Testi delle sentenze civili dal Ced Cassazione

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NELL'AREA RISERVATA LA VIDEOINTERVISTA AL CAPO DELLA POLIZIA PREF. ANTONIO MANGANELLI

DIBATTITO

NOVITA' - TERZA AREA DEL SITO - IL DIBATTITO

Le pagine del dibattito ospitano contributi di personalità del mondo politico, giudiziario o accademico che vogliano fornire spunti di riflessione, approfondimento o proposta su temi di rilievo centrale per la vita della Comunità.
Il primo tema di riflessione proposto è quello dei rapporti tra giustizia e sicurezza. Un luogo giuridico in cui si sintetizzano le contraddizioni del nostro tempo. La libertà vive solo nella sicurezza, i riti e i tempi della giustizia sembrano incompatibili con le esigenze della sicurezza, eppure i riti e i tempi della giustizia garantiscono la stessa libertà a cui guarda la sicurezza.
Il punto di equilibrio fin qui trovato dal diritto non è più percepito come adeguato  all'assetto geopolitico  attuale. Tre date, per motivi diversi e per conseguenze diverse, hanno cambiato le esigenze di libertà e sicurezza e soprattutto la percezione della libertà e della sicurezza. Il  25 marzo 1957 (la firma del Trattato di Roma), il 9 novembre 1989 (la caduta del muro di Berlino e l'apertura dell'Europa) e l'11 settembre 2001 (l'attentato alle Torri gemelle) hanno azzerato le nostre certezze. Proviamo a parlarne.

DIBATTITO

L'AVVOCATO DEVE ESSERE FEDELE ALLA PARTE ANCHE FUORI DAL PROCESSO

Cass. pen. 45992/2007

IL PATROCINIO INFEDELE
E' CONFIGURABILE ANCHE PER COMPORTAMENTI DELL'AVVOCATO POSTI IN ESSERE AL DI FUORI DEL PROCESSO

La Cassazione ha affermato che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 380 del codice penale (patrocinio infedele), non è sufficiente che l'avvocato venga meno ai doveri che scaturiscono dall'accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, essendo necessario, che sia in corso un procedimento nell'ambito del quale l'avvocato violi i doveri assunti con il mandato di difendere il cliente.
Ciò peraltro non significa che la condotta infedele dell'avvocato, debba necessariamente concretarsi attraverso "atti o comportamenti processuali", potendo estrinsecarsi eventualmente anche al di fuori del processo.
Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto responsabile del reato in questione l'avvocato che avendo assunto nei confronti del proprio cliente l'incarico di tentare una transazione, a seguito dell'intervenuta sentenza sfavorevole al proprio assistito, non aveva coltivato l'impugnazione presentata. Infatti,  l'incarico di tentare l'accordo stragiudiziario rientra nel procedimento come estrinsecazione del rapporto processuale.


cass.pen.45992-2007.pdf

LA CASA CONIUGALE AL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI

Cass. civ. 24407/2007

SOLO IL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI PUO' ESSERE ASSEGNATARIO DELLA CASA CONIUGALE

In tema di separazione personale dei coniugi, il diritto all'assegnazione della casa coniugale spetta esclusivamente al coniuge affidatario di prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti. Nella specie, la Cassazione ha infatti affermato che alla ex moglie cui sia stato negato il diritto all'assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del marito, non può essere riconosciuto il diritto ad "un contributo di natura immobiliare" corrispondente  "nella sostanza ad un assegno periodico mensile pari al godimento del medesimo immobile, ossia al canone di locazione dell'appartamento determinato a norma del mercato e delle leggi vigenti", stante il carattere eccezionale della norma di cui all'art. 156 del codice civile che, in quanto dettata nell'esclusivo interesse della prole minore, non è suscettibile di  un'interpretazione estensiva.

cass.-civ.24407-2007.doc

IL LAVORO DI DOMENICA MERITA UN COMPENSO SPECIALE

Cass. civ. 2610/2008

SPETTA UN ULTERIORE COMPENSO, OLTRE A QUELLO PERCEPITO PER IL LAVORO FESTIVO, A CHI PRESTA LA PROPRIA OPERA NEL GIORNO DI DOMENICA


La Cassazione ha affermato che, nell'ipotesi di lavoro effettuato nel giorno di riposo settimanale, la sofferenza subita dal lavoratore per la privazione della pausa destinata al recupero delle energie psicofisiche, esige uno specifico compenso, ulteriore e diverso rispetto al compenso (ugualmente spettante), del lavoro prestato nel giorno di domenica.
Circa la natura giuridica di tale compenso, la Cassazione ha precisato che esso non costituisce retribuzione di lavoro straordinario, atteso che non si tratta di remunerare il lavoro protrattosi oltre le normali ore giornaliere, bensì ha natura di retribuzione della onerosità della specifica prestazione svolta nel giorno di domenica.
Tale particolare retribuzione può essere prevista dallo stesso contratto di lavoro, ovvero, in mancanza di tale previsione, determinata dal giudice.
2610-2008.pdf

IL LAVORO DI CASALINGA RILEVA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Cass. civ. 593/2008

ANCHE IL LAVORO DI CASALINGA
RILEVA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

In sede di divorzio, nella determinazione in concreto dell'assegno spettante all'ex coniuge, il giudice  deve tener conto oltre che delle condizioni patrimoniali dei coniugi, anche del contributo dato da ciascuno di essi alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.
La Cassazione ha infatti affermato la rilevanza del lavoro svolto dalla casalinga, con la conseguenza che il giudice deve valutare l'influenza che tale contributo ha sulla misura dell'assegno di divorzio.
cass.civ.-n.593-2008.doc

DANNO PER ECCESSIVA DURATA DEI PROCESSI ANCHE ALLE SOCIETA'

INDENNIZZO ANCHE PER IL DANNO NON PATRIMONIALE SUBITO DALLE SOCIETÀ PER L'ECCESSIVA DURATA DEI PROCESSI

Anche le società hanno diritto ad una durata ragionevole del processo.
La Cassazione, infatti, afferma che alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri va riconosciuto l'indennizzo per il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, che esse abbiano sofferto come conseguenza normale della violazione di tale diritto.
La Suprema Corte precisa, altresì, che devono riconoscersi come indennizzabili i soli patemi d'animo e disagi psicologici subiti per l'attesa dell'esito del processo, nei cinque anni eccedenti la soglia della ragionevolezza.

31-2008.pdf

IL CONTRASSEGNO AUTO DEI DISABILI HA VALORE IN TUTTA ITALIA

L'ESPOSIZIONE SULLA PARTE ANTERIORE DEL VEICOLO
DEL CONTRASSEGNO DISABILI
È SUFFICIENTE PER TRANSITARE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DI TUTTA ITALIA.


Le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che i non vedenti), cui il Comune (normalmente di residenza), abbia rilasciato lo "speciale contrassegno invalidi", hanno diritto di circolare e di sostare con il veicolo posto al loro specifico servizio, nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane di tutta Italia.
La Suprema Corte ha infatti affermato che il permesso è valido su tutto il territorio nazionale, e la persona invalida può servirsene per circolare con qualunque veicolo al suo servizio, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che esso contenga il numero delle targa del veicolo sulla quale il disabile si trova in concreto a viaggiare.
719-2008.pdf

OBBLIGO DI DIMORA PER I RESPONSABILI DI BULLISMO

OBBLIGO DI DIMORA PER I RESPONSABILI DI ATTI DI BULLISMO


Con la decisione in esame la Cassazione sanziona in maniera severa i comportamenti violenti e offensivi posti in essere da due ragazzi ai danni di una vittima costretta a subire maltrattamenti, mentre veniva ripresa con i telefonini, ed offese alla sua reputazione mediante la pubblicazione dei filmati sul sito internet www.youtube.com.
La Cassazione ha così affermato la legittimità dell'obbligo di dimora con reperibilità oraria dalle ventuno di sera alle otto del mattino nei confronti dei due ragazzi indagati per violenza privata e diffamazione.
Precisa la Corte che l'obbligo di dimora è infatti una misura proporzionale e adeguata in relazione all'esigenza cautelare che essa è rivolta a soddisfare, ossia il rischio di reiterazione del reato, attesa la natura costante dell'aggressione psicologica in danno della vittima, la cui ridicolizzazione costituiva occasione di divertimento per gli indagati ed il gruppo amicale.
5391-2008.pdf

SUGLI INCIDENTI DOVUTI A CATTIVA MANUTENZIONE DELLA STRADA

ALL'OMESSA MANUTENZIONE DEL TRATTO STRADALE, OVE NE SIA DERIVATO UN INCIDENTE MORTALE, CONSEGUE LA CONDANNA PER OMICIDIO COLPOSO NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DELLA DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI

La Suprema Corte afferma che risponde del reato di omicidio colposo il titolare di una ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione del manto stradale che, avendo ottenuto la consegna dell'appalto, ometta di approntare immediata e adeguata sorveglianza ed il conseguente pronto intervento sulla superficie stradale, laddove, a seguito di cedimenti del tratto stradale tali da determinare vere e proprie buche di profondità, si sia verificato un incidente con conseguente perdita di vita del danneggiato.
6267-2008.pdf

DANNI DA MACCHIE D'OLIO SULLE STRADE. E' RESPONSABILITA' DELLA DITTA DI MANUTENZIONE DELLE STRADE

L'AZIENDA INCARICA DAL COMUNE
DELLA VIGILANZA E DELLA PULIZIA DELLE STRADE
DEVE RISARCIRE I SINISTRI PROVOCATI
DA OLIO SULLA CARREGGIATA.

