegittimo non è sintomatico in sé di un disegno persecutorio.

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Inserito in data 04/08/2011
TAR LAZIO ROMA, SEZ. II, 3 maggio 2011, n. 3766 Impugnativa inutile al ristoro in forma specifica: l'omissione non esclude il risarcimento.

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Inserito in data 04/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 20 luglio 2011, n. 11 Graduatorie degli insegnanti: l'accertamento della giusta posizione spetta al Giudice Ordinario.

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Inserito in data 04/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 28 luglio 2011, n. 13 Gare d'appalto: la busta contenente l'offerta tecnica deve essere aperta in seduta pubblica.

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Inserito in data 04/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 29 luglio 2011, n. 15 SCIA: ammessa azione di accertamento prima della scadenza del termine ex art. 19 co. 3 L. 241/1990.

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Inserito in data 18/06/2011
CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA,  3 giugno 2011, n. 10 Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti unilaterali prodromici ad una vicenda societaria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una società, o di parteciparvi, o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima.

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Inserito in data 08/06/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 24 maggio 2011, n. 9

In materia di pubblici concorsi le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi “a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse. 
Accanto a tale principio di carattere generale è altresì prevista la possibilità che, in via speciale e particolare, tali modifiche possano prodursi ad effetto di normative sopravvenute il cui oggetto specifico sia quel medesimo concorso, quando, evidentemente, il legislatore ragionevolmente ravvisi la necessità di un tale intervento.


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Inserito in data 11/05/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 aprile 2011, n. 2542 Il nuovo codice del processo amministrativo prevede expressis verbis all'art. 112, comma 1, lett. e), la proponibilità del rimedio dell'ottemperanza anche ai fini dell'esecuzione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

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Inserito in data 11/05/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 5 maggio 2011, n. 2693

La possibilità di proporre nel giudizio di ottemperanza la “connessa domanda risarcitoria” costituisce pertanto una delle più significative innovazioni previste dal codice con riferimento al carattere cognitorio del processo di ottemperanza; la prevalente giurisprudenza precedente, infatti, era ferma nel ritenere inammissibile la proposizione di tale domanda risarcitoria ( cfr, fra le tante, Cons. St., Sez. V, 27 aprile 2006, n. 2374; Sez. IV, 21 ottobre 2004, n. 6914; Sez. IV, 1 febbraio 2002, n. 396).
Il codice ha invece recepito l'indirizzo minoritario che ammetteva la proposizione, in sede di ottemperanza, della domanda risarcitoria dei danni discendenti dall'originario illegittimo esercizio della funzione pubblica, a condizione, inter alios, che venisse introdotta davanti al TAR per evitare la violazione del principio del doppio grado di giudizio (cfr, Cons. St., sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3332).
Tale assunto è sostenuto sia dall'esegesi letterale che da quella storica, ed è conforme alla sistematica del codice stesso il cui articolo 112, nel prescrivere lo svolgimento del giudizio “nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario”, risulta consentire la “connessione” fra la domanda di esecuzione e quella risarcitoria solo all'applicazione del rito ordinario improntato al principio generale del doppio grado di giudizio.


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Inserito in data 11/05/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 5 maggio 2011, n. 5

La nuova disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilità dell'incompetenza di cui all'art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la "proposizione del ricorso" (cfr. Corte cost. 26 maggio 2005 n. 213).  
I
n caso di processi in relazione ai quali sia ancora in corso il termine per la proposizione del regolamento di competenza secondo la previgente disciplina (tenendo conto ovviamente anche della sospensione dei termini nel periodo feriale), in ossequio al disposto dell'art. 2 delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III al c.p.a. si deve ammettere l'esercizio del potere nei limiti temporali a suo tempo previsti.


