ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

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Il Consiglio di Stato chiarisce che, in tema di accesso ai documenti, il privato non ha un interesse legittimo tutelabile verso gli atti con i quali l’amministrazione sanitaria organizza le proprie attività di risk management

Cons. di Stato, Sez. III, Sent. n. 3263 del 21.5.2019
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La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 3263 del 21 maggio 2019, in tema di accesso ai documenti, ha stabilito che il privato non ha una posizione di interesse legittimo tutelabile avanti al giudice amministrativo in ordine agli atti con i quali l’amministrazione sanitaria organizza e attua al proprio interno l’attività di prevenzione e gestione del rischio (c.d. risk management) per un più efficiente implementazione, sul piano generale, dei livelli essenziali di assistenza e una miglior tutela della salute dei pazienti che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale.

I giudici hanno, altresì, precisato che il privato non può, nel richiedere l’accesso agli atti di tali attività, interloquire sul loro contenuto e sindacare se l’amministrazione sanitaria, nell’attività di risk management, abbia qualificato correttamente o meno l’evento come sentinella, quasi a voler ritenere che la sua azione annullatoria contro tale qualificazione costituisca un “monito” per il futuro.