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ULTIMISSIME


Redazione Social Networks: Claudia Caponetto, Serafina Lentini, Federico Trombetta (coordinatrice: Donatella Torregrossa)



Inserito in data 22/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 febbraio 2012, n. 904

Le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco rappresentano uno strumento di governo del territorio di carattere extra- ordinem.

Esse sono ammesse soltanto quando si tratti di affrontare situazioni impreviste di carattere eccezionale, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico.

I rimedi di carattere ordinario, infatti, sono provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare esigenze prevedibili ed ordinarie, che costituiscono l’elemento “normale” rimesso dalla legge alla gestione dei poteri pubblici.

Le ordinanze in questione presuppongono, invece, una situazione di pericolo effettivo in cui si possono configurare anche situazioni non tipizzate dalla legge: questo giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi, la possibilità di deroga rispetto alla disciplina vigente e la necessità di una motivazione congrua e peculiare. Esse assumono, in definitiva, carattere residuale, quasi di chiusura. SL



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Inserito in data 22/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 febbraio 2012, n. 892

Interesse a ricorrere al fine di ottenere la riedizione della gara d’appalto: non sussiste in capo a chi è stato legittimamente escluso.

Il soggetto legittimamente escluso dalla gara, per effetto dell’esclusione, rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche, a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali.

Il suo interesse protetto invero, da qualificare come interesse di mero fatto, non è diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo ad impugnare gli atti, pur essendo titolare di un interesse di mero fatto alla caducazione dell’intera selezione, al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della nuova gara. SL



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Inserito in data 22/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 febbraio 2012, n. 888

Modificazione soggettiva nelle gare d’appalto: è illegittimo il recesso di una delle imprese riunite in A.T.I. a seguito dell’aggiudicazione provvisoria.

Una tale modifica, anche senza che ad essa consegua la sostituzione o l’aggiunta di nuove imprese all’ATI, è da ritenersi, infatti, comunque elusiva del dettato normativo secondo cui le Amministrazioni aggiudicatrici devono avere sempre conoscenza dei soggetti che intendono contrarre con le Amministrazioni stesse.

Il divieto di modificazione soggettiva, infatti, non ha l'obiettivo di precludere sempre e comunque il recesso dal raggruppamento in costanza di procedura di gara, poiché il rigore di detta disposizione va temperato in ragione dello scopo che persegue, che è quello di consentire alla stazione appaltante, in primo luogo, di verificare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. SL



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Inserito in data 22/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 20 febbraio 2012, n. 875

Procedimento di verifica delle anomalie relative ad offerte anormalmente basse,  ai sensi dell’art. 88 co. 4 d.lgs. 163/06:

  1. è avulso da ogni formalismo ed improntato ai principi di leale collaborazione tra stazione appaltante e offerente;
  2. ciò che si deve garantire è un contraddittorio effettivo tra le parti;
  3. non debbono sussistere preclusioni temporali relativamente alla presentazione di eventuali giustificazioni (difatti, mentre l’offerta è immodificabile dal momento della scadenza del termine di presentazione della stessa, per la modifica delle giustificazioni non esiste lo stesso limite);
  4. sono ammissibili, quindi, giustificazioni sopravvenute ma anche, eventuali compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione;
  5. l’eventuale ulteriore comparizione in audizione personale dell’offerente non è necessaria qualora non sia nemmeno richiesta dalla stazione appaltante ed anzi, talvolta, può risultare gravosa per il procedimento improntato a celerità ed efficienza. Di conseguenza, la sua eventuale omissione non può costituire causa di illegittimità. SL


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Inserito in data 20/02/2012
TAR CALABRIA CATANZARO, SEZ. I , 8 febbraio 2012, n. 161

Deliberazione comunale di revoca dell’incarico professionale; devoluzione al G.O.

Nonostante la questione si inquadri nell’alveo di un contratto stipulato con un soggetto pubblico, sono numerosi gli elementi a favore dell’indole privatistica dell’atto e, pertanto, a supporto della devoluzione al G.O. quivi postulata:

  • Il momento temporale è quello dell’esecuzione del contratto, in cui si ravvedono posizioni paritarie; la P.A., infatti, non opera in via provvedimentale;
  • L’atto emesso infatti, a dispetto del nomen iuris, non configura l’esercizio di una potestà amministrativa di “ripensamento”, bensì un mero recesso da contratto – ex art. 1373 cod. civ.;
  • Anche la nomina del professionista, in tale sede oggetto di revoca, ha un’origine meramente negoziale, trattandosi di conferimento a soggetto esterno alla pianta organica dell’Ente. Si configura, quindi, un rapporto tra le due parti assolutamente paritetico, con conseguente configurazione del recesso, quale rimedio negoziale applicabile e relativa devoluzione all’AGO. CC


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Inserito in data 20/02/2012
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 13 febbraio 2012, n. 184

Accesso alle procedure concorsuali: individuazione titolo di studio necessario e discrezionalità.

E’ incontestabile l’ampia discrezionalità di cui gode la P.A. nella valutazione dei titoli di accesso a procedure concorsuali, purchè non trasmodi in irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità manifesta.

Specie nei concorsi interni basati sui soli titoli, infatti, non è affatto censurabile il requisito della “specifica professionalità” come stimato dall’Amministrazione, in sede di accesso al concorso, a favore della contro interessata e denunciato, in tale sede, dall’appellante escluso. CC



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Inserito in data 20/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 17 febbraio 2012, n. 856

Accertamento situazione di "Mobbing". Estremi necessari ai fini di una giusta pretesa risarcitoria.

Il Giudice d’Appello conferma, ai fini dell’individuazione di una condotta “mobbizzante” e della conseguente fondatezza della pretesa risarcitoria, la necessaria sussistenza di un complessivo disegno datoriale, connotato da atti emulativi e volutamente pretestuosi a danno del dipendente.

Ove questi non riesca a dimostrare l’organicità della strategia vessatoria a proprio carico, il Giudice, come nel caso concreto, avrà modo di acclarare solo l’illegittimità o meno di talune procedure attivate dal datore di lavoro. CC



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Inserito in data 20/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 17 febbraio 2012, n. 870

Concessione della cittadinanza italiana; silenzio inadempimento ed onere probatorio per danno da ritardo.

  1. Declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione competente. Essa, infatti, avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza dello straniero ricorrente nel termine di 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda  ex art. 3 del D.P.R. 362/1994;
  2. Il Collegio, tuttavia, non può accogliere la richiesta risarcitoria conseguente ad una “responsabilità da ritardo” del Ministero degli Interni, in quanto estremamente vaga e generica;
  3. Occorre, infatti, una prova rigorosa circa l’ammontare e la sussistenza dei danni patiti dal ricorrente, nonché il nesso eziologico tra questi e l’evasione del provvedimento richiesto all’Ente competente. CC

 



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Inserito in data 17/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 febbraio 2012, n. 728

Strada privata: presupposti dell’assoggettamento a servitù pubblica di passaggio.

L’accertamento giurisdizionale dell’effettiva esistenza della servitù di pubblico passaggio sulla quale le parti si dividono (pacifica essendo invece la privata appartenenza della stessa strada) compete all’autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di materia di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Il Giudice amministrativo può quindi esercitare, al riguardo, esclusivamente una cognizione incidentale sulla questione (cfr. art. 8, comma 1, CPA), senza poter fare stato sulla medesima con la propria decisione, e al solo fine di pronunciarsi sulla legittimità della determinazione dirigenziale che forma specifico oggetto di ricorso.

Perché un'area privata possa ritenersi sottoposta ad una servitù pubblica di passaggio, è necessario, oltre all'intrinseca idoneità del bene, che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse. Ne consegue che deve escludersi l'uso pubblico quando il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari di determinati fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione, oppure, infine, rispetto a strade destinate al servizio di un determinato edificio o complesso di edifici. FT



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Inserito in data 17/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 febbraio 2012, n. 722

Facoltà di comunicare via fax l’aggiudicazione, anche tramite software che consentono l’invio in massa.

In materia di procedure ad evidenza pubblica, l’art. 77 del d. lgv. n. 163 del 2006 stabilisce che è in facoltà delle stazioni appaltanti e degli operatori economici inviare le comunicazioni via telefax, purché di ciò si dia comunicazione nel bando o nell’invito. Sulla scorta della normativa citata, la giurisprudenza ha ritenuto che il rapporto di trasmissione via fax è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l’effettività della comunicazione e, quindi, a far decorrere i termini di impugnativa, senza che il soggetto che ha trasmesso il fax debba fornire ulteriore prova oltre quella risultante dal rapporto di trasmissione che indichi le regolari avvenute trasmissione e ricezione. Grava, invece, sul ricevente che assume la mancata ricezione fornirne la prova contraria.

In considerazione del numero elevato dei destinatari, l’invio del documento è stato effettuato a mezzo l’ausilio di un programma informatico (il software Zetafx che consente l’invio massivo di fax direttamente da personal computer), programma della cui funzionalità non v’è ragione di dubitare, atteso che nel rapporto generato da tale sistema sono presenti tutti gli elementi identificativi della comunicazione effettuata via fax, cioè il mittente, l’oggetto, il nome o la denominazione dell’impresa destinataria; la data e l’ora di invio; l’esito della trasmissione (inviato, tentato, fallito). La trasmissione con modalità Zetafx è sistema idoneo alla stregua del fax tradizionale. FT



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Inserito in data 17/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 febbraio 2012, n. 730

Uffici legali degli enti pubblici: Limiti alla discrezionalità in materia di atti di auto-organizzazione.

è vero e non può certo essere messo in discussione in questa sede che l’Amministrazione pubblica gode, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, di un ampio margine di auto-organizzazione degli uffici e del personale. Ma se ciò è vero, come è indubitabile, è anche vero che l’esercizio in concreto di tale discrezionalità non è senza limiti, altrimenti essa si tramuterebbe in una incondizionata licenza, senza alcun limite e senza alcuna possibilità di controllo. Pertanto, pur nella notevole discrezionalità che caratterizza la materia, essa incontra due limiti: uno è quello della ragionevolezza, nel senso che, qualora si dovessero riscontrare patenti violazione dell’ordine logico e si dovesse individuare una organizzazione che non si presenta rispettosa dei principi di cui all’art. 97 Cost., allora l’esame del provvedimento di macro-organizzazione diventa non solo necessario, ma addirittura indispensabile; l’altro limite, si potrebbe dire, naturalmente, è quello del rispetto delle statuizioni esistenti e, in particolare, nel caso che interessa in questa sede, delle guarentigie attribuite a determinate categorie di soggetti operanti nell’ambito della pubblica amministrazione.

Nel caso di specie, non può non evidenziarsi che la normativa attualmente vigente (con particolare riferimento, oltre alla natura dell’attività tipica di un ufficio legale, ricavabile dal principi generali dell’ordinamento giuridico, dall’art. 3 del r.d. n. 1578 del 1933 e dall’art. 15, comma 2, della legge n. 70 del 1975) prevede che gli uffici legali degli enti pubblici devono godere di autonomia e di indipendenza, per cui, al di là delle scelte politiche, la parte squisitamente tecnica non può essere sottoposta né a condizionamenti, né a valutazioni che possano in qualche modo svilirne il modo di essere. Indubbiamente, l’Ufficio legale è sempre un ufficio dell’Amministrazione e non può sottrarsi alle indicazioni degli organi di vertice, nel senso di agire al di fuori di quelle indicazioni, ma tali indicazioni non possono mai intaccare la visione autonoma delle vicende che sono sottoposte alla sua cognizione. Mentre nella vicenda che interessa la presente fattispecie, si è assistito, non tanto all’allontanamento, del dirigente dell’Avvocatura, per il quale non vi è giurisdizione, ma soprattutto allo smembramento dell’Ufficio, che finisce di essere un vero e proprio ufficio legale, sia per la sottoposizione al coordinamento e alla sovrintendenza del direttore generale, come si è visto in precedenza, sia per la sottrazione dei pareri legali (affidati addirittura ad un ufficio archivio e protocollo), sia per la sottrazione del contenzioso in materia di controversie di lavoro, affidato al settore risorse umane, e sia, ancora, per l’affidamento all’ufficio legale in materia di costituzione in giudizio, di un mero parere amministrativo, mentre la tecnicità dell’ufficio prevedrebbe invece un parere di natura tecnico-giuridica. FT



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Inserito in data 17/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 14 febbraio 2012, n. 709

Dies a quo per il ricorso dell’amministrazione avverso gli atti del commissario ad acta.

Senza alcuna necessità di approfondire i termini del travagliato dibattito in ordine alla figura del Commissario ad acta, è sufficiente rilevare che, anche nella versione antecedente al correttivo del 2011, il Codice del processo amministrativo – nel cui vigore si è svolto il primo grado del presente giudizio di ottemperanza – ha chiaramente disatteso la concezione della “immedesimazione organica” tra Commissario e amministrazione sostituita. Ciò si ricava, innanzi tutto, dal disposto dell’art. 117, comma 4, e dello stesso già citato comma 6 dell’art. 114 cod. proc. amm. i quali, nel devolvere al medesimo giudice “tutte le questioni” relative all’esecuzione della sua decisione, ivi comprese “quelle inerenti agli atti del commissario”, non circoscrivono a soggetti specifici la legittimazione ad adire il giudice per la soluzione di tali questioni, così riconoscendola implicitamente anche all’amministrazione interessata dall’azione sostitutiva del Commissario. In questo modo, sia pure con disposizioni destinate a operare sul piano strettamente processuale, il legislatore ha aderito al diffuso indirizzo che già in precedenza aveva ritenuto che la relazione fra il Commissario ad acta e l’amministrazione sostituita si configurasse come relazione interorganica o addirittura intersoggettiva, analogamente a quanto in passato affermato per il commissario nominato in sede di controllo sostitutivo.

 

Da questi semplici rilievi discende, in primo luogo, che deve certamente riconoscersi la legittimazione del Comune a impugnare gli atti emessi dal Commissario ad acta nominato dal giudice in sua sostituzione, e in secondo luogo che non può in alcun modo ritenersi operante in capo all’Amministrazione una presunzione di conoscenza per gli atti commissariali, come sarebbe se si trattasse di atti posti in essere dallo stesso soggetto surrogato. Ne consegue, ancora, che è del tutto ragionevole la prospettazione del Comune appellante, il quale individua il momento di propria conoscenza del provvedimento impugnato alla data di consegna dello stesso al protocollo comunale, e che – al contrario – l’ipotizzata conoscenza ad una data anteriore avrebbe dovuto essere provata, secondo i comuni principi, dagli odierni appellati i quali eccepivano la tardività del ricorso introduttivo, ciò che essi non hanno fatto. FT



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Inserito in data 17/02/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 14 febbraio 2012, n. 22

Decreti milleproroghe: necessaria omogeneità, limiti al potere di emendamento in sede di conversione.

La semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità. Ai sensi del secondo comma dell’art. 77 Cost., i presupposti per l’esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. L’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di cui alla norma costituzionale citata. Il presupposto del «caso» straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale.

I cosiddetti decreti “milleproroghe”, che, con cadenza ormai annuale, vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi è la disciplina “a regime” di materie o settori di materie, rispetto alle quali non può valere il medesimo presupposto della necessità temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all’art. 71 Cost. Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l’art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei.

La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all’apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione.

In definitiva, l’oggetto del decreto-legge tende a coincidere con quello della legge di conversione. Non si può tuttavia escludere che le Camere possano, nell’esercizio della propria ordinaria potestà legislativa, apportare emendamenti al testo del decreto-legge, che valgano a modificare la disciplina normativa in esso contenuta, a seguito di valutazioni parlamentari difformi nel merito della disciplina, rispetto agli stessi oggetti o in vista delle medesime finalità. Il testo può anche essere emendato per esigenze meramente tecniche o formali. Ciò che esorbita invece dalla sequenza tipica profilata dall’art. 77, secondo comma, Cost., è l’alterazione dell’omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario, ove questo, a sua volta, possieda tale caratteristica. In definitiva, l’innesto nell’iter di conversione dell’ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione. Se tale legame viene interrotto, la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari, ma per l’uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge. FT



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Inserito in data 16/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 7 febbraio 2012, n. 658

Riconoscimento equo indennizzo per cause di servizio: in presenza di pareri medico legali contrastanti prevale quello del C.P.P.O.

Il parere del C.P.P.O. (Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) giunge, infatti, al termine di un complesso procedimento e tiene conto degli altri pareri e valutazioni formulati da quanti, come lo stesso C.M.O. (Commissione medica ospedaliera), si sono espressi, sotto i più diversi aspetti, in merito alla problematica in questione, ivi compresa la valutazione delle condizioni ambientali e di stress lavorativo in cui l’interessato si è trovato ad operare. SL



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Inserito in data 16/02/2012
TAR PIEMONTE TORINO, SEZ. II, ordinanza 9 febbraio 2012, n. 208

Rapporti tra ricorso principale ed incidentale: questione di dimensione europea.

Con l’ordinanza in epigrafe, i giudici piemontesi rimettono alla Corte di Giustizia la valutazione della compatibilità della ricostruzione dei rapporti tra detti mezzi di gravame, fornita dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011, con i principi di parità delle parti, di non discriminazione e di tutela della concorrenza nel settore degli appalti, di cui alla direttiva n. 1989/665/CEE, come modificata dalla direttiva n. 2007/66/CE. SL



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Inserito in data 16/02/2012
TAR LAZIO ROMA, SEZ. I, 13 febbraio 2012, n. 1433

Illegittima l’ordinanza con la quale il Comune di Roma ha vietato lo svolgimento di cortei nel centro storico della città.

L’ordinanza in esame, avente carattere extra- ordinem, è stata, infatti, emanata dal Sindaco di Roma in qualità di Commissario delegato preposto a fronteggiare lo stato di emergenza sul territorio della Capitale. Ma lo stato di emergenza delineato nella delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con specifica ordinanza nel 2006 risulta finalizzata a fronteggiare “ la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità della città”.  Essendo, pertanto, estranea allo svolgimento delle riunioni in luogo pubblico, essa risulta eccedere i limiti segnati dall’ordinanza presidenziale. SL



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Inserito in data 15/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 9 febbraio 2012, n. 686

Legittimazione al ricorso delle associazioni di categoria: non è necessaria la sottoscrizione da parte di tutti gli interessati.

La legittimazione a ricorrere delle associazioni di categoria incontra il limite del divieto di tutela degli interessi di singoli associati o di gruppi di associati, perché la categoria verrebbe divisa in posizioni disomogenee; sicché, è da escludere se l'associazione insorge in giudizio per far valere gli interessi solo di una parte dei suoi componenti e trascurando quelli, eventualmente, di segno contrario.

La ratio sottesa a tale principio non riposa in altro che nella necessità di evitare che l’associazione proponente il ricorso privilegi un interesse (quello della maggioranza degli associati, si presume) contrario a quello di altra parte degli associati, ma non postula affatto che tutti gli associati debbano essere interessati alla specifica questione, perché altrimenti la prova della legittimazione riposerebbe sempre e comunque nella sottoscrizione del gravame da parte di tutti gli associati e, per altro verso, sarebbe sufficiente che uno di essi si dichiarasse disinteressato alla questione per precludere alla associazione stessa ogni iniziativa processuale. SL



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Inserito in data 14/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 10 febbraio 2012, n. 701

Immobili locati da parte di un Comune; rappresentanza in giudizio ed esperibilità del potere di revoca.

  1. In primo luogo, respinta l’eccezione di mero rito riguardo un presunto difetto di legittimazione del Comune appellante. A partire dal TUEL non occorre più, ai fini della rappresentanza in giudizio dell’Ente locale, il conferimento di apposito mandato al Sindaco da parte della Giunta. Il primo Cittadino ormai, e salva diversa disposizione dello Statuto, agisce sul piano giurisdizionale rappresentando il Comune.
  2. Nel merito, i Giudici del secondo grado ricordano come il Comune, dovendo agire sempre in vista di un prevalente interesse pubblico, possa agire in revoca di precedenti delibere statuenti la locazione di taluni immobili, ove questi non fossero, in seguito, risultati più idonei all’uso originariamente stabilito.
  3. La necessaria corretta prosecuzione del pubblico servizio induce, pertanto, l’Ente locale ad agire in autotutela, ove, come nel caso concreto, condizioni esogene rendano il fabbricato inadatto agli interessi della collettività. CC


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Inserito in data 14/02/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 9 febbraio 2012, n. 20

Calendario venatorio regionale annuale e contrasto con l’art. 117, 1’ e 2’ co. lett. s), Cost.

  1. I Giudici della Consulta sanciscono l’inammissibilità del denunciato contrasto con il primo comma dell’art. 117 della Costituzione, posto il mancato riferimento, da parte del Governo a quo, della norma del diritto europeo rispetto alla quale la normativa regionale impugnata sarebbe in contrasto, al punto da arrecare un vulnus al parametro costituzionale appena richiamato;
  2. Appare fondata, invece, la questione di legittimità con riguardo al 2’ comma lett. s) dell’art. 117 Cost. Trattandosi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, quindi materia spettante alla competenza dello Stato, Esso può imporre alle Regioni di intervenire a completamento della disciplina, ma con atto amministrativo e non legislativo, come nel caso di specie;
  3. La Regione, avendo maggiore conoscenza delle caratteristiche del territorio locale, può, infatti, intervenire in dettaglio del Legislatore nazionale, ma con atto amministrativo quale epilogo di un intero procedimento che, anche ai fini di tutela, è più immediato ed accessibile rispetto ad una Fonte legislativa;
  4. Merita accoglimento, pertanto, la doglianza espressa in tale pronuncia, stante l’intervento del Legislatore regionale nella forma, quivi reputata inidonea, della Legge – provvedimento. CC


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Inserito in data 14/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 9 febbraio 2012, n. 698

Regolarizzazione lavoratore – exart. 1-ter del D. L. n. 78/09, dopo la Legge di conversione n. 102/09.

Il requisito di ordine soggettivo, quale quello del possesso di un certo reddito da parte del datore, è chiaramente richiesto al fine di conferire maggiore stabilità e certezza alla posizione del lavoratore da regolarizzare.

I Giudici d’appello, tuttavia, chiariscono la necessaria persistenza di simile criterio per tutta la durata della procedura, e fino all’esito della stessa, non potendo essere “cristallizzato” all’atto della domanda iniziale.

Verrebbe meno, in tal guisa, quell’esigenza di effettività e stabilità che il Legislatore ha inteso garantire, specie in un ambito simile, spesso costellato da istanze di emersione di dubbia validità. CC



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Inserito in data 14/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, adunanza di SEZ. I, 10 febbraio 2012, n. 604

Divieto detenzione armi. Discrezionalità del Viminale e Ricorso straordinario al Capo dello Stato.

  1. Ai fini di simile diniego, l’Amministrazione competente ha discrezionalità nel valutare il potenziale abuso di armi, presuntivamente imputabile a soggetto già destinatario di precedenti condanne penali e che il TULPS sancisce espressamente quale monito nel rilascio di simili provvedimenti;
  2. In guisa di ciò, appare priva di fondamento la doglianza del ricorrente, in merito a presunta illogicità od eccesso di potere da parte dell’Amministrazione competente;
  3. Essa, invero, ha solo compiuto una propria valutazione che, in ossequio alla consueta ripartizione delle sfere di poteri, non può essere più sindacata in tale sede. CC

 



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Inserito in data 10/02/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 7 febbraio 2012, n. 18

Illegittima legge regionale che introduce restrizioni alla cessione di attività commerciali.

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15-bis, comma 4, della legge della Regione autonoma Sardegna 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), introdotto dall’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6 recante «Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) e norme sul trasferimento dell’attività», nella parte in cui prevede che la cessione dell’attività «non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività stessa».

Tale norma, imponendo una limitazione temporale alla cessione di attività commerciali, restringe la possibilità di accesso di nuovi operatori, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. («tutela della concorrenza»).

L’art. 16 della direttiva CE 12 dicembre 2006, n. 123 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), recepita nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno), stabilisce che una deroga al principio della libera circolazione dei servizi può ritenersi necessaria – e dunque ammissibile – solo quando sia giustificata «da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente». Nessuna di tali ragioni può essere addotta a fondamento della norma impugnata. FT



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Inserito in data 10/02/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 9 febbraio 2012, n. 21

Legittima la confisca nei confronti degli eredi di un soggetto appartenente a organizzazione mafiosa.

Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2-ter, undicesimo comma, della legge n. 575 del 1965, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione.

La questione sollevata investe l’ipotizzata lesione delle garanzie processuali delle parti connessa alla possibilità generale di procedere, in sede di applicazione della confisca quale misura di prevenzione patrimoniale, a carico di soggetti diversi da quello «nei confronti del quale [la confisca] potrebbe essere disposta», ossia dei suoi successori. Il nucleo essenziale delle censure mosse all’art. 2-ter, undicesimo comma, della legge n. 575 del 1965 consiste dunque in un asserito vulnus al diritto di difesa e al principio del contraddittorio che il rimettente ritiene inevitabilmente collegato alla configurazione normativa del procedimento in esame, effettuata dal legislatore «prescindendo dalla posizione del de cuius pericoloso».

Al riguardo, deve rilevarsi che al successore sono assicurati, nel procedimento in questione, i mezzi probatori e i rimedi impugnatori previsti per il de cuius, sicché ciò che può mutare è solo il rapporto di conoscenza che lega il successore stesso ai fatti oggetto del giudizio e in particolare, nella specie, a quelli integranti i presupposti della confisca. Tale circostanza, tuttavia, potrebbe, in linea astratta, incidere sugli specifici profili del procedimento relativi – per riprendere le espressioni del rimettente – alle varie «valutazioni demandate al giudice (sussistenza degli indizi di appartenenza del proposto deceduto ad associazioni mafiose; verifica della disponibilità da parte di quest’ultimo di beni; verifica dei presupposti di sproporzione ed illecita provenienza)», ma non sulla possibilità di procedere nei confronti dei successori, prevista dalla disposizione censurata.

D’altra parte, l’individuazione, operata dal rimettente, della «presenza fisica dell’interessato» (o almeno della sua «possibilità astratta di partecipare») quale «momento fondamentale del rapporto processuale, che condiziona la correttezza globale del giudizio», in cui si sostanzia il nucleo essenziale della questione, non è giustificata con riferimento a un procedimento finalizzato all’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca. Da questo punto di vista, l’argomentare del rimettente è viziato dall’impropria sovrapposizione dei connotati del procedimento penale a quelli del procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.

Le peculiarità del procedimento di prevenzione devono, infine, essere valutate alla luce della specifica ratio della confisca in esame, una ratio che, come ha affermato questa Corte, da un lato, «comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al “circuito economico” di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo» e, dall’altro, «a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell’esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso. FT



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Inserito in data 10/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 7 febbraio 2012, n. 662

Revoca dell’aggiudicazione definitiva: parametri di determinazione dell’indennizzo e del risarcimento.