La Cassazione  afferma che i danni subiti a causa di una macchia d'olio presente sulla pubblica via sono risarcibili dall'azienda, incaricata dal Comune di provvedere alla pulizia delle strade. Precisa la Corte che tra gli obblighi dell'azienda che cura l'igiene ambientale urbano,  vi rientra anche quello di vigilanza dell'intero complesso stradale comunale, nonché quello di porre in essere tutti gli accorgimenti più opportuni, in modo da evitare  che gli utenti della strada abbiano a subire incidenti in conseguenza di non consona pulizia delle carreggiate.


cass.civ.25643-2007-l-azienda-incarica-dal-comune-de-lla-vigilanza-e-della-pulizia-delle-strade.pdf

GENITORI ATTENTI AI MOTORINI SEQUESTRATI AI FIGLI

Cass. pen.  44843- 2007

GENITORI, MASSIMA ATTENZIONE NEL CUSTODIRE
IL MOTOCICLO SEQUESTRATO AI VOSTRI FIGLI

La Cassazione afferma che il custode che determini, la sottrazione del veicolo al vincolo derivante dal sequestro dell'autorità amministrativa incorre, a seconda che la sua condotta sia dolosa o colposa, rispettivamente nei reati di cui agli articoli 334 ("Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa." ) o 335 ( "Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa" ) del codice penale.
Quindi qualora il custode sottragga, sopprima, distrugga, disperda o deteriori una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.
Mentre se il custode, che ha in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Al custode non è, invece, ascrivibile alcun reato, allorquando il mezzo sia sottratto alla sua vigilanza, eludendo ogni doverosa cautela che egli ha preventivamente e diligentemente posto in essere.
Inoltre, il soggetto che circola alla guida del veicolo sottratto è assoggettabile alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 213 comma 4 del codice della strada, che punisce, appunto,  chiunque circoli con un mezzo sottoposto a sequestro.
Pertanto il genitore, custode del motociclo sequestrato, potrebbe rispondere dei reati di cui agli artt. 334 o 335 c.p. se volontariamente o negligentemente consenta l'uso di tale ciclomotore al proprio figlio.

cass.pen.44843-2007-genitori-massima-attenzione-nel-custodire.pdf

LA DECISIONE CON CUI LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO L'AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM


Sull'argomento vedi gli speciali:
legge elettorale
e
istituti di democrazia diretta qui accanto.
ccost-15-08-referendum.doc

L'INFORTUNIO DURANTE LA PAUSA PRANZO VA RISARCITO, PURE SE SEI IN MOTORINO

Cass. civ.  25742/2007

L'INFORTUNIO OCCORSO DURANTE LA PAUSA PRANZO,
SEPPURE IN MOTO,
VA RISARCITO DALL'INAIL

La Cassazione conferma che è coperto dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'incidente avvenuto, mentre si ritorna,  con un proprio mezzo privato, in ufficio durante l'ora di pausa pranzo. La Suprema Corte ribadisce, quindi, che l'indennizzo è a carico dell'Inail, rientrando nella tutela assicurativa dell'infortunio in itinere, quando l'uso del mezzo privato sia necessario in base ad una ragionevole scelta del lavoratore. Deve, invece, ritenersi esclusa la suddetta tutela assicurativa allorquando il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro possa essere agevolmente coperto, sia all'andata che al ritorno, da un regolare servizio di mezzi pubblici che assicurino il trasporto in tempi ragionevoli.
cass.civ.25742-2007-l-infortunio-occorso-durante-la-pausa-pranzo.pdf

LA CRISI DI GOVERNO

Cos'è la crisi di governo? Quali sono i poteri del Governo dimissionario? Cos'è il Governo tecnico. Ecco le spiegazioni ai termini che tutti in questi giorni utilizzano nei giornali e nei dibattiti televisivi.
La crisi di governo

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2008
relazione-cassazione.pdf

IL TAR LAZIO RIMETTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE LA LEGGE SULLA FECONDAZIONE ASSISTITA

Il Tar Lazio annulla la disposizione del D.M. 21 luglio 2004 - (attuativo della legge n.40 del 2004) contenente Linee Guida, vale a dire le procedure e le tecniche in materia di procreazione medicalmente assistita - nella parte riguardante le misure di tutela dell'embrione, laddove statuisce  che "ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, deve essere di tipo osservazionale".
In particolare, il Collegio ritiene che, mentre nella legge n. 40 del 2004 all'articolo 13  , si consente la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano, sia pure per finalità terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute ed allo sviluppo dell'embrione stesso, nelle Linee Guida  , tale possibilità è limitata solo all'osservazione dell'embrione. Il Tar precisa, infatti che è illegittima la previsione (atto amministrativo) di natura regolamentare e di provenienza ministeriale, che non consenta gli interventi diagnostici sull'embrione per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche, stabiliti dal legislatore.
La III sezione del Tribunale Amministrativo, inoltre, solleva la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 14 commi 2 e 3 della legge 40/04  nella parte in cui impone la creazione di un numero di embrioni comunque non superiore a tre ed il loro contestuale impianto, per violazione degli articoli 3  e 32, commi 2 e 3  , della Costituzione.
Osserva il Collegio che la ratio della disciplina del ricorso alle tecniche della procreazione medicalmente assistita è quella di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall'infertilità umana. Pertanto, tale fine - a fronte della previsione che nel caso di impianto contemporaneo di due o tre embrioni, qualora un solo embrione dia luogo ad una gravidanza, gli altri possono disperdersi - risulta perseguito, non in modo assoluto, bensì affievolito. Infatti, se fosse stata riconosciuta, all'embrione una tutela piena ed incondizionata, al fine di evitare il sacrificio degli altri embrioni, contemporaneamente impiantati, si sarebbe dovuta consentire  la produzione e l'impianto di un solo embrione alla volta. La medesima accettazione dell' eventualità di perdere uno o tutti gli embrioni impiantati, la si rinviene nel concedere la possibilità di ripetere il procedimento di impianto se ad esso non segua la gravidanza. Dunque la tutela affievolita riservata all'embrione, in tali circostanze, contemperata con  la ratio di tutelare l'esigenza di procreazione, non rinvenibile, invece, nel numero degli embrioni predeterminato dalla legge,  è in  contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nella misura in cui viola il canone di ragionevolezza. Inoltre ad essere violata è anche la parità di trattamento, laddove la predeterminazione del numero degli embrioni producibili ed impiantabili - che aprioristicamente prescinde da ogni accertamento delle molte variabili che accompagnano la vita della donna, quali l'età, la salute e la possibilità di produrre embrioni forti - tende ad assicurare concrete possibilità di gravidanza alle persone di medie condizioni fisiche, mentre non la fornisce alle donne non giovani o che non riescono a produrre contestualmente tre embrioni di buona qualità.
Inoltre, la limitazione del numero degli embrioni producibili e contestualmente impiantabili ed il divieto della loro crioconservazione comporta, nei casi di insuccesso del tentativo, la ripetizione del procedimento con consequenziale trattamento ovarico implicante il rischio della sindrome da iperstimolazione ovarica. Proprio tale pratica, sicuramente, non rientrante nelle tecniche di "minore invasività" come richiesto dalla stessa legge 40/04 produce, altresì, conseguenze sul piano fisico e psicologico della paziente.
Ora, spetta alla Corte Costituzionale statuire in materia di fecondazione assistita.


NOTE:
  Articolo 13 L.40/2004 "È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo"
  Linee Guida, capo relativo alle "Misure di tutela dell'embrione" : "E' proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica.
Ogni indagine relativo allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale.
Qualora dall'indagine vengano evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di un embrione, il medico responsabile della struttura ne informa la coppia ai sensi dell'articolo 14, comma 5.
Ove in tal caso il trasferimento dell'embrione, non coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere mantenuta fino al suo estinguersi"
  Articolo 14 commi 2 e 3 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita",
"Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni".
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile

  Articolo 3 della Costituzione "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche  di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

  Articolo 32 commi 2 e 3 della Costituzione "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".
tar-rm-398-07-procreazione.doc

E' REATO TENERE I CANI NELLA MACCHINA PARCHEGGIATA AL SOLE

La terza sezione penale ritiene integrato il reato di cui all'articolo 727 comma 2 del codice penale attualmente rubricato "Abbandono di animali" nella condotta di chi detenga il proprio cane in condizioni incompatibili con la natura dello stesso e produttive di gravi sofferenze, lasciandolo chiuso all'interno della propria autovettura, posteggiata al sole, per un lasso di tempo apprezzabile. Precisa la Suprema Corte che, anche anteriormente alla riforma, quando, cioè, la norma (articolo 727 c.p.) era rubricata "Maltrattamento di animali" per essere ritenuti responsabili di questo reato era sufficiente tenere un cane in un luogo angusto senza che fosse necessaria la volontà di infierire sull'animale o che questo riportasse una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. La pena è dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
cass.pen.175-2008.doc.pdf

I SISTEMI ELETTORALI 

LA CORTE COSTITUZIONALE SI E' PRONUNCIATA FAVOREVOLMENTE SULLA LEGITTIMITA' DEI QUESITI REFERENDARI ( VEDI SPECIALE REFERENDUM).
NON SI FA CHE PARLARE DI SISTEMI ELETTORALI:
SISTEMA ALLA TEDESCA, SISTEMA ALLA FRANCESE, MAGGIORITARIO, PROPORZIONALE, QUOTA DI SBARRAMENTO ....
MA COSA SONO? QUALI SONO LE LORO CARATTERISTICHE? 
AL DI LA' DEI TECNICISMI E DEL GIURIDICHESE, ECCO SPIEGATI I POSSIBILI MODELLI ELETTORALI CHE VENGONO PROPOSTI IN QUESTI GIORNI.

