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Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

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Sull’interpretazione dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. e dell’art. 30 cod. proc. amm.

CONSIGLIO DI STATO, Terza Sezione, sentenza n. 5771 del 08 ottobre 2018
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La Terza Sezione del Consiglio di Stato viene chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da M. L. contro il Ministero dell’Interno al fine di ottenere la riforma della sentenza emessa dal TAR per il Lazio. La vicenda esaminata dal Collegio trae origine da due ricorsi. Nello specifico, il ricorrente deduce la violazione dei principi in materia di esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione e l’illegittimità del bando del concorso interno, per titoli, indetto per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, nella parte in cui prevede, in caso di parità di punteggio la preferenza del candidato con maggiore anzianità, deduzioni integrate con la proposizione di motivi aggiunti aventi ad oggetto la mancata attribuzione del punteggio relativo alla patente ministeriale, pari a 0,15. In primo grado, il giudizio viene definito con una pronuncia di improcedibilità. L’Amministrazione deduce che il nuovo atto di approvazione della graduatoria è contraddistinto “da una propria dignità giuridica di tipo provvedimentale ed esplica autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica della parte che ne è destinataria, incentrando su di sé l’interesse di questa. Il suddetto decreto, in definitiva, sostituendosi alle precedenti determinazioni, costituisce la regula iuris della materia qui controversa in quanto vale a disciplinare, in via definitiva, i rapporti tra le parti, reggendo, dunque, la lesione definitiva dell'interesse qui azionato”.

Il Collegio ritiene che l’appellante non ha nessun interesse a coltivare la precedente azione in quanto non trarrebbe nessun vantaggio nell’ottenere l’annullamento delle precedenti graduatorie.

I giudici del Collegio statuiscono quanto segue: “Né a reggere un autonomo interesse ad agire può qui valere la generica riserva, formulata in sede di gravame, di voler chiedere in un separato giudizio il risarcimento dei danni, del quale non risultano nemmeno preannunciati i relativi fatti costitutivi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28/02/2018 n. 1214). Sul punto, mette conto evidenziare che l'art. 34, comma 3, Cod. proc. amm. non può essere interpretato nel senso che, in seguito ad una semplice generica indicazione della parte, il giudice debba verificare la sussistenza di un interesse a fini risarcitori, anche perché, sul piano sistematico, diversamente opinando, perderebbe di senso il principio dell'autonomia dell'azione risarcitoria enucleato dall'art. 30 dello stesso Cod. proc. amm. e verrebbe svalutato anche il principio dispositivo che informa anche il giudizio amministrativo e precludente la mutabilità ex officio del giudizio di annullamento, una volta azionato (Consiglio di Stato, sez. V, 28/02/2018 n. 1214; Cons. Stato, Ad. plen., 13 aprile 2015, n. 4). Né sussistono i presupposti per una revisione del regime delle spese del giudizio di prime cure, disvelandosi l’opzione privilegiata della compensazione la misura più equa alla luce delle divisate risultanze processuali che, come già evidenziato, hanno, da un lato, posto in evidenza la complessità di gestione della procedura de qua anche in ragione dell’elevato numero di partecipanti e, dall’altro, la mancanza di utili iniziative correttive dell’azione amministrativa.