La misura del risarcimento del danno, conseguente a responsabilità precontrattuale, non è concettualmente riducibile al solo “danno emergente”. Può dirsi, infatti, sufficientemente condiviso che la responsabilità precontrattuale comporta obbligo di risarcimento del danno nei limiti del cd. interesse negativo, e cioè dell’interesse del soggetto a non essere leso nell’esercizio della sua libertà negoziale (laddove l’interesse positivo è interesse all’esecuzione del contratto). Mentre l’interesse positivo consiste nella perdita che il soggetto avrebbe evitato (danno emergente) e nel vantaggio economico che avrebbe conseguito (lucro cessante) se il contratto fosse stato eseguito, al contrario il danno proprio dell’interesse negativo consiste nel pregiudizio che il soggetto subisce per avere inutilmente confidato nella conclusione e nella validità del contratto ovvero per avere stipulato un contratto che senza l’altrui ingerenza non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato a condizioni diverse. Ne consegue che, nel caso di mancata conclusione del contratto, il soggetto avrà diritto al risarcimento del danno consistente innanzi tutto nelle spese inutilmente sostenute, e consistente inoltre nella perdita di favorevoli occasioni contrattuali, cioè di ulteriori possibilità vantaggiose sfuggite al contraente a causa della trattativa inutilmente intercorsa, ovvero a causa dell’inutile stipulazione del contratto. A tali voci, ritiene il Collegio che deve essere aggiunto il cd. “danno curriculare”, cioè quel danno consistente nell’impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico pari al valore dell’appalto non eseguito. E ciò in considerazione del fatto che, nel caso di specie, la responsabilità precontrattuale della P.A. non si configura con riferimento ad una interruzione delle trattative, che determina la mancata stipula del contratto, intervenuta in un generico momento delle stesse, bensì laddove si era già addivenuti alla sicura individuazione del contraente, per il tramite dell’aggiudicazione definitiva ed in presenza di un contenuto contrattuale già compiutamente definito, per il tramite del bando di gara e dell’offerta aggiudicataria.

In definitiva:

- mentre nel caso di indennizzo ex art. 21 – quinquies, la misura del medesimo è parametrata al solo “danno emergente”;

- nel caso di responsabilità precontrattuale, la misura del risarcimento comprende sia il danno emergente, sia (ove provato) il danno derivante dalla perdita di ulteriori favorevoli occasioni contrattuali, sia (laddove vi sia mancata stipulazione del contratto a fronte di aggiudicazione definitiva) il cd. danno curriculare.

Ove si voglia diversamente considerare, appare singolare e privo di ragionevolezza che l’ordinamento riconosca due attribuzioni patrimoniali, distinte ma di identica misura, benché nel primo caso ( ex art. 21- quinquies l. n. 241/1990), non vi sia alcuna attività illegittima o illecita dell’amministrazione, mentre nel secondo vi è un accertato illecito comportamento della medesima, tale da fondare responsabilità precontrattuale.

 

Ciò che differenzia il risarcimento del danno da atto illegittimo (cui consegue l’instaurazione di un rapporto contrattuale) da quello derivante da responsabilità precontrattuale, è che solo nel primo e non nel secondo caso, vi è l’effettiva esecuzione del contratto. Di modo che, solo nel primo e non nel secondo caso, potrà riconoscersi il lucro cessante, derivante dal mancato conseguimento dell’utile conseguibile con la esecuzione del contratto, impedita dalla precedente, illegittima attività dell’amministrazione.

A diverse conclusioni deve, invece, giungersi, per il danno curriculare. Posto che quest’ultimo consegue alla mancata esecuzione del contratto, sia che ciò dipenda dalla non assunta qualità di parte del contratto e del rapporto per illegittima attività dell’amministrazione, sia che ciò dipenda dalla mancata stipulazione di un contratto, del quale sono già individuati con certezza parte contraente (per il tramite dell’aggiudicazione definitiva) e contenuto (per il tramite del bando di gara e dell’offerta), per nuova, legittima determinazione, assunta dall’amministrazione in via di autotutela. FT



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Inserito in data 10/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 7 febbraio 2012, n. 656

Abuso del processo e legittimazione a sollevare in appello l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio hanno riconosciuto la vigenza, nel nostro sistema, di un generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, divieto che, ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto. Gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto, ricostruiti attraverso l'apporto dottrinario e giurisprudenziale, sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.

Il divieto di abuso del diritto, in quanto espressione di un principio generale che si riallaccia al canone costituzionale di solidarietà, si applica anche in ambito processuale, con la conseguenza che ogni soggetto di diritto non può esercitare un'azione con modalità tali da implicare un aggravio della sfera della controparte, sì che il divieto di abuso del diritto diviene anche divieto di abuso del processo Si giunge, così, all'elaborazione della figura dell'abuso del processo quale esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale della parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa.

Integra abuso del processo la contestazione della giurisdizione da parte del soggetto che abbia optato per quella giurisdizione e che, pur se soccombente nel merito, sia risultato vittorioso, in forza di una pronuncia esplicita o di una statuizione implicita, proprio sulla questione della giurisdizione. In definitiva, la sollevazione di detta auto-eccezione in sede di appello, per un verso, integra trasgressione del divieto di venire contra factum proprium -paralizzabile con l’exceptio doli generalis seu presentis - e, per altro verso, arreca un irragionevole sacrificio alla controparte, costretta a difendersi nell’ambito del giudizio da incardinare innanzi al nuovo giudice in ipotesi provvisto di giurisdizione, adito secondo le regole in tema di translatio iudicii dettate dall’articolo 11 del codice del processo amministrativoDetto sacrificio, nell’ottica comparativa che informa il giudizio sull’esistenza e sulla consistenza dell’abuso, non trova adeguata giustificazione nell’interesse della parte che disconosce la giurisdizione del giudice dalla stessa in origine evocato, visto che la stessa potrebbe difendersi nel merito in sede di appello al fine di ribaltare la statuizione gravata piuttosto che ripudiare detto giudice in funzione di un giudizio opportunistico circa le maggiori o minori probabilità di esito favorevole a seconda del giudice chiamato a definire la res litigiosa. FT



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Inserito in data 10/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 3 febbraio 2012, n. 630

Appalti misti (lavori/forniture): il criterio per individuare l’oggetto non è quello quantitativo.

È erroneo il presupposto secondo cui il criterio guida per individuare l’oggetto del contratto - nel caso di contratti misti caratterizzati anche dalla previsione dei lavori - sia quello quantitativo. Negli appalti misti, al fine di individuare la disciplina da applicare non viene in rilievo l’aspetto quantitativo delle prestazioni, ma il carattere accessorio o meno delle prestazioni. Pertanto, nella fattispecie in esame, la percentuale più elevata del costo dei lavori non vale a modificare l’oggetto dell’appalto, stante che nell’appalto in esame (destinato essenzialmente alla “fornitura di tutti i componenti…per il corretto e razionale funzionamento del blocco operatorio”, come specificato nel capitolato) hanno un ruolo accessorio rispetto al valore delle forniture, essendo strumentali alla installazione di quanto necessario per il funzionamento delle sale operatorie. E’ dunque del tutto ininfluente sull’inquadramento dell’appalto come fornitura la circostanza che le percentuali di forniture e lavori siano diverse da quelle indicate in via presuntiva dalla stazione appaltante, né per tale ragione l’offerta può ritenersi difforme dagli atti di gara. FT



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Inserito in data 09/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, ordinanza 2 febbraio 2012, n. 591

Trattenimento in servizio dei professori universitari oltre il limite d’età: questione di legittimità costituzionale.

Con l’ordinanza in esame il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso l’art. 10 della l. 240/2010 con la quale si esclude che i professori universitari ed i ricercatori possano beneficiare del mantenimento in servizio, oltre i limiti di età, per un ulteriore biennio, così come previsto in generale in favore dei dipendenti civili dello Stato. SL



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Inserito in data 09/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 febbraio 2012, n. 554

Il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale.

Esso ha carattere autonomo rispetto ad essa, cosicché il giudice dell’accesso deve accertare solo l’esistenza dei presupposti che legittimano la richiesta di accesso e non anche la necessità di utilizzare gli atti richiesti in un altro giudizio, ad esempio dinanzi al giudice civile, fermo restando però che la disciplina sull’accesso non può essere rivolta a tutelare l’interesse ad eseguire un controllo generico e generalizzato sull’attività della P. A.

Inoltre, la domanda di accesso ai documenti amministrativi non può essere palesemente sproporzionata rispetto all'effettivo interesse conoscitivo del soggetto richiedente, il quale deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela; detta domanda deve, altresì, indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento “de quo”. SL



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Inserito in data 09/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 febbraio 2012, n. 527

a)Principio di specificità dei motivi gravame:  non è possibile formularne una definizione generale, astratta ed assoluta.

Esso impone unicamente all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l'impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata. L’appello deve perciò ritenersi inammissibile quando, per l'individuazione dei motivi, l'appellante si richiami genericamente alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado o ad altri scritti difensivi. SL

b) Requisiti di moralità richiesti dal bando al partecipante alla gara: mancata dichiarazione delle condanne penali pregresse.

La violazione degli obblighi dichiarativi, puntualmente richiesti dal bando di gara con riferimento all'esistenza di condanne penali, rende legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara, risultando irrilevante l'indagine sui motivi che avevano indotto a rendere dichiarazioni non veritiere e sulla sussistenza o non del dolo o della colpa del dichiarante, configurandosi quale autonoma di esclusione dalla procedura comparativa.

E’ stato altresì evidenziato che la mancata dichiarazione dell'esistenza di condanne penali costituisce una circostanza che assume valore autonomo idonea ad incidere sulla moralità professionale del soggetto a prescindere da ogni valutazione circa la rilevanza del reato non dichiarato, rimanendo esclusa la possibilità che sia lo stesso concorrente a stabilire l'effettiva incidenza del reato compiuto sulla propria moralità professionale, incombendo su di essa l'onere di dichiarare alla stazione appaltante tutte le condanne subite dai suoi legali rappresentanti. SL



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Inserito in data 09/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 7 febbraio 2012, n. 636

Verifica delle offerte anomale: non è consentito modificare le voci di costo rispetto alle giustificazioni già fornite.

Il subprocedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile.

Non è consentito, pertanto, che in sede di giustificazioni vengano rimodulate le voci di costo senza alcuna motivazione, con un’operazione di finanza creativa priva di pezze d’appoggio, al solo scopo di “far quadrare i conti” ossia di assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato e si superino le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo. SL



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Inserito in data 06/02/2012
CORTE INTERNAZIONE DELL'AJA, 3 febbraio 2012, n. 143

Italia condannata per aver negato immunità dalla giurisdizione alla Germania.

L’Organo giudiziario delle Nazioni Unite, accogliendo il ricorso proveniente dallo Stato tedesco, imputa al nostro Ordinamento un mancato rispetto degli obblighi discendenti dal diritto internazionale;

  1. L’Italia, infatti, con le precedenti condanne per i crimini nazisti e la declaratoria della relativa responsabilità civile della Germania, sembrerebbe aver dato avvio ad una prassi giudiziaria non in linea con il diritto internazionale, venendo meno ai suoi obblighi di rispetto nei confronti dell’immunità di uno Stato sovrano come quello tedesco;
  2. La Corte olandese, ribadendo la necessaria sottrazione a condanna per gli Stati nei cui territori siano stati commessi crimini durante eventi straordinari, quali quello bellico in questione, conferma l’opportunità che le condanne irrogate dall’Italia alla Germania siano prive di effetto, in ossequio al principio internazionale, di matrice consuetudinaria, dell’immunità degli Stati;
  3. Il nostro Ordinamento giudiziario, dunque, recependo il Dictat proveniente dall’Aja, è tenuto, con rimedi normativi interni, a fare in modo che le sentenze nazionali contro la Germania cessino, pertanto, di avere effetto. CC


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Inserito in data 06/02/2012
TAR LAZIO ROMA, SEZ. IIIquater, 30 gennaio 2012, n. 980

Respinta doglianza dei Laboratori analisi contro le nuove previsioni del Decreto Ministero Salute.

  1. I Giudici amministrativi romani, concentrando la propria attenzione proprio sui test di auto - diagnosi, oggetto principale di tale rimostranza, negano l’estensione, presuntivamente attuata dalla Fonte ministeriale, a favore delle Farmacie;
  2. Si tratta, invero, solo della possibilità di scelta, voluta dal Decreto impugnato a favore della collettività, tra autoanalizzarsi ovvero rivolgersi alla farmacia più vicina per un aiuto di carattere materiale. Il tutto nell’ambito di un insieme di prestazioni che già da tempo non erano di appannaggio esclusivo dei laboratori - ricorrenti;
  3. La normativa, quindi, non ha affatto inciso sull’attività di tali strutture, come dalle medesime lamentato. Laboratori e Farmacie rimangono, anche secondo la Fonte ministeriale, due entità operative assolutamente distinte; come dimostrato, del resto, dalla natura meramente tecnica delle operazioni presso le seconde esperibili;
  4. La norma contestata, semmai, ha inteso perseguire, in uno con la Legge n. 69/09 da cui discende, un intento semplificatorio, teso a conferire alle Farmacie l’esercizio di mansioni prettamente operative, accessibili più agevolmente rispetto ai maggiori costi sostenuti presso i Laboratori. CC


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Inserito in data 06/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 2 febbraio 2012, n. 627

Datore di lavoro e diniego di emersione da lavoro irregolare; necessità della carta di soggiorno.

Il Collegio, confermando la posizione datoriale, ribadisce la necessità che, ai fini della regolarizzazione del lavoratore, il possesso della carta di soggiorno sia requisito imprescindibile all’atto e nel momento stesso della richiesta. Non ha alcun valore il rilascio di tale documentazione in un momento successivo. CC



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Inserito in data 06/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 2 febbraio 2012, n. 629

Decadenza dall’aiuto comunitario per mancanza dei requisiti richiesti dal Bando.

  1. I Giudici d’Appello, confermando l’assunto dell’Organo di prime cure, richiedono la sussistenza dei requisiti richiesti dal Bando all’atto dell’assegnazione delle agevolazioni da questo statuite;
  2. Nella specie, il richiesto requisito della proprietà o del possesso del fondo rustico destinatario di eventuali contributi, non può essere surrogato né da un contratto verbale di affitto, tra l’altro giuridicamente inesistente, né dal pagamento delle relative pigioni, come asserito dal Ricorrente;
  3.  E’ del tutto inconferente, altresì, una paventata interpretazione del Bando secondo buona fede, posta la chiarezza immediata dei criteri richiesti. E’ inevitabile, pertanto, la decadenza dall’aiuto in esso previsto, ulteriormente confermata dai Giudici del secondo grado.CC


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Inserito in data 05/02/2012
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 19 novembre 2011, n. 23302

Limiti esterni giurisdizione di ottemperanza: impossibile rinnovare concorso non più ripetibile.

Naturalmente il sindacato della Suprema corte non può estendersi a qualsiasi eventuale error in iudicando o in procedendo imputato al giudice amministrativo nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme che disciplinano il giudizio di ottemperanza. Per scriminare le fattispecie in cui il sindacato sui limiti di tale giurisdizione è consentito da quelli in cui esso risulta invece inammissibile, dovendosi aver riguardo al cosiddetto petitum sostanziale ed all'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, risulta decisivo stabilire se quel che viene in questione è il modo in cui il potere giurisdizionale di ottemperanza è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo ciò ai limiti interni della giurisdizione, oppure il fatto stesso che, in una situazione del genere di quella considerata, un tal potere, con la particolare estensione che lo caratterizza, a detto giudice non spettava.

Si potrà allora convenire che, quando l'ottemperanza sia stata invocata denunciando comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso, afferiscono ai limiti interni della giurisdizione gli eventuali errori imputati al giudice amministrativo nell'individuazione degli effetti conformativi del giudicato medesimo, nella ricostruzione della successiva attività dell'amministrazione e nella valutazione di non conformità di questa agli obblighi dal giudicato derivanti. Si tratta, invece, dei limiti esterni di detta giurisdizione quando è posta in discussione la possibilità stessa, nella situazione data, di far ricorso alla giurisdizione di ottemperanza. E ciò appunto si verifica ogni qual volta sia denunciato l'esercizio indebito ad opera del Consiglio di Stato della speciale giurisdizione d'ottemperanza, con i conseguenti riflessi sul merito amministrativo, in fattispecie suscettibili invece soltanto di essere trattate dal giudice amministrativo nell'ambito della normale giurisdizione di legittimità (o eventualmente nell'ambito della sua giurisdizione esclusiva), così come in qualsiasi altra situazione in cui il giudizio di ottemperanza, estrinsecandosi nell'emanazione di un ordine di fare (o di non fare) rivolto dal giudice all'amministrazione, si sia esplicato al di fuori dei casi nei quali un siffatto ordine poteva essere impartito.

Il giudicato amministrativo formatosi su un provvedimento col quale l'amministrazione abbia proceduto al conferimento di un incarico pubblico ha l'effetto d'imporre alla medesima amministrazione di provvedere al rinnovo della relativa procedura, volta al conferimento di quell'incarico, ma solo se e fino a quando l'incarico sia ancora conferibile e la procedura sia ancora espletabile. Venuta meno tale condizione, cessa per ciò stesso non solo l'obbligo, ma la possibilità stessa per l'amministrazione di provvedere in tal senso, fermo l'eventuale diritto al risarcimento per chi abbia visto indebitamente frustrate le proprie legittime aspirazioni.

La possibilità di dar corso ad un procedimento concorsuale "ora per allora", al solo ipotetico fine del riconoscimento di un determinato trattamento di quiescenza del candidato che risulti vincitore, sposta radicalmente l'asse tanto dell'azione amministrativa quanto della tutela giurisdizionale ad essa relativa, perchè un procedimento siffatto non potrebbe evidentemente in alcun modo condurre all'effettivo conferimento dell'incarico di cui in precedenza si era discusso e che aveva costituito la ragione prima dell'atto amministrativo annullato. Nè le conseguenze del giudicato di annullamento, in termini di ottemperanza, quando non si tratti soltanto di ricostruire la carriera di un pubblico dipendente facendo retroagire a determinati fini gli effetti di un atto che lo riguardi, bensì di ipotizzare il compimento ad opera dell'amministrazione di attività che non hanno più rispondenza nello scopo di pubblico interesse che è loro proprio, possono spingersi sino a tal segno: sino, cioè, ad implicare la necessità di svolgere un concorso virtuale, ormai sganciato dalla finalità del conferimento dell'incarico pubblico ed ipoteticamente destinato solo ad assicurare al vincitore un miglior trattamento di quiescenza. Ciò trasformerebbe l'oggetto medesimo del giudizio di ottemperanza, indirizzato così ad un accertamento destinato a riflettersi su un diverso rapporto (in ipotesi, quello previdenziale), e ne determinerebbe il sostanziale snaturamento, dovendo esso invece essere prioritariamente preordinato alla realizzazione della causa tipica del provvedimento amministrativo cui la pubblica amministrazione sia vincolata dal precedente giudicato - o tutt'al più al risarcimento del danno, previsto dell'art. 112 cod. proc. Amm. Commi 4 e 5 (domanda che non è stata però proposta nel presente caso) - e non ridursi allo scopo di porre le premesse perchè il ricorrente possa eventualmente conseguire le utilità economiche connesse ad un superiore (ma affatto virtuale, perchè ormai non più effettivamente conseguibile) inquadramento in organico.

La sentenza con cui il Consiglio di Stato, pronunciando su un ricorso per l'ottemperanza ad un giudicato avente ad oggetto l'annullamento del conferimento di pubbliche funzioni a seguito di una procedura concorsuale non più ormai ripetibile, ordina alla competente amministrazione di provvedere ugualmente a rinnovare il procedimento ("ora per allora"), al solo fine di determinare le condizioni per l'eventuale accertamento di diritti azionabili dal ricorrente in altra sede e nei confronti di altra amministrazione, eccede i limiti entro i quali è consentito al giudice amministrativo l'esercizio della speciale giurisdizione di ottemperanza ed è soggetto, pertanto, al sindacato della Corte di Cassazione in punto di giurisdizione. FT




Inserito in data 03/02/2012
TRIBUNALE DI COSENZA, ordinanza 1 febbraio 2012

Il Tribunale di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto liberalizzazioni che abroga le tariffe forensi, in quanto la mancata emanazione del decreto di fissazione dei parametri per la liquidazione delle tariffe da parte di un organo giurisdizionale impedisce al giudice di decidere sulle spese e determina una violazione degli art. 3, 24 e 11 della Costituzione. AO




Inserito in data 03/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 1 febbraio 2012, n. 523

Preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno: basta la valutazione indiziaria di pericolosità sociale.

L’ art. 4, comma terzo, del d.lgs. n. 286 del 1998 - nel testo modificato dall’ art. 4 della legge n. 189 del 2002 – individua specifiche ipotesi preclusive dell’ ingresso e della permanenza dello straniero in Italia. In presenza di esse, il permesso di soggiorno non può essere rilasciato e, se rilasciato, non può essere rinnovato. Fra le condizioni preclusive rientrano le condanne penali per reati inerenti agli stupefacenti. In presenza dell’ intervenuta condanna non residua alcuna sfera di discrezionalità in capo all’ Amministrazione che, con atto dovuto e vincolato, è tenuta a determinarsi in senso negativo sulla domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno. Si potrebbe discutere se, trattandosi di condanne risalenti nel tempo rispetto al momento dell’adozione dell’atto impugnato, venga meno l’automatismo della preclusione (vi è in effetti un orientamento giurisprudenziale in tal senso). Ma con il provvedimento impugnato il Questore non si è limitato alla sola ricognizione dei precedenti penali dello straniero per desumerne, come effetto automatico, la preclusione del rinnovo del permesso di soggiorno. Invece il Questore ha altresì espresso un giudizio di pericolosità sociale sulla scorta sia delle plurime condanne intervenute in sede penale, sia della più volte accertata tendenza dello straniero di celarsi sotto false generalità. Tra gli elementi che dimostrano il non mantenimento di una condotta di vita corretta e che sono, quindi, ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno (ovvero tali da giustificare la sua revoca), rientra anche la cosiddetta pericolosità sociale – cui fa rinvio l'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 - norma in cui sono contemplati i presupposti per l’espulsione dal territorio nazionale e che, in particolare, alla lett. c), dà rilievo agli effetti predetti all’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituito dall'art. 2, della legge 3 agosto 1988 n. 327. E’ pacifico in giurisprudenza che il giudizio di pericolosità sociale, è rimesso alla prudente e discrezionale valutazione dell’ Autorità di pubblica sicurezza, e può trarre giustificazione in comportamenti o situazioni - che in taluni casi possono essere non ancora definitivamente sanzionati in sede penale - con una valutazione indiziaria della condotta dell’interessato fondata su circostanze di portata generale e di significato tendenziale. FT



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Inserito in data 03/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 1 febbraio 2012, n. 493

Art 46 Cod Contr e tassatività cause di esclusione: consentita integrazione della cauzione ex art 75 co 6.

L’interpretazione giurisprudenziale precedente la novella legislativa era nel senso che, assolvendo la cauzione provvisoria allo scopo di garantire la serietà dell’offerta, essa ne costituisse parte integrante e non elemento di corredo, che la stazione appaltante potesse liberamente richiedere; sicchè sebbene non espressamente comminata l’esclusione per il caso di mancato deposito, la ratio della norma così interpretata conduceva a ritenere applicabile la sanzione espulsiva. Tuttavia la novella legislativa che ha introdotto il comma 1 bis all’art. 46 del codice dei contratti, impone una diversa interpretazione anche dell’art. 75, che già la giurisprudenza di merito ha fatto propria, valorizzando la diversa formulazione letterale del comma 6, in relazione al comma 8, e rendendo evidente l’intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l’esclusione dalla gara. La disposizione dell’art. 75, comma 6, cod. contratti, va, dunque, intesa nel senso che l'Amministrazione non può disporre l’esclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione di importo inferiore a quello richiesto, e in applicazione della regola di cui all’art. 46, comma 1, deve consentire la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati, ovvero consentire l’integrazione della cauzione insufficiente. FT



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Inserito in data 03/02/2012
TAR LAZIO ROMA, SEZ. III, 18 gennaio 2012, n. 554

Inapplicabilità acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 e natura demaniale del bene.

La norma dell’art dell’art. 43 d.l. n° 98 del 6-7-2011 conv. nella legge n° 111 del 2011 che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell’art. 43 T.U. n. 327 del 2001, ha introdotto l’art 42 bis che prevede una forma di acquisizione sanante, al comma 8 ha previsto espressamente l’applicabilità ai “ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”. Ritiene, peraltro, il Collegio che tale norma non sia applicabile alla presente controversia, in quanto l’art 42 bis al primo comma si riferisce all’ acquisizione del bene al patrimonio indisponibile dell’autorità che utilizzi il bene immobile per scopi di interesse pubblico. Nel caso di specie, il bene, irreversibilmente trasformato in sede autostradale, è stato necessariamente già acquisito al demanio stradale statale ai sensi dell’art 822 comma 2 del codice civile, al momento della destinazione alla viabilità pubblica. E’ noto, infatti, che la natura dei beni demaniali è legato alla concreta ed effettiva destinazione alla utilizzazione pubblica, rispetto alla quale ogni atto formale assume solo carattere dichiarativo. FT



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Inserito in data 02/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 30 gennaio 2012, n. 443

Pubblico impiego: il discrimine temporale tra giudice amministrativo ed ordinario é dato dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze.

Non bisogna avere riguardo, invece,  all'arco temporale di riferimento degli effetti di un atto giuridico né tantomeno al momento di instaurazione della controversia.
Quindi, nel caso di domanda di adempimento dell’obbligazione retributiva asseritamente gravante sul datore di lavoro a seguito dello svolgimento di attività lavorativa eccedente l’ordinario orario di lavoro del dipendente, ai fini dell'applicazione della veduta regola del discrimine temporale tra giurisdizioni, si deve far riferimento al momento della prestazione dell’attività stessa (che costituisce il presupposto del vantato diritto alla retribuzione corrispettiva). SL         



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Inserito in data 02/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 30 gennaio 2012, n. 444

Provvedimento interdittivo antimafia: deve fondarsi su fattori di pericolo che si manifestano per evidenze oggettive.

E’ dunque necessario che, dagli accertamenti disposti dal Prefetto, emergano "elementi relativi a tentativi" e cioè circostanze (oggettive e plausibili), che hanno sì un grado di significatività inferiore rispetto alle prove che determinano l'applicazione di sanzioni penali o di misure di sicurezza personali, ma che non possono comunque risolversi in fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, occorrendo l'individuazione di idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con la criminalità organizzata. SL



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Inserito in data 02/02/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 30 gennaio 2012, n. 446

Pubblico impiego pre- contrattualizzazione: non sussiste un diritto di nomina per i vincitori di concorso.

Nel sistema del lavoro pubblico antecedente alla contrattualizzazione, l’approvazione della graduatoria si configura invero come mero provvedimento terminale del procedimento concorsuale e non come atto negoziale del futuro contraente, sì che è da escludersi che da essa discenda, com’è stato affermato con riferimento al regime successivo, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. SL



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Inserito in data 02/02/2012
TAR LAZIO ROMA, SEZ. II, 28 gennaio 2012, n. 933

Commissione giudicatrice gara d’appalto: illegittima se composta da un numero di componenti pari.

Le commissioni giudicatrici delle gare indette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica Amministrazione devono essere necessariamente composte da un numero dispari di membri onde assicurare la funzionalità del principio maggioritario, con la conseguenza che è illegittima, con effetti vizianti dell'intero procedimento, la commissione che opera con la partecipazione di un numero pari di membri.
Solo con la predetta modalità si può garantire infatti la tecnicità dell'apporto dato da diverse esperienze scientifiche o professionali, in coerenza con un'impostazione dell'agire amministrativo improntato ai caratteri, cui si ispira la stessa scelta di investire di una determinata competenza un organo a composizione collegiale, dell'efficienza, efficacia, economicità e celerità. SL




Inserito in data 30/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 gennaio 2012, n. 427

Occupazione sine titulo: azione risarcitoria (dies a quo; quantificazione) e trasferimento della proprietà.