SPECIALE: LA FINANZIARIA 2008

LE NORME DELLA FINANZIARIA 2008 PIU' RILEVANTI PER LA VITA DI CIASCUNO DI NOI IN PAROLE "COMPRENSIBILI"
finanziaria-2008.doc

SPECIALE LA FINANZIARIA 2008 - II PARTE

IL TESTO DELLA FINANZIARIA 2008
(dal sito del Governo)
legge-finanziaria-2008-def.pdf

L'INQUILINO E' RESPONSABILE DEI DANNI DA UMIDITA'

IL CONDUTTORE E' RESPONSABILE DEI DANNI CAUSATI,
DA INFILTRAZIONI D'ACQUA,
AL SOTTOSTANTE APPARTAMENTO

La Corte di Cassazione ritiene che, in caso di danno causato da infiltrazioni d'acqua dal sovrastante appartamento, a causa di una rottura di un elemento esterno (facilmente riparabile senza necessità di intervenire nelle opere murarie) il conduttore è responsabile dei danni causati dalla sua negligenza. La Suprema Corte precisa che rientrano tra le riparazioni a carico dell'inquilino quelle  relative agli impianti interni della struttura del fabbricato che non implichino demolizione.

cass.civ.24737-2007-il-conduttore-e-responsabile-dei-danni-causati-.pdf

ECCO PERCHE' LE FERIE NON GODUTE DANNO DIRITTO AD UN'INDENNITA'



La Suprema Corte di Cassazione conferma  che, nel caso in cui un lavoratore non abbia effettivamente fruito delle ferie (anche senza responsabilità del datore di lavoro), gli spetta un'indennità sostitutiva. Essa ha in parte carattere risarcitorio, in quanto compensa il danno costituito dalla mancata fruizione del riposo, (e quindi dall'espletamento di un plus di lavoro con mancata ricostituzione delle energie psicofisiche e ridotta possibilità di dedicarsi ad attività ricreative e relazioni familiari e sociali) ed in parte costituisce erogazione di natura retributiva.

cass.civ.24905-2007-attenzione-alle-ferie-effettivamente-non-fruite.pdf

IL RISTORATORE E' RESPONSABILE PER L'IGIENE DEI CIBI NEL SUO RISTORANTE

La Cassazione ha stabilito che commette il reato di cui al'articolo 5 lettera d) della legge 30 Aprile 1962, n. 283 :"È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;" il ristoratore che vende una pizza contenente un corpo estraneo, non commestibile che ne altera la igienicità, nel caso specifico un dente. Per la Suprema Corte esiste un vero e proprio dovere di impedire che corpi estranei "cadano" nella pietanza in corso di preparazione.
840-2007-e-punito-con-l-arresto-da-tre-mesi-ad-un-anno-o-con-l-ammenda-da-euro-2.582-a-euro-4-6.481-il-ristoratore-che-non-vigila-adeguatamente-sulle-pi-etanze.pdf

ATTENZIONE AL DIRE IL VERO NOME SU INTERNET

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione  configura il reato di cui all'articolo 494 del codice penale "sostituzione di persona" nei confronti di chi crea un indirizzo di posta elettronica, spacciandosi per una persona diversa da quella che è, per di più di sesso diverso, ed inganna così gli altri utenti che navigano in rete. Precisa, infatti, la Cassazione che "oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto nell'art. 494 c.p., è l'interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata ed alla tutela civilistica del diritto al nome". Secondo la Corte "nel caso in esame il soggetto indotto in errore non è tanto l'ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà, inconsapevolmente, si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa. […] non è affatto indifferente, per l'interlocutore, che il rapporto descritto nel messaggio sia offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più di sesso diverso"  
Cass[1].pen.46674-2007 RISCHIA FINO AD UN ANNO DI CARCERE  CHI CREA UN ACCOUNT DI POSTA ELETTRONICA CON FALSE INDICAZIONI ANAGRAFICHE.pdf

RISCHIA IL CARCERE LA CAMERIERA CHE FOTOGRAFA LA CASA DEL DATORE DI LAVORO

E PURE SE E' IN NERO E CERCA LE PROVE DEL RAPPORTO DI LAVORO!


La quinta sezione penale della Corte di Cassazione configura il reato di cui all'articolo 615 bis del codice penale "Interferenze illecite nella vita privata"nella condotta di una "badante" senza un regolare contratto, che fotografi la casa del datore di lavoro al fine di provare l'esistenza del suo rapporto di lavoro. Secondo la Suprema Corte "l'essersi indebitamente procurato, mediante l'uso di strumenti di captazione visiva e segnatamente attraverso l'esecuzione di riprese fotografiche, immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nella privata dimora" integra il reato menzionato anche allorquando "l'abusiva captazione delle immagini o notizie riguardi chiunque faccia parte, nel luogo violato, di un nucleo privato con diritto alla riservatezza ".   

cass-1-.pen.36068-2007-rischia-la-reclusione-da-sei-mesi-a-quattro-anni-la-colf

E' REATO PORTARE LA BOMBOLETTA SPRAY ANTI AGGRESSIONE

E SE SAPETE ANDARE SU INTERNET E' PURE PEGGIO ...
Secondo la Cassazione una bomboletta spray, contenente gas lacrimogeno - pur se acquistata su internet, quindi con la presunzione di buona fede che si trattasse di un prodotto che legalmente poteva essere portato in luogo pubblico,  (proprio dal momento che era in vendita in rete) - in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona, rientra nella definizione di arma comune da sparo di cui all'articolo 2 della legge n.110/75. Dunque costituisce reato il porto di tale bomboletta in luogo pubblico.
Anzi, per la Cassazione "aver visto la pubblicità su internet, significa che" l'acquirente "sa navigare su internet, sì che ben poteva anche consultare il sito della Polizia di Stato, la quale offre non solo uno sportello di consulenza on-line, ma ha anche un link specifico sulle armi : sarebbe stato dunque in grado, con la normale diligenza, di capire che il porto della bomboletta era illegale.".
cass-1-.pen.44994-2007-il-porto-in-luogo-pubblico-di-una-bombolotta-spray-c.d.-antiaggressione-costituisce-reato.pdf

OCCHIO A PORTARE IL CANE SENZA GUINZAGLIO


La Corte di Cassazione ritiene che chiunque conduca il cane in luogo pubblico senza adottare le necessarie cautele, appunto senza tenerlo al guinzaglio, indipendentemente dall'esserne il proprietario è il soggetto penalmente responsabile delle eventuali lesioni provocate dall'animale. Il padrone o chi avrebbe dovuto vigilare sull'animale rischia quindi (ai sensi dell'articolo 590 del codice penale) "la reclusione fino a tre mesi o  la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 "
Per la Suprema Corte allorquando il cane, non tenuto al guinzaglio, cagioni anche solo una rovinosa caduta a terra ad un passante che corre nel parco, tagliandogli la strada o assalendolo o a seguito di impatto, il soggetto leso, costituendosi parte civile ha diritto, altresì, al risarcimento dei danni. 
cass-1-.pen.43390-2007-attenzione-a-portare-il-cane-al-parco-senza-il-guinzaglio.pdf

OCCHIO A QUELLO CHE DITE  QUANDO SIETE ARRABBIATI CON IL CAPO: VI COSTA IL POSTO!

Per la Suprema Corte dire al proprio datore di lavoro, in uno scatto d'ira : "Me ne vado ho un altro lavoro" ed uscire dall'ufficio, senza farvi rientro fino al giorno dopo, può far perdere il posto, perché equivale a presentare le dimissioni. Infatti per la Cassazione un tale atteggiamento può essere legittimamente considerato dal datore di lavoro come una presentazione ufficiale delle dimissioni. Quindi qualora il dipendente, lamentatosi, altresì,  dei metodi lavorativi dei suoi colleghi, asserisca di andarsene, senza neppure iniziare la prestazione lavorativa di quel giorno, la sua dichiarazione "me ne vado perché ho trovato un altro posto di lavoro" assume il significato di dimissioni
cass-1-.civ.25262-2007-attenzione-a-quello-che-in-pred-a-all-ira-dite-al-vostro-datore-di-lavoro.pdf

LA GRAZIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Si parla tanto in questi giorni di concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica.
Ma cos'è la grazia?
Quando può essere concessa?
Come viene concessa?
Ecco le risposte.

Per maggiori approfondimenti potete anche vedere il documento che si trova nella "prima pagina" di questo sito che ha un taglio più "giuridico".
potere-di-grazia-non-addetti.doc

Il Tar Lazio dà ragione al gen. Speciale

Il Tar del Lazio ha annullato il provvedimento con il quale era stato rimosso il Comandante generale della Guardia di Finanza.
Il Tar ha ritenuto che il provvedimento non avesse rispettato le regole del procedimento amministrativo giacchè:
1. non era stata espressamente stabilita la revoca delle precedenti funzioni
2. l'interessato non era stato avvertito dell'avvio del procedimento. L'art. 7 della legge n. 241/90 prevede l'obbligo da parte dell'amministrazione di avvertire gli  interessati prima di assumere provvedimenti che li riguardano.
tar-lazio-13361-07-caso-speciale.doc

MATRIMONI VIP "RISERVATI"

Cass.pen. 42067/2007  LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA REPUTAZIONE COMPRENDE ANCHE I RETROSCENA DEI MATRIMONI VIP

La Suprema Corte affermando che il diritto di cronaca "giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività", precisa che "è vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini" e che "non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività". Pertanto, conclude la quinta sezione, che la divulgazione di un pettegolezzo (anche se corrispondente alla realtà) sul presunto retroscena del matrimonio, nel caso di specie, della moglie di un editore piacentino,  è illecita, perché "il diritto di cronaca non può essere inteso come diritto a sollecitare la curiosità lubrica del pubblico". Dunque la Cassazione ha stabilito che sui giornali e sui media non è consentito fare pettegolezzi "lubrici" e fini a sé stessi sulle persone note quando tali chiacchiere e dicerie non sono in alcun modo utili per valutare la personalità o la moralità dei personaggi finiti sotto i riflettori, specie se il gossip riguarda i matrimoni dei cosiddetti vip.
cass.pen.-42067-2007-matrimoni-vip.pdf

