ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Le Sezioni Unite affermano che lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato dal dipendente a terzi anche se ha agito per finalità esclusivamente personali purché vi sia un nesso di occasionalità necessaria

Cass. Civ., Sez. Un., Sent. n. 13246 del 16.5.19
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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a risoluzione del punto di diritto, hanno affermato che lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purchè la sua azione sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta lesiva – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata realizzabile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio contro fattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integrino uno sviluppo oggettivamente anomalo.