Il danno derivante dall’intervenuta acquisizione coattiva del bene non può essere risarcito  quando il fatto lesivo, ossia la traslazione della proprietà in favore del soggetto pubblico, deve considerarsi come mai avvenuto. L’intervenuta realizzazione dell'opera pubblica, infatti, non fa venire meno l'obbligo dell'amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso. La realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, come tale inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell'amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni. In mancanza di un atto traslativo, il bene è rimasto nella proprietà della parte privata. Ne discende che, tranne che l’amministrazione intenda comunque acquisire il bene, è suo obbligo primario procedere alla restituzione della proprietà illegittimamente detenuta.

Il risarcimento del danno deve operare in relazione all’illegittima occupazione del bene, quale illecito permanente, e deve pertanto coprire tutte ed unicamente le voci di danno da questa azione derivanti, dal momento del suo perfezionamento fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie. Ciò impone quindi l’individuazione del momento iniziale e di quello finale del comportamento lesivo.
In relazione al termine iniziale, questo deve essere identificato nel momento in cui l’occupazione dell’area privata è divenuta illegittima, il che significa che decorre dalla prima apprensione del bene, ossia dalla sua occupazione, qualora l’intera procedura espropriativa sia stata annullata, oppure dallo scadere del termine massimo di occupazione legittima, qualora invece questa prima fase sia rimasta integra.
In relazione al termine finale, questo deve essere individuato nel momento in cui la pubblica amministrazione acquisterà legittimamente la proprietà dell’area. L’amministrazione può legittimamente apprendere il bene facendo uso unicamente dei due strumenti tipici, ossia il contratto, tramite l’acquisizione del consenso della controparte, o il provvedimento, e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie. A questi due, va aggiunto il citato strumento procedimentale accelerato, già previsto nell’art. 43 del testo unico sull’espropriazione, espunto dall’ordinamento giusta la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 293 dell'8 ottobre 2010, e ora disciplinato dall’art. 42 bis del testo unico sulle espropriazioni.
La procedura di acquisizione in sanatoria di un'area occupata sine titulo, prevista dall'art. 43, t.u. 8 giugno 2001 n. 327, trovava una generale applicazione anche con riguardo alle occupazioni attuate prima dell'entrata in vigore di detta norma. L'atto di acquisizione ex art. 43 è emesso ab externo del procedimento espropriativo e non rientra, pertanto, nell'ambito di operatività della normativa. La disciplina sostanziale è rimasta immutata nel suo tratto essenziale - ossia quello di permettere alla pubblica amministrazione l’ablazione del bene, tramite un meccanismo semplificato successivo alla conclusione del procedimento espropriativo a monte - anche nel corso delle vicende successive, che hanno visto dapprima la dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 43, con sentenza 8 ottobre 2010, n. 293 della Corte Costituzionale, e la sua rinnovazione nell’attuale art. 42 bis, come introdotto dall’articolo 34, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98.

In relazione al valore da corrispondere al privato, dovrà tenersi conto di quello di mercato dell'immobile, individuato non già alla data di trasformazione dello stesso (non potendo più individuarsi in tale data, una volta venuto meno l'istituto della c.d. accessione invertita, il trasferimento della proprietà in favore dell'Amministrazione), e nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo (non potendo ravvisarsi in tale atto un effetto abdicativo), bensì alla data in cui sarà adottato l’atto transattivo, di qualsiasi tipo, al quale consegua l'effetto traslativo.

In relazione al danno intervenuto medio tempore, e quindi a quello conseguente dall’illegittima occupazione, intercorrente tra i termini iniziali e finali sopra precisati, i danni da risarcire corrisponderanno agli interessi moratori sul valore del bene, assumendo quale capitale di riferimento il relativo valore di mercato in ciascun anno del periodo di occupazione considerato; le somme così calcolate andranno poi incrementate per interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso di primo grado fino alla data di deposito della presente sentenza.FT



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Inserito in data 30/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 27 gennaio 2012, n. 412

Fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari: idoneità a garantire crediti dello Stato verso privati.

La disciplina contenuta nell’art. 1 della legge n. 348 del 1982 conserva la propria specialità rispetto alla normativa generale sul sistema bancario, di modo che l’assimilazione delle società di intermediazione finanziaria alle banche ai fini dell’esercizio delle attività creditizie, prevista dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), non opera per le garanzie da prestarsi dalle imprese che intrattengono rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, attesa l’esigenza di assicurare, in tale settore, un particolare e qualificato grado di affidabilità del soggetto garante, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto.
La conferma si ricava dal carattere chiaramente derogatorio delle norme che, in epoca successiva all’entrata in vigore del T.U.B. , hanno previsto solo per settori specifici e individuati la fungibilità tra le fideiussioni rilasciate da istituti bancari e quelle provenienti dagli intermediari finanziari: disposizioni dalle quali non può non evincersi la perdurante operatività, per il resto, del regime riveniente dall’art. 1 della legge n. 348 del 1982. FT



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Inserito in data 30/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 27 gennaio 2012, n. 396

Nomina di nuova commissione di concorso in caso di annullamento degli atti: si tratta di extrema ratio.

La scelta circa la necessità di sostituire o meno una commissione di concorso dopo l’annullamento dei suoi atti non si fonda sull’applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all’annullamento degli atti. Occorre valutare se le circostanze stesse evidenzino dei problemi tali da diminuire l’autorevolezza dell’organo, e quindi dell’Amministrazione alla quale vengono imputati i suoi atti, sotto i differenti profili dell’imparzialità manifestata e della correttezza delle scelte tecniche adottate.
Certamente non ogni errore procedimentale comporta la necessità di rinnovare la commissione. Tale scelta costituisce anzi una sorta di “extrema ratio”, alla quale ricorrere solo in caso di dimostrata necessità. Infatti, non giova certo alla credibilità dei concorsi pubblici l’esasperata delegittimazione degli organi preposti ai necessari giudizi; quest’ultima può anzi favorire fenomeni di attacco a commissioni sgradite proprio per la loro imparzialità da parte di candidati giustamente pretermessi o di amministratori pubblici, desiderosi di influire sui risultati della selezione. La rimozione della commissione di concorso è giustificata solo quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l’indispensabile trasparenza. FT



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Inserito in data 30/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA DELLA COMMISSIONE SPECIALE, 26 gennaio 2012, n. 385

Autorithies: doveri di solidarietà finanziaria e risorse vincolate alla missione istituzionale.

Il problema che si pone è, dunque, in che termini possa disegnarsi una compartecipazione dell’Autorità ai doveri di solidarietà finanziaria verso lo Stato, senza che ciò implichi uno storno di risorse vincolate al perseguimento della missione istituzionale. Ad avviso della Commissione il punto di equilibrio sotteso all’applicazione dell’art. 6, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 all’Autorità è da ravvisarsi nel sostegno finanziario che la stessa riceve dallo Stato, il quale costituisce al tempo stesso fondamento e limite del suo dovere di contribuire al risanamento della finanza pubblica, mediante versamento allo Stato, attraverso le risorse derivanti da risparmi della spesa corrente. Ciò comporta che le somme ricavate da economie di gestione dall’Autorità possano essere destinate al bilancio statale solo relativamente alla parte imputabile ai contributi ricevuti dallo Stato, ossia nella misura corrispondente al valore percentuale di tali contributi sul complesso delle entrate finanziarie dell’Autorità. Oltre questa parte, il dovere contributivo si trasformerebbe in una vera e propria imposta, tanto da richiedere – in relazione ai principi di cui agli articoli 23 Cost. e 53 Cost. – una formulazione meno generica e presupposti più stringenti della semplice esigenza di “fare cassa”. Fino a tale limite, invece, per quanto il prelievo possa tradursi nel versamento di una parte delle entrate che, in assenza di tali risparmi, avrebbero finanziato l’organizzazione e l’attività dell’Autorità, non può ritenersi che sia sol per questo pregiudicata l’autonomia finanziaria dell’ente e la corrispondenza tra contribuiti “privati” e costi di gestione, poiché detti costi, per definizione, non ci sono più per la parte corrispondente all’obbligo di versamento. È dunque sul piano dell’interpretazione costituzionalmente orientata e conforme ai principi comunitari che, collegando il comma 21 al comma 2 dell’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, se ne può affermare l’applicazione “limitata” all’Autorità. FT



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Inserito in data 30/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA DI SEZIONE PRIMA, 24 gennaio 2012, n. 344

Variazione di destinazione urbanistica: onere di motivazione e posizioni qualificate del cittadino.

L'Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate in sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l'impostazione del piano. Le scelte urbanistiche adottate per ciò che attiene la destinazione delle singole aree non necessitano di una specifica motivazione se non nel caso che la scelta medesima vada ad incidere negativamente su posizioni giuridicamente differenziate, ravvisabili unicamente nell'esistenza di piani e/o progetti di lottizzazione convenzionati già approvati o situazioni di diverso regime urbanistico accertate da sentenze passate in giudicato.
Un soggetto privato non può invocare una sorte di diritto alla immutabilità della classificazione urbanistica dell'area di sua proprietà sulla scorta di una semplice richiesta di edificazione (nella specie riguardante i limiti di altezza degli edifici, imposti per motivi paesaggistici), che è del tutto inidonea a configurare una posizione qualificata rispetto ai nuovi intendimenti dell'Amministrazione.
La preesistente destinazione urbanistica non impedisce l'introduzione di previsioni di segno diverso in virtù dell'esercizio di uno "ius variandi" pacificamente riconosciuto all'Amministrazione. La posizione del soggetto che avanza una richiesta di edificazione  assume un contenuto di semplice aspettativa, senza che perciò possa configurarsi a carico dell'ente locale un onere di specifica motivazione in ordine alla disposta variazione urbanistica dell'area, ben potendo soccorrere al riguardo l'esposizione delle ragioni di carattere generale sottese alle scelte di gestione del territorio comunale. FT



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Inserito in data 28/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 28 gennaio 2012, n. 1

Nel procedimento di project financing, articolato in più fasi, la prima delle quali si conclude con la scelta, da parte della stazione appaltante, del promotore, l’atto di scelta del promotore determina una immediata posizione di vantaggio per il soggetto prescelto e un definitivo arresto procedimentale per i concorrenti non prescelti; tale atto è pertanto lesivo e deve essere immediatamente impugnato dai concorrenti non prescelti, senza attendere l’esito degli ulteriori subprocedimenti di aggiudicazione della concessione. FB



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Inserito in data 27/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 27 gennaio 2012, ord. coll. n. 386

Rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, delle seguenti questioni interpretative:

a) se la direttiva comunitaria n. 85/384/CE, nella parte in cui ammette (artt. 10 e 11), in via transitoria, all’esercizio delle attività nel settore dell’architettura i soggetti migranti muniti dei titoli specificamente indicati, non osta a che in Italia sia ritenuta legittima una prassi amministrativa, avente come base giuridica l’art.52, comma secondo, parte prima del r.d. n. 2537 del 1925, che riserva specificamente taluni interventi sugli immobili di interesse artistico soltanto ai candidati muniti del titolo di “architetto” ovvero ai candidati che dimostrino di possedere particolari requisiti curriculari, specifici nel settore dei beni culturali e aggiuntivi rispetto a quelli genericamente abilitanti l’accesso alle attività rientranti nell’architettura ai sensi della citata direttiva;

b) se in particolare tale prassi può consistere nel sottoporre anche i professionisti provenienti da Paesi membri diversi dall’Italia, ancorchè muniti di titolo astrattamente idoneo all’esercizio delle attività rientranti nel settore dell’architettura, alla specifica verifica di idoneità professionale (ciò che avviene anche per i professionisti italiani in sede di esame di abilitazione alla professione di architetto) ai limitati fini dell’accesso alle attività professionali contemplate nell’art. 52, comma secondo, prima parte del Regio decreto n 2357 del 1925. FB



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Inserito in data 27/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 27 gennaio 2012, n. 398

Autorizzazione paesaggistica ed annullamento del Decreto della Soprintendenza per i beni architettonici.

A)    La Soprintendenza, sostituendo la propria valutazione a quella emessa dal Comune che aveva concesso l’autorizzazione paesaggistica, ne ha disposto l’annullamento;
B)    In tal guisa, compiendo un giudizio di diretto merito sui presupposti del provvedimento ampliativo rilasciato, senza far emergere alcun eccesso di potere da parte del Comune, ha esulato dall’ambito del potere attribuitole dalla legge;
C)    Risulta, quindi, fondato il motivo con cui si deduce, a suo carico, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione. CC



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Inserito in data 27/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 27 gennaio 2012, n. 368

Provvedimento del Questore di inibizione dalla presenza in un territorio: atto avente natura preventiva.

Una simile misura di prevenzione, fondandosi su un giudizio prognostico, è espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione che, valutando l’attitudine alla pericolosità sociale di un soggetto, ne dispone l’allontanamento alla luce del superiore interesse della collettività. CC



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Inserito in data 27/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 27 gennaio 2012, n. 367

Diniego rinnovo del permesso di soggiorno per condanne penali; automatismo espulsivo e discrezionalità.

A)    A dispetto del dettato normativo di cui alla Legge 189/02 - di riforma dell’art. 4, 3’ co. D.Lgs 286/98, che dispone l’automatismo espulsivo in caso di sussistenti condanne penali a carico dell’istante, il Primo Giudice aveva annullato il diniego di rinnovo sulla base del necessario giudizio circa la pericolosità sociale del rifugiato, in forza della disciplina pregressa, vigente all’epoca della relativa commissione dei fatti di reato;
B)    I Supremi Giudici, respingendo l’appello proposto dal Viminale, confermano la pronuncia di primo grado sulla base di un’applicazione discrezionale dell’automatismo espulsivo ormai voluto dal Legislatore del 2002;
C)    Tale prassi, infatti, potrebbe essere accolta in caso di condanne penali irrogate nel breve periodo e non dopo procedimenti obsoleti a carico del rifugiato, come nel caso concreto;
D)     La notevole distanza di tempo fra gli episodi penali, nonché l’affidamento, frattanto, ingenerato sul soggetto istante, spingerebbero l’Amministrazione a rinnovare il permesso di soggiorno, trascurando, quindi, un’applicazione rigida del dato normativo. CC



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Inserito in data 27/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 27 gennaio 2012, n. 359

Plagio di elaborati: candidato non ammesso alle prove orali per l’abilitazione alla professione forense.

A)    Il Massimo Collegio, ritornando su propria giurisprudenza ormai solida, nega il superamento di prove scritte a carico del candidato le cui prove risultino, anche solo in parte, riproduttive di altro testo;
B)    Superando l’impostazione accolta in primo grado, i Giudici amministrativi non ritengono che la valutazione della Commissione, di annullamento della prova, sia viziata per eccesso di potere;
C)    L’Amministrazione, infatti, non solo ha dato puntuale esposizione delle parti dell’elaborato ritenute oggetto di plagio, ma ha, altresì, dato piena applicazione al disposto di legge - art. 23, ultimo comma, del R.D. 37 del 1934 sull’Ordinamento Forense – ove prevede che “la Commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova”. CC



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Inserito in data 26/01/2012
CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 24 gennaio 2012, n. 13

Sul giudizio di ammissibilità dei referendum in materia elettorale (l.270/05).

La legge n. 270 del 2005 ha introdotto una nuova formula elettorale per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, basata su un criterio proporzionale di riparto dei seggi tra liste bloccate, corretto da diverse soglie di sbarramento, con premio di maggioranza nazionale (per la Camera) e regionale (per il Senato) a favore della coalizione di liste o della lista più votata, indipendentemente dalla percentuale dei voti riportati.
Il Comitato costituitosi promotore dei due quesiti referendari, finalizzati entrambi (seppur con modalità differenti) all’abrogazione totale della suddetta legge, ha evidenziato i seguenti punti critici ritenuti “irrazionali”:
1)    l’attribuzione dei premi di maggioranza senza la previsione di alcuna soglia minima di voti e/o di seggi;
2)    l’esclusione dei voti degli elettori della Valle d’Aosta e degli elettori della «circoscrizione Estero» nel computo della maggioranza ai fini del conseguimento del premio;
3)    il meccanismo delle cosiddette liste bloccate;
4)    la difformità dei criteri di assegnazione dei premi di maggioranza tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica;
5)     la possibilità di presentarsi come candidato in più di una circoscrizione.

La Corte Costituzionale chiamata ad accertare la conformità della richiesta ai requisiti fissati in materia dall’art. 75 Cost. ha dichiarato i suddetti quesiti referendari inammissibili.
Secondo i giudici della Consulta essi violerebbero, infatti, la duplice condizione cui è subordinata l’ ammissibilità dei referendum in materia elettorale:
a) omogeneità e riconducibilità ad una matrice razionalmente unitaria dei quesiti sottoposti ai cittadini,
 b)auto- applicatività della normativa di risulta.
In particolare, l’eventuale carenza dell’ultimo dei suddetti requisiti produrrebbe, nel caso in cui il referendum avesse esito positivo, l’assenza di una legge costituzionalmente necessaria, che deve essere operante ed auto-applicabile, in ogni momento, nella sua interezza. Diversamente, gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale sarebbero esposti ad una paralisi di funzionamento, inaccettabile anche solo in linea teorica.
A nulla valgono, secondo la Corte, le argomentazioni sottese alla c.d. teoria della reviviscenza: secondo la quale  in seguito all’abrogazione totale della disciplina vigente tornerebbero ad essere applicabili le disposizioni normative pregresse.
Ove fosse seguita tale tesi, infatti, l’abrogazione di una norma, non solo in questo caso, avrebbe come effetto il ritorno in vigore di disposizioni da tempo soppresse, ed ormai espunte definitivamente dal nostro ordinamento, con conseguenze imprevedibili per lo stesso legislatore, rappresentativo o referendario, e per le autorità chiamate a interpretare ed applicare tali norme.
Ciò che verrebbe meno, in altri termini, è il principio su cui si fonda il sistema delle fonti e che, in materia elettorale assume un’importanza imprescindibile per il funzionamento dello Stato democratico: la certezza del diritto.
Se è vero, infatti,  che i referendum  elettorali sono intrinsecamente ed inevitabilmente manipolativi, nel senso che, sottraendo ad una disciplina complessa singole disposizioni o gruppi di esse, determinano come effetto naturale e spontaneo, la ricomposizione del tessuto normativo rimanente, in modo da rendere la regolamentazione elettorale successiva all’abrogazione referendaria diversa da quella prima esistente: nel caso di specie non si avrebbe una “ricomposizione” della normativa di risulta ma, l’assenza di una legge costituzionalmente necessaria.
Il fenomeno della riviviscenza delle norme abrogate, dunque, non opera in via generale ed automatica né per “relationem”. Esso può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche (espressamente previste dalla legge) e molto limitate , in ogni caso diverse da quelle relative all’abrogazione referendarie di norme in materia elettorale (si pensi, ad esempio, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma). SL



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Inserito in data 25/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 24 gennaio 2012, n. 290

Non è ammissibile la domanda per crediti retributivi avanzata da un dipendente della USL alla subentrata ASL.

Invero, secondo i principi ricavabili dall’art. 6 co. 1 l. 724/94 in nessun caso è consentito alle Regioni far gravare sulle nuove Aziende sanitarie, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali.
Tale domanda, quindi, avrebbe dovuto essere proposta nei soli confronti della Gestione Liquidatoria della disciolta USL, poiché completamente estranea al trattamento economico dovuto dalla nuova Azienda Sanitaria.
Diverso, invece, è il caso in cui il ricorrente contesti nei confronti della subentrata ASL questioni pregresse destinate a riverberarsi anche sulla fisionomia del nuovo rapporto di impiego. SL



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Inserito in data 25/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 23 gennaio 2012, n. 278

Il riconoscimento di mansioni superiori nel comparto sanitario pubblico è subordinato a condizioni giuridiche e di fatto.

In particolar modo, é necessario: che le dette mansioni siano riferibili ad un posto di ruolo esistente in pianta organica e di fatto vacante e che il conferimento dell'incarico di svolgere le anzidette funzioni sia avvenuto mediante un (previo) atto formale adottato dall'organo competente dell’ente. SL



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Inserito in data 25/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 23 gennaio 2012, n. 262

L’irregolarità della dichiarazione in sede di offerta circa le opere da subappaltare non costituisce causa di esclusione.

Essa preclude semplicemente all’aggiudicatario la possibilità in fase di lavori di fare ricorso al subappalto.
Le condizioni di ammissibilità del subappalto non appaiono, infatti, intese (unicamente) a tutelare l’interesse dell’Amministrazione committente all’immutabilità dell’affidatario, ma tendono anche ad evitare che  nella fase esecutiva del contratto si pervenga, attraverso modifiche sostanziali dell’assetto d’interessi scaturito dalla gara pubblica, a vanificare proprio quell’interesse pubblico che ha imposto lo svolgimento di una procedura selettiva e legittimato l’individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare le esigenze della collettività cui l’appalto è preordinato. SL         



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Inserito in data 23/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 19 gennaio 2012, n. 254

Requisiti dell'interdittiva antimafia "tipica" (oggi prevista dagli artt. 91 ss. del D. Lgs. 159/2011) .

La misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata. Tuttavia, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo.
Di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell’impresa), ma occorre che l’informativa antimafia indichi (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti. Gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. FT



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Inserito in data 23/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 19 gennaio 2012, n. 231

Presupposti dell'esercizio del diritto accesso agli atti relativi ad un'ispezione della Guardia di Finanza.

Non sono sussumibili ragioni ostative all’accoglimento di un'istanza di accesso agli atti relativi ad un'ispezione subita dalla Guardia di Finanza, al dichiarato fine, in relazione ai danni di immagine subiti, di poter difendere i propri interessi giuridicamente rilevanti e meritevoli di tutela.
Militano a favore dell'esercizio del diritto di accesso le circostanze per cui:
- i documenti chiesti in visione non risultano oggetto di un procedimento penale e neppure costituiscono atti di indagine assunti a seguito di una “notitia criminis” per la quale l’Autorità giudiziaria stia procedendo, con conseguente sottrazione di tali atti all’accesso;
- non si versa nell’ipotesi di un procedimento tributario “tout court”, in presenza del quale può opporsi la non ostensibilità degli atti facenti parte appunto della procedura di accertamento e definizione di illeciti tributari;
- secondo un preciso orientamento giurisprudenziale, dal quale non si ha motivo di discostarsi, gli atti interni, le denunce, gli atti di iniziativa, gli esposti sono ostensibili ai soggetti legittimati a richiederli. FT



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Inserito in data 23/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 19 gennaio 2012, n. 229

Valutazione che ripropone pedissequamente quella dichiarata illegittima: integra un'elusione del giudicato.

L’elusione del giudicato (valutabile a norma dell’art. 114 comma 4 lett. b) del codice del processo amministrativo), anche sul piano semantico-lessicale, configura un fenomeno diverso dall'aperta violazione del decisum, sussistendo in quei casi in cui l'Amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione ai precetti rivenienti dal giudicato, tenda in realtà a perseguire l'obiettivo di aggirarli sul piano sostanziale, in modo da pervenire surrettiziamente al medesimo esito già ritenuto illegittimo. La non copiosa giurisprudenza che si registra in materia rileva che il vizio de quo sussiste laddove l'amministrazione, piuttosto che riesercitare la propria potestà discrezionale in conclamato contrasto con il contenuto precettivo del giudicato amministrativo, cerchi di realizzare il medesimo risultato con un'azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che la giustificano.
Qualora l’amministrazione non abbia operato una nuova valutazione alla luce della sentenza, giungendo così a rivedere le proprie precedenti determinazioni sulla scorta dei profili di illegittimità evidenziati dal giudice amministrativo, ma ha invece ripreso gli stessi esiti, senza che risulti alcun elemento di novità, si verte in un caso di vera e propria elusione, possibile oggetto di considerazione in sede di ottemperanza. FT



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Inserito in data 23/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 19 gennaio 2012, n. 227

Ammissibilità del giudizio di revocazione ed omesso rilievo del difetto di notifica del ricorso in appello.

Non sussiste vizio revocatorio se la dedotta erronea percezione degli atti di causa ha costituito un punto controverso e, comunque, ha formato oggetto di decisione nella sentenza revocanda, ossia è il frutto dell'apprezzamento, della valutazione e dell'interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice.
È stato ritenuto inammissibile il rimedio della revocazione per un errore di percezione rispetto ad atti o documenti non prodotti ovvero per un errore di fatto la cui dimostrazione avviene mediante deposito di un documento prodotto per la prima volta in sede di revocazione.
Non rilevanza dell'errore quando la sentenza si fondi su fatti, seppur erronei, che non siano decisivi in se stessi ai fini del decidere, ma debbano essere valutati in un più ampio e complesso quadro probatorio.
Occorre accogliere il ricorso per revocazione laddove l’errore di fatto consista nell’omesso rilievo da parte del giudice del difetto di notifica del ricorso in appello, ciò comportando la rescissione della sentenza impugnata e la nuova celebrazione del giudizio di appello, questa volta con contraddittorio integro, così consentendo anche alla parte già ingiustamente pretermessa l’inviolabile esercizio del diritto di difesa. FT
 



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Inserito in data 23/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 18 gennaio 2012, n. 176

Pratiche commerciali scorrette: nozione e sanzioni (obbligo di rettifica dei messaggi ingannevoli).

A prescindere dall’espressa qualificazione di un prodotto quale dispositivo medico (sulla base della pertinente disciplina comunitaria e nazionale), è corretto trarre conseguenze sanzionatorie dalla circostanza per cui al prodotto in questione siano state attribuite caratteristiche tali da indurre un consumatore mediamente avveduto a ritenere (pure in assenza di qualunque prova di carattere scientifico) che il prodotto in questione sia idoneo a determinare effetti benefici sull’equilibrio, la resistenza, la potenza muscolare e la flessibilità.
Il secondo periodo del comma 8 dell’articolo 27 del d.lgs. 206 del 2005 stabilisce che l’obbligo rettificativo sia imposto al fine di “impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti”. Ad avviso del Collegio, la previsione in parola (anche al fine di assicurarne il pieno effetto utile in chiave di effettività della tutela consumeristica) deve essere intesa nel senso che l’effetto ripristinatorio della corretta consapevolezza dei consumatori vada assicurato anche nelle ipotesi in cui la diffusione della pratica commerciale sia in concreto terminata, ma i relativi effetti (ad esempio, in termini di non corretta rappresentazione per i consumatori circa le caratteristiche di un prodotto) continuino a prodursi quale effetto delle pratiche commerciali in precedenza poste in essere. Ciò è tanto più vero nelle ipotesi in cui la pratica commerciale abbia inciso (amplificandola) la diffusa percezione relativa alle caratteristiche di un prodotto il quale (per ammissione della stessa appellante) costituisce una sorta di ‘fenomeno di costume’ caratterizzato da rilevanti ‘componenti simboliche’. In tali casi, l’idoneità della pratica commerciale scorretta a produrre i suoi effetti, per la sua dimostrata capacità di penetrazione nell’immaginario di fasce rilevanti della popolazione, supera temporalmente l’ambito materiale di diffusione dei messaggi. FT



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Inserito in data 21/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 19 gennaio 2012, n. 233

Pur dinanzi a domanda di condono edilizio, persiste il potere dell’Ente pubblico di tutelare il territorio.