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Inserito in data 02/05/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 29 aprile 2011, n. 2559 Una corretta interpretazione della disposizione contenuta nella lettera b) del secondo comma dell'articolo 129 c.p.a. (a mente del quale il ricorso in materia elettorale deve essere notificato all'ufficio che ha emanato l'atto e alla Prefettura), coerente con la ratio acceleratoria cui è ispirato il giudizio elettorale, ne determina l'incompatibilità con l'applicazione della normativa generale in tema di notifica dei ricorsi alle amministrazioni e agli uffici statali presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato: ciò sia in ragione della ristrettezza dei termini imposti dal legislatore (che mal si concilierebbe con le stesse esigenze di tutela e difesa delle decisioni degli uffici statali riguardanti l'esclusione delle liste dai procedimenti elettorali), sia dagli specifici compiti cui deve adempiere, proprio secondo il citato articolo 129 c.p.a., l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, quale, in particolare, il provvedere a rendere pubblico il ricorso mediante affissione di una copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico, affissione che ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i contro interessati con effetto dal giorno stesso della affissione, adempimento inconciliabile con la natura e le funzioni dell'Avvocatura dello Stato e strettamente conseguente alla ricevuta notificazione del ricorso.

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Inserito in data 30/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 aprile 2011, n. 2527 In tema di sanatoria di opere abusive per incompatibilità ambientale e provvedimenti di demolizione.

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Inserito in data 26/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI,  18 aprile 2011, n. 2359

La norma di cui all'art. 133, comma 1, lett. l) del Codice del processo amministrativo, ai sensi del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, trova applicazione anche con riferimento a quelle controversie, aventi ad oggetto l'impugnazione di una sanzione interdittiva inflitta ad un promotore finanziario proposta anteriormente all'entrata in vigore del c.p.a. (16 settembre 2010), non trovando applicazione il principio della sancito dall'art. 5 del Codice di procedura civile, secondo cui la giurisdizione si determina “con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda”.
Tale principio, infatti, come più volte hanno precisato le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass.,SS.UU., 20 settembre 2006, n. 20315; 12 novembre 2002 n. 15885; 25 maggio 2001, n. 225) trova la sua ragion d'essere in esigenze di economia processuale perché è diretto a favorire, e non già ad impedire, la perpetuatio iurisdictionis e trova perciò applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adito, non invece nel caso inverso in cui il mutamento dello stato di fatto o di diritto comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (in questi termini cfr. anche Cons. Stato, V, 20 maggio 2003, n. 2378).


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Inserito in data 26/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III,  18 aprile 2011, 2351 La rimozione del Sindaco per grave inosservanza degli obblighi posti a carico di questi relativamente alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ex art. 142, comma 1-bis, D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto dal D.L. n. 172/2008, convertito in Legge n. 210/2008, non è correlata ad una responsabilità oggettiva e richiede, pertanto, che le violazioni contestate siano ad esso addebitabili e che il relativo procedimento siano connotato da un'istruttoria accurata, oltre che dall'osservanza delle necessarie garanzie procedimentali.
Nell'ambito della gestione dell'emergenza rifiuti, l'eccezionalità della situazione da fronteggiare non consente di valutare in termini tradizionali la colpa soggettiva del Sindaco, essendo da questi esigibile un impegno eccezionale, all'altezza delle emergenze da affrontare.
La  rimozione del Sindaco e lo scioglimento del Consiglio costituiscono atti di alta amministrazione e, pertanto, non possono non essere caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità nella valutazione dei fatti acquisiti al procedimento.


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Inserito in data 25/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 18 aprile 2011, n. 2371 La rideterminazione del canone demaniale per le concessioni marittime, in applicazione dell'art. 1, comma 251, 27 dicembre 2006, n. 296 (ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte costituzionale 22 ottobre 2010 n. 302), qualora la controversia investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull'an che sul quantum), configura una fattispecie rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, mentre, diversamente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

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Inserito in data 25/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 18 aprile 2011, n. 2371 L'interesse strumentale al rinnovo della procedura comparativa (nel caso di specie al rinnovo della procedura comparativa) degrada a mero interesse di fatto, laddove a farlo valere sia un soggetto privo di legittimazione, perché non titolare di alcuna situazione giuridica differenziata.
Per quanto sia recentemente emersa una tendenza ad ampliare il contenuto della legittimazione al ricorso nel processo amministrativo (legittimazine talvolta identificata nella mera partecipazione alla gara sebbene illegittima: cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 novembre 2008, n. 11) è certo che la legittimazione non possa, comunque, riconoscersi a colui che sia rimasto estraneo alla procedura competitiva di cui si contesta l'esito.
Chi non partecipa alla procedura comparativa, infatti, vanta, rispetto alla legittimità del suo esito un mero interesse di fatto, che in nulla si differenzia dell'astratto interesse alla legalità dell'azione amministrativa.