ASSEGNI DI DIVORZIO ALL'EX CONIUGE AVANTI CON GLI ANNI CHE PERDE IL LAVORO

Cass. civile 24938/2007
L'ASSEGNO DI DIVORZIO SPETTA ANCHE ALL'EX CONIUGE CHE IN ETA' AVANZATA ABBIA PERSO IL POSTO DI LAVORO

Secondo la Cassazione ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile le possibilità per il coniuge richiedente di trovare un lavoro "devono essere valutate in concreto tenendo conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico-sociale, individuale, ambientale, territoriale".
La Corte, precisa, che dovendosi  considerare "l'alto livello di disoccupazione esistente in Italia e le notevolissime difficoltà di trovare un lavoro anche per soggetti in età giovanile" l'età avanzata, "appare logicamente un elemento tale da ostacolare il reperimento di un posto di  lavoro"
cass.civile-24938-2007-assegno-di-divorzio.pdf

LA PROFESSIONALITA' DELLO PSICOANALISTA SOTTO MIRA

Cass.civile, 25183/21007
LO PSICANALISTA CHE INTRATTIENE RAPPORTI SESSUALI O SENTIMENTALI CON IL PAZIENTE VIOLA LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

La Cassazione ribadendo il divieto di rapporti emotivo-sentimentali tra medico e paziente  afferma che  "il divieto di instaurare rapporti sentimentali, o addirittura sessuali, con i pazienti, è una delle regole cardine della professione di psicologo-psicanalista, e non si può ritenere ignorata"  anche allorquando "non era formalizzata in un apposito codice deontologico".
Pertanto a prescindere dal codice deontologico sui comportamenti "off limits" per chi cura i mali della psiche, i comportamenti che denotano "un'intimità ed una caratterizzazione sessuale del rapporto sono incompatibili con la terapia" e  devono condurre il medico ad "interrompere il rapporto terapeutico al primo manifestarsi dell'innamoramento della paziente, come è prescritto in casi del genere" . Precisa, infatti, la Corte che "in tema di deontologia professionale e di morale corrente, non è necessaria una specifica descrizione dei comportamenti doverosi, per individuare le regole di cui si deve esigere il rispetto"
cass.civile-25183-2007-psicanalista.pdf

GUAI A MALTRATTARE GLI ANIMALI

Cass.pen. 44287/2007
CHIUNQUE TRATTA GLI ANIMALI SENZA UMANITA' E' PUNITO CON L'ARRESTO FINO AD UN ANNO O CON L'AMMENDA DA 1.000 A 10.000 EURO

Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte configurano il reato di abbandono di animali di cui all'articolo 727 del codice penale "non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore".
Pertanto, asserisce la terza sezione, la sofferenza inferta agli animali ricorre nell'ipotesi del titolare e gestore di un canile che detenga gli ospiti a quattro zampe "in condizioni incompatibili con la loro natura, obbligandoli in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge ed utilizzando locali ad uso veterinario in condizioni igieniche disastrose con rischi di infezioni e contagi epidemici", in una  sorta di  "lager, un ghetto per animali sfortunati, imprigionati in uno stato di penosa sopravvivenza".
cass.pen.-44287-2007-animali.pdf

L'ALLATTAMENTO NON GIUSTIFICA L'ASSENZA DELL'AVVOCATO DALL'AULA

Cass.pen. 44922/2007.
La Cassazione ha affermato che l'avvocatessa che allatta il suo bambino di tre mesi e non può andare in tribunale, in una città diversa e lontana da quella di residenza, deve nominare una collega che la sostituisca in aula, altrimenti il processo va avanti senza un difensore per il suo cliente. Secondo la Corte non può essere riconosciuto il legittimo impedimento a comparire quello costituito dalla necessità per il difensore dell'imputato, di provvedere all'allattamento del proprio bambino, in quanto, precisa la quinta sezione, "non può comunque costituire un legittimo impedimento del difensore a comparire quello che gli derivi dall'esistenza di una situazione non presentatasi improvvisamente e già destinata fin dall'origine a protrarsi, senza sostanziali variazioni, per un tempo di apprezzabile durata, dovendo in tal caso il difensore operare un'opportuna e tempestiva revisione dei propri impegni e non pretendere invece di mantenerli a scapito delle esigenze di giustizia".
AVVOCATO.pdf

danno da fumo: risarciti gli eredi

La terza sezione civile, pur precisando che il danno esistenziale non è una voce autonoma ma rientra in quello non patrimoniale, ha affermato che la sofferenza della famiglia per la perdita di un congiunto va risarcita, oltre ai danni morali. La Suprema Corte afferma che nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare per chiarezza, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo (ed in questo caso può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico), tenendo conto che da una parte deve essere liquidato tutto il danno, non lasciano privi di risarcimento profili di detto danno, ma che dall'altra deve essere evitata la duplicazione dello stesso. La Cassazione prosegue, aggiungendo, inoltre, che l'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del prossimo congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale che si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, spesso si colloca nell'area del danno non patrimoniale e si distingue sia dall'interesse al bene salute sia dall'interesse all'integrità morale. Concludono i giudici di legittimità che nella situazione della perdita del rapporto parentale, normalmente vi è la sussistenza di un pregiudizio non patrimoniale, la cui prova può essere anche fondata su presunzioni.
Pertanto i parenti dei fumatori deceduti o ammalatosi a causa del tabacco, relativamente, però, al periodo in cui sul pacchetto non c'era l'indicazione "nuoce gravemente alla salute" devono essere risarcite dai produttori di sigarette, di tutti i danni non patrimoniali, anche di quello esistenziale,
cass-1-.civile-22884-2007-risarcito-anche-il-danno-esistenziale-alle-famiglie-delle-vittime-del-fumo.pdf

incidenti con vittime "istantanee": quale risarcimento agli eredi

"DANNI TERMINALI" AGLI EREDI ANCHE SE TRA L'INCIDENTE ED IL DECESSO LA VITTIMA RIMANE IN STATO
DI INCOSCIENZA

La Cassazione afferma che il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla vittima  (biologici  e morali) permane in capo agli eredi anche allorquando il congiunto, durante la sopravvivenza in vita (che deve perdurare per almeno 24 ore dal fatto illecito), sia rimasta in stato di incoscienza.
La Corte, richiamati consolidati precedenti giurisprudenziali ha altresì chiarito, in merito al danno biologico, che esso (al pari del danno morale) non può essere negato ove il tempo di sopravvivenza sia considerato apprezzabile, che in ogni caso non si può escludere che le lesioni sussistano e siano da ritenere consolidate quando ad esse segua addirittura la morte e che trattasi di un danno alla salute che, se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, e che esso è presente ugualmente sia che la vittima sia che la vittima abbia coscienza della lesione, sia che non l'abbia.
In ordine al danno morale i giudici di legittimità hanno quindi evidenziato che quel turbamento ingiusto dello stato d'animo che dà luogo al danno comprende anche le sofferenze sopportate dalla vittima in stato di incoscienza.
Sussiste inoltre un diritto iure proprio degli stretti congiunti al risarcimento dei danni non patrimoniali (esistenziali compresi) conseguenti all'interruzione traumatica del rapporto parentale. 
cass-1-.civile-21976-2007.pdf

finanziaria 2008

Il testo della finanziaria, tratto dal sito della camera dei deputati, già approvato dal senato e adesso al vaglio della camera
finanziaria.pdf

importante corte costituzionale

le cartelle esattoriali devono riportare  il nome del responsabile del procedimento e rispondono ai principi di trasparenza a tutela del cittadino
ccost-377-07-su-tributi-e-241.doc

importante: corte costituzionale sulle espropriazioni

La Corte costituzionale con due sentenze (v. al lato e sotto) ha dichiarato incostituzionale la norma che stabiliva i criteri per il calcolo delle indennità da pagare ai proprietari di fondi espropriati per motivi di pubblica utilità.
Le norme dichiarate incostituzionali, attraverso un complesso meccanismo di calcolo, determinavano un'indennità da pagare al proprietario di gran lunga inferiore al valore di mercato del terreno.
La Corte costituzionale, seguendo orientamenti già espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che ha più volte condannato l'Italia per la violazione del diritto di proprietà riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha ritenuto che l'indennità da pagare non necessariamente deve coincidere con il valore di mercato ma non può però tanto allontanarsi da tale valore. Anzi il valore di mercato deve costituire il valore da tenere in considerazione nel criterio di calcolo e a cui il criterio deve tendere.
Fino a quando una nuova legge non fisserà il valore di calcolo dell'indennità, il prezzo da pagarsi  ai proprietari espropriati dovrà essere pari al valore venale.
ccost-348-07-1-.doc
ccost-349-07.doc

OCCHIO A CHE DITE AI VIGILI URBANI

ATTENZIONE A TRARRE IN INGANNO UN PUBBLICO UFFICIALE CON FALSE DICHIARAZIONI:
La Corte di Cassazione afferma che chi trae in inganno un pubblico ufficiale (sempreché la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità) compie due delitti, quello di cui all'articolo 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e quello di cui agli articoli 48 e 479 del codice penale (falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale).
Pertanto tutte le volte in cui il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 del codice penale (errore determinato dall'altrui inganno), colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera. Infatti nonostante il provvedimento del pubblico ufficiale sia ideologicamente falso, in quanto adottato sulla base di un presupposto che in realtà non esiste, di tale erronea attestazione, non risponde il pubblico ufficiale, in buona fede tratto in inganno, bensì il soggetto che lo ha ingannato.