L’Amministrazione locale, infatti, per il tramite dei propri Addetti alla vigilanza edilizia, può vagliare lo stato dei lavori, escludendone l’idoneità alla sanatoria in caso di non totale completamento dell’opera, a cui appannaggio era stato richiesto il beneficio sanante. CC



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Inserito in data 21/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 18 gennaio 2012, n. 178

Dopo l’Adunanza n. 4/11 ancora una pronuncia sulla portata del ricorso incidentale e relative conseguenze.

A)    Devono essere esaminati in via prioritaria tutti i motivi del ricorso incidentale di carattere espulsivo, articolato in primo grado;
B)    Laddove uno solo di tali motivi risulti fondato, la necessaria conseguenza sarà nel senso della reiezione dell’appello, dovendosi confermare la declaratoria di inammissibilità del primo ricorso;
C)    Nel caso di specie, quindi, la società appellante andava esclusa per carenza della documentazione richiesta ex art. 38 D. Lgs. 163/06, come postulato dall’appellata nel giudizio di primo grado in sede di ricorso incidentale e nella presente sede puntualmente riproposto. CC



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Inserito in data 21/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 18 gennaio 2012, n. 182

Accertamento requisiti psicofisici concorso VV. FF .: al controllo effettuato dall’Amministrazione in sede di visita medica può seguire una verificazione da parte del g. a.

E’ vero, infatti, che in sede concorsuale l’unico momento accertativo dell’idoneità dei candidati è quello effettuato dalla Commissione preposta alla visita medica, il cui giudizio è definitivo per legge ed è riferito ad un preciso evento temporale (il giorno della visita). Tuttavia, tale assunto non preclude al giudice, in presenza di elementi di dubbio o perplessità di richiedere una specifica verificazione, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti nel complesso effettuati, anche in tempi diversi rispetto alle prove medesime (qualora non sussista irripetibilità della valutazione) ed anche in ragione della natura del requisito (o della patologia) oggetto di accertamento.

Ciò principalmente perché la visita medica rappresenta un accertamento tecnico, come tale verificabile  in modo non opinabile mancando qualsiasi possibilità di discrezionalità di giudizio. SL         



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Inserito in data 21/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 18 gennaio 2012, n. 156

Gli atti di approvazione o rettifica della graduatoria provvisoria sono inidonei a qualificare gli esclusi come  controinteressati in senso tecnico.

Essi, infatti, hanno carattere meramente infraprocedimentale poiché non comportano il definitivo consolidamento delle posizioni giuridiche dei soggetti utilmente graduati. Di conseguenza, a questi ultimi non  dovrà necessariamente essere notificato l’eventuale ricorso avverso tali atti.SL



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Inserito in data 21/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 20 gennaio 2012, n. 257

Occorre l’ottemperanza della pronuncia, ove la P.A. abbia reiterato il medesimo provvedimento censurato.

A)    E’, infatti, frustrata l’effettività della tutela giurisdizionale laddove l’Amministrazione, ripetendo quanto, invece, accolto in sede di gravame dai Giudici, finisca con l’eludere il giudicato;
B)    Si darebbe luogo, per l’appunto, ad un provvedimento ovviamente nullo, della cui declaratoria il ricorrente postula, in tale sede, l’ottemperanza;
C)    Tale fase è, tuttavia, nel caso di specie, postergata rispetto alla revocazione richiesta in merito alla medesima pronuncia da eseguire. La revocazione, infatti, è logicamente pregiudiziale rispetto all’ottemperanza e quindi, ove riguardino la medesima pronuncia, non possono essere cumulate ex art. 70 C.p.a., stante la diversa tipologia dei due giudizi. CC
 



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Inserito in data 21/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 20 gennaio 2012, n. 258

Riassunzione nella veste di ufficiale di complemento; fissato a mesi tre l’adempimento dell’obbligo di leva.

A)  L’Amministrazione, rispettando l’ordito normativo in materia, inserisce il servizio e la figura di ufficiale di complemento nell’ambito del servizio militare relativo all’adempimento degli obblighi di leva;
B) In tal guisa, in applicazione delle relative norme, dovendosi cumulare il servizio di prima nomina con quello passato durante la leva in armi, la rimanente durata del servizio quale ufficiale di complemento non può che essere fissata in soli tre mesi (per il raggiungimento del periodo massimo di mesi quindici). CC
 



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Inserito in data 20/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 16 gennaio 2012, n. 143

La dichiarazione di dissesto finanziario rappresenta una determinazione vincolata e non una scelta discrezionale dell’ente locale.

Ad essa, infatti, può farsi luogo solo all’esito dell’accertamento (da parte degli stessi organi ordinari dell’ente o in via eccezionale, nell’ipotesi di cui all’art. 247 TUEL, da parte del commissario ad acta) della specifica incapacità di assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero dell’esistenza nei confronti dell’ente di crediti liquidi ed esigibili di terzi, cui non possa validamente farsi fronte. SL



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Inserito in data 20/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 16 gennaio 2012, n. 129

Il permesso di soggiorno che abbia quale causale: “ricerca di occupazione” deve necessariamente contenere un termine invalicabile.

Questo termine coincide, di norma, con quello di residua validità del permesso di soggiorno in corso al momento della cessazione del precedente rapporto di lavoro; tuttavia, se il periodo di validità residua è inferiore a sei mesi, l’ordinamento prevede il rilascio di un nuovo permesso (uno solo) in modo che l’interessato abbia complessivamente sei mesi di tempo per procurarsi un nuovo contratto di lavoro (art. 22 t.u. n. 286/98 ed art. 7 D.p.r. n. 394/99).
La normativa in esame non lascia margini per valutazioni di altro tipo, riferite ad esempio alla situazione familiare della persona interessata, alla lunga durata del suo soggiorno in Italia, o alla presenza di adeguati mezzi di sostentamento.
Questi aspetti potranno venire in rilievo, semmai, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo (ad es.: per motivi familiari) qualora ne venga fatta richiesta documentata. SL



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Inserito in data 17/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 11 gennaio 2012, n. 105

Affidamento servizi di gestione aeroportuali, ottemperanza e risarcimento del danno per perdita di chances.

  1. La ditta appellante non può, in sede di ottemperanza della sentenza di annullamento degli atti di gara in proprio favore, chiedere la riedizione della procedura e, al tempo stesso, l’annullamento del contratto medio tempore concluso unitamente alla fondatezza della propria pretesa risarcitoria per l’avvenuta perdita di chances;
  2. I Supremi Giudici, infatti, affermano che una simile spettanza potesse essere riconosciuta solo laddove essa, quale ditta esclusa, avesse espressamente postulato, oltre all’annullamento degli atti di gara, anche l’inefficacia del contratto;
  3. A dispetto di quanto ritenuto in sede di gravame, infatti, l’una cosa non assorbe automaticamente l’altra, con la conseguenza che la ditta appellante avrà diritto alla sola ripetizione virtuale della gara, in quanto corrispondente al dictum della sentenza da ottemperare;
  4. La pretesa risarcitoria verrà, invece, soddisfatta solo laddove, in fase di riedizione della procedura, appaia evidente il danno subito dall’iniziale esclusione. CC


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Inserito in data 17/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 11 gennaio 2012, n. 108

Annullamento di procedura selettiva in seno all’Università e rinnovazione del relativo procedimento.

  1. Gli atti compiuti da parte di quei Ricercatori, la cui nomina è stata annullata, compiuti nell’intervallium temporis in attesa dell’espletamento di nuovo concorso, non possono essere, affatto, avallati;
  2. Non c’è ragione alcuna, infatti, di poter reiterare dei provvedimenti di nomina, ormai annullati in sede giurisdizionale e privi, quindi, di qualsivoglia validità formale e sostanziale;
  3. E’, al tempo stesso, infondata la pretesa risarcitoria, da parte del concorrente escluso, sostenuta nei riguardi dell’Università, fintantoché non si provi la reale intenzione che Essa abbia di eludere o vanificare le statuizioni del giudicato. CC


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Inserito in data 16/01/2012
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 12 gennaio 2012, n. 1

Sul coefficiente di conversione della pena pecuniaria non eseguita in libertà controllata.

E' costituzionalmente illegittimo (in riferimento all’art. 3 della Costituzione) l’art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui – nell’aumentare da euro 38 a euro 250 il coefficiente di ragguaglio fra le pene pecuniarie e le pene detentive stabilito dall’art. 135 del codice penale – ha omesso di operare una omologa variazione in aumento del tasso sulla cui base, ai sensi dell’art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), deve aver luogo la conversione in libertà controllata delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato. La norma censurata viola il principio di eguaglianza, determinando una disparità di trattamento fra situazioni «sostanzialmente omogenee», a sfavore dei soggetti che versino in condizioni di insolvibilità. FT



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Inserito in data 16/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 13 gennaio 2012, n. 116

Il diritto di accesso non è subordinato alla fondatezza/ammissibilità della domanda giudiziale proponibile.

La necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto di accedere, non significa che l’accesso sia stato configurato dal legislatore con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante; esso assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla sorte del processo principale, ma anche dall’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre.

 Il “collegamento” tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza, di cui al cit. art. 22, co. 1, lett. b), non può che essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. FT



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Inserito in data 16/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 13 gennaio 2012, n. 115

Cooptazione: menzione necessaria nella domanda di partecipazione. Perdita di chance: Onere probatorio.

Anche ad ammettere che l’istituto della cooptazione sia un istituto di carattere generale, e come tale applicabile, in astratto, anche in materia di servizi, nondimeno la sua concreta applicazione non può prescindere da una chiara e comunque espressa volontà del partecipante alla gara, il quale è onerato di indicare, già nella domanda di partecipazione, se e quali imprese intenda cooptare nella esecuzione del lavoro o del servizio. In assenza di un'espressa dichiarazione, risultante dalla domanda, è da ritenere sussistente la figura (di carattere generale) della associazione temporanea (orizzontale o verticale).

La perdita di chance va rapportata in termini percentuali all’utile in astratto conseguibile in ipotesi di aggiudicazione della gara ed esecuzione dell’appalto: utile che, secondo un consolidato criterio, va presuntivamente stimato nel 10% dell’importo posto a base d’asta, ribassato dall’offerta presentata . Tale quantificazione va qui poi congruamente ridotta, sia perché si tratta di risarcire una mera chance di aggiudicazione, sia perché l’interessata non ha dimostrato di essere stata nell’impossibilità di utilizzare, durante il tempo di esecuzione del servizio per cui è giudizio, mezzi e maestranze per l’espletamento di altri e diversi servizi. Invero, ad evitare che a seguito del risarcimento il danneggiato possa locupletare un effetto finanziario addirittura migliore rispetto a quello in cui si sarebbe trovato in assenza dell'illecito, dal decimo dell’importo così stimato va detratto quanto percepito dall’impresa grazie allo svolgimento di attività lucrative diverse, nel periodo in cui avrebbe dovuto eseguire l'appalto in contestazione. Nondimeno, l'onere di provare (l'assenza del)l'aliunde perceptum vel percipiendum grava non sull'Amministrazione, ma sull'impresa: e ciò in ragione della presunzione, secondo l'id quod plerumque accidit, che l'imprenditore normalmente diligente (cfr. art. 1227 Cod. civ.) non rimane inerte in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma persegue occasioni contrattuali alternative, dalla cui esecuzione trae il relativo utile. FT




Inserito in data 16/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 10 gennaio 2012, n. 24

Limiti soggettivi del giudicato amministrativo al cospetto di atto plurimo inscindibile (graduatoria).

Un’evidente esigenza logico-giuridica impone – in un atto indivisibile quale è una graduatoria concorsuale –, che la rinnovazione delle attività valutative concernenti i requisiti dei soggetti che figurano nella graduatoria non possa non involgere la posizione di ognuno di tali soggetti, con conseguente impossibilità di riconsiderare la posizione in graduatoria di un solo concorrente, sulla base di criteri valutativi diversi da quelli applicati alla generalità degli altri.

Devono essere proposti dal candidato i rimedi di opposizione di terzo e/o, eventualmente, di revocazione, per contrastare i giudicati intervenuti nei confronti di terzi e incidenti, per l’unitarietà logico-giuridica e l’indivisibilità delle procedure concorsuali in esame, sulle situazioni di tutti i concorrenti, caratterizzate da un’interdipendenza reciproca e, per esigenze di garanzia della par condicio, assoggettate a identici criteri generali di valutazione, non differenziabili in relazione ai singoli concorrenti. La circostanza che le impugnazioni straordinarie non siano state attivate impedisce già sotto il profilo astratto di censurare per nullità una attività attuativa del giudicato che tenga conto della pluralità di pronunce intervenute, laddove ciò sia necessario dovendo riformulare un atto della cui inscindibilità non può in alcun modo dubitarsi. FT



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Inserito in data 15/01/2012
CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA, 3 gennaio 2012, n. 2

Illegittima liquidazione di somme per missioni svolte per Ente pubblico:risponde il Funzionario

  1. Il Collegio contabile siciliano conferma, in sede di gravame, la mole dei compiti, nonché il tenore della responsabilità del Funzionario in sede di accertamento e di successiva erogazione di somme dovute dall’Amministrazione;
  2. Occorre, infatti, a proposito di missioni e consulenze esterne, la pertinenza delle stesse rispetto all’attività pubblica, nonché la centralità dell’interesse collettivo con le medesime perseguito;
  3. Sussiste, pertanto, colpa grave del Responsabile che, omettendo anche il minimo di diligenza, si è ampliamente discostato dallo svolgimento dei doveri di servizio propri e specifici dei pubblici dipendenti. CC


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Inserito in data 15/01/2012
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 12 gennaio 2012, n. 2

Riparto di competenze ed esenzioni dell’addizionale regionale IRPEF fissate dalla Provincia di Bolzano

  1. Non vi è superamento dei criteri di riparto delle competenze legislative, posto che una simile possibilità era già contemplata dall’art. 73 – comma 1bis - dello Statuto speciale per il Trentino Alto – Adige, come aggiunto dalla L. Finanziaria del 2010;
  2. Unitamente a giurisprudenza costante, i Giudici della Consulta evidenziano come le norme tributarie, oggetto dell’odierna pronuncia, rispettino i vincoli posti in merito dal Legislatore, in quanto hanno ad oggetto un tributo erariale il cui gettito è interamente devoluto alle Regioni; traggono fondamento da una norma statale che consente alle Province di maggiorare l’aliquota base; ed infine, rispettano i limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale;
  3. Le norme dello Statuto altoatesino, quindi, ossequiose di tali condizioni, non ledono la perimetrazione delle competenze legislative, come fissata dalla Costituzione anche in materia tributaria. CC


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Inserito in data 13/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 10 gennaio 2011, n. 63

 

Esami di abilitazione alla professione di avvocato: non è necessario annotare sull’elaborato gli eventuali errori rilevati

Il punteggio é sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico- discrezionale demandato dalla Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. SL



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Inserito in data 13/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 10 gennaio 2011, n. 43

 

La proprietà privata di un’area non esclude l’uso pubblico della stessa

L’assoggettamento a uso pubblico di una strada privata, può derivare, oltre che dalla volontà del proprietario e dal mutamento della situazione dei luoghi, della strada nella rete viaria cittadina, anche da un immemorabile uso pubblico, inteso come comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione - pur essa palesata da una situazione dei luoghi che non consente di distinguere la strada in questione da una qualsiasi altra strada della rete viaria pubblica - di esercitare il diritto di uso della strada.

In ogni caso l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività SL



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Inserito in data 11/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE, 23 novembre 2011, n. 4277

Che natura giuridica ha la Camera di Conciliazione ed arbitrato istituita presso la Consob?

Essa rappresenta un soggetto giuridico autonomo e distinto dall’autorità di vigilanza o piuttosto, un organo strumentale alla stessa?

Dalla risoluzione della suddetta questione dipende sia l’imputabilità degli atti e dei comportamenti della Camera, sia il connesso regime della responsabilità e della sua difesa in giudizio.

La Camera di conciliazione ed arbitrato può considerarsi un soggetto giuridico autonomo soltanto  qualora essa rappresenti un autonomo centro finale d’imputazione normativa.

Nella specie, tuttavia, la Camera non risulta essere destinataria degli effetti dei suoi atti, poiché la legge considera la sua attività in funzione di quella della Consob (art. 27 co. 1 l.n. 262 del 2005).

La scelta di istituire la Camera presso la Consob deve essere ricondotta piuttosto all’esigenza  di tenere distinte la funzione di vigilanza sui servizi di investimento (attribuita alla Consob dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) da quella di amministrazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato, concernenti le controversie insorte tra i risparmiatori e gli stessi soggetti abilitati ai servizi di investimento (attribuita alla Camera di Conciliazione ed arbitrato con la l. 8 ottobre 2007 n. 179).

Ne discende che la Camera appositamente istituita per marcare il tecnicismo dei suoi compiti rispetto alla tradizionale posizione dell’organo, resta priva di soggettività, qualificandosi la stessa come un organismo tecnico, strumentale alla Consob ma non distinto da questa. SL



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Inserito in data 11/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE, 8 agosto 2011, n. 3189

Status di rifugiato: giurisdizione della domanda ed ammissibilità del ricorso straordinario al presidente della Repubblica.

  1. Giurisdizione: I ricorsi proposti avverso il diniego dello status di rifugiato sono di competenza del g.o. . Non si tratta, tuttavia, di una competenza esclusiva e funzionale, come tale inderogabile. Era pertanto, ammissibile in coerenza con gli artt. 10 e 24 Cost. e con l’art. 13 Cedu esperire quale rimedio alternativo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prima delle novità introdotte dal codice del processo amministrativo.
  2.  Ammissibilità del ricorso straordinario: Secondo la normativa antecedente all’introduzione del codice del processo amministrativo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rappresentava uno strumento di difesa di carattere generale, istituzionalmente indifferente al riparto di giurisdizione. Esso, pertanto, poteva essere proposto, ove non espressamente escluso da norma di legge, avverso tutti gli atti oggettivamente e soggettivamente amministrativi, anche se la relativa cognizione era attribuita in sede giurisdizionale al g. o..

Detta impostazione risulta applicabile a tutte le controversie proposte prima dell’entrata in vigore del codice, in applicazione del principio di perpetuatio jurisdictio di cui all’art. 5 c.p.c., nonostante le novità introdotte dall’art. 7 co. 8 c.p.a.. Quest’ultimo, infatti, consente oggi il ricorso straordinario “unicamente” per le controversie devolute al g. a. SL



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Inserito in data 10/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE, 22 febbraio 2011, n. 808

 

Esperibilità del ricorso straordinario contro atti di gestione del rapporto d'impiego privatizzato

Si è formato ormai quasi un “diritto vivente”, di rango giurisprudenziale, e, quindi, si è creato ormai un legittimo affidamento, sia in capo ai cittadini che alle pubbliche amministrazioni, circa la possibilità di ottenere una pronuncia sul ricorso straordinario in materia di pubblico impiego c.d. privatizzato anche dopo che essa è stata sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo. Si è, infatti, ormai consolidato l’indirizzo che ritiene che con il ricorso straordinario è possibile impugnare gli atti amministrativi relativi al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti pur dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che, salve le eccezioni di legge, ha devoluto la cognizione di tale rilevante contenzioso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Non appare possibile dubitare del fatto che alla disposizione di cui all’art. 7, comma 8, del nuovo codice del processo amministrativo (la quale stabilisce che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica “è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”) debba attribuirsi carattere innovativo e non interpretativo.

Ai ricorsi straordinari in materia di pubblico impiego privatizzato, notificati anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, si applicano i principi desumibili dall’art 5 c.p.c., mentre a quelli proposti successivamente a tale data si deve ritenere senz’altro applicabile il citato art. 7, comma 8.

Nella fattispecie deve trovare applicazione il principio desumibile dall’art. 5 del codice di procedura civile (nel testo risultante dall’art. 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353). Tale disposizione, alla stregua della quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, enuncia infatti un principio - quello della permanenza del potere di definire la controversia in capo all’organo chiamato a pronunciarsi, nonostante i mutamenti sopravvenuti della legge attribuitiva di tale potere - che appare ad avviso della Sezione certamente applicabile al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La diversa soluzione, nel senso dell’applicabilità della norma di cui al comma 8 dell’art. 7 anche alle controversie pendenti in sede straordinaria alla data di entrata in vigore del nuovo codice, porterebbe alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti nel vigore del regime precedente, con conseguente frustrazione delle aspettative e dell’affidamento degli interessati nello strumento di giustizia da essi stessi volontariamente e alternativamente prescelto, rinunciando alla tutela in sede giurisdizionale. Ci si troverebbe di fronte, in questo caso, ad una sostanziale violazione del principio di effettività della tutela, di cui all’art. 24 Cost., che deve ritenersi invocabile anche in sede di ricorso straordinario. FT



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Inserito in data 10/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE, 6 maggio 2011, n. 1721

 

Passaggio ad amministrazione diversa: limiti al divieto di reformatio in pejus dello stipendio

 L'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, - volto a stabilire, in via generale, le modalità di determinazione del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici contrattualizzati (legge, contratti collettivi, contratti individuali) - non ha espunto dall'ordinamento le norme che sanciscono il divieto di reformatio in pejus ex art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e nemmeno ha inciso, in modo diretto o indiretto, sul principio stesso, che prescinde del tutto dalle modalità di definizione del trattamento economico e trova la sua origine e la sua ratio nell’opportunità di non disincentivare il mutamento di carriera.

L’Adunanza plenaria 16 marzo 1992, n. 8 plenaria ha rilevato che la disposizione si applica nell'ambito dello "Stato-amministrazione in senso stretto, inteso come soggetto di diritto al cui interno si articolano varie branche operazionali".

L’articolo 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 – tuttora vigente - non costituisce espressione di un principio generale, applicabile a tutti i pubblici dipendenti, dovendosi esso interpretare nel senso che la disciplina relativa all'assegno ad personam, utile a pensione, attribuibile agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova posizione lavorativa, concerne soltanto i casi di passaggio di carriera presso la stessa Amministrazione statale o anche diversa Amministrazione, purché statale, e non anche i passaggi ad Amministrazione non statale, ovvero tra diverse Amministrazioni non statali, o da una di esse allo Stato e viceversa.

La natura di autorità indipendente della CONSOB esclude l’applicazione del principio del divieto di reformatio in pejus da parte dell’amministrazione di destinazione e pertanto l’obbligo di quest’ultima di corrispondere un trattamento superiore a quello corrispondente al posto conseguito per concorso.

La stessa conclusione vale anche per l’Università degli studi, atteso che l’articolo 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell’elencare le Amministrazioni pubbliche non statali, in esse espressamente ricomprende le Università degli studi. FT 



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Inserito in data 10/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE, 26 maggio 2011, n. 2102

 

Verifica dell’interesse culturale dei beni di enti che mutano la propria natura giuridica 

La norma di cui all’art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004, nell’introdurre un nuovo strumento di tutela, attribuisce espressamente all’amministrazione, a far data dalla sua entrata in vigore, il potere di sottoporre a verifica dell’interesse culturale i beni di proprietà di enti che mutino la propria natura giuridica; a partire da tale data, l’amministrazione risulta espressamente titolare del potere di procedere alla verifica (ed i soggetti privati risultano titolari del potere di richiederla) dei beni di tutti gli enti per i quali si registrino mutamenti di natura giuridica, compresi quelli intervenuti anteriormente alla sua entrata in vigore. La norma, dunque, non attribuisce oggi una qualificazione giuridica a fatti, atti o procedimenti verificatisi nel passato, ma consente di esercitare, pur dopo la sua entrata in vigore, il potere di richiedere la verifica dell’interesse culturale (o la relativa facoltà da parte di soggetti privati) in presenza di processi di privatizzazione di enti pubblici, comunque posti in essere. Il nuovo strumento di tutela - la verifica dell’interesse culturale - risulta così utilizzabile anche nei confronti di beni per i quali il mutamento del regime giuridico dei soggetti proprietari non ha comportato la perdita della loro intrinseca rilevanza culturale. FT



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Inserito in data 10/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE, 13 luglio 2011, n. 2789

 

Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere le controversie aventi ad oggetto la revisione della patente di guida adottata ai sensi dell’art. 126 bis del codice della strada. Il provvedimento assume, infatti, la natura di atto dovuto, a contenuto vincolato, in ordine al quale l'amministrazione non gode di alcuna discrezionalità (a differenza delle altre ipotesi disciplinate dal codice della strada nelle quali la revisione è disposta a seguito dell'insorgenza di dubbi circa la persistenza nei conducenti dei requisiti fisici e psichici o dell'idoneità tecnica alla guida). Le relative controversie vanno quindi attribuite alla competenza esclusiva del giudice ordinario. Specificamente, il contenzioso in questione deve ricondursi alla giurisdizione del giudice di pace, ai sensi degli artt. 204-bis e 205 del d.lgs. n. 285 del 1992, come confermato anche dall'art. 216, comma 5, dello stesso decreto relativamente alle opposizioni proponibili avverso le sanzioni accessorie, secondo lo speciale procedimento fissato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981. Da quanto esposto consegue che l'impugnativa proposta non può essere decisa in sede ricorso straordinario al Capo dello Stato.

L'Adunanza generale n. 808 del 2011 ha chiarito che l'art. 7, comma 8, del Codice del processo amministrativo ha contenuto innovativo e non interpretativo, con la conseguenza che ad esso non può attribuirsi una valenza retroattiva. Data la premessa, la conseguenza è che è possibile rendere un parere su di un ricorso straordinario su questioni di competenza del giudice ordinario, ove quest’ultimo sia stato notificato anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice. Diversa è l’ipotesi in cui il giudice ordinario o amministrativo siano titolari di competenza funzionale e inderogabile (ad es., per il giudice ordinario, opposizione a sanzioni amministrative), nel qual caso la devoluzione della materia ad un determinato giudice con carattere di esclusività preclude la proponibilità del ricorso straordinario. FT



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Inserito in data 07/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 31 dicembre 2011, n. 7006

 

Differenti il “diploma di istruzione secondaria superiore” e quello reso all’esito di un corso triennale

A)I Giudici amministrativi confermano la distinzione, rilevante ai fini delle procedure concorsuali, tra gli istituti di istruzione secondaria superiore quali quelli, elencati nell’art. 191 – 9’ comma – D.Lgs 297/94, all’esito del cui corso di studio vi è l’accesso all’Università;

B)A differenza del diploma rilasciato da un Istituto professionale di durata triennale che, invece, dà solo diritto a valutazione in termini di punteggio nei concorsi, per soli titoli e per titoli ed esami, ovvero per l'assunzione nei ruoli di carattere tecnico;

C)Il Massimo Collegio, quindi, avallando un orientamento già assestato, conferma che i due titoli non sono, in alcun modo, assimilabili. CC



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Inserito in data 07/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 4 gennaio 2012, n. 6

 

Rigetto della domanda di accertamento del diritto al rimborso di spese sanitarie sostenute all’estero

A) La domanda di rimborso è subordinata alla previa richiesta di autorizzazione, circa la possibilità di fruire di cure all’estero, promossa dinanzi alla A.S.L. territorialmente competente;

B) Questa, dietro valutazione sulla base di parametri statuiti ex Lege n. 585/95 – art. 3 – co. 5’ ed appositamente acclarati con Decreto del Ministro della Sanità, dispone in merito alla particolare gravità del caso sottoposto, nonché alla necessarietà di cure esperibili solo all’estero, in forza dell’estrema specializzazione medica, non riscontrabile nei centri italiani;

C)Simili criteri possono essere derogati, solamente, nelle ipotesi di necessità di “prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza”, imponendo, però, che la richiesta di rimborso sia presentata, a pena di decadenza, nel termine di tre mesi dall’effettuazione della relativa spesa. CC

 



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Inserito in data 05/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 2 gennaio 2012, n. 1

 

Appalti: le società partecipanti alla gara non possono essere riconducibili ad un unico centro decisionale

Per verificare la sussistenza di  un unico centro decisionale delle offerte,pertanto, la relazione tra le imprese partecipanti  è soggetta ad esame non solo formale ma anche fattuale e concreto delle circostanze e degli elementi che caratterizzano la fattispecie.

