ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Sull’obbligo di mantenere per il personale trasferito il medesimo trattamento economico goduto alla data del trasferimento nell’ipotesi di impresa affidataria di un servizio oggetto di gara

CONSIGLIO DI STATO, Sezione Quinta, sentenza n. 3992 del 28 giugno 2018
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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata sul ricorso proposto da B. s.r.l. contro C.M. di F. al fine di ottenere la riforma della sentenza del TAR Toscana – Firenze, concernente la problematica attinente agli obblighi di subentro in capo all’impresa affidataria di un servizio oggetto di gara nei rapporti di lavoro con il personale già impiegato dal gestore uscente.

L’appellante censura la sentenza di primo grado, in quanto il giudice di prime cure ha accolto le doglianze articolate nel ricorso introduttivo del giudizio, relative alla legittimità delle previsioni della lex specialis in ordine alla clausola sociale e alla rispondenza ai principi di ragionevolezza, proporzionalità, par condiciofavor partecipationis e non discriminazione.

I giudici del Collegio statuiscono a tal riguardo che: “l’obbligo di mantenere al personale trasferito il medesimo trattamento economico goduto alla data del trasferimento non è in contrasto con la clausola premiale, la cui applicazione è subordinata alla stipula di un contratto integrativo con le organizzazioni sindacali che garantisca in maniera tendenzialmente omogenea al personale transitato dai precedenti gestori la conservazione del trattamento retributivo precedentemente goduto, disincentivando il ricorso, “discendente dai principi generali ricavabili dall’art. 2112 c.c.”, da parte del gestore subentrante alla propria contrattazione: solo in tal senso, peraltro, la sentenza impugnata ha fatto riferimento all’art. 2112 c.c., sicché anche il rilievo relativo all’inconferenza di tale richiamo si palesa del tutto inconsistente. Il trattamento economico e giuridico in godimento del personale trasferito è dunque garantito, come prescritto dall’art. 20 del Capitolato, avendo la Regione messo a disposizione risorse da erogare solo a fronte della sottoscrizione di un nuovo contratto integrativo; è peraltro pure insussistente qualsiasi carenza informativa idonea a limitare la formulazione di un’offerta consapevole, vista l’esplicitazione nei documenti di gara pubblicati di tutti i dati relativi al trattamento economico in godimento degli addetti trasferiti.”

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che: “la mancata individuazione del personale da trasferire era imputabile in via esclusiva, come correttamente ritenuto dal T.a.r. Toscana, a dinamiche interne all’azienda, essenzialmente riconducibili al criterio di rotazione utilizzato nel servizio attinente ai lotti deboli e nel mancato raggiungimento di un’intesa tra l’odierna appellante e le organizzazioni sindacali.

Il Consiglio di Stato ritiene, in conclusione, che il trasferimento dei lavoratori alle dipendenze del nuovo affidatario del servizio oggetto di gara è rimessa alla manifestazione di volontà delle parti ed inoltre, la clausola sociale riveste un ruolo fondamentale per la salvaguardia occupazionale.