cass.pen.-35488-2007-p.u.-tratto-in-inganno.doc

CASS 38259 E 37139/ 07 AMCORA SULL'OCCUPAZIONE DELLE CASE

LA CASA E' UN DIRITTO. MA OCCUPARLA RESTA UN REATO

La Cassazione dopo aver stabilito, il 26 settembre scorso, che "la casa è un bisogno primario, i poveri possono occuparla", fa dietrofront sul nodo degli alloggi popolari.
Con una successiva sentenza del 9 ottobre 2007, n. 37139,  la seconda sezione dichiara, invece, che "lo stato di bisogno non giustifica l'occupazione di un alloggio di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari ".  Negli stessi termini si è espressa la sesta sezione il 16 ottobre 2007, che con la decisione n. 38259 ha stabilito che "è illegittima la requisizione di case da destinare agli sfrattati disposta dal presidente di un municipio"
Pertanto in caso di occupazione, la persona bisognosa che va ad abitare in una casa popolare senza aver rispettato la graduatoria dell'istituto, commette reato e rischia una condanna per invasione di edifici, di cui all'art. 633 del codice penale.
La Cassazione sottolinea, altresì,  che rispondendo l'attività edilizia alla funzione sociale di tutelare il bene primario dell'abitazione per chi si trovi in condizione di specifico e definito disagio, l'assegnazione degli alloggi deve avvenire secondo criteri prefissati dagli organismi pubblici e verificati attraverso idonee procedure . Sicchè nessuna rilevanza può avere l'arbitrio del singolo, pur se bisognoso.
I giudici della Cassazione precisano, inoltre, che la requisizione rientra nelle competenze del Prefetto, e non commette abuso d'ufficio, mancando l'elemento psicologico del reato, il presidente di un municipio, che per venire incontro alle esigenze delle famiglie sfrattate, requisisca le case.
la-casa-e-un-diritto.-ma-occuparla-resta-un-reato-cass.pen.-sez.-ii-37139-2007.pdf

L. COST 1/07 DEFINITIVAMENTE ABROGATA LA PENA DI MORTE IN ITALIA PURE IN TEMPO DI GUERRA

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: ", se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.

impiegati attenti il nemico vi ascolta

PARLARE MALE DELL'AZIENDA  PUO' METTERE A RISCHIO IL PROPRIO POSTO DI LAVORO

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso di una struttura sanitaria che aveva licenziato un'infermiera perché "aveva proferito espressioni offensive sulla capacità e sulla professionalità del personale ", afferma che, previa valutazione complessiva, degli episodi verificatisi, del tipo di lavoro e, soprattutto, dell'importanza del settore ove si opera, denigrare l'immagine dell'azienda può portare al licenziamento.
La Corte stabilisce che in tema licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, allorquando siano contestati più fatti al dipendente, questi non devono essere considerati separatamente, bensì complessivamente, al fine di verificare se la loro rilevanza d'insieme sia tale da ledere la fiducia del datore di lavoro. Inoltre, questa sentenza ribadisce quanto già precedentemente affermato dalla Cassazione (Cass. 12263/2006) in materia : occorre,  cioè "tenere presente  che l'intensità della fiducia richiesta è differenziata a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto deve essere valutato nella sua portata oggettiva  e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla sua potenzialità di negazione della futura correttezza dell'adempimento".

parlare-male-dell-azienda-puo-mettere-a-rischio-il-p-roprio-posto-di-lavoro-cass-1-.civ.-19232-2007.pdf

MEDICINA "POCO ALTERNATIVA"

L'OMEOPATA DEVE ESSERE UN DOTTORE, ALTRIMENTI E' ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

Secondo la Suprema Corte, l'assenza di una vera e propria specializzazione medica all'Università, nell'ambito del normale corso di studi in medicina, non "vale ad escludere l'omeopatia dalle professioni mediche"; sarebbe "paradossale" esigere laurea ed iscrizione all'albo da "chi intende curare pazienti dopo essersi formato su testi della scienza medica ufficiale e non esigerli, invece, per chi voglia svolgere un'attività terapeutica in base a nozioni e metodi alternativi non riconosciuti dalla comunità scientifica".
"L'esigenza di una professionalità accertata" conclude la Corte "da parte di chi cura i pazienti con minime dosi di sostanze che, se somministrate in grandi quantità ad una persona sana, provocherebbero gli stessi sintomi della malattia che si vuole combattere, è un dictat addirittura di natura costituzionale, in considerazione della indubbia interferenza dell'attività dell'omeopatia con un bene giuridico primario come la salute".
Pertanto commette il reato di esercizio abusivo della professione l'omeopata che non ha prestato il giuramento di Ipoocrate.
l-omeopata-deve-essere-un-dottore-altrimenti-e-esercizio-abusivo-della-professione.doc

RISCHIANO I PRECARI RIBELLI

RISCHIANO LA CONDANNA PER INTERRUZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO I  PRECARI DELLA SCUOLA CHE OCCUPANO L'EDIFICIO

La Cassazione penale chiarisce che i precari della scuola, che occupano l'edificio "alterando il normale svolgimento del servizio scolastico" anche se  per "incidere sul processo di formazione della volontà pubblica per ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato" commettono il reato di interruzione di servizio pubblico di cui all'articolo 340 del codice penale. La stessa Corte, inoltre  - alle due precarie, che nel caso in esame, munite delle chiavi della scuola "si erano introdotte arbitrariamente nell'edificio scolastico al fine di occuparlo" reclamando l'assunzione a tempo indeterminato - non ha ritenuto sussistere neppure l'attenuate di cui all'articolo 62, n. 1 del codice penale (aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale). 
rischiano-la-condanna-per-interruzione-di-servizio-pubblico-i-precari-della-scuola-che-occupano-l-edificio.doc

E' STATO DI NECESSITA' QUELLO DEL SENZA CASA

OCCUPARE UNA CASA POPOLARE - SE SI VERSA IN STATO DI INDIGENZA  -  NON E' REATO

La Cassazione, nell'occuparsi del dramma dei cosiddetti. "senza tetto", ritiene che l'occupazione abusiva, da parte di una persona  indigente ed in stato di necessità, sia da ritenersi non punibile. Per la Suprema Corte non commette reato chi - trovandosi in condizioni di indigenza, tali da non permettergli "alcuna  possibilità di rivolgersi al mercato libero degli alloggi" agendo "in stato di necessità" con riferimento " al diritto all'abitazione ed al diritto alla salvaguardia della salute sua e del figlio" -  occupi  abusivamente una casa popolare. Si ritiene, quindi, che la condotta suddetta integri l'esimente dello stato di necessità, di cui all'art. 54 del codice penale. Ad avviso della Corte rientrano, infatti, nel concetto di "danno grave alla persona non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell'articolo 2 della Costituzione." Prosegue, quindi la Corte, "entrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica del soggetto, in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, fra i quali deve essere ricompreso il diritto all'abitazione, in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona ".


cass.-35580-2007-occupare-una-casa-popolare-se-si-versa-in-stato-di-indigenza-non-e-reato.doc

LINEA DURA DELLA CASSAZIONE PER I MINORI CHE DELINQUONO

CARCERE PREVENTIVO ANCHE PER I LADRI D'APPARTAMENTO E GLI SCIPPATORI MINORENNI

La Cassazione, con questa sentenza opera un'interpretazione estensiva alla novella del legislatore del 2001, che nel trasformare il "furto in abitazione o furto con strappo" da semplici aggravanti del furto in specifiche ed autonome ipotesi di reato "dimentica" di aggiornare anche il processo minorile. La Corte afferma l'applicazione della custodia cautelare ai minori di anni diciotto sorpresi a rubare in una casa o a strappare via una borsetta per strada.
Si tratta, però, di un orientamento che non trova uniformità di vedute; infatti solo pochi anni prima, la Cassazione, con la sentenza 9126/2005, aveva escluso la possibilità della custodia  cautelare per i piccoli ladruncoli, sostenendo "l'eccezionalità della privazione della libertà personale nei confronti di soggetti più deboli, e prevalentemente recuperabili".
cass.pen.-34216-2007-carcere-preventivo-anche-per-i-ladri-d-appartamento-e-gli-scippatori-minorenni.pdf

GENITORI OCCHIO AI FIGLI CHE FANNO FILONE

I GENITORI DEVONO ASSICURARSI CHE I MINORI FREQUENTINO EFFETTIVAMENTE LE LEZIONI SCOLASTICHE

La Cassazione afferma che commettono il reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori, di cui all'articolo 731 del codice penale, i genitori che omettono di "vigilare e controllare il minore per assicurarsi che questi si rechi realmente a scuola per ricevere l'istruzione".
Pertanto, secondo la Suprema Corte, l'obbligo di impartire o far impartire l'istruzione obbligatoria ai figli minori  non si esaurisce con il mandare i figli a scuola, ma richiede, anche, che i genitori si assicurino che i minori si rechino effettivamente in classe per ricevere l'istruzione..
I genitori, hanno, cioè, un dovere di sorveglianza e di vigilanza sul minore e se ligi ai doveri inerenti alla propria potestà non possono non conoscere le assenze dei loro figli.
cass.-pen.33847-2007-i-genitori-devono-assicurarsi-che-i-minori-frequentino-effettivamente-le-lezioni.pdf

CELLULARI AGLI ESAMI D ABILITAZIONE

PRATICANTI AVVOCATI : ATTENZIONE DURANTE L'ESAME DI ABILITAZIONE,  SI RISCHIA IL SEQUESTRO PREVENTIVO DEL CELLULARE 

La Cassazione afferma la legittimità del sequestro del telefono cellulare utilizzato da una praticante nel corso della prova scritta dell'esame di abilitazione per diventare avvocato. Secondo la Corte, ai fini del sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca  (come cosa che è servita a commettere il reato ), " è sufficiente l'esistenza di un nesso strumentale fra la res e la perpretazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche strutturalmente funzionale alla commissione del reato, nel senso che debba essere specificatamente predisposta per l'azione criminosa".
Quindi il sequestro del cellulare è legittimo ove, come nel caso di specie (la praticante comunicava con un avvocato, durante l'esame), sia "intervenuto nel corso dello svolgimento dell'azione delittuosa, volto, quindi, a scongiurare, ad aggravare od a protrarre le conseguenze del reato".
cass.pen.-34384-2007-praticanti-avvoccati-attenzione-durante-l-esame-di-abilitazione-si-rischia-il-sequestro-preventivo-del-cellulare.pdf