Pertanto, ove tale “unicità” non corrisponda a ipotesi tipizzate può comunque scaturire da dati e indizi seri, probanti, oggettivi, coincidenti, precisi e univoci, non contestati in fatto.

Può prescindersi, quindi, anche dalla produzione di documenti, per lo più autocertificati, tendenti a escludere collegamenti e intrecci sul piano meramente formale, posto che gli appalti pubblici debbano essere informati, anche secondo la normativa europea, ai principi e ai postulati della legalità e dell’imparzialità nonché della chiarezza e trasparenza delle procedure in ogni fase, della par condicio e dell’indipendenza, dell’affidabilità e della segretezza, della completezza e autenticità delle offerte, sì da porre la stazione appaltante al riparo da qualsivoglia possibile contestazione, pregiudizievole sia per la gara che per il buon nome della P.A. SL



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Inserito in data 05/01/2012
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 dicembre 2011, n. 6967

 

L’impugnazione della sola aggiudicazione definitiva non determina la tardività del ricorso

L’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria costituisce, infatti, solo una facoltà e non anche un onere per l’impresa partecipante alla gara, che può legittimamente attendere il provvedimento di aggiudicazione definitiva, dal quale devono farsi decorrere i termini per l’impugnativa. SL



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Inserito in data 03/01/2012
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 22 dicembre 2011, n. 339

 

Competenza legislativa esclusiva dello Stato: dipendenti regionali; mercato dell’energia elettrica

Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale:

1. (…) dell’art. 3 co. 2 (terzo periodo) della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010, nella parte in cui dispone che le economie risultanti dalla riduzione dell’organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta ad altre risorse annualmente stanziate ai sensi del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali.

La norma in esame, intervenendo in materia riservata alla contrattazione collettiva, si è posta in contrasto con le norme contenute nel Titolo III del d.lgs. n. 165 del 2001, così invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell’art. 117 co. 2 lett. l) Cost.

 

2. (…) dell’art. 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010 nella parte in cui, modificando la legge regionale n. 26 del 2003 - che disciplina i servizi locali di interesse economico generale -, ha introdotto l’art. 53-bis (in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico).

La disposizione, infatti, incide direttamente e sotto diversi profili sulla disciplina delle procedure ad evidenza pubblica, riconducibile per intero alla tutela della concorrenza e, pertanto, spettante nella sua interezza alla competenza esclusiva dello Stato medesimo, onde la denunziata violazione dell’art. 117 co. 2 lett. e), Cost.

- In particolare, viene censurato il comma 3 dell’art. 53 bis, laddove demanda alla Regione l’individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell’energia prodotta, concernenti le procedure di gara. Tale individuazione, invece, è affidata allo Stato dall’art. 15 co. 6-ter lett. c) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010, che sostituisce il co. 2 dell’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999.

- In secondo luogo, vengono censurati anche i commi 7, 8, 9, 10 del predetto art. 53 bis. Il comma 7, infatti, stabilisce che la Regione, allo scadere delle concessioni, acquisisce le opere e gli impianti afferenti alle grandi derivazioni idroelettriche e li conferisce a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Tali società patrimoniali metteranno a disposizione del soggetto affidatario, individuato sia con la procedura di cui ai commi 2 e 8 sia con quelle di cui al comma 9, le infrastrutture e gli impianti afferenti alla derivazione.

L’individuazione del soggetto affidatario si pone in palese contrasto con la normativa statale, dal momento che l’affidamento mediante gare ad evidenza pubblica verrebbe rimesso alla mera discrezionalità del soggetto affidante, cui è demandata la scelta tra le dette procedure di gara e l’affidamento diretto, sia pure a condizione che siano soddisfatti i requisiti prescritti dalle vigenti direttive comunitarie e norme nazionali;  queste ultime, tuttavia, nel settore de quo prescrivono l’indizione di gare ad evidenza pubblica, senza alternative. Il comma 9, addirittura, stabilisce che l’affidamento diretto sia addirittura l’unica forma, con i requisiti sopra indicati. FT




Inserito in data 03/01/2012
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 22 dicembre 2011, n. 340

 

Conflitto di attribuzioni tra Ministero dell’Economia e Provincia Autonoma di Trento e Bolzano

 

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dello Stato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in relazione all’e-mail del Ministero dell’economia e delle finanze con cui, sul presupposto dell’applicabilità dell’obbligo di comunicazione dei dati sul patrimonio ai sensi dell’art. 2 comma 222 della legge n. 191 del 2009 (Finanziaria 2010) anche nei confronti dei Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Province stesse, avrebbe sollecitato gli stessi a fornire “i dati identificativi a) degli immobili, edifici e terreni, di proprietà degli stessi Comuni, Province e Regioni; b) degli immobili, edifici e terreni, utilizzati o detenuti a qualunque titolo, dallo stesso Comune, Provincia, Regione, di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici”.

L’e-mail impugnata ha una portata puramente informativa e, conseguentemente, non ha alcuna portata vincolante nei confronti delle amministrazioni alle quali è indirizzata, non contenendo alcuna manifestazione di volontà, che sia peraltro riconducibile ad un organo dell’amministrazione legittimato a rappresentare lo Stato e ad esprimerne appunto la volontà all’esterno, che si risolva nell’affermazione di una competenza propria dello Stato nell’ambito indicato. FT

 



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Inserito in data 23/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 20 dicembre 2011, n. 6990

 

Criteri sul permesso di soggiorno dello straniero che esercita il diritto al ricongiungimento familiare

A)I Giudici amministrativi ribadiscono la necessità di dare rilievo, in sede di rilascio o diniego, anche alla natura ed alla effettività dei vincoli familiari dell’interessato e, per lo straniero già soggiornante in Italia, alla durata del suo soggiorno;

B)L’obiettivo è, palesemente, quello di garantire il rilievo di situazioni soggettive fondamentali per il singolo ed evitare, in caso di sopravvenuti motivi di diniego, la frammentazione di nuclei familiari frattanto formatisi sul territorio nazionale;

C)E’, pertanto, illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso in assenza di valutazione di simili elementi, tracciati dall’art. 5 – comma 5’ D. Lgs. 286/98, introdotto dal D. Lgs. 5/07, e come letti dalla consolidata giurisprudenza amministrativa. CC



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Inserito in data 23/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 21 dicembre 2011, n. 6781

 

Accesso agli atti di procedimento disciplinare e tutela diritto alla riservatezza del controinteressato

A)Il Consiglio di Stato riconferma l’esperibilità dell’accesso, specie se avente ad oggetto dati sensibili quali quelli giudiziari del caso in esame, a limiti estremamente rigidi e di assoluta necessarietà;

B)Simili paletti condizionano, ovviamente, anche l’eventuale riesame in autotutela, da parte della P.A., di un proprio precedente diniego;

C)Deve valutarsi come prioritaria la tutela alla riservatezza propria di controparte, specie in assenza della stretta indispensabilità del bisogno di colui che intenderebbe accedere. CC



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Inserito in data 23/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 22 dicembre 2011, n. 6786

 

Giurisdizione esclusiva G.A. sui provvedimenti sanzionatori CoReCom, in quanto Organo decentrato AgCom

A)Natura provvedimentale e, quindi, portata pubblicistica propria della deliberazione sanzionatoria emessa da CoReCom a fronte di un grave inadempimento contrattuale di un gestore di telefonia mobile;

B)Al di là dell’oggetto del contendere, la questione è risolta dinanzi ad un Organo di chiara natura pubblicistica, espressione, in ambito regionale, di un’Autorità amministrativa;

C)Si spiega, così, l’attribuzione al G.A. in sede esclusiva, come disposto, tra l’altro, dall’art. 133 co. 1 lett. l) del nuovo C.p.a. CC



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Inserito in data 23/12/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 12 dicembre 2011, n. 338

 

Indennità di espropriazione ed omessa o irrisoria denuncia a i fini ICI; disparità sul ristoro

A)I Giudici della Consulta, leggendo la portata degli artt. 16, comma 1, D.Lgs n. 504/92 e 37, comma 7, D.P.R. n. 327/01, ne sanciscono l’illegittimità costituzionale nella parte in cui tali disposizioni non prevedevano la possibile variazione della “sanzione” riduttiva dell’indennità di esproprio, in capo a chi, a seguito di dichiarazione ICI infedele, avesse compiuto successivi atti di ravvedimento o di spontanee rettifiche;

B)Tale disciplina iniquamente sanzionatoria, riguardando anche le ipotesi di omessa dichiarazione/denuncia ICI, finiva inoltre col garantire all’evasore un ristoro comunque non spettantegli;

C)Palese vulnus, pertanto, degli artt. 3 e 42 – 3’ comma – Cost., nonché degli artt. 1 e 6 del primo Protocollo CEDU, ove tali norme intendono perseguire un ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l’ammontare della indennità dovuta. CC



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Inserito in data 22/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 dicembre 2011, n. 6546

 

Appalti:  la stazione appaltante è tenuta ad applicare le clausole inserite nella lex specialis in modo rigoroso e incondizionato

Le clausole, inserite nella lex specialis, relative ai requisiti di partecipazione o alle cause di esclusione sono ritenute connesse ad esigenze di certezza e celerità, oltre che a garanzie di imparzialità dell'azione amministrativa e di par condicio tra i concorrenti. SL



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Inserito in data 22/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 dicembre 2011, n. 6539

 

Il ricorso in giudizio avverso l’aggiudicazione provvisoria, non esclude la necessità di impugnare anche l’aggiudicazione definitiva

L’aggiudicazione definitiva, infatti, anche laddove si limita a recepire i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti. SL



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Inserito in data 22/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 14 dicembre 2011, n. 6537

 

Condizioni di ammissibilità del ricorso cumulativo nel processo amministrativo.

Il ricorso cumulativo è quello con il quale vengono impugnati più provvedimenti amministrativi.  Nel processo amministrativo, tuttavia, a differenza di quanto accade in ambito civile il cumulo delle domande può essere giustificato soltanto da una connessione oggettiva ovvero da una contestuale connessione oggettiva e soggettiva.

La ratio di tale indirizzo si fonda:1) sull’esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo; 2) sulla necessità di impedire l’elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi. SL



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Inserito in data 21/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 16 dicembre 2011, n. 6625

 

Giudizio amministrativo: ordine di priorità nell’esame dei motivi del ricorso  e principio dispositivo

L’ordine del giudice nella disamina delle censure proposte dalla parte ricorrente non può prescindere dal principio dispositivo, che regola tutti i processi  ad impulso di parte, ed in particolare il processo amministrativo.

La graduazione dei petita va, pertanto, affrontata dal giudice non già in base al puro strumento logico, ma in base ai principi propri del giudizio: correlando cioè, detta graduazione all’interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela.

Ciò comporta la necessità di esaminare in via prioritaria quelle censure dal cui eventuale accoglimento deriverebbe un effetto pienamente satisfattivo della pretesa della parte medesima. SL



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Inserito in data 20/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 15 dicembre 2011, n. 6613

Sui Limiti all’Efficacia del Giudicato Amministrativo e le Azioni Esercitabili in sede di Ottemperanza

Al giudice amministrativo non è preclusa in sede di ottemperanza l'individuazione della corretta portata della decisione.

Ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, nei limiti oggettivi costituiti dai suoi elementi costitutivi, ovvero il "titolo" della stessa azione ed il "bene della vita" che ne forma oggetto; entro tali limiti, il giudicato copre il "dedotto ed il deducibile ", cioè non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione e, comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni che, pur non dedotte in giudizio, costituiscano un presupposto logico ed indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la <sopravvenienza di fatti e situazioni nuove>, verificatisi dopo la formazione del giudicato.

La circostanza che l’atto di cui si chiede di accertare la incompatibilità con l’accertamento regiudicato è antecedente alla decisione stessa, non configura condizione ostativa alla percorribilità del rimedio della ottemperanza, in quanto quest’ultimo non può essere limitato agli atti formatisi posteriormente alla formazione del giudicato stesso. Esso può concernere anche atti antecedenti: altrimenti, il soggetto leso sarebbe costretto ad intraprendere un’autonoma azione di accertamento della (sopravvenuta) nullità del provvedimento adottato in violazione del giudicato, e ciò colliderebbe con l’art. 111 della Costituzione in punto di ragionevole durata del processo e concentrazione dei giudizi.

La circostanza che l’eventuale condizione per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente versate (nel caso di specie, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 380/2001) riposi in una pronuncia di nullità dell’atto, implica che pacificamente la detta azione possa essere esercitata in sede di rimedio di ottemperanza. FT



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Inserito in data 20/12/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 16 dicembre 2011, n. 332

Conflitto di attribuzione, ordinanza istruttoria del Tribunale nel giudizio contro consiglieri regionali

Sussiste il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all’ordinanza di ammissione di mezzi istruttori, adottata dal Tribunale di Venezia nell’ambito di un giudizio civile promosso contro alcuni consiglieri regionali, per il risarcimento dei danni derivanti da talune loro dichiarazioni, reputate diffamatorie. L’atto impugnato è lesivo della prerogativa della insindacabilità, accordata ai consiglieri regionali dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione.

L’eccezionale guarentigia di cui all’art. 122, quarto comma, Cost. – la quale non mira ad assicurare una posizione di privilegio ai consiglieri regionali, ma a preservare da interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia costituzionalmente riservata al Consiglio regionale – ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione di una funzione tipica, affidata a tale organo dalla stessa Costituzione o da altre fonti normative cui la prima rinvia. Come per l’analoga guarentigia prevista a favore dei membri del Parlamento dall’art. 68, primo comma, Cost., l’immunità in parola si estende, peraltro, anche a quei comportamenti che, pur non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo di appartenenza, tra cui, in particolare, la divulgazione esterna delle opinioni espresse in sede consiliare. FT



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Inserito in data 20/12/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 16 dicembre 2011, n. 331

Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, presunzione di adeguatezza della custodia cautelare

Le fattispecie criminose cui la presunzione in esame è riferita possono assumere le più disparate connotazioni: l’eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili al paradigma punitivo astratto non consente di enucleare una regola generale, ricollegabile ragionevolmente a tutte le connotazioni criminologiche del fenomeno, secondo la quale la custodia cautelare in carcere sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari.

Ciò che vulnera i valori costituzionali non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario». Di contro, la previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria – atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario – non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l’apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso. FT



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Inserito in data 20/12/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 16 dicembre 2011, n. 329

Minore Extracomunitario, Subordinazione dell’Indennità di Frequenza al permesso di soggiorno

Dalla limitazione connessa ad una presenza nel territorio dello Stato di un periodo minimo di cinque anni, deriva, da un lato, la violazione del principio di uguaglianza e dei parametri costituzionali che assicurano la protezione di diritti primari dell’individuo (quali l’istruzione, art. 34; la salute, art. 32; e l’assistenza sociale, art. 38), nonché dei doveri di solidarietà economica e sociale (art. 2); dall’altro, la violazione del dovere di esercitare la potestà legislativa nel rispetto, oltre che della Costituzione, anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117 Cost.), essendosi introdotto un regime discriminatorio nei confronti di cittadini stranieri incompatibile pure con i principi affermati in riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

La provvidenza presa in esame, per i requisiti che ne condizionano il riconoscimento, rappresenta una erogazione destinata non già ad integrare il minor reddito in relazione alle condizioni soggettive e alle diminuite capacità di guadagno, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento: in linea, evidentemente, con i principi di inderogabile solidarietà sociale, assunti quale valore fondante degli stessi diritti inalienabili dell’individuo, che non ammettono distinzioni di sorta in dipendenza di qualsiasi tipo di qualità o posizione soggettiva e, dunque, anche in ragione del diverso status di cittadino o di straniero.

Ciò che assume valore dirimente agli effetti del sindacato di legittimità, non è la denominazione o l’inquadramento formale della singola provvidenza, quanto, piuttosto, il concreto atteggiarsi di questa nel panorama delle varie misure e dei beneficii di ordine economico che il legislatore ha predisposto quali strumenti di ausilio ed assistenza in favore di categorie “deboli”. Per la compatibilità costituzionale delle scelte legislative occorre, infatti, verificare se, alla luce della configurazione normativa e della funzione sociale, la misura presa in considerazione integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento di “bisogni primari” inerenti alla sfera di tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare.

Il condizionamento imposto ai fini del riconoscimento del beneficio per i minori stranieri, rappresentato dalla titolarità della carta di soggiorno, finisce per determinare per un periodo minimo di cinque anni – quello richiesto per il rilascio della carta – una sostanziale vanificazione, incompatibile non soltanto con le esigenze di “effettività” e di soddisfacimento che i diritti fondamentali naturalmente presuppongono, ma anche con la stessa specifica funzione della indennità di frequenza, posto che l’attesa del compimento del termine di cinque anni di permanenza nel territorio nazionale potrebbe comprimere sensibilmente le esigenze di cura ed assistenza di soggetti che l’ordinamento dovrebbe invece tutelare, se non addirittura vanificarle in toto. FT



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Inserito in data 18/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 16 dicembre 2011, n. 24

Termini appello incidentale; Difetto di giurisdizione, nuovo Giudice ed effetti traslatio iudicii

  1. L’Adunanza illustra l’applicabilità degli artt. 333 e 334 c.p.c. alla luce del nuovo Codice del Processo amministrativo, chiarendo la portata del relativo art. 96;
  2. Le impugnazioni incidentali, in sostanza, benché autonome, possono discendere da quella principale e, come tali, godere di un termine che vada anche oltre quello lungo, previsto per il gravame maggiore;
  3. Ha attitudine di giudicato formale la sentenza che declina la giurisdizione, secondo l’art. 59 – comma 2’ - L. 69/09 ed in forza dell’interpretazione costante delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione;
  4. Pertanto, se riassunto il giudizio dinanzi al Giudice ad quem prima del passaggio in giudicato della sentenza che lo individua, le parti vi sono vincolate; allo stesso modo, del resto, il Giudice della riassunzione non può più contestare con sentenza la propria giurisdizione;
  5. L’Adunanza chiarisce, infatti, il principio secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione, dopo una sentenza che declina la giurisdizione, è precluso anche nel giudizio riassunto. CC


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Inserito in data 18/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 14 dicembre 2011, n. 23

Trasferimento d’ufficio e indennità ex art. 1 L. 86/01. Occorre distanza non inferiore a dieci Km

  1. Il Supremo Consesso amministrativo chiarisce il contrasto interpretativo sorto tra quanti ritenevano non più vigente il suddetto requisito, valutandolo proprio dell’indennità di missione e, come tale, non estensibile a tutte le Amministrazioni statali;
  2. E chi, invece, valutava come assimilabile anche ai dipendenti della Polizia di Stato, protagonisti dell’ordinanza di rimessione in questione, il requisito della distanza di non meno di dieci Km tra il Comune di provenienza e quello di destinazione;
  3. L’Adunanza avalla quest’ultimo orientamento, posto che la norma del 2001, non derogando rispetto alla precedente previsione del 1987, non ha indugiato riguardo ai presupposti chilometrici, in essa previsti, occorrenti per il conseguimento della suddetta indennità;
  4. Ciò comporta, quindi, che la relativa erogazione è subordinata alla vigenza del requisito, sopra menzionato, della distanza minima. CC


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Inserito in data 18/12/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 16 dicembre 2011, n. 330

Spesa farmaceutica e criteri di ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni

I Giudici costituzionali, ricordando la pregnanza della questione relativa alla spesa farmaceutica e l’attinenza della stessa alla tutela alla salute, statuiscono l’illegittimità dell’art. 11, comma 6’, D. L. n. 78/10 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come convertito dalla L. n. 122/10, nella parte in cui esso comma non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni nel confronto tecnico dallo stesso disciplinato. CC



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Inserito in data 18/12/2011
CORTE DEI CONTI, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, 13 dicembre 2011, n. 858

Danno erariale per errata procedura espropriativa; è grave la responsabilità del Funzionario

  1. Non ha rilievo alcuno la mancata conclusione del procedimento espropriativo, da cui scaturisce il danno lamentato, nei termini fissati;
  2. I Giudici contabili ravvedono, infatti, una piena responsabilità del Dirigente anche laddove egli, pur dimostrando la propria estraneità al mancato rispetto dei termini, non abbia fatto quanto era necessario ad evitare un grave pregiudizio alle Finanze pubbliche;
  3. E’ evidente la negligenza dallo stesso mantenuta, posto che, data la complessità della procedura espropriativa, egli avrebbe dovuto unificare il tutto sotto il proprio impulso procedimentale. CC

 



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Inserito in data 16/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 12 dicembre 2011, n. 6501

Poteri del g. a. in sede di ottemperanza per dare esecuzione al giudicato.

Nel giudizio di ottemperanza il vincolo che deriva al giudice dalla domanda di parte attiene solo al risultato e non al quomodo per raggiungere tale risultato. SL



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Inserito in data 16/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 12 dicembre 2011, n. 6493

Informative antimafia: potere discrezionale della Prefettura

Il potere discrezionale della Prefettura comporta una valutazione lata di interessi contrapposti: quello relativo alla libertà di impresa e quello relativo alla tutela dell'uso delle risorse pubbliche. SL



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Inserito in data 16/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 12 dicembre 2011, n. 6489

A quale giudice spetta la giurisdizione nel caso in cui un pubblico dipendente si trattenga in servizio oltre i limiti di età?

Se si tratta di un rapporto di lavoro privatizzato la giurisdizione spetta al g. o., poiché il provvedimento che dispone o nega il trattenimento in servizio incide sempre sul rapporto di lavoro in corso. SL



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Inserito in data 16/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, ordinanza 7 dicembre 2011, n. 5364

La tessera del tifoso è legittima: illegittime sono le card abbinate.

L'abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall'utente) tra il rilascio della tessera di tifoso e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata, potrebbe condizionare indebitamente la libertà di scelta del tifoso-utente. SL



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Inserito in data 12/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 2 dicembre 2011, n. 21

Interpretazione Bandi di Concorso, Clausole che richiedono una determinata Età per l’Ammissione

Quando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quale la perdita di un requisito di ammissione ad un concorso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del compleanno. Il limite d'età fissato, pertanto, deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno. Sulla scorta di tale impostazione, a nulla rileva la formulazione utilizzata dalla lex specialis, in quanto il compimento del’anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto. FT



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Inserito in data 12/12/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 7 dicembre 2011, n. 328

Lavori Pubblici, Qualificazione delle Imprese, Competenza Legislativa Regioni a Statuto Speciale

a) Dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Sardegna n. 14 del 2002, laddove - per la realizzazione di lavori pubblici che si svolgono nell’ambito del territorio regionale - delineano un sistema autonomo di qualificazione delle imprese, stabilendo che tale qualificazione costituisce condizione sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti ai fini della partecipazione alle gare d’appalto. Detta qualificazione è affidata ad un organismo diverso da quelli individuati dalla normativa statale (SOA), chiamato ad applicare criteri differenti rispetto a quelli individuati dal legislatore statale nel d.lgs. n. 163 del 2006;

b) Riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni ad autonomia speciale, titolari - in virtù dello statuto speciale - di competenza primaria nella materia «lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione»: la Regione deve esercitare la propria competenza primaria in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. In particolare, tra queste ultime vanno ascritte le disposizioni del Codice degli appalti, per la parte in cui sono correlate all’art. 117 co. 2 lett. e) Cost. (tutela della concorrenza). La legislazione regionale, quindi, non può avere un contenuto difforme dalle disposizioni di quest’ultimo, né alterare il livello di tutela garantito dalle norme statali;

c) La disciplina della qualificazione e selezione delle imprese è riconducibile all’ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale, che può stabilire una regolamentazione integrale e dettagliata delle procedure di gara, la quale, può influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni. FT



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Inserito in data 12/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 dicembre 2011, n. 6375

Trasformazione Fondo Occupato dalla PA, Risarcimento Danni: Litisconsorzio, Prescrizione, Quantificazione

a) Controversie relative ad attività di occupazione e trasformazione irreversibile di un bene da parte della PA a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, laddove il procedimento non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo, ovvero sia stato caratterizzato dalla presenza di atti dichiarati illegittimi:

b) Non si ha litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 cpc in caso di giudizio risarcitorio per un atto illecito del quale più soggetti siano chiamati a rispondere solidalmente, e dei quali solo alcuni siano stati convenuti in giudizio. Tale regola trova una deroga eccezionale soltanto nei casi in cui la responsabilità di uno dei danneggianti si ponga in rapporto di dipendenza con la responsabilità di altri danneggianti, nonché nell’ipotesi in cui sia la legge stessa che imponga esplicitamente il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali;

c) Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all’adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti, di modo che, se emanata in assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate, la emananda sentenza sia priva di alcuna pratica utilità.

e) La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 43 del dPR 327/2001 (procedura di acquisizione in sanatoria di un’area occupata sine titulo) e la successiva recente introduzione dell’art. 42 bis non incide sul principio dell’estraneità della fase risarcitoria al procedimento espropriativo propriamente detto, mutando unicamente lo strumento tecnico-giuridico attraverso il quale si realizza l’effetto traslativo della proprietà in favore dell’Amministrazione.

f) Deve escludersi che il dies a quo della prescrizione possa coincidere con l’irreversibile trasformazione dell’immobile. L’occupazione sine titulo, infatti, costituisce illecito permanente, il cui termine quinquennale di prescrizione decorre a partire da ogni momento dell’illecita occupazione.

g) Alla proposizione della sola domanda di risarcimento per equivalente non può attribuirsi un implicito effetto abdicativo del diritto di proprietà a favore della PA . Di conseguenza, il giudice di prime cure chiamato a procedere alla quantificazione del danno risarcibile, deve individuarne il dies ad quem nel momento della cessazione dell’illecita occupazione. Qualora tale evento non sia ancora avvenuto, il percorso idoneo a consentire una compiuta definizione della controversia è destinato ad articolarsi o in un accordo traslativo avente ad oggetto il trasferimento della proprietà, o in un decreto di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. nr. 327/2001;

h) Il meccanismo disciplinato dall’art. 34 co. 4 c.p.a. consente di rimettere alle parti il raggiungimento di un accordo sulla somma da offrire a titolo di risarcimento, e quindi anche sulla determinazione del valore venale dell’immobile quale parametro di riferimento. Quanto ai criteri con cui commisurare il danno, alla stregua dell’art. 42 bis, dovrà distinguersi fra danno da perdita da proprietà (corrispondente al valore venale del suolo al momento della cessione dello stesso al Comune) e danno da mancato uso (da calcolarsi in misura del 5 % di tale valore giusta il meccanismo “forfettario” introdotto dal menzionato articolo). FT



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Inserito in data 12/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 2 dicembre 2011, n. 6369

Autonomia dell’Azione Risarcitoria, Riproposizione in separato giudizio, Applicabilità dell’art. 1227 cc FT

a) La domanda risarcitoria ha una propria autonomia rispetto alla domanda impugnatoria, per la diversità dei presupposti di fatto e di diritto sulla quale si fonda; il giudice è quindi tenuto a pronunziarsi su di essa ai fini della esatta corrispondenza tra il decisum e il petitum e, in assenza di una pronunzia espressa, non può considerasi formato il giudicato. Qualora il giudice ometta di pronunziarsi su una delle domande proposte e non ricorrano gli estremi per una sua reiezione implicita, deve sempre riconoscersi alla parte che aveva formulato la domanda, di coltivare la domanda nell’ambito di un separato giudizio. Infatti, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, posto che la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cpc ha valore meramente processuale e non anche sostanziale. Ne consegue che, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile il giudicato esterno per omessa pronunzia;

b) L’art. 1227 c.c. co. 1 dispone che, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo l’entità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate e, al co. 2, precisa che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Qualora la sentenza favorevole non venga eseguita, pur non essendo stata sospesa in appello, il ricorrente vittorioso in primo grado omette di azionare il rimedio giurisdizionale previsto a suo favore dalla L. 205/2000, art. 10. Il ricorrente, nell’ambito della diligenza del danneggiato, avrebbe dovuto azionare i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento al fine di ottenere, nelle more dell’esaurimento del giudizio di appello, l’esecuzione delle favorevoli statuizioni contenute nella sentenza. Ciò è vero a maggior ragione, qualora l’eventuale proposizione del ricorso per l’esecuzione della sentenza Tar non presenti alcuna incertezza di esito, poichè da un lato la PA ha l’obbligo di eseguire e dall’altro l’esecuzione stessa non presenta margini ulteriori di discrezionalità. La valorizzazione del comportamento processuale della ricorrente rilevabile ex art. 1227 c.c. può portare a ritenere sproporzionato in eccesso il risarcimento disposto dalla sentenza ed alla sua conseguente riduzione. FT



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Inserito in data 11/12/2011
CORTE DI GIUSTIZIA, GRANDE SEZIONE, 6 dicembre 2011, C-329/11

Monito dei Giudici di Lussemburgo sulla Direttiva rimpatri

  1. La pena detentiva nei confronti di un soggetto irregolare sembrerebbe eludere l’effetto utile proprio della Fonte comunitaria, quale quello di agevolare il rientro in Patria del clandestino;
  2. La suddetta misura, infatti, sarà attuabile solo come extrema ratio, laddove le modalità più blande previste dalla Direttiva siano state infruttuose;
  3. La Corte Europea non valuta più illegittima la previsione, da parte di ciascuno Stato membro, del reato di clandestinità, purchè conforme ai principi CEDU CC


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Inserito in data 11/12/2011
CORTE DI GIUSTIZIA, TERZA SEZIONE, 8 dicembre 2011, C-81/10

Il Collegio UE, confermando il primo grado, è caustico sugli Aiuti di Stato

  1. France Telecom ha goduto di un indubbio vantaggio, avvalendosi per un lungo lasso di tempo di un regime fiscale privilegiato;
  2. Questo, sfociando in un’imposizione minore a titolo di tassa professionale, è assimilabile ad un Aiuto di Stato illegittimo, perché incompatibile con il mercato comune. CC


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Inserito in data 11/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 7 dicembre 2011, n. 6428

Sopravvenuta revoca dell’alloggio pubblico: è valutazione discrezionale o mero epilogo di locazione?