 


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Inserito in data 25/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 19 aprile 2011, n. 2434 In tema di diritto di accesso dei Consiglieri provinciali e sua azionabilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 109 del Regolamento interno del Consiglio provinciale e dell'art.43, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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Inserito in data 25/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 19 aprile 2011, n. 2427 In tema di risarcimento del danno derivante da illegittima aggiudicazione dell'appalto.

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Inserito in data 25/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI,  19 aprile 2011, n. 2438 In tema di abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di comunicazione mobile.

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Inserito in data 14/04/2011
CORTE COSTITUZIONALE, 11 aprile 2011, n. 124 La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 8, D. Lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 D. Lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

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Inserito in data 14/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 12 aprile 2011, n. 2226 in tema di colpa della P.A. e applicazione dell'art. 124 c.p.a.

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Inserito in data 12/04/2011
CORTE COSTITUZIONALE, 7 aprile 2011, n. 113 La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non contempla un "diverso" caso di revisione, rispetto a quelli ora regolati, volto specificamente a consentire (per il processo definito con una delle pronunce indicate nell'art. 629 c.p.p.) la riapertura del processo - intesa, quest'ultima, come concetto di genere, funzionale anche alla rinnovazione di attività già espletate, e, se del caso, di quella integrale del giudizio - quando la riapertura stessa risulti necessaria, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della CEDU, per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

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Inserito in data 08/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 7 aprile 2011 n. 2157 All'aggiudicazione provvisoria di un appalto pubblico è attribuita dalla giurisprudenza ormai costante la natura di atto endoprocedimentale, ad effetti instabili e del tutto interinali, e la conseguente inidoneità a produrre la definitiva lesione dell'impresa non risultata aggiudicataria, che si verifica solo con l'aggiudicazione definitiva, la quale non costituisce atto meramente confermativo della prima.
Ne consegue, pertanto, che esclusivamente in riferimento alla aggiudicazione definitiva va verificata la tempestività del ricorso. Difatti, ad eccezione del bando - se immediatamente lesivo - e dell'esclusione della gara, il provvedimento di aggiudicazione definitiva è il solo atto a determinare la lesione delle situazioni giuridiche dei partecipanti, secondo quanto ormai definivamente stabilito dalla menzione dell'aggiudicazione definitiva quale atto impugnabile nei procedimenti di gara che si rinviene negli artt. 120 comma 4 e 121 comma 1 c.p.a.


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Inserito in data 08/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 7 aprile 2011 n. 2166 In materia di pubblico impiego - come si evince anche dalla lettura del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 56, comma 6, (nel testo sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15) - l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.. Norma questa che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all'attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni.
 tale disposizione normativa, peraltro, non è sufficiente a mutare il precedente pacifico orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il diritto del dipendente pubblico alle differenze retributive spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori può essere riconosciuto in via generale solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. L.vo n. 387/1998 (22 novembre 1998), in quanto detto decreto possiede evidente carattere innovativo rispetto alla normativa precedente e non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse (C.d.S., A.P. n. 3/2006).
In conclusione, per il periodo antecedente il 30 giugno 1998  non può essere riconosciuto il diritto alle predette differenze retributive.


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Inserito in data 08/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 7 aprile 2011 n. 4 L'Adunanza Plenaria rimedita le conclusioni alle quali era pervenuta con la precedente pronuncia n. 11 del 2008

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Inserito in data 07/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 6 aprile 2011, n. 2135 in tema di ordinanze emanate in situazione emergenziale in deroga alla legislazione vigente

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Inserito in data 06/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 23 marzo 2011, n. 3  La Plenaria si pronuncia sulla pregiudiziale amministrativa alla luce del neonato Codice del processo amministrativo.

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