GLI OBIETTORI DI COSCIENZA POSSONO ... RIPENSARCI 

La Legge  2 Agosto 2007, n. 130 in vigore dal 6 settembre 2007, modifica parzialmente la legge  8 Luglio 1998, n. 230, che disciplina l'obiezione di coscienza.  Pertanto, le novità più salienti si sostanziano nelle previsioni degli innovati articoli  2 lettera a) e 15 comma ter della legge 230/1998.
Ebbene il possesso di licenze o di autorizzazioni relative ad armi e materiali esplodenti non dotati di significativa capacità offensiva non costituisce impedimento all'esercizio dell'obiezione di coscienza. Inoltre l'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato congedato, secondo le norme previste per il servizio di leva, può  rinunciare al proprio status presentando apposita dichiarazione irrevocabile. A tal proposito, è bene precisare, che a coloro che opteranno per tale rinuncia non si applicheranno i divieti previsti a carico degli obiettori (quali, ad esempio, partecipare ai concorsi nelle Forze armate), ma resterà comunque ferma la possibilità di essere richiamati in caso di mobilitazione.
LEGGE 2 Agosto 2007, n. 130.doc

PIU' SEVERE LE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

SICUREZZA STRADALE:  SANZIONI PIU' SEVERE PER ECCESSO DI VELOCITA', ALCOL ED USO DI DROGA

Il decreto legge in vigore dal 4 agosto 2007  inasprisce in modo sensibile le sanzioni per le infrazioni ritenute più comuni e più pericolose, responsabili del maggior numero di incidenti mortali: dal superamento dei limiti di velocità alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti.

Il conducente che supera i limiti di velocità oltre i sessanta km/h rispetto al limite previsto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da cinquecento a duemila euro ed a quella accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi, la patente è, invece, revocata se si supera il menzionato limite per due volte in un biennio; per chi supera i limiti di quaranta km/h, ma non oltre i predetti sessanta, gli importi da pagare vanno da trecentosettanta a millequattrocentocinquantotto euro ed i mesi di sospensione sono da tre a sei, oppure, se il superamento avviene per due volte, da otto a diciotto.
Si prevede, altresì, l'impiego, come fonti di prova, di dispositivi che calcolino la velocità media su un tratto predeterminato.


Per chi guida in stato di ebbrezza si prevede una scala di sanzioni legate al tasso alcolemico: da 0,5 a 0,8 (g/l) ammenda da cinquecento a duemila euro, arresto fino ad un mese e sospensione della patente da tre a sei mesi; da 0,8 a 1,5 (g/l) ammenda da ottocento a tremiladuecento euro, arresto fino a tre mesi, sospensione della patente da sei mesi ad un anno; superiore all'1,5 (g/l) ammenda da millecinquecento a seimila euro, arresto fino a sei mesi e sospensione della patente da uno a due anni.
Le pene sono raddoppiate quando il conducente provochi un incidente stradale.
In caso di rifiuto di sottoporsi ad accertamento il conducente è soggetto alla sanzione  amministrativa da duemilacinquecento a diecimila euro.

Per chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope le sanzioni sono: ammenda da mille a quattromila euro, arresto  fino a tre mesi e sospensione della patente da sei mesi ad un anno. Le pene sono raddoppiate ove il conducente provochi un incidente stradale.

Più severe anche le sanzioni per l'utilizzo dei telefonini durante la guida: ammenda da 148 a 594 euro e sospensione della patente di guida da uno a tre mesi se la violazione viene ripetuta nel corso del biennio.

E'altresì prevista la  sanzione della chiusura del locale da sette a trenta giorni per i titolari ed i gestori di locali che omettano di esporre tabelle con la descrizione delle quantità delle bevande più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza.

Nuove norme ed incrementi di sanzione sono altresì previste per i motocicli, per i neopatentati e per la guida senza patente. 

DECRETO-LEGGE 3 Agosto 2007, n. 117 Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.doc

CASS 21805/07

I CANI RICHIEDONO LA STESSA ATTENZIONE E DILIGENZA CHE NORMALMENTE SI USANO VERSO I MINORI
La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un ragazzo condannato  dal Tribunale di Novara (decisione poi confermata dalla Corte di Appello di Torino) a duemila euro di multa ed al risarcimento del danno nei confronti della Lega Antivivisezione, sceglie la linea dura per coloro che maltrattano gli animali. Nel caso in esame un giovane aveva trascinato per circa un chilometro il suo cane con l'autovettura perché non si era accorto che, nel ripartire, l'animale era rimasto impigliato nella portiera. Con questa sentenza la Corte afferma il principio secondo il quale l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore. 
cass.pen.sez.III , 21805-2007 I CANI RICHIEDONO LA STESSA ATTENZIONE E DILIGENZA CHE NORMALMENTE SI USANO VERSO I MINORI.doc

CASS 15892 07

VIETATO SPIARE I DIPENDENTI ANCHE SE LAVATIVI
La Corte di Cassazione afferma che le aziende non possono vigilare sui dipendenti, neanche per accertare comportamenti illeciti, mediante apparecchiature di controllo a distanza (impianti audiovisivi) che ledono la dignità e la riservatezza del lavoratore. Infatti, chiarisce la Corte, la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell'organizzazione produttiva, va mantenuta in una dimensione umana, cioè non esasperata dall'uso di tecnologie che annullano ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore. Pertanto nel caso in cui questa attività di controllo, non sia prima concordata con le rappresentanze sindacali o autorizzata dall'Ispettore del lavoro, in modo da stabilire in maniera trasparente le misure di tutela della dignità e della riservatezza del dipendente, essa è illegittima. Inoltre, aggiunge la Corte, i risultati di un controllo a distanza non autorizzato, effettuato quindi illegittimamente, anche se attestano un comportamento inadempiente e altamente scorretto (uscire ripetutamente e per lunghi periodi, durante l'orario di lavoro, risultando in servizio) non può essere posto a fondamento di un licenziamento. 
cass.sez.lavoro 15892-2007.doc

CASS 3419 /07

E' MALTRATTAMENTO IMPORRE AI MINORI DI PRATICARE ACCATTONAGGIO
Per la Corte di Cassazione imporre, o semplicemente consentire, ad un minore un sistema di vita degradante e mortificante, non adeguato ed in contrasto alle sue esigenze, lasciandolo abitualmente in giro per l'intera giornata a vendere oggetti per la strada ed a praticare accattonaggio, appropriandosi, poi, del denaro ricavato dalla vendita del piccolo commerciante ambulante, integra il reato di maltrattamenti.
Pertanto chiunque impone al minore un intollerabile regime di vita, di sofferenza e di degrado, di malnutrizione, di esposizione ai rigori invernali con abbigliamento inadeguato, di mancata frequentazione della scuola è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni
cass.pen.sez. VI, , 3419-2007 EÆ MALTRATTAMENTO IMPORRE AI MINORI DI PRATICARE ACCATTONAGGIO.doc

CASS 29443 07

DARE DEL FASCISTA AD UN AVVERSARIO POLITICO NON E' REATO. 
La Corte di Cassazione legittima il dare del fascista ad un avversario politico:  dare gratuitamente del fascista ad un politico, che esercita rilevanti poteri pubblici, è espressione di una critica politica e quindi non è reato.
Per la Corte il termine fascista, avendo un chiaro e preciso significato politico, consente di esprimere un giudizio negativo, sull'operato di un pubblico amministratore, chiaramente comprensibile per tutti i cittadini; l'uso di questo termine, proseguono i giudici di Cassazione, serve per criticare un comportamento, che gli avversari politici, ritengono arrogante ed antidemocratico, improntato, cioè, a scarso rispetto nei confronti degli oppositori politici,  oltre che reazionario nelle scelte di politica sociale.
Precisa poi, la Corte che è, invece offensivo,  dare gratuitamente del fascista ad un comune cittadino, perché utilizzando questo termine lo si dipinge come arrogante e prevaricatore. 
cass.pen.sez. V, 29443-2007.doc

CAS 30151/07

IL PADRE CHE SI DISINTERESSA DEI FIGLI  E DELL' EX-MOGLIE RISCHIA FINO AD UN ANNO DI RECLUSIONE

Per la Cassazione penale commette il reato di cui all'articolo 570 del codice penale "violazione degli obblighi di assistenza familiare" colui che si disinteressi completamente dei figli e del coniuge, sebbene separato, rendendosi inadempiente nei loro confronti circa gli obblighi di assistenza morale connessi alla sua qualità di coniuge e di padre. Precisa, inoltre, la Corte,  i doveri di un buon padre e di buon marito non si esauriscono con la somministrazione dei  mezzi di sussistenza.
Per quanto concerne poi gli obblighi di assistenza del singolo genitore nei confronti dei figli, la Suprema Corte, ribadisce come essi non cessano automaticamente al raggiungimento della maggiore età, bensì perdurano finchè i figli non abbiano raggiunto un accettabile livello di autosufficienza economica. 
Pertanto comprendendo l'articolo 570 c.p. condotte violatrici di esigenze di assistenza materiale ed altresì di assistenza soltanto morale, le mancanze affettive rendono punibile il genitore con la sanzione della reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
cass.pen.sez.-vi-30151-2007-il-padre-che-si-disinteressa-dei-figli-e-dell-ex-moglie-rischia-fino-ad-un-anno-di-reclusione.pdf