  1. In caso di decadenza per modifica dei criteri reddituali del primo assegnatario questi è in una posizione di diritto soggettivo;
  2. Non vi è, quindi, alcuna discrezionalità della P.A. nella valutazione di tali limiti, ma solo una modifica nello svolgimento del rapporto locativo;
  3. Il riparto di giurisdizione, conferma il CdS, segue la posizione soggettiva quindi G.O. CC


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Inserito in data 11/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 7 dicembre 2011, n. 6465

Appalti pubblici: atto del Prefetto, per presunte infiltrazioni, in sede di informativa antimafia

  1. La portata interdittiva del provvedimento prefettizio non è sindacabile dalla stazione appaltante, data la provenienza;
  2. Né è discutibile l’attività svolta, in quanto rientrante nell’ambito di un Protocollo di Legalità redatto dalla Prefettura con il Comune CC


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Inserito in data 09/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 1 dicembre 2011, n. 6349

La Regione, all’atto dell’approvazione dello strumento urbanistico, può apportare modifiche cc.dd. obbligatorie, concordate e facoltative. SL



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Inserito in data 09/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 6 dicembre 2011, n. 6397

L’amministrazione è autovincolata all’osservanza del bando anche se illegittimo e non può disapplicarlo, salvo autotutela. Conseguentemente, i partecipanti alla procedura hanno interesse ad ottenere il rispetto delle regole del bando ove la loro violazione pregiudichi le proprie “chances” di successo. SL



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Inserito in data 09/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 30 novembre 2011, n. 6321

La SSIS in quanto ente distinto dall’Università non consente al relativo personale di partecipare ai concorsi riservati ai dipendenti di quest’ultima. SL



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Inserito in data 09/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 30 novembre 2011, n. 6315

Non è consentita la CIG per l’impresa che ha subito una drastica riduzione di forniture da parte della principale committente.

Una deroga ai limiti temporali di cui agli artt. 3 e 4 l.164/75 è consentita solo per eventi “oggettivamente inevitabili”, cui non rientra detta ipotesi. SL



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Inserito in data 06/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 24 novembre 2011, n. 6240

Mancata osservanza puntuali prescrizioni su modalità/oggetto di dichiarazioni da fornire in sede di gara: non può essere escluso chi partecipa con tutti i requisiti richiesti, se la lex specialis non prevede espressamente l'esonero per quest’ipotesi. L’omissione non danneggia interessi presidiati dalla legge ed è considerata un falso innocuo, che non può provocare l'esclusione, le cui ipotesi sono tassative. FT



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Inserito in data 06/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 25 novembre 2011, n. 6261

a) Concerne la Giurisdizione esclusiva del GA il risarcimento del danno conseguente allo spossessamento dell’area su cui è stata realizzata l’opera durante la vigenza del provvedimento di occupazione; ciò ancorché il vulnus al diritto soggettivo debba ricondursi in parte all’esplicazione dei pubblici poteri e in parte al perseguimento con comportamenti sine titulo e mezzi impropri di finalità pubblicistiche;
b) Sempre devoluto alla giurisdizione del GA il risarcimento danni per il mancato godimento, qualora gli atti del procedimento ablativo siano venuti comunque meno o siano stati annullati. Rientrano nella giurisdizione del GO le domande relative all’occupazione usurpativa, in assenza di provvedimenti. FT



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Inserito in data 06/12/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 2 dicembre 2011, n. 325

L. reg. Puglia 19/2010 (Finanziaria per il 2011) – costituzionalmente illegittima

 a) laddove include tra i soggetti esenti dal pagamento del ticket categorie non comprese dalla legislazione statale in materia di salute e finanza pubblica, violando l’art 117 co 3 Cost;

b) laddove prevede l’abrogazione del divieto di transito con mezzi a motore in un parco naturale, in contrasto con la legge statale sulle aree protette  e in modo non conforme agli standard minimi di tutela validi sul territorio nazionale, violando l’art 117 comma 2 lett s) Cost;

c) laddove istituisce un’Agenzia regionale per la promozione della legalità con funzioni analoghe ad un’Agenzia nazionale istituita con L 50/2010, violando l’art 117 co 2 lett h) Cost;

d) laddove, in attesa del completamento del sistema automatico di rilevazione delle presenze, proroga l’erogazione del compenso per lo straordinario al personale regionale: la Finanziaria Statale 2008 obbliga le PA a predisporre la rilevazione, ulteriori ritardi comportano disparità di trattamento con le altre PA, in contrasto con l’art 3 Cost e con l’art 117 co 3 Cost;

e)  laddove prevede che ai componenti esterni della Giunta regionale si applichino la disciplina dell’aspettativa senza assegni per lo svolgimento di cariche pubbliche dei consiglieri regionali: la regione ha previsto oneri previdenziali, in contrasto con l’art 117 co 2 lett o) Cost (comp. statale esclusiva) e con l’art 3 Cost per disparità di trattamento tra cariche elettive. FT

 



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Inserito in data 06/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 28 novembre 2011 n. 6268

L’eventuale incompletezza o limitazione dell’impegno alla costituzione della garanzia fideiussoria non determina l’esclusione dell’offerta: esonero solo in caso di assenza radicale del previsto impegno. FT 



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Inserito in data 05/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 1 dicembre 2011, n. 6351

Occupazione sine titulo:la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 d.lgs. n.327/01 non comporta l’applicabilità dell’istituto dell’accessione ex art. 938 c.c. SL



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Inserito in data 05/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 30 novembre 2011, n. 6333

a) Concessione edilizia: il costo di costruzione ha natura impositiva e trova la sua ratio nell’incremento patrimoniale che il titolare del permesso di costruire consegue.

b) La causa giuridica del pagamento è, dunque, nella fruizione dell’atto abilitativo all’edificazione a mezzo della effettiva realizzazione dell’intervento assentito. SL



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Inserito in data 05/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 30 novembre 2011, n. 6326

a) L’esperienza didattica non è estranea all’ambito di valutazione finalizzata alla ammissione in ruolo dei ricercatori universitari;

b) Potere di controllo del rettore sugli atti della commissione: a fronte di palesi illegittimità (anche non meramente formali) non può ritenersi esente dall’obbligo di opporre un proprio motivato diniego. SL



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Inserito in data 05/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 24 novembre 2011, n. 6205

Attività di mediazione assicurativa: legittima anche senza iscrizione all’albo se esercitata prima  del d.lgs.209/05(cod. ass.)SL



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Inserito in data 02/12/2011
CORTE DEI CONTI, SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE, 14 novembre 2011, n. 599

Sistema pensionistico nell’ambito delle Forze armate:

  1. L’assegno di parziale omogeneizzazione stipendiale non è base pensionabile;
  2. Non vi si applica, pertanto, la maggiorazione del 18% prevista dall'art. 16 della Legge n. 177 del 1976 CC


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Inserito in data 02/12/2011
CORTE DEI CONTI, SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, 22 novembre 2011, n. 615

Attività libero-professionale c.d. intramuraria: il medico deve essere previamente autorizzato

  1. La ASL di appartenenza presta consenso solo in caso di piena compatibilità della nuova attività con quella istituzionale
  2. L’attività libera, infatti, “deve garantire l’assolvimento dei compiti di istituto e la piena funzionalità dei servizi”
  3. Attività dolosa in assenza di detti parametri: il sanitario è tenuto a restituire il quantum indebitamente percepito
  4. Non vi è danno all’immagine P.A., mancando prova di una seria compromissione all’efficienza dell’apparato sanitario CC


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Inserito in data 02/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 30 novembre 2011, n. 6309

Consorzio volontario tra Comuni ed esercizio del diritto di recesso da parte di un Ente membro:

  1. trattasi di rapporto paritetico in cui non è in gioco alcun potere autoritativo; quindi difetto di giurisdizione G.A.
  2. non può esservi G.O. per le sole questioni patrimoniali; un’unica vicenda non si scinde ai fini di giurisdizione CC


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Inserito in data 02/12/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 30 novembre 2011, n. 6344

Il CdS chiarisce la revocazione di sentenza, ex art. 106 C.p.a. che rinvia all’art. 395 n. 5 c.p.c.:

  1. la contrarietà, cui la norma richiama, deve sussistere rispetto ad un precedente avente forza di giudicato tra le parti
  2. occorre, però, a pena di irrevocabilità nuova pronuncia, che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e oggetto CC


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Inserito in data 28/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 25 novembre 2011, n. 321

Illegittima per violazione dell’art 3 Cost legge della regione Puglia, laddove riserva la direzione dei SerT al solo personale medico, con esclusione degli psicologi: preclusione irragionevole FT



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Inserito in data 28/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 25 novembre 2011, n. 320
  1. Illegittima norma della regione Lombardia che stabilisce il conferimento in proprietà di reti, .impianti e altre dotazioni del servizio idrico a società patrimoniali d’ambito a capitale pubblico;
  2. Art 113 co 13 TUEL abrogato per incompatibilità dall’art 23 bis co 5 del dl 112/2008 che stabilisce il principio che le reti sono di proprietà pubblica: il conferimento a società di diritto privato a capitale pubblico è vietato. Alla proprietà pubblica consegue il regime del demanio accidentale: divieto di cessione e mutamento di destinazione. Le reti degli enti pubblici territoriali rientrano tra i beni demaniali anche ex art 822 co 2 e 824 co 1 cc; lo conferma l’art 143 dlgs 152/2006;
  3. L’art 113 co 13 non ha ripreso vigore con l’abrogazione dell’intero art. 23-bis (dPR 113/2011);
  4. L’abrogazione tacita del comma 13 dell’art 113 preclude alla Regione la disciplina del regime della proprietà di beni del demanio accidentale di enti pubblici territoriali, materia ascrivibile all’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art 117 co 2 lett l);
  5. Illegittima per violazione dell’art 3 Cost legge della regione Puglia, laddove riserva la direzione dei SerT al solo personale medico, con esclusione degli psicologi: preclusione irragionevole. FT


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Inserito in data 28/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 23 novembre 2011, n. 310

a) Art 55 L 69/2009, notifica eseguita direttamente dall’Avvocatura senza intermediazione dell’ agente notificatore, anche mediante il servizio postale: si applica al giudizio di costituzionalità:

b) Compatibilità della carica di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore di comuni del territorio regionale con quella di Consigliere regionale: illegittima la norma regionale in contrasto con il principio generale di non cumulo espresso dagli artt 65 dlgs 267/00 e 3 L 165/04;

c) Deroghe al principio del pubblico concorso (art 97 co 3 Cost.): illegittime norme regionali che trasferiscono alla Reg. Calabria dipendenti amministrativi di Azienda forestale soppressa e che prevedono la copertura di posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione tramite corso-concorso a cui possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti. Le deroghe trovano giustificazione solo laddove consentano il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa PA, purché circoscritte rigorosamente e subordinate ad accertamento di specifiche necessità della PA e a svolgimento di verifiche dell’attività svolta;

d) Norma regionale illegittima, viola la durata limite degli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ai ruoli della PA conferente, stabilita dall’art 19 co 6 ter dlgs 165/01, norma statale in materia di ordinamento civile (art. 117 comma 2 lettera l Cost.);

e) Illegittimità di norme che prorogano i termini per la stabilizzazione di lavoratori precari: contrastano con le nome statali di coordinamento della finanza pubblica (contenimento della spesa);

f) Illegittime norme regionali che prevedono privilegi per enti pubblici, enti locali e consorzi che propongono iniziative energetiche da fonti rinnovabili: contrastano con il principio per cui la produzione di energia avviene in regime di libero scambio incompatibile con i privilegi pubblici. FT



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Inserito in data 28/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 23 novembre 2011, n. 309
  1. Legislazione regionale lombarda, ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione: l’intervento senza il vincolo della sagoma contrasta col dPR 380/2001 e con l’art 117 co 3 Cost.
  2. Lesiva dell’art 117 co 3 Cost. anche  la disposizione che qualifica come disciplina di dettaglio norme statali e prevede la disapplicazione della legislazione di principio in materia di governo del territorio (art 3 dPR 380/2001) che definisce le categorie di interventi edilizi. FT


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Inserito in data 27/11/2011
CORTE DEI CONTI, TERZA SEZIONE APPELLO, 15 novembre 2011, n. 765

Danno erariale per superamento dei consueti termini di chiusura procedimento autorizzatorio: il Pubblico Dipendente non incorre in colpa grave se prova la necessità di un’istruttoria articolata e complessa CC



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Inserito in data 27/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 21 novembre 2011, n. 6130

L’intervento del SSN non è equo a favore degli Ospedali pubblici e delle strutture a questi equiparate:

  1. La divergenza si giustifica in ragione della preminente tutela degli interessi della collettività cui i primi rispondono
  2. Il recupero debiti nelle strutture complementari spetta, pertanto, all’Ente proprietario e non alla mano pubblica CC


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Inserito in data 27/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 24 novembre 2011, n. 6194

Licitazione privata per appalto servizi pulizia locali – indetta nuova gara da parte dell’Amministrazione:

A. Essa non incorre né in violazione di legge né in eccesso di potere ove decida di non prorogare il contratto in corso

B. Tale principio, di derivazione comunitaria, induce all’esperimento di nuova procedura senza alcun onere motivazionale CC



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Inserito in data 27/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 25 novembre 2011, n. 322

Art. 245 cod. civ. Azione per il disconoscimento di paternità e relativo termine annuale:

  1. Illegittimità ove la norma non preveda, per l’incapace naturale, di sospendere il termine per l’avvio dell’azione
  2. Tale lacuna comporta, dato il tenore degli argomenti coinvolti, un indubbio vulnus ai parametri di cui artt. 3 e 24 Cost.
  3. La sospensione, infatti, prevista per l’infermo di mente, consente a questi una tutela maggiore:disparità di trattamento
  4. Violazione anche dell’art. 24 Cost. laddove, inevitabilmente, diverge il modus di tutelare situazioni personalissime CC


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Inserito in data 25/11/2011
CORTE DI GIUSTIZIA, TERZA SEZIONE, 24 novembre 2011, C-379/10

È contraria al diritto dell’Unione europea la previsione di cui all’art. 2, commi 1 e 2, legge n. 177/88, che limita la responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado alle sole ipotesi di dolo o colpa grave ed esclude tale responsabilità, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o di valutazione di fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo. DT



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Inserito in data 24/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 16 novembre 2011, n. 20

 

a) Art 13 Cpa, competenza territoriale inderogabile del TAR: la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (organo nazionale) ha efficacia sull’intero territorio nazionale;

b) Si radica la competenza del TAR Lazio Roma, senza che rilevi il criterio della sede di servizio ;

c) Se il ricorso introduce più controversie, una spettante ad un TAR periferico ed altra al TAR Lazio va conservata l’unità del giudizio dianzi al TAR Lazio che conosce atti ad efficacia ultraregionale;

d) Il Cpa non detta una regola per il mutamento di competenza territoriale per ragioni di connessione;

e) Assume portata generale il principio della concentrazione del giudizio dinanzi allo stesso giudice che realizza i valori della effettività della tutela e della ragionevole durata del processo;

f) L’esigenza di unitarietà è confermata dall’art 32: è sempre possibile il cumulo di domande connesse. FT



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Inserito in data 24/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 11 novembre 2011, n. 308

 

a) Norme della regione Molise che individuano aree inidonee alla produzione di energie rinnovabili: Illegittimo il divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione degli impianti, senza un’istruttoria che ponderi gli interessi coinvolti, prevista dalle linee guida nazionali;

b) La Regione non ha osservato lo svolgimento del procedimento prefigurato dalla normativa statale che costituisce corretta proiezione delle competenze costituzionali rilevanti nel settore FT



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Inserito in data 24/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA 11 novembre 2011, n. 306

 

Art 2 co 5 e 10 bis d.lgs 286/98 (TU immigrazione) e 331 co 4 cpp: manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativamente alla parte in cui non prevedono che, in caso di azione giudiziaria a tutela di diritti fondamentali, il giudice adito sia tenuto alla denuncia al PM o alla segnalazione all’autorità amministrativa competente per l’espulsione FT



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Inserito in data 24/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 11 novembre 2011, n. 305

 

Inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal PdCM in merito ad una delibera della Giunta regionale veneta che deroga al regime di cacciabilità degli uccelli migratori: il conflitto comprende ogni ipotesi in cui dall’illegittimo esercizio di un potere consegua  la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate ad altro soggetto; ma l’atto deve essere idoneo a recare pregiudizio alla sfera di competenze vantate dal ricorrente.

 Se la lesione si esaurisce nella mera erronea applicazione di legge manca la materia del conflitto FT



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Inserito in data 23/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 18 novembre 2011, n. 6114

 

Giudizio di non  idoneità prove orali concorso notaio: legittimo in presenza di insufficienze anche nel caso di accertata illogicità di alcune carenze sindacabili dal g.a.  SL



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Inserito in data 23/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 18 novembre 2011, n. 6107

 

Procedimento di assegnazione sedi vincitori concorso pubblico: non è prevista la previa consultazione sindacale. SL



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Inserito in data 23/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 18 novembre 2011, n. 6103

 

Licenziamento annullato: é automatica la “restitutio ad integrum” anche ai fini economici. SL



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Inserito in data 23/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, PARERE 18 novembre 2011, n. 4318

 

a) Nuove tabelle sul danno biologico: rischiano di essere disapplicate dai giudici civili perché contrarie ai principi fissati dal legislatore;

b) I nuovi coefficienti previsti anche per il caso di lievi lesioni fisiche porterebbero, di fatto, alla configurazione di una sola tabella risarcitoria;

c) I coefficienti moltiplicatori del punto, per i danni gravi, crescerebbero in relazione alla gravità del danno in una misura non più che proporzionale, come invece la legge impone. SL



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Inserito in data 19/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA 10 novembre 2011, n. 301

 

Manifestamente infondata la q.l.c. art. 250 c.c.,sollevata riguardo agli artt. 2, 3 e 24 Cost.:

a)       La Consulta, in base a precedenti e alla Convenzione di NY sui diritti del fanciullo, valuta parte il minore di anni sedici;

b)       Come in materia adottiva per analogia art. 336 c.c., anche in tema di riconoscimento questi può essere sentito;

c)       Interpretazione costituzionalmente orientata  art. 250 vuole che il Giudice valuti e nomini rappresentante processuale. CC



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Inserito in data 19/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 18 novembre 2011, n. 6078

 

Rimborso quota di tariffa non dovuta per il servizio di depurazione, post sentenza Consulta n. 335/08:

a)   L’accesso agli atti va compiuto nei riguardi del gestore servizio idrico integrato, quale gestore di pubblico servizio;

b)   Non è l’ATO, come conferma il CdS evocando l’art. 23 L. 241/90, che ha formato e detiene stabilmente il documento CC



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Inserito in data 19/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 18 novembre 2011, n. 6077

 

Improcedibilità del giudizio per cessazione materia del contendere se viene meno il silenzio su autorizzazione richiesta:

P.A. sostiene, però, spese giudizio poiché ha rilasciato l’autorizzazione dopo notifica dell’appello avverso silenzio CC



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Inserito in data 19/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 18 novembre 2011, n. 6072

 

Revoca dell’aggiudicazione - DURC negativo per mancata sanatoria di un debito, come risultante da sentenza:

a)   questa, passata in giudicato, fa stato non solo circa la persistenza del debito, ma anche della carente affidabilità

b)   anche in caso di voluta e tentata regolarizzazione DURC, la sentenza in esso statuita vincola la stazione appaltante CC



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Inserito in data 18/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, sentenza 14 novembre 2011, n. 19

a) Le circolari pur se dirette ad organi periferici hanno indubbia rilevanza esterna quando non siano espressione di mera attività interpretativa. Se incidono negativamente sull’atto individuale sono congiuntamente impugnabili insieme all’atto applicativo;

b) La competenza territoriale delle circolari viene, pertanto, attratta a quella degli atti delle autorità centrali (Tar lazio). SL



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Inserito in data 18/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 14 novembre 2011, n. 5997

La nuova domanda di sanatoria concretizza un comportamento implicito di adesione al precedente operato del Comune esplicatosi nei provvedimenti impugnati, conseguentemente il ricorso proposto avverso questi ultimi deve  essere dichiarato improcedibile. SL



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Inserito in data 18/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 14 novembre 2011, n. 5998

Errore di fatto ai fini revocatori: falsa rappresentazione della realtà processuale.

- non deve mai coinvolgere l’attività valutativa del giudice;

- non deve rappresentare un punto controverso sul quale è intervenuta la   pronuncia del giudice(c.d. errore sul giudizio);

-deve essere rilevabile con immediatezza ex actis;

-deve essere legato da un nesso di causalità necessaria  di carattere logico- giuridico con la pronuncia del g.a.). SL



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Inserito in data 18/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 14 novembre 2011, n. 6010

L’autonomia dell’ordinamento sportivo non sussiste allorché siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico. SL



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Inserito in data 15/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 7 novembre 2011, n. 294
  1. Esigenza di uniformità (art 3,51 Cost):i principi della L 165/04 vincolano il legislatore regionale;
  2. Obbligatorio il parallelismo tra cause di ineleggibilità sopravvenuta e cause di incompatibilità;
  3. Illegittima L Reg Sicilia 29/51 ove non prevede incompatibilità tra l’ufficio di deputato regionale e l’ufficio di presidente/assessore provinciale, a tutela di buon andamento ed imparzialità;
  4. Illegittimo art 10 sexies, ove prevede per l’opzione il termine di 10 gg dal passaggio in giudicato;
  5. Il dies a quo vanifica il divieto consentendo il cumulo di cariche fino a un momento indeterminato;
  6. Le norme statali per i consiglieri regionali (L 154/81) e gli amministratori locali (d.lgs. 267/00) prevedono che il termine di 10 gg per l’opzione decorre dalla notifica del ricorso. FT


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Inserito in data 15/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 10 novembre 2011, n. 299
  1. Regola del pubblico concorso (art 97 Cost):  deroghe legittime solo se funzionali al buon andamento laddove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico che le giustifichino;
  2. Compatibili le condizioni di accesso intese al consolidamento di pregresse esperienze lavorative;
  3. Intollerabile la riserva integrale dei posti disponibili, salvo circostanze eccezionali. FT


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Inserito in data 15/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 11 novembre 2011, n. 303
  1. Questioni di legittimità costituzionale dell’art 32 commi 5, 6, 7 L 183/2010 (cd Collegato lavoro);
  2. Conversione contratto a tempo determinato, risarcimento per illegittima estromissione alla scadenza FT
  3. La forfetizzazione dell’indennità non viola l’art 3 Cost, sotto il profilo dell’irragionevolezza FT
  4. L’indennità integra la garanzia della conversione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato  e copre solo il periodo intermedio dalla scadenza del termine alla sentenza, dopo la quale il datore è obbligato alla riammissione in servizio, pena lo svuotamento di tutela;
  5. L’indennità non può crescere col tempo sino a valori imprevedibili: cade l’ipotesi di sproporzione;
  6. Irrilevanti gli inconvenienti indipendenti da sperequazioni volute dalla legge (durata processi);
  7. La novella è applicabile a tutti i giudizi in corso, nel merito ed in sede di legittimità;
  8. Nessuna violazione art 4 Cost: misure proporzionate ed effettive contro abusivo ricorso al termine;
  9. Nessuna violazione dell’art 24 Cost: intatta la tutela e le attribuzioni dell’autorità giudiziaria;
  10. Rispettato il veto al legislatore (art 6 CEDU) di interferire nell’amministrazione della giustizia;
  11. Nessuna violazione dell’art 111 Cost: non viene privilegiata una parte, tanto meno pubblica. FT

 



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Inserito in data 15/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 11 novembre 2011, n. 304
  1. Legittima la devoluzione al giudice civile della querela di falso nel processo amministrativo;
  2. Prevale esigenza di certezza erga omnes e di una sede e un modello processuale unitari rispetto a quella di concentrazione dei singoli giudizi: consentendo l’accertamento incidentale da parte del GA, l’atto pubblico non farebbe più fede “fino a querela di falso”;
  3. Nessuna violazione dell’art 76 Cost: l’omissione del legislatore delegato che non fa in parte uso della delega conferitagli non determina violazione del parametro costituzionale evocato. FT


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Inserito in data 12/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 10 novembre 2011, n. 5940

Non occorre conoscere la motivazione del provvedimento, se ne è immediatamente percepibile la lesività:

  1. Il CdS conferma la scarsa importanza di conoscere integralmente il provvedimento se esso comprime i diritti del singolo
  2. Occorre, quindi, contemperare il diritto di difesa con rispetto dei termini decadenziali, a pena di ricorso tardivo
  3. Dies a quo decorre dalla conoscenza atto, configuratasi o nella comunicazione o, in assenza, nel percepirne la gravità
  4. La motivazione, se conosciuta successivamente, può sempre essere impugnata in seguito con motivi aggiunti CC


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Inserito in data 12/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 11 novembre 2011, n. 5956

Non è eccesso di potere se l’Amministrazione rigetta istanze di finanziamenti da parte di imprese: questi, se valutati come aiuti di Stato dall’UE, non sono cumulabili con altre forme agevolative di diversa provenienza CC



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Inserito in data 12/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 7 novembre 2011, n. 293

Illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 13 e 14 D.L. n. 78/10 – Sanità pubblica:

  1. Il singolo, la cui salute è irreversibilmente danneggiata, ha diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. e a indennizzo
  2. Questo, diversamente dalla suddetta norma, deve essere costantemente rivalutato sulla base del tasso inflattivo
  3. La menomazione al bene salute è fin troppo grave, alla luce del combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost e 25 CEDU CC


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Inserito in data 12/11/2011
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 11 novembre 2011, n. 812

Materia elettorale: soglia di sbarramento del 5% ex art. 4 comma 3bis L. R. 35/97 per assegnazione seggi

  1. Il Legislatore siciliano ha inteso promuovere la candidatura di soggetti già aventi un certo seguito elettorale
  2.  Anche per attribuire premio di maggioranza non si computano voti dati a liste che, ex comma 3-bis art. 4, non hanno seggi CC


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Inserito in data 09/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 8 novembre 2011 n. 5888

DASPO: Divieto di accesso agli impianti sportivi siti sul territorio nazionale:

  1. Sanzionabili le condotte non solo realizzate “in occasione” di manifestazione sportiva;
  2. anche quelle poste in essere “a causa” della manifestazione sportiva stessa CC


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Inserito in data 09/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 8 novembre 2011 n. 5889

Servizi aeroportuali. ENAC responsabile per condotta dilatoria del gestore in caso di tardive indicazioni:

  1. Violazione standards minimi di sicurezza controllo bagagli da stiva e tardiva indicazione del relativo regime tariffario
  2.  Grava sull’Amministrazione prova proprio errore scusabile; opera presunzione semplice di colpevolezza ex art. 2727 c.c. CC


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Inserito in data 09/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 4 novembre 2011 n. 5857

E’ inammissibile la domanda di revocazione fondata sull’erroneo apprezzamento delle risultanze del fatto stesso. SL



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Inserito in data 09/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 4 novembre 2011 n. 5856

Rinnovazione della notifica: è ordinata dal g. a. solo se l’esito negativo dipende da causa non imputabile al notificante. SL



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Inserito in data 09/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 ottobre 2011 n. 5740

Difformità tra bando e lettera d’invito: prevale il primo quale lex specialis della procedura concorsuale. È idonea in concreto a pregiudicare l’applicazione imparziale ed uniforme delle regole nei confronti di tutti i partecipanti. SL



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Inserito in data 09/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 ottobre 2011 n. 5743

L’inquadramento dei p.i. in una determinata qualifica può aver luogo solo qualora sussista in pianta organica il relativo posto disponibile.

