ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

  Temi e Dibattiti



In tema di organizzazione statale del turismo

di GIUSEPPE SCATTAGLIA
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In tema di organizzazione statale del turismo. 

di GIUSEPPE SCATTAGLIA

Nel presente scritto si intende concentrare l'attenzione sull'organizzazione statale del turismo, così come riformata dal combinato disposto del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 97, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25.

In particolare, in forza del citato combinato, le funzioni amministrative statali in materia di turismo sono attualmente esercitate da un apposito Dipartimento del turismo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e - ora anche - del turismo, a cui sono attribuite, non solo competenze riconducibili alle soppresse Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ma anche competenze ulteriori, in precedenza esercitate da altre strutture del Ministero da ultimo citato .

Ebbene, proprio l'esercizio da parte della Direzione generale turismo di funzioni diverse da quelle propriamente turistiche è stato oggetto di una forte critica da parte della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato. Detta Sezione, infatti, in sede di parere sullo schema del nuovo regolamento di organizzazione del MIPAAFT, ha invitato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a riallocare le funzioni non riconducibili alla materia del turismo presso le competenti strutture del medesimo Dicastero, sul presupposto che il Legislatore aveva deciso il trasferimento delle funzioni in materia di turismo "nella sua totalità ed in maniera escludente", ovvero in via autonoma e, soprattutto, considerando la trasversalità della materia, come ampiamente riconosciuta da una recente giurisprudenza costituzionale.

Invero, rileva sempre la Sezione che un "impianto ministeriale" così articolato sembra attribuire al turismo “una funzione servente…a favore dello sviluppo delle attività agricole, alimentari e forestali”.

Ovvero, in altri termini, lo stesso impianto appare più configurare una struttura amministrativa a servizio di un particolare target turistico (i.e. quello rappresentato dalle attività agricole, alimentari e forestali) che “un luogo amministrativo di gestione del turismo italiano” come sicuramente era nelle intenzioni del Legislatore.

Da ciò consegue dunque il giudizio negativo del Supremo Consesso amministrativo e l'invito a rimeditare la riforma, atteso il rischio che una siffatta organizzazione del turismo possa vanificare gli sforzi tesi a promuovere nonché a valorizzare unitariamente l'offerta turistica italiana.