CASS 31670/07

RISPONDE DI OMISSIONE DI ATTI D'UFFICIO  LA GUARDIA MEDICA CHE NON ADEMPIE ALLA RICHIESTA DI SOCCORSO DEL PAZIENTE
La Cassazione penale ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, il medico che effettua il servizio di guardia, è tenuto a compiere al più presto, tutti gli interventi che siano richiesti direttamente dall'utente.
Pertanto il medico di guardia che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio, consistente, appunto, nel procedere a visita richiesta dal paziente è penalmente responsabile  del reato di cui all'articolo 328 del codice penale "omissione di atti d'ufficio" che comporta la sanzione della reclusione da sei mesi a due anni.
Inoltre, puntualizza la Corte, la discrezionalità del sanitario comandato al servizio di guardia medica, di valutare la necessità di visitare il paziente, sulla base del quadro clinico prospettatogli, non può mai debordare in arbitrio o coprire colpevoli inerzie.
cass.pen.sez. VI, 31670-2007 RISPONDE DI OMISSIONE DI ATTI DÆUFFICIO  LA GUARDIA MEDICA CHE NON ADEMPIE ALLA RICHIESTA DI SOCCORSO DEL PAZIENTE.pdf

CASS 16677/07

GLI AUSILIARI  DEL TRAFFICO POSSONO ELEVARE MULTE SOLO PER VIOLAZIONI DI DIVIETO DI SOSTA
La Cassazione civile afferma che ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 132,  gli ausiliari del traffico possono essere delegati dal sindaco unicamente a segnalare le violazioni in materia di sosta. Il legislatore ha, infatti, puntualizzato che le funzioni di questi soggetti privati, che ricevono una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione per garantire la funzionalità dei parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione. Gli ausiliari del traffico, deputati ad evitare il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati, possono anche disporre la rimozione dei veicoli ma solo quando venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila, o negli spazi riservati allo stazionamento ed alla fermata dei veicoli .
Pertanto sostiene la Corte che, laddove le violazioni consistono in condotte diverse  (per esempio la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici), non rientrando l'accertamento nelle specifiche competenze dell'ausiliario del traffico, l'eventuale verbale di accertamento della violazione è illegittimo per incompetenza assoluta dell'agente accertatore e previo ricorso al giudice di pace, territorialmente competente, va annullato
cass.civ.sez.II, 16777-2007 GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO POSSONO ELEVARE MULTE SOLO PER DIVIETO DI SOSTA.pdf

CASS 4211/07  CURE FORZATE

IL MEDICO PUO' SOTTOPORRE A TRASFUSIONE ANCHE IL TESTIMONE DI GEOVA IN IMMINENTE PERICOLO DI VITA
La Corte di Cassazione chiamata ad affrontare il tema, di grande importanza morale e culturale, prima ancora che giuridica, del rifiuto delle cure, afferma la legittimità del comportamento del medico che sottopone a trasfusione sanguinia il paziente, in pericolo di vita, non più interpellabile (ormai anestetizzato) che abbia dichiarato, al momento del ricovero in ospedale, di non volere questo trattamento medico.
Secondo la Suprema Corte il rifiuto del trattamento trasfusionale, anche se legato a proprie convinzioni religiose ed ideologiche ( il rifiuto delle trasfusioni è fondato dalla comunità dei Testimoni di Geova su una particolare lettura di alcuni brani delle scritture), non è più valido ed operante nel momento in cui la trasfusione è necessaria per salvare la vita del paziente. Inoltre, la richiesta del paziente, di voler essere trasferito presso un ospedale attrezzato per l'autotrasfusione, nel caso in cui si dovesse trovare in imminente pericolo di vita, è per i giudici chiara  manifestazione, seppure implicita, del desiderio di essere curato e non certo di morire.
cass.civ.sez. III, 4211-2007 IL MEDICO PUOÆ SOTTOPORRE A TRASFUSIONE ANCHE IL TESTIMONE DI GEOVA IN IMMINENTE PERICOLO DI VITA.doc

CCOST 329 07 DECADENZA DAI CONCORSI PUBBLICI NON PER SEMPRE

PRODURRE DOCUMENTI FALSI AD UN CONCORSO PUBBLICO NON IMPEDISCE DI CONCORRERE AD ALTRO IMPIEGO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Corte Costituzionale afferma che è illegittimo escludere, per sempre, dalla partecipazione a tutte le selezioni, per l'accesso agli impieghi pubblici, coloro che abbiano prodotto, ad un concorso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Chi ha prodotto documenti falsi per ottenere il posto nella pubblica amministrazione potrà provare a riproporsi per altri concorsi pubblici. Secondo la Corte è illegittimo far discendere automaticamente dalla dichiarazione di decadenza il divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.
La Corte nel dichiarare questa illegittimità afferma, inoltre, che ai fini della decisione circa l'ammissione a concorrere ad altro impiego pubblico, rientra nella discrezionalità dell'amministrazione, tenere conto dei presupposti e della motivazione del provvedimento che ha fatto decadere il candidato; l'amministrazione,  ha, cioè, l'obbligo di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, analizzando la gravità del comportamento.
ccost 329 07 decadenza ex 128 illegittima.doc

CASS 30154 07 RICICLARE E RIVENDERE MARCHE USATE E' REATO

MARCHE RICICLATE VENDUTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI AGLI UTENTI: E' PECULATO

La Cassazione penale afferma che la condotta degli agenti della polizia municipale, presso il settore delle concessioni ed autorizzazioni edilizie, addetti a ricevere  le domande per le dichiarazioni di inizio attività (Dia) che staccano le marche da bollo dalle pratiche conservate in archivio per riutilizzarle, apponendole sulle richieste presentate dai cittadini, e poi intascandosi i soldi che gli utenti regolarmente davano loro, quale controvalore delle marche, integra il reato di peculato.
Infatti i dipendenti del Comune, in contrasto con le regole organizzative dell'ufficio, fornivano agli utenti marche da bollo che, invece, avrebbero dovuto essere acquistate in rivendite esterne ovvero in un apposito ufficio posto al piano superiore dell'edificio. 
L'appropriazione che la Suprema Corte ritiene configurare il reato di peculato non è solo quella delle marche sottratte dalle precedenti pratiche, ma soprattutto quella del denaro dato dai cittadini ai dipendenti pubblici

Cass.pen.sez. VI 30154-2007.pdf

IL DIRITTO DEL TURISTA ALLA VACANZA SERENA

IL CONSUMATORE-TURISTA HA SEMPRE DIRITTO AD UNA VACANZA SERENA
La Cassazione stabilisce che una vacanza tranquilla, che soddisfi molteplici scopi, come relax, svago ed esigenze culturali, viene prima di tutto.
Con questa innovativa sentenza la Cassazione - rigettando il ricorso di un'agenzia di viaggi condannata in appello a pagare l'indennità per una vacanza non fruita da parte di un cliente che non era partito per Cuba, dove era scoppiata un'epidemia - "stravolge" i contenziosi tra agenzie di viaggio e turisti.
Per la Suprema Corte è prioritaria la realizzazione dello scopo vacanziero è, cioè, il benessere psicofisico ed il pieno godimento della vacanza, come occasione di svago e riposo. Di conseguenza l'epidemia fa venir meno il normale standard di sicurezza sanitaria nel luogo di vacanza e quindi l'agenzia di viaggio, deve risarcire  il cliente.
L' innovazione della sentenza a difesa del consumatore-turista sta nel fatto che l'agenzia deve rimborsare l'intero prezzo del pacchetto turistico, anche qualora non sia stato emesso dalla Farnesina l'avviso di "sconsiglio" sulla località, anche a prescindere,cioè,  dalla comunicazione del Ministero degli Esteri italiano che vieti o anche solo sconsigli i viaggi verso la località oggetto del pacchetto turistico.
Cass.civile, sezione III, 16315-2007.pdf

CDS 3990 07

IL TEMPO IMPIEGATO  PER RAGGIUNGERE IL LUOGO DOVE SI SVOLGE LA MISSIONE NON E' LAVORO STRAORDINARIO
Consiglio di Stato sez.IV, 3990-2007.doc

CDS 4062 07

LA RICHIESTA DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DEVE ESSERE PRESENTATA PERSONALMENTE DALL'EXTRACOMUNITARIO
Consiglio di Stato sez.VI, 4062-2007.doc

SI AFFERMA IL PRINCIPIO ESPRESSO DALLA CASSAZIONE

ANCHE PER IL GIUDICE DI PACE DI MILANO NULLE LE MULTE SULLE STRISCE BLU SE VICINO MANCANO PARCHEGGI LIBERI

La Cassazione a Sezioni Unite a gennaio 2007 aveva stabilito che sono annullabili le multe inflitte agli automobilisti che parcheggiano nelle aree a pagamento (strisce blu) se vicino alle stesse zone non è stato predisposto anche un parcheggio libero (gratuito). Secondo la Corte, il giudice ordinario può legittimamente annullare una contravvenzione poiché nei centri urbani - ad esclusione delle zone a traffico limitato, delle arree pedonali e quelle di particolare rilevanza urbanistica -, gli amministratori comunali hanno l'obbligo di realizzare, sempre, aree di sosta libera accanto ai posteggi a pagamento a fascia oraria.
Trascorsi appena sei mesi dalla pronuncia che tanto aveva fatto tremare i Comuni, anche il giudice di pace di Milano segue l'orientamento della Suprema Corte: da ragione agli avvocati dell'associazione dei consumatori che chiedevano l'annullamento delle multe di cittadini multati nonostante non vi fossero parcheggi liberi in prossimità delle aree a pagamento.
I Comuni dovranno quindi adeguarsi alla normativa del codice della strada che impone che vi sia proporzionalità tra i posti auto a pagamento e quelli gratuiti, e contiguità fra le aree destinate alle due tipologie di sosta.
Nel frattempo i cittadini potranno presentare i lori ricorsi, ovviamente se non sono già trascorsi i termini di decadenza, per vedersi annullata la multa e posteggiare senza pagare il ticket, se nelle vicinanze non ci sono parcheggi gratuiti. Spetta ai Comuni dimostrare che ci si trova effettivamente dinanzi alle eccezioni previste dalla sentenza: zone a traffico limitato, aree pedonali ed aree di particolare rilevanza urbanistica.
Cass.civile Sezioni Unite 116-2007.doc