Non è possibile accedere alla qualifica di dirigente pubblico in forza del giudicato azionato. SL



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Inserito in data 07/11/2011
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sui metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare

Il Parlamento sottolinea la necessità di uno sviluppo uniforme dei sistemi di ADR in tutta l'Unione europea, richiamando l'attenzione sulla "conciliazione paritetica" italiana quale esempio di migliore prassi ed evidenziando il ruolo cruciale che tali sistemi rivestono non solo in materia di consumo, ma anche nelle controversie familiari o che vedono opposte PMI e nell'ambito della libertà di stampa e dei diritti della personalità. DT



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Inserito in data 06/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 27 ottobre 2011

Da rimuovere insegna pubblicitaria apposta senza previo titolo abilitativo in loco legato a vincolo CC



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Inserito in data 06/11/2011
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, 24 ottobre 2011, n. 683

Pubblico incanto per appalto:dispensa dalla gara per divario tra quanto dichiarato e le attestazioni CC



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Inserito in data 06/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA 28 ottobre 2011, n. 286

Art 17 co 30 ter L 102/09: infondata questione di legittimità in relazione agli artt 2-3-24-97 Cost.;

L’azione di risarcimento per danno all’immagine della PA è esercitabile verso il dipendente solo in caso di sentenze irrevocabili di condanna per delitti contro la PA (art 314 ss cp);

Non è irragionevole non estenderla a condotte non costituenti reato o costituenti reato diverso;

La tutela dei diritti dei soggetti collettivi  può non essere la stessa delle persone fisiche;

La garanzia dell’ art 24 Cost opera entro i confini del contenuto del diritto stabiliti dalla legge;

Correlazione tra efficacia, efficienza e imparzialità che conformano all’interno l’azione della PA e la loro proiezione esterna: adeguata la tutela assicurata dal legislatore. FT



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Inserito in data 06/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA 28 ottobre 2011, n. 284

Art 10 co 6 bis dPR 115/02, contributo unificato nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa: questione di legittimità in relazione ad art 3-24-113 Cost. inammissibile per difetto di rilevanza, non è stato chiarito se il contributo fosse stato pagato o meno FT



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Inserito in data 06/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA 28 ottobre 2011, n. 280

Art 16 L Reg Piemonte 18/86 dichiarato illegittimo in relazione agli artt 119 e 23 Cost., in quanto istituisce un tributo in mancanza di una legge dello Stato che lo consenta;

Contributo dovuto dal gestore di un impianto di trattamento di rifiuti: è un tributo perché consiste in una prestazione doverosa, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra parti, ed è collegata alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante;

Ai sensi del previgente art 119, la potestà legislativa tributaria regionale non è esercitabile in mancanza di una legge statale che definisca gli elementi essenziali del tributo. FT



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Inserito in data 06/11/2011
CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA 28 ottobre 2011, n. 273

Infondate questioni di legittimità costituzionale dell’art 23 co 5 L 186/82 in relazione all’art 3 Cost.: l’anzianità acquisita come magistrato TAR, dopo la nomina a consiglieri di Stato, è conservata solo dai primi referendari e referendari TAR in servizio alla data del 12 maggio 1982;

Infondati i profili di irragionevole discriminazione nei confronti dei consiglieri di Stato che alla data del 12 maggio 1982 non erano in servizio come referendari o primi referendari di TAR. FT



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Inserito in data 03/11/2011
CONSIGLIO DI STATO, ordinanza 20 ottobre 2011, n. 4635

Necessario ripetere la gara nel caso di illegittima esclusione di un concorrente accertata dopo l'esame delle offerte qualora sia necessario l'accertamento discrezionale. SL



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Inserito in data 28/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 24 ottobre 2011, n. 5695

Atti di indirizzo ed atti di gestione: il Sindaco non può far parte della Commissione di edilizia urbana.SL

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Inserito in data 28/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 24 ottobre 2011, n. 5696

Ricorso inammissibile per genericità dei motivi ove il giudice non sia in grado di comprendere petitum e causa petendi.SL

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Inserito in data 28/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 24 ottobre 2011, n. 5699

Ricorso silenzio- inadempimento: inammissibile nel caso di mancato avvio delle procedure di concertazione in materia di p.i. SL

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Inserito in data 25/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 18 ottobre 2011, n. 5595

Art 63 d.lgs. 165/01: sui rapporti di lavoro pubblico privatizzati la giurisdizione è del GO, restano devolute al GA le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione: una volta avvenuta la nomina, la giurisdizione è del GO (ritardi nell'adozione; questioni economiche). FT



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Inserito in data 25/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 21 ottobre 2011, n. 5638 Soggetti onerati della dimostrazione dell'assenza di fattori pregiudizievoli ex art. 38 d.lgs. 163/06: per le società di capitali solo ad amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, unici in grado di determinare in concreto le scelte imprenditoriali. Vietate applicazioni estensive. FT

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Inserito in data 25/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 21 ottobre 2011, n. 5639 Ratio art. 46 d. lgs. 163/06:
a) contemperamento tra favor partecipationis e par condicio tra i concorrenti;
b) evitare che l'esito sia alterato da carenze formali nella documentazione comprovante i requisiti.

La P.A. dispone la regolarizzazione se gli atti tempestivamente depositati in sede di gara contengono indizi di sussistenza dei requisiti di partecipazione. Differente l'attività del giudice: egli può indagare aspetti controversi nel procedimento, ma non integrare la mancante istruttoria. FT


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Inserito in data 25/10/2011
CORTE COSTITUZIONALE, 21 ottobre 2011, n. 277

Artt. 1, 2, 3, 4 L. 60/1953: costituzionalmente illegittimi ove non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con più di 20.000 abitanti. FT



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Inserito in data 23/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ IV, 20 ottobre 2011, n. 5633

Correzione scritti per Concorso Notaio: carenza d'istruttoria se il Giudice evita di stimare giudizi resi CC

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Inserito in data 23/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 20 ottobre 2011, n. 5634

Inammissibilità gravame atto presupposto non consente quello atto consequenziale per vizi dal primo nascenti CC

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Inserito in data 23/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 21 ottobre 2011, n. 5660

Pubblico dipendente definitivamente condannato:P.A. deve emolumenti previo defalco tempo proprio della pena CC

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Inserito in data 23/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 21 ottobre 2011, n. 5663

Occupazione sine titulo di alloggio di edilizia residenziale pubblica – Decreto di rilascio:

A)   Anche in materia di edilizia popolare vige l'ordinario riparto di giurisdizione fondato sulla posizione soggettiva;

B)   Si conferma, quindi, la potesta iudicandi del G.O., poiché prevale il diritto soggettivo al mantenimento alloggio CC

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Inserito in data 21/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 19 ottobre 2011, n. 5619

Affidamento servizio igiene pubblica: causa di esclusione la mancata sottoscrizione dell'offerta di gara

A) La sigla è richiesta dal disciplinare di gara al solo fine di garantire la corretta autenticità ed integrità dell'offerta;

B) Nessuna discrezionalità dell'impresa per derogare al richiesto formalismo, a tutela della parità tra i candidati. CC


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Inserito in data 21/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 19 ottobre 2011, n. 5623

Diniego domanda accesso agli atti: infondata q.l.c. dell'art. 95, comma 6, c.p.a., per eccesso di delega

A)         Occorre patrocinio da parte di un avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori, a garanzia del diritto alla difesa

B)          Obbligatorietà assistenza tecnica, stante la natura meramente pratica dell'accesso, relativo all'ostensibilità di atti CC

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Inserito in data 19/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 13 ottobre 2011, n. 18

Interessi legali e rivalutazione: calcolo separato sull'importo nominale del credito retributivo;

Escluso il computo di interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione;

Escluso riconoscimento di altri interessi e rivalutazione sulla somma dovuta a titolo di interessi FT

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Inserito in data 19/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 18 ottobre 2011, n. 5571

Diritto di accesso ad atti d'esecuzione del contratto tra PA e ATI (progetto definitivo Superstrada);

Eventuali carenze del progetto o inadempienze nella redazione non attengono all'azione amministrativa: manca l'interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza del progetto. Carente anche il genuino interesse ambientale che giustifica l'informativa ambientale (d.lgs. 195/2005);

Inammissibile l'uso strumentale della disciplina per finalità del tutto diverse (economico/patrimoniali) FT

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Inserito in data 18/10/2011
CORTE COSTITUZIONALE, 5 ottobre 2011, decisione in tema di giudizi in materia elettorale La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla sospensione del giudizio amministrativo in caso di querela di falso.

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Inserito in data 18/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 14 ottobre 2011, n. 5533

Cessazione materia del contendere: decisione nel merito, non ha valenza meramente processuale;

Contenuto: accerta la piena soddisfazione della pretesa da parte di successive determinazioni della PA;

Improcedibilità, criteri rigorosi: può tradursi nell'elusione dell'obbligo di pronunciare sulla domanda;

Esclusa se residuano possibili pregiudizi o ulteriori iniziative attivate o attivabili dall'interessato FT

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Inserito in data 18/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 14 ottobre 2011, n. 5534

Strumenti urbanistici: scelte discrezionali insindacabili, salvo error facti, abnormità e irrazionalità;

Mutamento destinazione: necessaria specifica motivazione solo se lede posizioni differenziate. FT

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Inserito in data 18/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 14 ottobre 2011, n. 5537

Opere abusive realizzate su immobile sito in area assoggettata a vincolo idrogeologico e paesaggistico:

Situazione di inedificabilità assoluta ex art 33 L 47/85, non è rilasciabile il titolo in sanatoria FT

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Inserito in data 18/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 14 ottobre 2011, n. 5539

Contributo concessorio ex art 6 L 10/77: dovuto per le trasformazioni edilizie produttive di vantaggi;

Il cambio destinazione non autorizzato (senza opere) da commercio all'ingrosso a commercio al minuto è rilevante: comporta passaggio tra categorie funzionalmente autonome ed aumento del carico urbanistico;

Esonero dal costo di costruzione: non concerne variazioni utilizzabili a servizio di attività commerciale FT

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Inserito in data 16/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III. 13 ottobre 2011, n. 5532 Sopravvenuta carenza di interesse ove,nelle more, Amministrazione conformi l'azione alla prima pronuncia CC

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Inserito in data 14/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 12 ottobre 2011, n. 5519

Si al giudizio di opinabilità: discrezionalità tecnica AEEG che fissa criteri per cogenerazione calore CC

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Inserito in data 14/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 12 ottobre 2011, n. 5524

GdF: conferma al rilievo pregresse sanzioni disciplinari per l'inidoneità all'avanzamento di carriera CC

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Inserito in data 14/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 12 ottobre 2011, n. 5531

Affidamento lavori assetto idrogeologico ambientale: stazione appaltante esclude per grave inadempimento

A)                 D.u.r.c. negativo all'atto di presentare domanda;si esclude impresa interessata senza alcuna valutazione sulla gravità;

B)                 Non rileva un adempimento tardivo;l'impresa deve avere una regolarità contributiva costante per tutta la procedura CC

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Inserito in data 13/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 settembre 2011, n. 5394

Nel caso di a.t.i. costituende, la cauzione provvisoria a corredo dell'offerta deve essere intestata a tutte le associate. SL

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Inserito in data 13/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 ottobre 2011, n. 5498

Esito valutazione anomalia dell'offerta: deve essere puntualmente motivato anche se positivo. SL

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Inserito in data 13/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 ottobre 2011, n. 5497

Il servizio di tesoreria è in via generale un servizio gratuito, esente da versamento in  sede di gara. SL

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Inserito in data 13/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 10 ottobre 2011, n. 5502

La regola dell'ordinario sviluppo della progettazione su tre livelli progressivi di specificazione non è inderogabile. SL

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Inserito in data 10/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 ottobre 2011, n. 5496 Possibile l'avvalimento anche se il bando richiede un capitale minimo superiore a quello posseduto;

La solvibilità dell'affidatario della riscossione è comunque assicurata dall'impresa ausiliaria. Essa si impegna anche verso la PA a mettere a disposizione le risorse di cui l'affidatario sia carente. FT


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Inserito in data 10/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 ottobre 2011, n. 5495 Art 14 co 5 d.lgs. 164/2000, gare per la distribuzione del gas naturale: divieto di partecipazione per società che gestisce servizi pubblici locali in affidamento diretto o senza procedura a evidenza pubblica;

Il divieto si applica pure alla gara per l' individuazione del promotor nel modello del project financing. FT


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Inserito in data 07/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V,  5 ottobre 2011, n. 5449

Istanze contributi per la ricostruzione ex L. 219/81: rifiuto del Dirigente conclude il procedimento CC

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Inserito in data 07/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI,  6 ottobre 2011, n. 5482

Sospensione dalla qualifica ippica; non è errore tecnico se è la stessa struttura a ripetere le analisi:

a)       I nuovi controlli non impugnano i primi, ma sono solo mezzo di confronto per maggiore certezza scientifica dell'esito

b)       Quale riesame, può parteciparvi il privato interessato:piena garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa CC

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Inserito in data 07/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI,  6 ottobre 2011, n. 5484

È il contratto vigente all'instaurazione del rapporto di lavoro che fissa l'appartenenza alle fasce CC

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Inserito in data 07/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 6 ottobre 2011, n. 5485

Diniego approvazione piano di lottizzazione di iniziativa privata; questo deve rispettare il PRG:

a)       Giunta e Consiglio comunale non possono discostarsi dallo strumento generale, altrimenti è eccesso di potere

b)       Ogni valutazione, pur spettando agli Organi comunali, deve conformarsi ad esso in vista di una maggiore conformità CC

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Inserito in data 06/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 29 settembre 2011, n. 5412

Anche in caso di totale assenza di concessione edilizia è applicabile la sanatoria ex art. 12 l.n.47/85. SL

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Inserito in data 06/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 settembre 2011, n. 5393

La diffida è un atto stragiudiziale che deve essere sottoscritto direttamente dalla parte o da un procuratore speciale. SL

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Inserito in data 06/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 settembre 2011, n. 5394

Non vi è responsabilità “da contatto” della P.a. nel caso in cui sanzioni il debitore per inadempimento senza preventiva escussione della fideiussione. SL

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Inserito in data 06/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 settembre 2011, n. 5403

Il diritto di riscatto deve essere esercitato con preavviso nelle concessioni di servizi già affidati e non ancora scaduti. SL

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Inserito in data 03/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 settembre 2011, n. 5384

1. Dimissioni pubblico dipendente: irrevocabili con l'accettazione della PA, che non ha natura recettizia;

2. Accettazione, carattere costitutivo ed effetto estintivo: le dimissioni ne sono solo il presupposto;

3. Irrilevante revoca dimissioni, la PA non ha obbligo di provvedere: si è già prodotto l'effetto estintivo;

4. Non c'è un diritto all'aspettativa per motivi di famiglia, solo un interesse valutabile discrezionalmente. FT

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Inserito in data 03/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 settembre 2011, n. 5391

1. Opposizione di terzo: legittimato non solo chi aspira allo stesso vantaggio specifico ottenuto dal ricorrente vittorioso, ma anche chi difende un bene inciso negativamente dalla sentenza opposta;

2. Annullamento diniego permesso di costruire: legittimati i confinanti o residenti nell'area edificata;

4. Ricorso al giudice dell'ottemperanza contro gli atti commissariali: legittimati anche soggetti terzi. FT

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Inserito in data 03/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 settembre 2011, n. 5406

1. Recesso dell'impresa dal raggruppamento  durante la procedura di gara: non sana le cause di esclusione;

2. Il recesso eluderebbe le norme sul possesso dei requisiti alla scadenza della presentazione delle domande FT

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Inserito in data 03/10/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 29 settembre 2011, n. 5410

1. Revisione patente ex art. 126 bis, comunicazione variazioni di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale;

2. La comunicazione non è presupposto del provvedimento sanzionatorio: lo è solo la decurtazione dei punti;

3. Mancata comunicazione: mera irregolarità. Unico effetto lo spostamento del termine per l'impugnazione. FT

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Inserito in data 30/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 settembre 2011, n. 5405 Impianti illuminazione pubblica: 
a) L'Ente pubblico può disporne il riscatto senza obbligo di previa determinazione indennizzo, spettante ad apposito Collegio arbitrale;
b) Non c'è sviamento di potere se l'Ente ingiunge riscatto impianti senza previa indizione di gara per l'affidamento, sempre successivo. CC
 


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Inserito in data 30/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 29 settembre 2011, n. 5411

Detenzione sostanze stupefacenti: non è illogico che l'Amministrazione decida di escludere il candidato dall'arruolamento CC

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Inserito in data 30/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 29 settembre 2011, n. 5417

No al rimborso di somme date come condono edilizio:prescrizione decennale del credito, dies a quo dal provvedimento di diniego CC

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Inserito in data 29/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 23 settembre 2011, n. 5355 Giudizi di avanzamento dei militari: connotati da un elevato tasso di discrezionalità, sono sindacabili dal g.a. solo nei casi di manifesta illogicità o sviamento.  SL

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Inserito in data 29/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 23 settembre 2011, 5346 Il termine decadenziale per l'impugnazione del permesso di costruire decorre dalla piena conoscenza dell'esistenza o dell'entità delle violazioni urbanistiche.  Detta piena conoscenza deve essere ancorata all'ultimazione dei lavori, oppure al momento in cui la costruzione realizzata rivela in modo certo ed inequivoco le essenziali caratteristiche dell'opera; lì dove cioè non si possono avere dubbi in ordine alla reale portata dell'intervento edilizio. SL

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Inserito in data 29/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 23 settembre 2011, n. 5347 Il piano attuativo di uno strumento urbanistico generale non può essere configurato come mera  conferma della precedente pianificazione generale: poiché adottato in tempi diversi e su presupposti non necessariamente identici. SL

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Inserito in data 29/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 23 settembre 2011, n. 5352 Concorsi pubblici: non esiste alcun “diritto” allo scorrimento della graduatoria  degli idonei.
L'esercizio di operare lo scorrimento di graduatoria è di norma sottratto al sindacato di legittimità del g.a., in quanto espressione di una funzione propria ed esclusiva di gestione dei pubblici uffici. SL


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Inserito in data 29/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 26 settembre 2011, n. 5357 Delimitazione tra demanio marittimo e proprietà privata: la P.a. non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l'esatto confine demaniale. SL

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Inserito in data 29/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 26 settembre 2011, n. 5363 La responsabilità per pratica commerciale scorretta è estesa anche alla società originariamente titolare del servizio, se prima dell'intervenuta cessione del servizio, conosceva o avrebbe dovuto conoscere la condotta fraudolenta perpetrata in  danno deiconsumatori. SL

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Inserito in data 29/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 26 settembre 2011, n. 5366 Informativa antimafia: un rapporto familiare stretto con un soggetto appartenente alla malavita organizzata rappresenta un rilevante e concreto pericolo di infiltrazione mafiosa. SL

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Inserito in data 26/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 19 settembre 2011, n. 5279

ATI:  obbligo di presentazione di giustificazione preventiva ha solo funzione acceleratoria in caso di accertamento offerte anomale.

Non si varia composizione ATI, come presentata in sede di offerta, ove è legittimata ciascuna partecipante


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Inserito in data 26/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 21 settembre 2011, n. 5309 Ottemperanza: si al Commissario ad acta che esegue sentenza pur in diversità presupposti iniziali .

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Inserito in data 26/09/2011
LA RIFORMA DEI REATI A TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Il 22 settembre 2011 il CdM ha approvato il disegno di legge delega Galan per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale: carcere e pene più severe per chi danneggia i beni culturali.

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Inserito in data 24/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 15 settembre 2011, n. 5153 ATI, subentro del mandante a mandatario colpito da interdittiva antimafia: giurisdizione ordinaria.

Stazione appaltante di natura privata,rapporto in fase successiva ad aggiudicazione/stipulazione.


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Inserito in data 24/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 16 settembre 2011, n. 5187 Cooptazione, requisiti:
a) imprese di modeste dimensioni tali da non potere far parte di ATI;
b) ammontare complessivo qualificazioni possedute almeno pari ad importo lavori ad essa affidati;
c) i lavori eseguiti dalle cooptate non devono superare il 20% dell'importo complessivo; 
d) Necessaria pure inequivoca dichiarazione di cooptazione.In assenza sussiste ATI orizzontale o verticale.


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Inserito in data 23/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 12 settembre 2011, n. 5087 Inibizione commercio itinerante,valutazione interesse pubblico:completezza istruttoria,razionalità.

Inibizione commercio itinerante :non necessaria puntuale individuazione singolo sito da proteggere.


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Inserito in data 23/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 14 settembre 2011, n. 5130 Informativa antimafia atipica: stazione appaltante valuta discrezionalmente informazioni ricevute.

Informativa antimafia tipica: la misura interdittiva deriva direttamente dall'atto del Prefetto.

Non necessario accertamento definitivo in sede penale sulla contiguità tra impresa e malavita.

Sufficiente la qualificata probabilità che si determini ingerenza nell'impresa della malavita.

Giudizio discrezionale sindacabile solo per illogicità/irrilevanza dei fatti sintomatici accertati.

Mera parentela: senza ulteriori elementi non basta a dimostrare il tentativo di infiltrazione.


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Inserito in data 22/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 16 settembre 2011, n. 5242 Edilizia abusiva: conferma revoca della confisca purché la modifica al PRG sia compatibile con le opere già esistenti sui suoli.

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Inserito in data 22/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 19 settembre 2011, n. 5259 Spetta all'appellante precisare gli atti impugnati e relativi vizi,  anche per quelli presupposti,ex artt. 24 e 111 Cost.

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Inserito in data 22/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 19 settembre 2011, n. 5265

Retroattività giurisprudenza comunitaria ex art. 2 cod.pen.: non esiste più il reato di permanenza irregolare nello Stato in violazione di provvedimento di espulsione ex art. 14 comma 5-ter T.U. 286/98. Annullati, quindi, provvedimenti amministrativi negativi dell'emersione del lavoro irregolare, adottati in base ad un fatto non  più visto come reato.

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Inserito in data 22/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 20 settembre 2011, n. 5289 Occupazione sine titulo: in ottemperanza si quantifica danno per risarcire compressione diritto dominicale.

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Inserito in data 19/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 12 settembre 2011, n. 5098

Congruità offerta anomala: valutazione tecnica sindacabile per illogicità manifesta o travisamento

Il procedimento di giustificazione mira a verificare la serietà dell'offerta, che resta immutabile.

Vietati aggiustamenti dell'offerta anomala in itinere attraverso rimodulazione di voci di costo.


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Inserito in data 19/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 16 settembre 2011, n. 5230

Espropriazione illegittima: realizzazione dell'opera pubblica non impedisce restituzione dell'area.

La realizzazione dell'opera pubblica non è titolo dell'acquisto idoneo a trasferire la proprietà.

Il proprietario nell'ottemperanza può chiedere anche  la restituzione e la riduzione in pristino.

Risarcibile non danno da perdita della proprietà ma da illegittima occupazione:illecito permanente.

Dies a quo: scadenza termine occupazione legittima/immissione in possesso in caso di annullamento.

Dies ad quem: acquisto legittimo della proprietà dell'area o restituzione da parte della PA.

Dichiarazione di illegittimità dell'art 43 DPR 327/01: non più consentita l'acquisizione sanante.

La PA può ottenere la proprietà solo acquisendo il consenso (contratto) o con un nuovo esproprio.


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Inserito in data 19/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 16 settembre 2011, n. 5253

Revocazione per errore di fatto: elimina ostacolo materiale fra la realtà e la percezione del giudice.

Revocazione per errore di fatto: inammissibile su un aspetto oggetto di analitico capo della sentenza.

Revocazione: non è errore di fatto quello che coinvolge l'attività valutativa dell'organo decidente.


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Inserito in data 19/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 16 settembre 2011, ord. coll. n. 5207

Accordi tra PA aggiudicatrici ove l'esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico.

Profili di contrasto del partenariato pubblico-pubblico coi principi europei  sulla concorrenza.


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Inserito in data 15/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 8 settembre 2011, n. 5054 Vige art. 37 R.D. 1706/38:Farmacista deve tuttora indicare data spedizione e prezzo anche per farmaci industriali .

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Inserito in data 15/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 12 settembre 2011, n. 5085 Mobilità volontaria esterna: il contratto è ceduto, quindi causa mera modifica soggettiva e, come tale, G.O.

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Inserito in data 15/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 12 settembre 2011, n. 5090 Edilizia: non si compensano le somme dovute a cambio di destinazione ed a sanatoria, perché distinte.

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Inserito in data 15/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 12 settembre 2011, n. 5112 Indetto nuovo concorso e diniego scorrimento pregressa graduatoria:P.A. deve adeguatamente motivare dato il pieno titolo degli idonei.

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Inserito in data 14/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV,  7 settembre 2011, n. 5025 Riconoscimento di idoneità alle funzioni direttive superiori dei magistrati ordinari: svincolato da automatismi, si deve tenere conto dell'intera vita professionale.

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Inserito in data 14/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 7 settembre 2011, n. 5028 Decadenza del permesso di costruire: automatica nel caso di sopravvenienza di nuove e contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che l'interessato abbia già dato inizio ai lavori.

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Inserito in data 14/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 9 settembre 2011, n. 5068 Il tratto distintivo tra la concessione e l'appalto di servizi è dato dalla modalità della remunerazione e dall'assunzione dei rischi nella gestione del servizio.

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Inserito in data 14/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 9 settembre 2011, n. 5066 La violazione del patto di integrità comporta per l'impresa che lo ha sottoscritto una responsabilità patrimoniale, che può concretarsi anche nell'escussione della cauzione provvisoria.

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Inserito in data 11/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 settembre 2011, n. 5050

Revoca della gara prima dell'aggiudicazione: legittima se motivata da risparmi economici per la PA.

Nuova valutazione interesse pubblico: attiene al merito insindacabile dell'azione amministrativa.

Norme sulla partecipazione: la democraticità va presidiata nella sostanza, non nella mera forma.

L'indennizzo ex art 21 quinquies L 241/90 presuppone la legittimità del provvedimento di revoca.

Indennizzo ex art 21 quinquies L 241/90: non occorre accertare la colpa d'apparato della PA.

Indennizzo ex art 21 quinquies L 241/90: solo danno emergente, incluse le spese di partecipazione.


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Inserito in data 11/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 settembre 2011, n. 5051

ATI mista: l'esecuzione della prestazione principale è riservata all'impresa mandataria.

ATI mista: la mandante non può accollarsi la responsabilità solidale per le prestazioni principali.


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Inserito in data 11/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 9 settembre 2011, n. 5072 Giudizi con oggetto differente sul medesimo rapporto: effetti preclusivi del giudicato precedente.

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Inserito in data 11/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 9 settembre 2011, n. 5074 Violazione procedimento elettorale e alterazione del voto: attendibilità e concretezza del nesso.

Nullità competizione elettorale: non basta mera ipotesi che la violazione abbia alterato il voto.

Nullità verbali operazioni elettorali, principi: strumentalità delle forme e raggiungimento dello scopo. 

Omessi adempimenti formali: mere irregolarità se non ledono autenticità, genuinità e correttezza.

Necessaria prova effettiva rilevanza per la correttezza, autenticità e genuinità delle operazioni.


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Inserito in data 11/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 9 settembre 2011, n. 5077

Retribuzione pubblico dipendente:prescrizione decennale solo se è la PA a determinare an e quantum.

Retribuzione pubblico dipendente:prescrizione breve del credito derivante da legge o CCNL.

La rivalutazione monetaria del credito retributivo è soggetta al termine breve di prescrizione.

Prescrizione retribuzione: esteso ad accessori solo atto interruttivo su iniziativa del lavoratore.

Riconoscimento di debito della PA: inidoneo ad interrompere la prescrizione degli accessori.

Pagamento sola sorte capitale: ha solo effetto estintivo, non è un riconoscimento degli accessori.

Pagamento sola sorte capitale in acconto o salvo conguaglio: c'è riconoscimento degli accessori.


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Inserito in data 09/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 5 settembre 2011, n. 4988 Periodo di prova: è eccesso di potere la risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità fisica.

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Inserito in data 09/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 3 giugno 2011, n. 5016 Emersione lavoro nero: legittimato ad agire il lavoratore straniero, vero portatore di interessi legittimi tutelabili ex lege 102/09.

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Inserito in data 09/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 6 settembre 2011, n. 5020 Riduzione distretti sanitari: la scelta del medico è assicurata nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.

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Inserito in data 09/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V,  8 settembre 2011, n. 5047 Fornitura gas: per tutelare la concorrenza occorre individuare bacini di utenza anche senza relativi criteri di gara.

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Inserito in data 07/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 1 settembre 2011, n. 4896

Nei concorsi pubblici i requisiti generali che legittimano la nomina e l'instaurazione del rapporto di lavoro (quale il possesso del pertinente titolo di studio), devono permanere in costanza di servizio; pertanto, nell'ipotesi di mancanza successivamente accertata del requisito legale, l'amministrazione deve escludere dal concorso il candidato, con la conseguente cessazione del rapporto di servizio.In tal caso il provvedimento è atto interamente vincolato e come tale non assistito dalle garanzie partecipative e motivazionali previste dalla l. n. 241 del 1990 e può intervenire in qualunque momento successivo al reclutamento.

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Inserito in data 07/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 5 settembre 2011, n. 5002 Revoca gara d'appalto, quasi ultimata: diritto al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità precontrattuale, per le ditte partecipanti.

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Inserito in data 07/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 5 settembre 2011, n. 5000 Non basta la parziale incompletezza di un messaggio pubblicitario per determinarne il carattere “ingannevole” (artt.20-21 Cod. Cons.). E' necessario che esso sia oggettivamente idoneo ad influire sulla libertà di scelta del consumatore.

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Inserito in data 07/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 30 agosto 2011, n. 4864 E' necessario il consenso dell'originario concessionario nel caso di subingresso nella concessione demaniale marittima.

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Inserito in data 05/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 30 agosto 2011, n. 4863 Cittadini comunitari residenti privi di documento italiano: votano nelle liste elettorali aggiunte.

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Inserito in data 05/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 1 settembre 2011, n. 4906 Contributo concessorio e oneri connessi: la determinazione è atto vincolato, non serve motivazione.

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Inserito in data 05/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 2 settembre 2011, n. 4910

Erronea declaratoria di improcedibilità: sentenza appellata va riformata senza rinvio in 1° grado.

Erronea declaratoria di improcedibilità: vizio del contenuto, non della procedura ex art. 35 L. TAR.

Reiterato scavalcamento di dipendente anziano con ineccepibile CV: non è sintomo di mobbing.


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Inserito in data 05/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 2 settembre 2011, n. 4960 Occupazione illegittima riconducibile all'esercizio di potere: azione risarcitoria alla giurisdizione esclusiva del GA .

Illegittimità art 43 dPR 327/01: serve comunque un accordo che trasferisca la proprietà alla PA .

Principi CEDU: diretta rilevanza nell'ordinamento ex art 117 co 1 Cost /art 6 F Trattato Maastricht.

La legge in diretto contrasto con la CEDU è incostituzionale per violazione dell'art 117 Cost. 

Canone interpretativo della legge italiana: unico significato coerente con la giurisprudenza CEDU.

Giurisprudenza CEDU: la PA non diventa proprietaria in assenza di titolo previsto dalla legge.

Ablazione sine titulo,art 1 all 1 CEDU:prescrizione risarcimento contraria a principio di legalità.

Trasformazione irreversibile dell'area/realizzazione dell'opera: non fa decorrere la prescrizione.

Ablazione sine titulo: perdura il diritto di proprietà e, perciò, l'illecito permanente della PA.


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Inserito in data 04/09/2011

SPECIALE PROCESSO CIVILE

Il 1 settembre 2011 è stato approvato dal CdM il D.Lgs. in tema di semplificazione dei riti: ricondotti essenzialmente a tre i procedimenti speciali attualmente esistenti.

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Inserito in data 03/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 2 settembre 2011, n. 4958 Sul procedimento di notificazione del ricorso.

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Inserito in data 02/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 30 giugno 2011, n. 3897 Tariffe aeree: obbligo di trasparenza e correttezza nelle procedure di acquisto on line.

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Inserito in data 02/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 30 agosto 2011, n. 4854 Autorizzazione paesaggistica:si all'annullamento se non motivata e riguardante vincoli conservativi.

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Inserito in data 02/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 30 agosto 2011, n. 4881 Variante al p.r.g.: scelta classificatoria rientra nella discrezionalità P.A. per buon uso territorio.

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Inserito in data 02/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 1 settembre 2011, n. 4903 Diniego concessione in sanatoria edilizia:non vi è silenzio-assenso se il condono è infedele con dolo.

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Inserito in data 02/09/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 1 settembre 2011, n. 4905 Gara di appalto:accesso differito possibile per eludere turbative prima del termine del procedimento .

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Inserito in data 31/08/2011
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA, 28 luglio 2011, n. 509 Affidamento con offerta più vantaggiosa: rispetto dei tempi e modi imposti dal disciplinare di gara.

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Inserito in data 31/08/2011
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA, 28 luglio 2011, n. 532 Calcolo buonuscita: conferma principio del "godimento attuale ed effettivo" delle voci necessarie al relativo computo,



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Inserito in data 31/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 26 agosto 2011, n. 4817 Polizza incerta: esclusione da gara per garantire par condicio tra i concorrenti. Recede il principio del favor partecipationis.

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Inserito in data 31/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 26 agosto 2011, n. 4818 Indennizzo per patologia da causa di lavoro: non si contesta il diniego se basato su atti presupposti non impugnati.

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Inserito in data 30/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 25 agosto 2011, n. 4807 Atto di conferma sopravvenuto: improcedibile l'impugnazione del precedente provvedimento.

Dipendente sottoposto a custodia cautelare: discrezionalità della PA nella sospensione. 

Art 91 DPR 3/57, motivazione sintetica sospensione: tutela della PA o gravità dei fatti contestati .



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Inserito in data 30/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 25 agosto 2011, n. 4809 Offerta riferita a diverso appaltante: se riguarda elementi essenziali non è mero errore materiale.

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Inserito in data 30/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 26 agosto 2011, n. 4812 La condanna penale non è automatica causa di esclusione dai concorsi: serve specifica valutazione.

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Inserito in data 30/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 26 agosto 2011, n. 4814 D.Lgs. 163/06-referenze bancarie:la richiesta di dichiararne il possesso non aggrava il procedimento.

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Inserito in data 30/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 26 agosto 2011, n. 4816 Ottemperanza, impugnabilità atti del commissario: ricorso ordinario se residua discrezionalità.

Impugnazione atti commissario: in assenza di discrezionalità decide il giudice dell'ottemperanza.


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Inserito in data 26/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 24 agosto 2011, n. 4801 Appalti - verifica di anomalia: mentre l'offerta è immodificabile, modificabili sono le giustificazioni, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione, a garanzia di una seria esecuzione del contratto.

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Inserito in data 26/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 25 agosto 2011, n. 4805 Non va interposta la comunicazione dell'avvio del procedimento all'assessore assoggettato alla revoca, la cui opinione è irrilevante secondo la normativa attuale.

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Inserito in data 26/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 25 agosto 2011, n. 4806 Devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica. Il mancato rispetto del principio di pubblicità delle sedute della Commissione comporta l'invalidità derivata di tutti gli atti di gara.

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Inserito in data 25/08/2011
TAR LAZIO - ROMA, SEZ. I-ter, 25 luglio 2011, n. 6637 Esclusione da una gara di appalto di un operatore economico per debiti con l'Agenzia delle entrate: carenze dei requisiti soggettivi.

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Inserito in data 25/08/2011
TAR VENETO, SEZ. II, 13 luglio 2011, n. 1219 Ammissibilità nel giudizio amministrativo della domanda di pronuncia costitutiva ex. art.2932 c.c., nel caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti da una convenzione di lottizzazione.

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Inserito in data 25/08/2011
TAR LAZIO - LATINA, SEZ. I, 3 agosto 2011, n. 667 PUBBLICO IMPIEGO: è legittimo irrogare quale sanzione disciplinare una pena pecuniaria che prevede la decurtazione di 1/30 della mensilità dello stipendio nel caso in cui un pubblico dipendente si rechi in ufficio in ritardo.

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Inserito in data 25/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 26 luglio 2011, n. 4465 In caso di assoluzione sussiste il diritto al rimborso per le spese legali sostenute dal dipendente statale  nel giudizio disposto innanzi alla Corte dei conti per presunto danno erariale.

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Inserito in data 23/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 luglio 2011, n. 4502 Quote rosa: costituisce atto di alta amministrazione la nomina di un assessore regionale, avverso il quale è configurabile una legittimazione ad agire per violazione dell'art. 51 Cost.

Le norme-principio hanno anche valore programmatico e sono obbligatorie per il legislatore ordinario, quando le norme stesse sono contenute in una Costituzione di tipo rigido o in altre leggi formalmente costituzionali, e per l'Amministrazione, quando poste dalla legge o altri atti equiparati
.


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Inserito in data 23/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 19 agosto 2011, n. 4793 L'annullamento dell'aggiudicazione di una gara è legittimo quando è disposto in ossequio al divieto di aggiudicare più di un lotto alla stessa ditta, così come previsto nel bando.

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Inserito in data 23/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 22 agosto 2011, n. 4797 Accordi ex art. 11 legge n. 241/1990: l'esistenza di un potere discrezionale dell'Amministrazione non esclude che il giudice debba fare diretta applicazione anche della disciplina civilistica sull'inadempimento del contratto.

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Inserito in data 22/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 5 agosto 2011, n. 4707 Revocazione: termine dimidiato se la controversia rientra fra quelle di cui all'art. 119, comma 2, e 120 c.p.a.

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Inserito in data 22/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 5 agosto 2011, n. 4712 Vincolatività ed inderogabilità dell'art. 75 D. Lgs. 163/2006: non è consentito alla stazione appaltante fissare la cauzione in misura inferiore al 2% del valore complessivo dell'appalto.

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Inserito in data 22/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 5 agosto 2011, n. 4713 Esclusione obbligatoria in caso di violazioni anche solo formali del bando, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione.

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Inserito in data 22/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 5 agosto 2011, n. 4717 Interessanti chiarimenti sull'istituto della cessione volontaria.

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Inserito in data 22/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 17 agosto 2011, n. 4792 1. Art. 43 c.p.a.: ricorso per motivi aggiunti ammissibile anche quando le parti della nuova impugnazione non coincidono del tutto con quelle del ricorso iniziale.

2. Appalti: l'annullamento di una clausola non comporta la caducazione dell'intero disciplinare di gara.

3. Appalti: in caso di dichiarazione non veritiera la sanzione dell'esclusione costituisce la conseguenza necessaria.


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Inserito in data 19/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 10 agosto 2011, n. 4763 Concessione edilizia: previsioni urbanistiche e piano attuativo rilevano sine die anche dopo la scadenza.

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Inserito in data 19/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV,  10 agosto 2011, n. 4769 Diniego di accesso: non è possibile quando i documenti consentono la difesa in giudizio dell'istante.

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Inserito in data 19/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 10 agosto, n. 4772 Rimette alla Corte cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 L 133/2008 (disposizioni urgenti per Roma capitale).

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Inserito in data 19/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 12 agosto 2011, n. 4776 Ordini professionali: legittimati a difendere interessi collettivi e non di singoli iscritti.

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Inserito in data 17/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE, 3 agosto 2011, n. 3189 Status di rifugiato: ammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica finchè rimedio generale.

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Inserito in data 17/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 2 agosto 2011, n. 4565 Lavoro precario: la prescrizione quinquennale delle somme dovute al lavoratore decorre dalla fine del rapporto.

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Inserito in data 17/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 2 agosto 2011, n. 4578 DIA: modulo di semplificazione procedimentale e non strumento di liberalizzazione. Contrasto con Adunanza Plenaria n. 15/2011.

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Inserito in data 17/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 2 agosto 2011, n. 4583 Penale da inadempimento: necessario l'accertamento di un danno al pubblico interesse.

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Inserito in data 17/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 2 agosto 2011, n. 4590 Illecita occupazione: la PA deve restituire il bene e liquidare il danno al 5% del valore venale per anno.

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Inserito in data 17/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 9 agosto 2011, n. 4723 Ulteriori chiarimenti sulla teoria dei controlimiti.

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Inserito in data 17/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 9 agosto 2011, n. 4749 Permanenza al lavoro: non è diritto soggettivo; la PA valuta discrezionalmente in uno con propria economia.

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Inserito in data 17/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 9 agosto 2011, n. 4754 Informativa antimafia atipica: atto non vincolante che deve essere adeguatamente motivato.

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Inserito in data 09/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 13 luglio 2011, n. 12 Infrastrutture ricomprese nella rete nazionale di gasdotti: competenza funzionale del TAR Lazio.

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Inserito in data 09/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 28 luglio 2011, n. 14 Reclutamento personale: lo scorrimento in graduatoria la regola,il nuovo concorso va motivato.

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Inserito in data 09/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 1 agosto 2011, n. 16 Imprese pubbliche, appalti estranei ai settori speciali: la giurisdizione del GO.

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Inserito in data 09/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 4 agosto 2011, n. 17 Societa' controllate da partecipate strumentali, settori preclusi: si applica l'art. 13 Decreto Bersani.

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Inserito in data 07/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 30 giugno 2011, n. 3934 Tardiva assunzione P.I: Risarcimento equitativo delle paghe fino al pieno collocamento in servizio.

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Inserito in data 07/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 30 luglio 2011, n. 4535 Riforma scuole secondarie Discrezionalita':validita' Regolamenti ministeriali pur in assenza di CNPI.

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Inserito in data 07/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 3 agosto 2011, n. 4629 Gara d'appalto:esclusione valida solo in caso di prova della negligenza e relativo congruo motivo.

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Inserito in data 07/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 3 agosto 2011, n. 4660 Mancato arruolamento: danno materiale risarcibile in via equitativa; quello morale solo se provato.

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Inserito in data 07/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 3 agosto 2011, n. 4661 Accesso agli atti:confermata legittimazione avverso silenzio solo in caso di interesse qualificato.

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Inserito in data 04/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 15 giugno 2011, n. 3648 Mobbing: l'ordine di servizio illegittimo non è sintomatico in sé di un disegno persecutorio.

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Inserito in data 04/08/2011
TAR LAZIO ROMA, SEZ. II, 3 maggio 2011, n. 3766 Impugnativa inutile al ristoro in forma specifica: l'omissione non esclude il risarcimento.

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Inserito in data 04/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 20 luglio 2011, n. 11 Graduatorie degli insegnanti: l'accertamento della giusta posizione spetta al Giudice Ordinario.

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Inserito in data 04/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 28 luglio 2011, n. 13 Gare d'appalto: la busta contenente l'offerta tecnica deve essere aperta in seduta pubblica.

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Inserito in data 04/08/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 29 luglio 2011, n. 15 SCIA: ammessa azione di accertamento prima della scadenza del termine ex art. 19 co. 3 L. 241/1990.

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Inserito in data 18/06/2011
CONSIGLIO DI STATO - ADUNANZA PLENARIA,  3 giugno 2011, n. 10 Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti unilaterali prodromici ad una vicenda societaria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una società, o di parteciparvi, o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima.

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Inserito in data 08/06/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 24 maggio 2011, n. 9

In materia di pubblici concorsi le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata in vigore, in quanto il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio. Pertanto, mentre le norme legislative o regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura devono essere applicate anche se non espressamente richiamate nel bando, le norme sopravvenienti per le quali non è configurabile alcun rinvio implicito nella lex specialis, non modificano, di regola, i concorsi già banditi “a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse. 
Accanto a tale principio di carattere generale è altresì prevista la possibilità che, in via speciale e particolare, tali modifiche possano prodursi ad effetto di normative sopravvenute il cui oggetto specifico sia quel medesimo concorso, quando, evidentemente, il legislatore ragionevolmente ravvisi la necessità di un tale intervento.


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Inserito in data 11/05/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 aprile 2011, n. 2542 Il nuovo codice del processo amministrativo prevede expressis verbis all'art. 112, comma 1, lett. e), la proponibilità del rimedio dell'ottemperanza anche ai fini dell'esecuzione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili.

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Inserito in data 11/05/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 5 maggio 2011, n. 2693

La possibilità di proporre nel giudizio di ottemperanza la “connessa domanda risarcitoria” costituisce pertanto una delle più significative innovazioni previste dal codice con riferimento al carattere cognitorio del processo di ottemperanza; la prevalente giurisprudenza precedente, infatti, era ferma nel ritenere inammissibile la proposizione di tale domanda risarcitoria ( cfr, fra le tante, Cons. St., Sez. V, 27 aprile 2006, n. 2374; Sez. IV, 21 ottobre 2004, n. 6914; Sez. IV, 1 febbraio 2002, n. 396).
Il codice ha invece recepito l'indirizzo minoritario che ammetteva la proposizione, in sede di ottemperanza, della domanda risarcitoria dei danni discendenti dall'originario illegittimo esercizio della funzione pubblica, a condizione, inter alios, che venisse introdotta davanti al TAR per evitare la violazione del principio del doppio grado di giudizio (cfr, Cons. St., sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3332).
Tale assunto è sostenuto sia dall'esegesi letterale che da quella storica, ed è conforme alla sistematica del codice stesso il cui articolo 112, nel prescrivere lo svolgimento del giudizio “nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario”, risulta consentire la “connessione” fra la domanda di esecuzione e quella risarcitoria solo all'applicazione del rito ordinario improntato al principio generale del doppio grado di giudizio.


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Inserito in data 11/05/2011
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA, 5 maggio 2011, n. 5

La nuova disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilità dell'incompetenza di cui all'art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la "proposizione del ricorso" (cfr. Corte cost. 26 maggio 2005 n. 213).  
I
n caso di processi in relazione ai quali sia ancora in corso il termine per la proposizione del regolamento di competenza secondo la previgente disciplina (tenendo conto ovviamente anche della sospensione dei termini nel periodo feriale), in ossequio al disposto dell'art. 2 delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III al c.p.a. si deve ammettere l'esercizio del potere nei limiti temporali a suo tempo previsti.


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Inserito in data 02/05/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 29 aprile 2011, n. 2559 Una corretta interpretazione della disposizione contenuta nella lettera b) del secondo comma dell'articolo 129 c.p.a. (a mente del quale il ricorso in materia elettorale deve essere notificato all'ufficio che ha emanato l'atto e alla Prefettura), coerente con la ratio acceleratoria cui è ispirato il giudizio elettorale, ne determina l'incompatibilità con l'applicazione della normativa generale in tema di notifica dei ricorsi alle amministrazioni e agli uffici statali presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato: ciò sia in ragione della ristrettezza dei termini imposti dal legislatore (che mal si concilierebbe con le stesse esigenze di tutela e difesa delle decisioni degli uffici statali riguardanti l'esclusione delle liste dai procedimenti elettorali), sia dagli specifici compiti cui deve adempiere, proprio secondo il citato articolo 129 c.p.a., l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, quale, in particolare, il provvedere a rendere pubblico il ricorso mediante affissione di una copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico, affissione che ha valore di notificazione per pubblici proclami per tutti i contro interessati con effetto dal giorno stesso della affissione, adempimento inconciliabile con la natura e le funzioni dell'Avvocatura dello Stato e strettamente conseguente alla ricevuta notificazione del ricorso.

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Inserito in data 30/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 27 aprile 2011, n. 2527 In tema di sanatoria di opere abusive per incompatibilità ambientale e provvedimenti di demolizione.

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Inserito in data 26/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI,  18 aprile 2011, n. 2359

La norma di cui all'art. 133, comma 1, lett. l) del Codice del processo amministrativo, ai sensi del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, trova applicazione anche con riferimento a quelle controversie, aventi ad oggetto l'impugnazione di una sanzione interdittiva inflitta ad un promotore finanziario proposta anteriormente all'entrata in vigore del c.p.a. (16 settembre 2010), non trovando applicazione il principio della sancito dall'art. 5 del Codice di procedura civile, secondo cui la giurisdizione si determina “con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda”.
Tale principio, infatti, come più volte hanno precisato le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass.,SS.UU., 20 settembre 2006, n. 20315; 12 novembre 2002 n. 15885; 25 maggio 2001, n. 225) trova la sua ragion d'essere in esigenze di economia processuale perché è diretto a favorire, e non già ad impedire, la perpetuatio iurisdictionis e trova perciò applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adito, non invece nel caso inverso in cui il mutamento dello stato di fatto o di diritto comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (in questi termini cfr. anche Cons. Stato, V, 20 maggio 2003, n. 2378).


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Inserito in data 26/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III,  18 aprile 2011, 2351 La rimozione del Sindaco per grave inosservanza degli obblighi posti a carico di questi relativamente alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ex art. 142, comma 1-bis, D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto dal D.L. n. 172/2008, convertito in Legge n. 210/2008, non è correlata ad una responsabilità oggettiva e richiede, pertanto, che le violazioni contestate siano ad esso addebitabili e che il relativo procedimento siano connotato da un'istruttoria accurata, oltre che dall'osservanza delle necessarie garanzie procedimentali.
Nell'ambito della gestione dell'emergenza rifiuti, l'eccezionalità della situazione da fronteggiare non consente di valutare in termini tradizionali la colpa soggettiva del Sindaco, essendo da questi esigibile un impegno eccezionale, all'altezza delle emergenze da affrontare.
La  rimozione del Sindaco e lo scioglimento del Consiglio costituiscono atti di alta amministrazione e, pertanto, non possono non essere caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità nella valutazione dei fatti acquisiti al procedimento.


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Inserito in data 25/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 18 aprile 2011, n. 2371 La rideterminazione del canone demaniale per le concessioni marittime, in applicazione dell'art. 1, comma 251, 27 dicembre 2006, n. 296 (ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte costituzionale 22 ottobre 2010 n. 302), qualora la controversia investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull'an che sul quantum), configura una fattispecie rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, mentre, diversamente, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

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Inserito in data 25/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 18 aprile 2011, n. 2371 L'interesse strumentale al rinnovo della procedura comparativa (nel caso di specie al rinnovo della procedura comparativa) degrada a mero interesse di fatto, laddove a farlo valere sia un soggetto privo di legittimazione, perché non titolare di alcuna situazione giuridica differenziata.
Per quanto sia recentemente emersa una tendenza ad ampliare il contenuto della legittimazione al ricorso nel processo amministrativo (legittimazine talvolta identificata nella mera partecipazione alla gara sebbene illegittima: cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 novembre 2008, n. 11) è certo che la legittimazione non possa, comunque, riconoscersi a colui che sia rimasto estraneo alla procedura competitiva di cui si contesta l'esito.
Chi non partecipa alla procedura comparativa, infatti, vanta, rispetto alla legittimità del suo esito un mero interesse di fatto, che in nulla si differenzia dell'astratto interesse alla legalità dell'azione amministrativa.

 


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Inserito in data 25/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 19 aprile 2011, n. 2434 In tema di diritto di accesso dei Consiglieri provinciali e sua azionabilità ai sensi del combinato disposto dell'art. 109 del Regolamento interno del Consiglio provinciale e dell'art.43, comma 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

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Inserito in data 25/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 19 aprile 2011, n. 2427 In tema di risarcimento del danno derivante da illegittima aggiudicazione dell'appalto.

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Inserito in data 25/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI,  19 aprile 2011, n. 2438 In tema di abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di comunicazione mobile.

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Inserito in data 14/04/2011
CORTE COSTITUZIONALE, 11 aprile 2011, n. 124 La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 8, D. Lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 D. Lgs. n. 165 del 2001, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

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Inserito in data 14/04/2011
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 12 aprile 2011, n. 2226