CASS LAVORO 15344 07

LAVORATORI CON CELLULARE DI SERVIZIO, OCCHIO A CHI SCRIVETE: INVIARE SMS CON IL TELEFONINO AZIENDALE E' LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Utilizzare  il cellulare di dotazione aziendale a titolo personale, inviando una quantità abnorme di sms,  configura per la Cassazione giusta causa di licenziamento.
La Corte, specifica, inoltre che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento, contenuta nei contratti collettivi, essendo meramente esemplificativa, non esclude la sussistenza della giusta causa per tutti quei comportamenti del lavoratore, contrari alle norme della comune etica o del comune vivere civile, che facciano venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.
Cass.civile sez.lavoro, 15334-2007.doc.pdf

CASS PEN SEZ 5 27966 07

DIRE "VAF..." NON E' PIU' REATO
La Cassazione penale afferma che non commette più reato chi manda a  "v....".
La Corte di Cassazione con la sentenza del 13 luglio 2007, n. 27996 annulla, senza rinvio,  una sentenza della  Corte d'Appello de L'Aquila, che aveva condannato un consigliere comunale, il quale, durante un incontro politico (seduta del consiglio di Giulianova), si era rivolto con un "vaffa" ad un collega.
Per la Suprema Corte  "vaffa", come anche altre parole e frasi ("me ne fotto" ; "è un gran casino"), pur rappresentative di concetti osceni o a carattere sessuale, sono diventate di uso comune ed hanno perso il loro carattere offensivo.
Queste espressioni anche se hanno determinato un impoverimento del linguaggio e dell'educazione non sono ingiurie.
"Vaffa" è utilizzata frequentemente per dire non infastidirmi, non voglio prenderti in considerazione, lasciami in pace. L'espressione "vaffa" è per la Cassazione una  maleducata e volgare manifestazione di insofferenza ma non tale da offendere l'onore ed il decoro dell'interlocutore. Pertanto non può più essere considerata un'ingiuria. Attenzione, però, precisa la Cassazione : "v...."  è tollerata se scambiata tra pari, mentre non lo è se pronunciata nei confronti di un insegnante che fa un'osservazione  o di un vigile che fa una multa.
Solo quattro anni prima la Suprema Corte di Cassazione, sezione VII penale, (sentenza 17680/2003) aveva, invece,  ritenuto sussistere il reato di ingiuria, affermando che "l'espressione "vaffa" è certamente ingiuriosa quando sia accompagnata da gesti osceni di contenuto inequivocabile"
cass.penale 27966-2007.pdf

CASS SEZ LAVORO 15372 07

SE IL MEDICO FISCALE NON TI TROVA A CASA, PER FAR VALERE ERRORI DI RILEVAZIONE E SALVARE L'INDENNITA BISOGNA PROPORRE UNA QUERELA DI FALSO CONTRO IL CERIFICATO REDATTO DAL MEDICO CHE CONTROLLA LA MALATTIA DEL LAVORATORE

La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso in cui il medico incaricato della visita di controllo certifichi che il nome, indicato dal lavoratore in malattia, non risulta all'indirizzo indicato, né sulle indicazioni dei campanelli, né sulle cassette postali,  l'indennità di malattia del lavoratore può essere salvata soltanto con una querela di falso. Il lavoratore per conservare l'indennità, deve, cioè, contestare in giudizio civile la fede privilegiata del certificato del medico legale, attraverso l'apposito strumento previsto dalla legge (articoli 221-227 del codice di procedura civile) . Proprio perché il certificato redatto dal medico, che controlla la malattia del lavoratore, è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso dei fatti materiali accertati, per vedere riconosciute le proprie ragioni, non è sufficiente instaurare un giudizio ordinario con l'assunzione di testimoni che attestino il contrario di quanto dichiarato dal pubblico ufficiale certificante (medico).
Cass.civile 15372-2007.pdf
IL "TESORETTO":  COME VERRA' SPESO E CHI SARA' IL DESTINATARIO? 
DECRETO LEGGE 2 luglio 2007, n. 81 -  RIPARTIZIONE DEL.doc
PER SCEGLIERE IL GESTORE DI UN SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E' SEMPRE NECESSARIA UNA GARA, A MENO CHE LA SOCIETA' CHE DEVE GESTIRE IL SERVIZIO SIA TUTTA DI PROPRIETA' PUBBLICA
AFFIDAMENTI IN HOUSE.doc
TEMPI DURI PER LA BANCA POCO DILIGENTE: LA BANCA CHE PAGA UN ASSEGNO NON TRASFERIBILE A CHI NON NE HA DIRITTO E' RESPONSABILE VERSO IL CLIENTE E NEL MODO PIU' SEVERO
Cass.civile Sez.Unite 14712-2007 assegno non trasferibile pagato a chi non è legittimato- responsabilità contrattuale della banca.doc
COSTA CARO NON PAGARE IL PEDAGGIO AUTOSTRADALE : E' TRUFFA
Cass.pen.Sez.II 26289-2007 passare dalla porta Viacard senza tessera.doc

FUTURI PAPA':  E' CONGEDO STRAORDINARIO L'ASSENZA
PER ADEMPIRE AI DOVERI DI ASSISTENZA  AL CONIUGE  CHE PRESENTI
GRAVI COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA
Cons.Stato 3698-2007 esigenze familiari - assenze dall'ufficio.doc
LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA LA NORMA "ANTICASELLI" 
Corte Cost. 245-2007 norma anticaselli.doc
SE IL VICINO TI COSTRUISCE DI FRONTE A CASA CON UNA "DIA" (DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA') COSA PUOI FARE?
DIA.doc

DATE LE ISOPPRIMIBILI ESIGENZE DI EQUILIBRIO FINANZIARIO E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA SONO LEGITTIMI I TETTI DI SPESA SANITARIA ANCORATI AI DATI STORICI
Corte Cost. 257-2007 tetti di spesa sanitaria.doc
NUOVI CRITERI PER CALCOLARE LA QUOTA DI TFR CHE SPETTA AL CONIUGE DIVORZIATO
Cass.Civile. Sez.I, 15299-2007 quota Tfr spettante all 'ex coniuge.doc
Il rapporto dei lavoratori socialmente utili con la Pubblica Amministrazione non è un rapporto di “pubblico impiego”.
Tale rapporto, infatti,  trae origine da motivi assistenziali e riguarda un impegno lavorativo precario che presenta caratteri del tutto peculiari, quali:
    a)  non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento,
    b)  l'occupazione per non più di ottanta ore mensili;
    b)  il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro;
    c)  la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali.

CDS_200703664_SE_6.doc
Cass. Sez. Un. civili 18 maggio 2007, n. 11559

Coloro i quali partecipano ad un concorso pubblico ed intendono contestare i risultati delle prove concorsuali davanti ad un Giudice devono:

a) rivolgersi al giudice amministrativo se si tratta di concorsi per soli esterni, cioè di concorsi ai quali partecipano soggetti non già dipendenti della Pubblica Amministrazione;

b) rivolgersi al giudice amministrativo se si tratta di un concorso misto,  cioè di un concorso al quale partecipano sia dipendenti della Pubblica Amministrazione, sia soggetti che non rivestono già tale qualifica;

c) rivolgersi al giudice amministrativo ove si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio ad aree funzionali o a categorie più elevate;

d) rivolgersi al giudice ordinario ove si tratti di concorsi per soli dipendenti della Pubblica Amministrazione, che comportino l'acquisizione di posizioni retributive più elevate oppure il passaggio da una qualifica ad un'altra nell'ambito della medesima area.

concorsi.doc
La legge n. 205/2000 ha introdotto un processo speciale per contrastare l'inerzia della Pubblica Amministrazione di fronte alle istanze, domande, richieste dei cittadini rimaste inevase.
Il privato, presentando ricorso al T.A.R., può ottenere che il Giudice amministrativo ordini alla Pubblica Amministrazione di “rispondere”, accogliendo o rigettando l'istanza.
Detto rito speciale, tuttavia, non può essere attivato laddove la richiesta rimasta inevasa abbia ad oggetto materie non rientranti nella “competenza” del giudice amministrativo, come accade, ad esempio, in materia di “pubblico impiego”.
In tali casi non sarà possibile chiedere al Giudice amministrativo di ordinare alla Pubblica Amministrazione di provvedere sull'istanza del privato ma sarà necessario rivolgersi al giudice “competente” (ad esempio il giudice ordinario, in materia di pubblico impiego).
cds 3098 07 silenzio solo in materie del ga.doc

SPECIALE: LA LEGGE ELETTORALE

LA CORTE COSTITUZIONALE SI E' PRONUNCIATA FAVOREVOLMENTE SULLA LEGITTIMITA' DEI QUESITI REFERENDARI (VEDI SPECIALE REFERENDUM).
NON SI FA CHE PARLARE DI SISTEMI ELETTORALI:
SISTEMA ALLA TEDESCA, SISTEMA ALLA FRANCESE, MAGGIORITARIO, PROPORZIONALE, QUOTA DI SBARRAMENTO ....
MA COSA SONO? QUALI SONO LE LORO CARATTERISTICHE? 
AL DI LA' DEI TECNICISMI E DEL GIURIDICHESE, ECCO SPIEGATI I POSSIBILI MODELLI ELETTORALI CHE VENGONO PROPOSTI IN QUESTI GIORNI.
COSA SONO GLI ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA: SE NON CI PENSA IL PARLAMENTO CI PENSANO GLI ELETTORI A CAMBIARE LE LEGGI
democrazia-diretta.doc

SPECIALE:LA FINANZIARIA 2008

LE NORME DELLA FINANZIARIA 2008 PIU' RILEVANTI PER LA VITA DI CIASCUNO DI NOI 

LA GRAZIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Si parla tanto in questi giorni di grazia del Presidente della Repubblica.
Ma cos'è la grazia?
Quando può essere concessa?
Qual'è il procedimento di concessione?

La stampa dice di noi

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